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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1608/21 promossa da:
in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1
sul OR , Persona_1
con avv. Claudio Pini giusto mandato in atti
-parte attrice contro
Controparte_1
(ora ) Controparte_2
con avv. Michele Gambini Avvocatura dello Stato di Firenze
-parte convenuta e contro
Controparte_3
con avv.ti Angelo Pariani e Nadia Scagliarini Zoebisch giusto mandato in atti
- parte terza chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti all'udienza del 27 giugno 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
I sigg.ri e in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul Parte_1 Parte_1
figlio OR , hanno convenuto in giudizio il Persona_1 [...] per sentire condannare quest'ultimo al pagamento dei danni fisici Controparte_4
subiti da questi in conseguenza del sinistro occorsogli in data 8 marzo 2018 complessivamente quantificati in € 39.370,50.
Nello specifico gli attori hanno dedotto come il OR, all'epoca dei fatti frequentante la V sez. A presso la Scuola Primaria San Felice in Piteccio - Istituto Comprensivo A Roncalli/G. “…si Per_2
trovava a scuola, subito dopo pranzo, veniva aggredito dal compagno il quale, sin Persona_3
dalla mattinata del medesimo giorno non aveva perso occasione per importunarlo e per provocare
con svariati pretesti” e che “in particolare, nel primo pomeriggio, il compagno Per_1 Per_3
tirava un calcio al il quale, conseguentemente, urtava con il ginocchio sinistro su uno Per_1 spigolo e successivamente cadeva rovinosamente a terra”, evento a cui, peraltro, assistevano l'insegnate ed altri alunni, in particolare Pt_2 Testimone_1
Gli attori hanno assunto che, a seguito dell'evento, il OR era accompagnato all'Ospedale Meyer di Firenze ove era diagnosticata la frattura della rotula sinistra, danno di cui hanno chiesto il risarcimento.
Gli attori hanno assunto che essendosi l'incidente verificato all'interno dei locali scolastici durante l'orario delle lezioni, dei danni riportati dal OR deve rispondere l'amministrazione scolastica.
Nel costituirsi il ha chiesto il rigetto della domanda assumendo che l'incidente de quo CP_1
fosse stato causato da fatti inevitabili ed imprevedibili, imputabili cioè ad un fatto proprio del bambino, comunque, in presenza dell'insegnante; inoltre, ha contestato il quantum della pretesa e chiesto, in ipotesi di condanna, di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa nei confronti della quale ha formulato domanda di manleva chiedendo di esserne autorizzata alla chiamata in causa.
Si è costituita in giudizio anche la compagnia assicurativa la quale non ha contestato l'operatività della polizza stipulata dall'amministrazione scolastica ed ha aderito alle difese dalla medesima articolate in punto di an e di quantum della pretesa attorea deducendo l'infondatezza e la mancata prova della pretesa attorea.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con ammissione della prova testimoniale richiesta dalla sola terza chiamata in causa nonché della ctu medico legale sul OR.
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In diritto
Occorre premettere che in tema di responsabilità degli insegnanti (e della P.A., in virtù del rapporto organico che con essa intercorre ove il fatto dannoso si sia verificato nell'ambito di una scuola pubblica) per i danni subiti dagli allievi affidati alla loro vigilanza “…ricorre una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici… Ed è principio recepito nella giurisprudenza di legittimità che l'ammissione dell'allievo
a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto,
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica;
a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (cfr. Cass. 4/10/2013, n. 22752; Cass.
15/2/2011, n. 3680).” (Cass. civ. sez. VI, ordinanza del 08/11/2021, n.32377).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, sia che la responsabilità venga inquadrata come contrattuale o extracontrattuale, esso non muta rispetto alle ipotesi in cui sia applicabile l'art. 2048
c.c.: rilevano, pertanto, i principi in materia di prova liberatoria ex art. 2048 c.c., secondo cui la presunzione di responsabilità può essere superata dalla dimostrazione che l'insegnante ha esercitato una sorveglianza adeguata e ha adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose
(Cass. civ. Sent. n. 1341/2021).
In altri termini, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni riportati da un allievo all'interno della scuola, è sufficiente che il soggetto danneggiato dia la dimostrazione che l'evento dannoso si sia verificato all'interno della scuola e durante l'orario scolastico, trattandosi di un elemento sufficiente ad operare la presunzione di colpa per l'inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, nonché l'esistenza del nesso causale tra il fatto e il prodursi dell'evento dannoso. Non è necessaria, invece, la ricostruzione precisa della dinamica dei fatti, la quale potrà essere provata dall'istituto scolastico al fine di fornire la prova liberatoria.
Infatti, la scuola può essere esente da responsabilità risarcitoria se prova di non aver potuto evitare il fatto, dando, dunque, la dimostrazione del caso fortuito. L'insegnante dovrà dimostrare che, in base alle modalità di accadimento, non avrebbe potuto prevedere l'evento né intervenire in tempo per impedirlo.
Tanto premesso in punto di diritto, si evidenzia che i sigg.ri e in atto di citazione Per_1 Pt_1
hanno assunto che il loro figlio mentre si trovava a scuola “… subito dopo pranzo, veniva aggredito dal compagno il quale, sin dalla mattinata del medesimo giorno non aveva perso Persona_3 occasione per importunarlo e per provocare con svariati pretesti” e che “in particolare, Per_1
nel primo pomeriggio, il compagno tirava un calcio al il quale, Per_3 Per_1 conseguentemente, urtava con il ginocchio sinistro su uno spigolo e successivamente cadeva rovinosamente a terra”.
Gli attori quindi hanno allegato che il sinistro occorso al OR si è verificato mentre era all'interno della struttura scolastica, a causa di un altro allievo e che l'insegnante non abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La circostanza che il OR si trovasse all'interno della scuola al momento dell'evento non è stata contestata dalla difesa del e, pertanto, può ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 cpc. CP_1
Il ha semplicemente contestato la dinamica del sinistro assumendo che il OR si fosse CP_1
auto-procurato la lesione così escludendo la riconducibilità dell'evento all'intervento di un terzo bambino nonché la responsabilità in capo all'Amministrazione scolastica convenuta.
In altri termini il ha assunto che sulla base della relazione di servizio della docente CP_1
l'infortunio al OR sarebbe avvenuto in modo del tutto accidentale e senza che questi Per_1
avesse subito calci o altri atti illeciti o vessatori.
Con riferimento alla non necessaria ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti si è recentemente espressa la Corte di Cassazione precisando che: “L'ignoranza circa la dinamica del sinistro è cosa ben diversa dalla mancanza di prova del nesso di causa”. Ciò che è importante è che non sia ignoto il fatto generativo del danno, cioè l'inadempimento dell'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che in ipotesi l'allievo procuri danno a sé stesso o che il danno sia eterocagionato (cit. Cass. Civ. 32377/2021).
Com'è noto, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
L'istituto scolastico è dunque tenuto a predisporre ogni più opportuna cautela e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché negli ambiti ove si svolgono le attività scolastiche non si creino situazioni di rischio di danno agli alunni, non solo per le condizioni oggettive dei luoghi o delle cose, ma anche per le condotte che vengano poste in essere dalle persone presenti, comprese quelle di altri alunni.
Nella fattispecie in parola la difesa del non adempiuto alla prova della quale era onerata, CP_1 ovvero dell'adempimento dell'obbligo di corretta e puntuale sorveglianza da parte dell'insegnante presente al momento dell'evento e dell'inevitabilità dell'evento.
Tale non può certo considerarsi la dichiarazione resa dall'insegnante nella 'Denuncia di infortunio'
(vedi doc. 2 convenuta): dal momento che non solo non specifica ove il OR ha urtato con il ginocchio ma individua erroneamente l'arto interessato dal colpo che, sulla scorta della documentazione medica versata in atti, appare essere il sx (vedi doc. 1 attoreo).
