Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 90
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione

    La Corte di secondo grado ha confermato la pronuncia di inammissibilità, ritenendo che il termine per la costituzione del ricorrente non fosse soggetto alla sospensione prevista dall'art. 17 bis D.lgs. 546/92 (istituto del reclamo), poiché l'art. 2, co. 3, lett. a) del D.lgs. 220/2023 aveva abrogato l'art. 17 bis D.lgs. 546/1992 a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, applicabile quindi ai ricorsi notificati a far data dal 1.7.24.

  • Rigettato
    Applicabilità delle disposizioni transitorie del D.lgs. 220/23

    La Corte ha ritenuto erronea tale deduzione, evidenziando che l'abrogazione dell'art. 17 bis D.lgs. 546/92, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a) D.lgs. 220/2023, opera a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, e quindi per i ricorsi notificati dal 1.7.24.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 90
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 90
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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