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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe – Consigliere
Dott. Emma Manzionna – Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 983, avverso la sentenza n.326/2023 del Tribunale Ordinario di Foggia, pubblicata il
25.01.2023. tra
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, anche quali eredi di e , elettivamente domiciliati
[...] Persona_1 Persona_2
in Manfredonia al Viale Aldo Moro n.61 e rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Prencipe;
Appellanti
e
e , quali eredi di , elettivamente Controparte_1 Controparte_2 Persona_3
domiciliati in Manfredonia al Corso Roma n.153 e rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni
Battista Starace;
Appellati
Conclusioni: All'udienza collegiale del 6.5.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte. pagina 1 di 25 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso per denuncia di nuova opera, iscritto al n.1083/2009 R.G., la sig.ra _3
adiva il Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di Manfredonia- al fine di sentir
[...]
ordinare a la sospensione dei lavori relativi alla costruzione di un Parte_5
fabbricato articolato su quattro livelli (un piano seminterrato e tre piani fuori terra), sito in
Via Scaloria nn.127 e 129, in quanto esso violava la normativa in materia distanze legali della proprietà ai sensi dell'art.873 c.c. in relazione all'art.16 delle Norme tecniche per le Zone B2 del vigente P.R.G. del Comune di Manfredonia nonché la servitù di veduta, perché costruito in violazione dell'art.905 c.c.. Il Giudice dell'adito Tribunale, con ordinanza depositata il
21.09.2011, sebbene accertasse che il resistente aveva costruito il proprio Parte_5
fabbricato ad una distanza inferiore a m.10,00 in violazione dell'art.9 del D.M.n.1444/68 e dell'art.11 della N.T.A. allegate al P.R.G. del Comune di Manfredonia, tuttavia, dichiarava di non poter disporre alcun provvedimento cautelare poiché, nel frattempo, l'opera era già stata completata, evidenziando che l'arretramento della costruzione fino al rispetto della distanza di m.10,00 tra i due fabbricati, individuata dal CT, avrebbe potuto essere disposto nel successivo giudizio di merito.
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato il 23.01.2013, , premesso che la Persona_3
violazione delle distanze tra edifici, come accertata dal CT, le aveva impedito di realizzare una costruzione fino a 15 metri fuori terra consentiti, che le avrebbe comportato un sicuro riscontro economico, adiva nuovamente il Tribunale di Foggia – Sezione distaccata di
Manfredonia, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:“1) Sulla base della già accertata violazione delle distanze tra edifici, giusta ordinanza depositata il 21.09.2011 nel procedimento
n.1083/2009 R.G., ordinare ai sigg.ri Parte_5 Per_2 Parte_6 Parte_1
, e di arretrare, a proprie
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 spese, l'edificio di loro proprietà, sito in Manfredonia, Via Scaloria, nn.127 e 129 ad una distanza di 10 metri dall'immobile di proprietà di sito in Manfredonia, Via Persona_3
Scaloria n.125, mediante demolizione, con modalità da individuarsi a mezzo C.T.U., di quota
pagina 2 di 25 parte del fabbricato, dalla quota di spiccato fondazioni e fino alla quota di copertura dello stesso fino a realizzare il distacco di 10,00 metri da ogni punto del fabbricato di proprietà della sig.ra ;2) Acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento cautelare di denuncia Persona_3 di nuova opera iscritta al n.1083/2009 R.G. e la C.T.U. dell'Ing. con tutti gli Persona_4 allegati documentali, fotografici e planimetrici, depositata il 16.12.2010 nel procedimento n.1083/2009
R.G.;3) Disporre C.T.U. al fine di individuare le modalità tecniche per effettuare l'indicato arretramento del fabbricato dei resistenti da quello della ricorrente sino alla distanza di m.10,00 da ogni punto del fabbricato di quest'ultima;4) Condannare i resistenti in solito al risarcimento del danno da fatto illecito per mancato guadagno o perdita di chance da liquidarsi in via equitativa;
5) Con vittoria di spese di lite”.
Si costituivano , in , , Parte_5 Persona_2 _3 Parte_1 Parte_2
in e in chiedendo l'integrale
[...] Parte_3 Per_5 Parte_4 Per_6
rigetto della domanda in quanto infondata e, in via istruttoria, chiedevano che venisse disposta una nuova C.T.U. al fine di procedere a più accurate misurazioni in contraddittorio e di accertare che la nuova opera era stata realizzata nel rispetto di quanto disposto nelle
N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Manfredonia e dal D.M. n.1444/68 in materia di distanza minime obbligatorie tra gli edifici, con ogni ulteriore conseguenza di legge ai fini delle spese di lite.
Il Tribunale di Foggia, disposta la conversione del rito da sommario di cognizione in ordinario, ammessa la prova testimoniale, con ordinanza del 15.03.2016, disponeva una nuova C.T.U. sul seguente quesito: “accerti il ctu, previo sopralluogo e compiuta descrizione dello stato dei luoghi, anche a mezzo riproduzione planimetrica e fotografica, se la costruzione di parte resistente come progettata e realizzata e nello stato in cui si trova, violi la normativa contenuta nel codice civile in materia di distanze legali tra costruzioni e servitù di veduta, come integrata dal regolamento Edilizio del Comune di Manfredonia, indicando all'esito nell'ipotesi di accertata violazione delle distanze i rimedi e/o gli accorgimenti da adottarsi”, nominando, all'uopo, l'Ing. R_
. Successivamente, il processo veniva interrotto a causa del decesso di due dei
[...]
pagina 3 di 25 convenuti, e;
in seguito, decedeva anche l'attrice Parte_5 Persona_2 _3
. Indi, il processo veniva riassunto con ricorso depositato telematicamente il 04.06.2021,
[...]
dagli eredi della ricorrente, e , ed infine riservato per la Controparte_1 Controparte_2
decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
Con sentenza n.326/2023 del 25.01.2023, il Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile ha così statuito: “1) Accoglie la domanda proposta dagli attori e Controparte_1 CP_2
e, per l'effetto, condanna i convenuti ,
[...] Parte_1 Parte_2 [...]
in e in all'arretramento, tramite la Parte_3 Per_5 Parte_4 Per_6 demolizione di quota parte del fabbricato fino a realizzare il distacco di 10,00 metri da ogni punto della costruzione di proprietà attorea, del manufatto costituito da immobile composto da un livello seminterrato e tre piani fuori terra, riportato in Catasto al foglio 26, p.lla 2584, derivante dalla fusione delle p.lle 314 e 1663, realizzato illegittimamente, in violazione della normativa sulle distanze legali, sito nel Comune di Manfredonia (FG), alla Via Scaloria nn.127-
129, meglio indicato in parte motiva e negli elaborati peritali depositati nelle date 16.12.2010 e
10.12.2017; 2) Rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno; 3) Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si ripartiscono nei rapporti interni tra le medesime per ½ a carico degli attori e per ½ a carico dei convenuti, con il diritto della parte che abbia eventualmente pagato una somma maggiore al c.t.u., in forza del relativo decreto di liquidazione, di ripetere dalla controparte la differenza;
4) Condanna i convenuti Parte_1
, in e in in
[...] Parte_2 Parte_3 Per_5 Parte_4 Per_6 solido tra loro, al pagamento in favore degli attori e Controparte_1 Controparte_2 della metà delle spese di lite, che qui si liquidano in complessivi euro 11.318,00 di cui euro
10.860,00 per compenso ed euro 458,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge”.
A fondamento della decisione, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, nel caso di specie, dovesse essere applicata la disciplina di cui all'art.873 c.c., in materia di distanze legali tra costruzioni, essendo irrilevante, nei rapporti tra privati, al di fuori dell'ambito del rapporto pubblicistico con la PA, il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Manfredonia. Il pagina 4 di 25 Giudice ha ritenuto, sulla scorta della prima ctu redatta nel procedimento di nunciazione dall'Ing. che la palazzina residenziale realizzata sulla proprietà Persona_8
dei convenuti non fosse rispettosa delle distanze legali tra le costruzioni e che fosse, pertanto, illecita, in considerazione del mancato rispetto del distacco, così come determinato dall'art.9 del D.M.1444/68 e dall'art.11 delle N.T.A. In merito al D.M.n.1444/68, il primo Giudice, richiamando la giurisprudenza di legittimità, sottolineava come l'art.9, comma 2 del
D.M.n.1444/68, essendo stato emanato sulla base dell'art.41-quinquies inserito nella legge
17 agosto 1942, n.1150, aggiunto dall'art.17 della legge 6 agosto 1967 n.765, avesse efficacia di legge, e che, nel fissare limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra
i fabbricati, fosse applicabile, quanto a quest'ultimo profilo, ad onta della portata letterale delle disposizioni e in particolare dell'art.9, a tutti gli interventi edilizi che abbiano il contenuto di “costruzione” (cfr. Cass. 3739/2018; Cass. 23136/2016; Cass. 16268/2017; CP_3
785/2017; Cass.20574/2007). Di conseguenza, in mancanza dei presupposti per
[...]
applicare le deroghe previste all'art.9, comma 3 del D.M. citato, doveva trovare applicazione il comma primo n.2 dello stesso articolo, con condanna alla riduzione in pristino, attraverso l'arretramento del fabbricato di 10 mt. Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento del danno per mancato guadagno e/o perdita di chance da liquidarsi in via equitativa, il
Giudice di prime cure la rigettava, deducendo che la stessa era stata proposta dagli attori in maniera del tutto generica e che nulla era stato dagli stessi allegato al fine di consentire al giudice di valutare l'asserito pregiudizio economico che sarebbe derivato alla parte dall'impossibilità di edificare, facendo unicamente riferimento alla perdita di un “sicuro riscontro economico”, non meglio identificato.
Avverso tale sentenza, hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2 [...]
in e in con atto di citazione del 24.07.2023, Parte_3 Per_5 Parte_4 Per_9
chiedendo, per il motivo di seguito indicato e previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza gravata, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ riformare la sentenza del Tribunale di Foggia n.2011/2021, resa nella causa civile n.92000781/2010,
pagina 5 di 25 pronunciata in data 30/08/2021 e comunicata dalla Cancelleria in data 01/09/2021, annullando per
i motivi esposti in narrativa, i capi 1) e 3) del dispositivo con conseguente rigetto delle relative domande proposte in primo grado dagli attori; - per l'effetto, condannare altresì gli appellati al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri e accessori di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 21.12.2023, CP_1
e hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1)
[...] Controparte_2
Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata perché inammissibile o, in subordine, infondata;
2) Rigettare l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
e in perché
[...] _3 Pt_2 Parte_7 Parte_4 Per_9 infondato in fatto ed in diritto, con la conferma della parte impugnata della sentenza di primo grado;
3)
In accoglimento dell'appello incidentale, condannare gli appellanti in solido al risarcimento del danno per fatto illecito per mancato guadagno e/o perdita di chance da liquidarsi in via equitativa; 4) Condannare gli appellanti in solido al pagamento dell'ulteriore metà delle spese di primo grado dichiarata compensata, pari a € 11.318,00 e al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio”.
Con ordinanza del 16.01.2024, questa Corte ha accolto istanza inibitoria ed ha dunque sospeso l'efficacia esecutiva del capo 1) della sentenza n.326/2023, emessa dal Tribunale di
Foggia in data 24.01.2023. Indi, all'udienza del 6.5.2025, svolta con modalità cartolare, la causa
è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni avanzate dai procuratori delle parti con note scritte formulate con modalità telematiche.
****
I.APPELLO PRINCIPALE
I.a Con l'unico articolato motivo, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art.9 del D.M. Parte_4
1444/68 e degli artt.11 e 29 delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Manfredonia –
Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
pagina 6 di 25 Con la sentenza gravata, il Giudice avrebbe del tutto disatteso, senza alcuna motivazione, le conclusioni alle quali era pervenuto, nel presente giudizio, il CT ing. , il Persona_7
quale aveva correttamente accertato e riferito che “i convenuti, nello stato di fatto accertato oggi, non hanno commesso alcuna violazione in materia di distanze legali tra costruzioni e servitù di veduta prevista dalle vigenti N.T.A., come integrata dal regolamento Edilizio del Comune di Manfredonia
(…)”.
L'Ing. aveva risposto al primo quesito che gli era stato posto (“1. Accerti il CT, R_ previo sopralluogo e compiuta descrizione dello stato dei luoghi, anche a mezzo riproduzione planimetrica e fotografica, se la costruzione di parte resistente come progettata e realizzata nello stato di fatto in cui si trova, violi la normativa del codice civile in materia di distanze legali tra costruzioni e servitù di veduta, come integrata dal Regolamento Edilizio del Comune di Manfredonia, indicando all'esito, nell'ipotesi di accertata violazione delle distanze, i rimedi e/o gli accorgimenti da adottarsi”), escludendo la violazione in materia di distanze legali tra costruzioni e servitù di veduta prevista dalle vigenti N.T.A., come integrata dal regolamento Edilizio del Comune di
Manfredonia (vd. Pag.35 della CT). A sostegno di tale conclusione, il C.T.U. Ing. R_
aveva dedotto che l'edificio residenziale oggetto del giudizio era stato realizzato in conformità del Piano di Costruzione n.144/2009 rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Manfredonia a , previa demolizione di un immobile a pianterreno già Parte_5
esistente e ricadente nella zona “B” di completamento del vigente P.R.G. del Comune di
Manfredonia; che in tale zona omogenea “B”, il vigente P.R.G., approvato con delibera di
Giunta Regionale n.8 del 22.01.1998 ( n.21 del 27.2.1998), prevedeva una particolare e CP_4
specifica disciplina, contenuta nel c.d. “Studio Particolareggiato delle zone B” ; che infatti le finalità di tale studio, integrato dalla norma esplicativa di cui alla Delibera di C.C.