Peraltro, la lacunosità della dichiarazione resa dell'insegnante, è indirettamente confermata da quanto osservato dal Ctu dott. per il quale “L'evento avvenuto l'8/3/2018, qualunque sia Per_4
stata la dinamica iniziale, cioè il motivo della perdita di equilibrio, è consistito in una caduta con urto diretto del ginocchio contro un ostacolo…” (cfr. pag. 7 ctu).
Tantomeno, è stato possibile appurare nella presente sede cosa l'insegnante avesse effettivamente visto dal momento che, pur ammessa la prova testimoniale richiesta dalla terza chiamata in causa, la stessa è stata dichiarata decaduta dall'esperimento della stessa (vedi ordinanza del 3 aprile 2023).
Per quanto osservato, ritiene questo Giudice che la responsabilità per l'evento lesivo occorso sia imputabile al convenuto, il quale, per il tramite dell'Istituto e del personale scolastico, non ha dimostrato di aver adottato le misure organizzative e le cautele preventive idonee ad evitare l'evento lesivo sul OR poi verificatosi. Per_1
Il danno
Occorre a questo punto accertare i danni subiti dal OR a causa dell'infortunio di cui si Per_1
discute e procedere alla loro liquidazione.
Dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che il OR a causa del sinistro de quo, ha riportato “…una frattura scomposta della rotula sinistra necessitante trattamento chirurgico di osteosintesi” (cfr. pag. 8 c.t.u.).
Le lesioni riportate dal OR hanno comportato per secondo la valutazione espressa dal consulente tecnico d'ufficio: un periodo di inabilità temporanea totale di venti giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di trenta giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di trenta giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di quaranta giorni, postumi di natura permanente tali da incidere sulla sua integrità psico-fisica nella misura del 5%
“…consistenti in un invero lieve dismorfismo osseo rotuleo con plus perimetrico di ginocchio e sfumato deficit flessorio, nonché nella evidente cicatrice chirurgica anteriore su un quadro costituzionale di valgismo delle ginocchia, con soggettività algica sotto carico…” (cfr. pag. 8
c.t.u.).
Le parti, inoltre, non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione (Cass. Civ. 19989/2021).
La liquidazione deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024, che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale che, quindi, mantiene la sua autonomia, non essendo in quello conglobabile, visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno
2022 Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che nel caso de quo non è stato neanche genericamente allegato.
Ciò comporta l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell'incremento per la sofferenza soggettiva tenuto peraltro conto che il danno biologico permanente, inteso come lesione dell'integrità psicofisica della vittima suscettibile di accertamento medico-legale, va quantificato in base all'età del OR al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (Cass. civ. sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3121; Cass. civ. sez. III, 21 giugno 2012, n. 10303).
Alla luce delle conclusioni del ctu, tenuto conto degli importi di cui alla tabella del Tribunale di
Milano, considerato che la liquidazione del danno biologico, quale componente del danno non patrimoniale, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dal OR nei Per_1
seguenti termini:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 11 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.273,00
Invalidità temporanea totale € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
Totale generale: € 16.035,50
Non si ritiene di riconoscere alcun incremento liquidatorio dovuto alla cd. “personalizzazione del danno” in quanto mai specificatamente allegata e dedotta in atti introduttivi.
Deve poi riconoscersi il danno patrimoniale per spese mediche per come ritenute congrue dal CTU
e quantificate in € 415,00.
Trattandosi di debito di valore, sugli importi tutti, devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. civ. 3666 /
96, 8459 / 96, 2745/97, 492 / 01; 18445/ 05). Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le domande di manleva
Nel costituirsi in giudizio il ha allegato come l'Amministrazione scolastica ha stipulato CP_1
polizza assicurativa per la responsabilità civile con Wiener Stadtische Versicherung AG – Vienna
Insurance Group ed ha formulato domanda volta alla chiamata in causa della predetta compagnia assicuratrice al fine di essere in ipotesi di condanna.
La Wiener Stadtische Versicherung AG – Vienna Insurance Group non ha contestato l'operatività della polizza.
