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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2616/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate NE - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 3758/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 06/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210121382356501 QUOTA CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 23/01/2026
2616-25
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 3758/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria
ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate NE (costituita) e del Resistente_1
(contumace), avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, per quote consortili anno 2018, rilevando che esso era stato notificato l'11.3.24 e depositato il 12.6.24, in violazione del termine di 30 giorni di cui all'art. 22 D.lgs. 546/92, considerato che il D.lgs. 220/23 aveva abrogato l'istituto del reclamo di cui all'art. 17 bis D.lgs. 546/92, che determinava una sospensione di giorni 90 del predetto termine per la costituzione del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate.
La controparte non si è costituita.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, assumendo che, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 220/23, le disposizioni innovatrici introdotte troverebbero applicazione in relazione ai giudizi instaurati a partire dal 1.9.24, salvo alcune tassative eccezioni, non riguardanti affatto l'istituto del reclamo. Nel merito, ha riproposto le doglianze non esaminate dal primo decidente.
Si è costituita ADER, chiedendo rigettarsi il gravame, mentre il Consorzio è rimasto contumace anche in appello.
L'appellante ha ribadito e specificato le proprie difese con successiva memoria illustrativa. All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il giudizio è stato introitato in decisione.
L'appello è manifestamente infondato.
Il primo giudice ha, difatti, correttamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, per essere stato depositato oltre il termine perentorio di giorni 30, fissato dall'art. 22 D.lgs. 546/92, ai fini della costituzione del ricorrente. L'appellante ha obiettato che, in realtà, il predetto termine soggiaceva alla sospensione di cui all'art. 17 bis d.lgs. cit., in ragione dell'operatività dell'istituto del reclamo, abrogato dal d.lgs. 220/23, ma soltanto in relazione ai ricorsi notificati a far data dall'1.9.24, come previsto dal relativo art. 4.
La deduzione è, tuttavia, palesemente erronea, nella misura in cui oblitera del tutto il disposto dell'art. 2, co. 3, lett. a) d.lgs. 220/2023 il quale abroga, a decorrere dalla entrata in vigore di esso decreto, l'art. 17-bis, del d.lgs. n.546/1992. Pertanto, è assolutamente pacifico che, in relazione ai ricorsi notificati a far data dal 1.7.24, detto istituto non trovi applicazione.
Non può, pertanto, che confermarsi la pronuncia di inammissibilità adottata dal primo decidente.
Il regime delle spese del grado si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute in appello da ADER, liquidate in euro 450,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore
EA AG
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2616/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate NE - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 3758/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 06/05/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210121382356501 QUOTA CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 23/01/2026
2616-25
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza n. 3758/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria
ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate NE (costituita) e del Resistente_1
(contumace), avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, per quote consortili anno 2018, rilevando che esso era stato notificato l'11.3.24 e depositato il 12.6.24, in violazione del termine di 30 giorni di cui all'art. 22 D.lgs. 546/92, considerato che il D.lgs. 220/23 aveva abrogato l'istituto del reclamo di cui all'art. 17 bis D.lgs. 546/92, che determinava una sospensione di giorni 90 del predetto termine per la costituzione del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate.
La controparte non si è costituita.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente, assumendo che, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 220/23, le disposizioni innovatrici introdotte troverebbero applicazione in relazione ai giudizi instaurati a partire dal 1.9.24, salvo alcune tassative eccezioni, non riguardanti affatto l'istituto del reclamo. Nel merito, ha riproposto le doglianze non esaminate dal primo decidente.
Si è costituita ADER, chiedendo rigettarsi il gravame, mentre il Consorzio è rimasto contumace anche in appello.
L'appellante ha ribadito e specificato le proprie difese con successiva memoria illustrativa. All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il giudizio è stato introitato in decisione.
L'appello è manifestamente infondato.
Il primo giudice ha, difatti, correttamente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, per essere stato depositato oltre il termine perentorio di giorni 30, fissato dall'art. 22 D.lgs. 546/92, ai fini della costituzione del ricorrente. L'appellante ha obiettato che, in realtà, il predetto termine soggiaceva alla sospensione di cui all'art. 17 bis d.lgs. cit., in ragione dell'operatività dell'istituto del reclamo, abrogato dal d.lgs. 220/23, ma soltanto in relazione ai ricorsi notificati a far data dall'1.9.24, come previsto dal relativo art. 4.
La deduzione è, tuttavia, palesemente erronea, nella misura in cui oblitera del tutto il disposto dell'art. 2, co. 3, lett. a) d.lgs. 220/2023 il quale abroga, a decorrere dalla entrata in vigore di esso decreto, l'art. 17-bis, del d.lgs. n.546/1992. Pertanto, è assolutamente pacifico che, in relazione ai ricorsi notificati a far data dal 1.7.24, detto istituto non trovi applicazione.
Non può, pertanto, che confermarsi la pronuncia di inammissibilità adottata dal primo decidente.
Il regime delle spese del grado si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese sostenute in appello da ADER, liquidate in euro 450,00 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore
EA AG