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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14481/2023
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14481/2023 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Paolo Macchion, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 29.5.2024) Per parte ricorrente: “pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) affidare il figlio minore in via esclusiva al padre presso la residenza di Paratico, Per_1 dove già attualmente dimora, confermando, quindi, il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Brescia in data 29/11/2022. La madre potrà vedere il minore seguendo le disposizioni che via via verranno impartite dal Servizio sociale di Lovere, già incaricato di monitorare il nucleo famigliare;
3) disporre a carico della signora un assegno mensile congruo a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento del minore da versare al ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese;
4) le spese e gli oneri di natura straordinaria, come elencati e descritti nel protocollo in uso presso codesto Tribunale, verranno sostenute in ragione della metà per ciascun coniuge”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 deduceva di aver Parte_1
contratto con matrimonio civile a AR (BG) il 17.2.2017, iscritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2017, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale era nato, il 13.3.2017, il figlio
. Per_1
Egli riferiva che, all'esito del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Brescia, instaurato su iniziativa del Pubblico Ministero, i coniugi erano stati sottoposti al monitoraggio dei Servizi Sociali, il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse per il minore era stato attribuito al padre, e il figlio era stato collocato presso il nucleo familiare paterno, ove viveva stabilmente dal 2020, e vedeva la madre saltuariamente e per poco tempo.
Il ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato del 29.5.2024 veniva dichiarata la contumacia della resistente, e, in via provvisoria ed urgente, il minore veniva affidato in via super esclusiva al padre, con collocamento presso di lui e sospensione delle frequentazioni madre- figlio, sino ad apposita richiesta della madre ai Servizi Sociali territorialmente competenti e secondo le indicazioni fornite da questi ultimi, e veniva posto a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il versamento di un assegno Per_1 dell'importo di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Non essendo necessaria alcuna istruttoria, il Giudice delegato, alla stessa udienza, rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sin dalla fine del 2017 e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata nel presente giudizio, nel quale la resistente non si è nemmeno costituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi al figlio minore
Il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio minore a se stesso e la resistente non si è costituita in giudizio.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, è emerso a carico della resistente un comportamento contrario agli interessi del minore tale da giustificare un affidamento esclusivo dello stesso al padre: ella, infatti, nel corso del monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali incaricati dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, dopo un'iniziale collaborazione, ha progressivamente diradato i propri incontri con gli operatori e ha sempre più delegato la cura del figlio, che sino al 2020 viveva presso di lei, al ricorrente e alla famiglia paterna, tanto che, dal 2020, il minore risiede stabilmente presso il padre, che è diventato il suo genitore di riferimento, e vede la madre saltuariamente e per poco tempo. I
Servizi, inoltre, hanno descritto la resistente come non consapevole delle proprie responsabilità verso il figlio e il proprio ruolo genitoriale, mentre il padre come “sereno, interessato, coinvolto e attento ai bisogni del figlio, che riconosce e di cui sa argomentare… figura genitoriale adeguata e capace di preservare anche il rapporto minore- madre” (cfr. decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia emesso all'esito della camera di consiglio del
29.11.2022, pagine 2 e 3). Anche la circostanza che la non si sia costituita in giudizio, nonostante la regolarità CP_1
della notifica, per opporsi alla domanda del ricorrente di affidamento super esclusivo del minore a sé, dimostra il disinteresse di costei per la conservazione del rapporto genitoriale.
La condotta, sostanziale e processuale, adottata dalla resistente conferma, quindi, la sua inidoneità educativa.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo del minore al padre, con potere di costui di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo.
Il figlio non può che essere collocato presso il padre, con il quale egli convive sin dalla fine del 2020, e le frequentazioni con la madre potranno riprendere solo a seguito di apposita richiesta di quest'ultima ai Servizi Sociali territorialmente competenti (considerato che la residenza del minore è a Paratico, BS) e secondo le indicazioni fornite da questi ultimi.
A norma dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., alla luce delle condizioni reddituali delle parti (il ricorrente ha percepito un reddito imponibile annuale di € 25.999,00 nel 2022, di € 21.866,00 nel 2021, e di € 16.722,82 nel 2020, mentre la resistente risulta disoccupata ma non priva di capacità lavorativa, che ha il dovere di mettere a frutto per adempiere l'obbligo di mantenimento del figlio a proprio carico), dell'assenza di qualsivoglia frequentazione materna, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sul padre, dell'età del minore, nato il [...], e delle esigenze di costui, appare corretto confermare la somma posta a carico della madre a titolo di mantenimento del figlio in via provvisoria ed urgente, pari ad €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, di fatto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, Persona_2
il quale potrà adottare anche le decisioni di Parte_1
maggiore interesse per il minore - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo - con collocamento presso il padre, e sospensione delle frequentazioni della madre, le quali potranno riprendere solo a seguito di apposita richiesta di quest'ultima ai Servizi
Sociali territorialmente competenti (considerato che la residenza del minore è a
Paratico, BS) e secondo le indicazioni fornite da questi ultimi;
4) Pone a carico di una somma a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento indiretto del figlio minore pari ad € 250,00 mensili, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata nelle mani di entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% Parte_1
delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
5) Condanna la resistente, , a rimborsare al ricorrente, Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, che liquida Parte_1 in € 2.906,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 137,70 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14481/2023 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Paolo Macchion, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 29.5.2024) Per parte ricorrente: “pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2) affidare il figlio minore in via esclusiva al padre presso la residenza di Paratico, Per_1 dove già attualmente dimora, confermando, quindi, il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Brescia in data 29/11/2022. La madre potrà vedere il minore seguendo le disposizioni che via via verranno impartite dal Servizio sociale di Lovere, già incaricato di monitorare il nucleo famigliare;
3) disporre a carico della signora un assegno mensile congruo a titolo di Controparte_1 contributo per il mantenimento del minore da versare al ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese;
4) le spese e gli oneri di natura straordinaria, come elencati e descritti nel protocollo in uso presso codesto Tribunale, verranno sostenute in ragione della metà per ciascun coniuge”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 deduceva di aver Parte_1
contratto con matrimonio civile a AR (BG) il 17.2.2017, iscritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2017, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale era nato, il 13.3.2017, il figlio
. Per_1
Egli riferiva che, all'esito del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Brescia, instaurato su iniziativa del Pubblico Ministero, i coniugi erano stati sottoposti al monitoraggio dei Servizi Sociali, il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse per il minore era stato attribuito al padre, e il figlio era stato collocato presso il nucleo familiare paterno, ove viveva stabilmente dal 2020, e vedeva la madre saltuariamente e per poco tempo.