n.439/77 di interpretazione autentica delle N.T.A. e, quindi, uniformemente applicato a tali zone dall'Ufficio Tecnico del Comune di Manfredonia dal 1977, sarebbe proprio quella di consentire che, in alcune zone di completamento dell'abitato già esistente, “in considerazione della situazione urbanistico –edilizia che è particolareggiata già di fatto”
pagina 7 di 25 (come riporta il comma 2 dell'art.4 dell'Allegato n.1 alle NTA) , sia su aree eventualmente libere e sia in caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, si possa applicare
l'ultimo periodo del terzo comma dell'art.9 del D.M. n. 1444/1968, per il quale “Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”; che tale possibilità sarebbe espressamente prevista dall'art.29 delle N.T.A. del vigente P.R.G., che non sarebbe quindi in contrasto con il DM n.1444/68. Inoltre, sempre l'art.4 delle N.T.A.
(valide per dette zone di completamento indicate con la sigla “B”, contenute nell'Allegato n.1 alle NTA del vigente PRG) prevede solo per l'edificazione ex novo su suoli liberi da costruzione che lo strumento di intervento sia costituito da un idoneo progetto plano- volumetrico esteso all'intera insula (comunque non sono soggetti all'applicazione dell'art.17 della legge n.765/67), e non in caso di demolizione e ricostruzione sulla stessa area
Il Giudice di prime cure, disattendendo le conclusioni del C.T.U. dell'Ing. , avrebbe R_
basato la propria decisione unicamente sulle valutazioni e conclusioni della prima consulenza tecnica, e cioè quella del C.T.U. Ing. - nominato nel precedente Per_4
procedimento cautelare per denuncia di nuova opera, per altro, non tra le stesse parti – secondo il quale la nuova costruzione, così come progettata e realizzata, violerebbe l'art.9 del
D.M.1444/68, che impone la distanza minima di mt. 10,00 tra fabbricati e l'art.11 delle N.T.A. allegate al P.R.G. del Comune di Manfredonia, che non prescrive per l'edificazione nelle Zone
B l'osservanza delle distanze dai confini, ma solo quella tra fabbricati ricompresi nella stessa insula.
Parte appellante ha, poi, dedotto che il primo Giudice si sarebbe limitato a sostenere che il
D.M.1444/68 avrebbe efficacia di legge e che l'unica deroga prevista dall'art.9 sarebbe quella di cui al comma 3, che, però, non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie in mancanza di un piano particolareggiato, inteso come programmazione urbanistica più precisa e definita del semplice Piano di Fabbricazione o del Piano regolatore Generale.
pagina 8 di 25 La critica mossa dall'appellante a tale parte della sentenza di primo grado è che la stessa, in tal modo, escluderebbe che vi possano essere particolari zone del tessuto urbano ove il
Piano di Fabbricazione e poi il P.R.G. possano legittimamente prevedere una apposita regolamentazione, richiedendo al più la presentazione di un elaborato plano-volumetrico,
e quindi, non un vero e proprio piano particolareggiato, ma un semplice elaborato grafico che permetta di comprendere in che modo l'intervento da realizzare si inserisca nel tessuto urbanistico interessato. Nella specie, tale regolamentazione esisteva già nel Piano di fabbricazione del Comune di Manfredonia ed era stata poi recepita dal vigente P.R.G., e, quindi, approvata con delibera della Giunta Regionale in sede di approvazione dello stesso piano, ed applicata costantemente ed uniformemente dall'Ufficio Tecnico comunale dal 1977; proprio per tale motivo il CT Ing. avrebbe escluso che le parti abbiano R_ commesso alcuna violazione in materia di distanze legali tra fabbricati e servitù di veduta prevista nelle N.T.A, ritenendo che per la nuova costruzione sia stato rispettato l'art.11 dell'Allegato n.1 alle N.T.A.
L'appellante ha, poi, aggiunto che, in contrasto con quanto riportato erroneamente nella sentenza impugnata, il precedente CT Ing. aveva fatto proprio riferimento alla Per_4
mancanza di “piano-volumetrico”, ossia di un elaborato progettuale, e non di un piano particolareggiato, ovvero ad uno strumento di programmazione urbanistica da adottare in
Consiglio comunale;
che la consulenza dello stesso, posta a base della decisione, non contestava quindi che si potesse legittimamente applicare l'ultimo periodo del terzo comma dell'art.9 del D.M.1444/68; che quindi, sintetizzando, l'Ing. non sosteneva che le Per_4
norme allegate alle N.T.A. del vigente P.R.G. fossero in contrasto con il D.M.1444/68, ma che piuttosto, nella specie, l'approvazione del progetto per la realizzazione dell'edificio in questione avrebbe dovuto essere preceduto o approvato contestualmente ad un progetto plano-volumetrico, così come richiesto dagli artt.4 e 17 dell'Allegato n.1 alle N.T.A. Al contrario, gli artt.4 e 17 dell'All.n.1 in questione , prevederebbero solo per l'edificazione ex novo su suoli liberi da costruzione che lo strumento di intervento sia costituito da un
pagina 9 di 25 idoneo progetto plano-volumetrico esteso all'intera insula, e non anche in caso di demolizione e ricostruzione di un singolo edificio sulla stessa area, per il quale la situazione plano-volumetrica coinciderebbe con la situazione attuale dei luoghi nei quali si inserirebbe il nuovo fabbricato. In altri termini, trattandosi di intervento singolo sull'area ove già esisteva un pianterreno da demolire, l'approvazione di un plano-volumetrico sarebbe stata superflua, oltre che non obbligatoria da parte dello stesso Ufficio Tecnico
Comunale, in quanto l'intervento da realizzare, rispetto a quanto già costruito, era rappresentato in maniera adeguata negli elaborati prodotti, anche in relazione al contesto circostante.
Alla luce delle circostanze esposte, l'appellante ha ritenuto pienamente condivisibili le valutazioni effettuate dal CT Ing. asserendo che avrebbe errato il giudice di prime R_ cure ad affermare l'inapplicabilità al caso in esame dell'ultimo periodo del terzo comma dell'art.9 del D.M.n.1444/68.
Infine, sotto un diverso profilo, l'appellante ha lamentato che la mancata applicazione ovvero l'interpretazione restrittiva data dal giudice all'art.9, ultimo periodo del comma 3 del D.M.n.1444/68 sarebbe contraria alla ratio legis ed alla chiara finalità della norma in questione, che sarebbe quella di garantire la creazione di ambienti salubri tra gli edifici di fondi confinanti ed un ordinato assetto degli agglomerati urbani, in virtù della quale sarebbe evidente che la detta disposizione non esige il rispetto della distanza in sé e per sé, bensì in funzione della salubrità degli affacci. A sostegno di tale aspetto ha richiamato un orientamento giurisprudenziale che ammette un parziale temperamento alla rigidità della norma di cui all'art.9 del D.M.1444/68, sostenendo la possibilità di applicare alla materia il principio di proporzionalità, in virtù del quale la norma deve seguire un criterio funzionale, comportando una valutazione anche in concreto, volta a verificare e stabilire se in relazione all'effettiva posizione delle pareti fronteggianti con finestre vi sia l'effettivo rischio di insalubrità dell'affaccio, con la conseguenza che il rispetto puntuale della distanza minima dalle pareti finestrate non sarebbe necessario in difetto di pericoli di peggioramento delle
pagina 10 di 25 condizioni igienico-sanitarie nelle abitazioni servite da finestre. Nel caso di specie, il giudice di prime cure non avrebbe eseguito alcun accertamento né operato alcuna valutazione in concreto.
I.b Ritiene la Corte che i motivi di gravame non siano fondati.
E' pacifico e documentato che , con Permesso di costruire n.144 del 13 Parte_5
maggio 2009, veniva autorizzato ad edificare una palazzina residenziale, previa demolizione di un piccolo pianterreno esistente, avente accesso da Via Scaloria n.129, ricadente in zona
“B” di completamento del vigente P.R.G. del Comune di Manfredonia. Detto immobile, avente una impronta planimetrica di tipo trapezoidale, è composto da un livello seminterrato e tre piani fuori terra ed è collocato sulla superficie corrispondente al fabbricato demolito.
Il fabbricato di proprietà di e , eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_3
consiste invece in un pianterreno residenziale posto nel Comune di Manfredonia, avente accesso diretto da Via Scaloria n.125 nonché da uno spazio interno laterale di loro esclusiva proprietà, avente forma trapezoidale. Detto immobile confina a Nord con Via Scaloria, ad Est con altro manufatto edilizio insistente sulla p.lla catastale n.2416, a Sud con l'immobile residenziale ricadente sulle p.lle catastali n.1885 e 2721, infine, ad Ovest con il nuovo fabbricato residenziale realizzato da al quale sono subentrati gli attuale Parte_5 appellanti.
Su istanza di veniva eseguita una prima CT redatta Ing. Persona_3 Per_4 nell'ambito del procedimento di nunciazione ed, in seguito, veniva disposta una seconda
CT redatta dall'Ing. nel corso del giudizio di primo grado;
i c.t.u. sono pervenuti a R_
soluzioni contrastanti circa la legittimità della nuova fabbricato realizzato da Parte_5 ed il rispetto delle distanze legali dal fabbricato di , fornendo una
[...] Persona_3
diversa interpretazione della normativa applicabile ed, in particolare, dell'art.9 del
D.M.n.1444/68.
Non risponde al vero che il giudice di prime cure abbia condiviso le conclusioni del primo
CT, Ing. disattendendo quelle dell'Ing. , senza addurre alcuna Per_4 Persona_7
pagina 11 di 25 motivazione. Invero, il primo giudice, a seguito dell'analisi degli atti prodotti nel corso del giudizio e della normativa prevista dalla legge in materia di distanze legali tra costruzioni, ha ritenuto applicabile al caso di specie il comma 1 dell'art.9 del D.M.n.1444/68, in tal modo discostandosi dalla diversa soluzione prospettata dal citato consulente, il quale, diversamente, ha ritenuto applicabile l'ultimo periodo del comma 3 della norma in questione.
Infatti, il Giudice non si è limitato a disattendere tale diversa conclusione, ma – contrariamente a quanto affermato dall'appellante- ha fornito opportuna motivazione in ordine al fatto che, nel caso in esame, non si potesse ravvisare la sussistenza del piano particolareggiato così come previsto dall'ultimo comma dell'art.9 citato dal consulente, con conseguente impossibilità di ritenere applicabile la deroga di cui all'art.9, ultimo periodo del comma 3 del D.M.n.1444/68 1. 1 Più precisamente, con particolare riguardo alle valutazioni dell'ing. il giudice di prime cure ha ritenuto che Per_10
“Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 16.12.2010, si è accertato che la costruzione dei convenuti, così come progettata e realizzata, viola la normativa contenuta nelle N.T.A. allegate al P.R.G. del Comune di Manfredonia in ordine alle distanze legali dal fabbricato di proprietà di parte attrice. Il CT ha precisato che la violazione si configura nel mancato rispetto del distacco così come determinato dall'art. 9 del D.M. 1444/68 e dall'art. 11 delle N.T.A. Secondo quanto correttamente riportato dall'Ing. l'art. 9 in parola, al comma primo, fissa per le “Zone B” in 10,00 m la distanza minima tra Per_4 fabbricati (rectius tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), mentre le N.T.A. allegate al P.R.G. del Comune di Manfredonia non prescrivono per l'edificazione nelle Zone B l'osservanza di distanze dai confini ma solo quella tra fabbricati ricompresi nella stessa insula secondo l'art. 11. La costruzione di parte convenuta – sostiene correttamente il CT – viola la distanza minima di m 10,00, stabilita dal
D.M. n. 1444/1968 (derogabile, ai sensi dell'art. 9, co. 3, D.M. cit., solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche). Invero, correttamente, il consulente ha rilevato che:
“Detta violazione si configura nel mancato rispetto del distacco così come determinato dall'Art. 9 del D.M. n. 1444/68 e dall'Art. 11 delle
N.T.A. …i distacchi dal fabbricato esistente (Cfr. Tav 02 - Pianta Piano Rialzato) di m. 6,50 (5,00m+1,50m.) nella parte posteriore e di
m. 7,95 (4,55m+3,39m) lungo Via Scaloria perché in contrasto con l'Art. 11 delle N.T.A. e dell'Art. 9 del D.M. 1444/68 che in "Zona B° fissa in 10,00 m. il distacco minimo tra fabbricati.” (pagg. 12 e 13 elaborato peritale depositato dal CT in data 16.12.2010). Dunque, a fronte di una normativa che impone una distanza minima di dieci metri delle costruzioni dai fabbricati, nel caso di specie, il manufatto dei convenuti dista solo m. 6,50 nella parte posteriore e di m. 7,95 lungo Via Scaloria dal fabbricato attoreo.
Con riferimento, invece, alla seconda c.t.u. a firma dell'ing. , il giudice di prime ha evidenziato che : “D'altronde, R_ che il fabbricato dei convenuti non rispetti la distanza di 10 m da quello degli attori emerge, pure, dalle risultanze istruttorie svolte con la seconda c.t.u. a firma Ing. il quale, pur negando l'applicabilità della norma prevista dall'Art. 9 del D.M. n. 1444/68 Persona_7
(tesi che non si condivide), accerta che: “- …la distanza fra il fronte murario aggettante in precedenza introdotto, in corrispondenza della pagina 12 di 25 linea di confine con l'insula “B8”, e la parete di facciata della parte attrice, lineare in ogni punto, è di 6,63 m…; - …la distanza misurata tra la parete finestrata dei convenuti, subito dopo il corpo aggettante citato in precedenza, e la parete di tompagnatura della parte attrice è di 8,00 m, mentre sul fronte di via Scaloria tale distanza è di 7,98 m, quest'ultima su base catastale rilevabile dall'allegato grafico n° 23 è pari a 8,30 m…” In merito al D.M. 1444/1968, deve sottolinearsi come esso abbia efficacia di legge, in quanto emanato su delega dell'art. 41-quinquies inserito nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (Cass. S.U. 14953/2011; Cass. 24013/2014; Cass. 23136/2016) e come, nel fissare limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra fabbricati, sia applicabile, quanto a quest'ultimo profilo, ad onta della portata letterale delle disposizioni e, in particolare, dell'art. 9, a tutti gli interventi edilizi che abbiano il contenuto sostanziale di "costruzione", in conformità a quanto sostenuto dalla giurisprudenza consolidata (cfr. Cass. 3739/2018; Cass. 23136/2016; Cass. 16268/2017;
T.A.R. Firenze 785/2017; si veda, in particolare, Cass. 20574/2007 che, proprio con riferimento ad un regolamento edilizio comunale che richiamava il D.M. 1444/1968, ha affermato, ai fini del calcolo della distanza minima di dieci metri da un edificio finestrato, la rilevanza del concetto generale di “costruzione”, quale parametro di riferimento di tutta la disciplina delle distanze legali, di cui agli artt. 873 e ss.
c.c., nonché di cui agli strumenti urbanistici e normativi che integrano la disciplina codicistica;
si veda poi, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Teramo, sent. n. 4 del 10.1.2011, che afferma espressamente che l'art. 9, co. 1, n. 2, D.M. 1444/1968, “si applica a tutti gli interventi edilizi che abbiano il contenuto sostanziale di costruzione”). Invero, tale applicabilità, al di là di quanto previsto dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale (P.R.G.) e dalle N.T.A. (norme tecniche di attuazione), è indiscutibile, sulla base della pacifica e costante giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. II, 15/01/2021, (ud. 02/10/2020, dep. 15/01/2021), n.624) che, nel ribadire
l'indicazione ancorata alla più recente insegnamento delle sezioni unite (Cass. sez. un. 7.7.2011, n. 14953), afferma: “In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968, essendo stato emanato sulla base dell'art. 41-quinquies della l. n. 1150 del
1942 (cd. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 della l. n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica”…. L'unica deroga all'art. 9, co. 1, n. 2, sulla base della quale il CT
Ing. fonda le proprie conclusioni, è quella di cui al comma 3 dello stesso articolo, a mente del quale: “Sono R_ ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”. Tuttavia, nel caso di specie non vi è piano particolareggiato, inteso come programmazione urbanistica più precisa e definita del semplice Piano di Fabbricazione
o del Piano Regolatore Generale. Erra il CT (pag. 46 c.t.u. e all. n. 29) a dire che si possono seguire le indicazioni R_ della nota dell'assessorato n. 344/1972, che non sono condivisibili in quanto la nota fa riferimento a una particolare condizione del tessuto urbano che “di fatto” costituirebbe “in linea generale” un piano particolareggiato “per la viabilità”.
Ebbene il concetto di piano particolareggiato, rientrando nella materia della pianificazione urbanistica, non tollera definizioni “pratiche”, “in fatto”, che facciano riferimento al “tessuto urbano in linea generale” ma richiede la stesura di appositi
“piani” (per l'appunto), frutto di studi e analisi che si traducano in elaborazioni urbanistiche scritte, definite e puntuali. È uno strumento di programmazione urbanistica tipizzato: il piano particolareggiato va redatto e adottato con delibera del consiglio comunale per poi essere pubblicato. D'altronde, l'art. 7 N.T.A. (successivo alla nota menzionata) (all. 21 c.t.u.), al punto 1
“rimanda ai piani particolareggiati in fase avanzata di attuazione (le zone B sono state completate quasi interamente)”, così dimostrando che i Piani non erano ancora attuati e, peraltro, la loro mancata adozione (in senso formale, quali specifici atti tipizzati dall'ordinamento) pagina 13 di 25 Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia operato una corretta applicazione della normativa in materia di distanze legali alla fattispecie di cui è causa.
Com'è noto, la disciplina di cui all'art.873 c.c., la quale prevede che, se non sono unite o aderenti, le costruzioni tra fondi finitimi debbano essere tenute ad una distanza non inferiore di tre metri, può essere derogata, dai regolamenti locali che possono prevedere una distanza minima o maggiore.
La normativa codicistica risulta, poi, integrata dal D.M.n.1444/68, il cui art.9, che, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale , “In tema di distanze tra costruzioni, l'art.9, comma 2 del D.M.n.1444/68, essendo stato emanato sulla base dell'art.41-quinquies della l.n. 1150 del 1942 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall'art.17 della l.n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato, sicchè le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica” (Cass. Sez. U, Sentenza n.
14953 del 07/07/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15458 del 26/07/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 3199 del 11/02/2008).
