Art. 41. ((La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalita' di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia))
Versione
20 febbraio 1952
20 febbraio 1952
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Versione
11 aprile 1963
11 aprile 1963