CA
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 5155/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto fallimentare - Reclamo avverso sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale - art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 22 gennaio 2025 ed alla stessa riservato in decisione, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. FELICE DE SIMONE (c.f ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al Centro C.F._2
direzionale isola F/3;
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “ (c.f. ), in Parte_1 C.F._1
persona del curatore, dott. ; Persona_1
RECLAMATA CONTUMACE
NONCHE'
; Controparte_1
RECLAMATA CONTUMACE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Napoli, , premesso di essere ex lavoratore dipendente Controparte_1
di e di vantare nei suoi confronti un credito di oltre centomila euro a titolo di Parte_1
TFR e differenze retributive, in virtù di sentenza n. 7139/2023, emessa in suo favore dal Tribunale di Napoli in data 28.11.2023 e ritenendo sussistente lo stato di insolvenza dell'impresa individuale, chiedeva di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della predetta.
Rilevata la ritualità della notifica, nella contumacia del debitore, con sentenza n. 232/2024 del
4.11.2024, il Tribunale di Napoli dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
(c.f. ), con sede in Napoli, via Venezia n. 44. In particolare, il Tribunale, C.F._1 dava atto della mancata prova da parte del debitore (non costituito) dei requisiti di cui all'art. 2
CCII, della sussistenza dello stato di insolvenza (“resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dall'istante, rimasto insoddisfatto nonostante la tentata esecuzione”) e, rilevava il superamento della soglia di indebitamento ex art. 49, comma 5, CCII.
Avverso detta decisione ha proposto reclamo con ricorso depositato il Parte_1
27.11.2024, chiedendo la riforma della sentenza reclamata, previo accertamento della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII, attesa la natura artigiana dell'attività da lui esercitata individualmente. Dopo aver genericamente dedotto di essere venuto a conoscenza della procedura a suo carico solo a seguito dell'accesso del curatore, vista la notifica presso l'indirizzo
PEC assegnato d'ufficio nonostante la titolarità di altro indirizzo, senza proporre sul punto nessun motivo di reclamo, con un unico motivo di doglianza, ha dedotto di essere artigiano esercitante, in regime IVA forfettario, l'attività di parrucchiere. Ha, poi, aggiunto, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova posto a suo carico, che dalla documentazione fiscale depositata (dichiarazioni dei redditi 2022, 2023 e 2024, estratto del sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, estratto della sezione fatturazione elettronica relativa ai corrispettivi, elenco fornitori e creditori), nonché dall'istanza di autorizzazione all'esercizio provvisorio presentata dal curatore emergeva in modo chiaro l'inesistenza dei requisiti dimensionali richiesti dal predetto art. 2 per l'apertura della procedura di liquidazione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, nessuno si è costituito in giudizio per la curatela e per il creditore procedente, sebbene il difensore di quest'ultimo abbia fatto anche istanza di visibilità degli atti. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 22.1.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note di trattazione scritta da parte del reclamante, la causa veniva riservata in decisione.
2 In via preliminare, va osservato che la procedura in corso è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, il quale, riconosciuto al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento nella previgente disciplina, deve ritenersi operante anche nell'attuale formulazione dell'art. 51 CCII, con la cui introduzione non risulta mutata la natura del mezzo di impugnazione in esame. Ciò implica che la Corte, investita del reclamo, non deve limitarsi a valutare la fondatezza dei motivi proposti, a cui è vincolata, ma deve valutare la sussistenza dei requisiti necessari per l'apertura della procedura concorsuale.
Con l'unico motivo di doglianza, il reclamante, contumace nel corso del procedimento dinanzi al
Tribunale, ha eccepito la sua qualifica di “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 CCII, depositando, a corredo della domanda, la documentazione fiscale in suo possesso, stante la natura di impresa artigiana esercitata, nonché l'istanza di esercizio provvisorio presentata dal curatore. Con le note di trattazione scritta per l'udienza, ha, altresì, depositato copia della certificazione rilasciatagli dal curatore in relazione alle domande di insinuazione al passivo presentate.
Il reclamo è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito brevemente si espongono.
L'art. 121 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, rubricato “Presupposti della liquidazione giudiziale” ed applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, statuisce che:
“Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
A norma del citato art. 2, comma 1, lett. d) è qualificabile “impresa minore”, come tale non assoggettabile alla procedura della liquidazione giudiziale, “l'impresa che presenti congiuntamente:
a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila”.
Atteso l'inequivoco tenore letterale delle disposizioni che precedono - immutate, nella sostanza, rispetto alle corrispondenti norme della legge fallimentare previgente, con conseguente applicabilità alla fattispecie dei principi giurisprudenziali già enucleati nella vigenza del precedente art. 1 l. fall. - rileva la Corte che anche la nuova formulazione della norma ha attribuito all'imprenditore-debitore l'onere della prova di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, laddove la regola generale è, invece, quella dell'assoggettabilità alla procedura dell'imprenditore commerciale. Ne consegue che spetta al debitore resistente allegare e provare la sussistenza dei parametri di fatto sottesi all'eccezione di essere “piccolo imprenditore”, nel cui difetto va dichiarata l'apertura della procedura.
3 La mancata prova della sussistenza congiunta, negli ultimi tre esercizi antecedenti l'istanza, di tutti e tre i requisiti dimensionali di cui al citato art. 2 ricade, quindi, sul debitore, alla stessa onerato secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio, desumibili sia dalla natura di eccezione del requisito stesso, sia dal principio di vicinanza della prova (cfr. in tal senso Cass. 31353/2022, la quale ha al riguardo precisato che “L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo 1, comma 2, legge fallimentare, nella formulazione derivante dal decreto legislativo n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis, grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando
l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame”).
In merito agli strumenti probatori utilizzabili, poi, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “Ai fini della prova da parte dell'imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale”
(cfr. Cass., 11007/2012; Cass., 14790/2014; Cass., 24548/2016; Cass., 30516/2018 ed ancora Cass.
n. 25025/2020, secondo cui “In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”).
Da tale assunto deriva non solo la possibilità per l'imprenditore di dimostrare la propria non fallibilità sulla base di altri elementi, ma anche, in applicazione dell'ampio potere di indagine officioso in capo all'organo giudicante nella materia fallimentare, la possibilità per quest'ultimo di considerare nell'attivo patrimoniale o nei debiti poste non indicate nei bilanci di esercizio e, tuttavia, risultanti dagli atti del giudizio. In tal senso depongono anche le considerazioni della
Consulta nella sentenza n. 198/2009, nella quale il Giudice delle Leggi, nel valutare l'inammissibilità della questione di legittimità sollevata con riferimento al predetto art. 1, ha
4 affermato che nelle norme fallimentari vi sono significative parti “che valgono a smentire l'assunto che sta alla base delle sue argomentazioni, vale a dire che la vigente disciplina attribuirebbe in via esclusiva al fallendo la prova della sua non assoggettabilità al fallimento, vietando al giudice la possibilità di acquisire aliunde, o tramite l'apporto probatorio delle altre parti del procedimento, gli elementi necessari per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti”.
Osserva il Collegio che, nel caso in esame, dai documenti prodotti dal debitore in sede di reclamo emerge il possesso congiunto di tutti e tre i requisiti di cui all'art. 2 citato.
In particolare, il reclamante ha depositato copia delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni
2022, 2023, 2024 e l'attestazione ISEE 2024, dai quali effettivamente risulta che i ricavi sono stati sotto la soglia per tutti e tre gli esercizi indicati.
L'insussistenza di attivo patrimoniale emerge, poi, dall'istanza di autorizzazione all'esercizio provvisorio formulata al giudice delegato dal curatore, dott. , il quale nella stessa Persona_1 rappresentava che “l'opportunità di effettuare l'esercizio provvisorio, mediante il quale lo stesso
potrà proseguire l'attività caratteristica, presenta il duplice vantaggio di consentire allo stesso Pt_1
un introito per il sostentamento suo e della propria famiglia (è sposato con due figli e la moglie Pt_1
risulta a carico dello stesso), nonché a vantaggio del ceto creditorio o comunque della procedura di
liquidazione giudiziale in corso, atteso che da un esame sia pur sommario dovuto alla brevità del tempo trascorso dall'apertura della liquidazione (circa una settimana) non sembrano emergere cespiti immobiliari in capo al liquidato e, anche con riferimento ai beni mobili lo stesso appare titolare di una
vettura Dacia immatricolata nel 2016 e pertanto del presumibile valore di poche migliaia di euro,
nonchè di una Fiat, che non è stata rinvenuta e di cui probabilmente il titolare ha perso il Pt_1 possesso (salvo effettuare ulteriori approfondimenti); pertanto, la prosecuzione dell'attività sia pure per un tempo breve consentirebbe alla procedura di acquisire risorse economiche che altrimenti non potrebbero essere apprese” (cfr. doc. 19 all. ric.).
Il rispetto della soglia anche con riferimento ai debiti, poi, emerge dalla dichiarazione rilasciata al reclamante dal curatore, il quale ha precisato “in riscontro alla Sua richiesta, Le significo che il termine per il deposito delle istanze tempestive di insinuazione al passivo è scaduto in data
14.01.2025. Ad oggi risultano pervenute le seguenti istanze di insinuazione la passivo (che si allegano): 1) INPS per complessivi Euro 2.531,13; 2) per complessivi Euro Controparte_2
1.344,50; 3) per Euro 11.156,16 a titolo di TFR, Euro105.154,59 a titolo di Controparte_1
differenze retributive, 26.167,50 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) Agenzia delle Entrate-Riscossione per complessivi Euro 113.355,34; 5) Camera di Commercio di Napoli
(pervenuta in via tardiva) per complessivi Euro 206,70. Non si ha contezza dell'esistenza di ulteriori crediti vantati nei confronti del Sig. , ad eccezione della somma pari Parte_1
a circa Euro 200,00 nei confronti dell'ENEL, come appositamente dichiarato dallo stesso Sig.
5 (cfr. elenco dei creditori in allegato)”. Parte_1
Peraltro, sia la curatela che la creditrice istante non si sono neppure costituiti nel presente giudizio di reclamo, sebbene regolarmente citati, al fine di smentire i dati contabili riportati nella documentazione suddetta ed anzi la situazione dedotta nel reclamo risulta avvalorata dalla documentazione consegnata al reclamante dal curatore stesso.
Deve, quindi, ritenersi che la rappresentazione patrimoniale risultante dalla documentazione depositata dal reclamante corrisponda all'oggettiva situazione patrimoniale in cui l'impresa versava al momento del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, il reclamo risulta fondato e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale emessa nei suoi confronti va revocata.
Le spese di lite vanno interamente compensate, considerata la mancata costituzione del debitore nella procedura svoltasi dinanzi al Tribunale e la mancata costituzione dei reclamati nella presente procedura.
Quanto alle spese della procedura ed al compenso del curatore, l'art. 147 D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115 (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 366, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 2, del medesimo d.lgs. n.
14/2019) prevede che esse, in caso di revoca del procedura, vadano poste a carico del creditore istante solo quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
mentre sono a carico del debitore persona fisica (o, stante la eadem ratio, del debitore persona giuridica), se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Nella fattispecie in esame ritiene il Collegio che il creditore istante non abbia chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale con colpa, atteso anche il mancato deposito dei bilanci da parte del debitore e la sua ammissione alla contabilità semplificata. Questi, invece, omettendo di costituirsi nella fase prefallimentare, ha dato certamente causa all'apertura della procedura e non ha assolto all'onere, su di lui incombente, di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art.
2. Va in merito osservato che la doglianza dell'irregolarità della notifica dell'istanza di fallimento è stata solo genericamente prospettata dal reclamante, che sul punto non solo non ha proposto uno specifico motivo di reclamo, ma non ha fornito nessuna prova. Deve, pertanto, dichiararsi l'imputabilità al debitore dell'apertura della procedura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 a) revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. Parte_1
), con sede in Napoli, via Venezia n. 44; C.F._1
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio ed imputabile al debitore l'apertura della procedura concorsuale;
Così deciso in Napoli il 22.1.2025
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 5155/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto fallimentare - Reclamo avverso sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale - art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 22 gennaio 2025 ed alla stessa riservato in decisione, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. FELICE DE SIMONE (c.f ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli al Centro C.F._2
direzionale isola F/3;
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “ (c.f. ), in Parte_1 C.F._1
persona del curatore, dott. ; Persona_1
RECLAMATA CONTUMACE
NONCHE'
; Controparte_1
RECLAMATA CONTUMACE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Napoli, , premesso di essere ex lavoratore dipendente Controparte_1
di e di vantare nei suoi confronti un credito di oltre centomila euro a titolo di Parte_1
TFR e differenze retributive, in virtù di sentenza n. 7139/2023, emessa in suo favore dal Tribunale di Napoli in data 28.11.2023 e ritenendo sussistente lo stato di insolvenza dell'impresa individuale, chiedeva di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della predetta.
Rilevata la ritualità della notifica, nella contumacia del debitore, con sentenza n. 232/2024 del
4.11.2024, il Tribunale di Napoli dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di Parte_1
(c.f. ), con sede in Napoli, via Venezia n. 44. In particolare, il Tribunale, C.F._1 dava atto della mancata prova da parte del debitore (non costituito) dei requisiti di cui all'art. 2
CCII, della sussistenza dello stato di insolvenza (“resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dall'istante, rimasto insoddisfatto nonostante la tentata esecuzione”) e, rilevava il superamento della soglia di indebitamento ex art. 49, comma 5, CCII.
Avverso detta decisione ha proposto reclamo con ricorso depositato il Parte_1
27.11.2024, chiedendo la riforma della sentenza reclamata, previo accertamento della sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII, attesa la natura artigiana dell'attività da lui esercitata individualmente. Dopo aver genericamente dedotto di essere venuto a conoscenza della procedura a suo carico solo a seguito dell'accesso del curatore, vista la notifica presso l'indirizzo
PEC assegnato d'ufficio nonostante la titolarità di altro indirizzo, senza proporre sul punto nessun motivo di reclamo, con un unico motivo di doglianza, ha dedotto di essere artigiano esercitante, in regime IVA forfettario, l'attività di parrucchiere. Ha, poi, aggiunto, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova posto a suo carico, che dalla documentazione fiscale depositata (dichiarazioni dei redditi 2022, 2023 e 2024, estratto del sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, estratto della sezione fatturazione elettronica relativa ai corrispettivi, elenco fornitori e creditori), nonché dall'istanza di autorizzazione all'esercizio provvisorio presentata dal curatore emergeva in modo chiaro l'inesistenza dei requisiti dimensionali richiesti dal predetto art. 2 per l'apertura della procedura di liquidazione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, nessuno si è costituito in giudizio per la curatela e per il creditore procedente, sebbene il difensore di quest'ultimo abbia fatto anche istanza di visibilità degli atti. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 22.1.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note di trattazione scritta da parte del reclamante, la causa veniva riservata in decisione.
2 In via preliminare, va osservato che la procedura in corso è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, il quale, riconosciuto al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento nella previgente disciplina, deve ritenersi operante anche nell'attuale formulazione dell'art. 51 CCII, con la cui introduzione non risulta mutata la natura del mezzo di impugnazione in esame. Ciò implica che la Corte, investita del reclamo, non deve limitarsi a valutare la fondatezza dei motivi proposti, a cui è vincolata, ma deve valutare la sussistenza dei requisiti necessari per l'apertura della procedura concorsuale.
Con l'unico motivo di doglianza, il reclamante, contumace nel corso del procedimento dinanzi al
Tribunale, ha eccepito la sua qualifica di “impresa minore” ai sensi dell'art. 2 CCII, depositando, a corredo della domanda, la documentazione fiscale in suo possesso, stante la natura di impresa artigiana esercitata, nonché l'istanza di esercizio provvisorio presentata dal curatore. Con le note di trattazione scritta per l'udienza, ha, altresì, depositato copia della certificazione rilasciatagli dal curatore in relazione alle domande di insinuazione al passivo presentate.
Il reclamo è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito brevemente si espongono.
L'art. 121 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, rubricato “Presupposti della liquidazione giudiziale” ed applicabile ratione temporis alla fattispecie che ci occupa, statuisce che:
“Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
A norma del citato art. 2, comma 1, lett. d) è qualificabile “impresa minore”, come tale non assoggettabile alla procedura della liquidazione giudiziale, “l'impresa che presenti congiuntamente:
a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila”.
Atteso l'inequivoco tenore letterale delle disposizioni che precedono - immutate, nella sostanza, rispetto alle corrispondenti norme della legge fallimentare previgente, con conseguente applicabilità alla fattispecie dei principi giurisprudenziali già enucleati nella vigenza del precedente art. 1 l. fall. - rileva la Corte che anche la nuova formulazione della norma ha attribuito all'imprenditore-debitore l'onere della prova di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, laddove la regola generale è, invece, quella dell'assoggettabilità alla procedura dell'imprenditore commerciale. Ne consegue che spetta al debitore resistente allegare e provare la sussistenza dei parametri di fatto sottesi all'eccezione di essere “piccolo imprenditore”, nel cui difetto va dichiarata l'apertura della procedura.
3 La mancata prova della sussistenza congiunta, negli ultimi tre esercizi antecedenti l'istanza, di tutti e tre i requisiti dimensionali di cui al citato art. 2 ricade, quindi, sul debitore, alla stessa onerato secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio, desumibili sia dalla natura di eccezione del requisito stesso, sia dal principio di vicinanza della prova (cfr. in tal senso Cass. 31353/2022, la quale ha al riguardo precisato che “L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'articolo 1, comma 2, legge fallimentare, nella formulazione derivante dal decreto legislativo n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis, grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal decreto legislativo n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando
l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame”).
In merito agli strumenti probatori utilizzabili, poi, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “Ai fini della prova da parte dell'imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale”
(cfr. Cass., 11007/2012; Cass., 14790/2014; Cass., 24548/2016; Cass., 30516/2018 ed ancora Cass.
n. 25025/2020, secondo cui “In tema di dichiarazione di fallimento, per dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art. 15, comma 4, l. fall. non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa”).
Da tale assunto deriva non solo la possibilità per l'imprenditore di dimostrare la propria non fallibilità sulla base di altri elementi, ma anche, in applicazione dell'ampio potere di indagine officioso in capo all'organo giudicante nella materia fallimentare, la possibilità per quest'ultimo di considerare nell'attivo patrimoniale o nei debiti poste non indicate nei bilanci di esercizio e, tuttavia, risultanti dagli atti del giudizio. In tal senso depongono anche le considerazioni della
Consulta nella sentenza n. 198/2009, nella quale il Giudice delle Leggi, nel valutare l'inammissibilità della questione di legittimità sollevata con riferimento al predetto art. 1, ha
4 affermato che nelle norme fallimentari vi sono significative parti “che valgono a smentire l'assunto che sta alla base delle sue argomentazioni, vale a dire che la vigente disciplina attribuirebbe in via esclusiva al fallendo la prova della sua non assoggettabilità al fallimento, vietando al giudice la possibilità di acquisire aliunde, o tramite l'apporto probatorio delle altre parti del procedimento, gli elementi necessari per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti”.
Osserva il Collegio che, nel caso in esame, dai documenti prodotti dal debitore in sede di reclamo emerge il possesso congiunto di tutti e tre i requisiti di cui all'art. 2 citato.
In particolare, il reclamante ha depositato copia delle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni
2022, 2023, 2024 e l'attestazione ISEE 2024, dai quali effettivamente risulta che i ricavi sono stati sotto la soglia per tutti e tre gli esercizi indicati.
L'insussistenza di attivo patrimoniale emerge, poi, dall'istanza di autorizzazione all'esercizio provvisorio formulata al giudice delegato dal curatore, dott. , il quale nella stessa Persona_1 rappresentava che “l'opportunità di effettuare l'esercizio provvisorio, mediante il quale lo stesso
potrà proseguire l'attività caratteristica, presenta il duplice vantaggio di consentire allo stesso Pt_1
un introito per il sostentamento suo e della propria famiglia (è sposato con due figli e la moglie Pt_1
risulta a carico dello stesso), nonché a vantaggio del ceto creditorio o comunque della procedura di
liquidazione giudiziale in corso, atteso che da un esame sia pur sommario dovuto alla brevità del tempo trascorso dall'apertura della liquidazione (circa una settimana) non sembrano emergere cespiti immobiliari in capo al liquidato e, anche con riferimento ai beni mobili lo stesso appare titolare di una
vettura Dacia immatricolata nel 2016 e pertanto del presumibile valore di poche migliaia di euro,
nonchè di una Fiat, che non è stata rinvenuta e di cui probabilmente il titolare ha perso il Pt_1 possesso (salvo effettuare ulteriori approfondimenti); pertanto, la prosecuzione dell'attività sia pure per un tempo breve consentirebbe alla procedura di acquisire risorse economiche che altrimenti non potrebbero essere apprese” (cfr. doc. 19 all. ric.).
Il rispetto della soglia anche con riferimento ai debiti, poi, emerge dalla dichiarazione rilasciata al reclamante dal curatore, il quale ha precisato “in riscontro alla Sua richiesta, Le significo che il termine per il deposito delle istanze tempestive di insinuazione al passivo è scaduto in data
14.01.2025. Ad oggi risultano pervenute le seguenti istanze di insinuazione la passivo (che si allegano): 1) INPS per complessivi Euro 2.531,13; 2) per complessivi Euro Controparte_2
1.344,50; 3) per Euro 11.156,16 a titolo di TFR, Euro105.154,59 a titolo di Controparte_1
differenze retributive, 26.167,50 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) Agenzia delle Entrate-Riscossione per complessivi Euro 113.355,34; 5) Camera di Commercio di Napoli
(pervenuta in via tardiva) per complessivi Euro 206,70. Non si ha contezza dell'esistenza di ulteriori crediti vantati nei confronti del Sig. , ad eccezione della somma pari Parte_1
a circa Euro 200,00 nei confronti dell'ENEL, come appositamente dichiarato dallo stesso Sig.
5 (cfr. elenco dei creditori in allegato)”. Parte_1
Peraltro, sia la curatela che la creditrice istante non si sono neppure costituiti nel presente giudizio di reclamo, sebbene regolarmente citati, al fine di smentire i dati contabili riportati nella documentazione suddetta ed anzi la situazione dedotta nel reclamo risulta avvalorata dalla documentazione consegnata al reclamante dal curatore stesso.
Deve, quindi, ritenersi che la rappresentazione patrimoniale risultante dalla documentazione depositata dal reclamante corrisponda all'oggettiva situazione patrimoniale in cui l'impresa versava al momento del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, il reclamo risulta fondato e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale emessa nei suoi confronti va revocata.
Le spese di lite vanno interamente compensate, considerata la mancata costituzione del debitore nella procedura svoltasi dinanzi al Tribunale e la mancata costituzione dei reclamati nella presente procedura.
Quanto alle spese della procedura ed al compenso del curatore, l'art. 147 D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115 (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 366, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 2, del medesimo d.lgs. n.
14/2019) prevede che esse, in caso di revoca del procedura, vadano poste a carico del creditore istante solo quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
mentre sono a carico del debitore persona fisica (o, stante la eadem ratio, del debitore persona giuridica), se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Nella fattispecie in esame ritiene il Collegio che il creditore istante non abbia chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale con colpa, atteso anche il mancato deposito dei bilanci da parte del debitore e la sua ammissione alla contabilità semplificata. Questi, invece, omettendo di costituirsi nella fase prefallimentare, ha dato certamente causa all'apertura della procedura e non ha assolto all'onere, su di lui incombente, di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art.
2. Va in merito osservato che la doglianza dell'irregolarità della notifica dell'istanza di fallimento è stata solo genericamente prospettata dal reclamante, che sul punto non solo non ha proposto uno specifico motivo di reclamo, ma non ha fornito nessuna prova. Deve, pertanto, dichiararsi l'imputabilità al debitore dell'apertura della procedura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 a) revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (c.f. Parte_1
), con sede in Napoli, via Venezia n. 44; C.F._1
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio ed imputabile al debitore l'apertura della procedura concorsuale;
Così deciso in Napoli il 22.1.2025
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
7