Il ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato del 29.5.2024 veniva dichiarata la contumacia della resistente, e, in via provvisoria ed urgente, il minore veniva affidato in via super esclusiva al padre, con collocamento presso di lui e sospensione delle frequentazioni madre- figlio, sino ad apposita richiesta della madre ai Servizi Sociali territorialmente competenti e secondo le indicazioni fornite da questi ultimi, e veniva posto a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con il versamento di un assegno Per_1 dell'importo di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Non essendo necessaria alcuna istruttoria, il Giudice delegato, alla stessa udienza, rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sin dalla fine del 2017 e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata nel presente giudizio, nel quale la resistente non si è nemmeno costituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi al figlio minore
Il ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio minore a se stesso e la resistente non si è costituita in giudizio.
Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, è emerso a carico della resistente un comportamento contrario agli interessi del minore tale da giustificare un affidamento esclusivo dello stesso al padre: ella, infatti, nel corso del monitoraggio del nucleo familiare ad opera dei Servizi Sociali incaricati dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, dopo un'iniziale collaborazione, ha progressivamente diradato i propri incontri con gli operatori e ha sempre più delegato la cura del figlio, che sino al 2020 viveva presso di lei, al ricorrente e alla famiglia paterna, tanto che, dal 2020, il minore risiede stabilmente presso il padre, che è diventato il suo genitore di riferimento, e vede la madre saltuariamente e per poco tempo. I
Servizi, inoltre, hanno descritto la resistente come non consapevole delle proprie responsabilità verso il figlio e il proprio ruolo genitoriale, mentre il padre come “sereno, interessato, coinvolto e attento ai bisogni del figlio, che riconosce e di cui sa argomentare… figura genitoriale adeguata e capace di preservare anche il rapporto minore- madre” (cfr. decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia emesso all'esito della camera di consiglio del
29.11.2022, pagine 2 e 3). Anche la circostanza che la non si sia costituita in giudizio, nonostante la regolarità CP_1
della notifica, per opporsi alla domanda del ricorrente di affidamento super esclusivo del minore a sé, dimostra il disinteresse di costei per la conservazione del rapporto genitoriale.
La condotta, sostanziale e processuale, adottata dalla resistente conferma, quindi, la sua inidoneità educativa.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo del minore al padre, con potere di costui di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo.
Il figlio non può che essere collocato presso il padre, con il quale egli convive sin dalla fine del 2020, e le frequentazioni con la madre potranno riprendere solo a seguito di apposita richiesta di quest'ultima ai Servizi Sociali territorialmente competenti (considerato che la residenza del minore è a Paratico, BS) e secondo le indicazioni fornite da questi ultimi.
A norma dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., alla luce delle condizioni reddituali delle parti (il ricorrente ha percepito un reddito imponibile annuale di € 25.999,00 nel 2022, di € 21.866,00 nel 2021, e di € 16.722,82 nel 2020, mentre la resistente risulta disoccupata ma non priva di capacità lavorativa, che ha il dovere di mettere a frutto per adempiere l'obbligo di mantenimento del figlio a proprio carico), dell'assenza di qualsivoglia frequentazione materna, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sul padre, dell'età del minore, nato il [...], e delle esigenze di costui, appare corretto confermare la somma posta a carico della madre a titolo di mantenimento del figlio in via provvisoria ed urgente, pari ad €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione della fase istruttoria/di trattazione, di fatto non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, Persona_2
il quale potrà adottare anche le decisioni di Parte_1
maggiore interesse per il minore - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo - con collocamento presso il padre, e sospensione delle frequentazioni della madre, le quali potranno riprendere solo a seguito di apposita richiesta di quest'ultima ai Servizi
Sociali territorialmente competenti (considerato che la residenza del minore è a
Paratico, BS) e secondo le indicazioni fornite da questi ultimi;
4) Pone a carico di una somma a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento indiretto del figlio minore pari ad € 250,00 mensili, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata nelle mani di entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% Parte_1
delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
5) Condanna la resistente, , a rimborsare al ricorrente, Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio, che liquida Parte_1 in € 2.906,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 137,70 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri