Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1079/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
D'ACUNTO SIMONA e dell'Avv. GIUSEPPE D'AMICI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to MELE CP_2
FRANCESCA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/06/2024 ha chiesto la pronuncia dello Controparte_1 scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 28.08.1993, in Santi Cosma e Damiano (LT), con esponendo che dall'unione sono nate due figlie: nata il CP_2 Persona_1
26.11.1989 a Formia (LT), e nata il [...] a [...], entrambe maggiorenni e Persona_2 indipendenti economicamente. Il ricorrente ha esposto:
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- cha la resistente percepirebbe prestazioni economiche previdenziali e il reddito di inclusione;
- che con sentenza non definitiva nr. 988/2018, pubblicata il 13.09.2018, il Tribunale di Cassino, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, decisione passata in giudicato e con successiva sentenza nr. 222/2024, pubblicata il 12.2.2024, il Tribunale di Cassino ha definito il procedimento di separazione ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla coniuge la somma di €. 300,00 a titolo di mantenimento;
- che in data successiva all'emissione della sentenza il ricorrente prendeva in locazione immobile con conseguenti costi per il canone di € 300,00 mensili, in precedenza non sostenuti perché ospite dei familiari;
tanto premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra le parti, chiedendo di porre a suo carico assegno divorzile decorrente dalla domanda di € 200,00 in favore di con vittoria di spese. CP_2
Si è costituita non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio CP_2 sussistendone i presupposti di legge, ma lamentando l'assenza di propri redditi, la percezione di modesto reddito di inclusione, ed evidenziando condotte del ricorrente finalizzate a ridurre le consistenze patrimoniali, ha chiesto quindi la determinazione di assegno divorzile da porre a carico della controparte di € 600 mensili (importo comprensivo della somma di 200 mensili per i costi abitativi) oltre ISTAT annuale ovvero in subordine di € 400 mensili;
con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, sono stati confermati come provvedimenti provvisori ed urgenti quelli della separazione, e la decisione è stata rimessa al Collegio per la pronuncia sullo status.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e della definizione di tale giudizio;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione pagina 2 di 3 del procedimento dinanzi alla Presidente delegata come da separata ordinanza emessa in data odierna.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2 in (LT) il 28/08/1993; Controparte_3
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CP_3
ANTI COSMA E DAMIANO (LT) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 4,
[...]
Parte I anno 1993);
rimette la causa in istruttoria come da ordinanza separata ordinanza;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18/12/2024.
. Presidente delegata
dott. ssa Monica Velletti
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