La giurisprudenza amministrativa ha altresì avuto modo di precisare che “ la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (fissata
è pacifica tra le parti e in virtù delle risultanze delle due CT. Né può equipararsi in qualche maniera lo studio particolareggiato al piano particolareggiato, ponendosi essi su piani completamente diversi: dello studio preliminare e della programmazione urbanistica. Pacifico che neppure vi siano lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche nel caso di specie. È lo stesso CT Ing.
nella propria risposta alle osservazioni e deduzioni del CTP di parte convenuta, che correttamente rileva: “la Per_4 mancanza di un atto specifico previsto espressamente dall'Art. 4 delle N.T.A. e cioè l'elaborato Plano-volumetrico che non solo doveva obbligatoriamente essere allegato al progetto per formarne parte integrante e sostanziale ma doveva addirittura essere approvato singolarmente anche se in concomitanza dell'approvazione del progetto ai fini della concessione edilizia
(ora Permesso di Costruire).” Inoltre, specifica come: “…uno Studio Particolareggiato non è minimamente assimilabile ad un
Piano Paricolareggiato o di lottizzazione… e l'unica possibilità di realizzare una distanza inferiore a 10,00 m tra il fabbricato del
Sig. ed il fabbricato della Sig.ra sarebbe stata rappresentata dall'approvazione del Piano- Parte_5 Persona_3 volumetrico sottoscritto dl Sig. e dalla Sig.ra questo si assimilabile ai sensi del disposto dell'Art. Parte_5 Persona_3
4 delle N.T.A. a Piano Esecutivo esteso all'intera insula.” (vd. Pagg.6-7-8 della Sentenza di primo grado).
pagina 14 di 25 dall'art. 9, d. min. n. 1444/1968) è imposta per qualsiasi forma di nuova costruzione, quest'ultima intesa nel senso più ampio con riguardo sia al regime di nuova costruzione
(nuovi edifici, ampliamenti, sopraelevazioni, addizioni volumetriche, superficie), che al regime ricostruttivo (demolizione e ricostruzione, integrale o parziale, di edifici;
traslazione volumi e area di sedime;
modifiche di sagoma, anche a parità di volume;
modifiche planivolumetriche); inoltre, tali distacchi si applicano sia in senso planimetrico che in senso altimetrico o elevazione” (cfr.
Consiglio di Stato, sent.n.4933/2023). Si tratta di un'interpretazione ampia e rigorosa del regime delle distanze che trova costante affermazione in giurisprudenza ( sull'applicabilità del limite anche agli “interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente”, cfr. Cass., Sez. II, 30 giugno 2017 n. 16268). Con particolare riguardo alla demolizione con ricostruzione, è stato chiarito che la distanza di cui all'art. 9 “è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggianti sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all'altro, dovendosi la distanza calcolare con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate, non soltanto a quella principale, sicché la norma trova applicazione anche tra immobili di altezza differente. Inoltre le distanze tra fabbricati non si misurano in modo radiale, come invece avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare tracciando linee perpendicolari tra gli edifici” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 23 aprile 2021 n.
1037).
Nel caso concreto, non può dubitarsi che il fabbricato degli appellanti costituisca una “nuova costruzione” ai fini dell'applicazione dell'art.9 citato, né che essi abbiano realizzato un edificio con parete finestrata a distanza inferiore rispetto al fabbricato degli appellati in difformità di quanto stabilito dal citato art.9 co.1.
Va aggiunto che la norma di cui si discute ha carattere inderogabile, in virtù del suo carattere di norma imperativa volta a predeterminare in via generale le distanze tra costruzioni “…in
pagina 15 di 25 considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza” (Cons. Stato, n.
7029/2021, n. 3093/2017; Cass., civ., n. 23136/2016), di conseguenza, qualunque disposizione regolamentare che preveda delle distanze minime diverse e si ponga, dunque, in contrasto con l'articolo in questione, deve essere considerata illegittima e disapplicata dal Giudice in favore dell'applicazione dell'art.9 del D.M.1444/68.
L'unica deroga alla distanza minima di mt.10, è prevista dall'ultimo comma dell'art.9, a tenore del quale “Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”.
Parte appellante, sulla base della CT espletata dall'Ing. , ha richiamato l'art.29 delle R_
N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Manfredonia che, riferendosi alle Zone B, nelle quali ricadono i fabbricati delle parti in contesa, dispone che: “Queste zone individuano piccoli completamenti periferici del Centro urbano o lotti rimasti liberi tra i fabbricati. In queste zone è ammessa la costruzione su aree eventualmente libere, la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, sopraelevazioni e ristrutturazioni, mediante singole concessioni edilizie. Per queste zone (facenti parte del vecchio limite del centro urbano e individuate genericamente con la lettera “B”), valgono le stesse norme delle insule B2, B4, B5, B6 e B7, parte integrante del vecchio P. di F. redatte con apposito studio particolareggiato, integrato dalla norma esplicativa di cui alla Delibera di C.C. n.439/77 di “interpretazione autentica delle N.T.A. dello studio particolareggiato delle zone omogenee “B2”, così come emendato e ulteriormente integrato dalla nel relativo decreto della Giunta, che si inseriscono in allegato. Saranno CP_5
sempre mantenuti gli allineamenti esistenti e quelli previsti da questo P.R.G.”. Tale disposizione, a giudizio dell'appellante, consentirebbe di ritenere che , in dette zone di completamento dell'abitato esistente, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, regolate da apposito “studio particolareggiato” troverebbe applicazione l'ultimo periodo del terzo comma dell'art9 del D.M.n.1444/68.
Tale ricostruzione non può essere condivisa da questa Corte.
pagina 16 di 25 Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, il piano particolareggiato rappresenta uno strumento di pianificazione territoriale utilizzato in materia urbanistica, la cui ratio è quella di definire la sistemazione presente e futura di un'area edilizia, integrando e attuando il Piano Regolatore Generale (P.R.G.). Trattasi di uno strumento di programmazione urbanistica tipizzato che va redatto e adottato con delibera del consiglio comunale per poi essere pubblicato.
Nel caso in esame, non solo i Piani non erano stati adottati, come si evince dalla lettura delle due consulenze tecniche espletate, ma non è neppure possibile equiparare al piano particolareggiato lo studio particolareggiato di cui all'art.29 delle N.T.A., come sostenuto da parte appellante.
Invero, lo studio particolareggiato, a fronte della sua dimensione larvale, figlia di un procedimento amministrativo non concluso, non può avere la medesima valenza del descritto piano particolareggiato, in quanto, in base ad un orientamento consolidato della S.C. “ In materia di distanze tra costruzioni, agli effetti dell'art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso all'intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona ed avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi fabbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato” ( Cassazione civile sez. II, n.236 del 04/01/2024). La
Suprema Corte ha, altresì precisato che la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale, apportata dagli strumenti urbanistici regionali, deve ritenersi legittima solo nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, inseriti in strumenti urbanistici funzionali a soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio (Cass., Sez. II, 30 marzo 2023 n. 8987) poichè
pagina 17 di 25 “ove le costruzioni non siano comprese nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non è, quindi, recata dall'ultimo comma dell'art.9 del
D.M. n.1444/68, bensì dal primo comma dello stesso art.9, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva” (Cass.n.23136/2016).
Nel caso in oggetto, come correttamente rimarcato dal giudice di prime cure, il c.t.u.
Ing. ha sottolineato: “la mancanza di un atto specifico previsto espressamente Per_4 dall'Art. 4 delle N.T.A. e cioè l'elaborato Plano-volumetrico che non solo doveva obbligatoriamente essere allegato al progetto per formarne parte integrante e sostanziale ma doveva addirittura essere approvato singolarmente anche se in concomitanza dell'approvazione del progetto ai fini della concessione edilizia (ora Permesso di Costruire)” precisando che: “…uno Studio Particolareggiato non è minimamente assimilabile ad un
Piano Paricolareggiato o di lottizzazione… e l'unica possibilità di realizzare una distanza inferiore a 10,00 m tra il fabbricato del Sig. ed il fabbricato della Sig.ra Parte_5 sarebbe stata rappresentata dall'approvazione del Piano-volumetrico sottoscritto dl Persona_3
Sig. e dalla Sig.ra questo si assimilabile ai sensi del disposto Parte_5 Persona_3 dell'Art. 4 delle N.T.A. a Piano Esecutivo esteso all'intera insula.”
Al riguardo, è utile precisare che – anche a voler valorizzare gli approdi della dottrina specialistica – le distanze in deroga previste dall'ultimo comma dell'art. 9 Dm n. 1444/1968 connotano gli interventi di trasformazione del territorio con “assetto urbanistico” e si caratterizzano per plurimi specifici attributi, tra i quali devono immancabilmente annoverarsi i seguenti: 1) devono avere necessariamente ad oggetto la realizzazione coordinata di una pluralità di fabbricati (“gruppi di edifici”) e non di un singolo organismo edilizio;
2) devono contenere non solo la disciplina dettagliata, ma anche la vera e propria progettazione di dettaglio delle varie costruzioni, considerate unitariamente nei loro reciproci rapporti spazio-dimensionali ed architettonici, come se fossero un unico edificio
(“con previsioni planovolumetriche”).
pagina 18 di 25 Orbene, nella specie, non risulta contestata la mancanza degli anzidetti indispensabili attributi specifici della normativa pianificatoria attuativa del Comune di Manfredonia.
Conseguentemente, anche se si volesse valorizzare lo “Studio particolareggiato” richiamato dall'art.29 delle N.T.A. esso non potrebbe comunque essere equiparato al “piano particolareggiato” e derogare all'art. 9 Dm n. 1444/1968, non contenendo le innanzi richiamate previsioni planovolumetriche .
Né può ragionevolmente ritenersi, come sostenuto dall'appellante, che l'art.4 delle N.T.A.
(valide per dette zone di completamento indicate con la sigla “B”, contenute nell'Allegato n.1 alle NTA del vigente PRG) prevederebbe, solo per l'edificazione ex novo su suoli liberi ,che lo strumento di intervento sia costituito da un idoneo progetto plano-volumetrico esteso all'intera insula e non anche in caso di demolizione e ricostruzione sulla stessa area, sicchè “
l'approvazione di un piano-volumetrico è stato ritenuto del tutto superfluo , oltre non obbligatorio , da parte dello stesso ufficio tecnico comunale “ e che, anche in ordine alle “distanze fra fabbricati dai confini e dalle strade”, non troverebbe applicazione l'art.7 delle N.T.A., perché, pur trattandosi di una nuova costruzione, “la tematica delle distanze tra fabbricati e confini di proprietà
è regolamentata dal comma 1 dello stesso articolo, che a sua volta rimanda all'art.11 dell'allegato n.1 alle N.T.A. , allegato alla presente con il n.16. Dunque, il predetto 3° comma trova sicuramente applicazione in altre zone urbanistiche differenti dalla zona ”B” in cui ricade la palazzina residenziale dei convenuti”; (v. p.23 della CT Ing. ) . R_
In senso contrario all'interpretazione ventilata dall'appellante e dal c.t.u. ing. , è R_
sufficiente richiamare la giurisprudenza innanzi citata , che ritiene applicabile l'art. 9, d. min.
n. 1444/1968 a qualsiasi forma di nuova costruzione, quest'ultima intesa nel senso più ampio comprensiva del regime ricostruttivo (demolizione e ricostruzione, integrale o parziale, di edifici) e secondo la quale il 3° co del suddetto articolo siapplica soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso all'intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona. Nella
pagina 19 di 25 fattispecie, deve ritenersi pacifico che trattasi di “nuova costruzione” e che non sia stato redatto un piano particolareggiato, né di lottizzazione, nè alcun elaborato plano- volumetrico.
Quanto, poi, alla questione se lo spazio interno tra i fabbricati possa o meno essere classificato come “cortile” ai fini della applicazione della deroga di cui al co. 3 dell'art.9 cit., (come prospettato dagli appellanti e dal c.t.u. ing. ), va obbiettato che “le norme sulle distanze R_ tra le costruzioni contenute nel codice civile nonché quelle, più restrittive, che integrano le prime devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio esistente tra edifici e non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili, le quali, siccome rivolte alla disciplina dei rapporti planovolumetrici tra le costruzioni e gli spazi liberi adiacenti, prescindendo dall'appartenenza di essi ad un unico o a più proprietari, non costituiscono norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni e non possono escludere
l'applicazione delle norme specificatamente dirette alla disciplina di tali distanze”(cfr. Cassazione civile sez. II, 09/02/2023, n.4025, concernente l'arretramento di un fabbricato realizzato a distanza inferiore a quella legale rispetto al fabbricato confinante, in presenza di spazio intermedio). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le disposizioni che stabiliscono le prescrizioni sulle dimensioni e l'ampiezza dei cortili e degli spazi interni, non possono costituire norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni e, pertanto, non possono escludere l'applicazione delle norme specificatamente dirette alla disciplina di tali distanze (Cass., Sez. II, 28 dicembre 2020 n. 29644; Id., 31 ottobre
2017 n. 25890; Id., Sez. VI, 25 ottobre 2011 n. 22081). Difatti, le disposizioni codicistiche in materia di distanze tra fabbricati sono dirette ad impedire la creazione di intercapedini dannose tra gli edifici privati tali da ostacolare il godimento dell'aria e della luce, oltre che favorire il propagarsi di incendi;
ragion per cui la presenza di un cortile non può escludere l'idoneità del medesimo a creare intercapedini dannose fra gli edifici che su di esso insistono.
(Cass., Sez. II, 21 maggio 1959, n. 1532).
pagina 20 di 25 Infine, l'appellante ha sostenuto che l'interpretazione restrittiva fornita dal giudice all'art.9 ultimo periodo del comma 3 del D.M.n.1444/68 sarebbe contraria alla ratio legis e alla finalità della norma in questione, che consiste nell'evitare che tra edifici con pareti finestrate si formino delle intercapedini in grado di pregiudicare la salubrità dei luoghi, sicchè in virtù di un recente orientamento giurisprudenziale occorrerebbe eseguire una valutazione in concreto, volta a verificare la sussistenza di un effettivo rischio di insalubrità dei luoghi, che la norma mira ed evitare.
In realtà, a differenza di quanto opinato dall'appellante, “qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, nella cui categoria vanno incluse le sopraelevazioni che comportino un aumento di volumetria e le balconate a sbalzo, è preclusa al giudice ogni indagine sull'idoneità dell'intercapedine ad arrecare un pregiudizio per l'igiene e per la salubrità dell'ambiente circostante, posto che tale valutazione è rimessa alla preventiva potestà della autorità legislativa, regolamentare attuata attraverso la fonte legge o i regolamenti amministrativi governativi e i regolamenti urbanistici territoriali, finalizzati ad armonizzare l'assetto urbanistico del territorio. Di talché, compete al privato che constati una violazione dell'art 873 c.c., integrato con la normativa tecnica di riferimento, richiedere ed ottenere la riduzione in pristino dell'assetto preesistente alla violazione. (Cassazione civile sez. II, 28/09/2018, n.23543). Peraltro anche l'orientamento che privilegia il criterio funzionale ribadisce il principio che “L'obbligo di rispettare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall'art. 9 del d.m. n.
1444 del 1968, vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l'altra parete (per essere quest'ultima di altezza minore dell'altra)” (Cassazione civile sez. II, 27/09/2022, n.28147).
Con le note di udienza, l'appellante ha, infine, invocato un recente orientamento giurisprudenziale che, in materia di distanze legali nelle costruzioni, evidenzierebbe la necessità di tener conto, in caso di ritenuta violazione delle stesse, dello ius superveniens, meno restrittivo previsto dalla legge n.55/2019.
pagina 21 di 25 Rileva la Corte che la tardività e genericità della questione sollevata solo con le note di udienza del 2.05.2025, non consente di apprezzarne il contenuto e la rilevanza ai fini della decisione.
II.APPELLO INCIDENTALE
II.a Con l'unico articolato motivo, e hanno lamentato che Controparte_1 Controparte_2 il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda di risarcimento danni per fatto illecito per mancato guadagno o perdita di chance da liquidarsi in via equitativa, sull'errato presupposto che non fossero stati rispettati gli oneri assertivi e probatori necessari all'accoglimento della domanda in questione. Sul punto, contrariamente a quanto dedotto dal
Giudice di primo grado, gli appellanti incidentali hanno rilevato che la domanda sarebbe fondata, in quanto nella fattispecie la sua esatta quantificazione non sarebbe possibile o comunque di estrema difficoltà, per cui opererebbe il criterio sussidiario e residuale ex art.1226 c.c. e la prova della quantificazione del danno potrebbe essere fornita anche mediante presunzioni. Invero, nel caso in esame, la chance, secondo gli appellati – appellanti incidentali, risulterebbe integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, sarebbe risarcibile, trattandosi di situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza. Inoltre, l'accertamento del nesso di causalità avente ad oggetto la perdita di chance di conseguire un risultato utile non richiederebbe anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato.
II.b Anche l'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
Le appellanti (incidentali) hanno contestato il mancato riconoscimento da parte del Giudice di primo grado del risarcimento del danno da fatto illecito derivante dalla illegittima realizzazione del manufatto, per violazione delle distanze prescritte dalla legge, appartenente alla famiglia . In particolare, l'asserito danno patito dagli appellati consisterebbe nel _3
mancato guadagno e/o perdita di chance, dovuto al fatto che la realizzazione del fabbricato degli appellanti effettuata in violazione della normativa di legge, avrebbe impedito loro di pagina 22 di 25 edificare a loro volta un fabbricato fino a mt. 15 fuori terra consentiti, edificazione che avrebbe prodotto “un sicuro riscontro economico”.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il danno da mancata possibilità di edificare, lamentato da parte appellata, consiste in un mancato guadagno, come tale qualificabile giuridicamente come “lucro cessante”. È noto che, a differenza del danno emergente, il quale si riferisce a perdite già concretizzate e documentabili, il lucro cessante si riferisce ad un vantaggio economico non realizzato a causa dell'evento lesivo, che, ai fini del suo riconoscimento, impone una valutazione probabilistica, in base alla quale, a partire da elementi oggettivi di carattere lesivo, è possibile desumere la sussistenza di un pregiudizio economico valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit – connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità (Cass.
n.17677/2009 e n.4052/2009). Più di recente, la Suprema Corte ha precisato che “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi sul piano ipotetico dell'astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile questa possibilità”.
(ex multis Cass.Ord.n.8758/2025). Anche il danno patrimoniale da perdita di "chance" che è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante, presuppone la prova, in via presuntiva e probabilistica, della concreta e non meramente ipotetica possibilità di conseguire vantaggi economicamente apprezzabile. (Cassazione civile sez. I, 29/11/2016,
n.24295).
D'altra parte, la Suprema Corte di Cassazione, in linea con quanto affermato in materia di violazione delle distanze legali da Cass. civ. Sezioni Unite, sentenza 15 novembre 2022
n.33645 (si v. anche Cass. civ. sentenza 22.11.23, n.32459), ha stabilito che allorché, in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l'attore richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino, deve riconoscersi che lo stesso non è
pagina 23 di 25 sottratto da un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo dell'illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione (Cass. Civ., II Sez., sentenza 19 marzo 2025, n.7290).
Nel caso di specie, ai fini della prova del mancato guadagno e/o predita di chances non può ritenersi sufficiente l'accertamento effettuato dal CT Ing. circa Persona_8
l'impossibilità di parte appellata di realizzare un fabbricato conforme alla previsione delle
N.T.A. a causa della violazione delle distanze tra edifici perpetrata dagli odierni appellanti, ove non sia ravvisabile una reale intenzione delle parti di edificare in tal senso, rimanendo dunque la stessa una mera ipotesi, in quanto tale inidonea ai fini del riconoscimento del danno de quo.
Né può addivenirsi ad una liquidazione equitativa del danno da mancato guadagno e/o perdita di chance, ai sensi degli artt.2056 e 1226 c.c., in difetto della prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, in mancanza della quale non è possibile riconoscere alcuna forma di attribuzione patrimoniale.
Ne consegue che anche l'appello incidentale merita di essere rigettato
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente grado devono essere interamente compensate tra le parti .
Il rigetto integrale delle impugnazioni comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in capo agli appellanti principale e incidentale dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con atto di citazione del 14.07.2023 da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , e sull'appello incidentale proposto da e
[...] Parte_4 Controparte_1 CP_2
con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2023, avverso la sentenza
[...]
pagina 24 di 25 n.326/2023, emessa dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 25.01.2023, reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
a.Rigetta l'appello principale;
b.Rigetta l'appello incidentale;
c.Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
d. Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13
DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte degli appellanti principale e incidentale.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dr. Emma Manzionna
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
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