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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 193/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “ Opposizione ad avviso di pagamento in materia di contributi previdenziali” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv.to Ugo Parte_1 C.F._1
Schiavo giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Franca Borla in virtù di procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.1.2018 contestava l'avviso di addebito n. Parte_1
40020170006952811000 del 9.12.2017, pervenuto alla ricorrente in data 29.12.2017, con cui l' comunicava di aver calcolato i contributi asseritamente dovuti per CP_1
l'anno 2010 per la pretesa iscrizione della ricorrente alla Gestione Separata per CP_1
1 l'importo complessivo di € 2.999,10 di cui euro 2.911,87 a titolo di contributi e sanzioni ed euro 87,23 a titolo di accessori;
chiedeva, pertanto, dichiararsi non dovuta la somma, in ragione, in primo luogo, dell'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato;
nel merito, deduceva la inapplicabilità all'istante ( avvocato iscritto all'albo del
Tribunale di Vallo della Lucania) della cd. iscrizione alla gestione separata e, in ogni caso, dichiararsi la prescrizione della pretesa de quo;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contradditorio, si costituiva il quale contrastava il ricorso, chiedendo CP_1 fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
É fondata e va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
Invero, è noto che l'art. 19 l. n 576 del 20.9.1980 (Riforma del sistema previdenziale forense) stabilisce che “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni CP_2 relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di CP_2 cui agli arti-coli 17 e 23”; nondimeno, l'art. 3 comma 9 l. 335/1995 ha previsto -con norma di applicazione generale- la riduzione del termine di prescrizione dei contributi obbligatori a cinque anni;
in seguito, l'art. 66 l. 247/2012 (vigente a decorrere dal 2.2.2013) ha nuovamente riportato -per i contributi dovuti alla il Parte_2 termine a dieci anni.
Ciò detto, con riguardo al caso di specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2010, è evidente l'applicabilità, ratione temporis, del regime di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 3 comma 9 l. 335/1995, e valevole fino al 2.2.2013.
Orbene, ciò premesso, deve dirsi che la norma del 1980 sopra riportata prevede chiaramente che la prescrizione decorre dalla trasmissione alla del modello CP_2 reddituale (Modello 5), con termine fissato al 30 settembre dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono (v. art. 7 del Regolamento Unico di Previdenza Forense); quindi, per i contributi del 2010, il termine prescrizionale ha iniziato a decorrere dal 30.9.2011.
Nel caso di specie, di contro, il primo atto interruttivo risale solo al 29.12.2017, e cioè alla data di notifica, alla ricorrente, dell'avviso di pagamento impugnato;
circostanza, questa, di per sé nemmeno contestata da che, peraltro, versa in atti la notifica di CP_1
2 un avviso di pagamento ( notificato il 25.8.2017) relativo alla diversa annualità del 2011.
In ragione di quanto detto, l'opposizione va accolta, stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale applicabile ratione temporis giusta l'art. 3 comma 9 della L. 335/1995.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano a suo carico come da dispositivo che segue;
quanto ai compensi, essi, in ragione della non complessità della materia trattata, vanno calcolati in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), con esclusione della fase istruttoria sostanzialmente non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa declaratoria di illegittimità dell'avviso di pagamento n. 40020170006952811000 del 9.12.2017 pervenuto alla ricorrente il
29.12.2017, dichiara non dovute dalla stessa, in favore dell' le somme di cui CP_1
all'avviso medesimo;
2) Condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 886,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione.
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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