Per tale motivo la domanda di manleva e garanzia formulata dall'amministrazione convenuta deve trovare accoglimento.
Le spese di lite
Le spese di lite attoree seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. Giustizia n.55 del 2014, e s.m., del quantum riconosciuto in sentenza e dell'attività difensiva in concreto prestata.
Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Si compensano le spese di lite tra parte convenuta e terza chiamata in causa stante la mancata contestazione dell'operatività della polizza assicurativa e la condivisione di quest'ultima delle difese articolate dal . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, Seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea.
2. Condanna il (ora Controparte_4 [...]
), al pagamento in favore dei sigg.ri e Controparte_2 Parte_1 [...]
in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sul OR , Pt_1 Persona_1 degli importi di € 16.035,50 a titolo di danno non patrimoniale e di € 415,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi come in motivazione.
3. Condanna il (ora Controparte_4 [...]
) a rifondere in favore dei sigg.ri e Controparte_2 Parte_1 [...]
in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sul OR , Pt_1 Persona_1 le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali, Iva, Cpa e spese vive
(contributo unificato, spese notifica, bollo).
4. Pone le spese di ctu definitivamente a carico del Controparte_4
(ora ).
[...] Controparte_2
5. Accoglie la domanda di manleva formulata dal Controparte_4
(ora ) nei confronti di Wiener Stadtische
[...] Controparte_2
Versicherung AG Vienna Insurance Group.
6. Condanna Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group a mantenere indenne il (ora Controparte_4 Controparte_2
) di quanto esso abbia dovuto corrispondere agli attori sigg.ri e
[...] Parte_1
in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sul OR Parte_1 Persona_1
, con riferimenti ai capi 1,2,3,4.
[...]
7. Compensa le spese di lite tra (ora Controparte_4
) e la Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Controparte_2
Insurance Group.
Così deciso in Firenze, lì 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1608/21 promossa da:
in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1
sul OR , Persona_1
con avv. Claudio Pini giusto mandato in atti
-parte attrice contro
Controparte_1
(ora ) Controparte_2
con avv. Michele Gambini Avvocatura dello Stato di Firenze
-parte convenuta e contro
Controparte_3
con avv.ti Angelo Pariani e Nadia Scagliarini Zoebisch giusto mandato in atti
- parte terza chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti all'udienza del 27 giugno 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In fatto
I sigg.ri e in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul Parte_1 Parte_1
figlio OR , hanno convenuto in giudizio il Persona_1 [...] per sentire condannare quest'ultimo al pagamento dei danni fisici Controparte_4
subiti da questi in conseguenza del sinistro occorsogli in data 8 marzo 2018 complessivamente quantificati in € 39.370,50.
Nello specifico gli attori hanno dedotto come il OR, all'epoca dei fatti frequentante la V sez. A presso la Scuola Primaria San Felice in Piteccio - Istituto Comprensivo A Roncalli/G. “…si Per_2
trovava a scuola, subito dopo pranzo, veniva aggredito dal compagno il quale, sin Persona_3
dalla mattinata del medesimo giorno non aveva perso occasione per importunarlo e per provocare
con svariati pretesti” e che “in particolare, nel primo pomeriggio, il compagno Per_1 Per_3
tirava un calcio al il quale, conseguentemente, urtava con il ginocchio sinistro su uno Per_1 spigolo e successivamente cadeva rovinosamente a terra”, evento a cui, peraltro, assistevano l'insegnate ed altri alunni, in particolare Pt_2 Testimone_1
Gli attori hanno assunto che, a seguito dell'evento, il OR era accompagnato all'Ospedale Meyer di Firenze ove era diagnosticata la frattura della rotula sinistra, danno di cui hanno chiesto il risarcimento.
Gli attori hanno assunto che essendosi l'incidente verificato all'interno dei locali scolastici durante l'orario delle lezioni, dei danni riportati dal OR deve rispondere l'amministrazione scolastica.
Nel costituirsi il ha chiesto il rigetto della domanda assumendo che l'incidente de quo CP_1
fosse stato causato da fatti inevitabili ed imprevedibili, imputabili cioè ad un fatto proprio del bambino, comunque, in presenza dell'insegnante; inoltre, ha contestato il quantum della pretesa e chiesto, in ipotesi di condanna, di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa nei confronti della quale ha formulato domanda di manleva chiedendo di esserne autorizzata alla chiamata in causa.
Si è costituita in giudizio anche la compagnia assicurativa la quale non ha contestato l'operatività della polizza stipulata dall'amministrazione scolastica ed ha aderito alle difese dalla medesima articolate in punto di an e di quantum della pretesa attorea deducendo l'infondatezza e la mancata prova della pretesa attorea.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, con ammissione della prova testimoniale richiesta dalla sola terza chiamata in causa nonché della ctu medico legale sul OR.
La causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
In diritto
Occorre premettere che in tema di responsabilità degli insegnanti (e della P.A., in virtù del rapporto organico che con essa intercorre ove il fatto dannoso si sia verificato nell'ambito di una scuola pubblica) per i danni subiti dagli allievi affidati alla loro vigilanza “…ricorre una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici… Ed è principio recepito nella giurisprudenza di legittimità che l'ammissione dell'allievo
a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto,
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica;
a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (cfr. Cass. 4/10/2013, n. 22752; Cass.
15/2/2011, n. 3680).” (Cass. civ. sez. VI, ordinanza del 08/11/2021, n.32377).
Sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, sia che la responsabilità venga inquadrata come contrattuale o extracontrattuale, esso non muta rispetto alle ipotesi in cui sia applicabile l'art. 2048
c.c.: rilevano, pertanto, i principi in materia di prova liberatoria ex art. 2048 c.c., secondo cui la presunzione di responsabilità può essere superata dalla dimostrazione che l'insegnante ha esercitato una sorveglianza adeguata e ha adottato tutte le misure idonee ad evitare situazioni pericolose
(Cass. civ. Sent. n. 1341/2021).
In altri termini, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni riportati da un allievo all'interno della scuola, è sufficiente che il soggetto danneggiato dia la dimostrazione che l'evento dannoso si sia verificato all'interno della scuola e durante l'orario scolastico, trattandosi di un elemento sufficiente ad operare la presunzione di colpa per l'inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, nonché l'esistenza del nesso causale tra il fatto e il prodursi dell'evento dannoso. Non è necessaria, invece, la ricostruzione precisa della dinamica dei fatti, la quale potrà essere provata dall'istituto scolastico al fine di fornire la prova liberatoria.
Infatti, la scuola può essere esente da responsabilità risarcitoria se prova di non aver potuto evitare il fatto, dando, dunque, la dimostrazione del caso fortuito. L'insegnante dovrà dimostrare che, in base alle modalità di accadimento, non avrebbe potuto prevedere l'evento né intervenire in tempo per impedirlo.
Tanto premesso in punto di diritto, si evidenzia che i sigg.ri e in atto di citazione Per_1 Pt_1
hanno assunto che il loro figlio mentre si trovava a scuola “… subito dopo pranzo, veniva aggredito dal compagno il quale, sin dalla mattinata del medesimo giorno non aveva perso Persona_3 occasione per importunarlo e per provocare con svariati pretesti” e che “in particolare, Per_1
nel primo pomeriggio, il compagno tirava un calcio al il quale, Per_3 Per_1 conseguentemente, urtava con il ginocchio sinistro su uno spigolo e successivamente cadeva rovinosamente a terra”.
Gli attori quindi hanno allegato che il sinistro occorso al OR si è verificato mentre era all'interno della struttura scolastica, a causa di un altro allievo e che l'insegnante non abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La circostanza che il OR si trovasse all'interno della scuola al momento dell'evento non è stata contestata dalla difesa del e, pertanto, può ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 cpc. CP_1
Il ha semplicemente contestato la dinamica del sinistro assumendo che il OR si fosse CP_1
auto-procurato la lesione così escludendo la riconducibilità dell'evento all'intervento di un terzo bambino nonché la responsabilità in capo all'Amministrazione scolastica convenuta.
