Decreto decisorio 1 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 01/03/2022, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2022
N. 01356/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Chiarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Lamarmora,13;
contro
Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Anti Racket ed Anti Usura, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, sconosciuto allo scrivente, di cui si è avuta notizia a mezzo e-mail 13.6.2016 del soggetto erogatore provvidenze in questione CONSAP S.p.A./Dipartimento fondi di solidarietà; delle presupposte determinazioni, parimenti sconosciute, del Comitato di Solidarietà per le Vittime delle Estorsioni e dell'Usura e dal Nucleo di Valutazioni della Prefettura di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 ottobre 2016;
Considerato che il 5 ottobre 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce il giorno 28 febbraio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.