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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 1985 2019 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. NINO MARIA Parte_1
CORTESE e dall'avv. ELISABETTA CILIA) contro (rappr. e dif. CP_1 dall'avv. MANLIO GALEANO), avente ad oggetto: obbligo contributivo;
osserva
, premesso di essere stata assunta con decorrenza dall'8 Parte_1 agosto 2014 alle dipendenze della in qualità di impiegata, Controparte_2 deduce l'illegittimità del Verbale di accertamento e notificazione con il quale funzionari dell' hanno disconosciuto il rapporto lavorativo intrattenuto da CP_1 essa ricorrente con la predetta società dall'8 agosto 2014 al 30 settembre 2017 per carenza del requisito della subordinazione;
verbale dal quale è scaturito quindi il mancato inserimento di tale periodo tra quelli validi ai fini contributivi. A sostegno del ricorso, espone: che i contributi relativi al periodo disconosciuto sono stati regolarmente versati;
di avere reso la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto qualificato dalla subordinazione;
che alcun rilievo, in senso contrario a tale prospettazione, assume il legame familiare esistente tra essa ricorrente e i soci della parte datoriale;
che, ove si ritenesse insussistente il dedotto rapporto lavorativo dipendente, i contributi versati Con dovrebbero essere restituiti alla di avere diritto al risarcimento CP_2 del danno sofferto a causa della indebita eliminazione dei contributi regolarmente versati da detta società. Svolte le superiori premesse, chiede che l' venga condannato alla CP_1 regolarizzazione della posizione previdenziale di essa ricorrente ed al risarcimento del danno sofferto da quest'ultima nonché, in via subordinata, alla restituzione dei contributi in questione alla Controparte_2
L' chiede disattendersi il ricorso, osservando: che il fatto che la CP_1 [...] abbia denunciato il rapporto lavorativo in questione ed abbia, in CP_2 ipotesi, pagato i contributi, non assume rilevanza rispetto alla pretesa dell' , CP_1
a fronte di un insieme di elementi che non permettono di riconoscere all'odierna ricorrente l'effettivo ruolo di lavoratrice dipendente.
************
Non costituiscono oggetto di specifica contestazione (risultando comunque documentate: cfr. visure delle società di cui trattasi nonché posizione di Pt_1 come risultante dalla CCIAA di Ragusa) le seguenti, indizianti,
[...] circostanze (dettagliatamente descritte in memoria difensiva e puntualmente accertate anche nel contesto di numerosi separati giudizi). La , unitamente al marito, alle figlie e ai generi, possiede e dirige tutte Pt_1 le società del gruppo DO (tra le quali LT ZI Parte_2 in concordato preventivo SR , DO prefabbricati Spa, DO prefabbricati SR ed altre). Numerose società del gruppo facente capo alla famiglia DO, nel corso dell'anno 2014, sono state poste in concordato preventivo e/o sono fallite. Nell'ambito di un chiaro progetto di riassetto, le attività sulle quali la famiglia DO ha inteso concentrare le proprie energie sono state trasferite presso la nuova società DO e GL SR. Quest'ultima società, il cui capitale si divide tra Parte_3
la DO EF S.p.A. e (figlia di ),
[...] Controparte_3 Parte_1 che ne è anche l'amministratore unico, con atti del 10.02.2014 e del 26.03.2014 ha preso in affitto dalla società DO EF s.r.l. e dalla L.T. ZI s.r.l, le rispettive aziende, beni materiali, attrezzature, impianti, automezzi, avviamento, know-how, contratti di appalto e tutto ciò che risulta indicato nei singoli rogiti. Con atto del 17.02.2014, la DO e GL SR ha acquisito dalla DO EF S.p.A. il ramo di azienda costituito dall'unità produttiva ubicata in Ragusa, zona industriale II fase, comprensiva di macchinari, attrezzature, impianti ed automezzi, escluso l'immobile sito in Ragusa, Via Gen S. La Rosa. La Controparte_2
Avuto riguardo alla consistenza delle varie compagini societarie ed alle qualità dei legali rappresentanti delle citate società, è agevole notare come i componenti della famiglia DO (in essa compresi anche affini) rivestano il ruolo o di soci o di amministratori delle società considerate, delle quali risultano al tempo stesso dipendenti. In particolare, è stata assunta dalla in data Parte_1 CP_2
08/08/2014, a tempo pieno ed indeterminato, con le mansioni di impiegata, mantenendo tale ruolo formale fino alla data delle sue (formali) dimissioni;
nel medesimo lasso temporale, la è stata inoltre: Parte_1 fino all'08/06/2015 socia al 50% insieme al marito della L.T. CP_4
ZI S.r.l.; dal 9/06/2015 è diventata socia unica della L. T. ZI S.r.l. in liquidazione;
fino all'08/06/2015 socia al 54% insieme al marito CP_4
(quest'ultimo titolare del 46%) della DO EF S.p.a. di cui è anche amministratrice unica;
dal 09/06/2015 socia al 92% insieme ai generi e CP_5 CP_6
, titolari ciascuno dei 4% delle quote sociali;
[...] dal 14/10/2016 socia al 46% insieme al marito , titolare del CP_4
46% delle quote e dei generi (marito di , CP_5 Persona_1 titolare del 4% delle quote e (marito di , Controparte_6 Controparte_3 titolare del restante 4% delle quote;
fino all'08/06/2015 socia al 50%, insieme al marito (titolare CP_4 del restante 50%) della dal Controparte_7
09/06/2015 ne è socia unica ed Amministratrice unica;
Parte_1 fino all'08/06/2015 socia al 30% e Amministratrice Unica, insieme al marito
(titolare del restante 70%), della DO EF s.r.l.; CP_4 dal 09/06/2015 socia unica ed Amministratrice unica della DO EF s.r.l.; in quanto socia della DO EF S.p.a e della DO EF S.r.l., risulta pertanto altresì socia della DO e GL S.r.l., costituita per il 45% dalla DO EF s.p.a. e per il 45% dalla DO EF S.r.l.. La dal 30/03/2009 è di proprietà per il 50% di Controparte_2 [...]
, la quale ne è anche Amministratrice Unica, e per il 50% di Per_1 [...]
entrambe figlie di e . CP_3 Parte_1 CP_4
L'amministratrice unica della risulta Controparte_2 Persona_1 inoltre assunta a far data dal 6/2/2013 a tempo pieno ed indeterminato dalla DO EF Spa con le mansioni di responsabile coordinamento tecnico di progettazione, fino al 17/02/2014. Amministratrice unica oltre che socia prevalente della DO EF è
, madre di Quest'ultima il 18/02/2014 è stata Parte_1 Persona_1 assunta dalla DO e GL srl a tempo pieno ed indeterminato, con le mansioni di impiegata. La DO e GL SR è amministrata dalla sorella ma è di proprietà al 45% della DO EF SP , Controparte_3 società della quale (madre di ) è amministratrice unica e Parte_1 Per_1 socia prevalente. Una parte pari al 45% del capitale della DO e GL SR appartiene alla DO EF SR, della quale è socia unica e Parte_1 amministratrice unica. In sintesi, l'odierna ricorrente risulta formalmente assunta da una società (la della quale è amministratrice la figlia , che a sua Controparte_2 Per_1 volta risulta impiegata alle dipendenze di una società della quale Parte_1 rappresenta, per il tramite delle società possedute ed amministrate, il 92% del capitale sociale (ed è la stessa che ha individuato nella figlia Pt_1 CP_3 sorella di , l'amministratrice). Per_1 Il complesso intreccio di rapporti, di atti negoziali e di cariche sociali come sopra delineato impone, in conclusione, di ritenere che le predette società si riferiscano tutte al medesimo gruppo familiare, sì da doversi ragionevolmente escludere la possibilità che tra l'odierna ricorrente e l'apparente datrice di lavoro si sia instaurato un rapporto lavorativo effettivamente caratterizzato dalla subordinazione. Come evidenziato nel contesto di numerose pronunce rese da questo tribunale, le circostanze dedotte dall' (relativamente alle quali non è stata CP_1 articolata alcuna contestazione) si rivelano infatti idonee a dimostrare l'esistenza di unico “gruppo” societario, implicante una sostanziale indistinzione tra i vari soggetti che detengano le quote delle società in questione o ne siano amministratori.
Ne discende, in presenza di un assetto proprietario unitario, integrante dunque un unico centro di imputazione dei vari rapporti lavorativi dipendenti (centro di imputazione riferito alla famiglia DO), l'impossibilità di riconoscere all'odierna opposta la veste di lavoratore subordinato della LT. Più chiaramente, deve sostenersi – in conformità alla trama difensiva suggerita dall' - che gli elementi caratterizzanti la subordinazione non CP_1 possano mai ravvisarsi ogni qualvolta il presunto lavoratore dipendente rivesta al tempo stesso la qualità di amministratore unico della società ovvero laddove lo stesso partecipi al capitale sociale in misura maggioritaria o comunque in misura sufficiente a condizionare le decisioni dell'assemblea (cfr. memoria difensiva nella parte in cui si rileva: “Risulta difficoltoso sostenere che un lavoratore possa considerarsi soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di un datore di lavoro, esercitato dall'organo amministrativo, quando, di fatto, tale potere può essere esercitato a sua volta dallo stesso lavoratore nei confronti dell'amministratore, sebbene in altra società. Tanto più che le società in questione … si collocano nell'ambito di un gruppo facente capo all'unica famiglia DO. Non deve sfuggire, per di più, come si tratti di società che svolgono attività tra di loro complementari nell'ambito del medesimo settore delle costruzioni, con l'unica sovrapposizione rappresentata dalla DO e GL SR nei riguardi delle altre società di cui ha preso il posto nel mercato, concentrandosi sul “core businness” delle costruzioni con prefabbricati. Oltre ai rapporti sociali summenzionati si devono convenientemente considerare anche quelli familiari che … sono i più stretti possibili. Dall'esame delle compagini societarie afferenti il c.d. Gruppo DO, in fondo, emerge evidente uno scambio di partecipazioni/rapporti di lavoro: cioè nelle società in cui un individuo della famiglia DO possiede quote sociali, dipendenti sono gli altri congiunti e viceversa.”). Giova osservare come alcuna sufficiente rilevanza dimostrativa sia lecito attribuire, al fine di provare la configurabilità dell'invocato rapporto lavorativo subordinato, alla formale ricorrenza di vari indici documentali di subordinazione (come l'avvenuta emissione di buste paga), suscettibili di artato preconfezionamento in vista del conseguimento di indebiti vantaggi economici. Del tutto inammissibile, per altro verso, è la domanda attrice (formulata in via subordinata) avente ad oggetto la condanna dell alla restituzione, in CP_1 favore della dei contributi versati da tale società, stante CP_2
l'evidente carenza di legittimazione della ad azionare una siffatta pretesa. Pt_1
Il ricorso, in conclusione, va interamente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese processuali, liquidate CP_1 in complessivi € 2.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 19/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 1985 2019 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. NINO MARIA Parte_1
CORTESE e dall'avv. ELISABETTA CILIA) contro (rappr. e dif. CP_1 dall'avv. MANLIO GALEANO), avente ad oggetto: obbligo contributivo;
osserva
, premesso di essere stata assunta con decorrenza dall'8 Parte_1 agosto 2014 alle dipendenze della in qualità di impiegata, Controparte_2 deduce l'illegittimità del Verbale di accertamento e notificazione con il quale funzionari dell' hanno disconosciuto il rapporto lavorativo intrattenuto da CP_1 essa ricorrente con la predetta società dall'8 agosto 2014 al 30 settembre 2017 per carenza del requisito della subordinazione;
verbale dal quale è scaturito quindi il mancato inserimento di tale periodo tra quelli validi ai fini contributivi. A sostegno del ricorso, espone: che i contributi relativi al periodo disconosciuto sono stati regolarmente versati;
di avere reso la propria attività lavorativa nell'ambito di un rapporto qualificato dalla subordinazione;
che alcun rilievo, in senso contrario a tale prospettazione, assume il legame familiare esistente tra essa ricorrente e i soci della parte datoriale;
che, ove si ritenesse insussistente il dedotto rapporto lavorativo dipendente, i contributi versati Con dovrebbero essere restituiti alla di avere diritto al risarcimento CP_2 del danno sofferto a causa della indebita eliminazione dei contributi regolarmente versati da detta società. Svolte le superiori premesse, chiede che l' venga condannato alla CP_1 regolarizzazione della posizione previdenziale di essa ricorrente ed al risarcimento del danno sofferto da quest'ultima nonché, in via subordinata, alla restituzione dei contributi in questione alla Controparte_2
L' chiede disattendersi il ricorso, osservando: che il fatto che la CP_1 [...] abbia denunciato il rapporto lavorativo in questione ed abbia, in CP_2 ipotesi, pagato i contributi, non assume rilevanza rispetto alla pretesa dell' , CP_1
a fronte di un insieme di elementi che non permettono di riconoscere all'odierna ricorrente l'effettivo ruolo di lavoratrice dipendente.
************
Non costituiscono oggetto di specifica contestazione (risultando comunque documentate: cfr. visure delle società di cui trattasi nonché posizione di Pt_1 come risultante dalla CCIAA di Ragusa) le seguenti, indizianti,
[...] circostanze (dettagliatamente descritte in memoria difensiva e puntualmente accertate anche nel contesto di numerosi separati giudizi). La , unitamente al marito, alle figlie e ai generi, possiede e dirige tutte Pt_1 le società del gruppo DO (tra le quali LT ZI Parte_2 in concordato preventivo SR , DO prefabbricati Spa, DO prefabbricati SR ed altre). Numerose società del gruppo facente capo alla famiglia DO, nel corso dell'anno 2014, sono state poste in concordato preventivo e/o sono fallite. Nell'ambito di un chiaro progetto di riassetto, le attività sulle quali la famiglia DO ha inteso concentrare le proprie energie sono state trasferite presso la nuova società DO e GL SR. Quest'ultima società, il cui capitale si divide tra Parte_3
la DO EF S.p.A. e (figlia di ),
[...] Controparte_3 Parte_1 che ne è anche l'amministratore unico, con atti del 10.02.2014 e del 26.03.2014 ha preso in affitto dalla società DO EF s.r.l. e dalla L.T. ZI s.r.l, le rispettive aziende, beni materiali, attrezzature, impianti, automezzi, avviamento, know-how, contratti di appalto e tutto ciò che risulta indicato nei singoli rogiti. Con atto del 17.02.2014, la DO e GL SR ha acquisito dalla DO EF S.p.A. il ramo di azienda costituito dall'unità produttiva ubicata in Ragusa, zona industriale II fase, comprensiva di macchinari, attrezzature, impianti ed automezzi, escluso l'immobile sito in Ragusa, Via Gen S. La Rosa. La Controparte_2
Avuto riguardo alla consistenza delle varie compagini societarie ed alle qualità dei legali rappresentanti delle citate società, è agevole notare come i componenti della famiglia DO (in essa compresi anche affini) rivestano il ruolo o di soci o di amministratori delle società considerate, delle quali risultano al tempo stesso dipendenti. In particolare, è stata assunta dalla in data Parte_1 CP_2
08/08/2014, a tempo pieno ed indeterminato, con le mansioni di impiegata, mantenendo tale ruolo formale fino alla data delle sue (formali) dimissioni;
nel medesimo lasso temporale, la è stata inoltre: Parte_1 fino all'08/06/2015 socia al 50% insieme al marito della L.T. CP_4
ZI S.r.l.; dal 9/06/2015 è diventata socia unica della L. T. ZI S.r.l. in liquidazione;
fino all'08/06/2015 socia al 54% insieme al marito CP_4
(quest'ultimo titolare del 46%) della DO EF S.p.a. di cui è anche amministratrice unica;
dal 09/06/2015 socia al 92% insieme ai generi e CP_5 CP_6
, titolari ciascuno dei 4% delle quote sociali;
[...] dal 14/10/2016 socia al 46% insieme al marito , titolare del CP_4
46% delle quote e dei generi (marito di , CP_5 Persona_1 titolare del 4% delle quote e (marito di , Controparte_6 Controparte_3 titolare del restante 4% delle quote;
fino all'08/06/2015 socia al 50%, insieme al marito (titolare CP_4 del restante 50%) della dal Controparte_7
09/06/2015 ne è socia unica ed Amministratrice unica;
Parte_1 fino all'08/06/2015 socia al 30% e Amministratrice Unica, insieme al marito
(titolare del restante 70%), della DO EF s.r.l.; CP_4 dal 09/06/2015 socia unica ed Amministratrice unica della DO EF s.r.l.; in quanto socia della DO EF S.p.a e della DO EF S.r.l., risulta pertanto altresì socia della DO e GL S.r.l., costituita per il 45% dalla DO EF s.p.a. e per il 45% dalla DO EF S.r.l.. La dal 30/03/2009 è di proprietà per il 50% di Controparte_2 [...]
, la quale ne è anche Amministratrice Unica, e per il 50% di Per_1 [...]
entrambe figlie di e . CP_3 Parte_1 CP_4
L'amministratrice unica della risulta Controparte_2 Persona_1 inoltre assunta a far data dal 6/2/2013 a tempo pieno ed indeterminato dalla DO EF Spa con le mansioni di responsabile coordinamento tecnico di progettazione, fino al 17/02/2014. Amministratrice unica oltre che socia prevalente della DO EF è
, madre di Quest'ultima il 18/02/2014 è stata Parte_1 Persona_1 assunta dalla DO e GL srl a tempo pieno ed indeterminato, con le mansioni di impiegata. La DO e GL SR è amministrata dalla sorella ma è di proprietà al 45% della DO EF SP , Controparte_3 società della quale (madre di ) è amministratrice unica e Parte_1 Per_1 socia prevalente. Una parte pari al 45% del capitale della DO e GL SR appartiene alla DO EF SR, della quale è socia unica e Parte_1 amministratrice unica. In sintesi, l'odierna ricorrente risulta formalmente assunta da una società (la della quale è amministratrice la figlia , che a sua Controparte_2 Per_1 volta risulta impiegata alle dipendenze di una società della quale Parte_1 rappresenta, per il tramite delle società possedute ed amministrate, il 92% del capitale sociale (ed è la stessa che ha individuato nella figlia Pt_1 CP_3 sorella di , l'amministratrice). Per_1 Il complesso intreccio di rapporti, di atti negoziali e di cariche sociali come sopra delineato impone, in conclusione, di ritenere che le predette società si riferiscano tutte al medesimo gruppo familiare, sì da doversi ragionevolmente escludere la possibilità che tra l'odierna ricorrente e l'apparente datrice di lavoro si sia instaurato un rapporto lavorativo effettivamente caratterizzato dalla subordinazione. Come evidenziato nel contesto di numerose pronunce rese da questo tribunale, le circostanze dedotte dall' (relativamente alle quali non è stata CP_1 articolata alcuna contestazione) si rivelano infatti idonee a dimostrare l'esistenza di unico “gruppo” societario, implicante una sostanziale indistinzione tra i vari soggetti che detengano le quote delle società in questione o ne siano amministratori.
Ne discende, in presenza di un assetto proprietario unitario, integrante dunque un unico centro di imputazione dei vari rapporti lavorativi dipendenti (centro di imputazione riferito alla famiglia DO), l'impossibilità di riconoscere all'odierna opposta la veste di lavoratore subordinato della LT. Più chiaramente, deve sostenersi – in conformità alla trama difensiva suggerita dall' - che gli elementi caratterizzanti la subordinazione non CP_1 possano mai ravvisarsi ogni qualvolta il presunto lavoratore dipendente rivesta al tempo stesso la qualità di amministratore unico della società ovvero laddove lo stesso partecipi al capitale sociale in misura maggioritaria o comunque in misura sufficiente a condizionare le decisioni dell'assemblea (cfr. memoria difensiva nella parte in cui si rileva: “Risulta difficoltoso sostenere che un lavoratore possa considerarsi soggetto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di un datore di lavoro, esercitato dall'organo amministrativo, quando, di fatto, tale potere può essere esercitato a sua volta dallo stesso lavoratore nei confronti dell'amministratore, sebbene in altra società. Tanto più che le società in questione … si collocano nell'ambito di un gruppo facente capo all'unica famiglia DO. Non deve sfuggire, per di più, come si tratti di società che svolgono attività tra di loro complementari nell'ambito del medesimo settore delle costruzioni, con l'unica sovrapposizione rappresentata dalla DO e GL SR nei riguardi delle altre società di cui ha preso il posto nel mercato, concentrandosi sul “core businness” delle costruzioni con prefabbricati. Oltre ai rapporti sociali summenzionati si devono convenientemente considerare anche quelli familiari che … sono i più stretti possibili. Dall'esame delle compagini societarie afferenti il c.d. Gruppo DO, in fondo, emerge evidente uno scambio di partecipazioni/rapporti di lavoro: cioè nelle società in cui un individuo della famiglia DO possiede quote sociali, dipendenti sono gli altri congiunti e viceversa.”). Giova osservare come alcuna sufficiente rilevanza dimostrativa sia lecito attribuire, al fine di provare la configurabilità dell'invocato rapporto lavorativo subordinato, alla formale ricorrenza di vari indici documentali di subordinazione (come l'avvenuta emissione di buste paga), suscettibili di artato preconfezionamento in vista del conseguimento di indebiti vantaggi economici. Del tutto inammissibile, per altro verso, è la domanda attrice (formulata in via subordinata) avente ad oggetto la condanna dell alla restituzione, in CP_1 favore della dei contributi versati da tale società, stante CP_2
l'evidente carenza di legittimazione della ad azionare una siffatta pretesa. Pt_1
Il ricorso, in conclusione, va interamente rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all' le spese processuali, liquidate CP_1 in complessivi € 2.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 19/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)