In altri termini il ha assunto che sulla base della relazione di servizio della docente CP_1
l'infortunio al OR sarebbe avvenuto in modo del tutto accidentale e senza che questi Per_1
avesse subito calci o altri atti illeciti o vessatori.
Con riferimento alla non necessaria ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti si è recentemente espressa la Corte di Cassazione precisando che: “L'ignoranza circa la dinamica del sinistro è cosa ben diversa dalla mancanza di prova del nesso di causa”. Ciò che è importante è che non sia ignoto il fatto generativo del danno, cioè l'inadempimento dell'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che in ipotesi l'allievo procuri danno a sé stesso o che il danno sia eterocagionato (cit. Cass. Civ. 32377/2021).
Com'è noto, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.
L'istituto scolastico è dunque tenuto a predisporre ogni più opportuna cautela e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché negli ambiti ove si svolgono le attività scolastiche non si creino situazioni di rischio di danno agli alunni, non solo per le condizioni oggettive dei luoghi o delle cose, ma anche per le condotte che vengano poste in essere dalle persone presenti, comprese quelle di altri alunni.
Nella fattispecie in parola la difesa del non adempiuto alla prova della quale era onerata, CP_1 ovvero dell'adempimento dell'obbligo di corretta e puntuale sorveglianza da parte dell'insegnante presente al momento dell'evento e dell'inevitabilità dell'evento.
Tale non può certo considerarsi la dichiarazione resa dall'insegnante nella 'Denuncia di infortunio'
(vedi doc. 2 convenuta): dal momento che non solo non specifica ove il OR ha urtato con il ginocchio ma individua erroneamente l'arto interessato dal colpo che, sulla scorta della documentazione medica versata in atti, appare essere il sx (vedi doc. 1 attoreo).
Peraltro, la lacunosità della dichiarazione resa dell'insegnante, è indirettamente confermata da quanto osservato dal Ctu dott. per il quale “L'evento avvenuto l'8/3/2018, qualunque sia Per_4
stata la dinamica iniziale, cioè il motivo della perdita di equilibrio, è consistito in una caduta con urto diretto del ginocchio contro un ostacolo…” (cfr. pag. 7 ctu).
Tantomeno, è stato possibile appurare nella presente sede cosa l'insegnante avesse effettivamente visto dal momento che, pur ammessa la prova testimoniale richiesta dalla terza chiamata in causa, la stessa è stata dichiarata decaduta dall'esperimento della stessa (vedi ordinanza del 3 aprile 2023).
Per quanto osservato, ritiene questo Giudice che la responsabilità per l'evento lesivo occorso sia imputabile al convenuto, il quale, per il tramite dell'Istituto e del personale scolastico, non ha dimostrato di aver adottato le misure organizzative e le cautele preventive idonee ad evitare l'evento lesivo sul OR poi verificatosi. Per_1
Il danno
Occorre a questo punto accertare i danni subiti dal OR a causa dell'infortunio di cui si Per_1
discute e procedere alla loro liquidazione.
Dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che il OR a causa del sinistro de quo, ha riportato “…una frattura scomposta della rotula sinistra necessitante trattamento chirurgico di osteosintesi” (cfr. pag. 8 c.t.u.).
Le lesioni riportate dal OR hanno comportato per secondo la valutazione espressa dal consulente tecnico d'ufficio: un periodo di inabilità temporanea totale di venti giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di trenta giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di trenta giorni, un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di quaranta giorni, postumi di natura permanente tali da incidere sulla sua integrità psico-fisica nella misura del 5%
“…consistenti in un invero lieve dismorfismo osseo rotuleo con plus perimetrico di ginocchio e sfumato deficit flessorio, nonché nella evidente cicatrice chirurgica anteriore su un quadro costituzionale di valgismo delle ginocchia, con soggettività algica sotto carico…” (cfr. pag. 8
c.t.u.).
Le parti, inoltre, non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione (Cass. Civ. 19989/2021).
La liquidazione deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024, che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale che, quindi, mantiene la sua autonomia, non essendo in quello conglobabile, visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno
2022 Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che nel caso de quo non è stato neanche genericamente allegato.
Ciò comporta l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell'incremento per la sofferenza soggettiva tenuto peraltro conto che il danno biologico permanente, inteso come lesione dell'integrità psicofisica della vittima suscettibile di accertamento medico-legale, va quantificato in base all'età del OR al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (Cass. civ. sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3121; Cass. civ. sez. III, 21 giugno 2012, n. 10303).
Alla luce delle conclusioni del ctu, tenuto conto degli importi di cui alla tabella del Tribunale di
Milano, considerato che la liquidazione del danno biologico, quale componente del danno non patrimoniale, si ritiene di quantificare il danno non patrimoniale subito dal OR nei Per_1
seguenti termini:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 11 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.273,00
Invalidità temporanea totale € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
Totale generale: € 16.035,50
Non si ritiene di riconoscere alcun incremento liquidatorio dovuto alla cd. “personalizzazione del danno” in quanto mai specificatamente allegata e dedotta in atti introduttivi.
Deve poi riconoscersi il danno patrimoniale per spese mediche per come ritenute congrue dal CTU
e quantificate in € 415,00.
Trattandosi di debito di valore, sugli importi tutti, devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. civ. 3666 /
96, 8459 / 96, 2745/97, 492 / 01; 18445/ 05). Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le domande di manleva
Nel costituirsi in giudizio il ha allegato come l'Amministrazione scolastica ha stipulato CP_1
polizza assicurativa per la responsabilità civile con Wiener Stadtische Versicherung AG – Vienna
Insurance Group ed ha formulato domanda volta alla chiamata in causa della predetta compagnia assicuratrice al fine di essere in ipotesi di condanna.
La Wiener Stadtische Versicherung AG – Vienna Insurance Group non ha contestato l'operatività della polizza.
Per tale motivo la domanda di manleva e garanzia formulata dall'amministrazione convenuta deve trovare accoglimento.
Le spese di lite
Le spese di lite attoree seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. Giustizia n.55 del 2014, e s.m., del quantum riconosciuto in sentenza e dell'attività difensiva in concreto prestata.
Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Si compensano le spese di lite tra parte convenuta e terza chiamata in causa stante la mancata contestazione dell'operatività della polizza assicurativa e la condivisione di quest'ultima delle difese articolate dal . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, Seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda attorea.
2. Condanna il (ora Controparte_4 [...]
), al pagamento in favore dei sigg.ri e Controparte_2 Parte_1 [...]
in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sul OR , Pt_1 Persona_1 degli importi di € 16.035,50 a titolo di danno non patrimoniale e di € 415,00 a titolo di danno patrimoniale oltre interessi come in motivazione.
3. Condanna il (ora Controparte_4 [...]
) a rifondere in favore dei sigg.ri e Controparte_2 Parte_1 [...]
in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sul OR , Pt_1 Persona_1 le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 oltre spese generali, Iva, Cpa e spese vive
(contributo unificato, spese notifica, bollo).
4. Pone le spese di ctu definitivamente a carico del Controparte_4
(ora ).
[...] Controparte_2
5. Accoglie la domanda di manleva formulata dal Controparte_4
(ora ) nei confronti di Wiener Stadtische
[...] Controparte_2
Versicherung AG Vienna Insurance Group.
6. Condanna Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group a mantenere indenne il (ora Controparte_4 Controparte_2
) di quanto esso abbia dovuto corrispondere agli attori sigg.ri e
[...] Parte_1
in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sul OR Parte_1 Persona_1
, con riferimenti ai capi 1,2,3,4.
[...]
7. Compensa le spese di lite tra (ora Controparte_4
) e la Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Controparte_2
Insurance Group.
Così deciso in Firenze, lì 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone