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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/06/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 644/2020 R.A.C.L. promossa da
, nata a Barisardo il 14 maggio 1964, , nato a [...] il 18 agosto Parte_1 Parte_2
1964, , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Cagliari, presso Parte_3 lo studio dell'avv. Maria Chiara Pinna, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Luciano Lobina, per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
oggi Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Selargius, presso gli uffici dell'avvocatura
[...]
CP_ dell' rappresentata e difesa dall'avv. Lorena Vacca per procura speciale a margine della memoria di costituzione, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 marzo 2020, i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio l' Parte_3 Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo: AT), esponendo:
- di prestare servizio, in qualità di medici incaricati a tempo indeterminato nell'ambito della continuità assistenziale (ex guardia medica), presso le varie Aree Socio Sanitarie Locali, sede di
Cagliari;
- di avere partecipato al “Progetto di potenziamento delle attività distrettuali di cure domiciliari”, approvato con deliberazione di Asl Cagliari n. 906 del 1° agosto 2007, finalizzato al rafforzamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e rivolto ai medici con incarico stabile presso l'Azienda, selezionati mediante graduatoria;
- di essere stati inseriti nella suddetta graduatoria e di avere ricevuto incarico rispettivamente nei mesi di agosto 2011 ( ), dicembre 2011 ( e dicembre 2014 Parte_3 Parte_1
pagina 1 di 10 ( , svolgendo attività consistenti nella verifica domiciliare dell'effettiva necessità degli Parte_2
interventi ADI segnalati dal medico di base o da strutture ospedaliere;
- che l'incarico, inizialmente annuale, è stato prorogato con effetto dal 1° dicembre 2014 a tempo indeterminato, sino alla conclusione del progetto, con un impegno settimanale pari a 10 ore settimanali;
- che in data 3 aprile 2019, il Direttore del Distretto Sarrabus-Gerrei ha trasmesso ai ricorrenti una disposizione di servizio volta ad attuare la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/17 del
10 luglio 2018, con la quale si è introdotta una restrizione dell'attività dei medici limitando Pt_4
gli accessi domiciliari ai soli casi segnalati dal medico di medicina generale;
- che tale disposizione è stata contestata dai ricorrenti con nota del 6 aprile 2019, con cui hanno ribadito il proprio ruolo secondo il progetto deliberato;
- che successivamente, l' ha impedito ai ricorrenti l'uso della casella di posta CP_1
elettronica istituzionale necessaria per la gestione operativa del servizio, senza fornire riscontro alle richieste di riattivazione;
- che in data 10 settembre 2019, l'AT, con nota prot. PG/2019/0263550, a firma del Direttore del Distretto e del Responsabile SC Medicina Convenzionata ha Per_1 CP_4
comunicato la cessazione del progetto di potenziamento cure domiciliari e, contestualmente, la cessazione immediata della collaborazione con i ricorrenti;
- che in data 25 settembre 2019, i ricorrenti hanno trasmesso formale atto di contestazione dell'interruzione del rapporto, rilevando come il progetto non potesse considerarsi concluso su base distrettuale, trattandosi di iniziativa aziendale tuttora attiva in altri Distretti, e offrendo disponibilità alla prosecuzione dell'attività presso altri ambiti (Cagliari Area Vasta, Cagliari Ovest,
Quartu Parteolla);
- che il Direttore del Distretto ha confermato la legittimità dell'atto con Per_1 comunicazione inviata anche all'Ordine a cui i ricorrenti hanno replicato con ulteriore CP_5
nota del 30 novembre 2019;
- che, a fronte delle predette comunicazioni, l'AT non ha fornito alcuna risposta, neppure alle successive diffide trasmesse in data 17 dicembre 2019 e 24 gennaio 2020 dai procuratori dei ricorrenti, con le quali è stato chiesto il ripristino dell'incarico e la corresponsione delle competenze maturate;
Contr
- che in data 22 ottobre 2019, il Comitato Aziendale ex art. 23 ha riconosciuto la possibilità di utilizzo dei medici già operanti presso il Distretto Sarrabus-Gerrei anche in altri
Distretti, confermando la permanenza del progetto in attesa dell'approvazione di uno nuovo.
pagina 2 di 10 Premesse tali circostanze di fatto, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità dell'atto prot.
PG/2019/0263550 del 10 settembre 2019, in quanto: il progetto “Potenziamento cure domiciliari” ha valenza aziendale e non distrettuale, e non è stato formalmente dichiarato concluso su scala aziendale;
gli incarichi sono stati conferiti a tempo indeterminato, con validità fino al termine del progetto, non ancora intervenuto;
l'atto di revoca è stato adottato da un organo (Direttore distrettuale) non competente, trattandosi di provvedimento riservato al Comitato Regionale;
la deliberazione GR n. 35/17/2018, posta a fondamento del provvedimento, non è stata recepita né attuata, in quanto subordinata all'attivazione del Dipartimento Ospedale-Territorio, allo stato non istituito.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare Con l'illegittimità del provvedimento dell' del 10 settembre 2019, prot. CP_1
PG/2019/0263550, e per l'effetto di ordinare il ripristino del rapporto di collaborazione con decorrenza dal 25 settembre 2019, condannando l' al pagamento delle competenze CP_1
maturate, quantificate in euro 6.063,75 ciascuno, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
Inoltre, i ricorrenti hanno dedotto di vantare ulteriori crediti economici maturati in forza del contratto individuale di incarico e delle disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, sottoscritto per il quadriennio normativo 2006–2009 e il biennio economico 2006–2007, nonché successivamente integrato con l'ipotesi di accordo del 29 marzo 2018.
In particolare, hanno esposto:
- che l'importo orario pattuito per l'attività progettuale di assistenza domiciliare integrata
(ADI) era pari a euro 26,95, come risultante dalle buste paga;
- che, a decorrere da marzo 2019, l'AT ha unilateralmente e senza giustificazione decurtato tale importo del 20%, omettendo l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 72, comma Contr 1, dell' del 23 marzo 2005, spettante per i medici impegnati in progetti aziendali aggiuntivi;
- che, sin dall'avvio del progetto, l'importo orario avrebbe dovuto essere aggiornato in base agli incrementi economici previsti dagli articoli 9 dell'ACN vigente, così come risultante dalle fonti collettive sottoscritte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Hanno pertanto domandato di condannare l' al pagamento delle ulteriori somme CP_1
dovute a ciascun ricorrente a titolo di differenze retributive, quantificate come segue: Parte_1
euro 2.595,55; euro 2.269,71; : euro 2.475,49.
[...] Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 10 1.1. si è tempestivamente costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la CP_1
prescrizione quinquennale dei crediti azionati dai ricorrenti, con riferimento a tutte le somme maturate in epoca anteriore al 16 dicembre 2014, in assenza – secondo parte convenuta – di atti interruttivi documentati anteriori alla diffida del 17 dicembre 2019.
Nel merito, la resistente ha ricostruito l'inquadramento del Progetto di Potenziamento delle
Attività Distrettuali di Cure Domiciliari, approvato con deliberazione del Direttore Generale di Asl
8 di Cagliari n. 906 del 1° agosto 2007, evidenziando che tale progetto si inseriva in un più ampio processo di riorganizzazione regionale dell'assistenza sociosanitaria avviato dalla CP_7
a partire dalla DGR n. 7/5 del 21 febbraio 2006, che aveva introdotto il Punto Unico di
[...]
Accesso (PUA) e le Unità di Valutazione Territoriali (UVT).
La convenuta ha sottolineato che il progetto in questione aveva carattere locale e distrettuale, e non aziendale, ed era finalizzato a supportare la fase transitoria di attuazione del nuovo modello regionale delle cure domiciliari integrate, nell'ambito del quale era stato previsto l'impiego temporaneo dei medici di continuità assistenziale per il rafforzamento delle Unità Operative
Distrettuali. Con In tale prospettiva, ha evidenziato che, a seguito della soppressione delle singole Asl e dell'istituzione dell' con deliberazione della Giunta Controparte_1
Regionale n. 42/2 dell'11 settembre 2017, le funzioni prima esercitate dall' Parte_5
Con sono state incorporate in la quale ha assunto il governo dell'intera organizzazione sanitaria regionale, potendo quindi ridefinire gli assetti progettuali, anche mediante cessazione dei progetti preesistenti a livello locale.
Secondo parte convenuta, ciò confermerebbe ulteriormente il carattere non aziendale del progetto
– trattandosi di un'attività originariamente istituita e gestita dalla sola Asl di Cagliari, priva di valenza generale per l'intera e legata invece all'assetto organizzativo Controparte_8
di un singolo distretto – che è stato successivamente superato dal nuovo modello strutturato attorno al Punto Unico di Accesso (PUA) e alle Unità di Valutazione Territoriali (UVT), uniformemente applicato su scala regionale.
L ha richiamato numerose delibere regionali – tra cui la DGR n. 35/17 del 10 luglio CP_1
2018 e prima la delibera n. 440 del 30 aprile 2010 – che avrebbero progressivamente consolidato un modello fondato su meccanismi standardizzati di accesso, valutazione e presa in carico da parte
Parte del PUA e delle UVT, attribuendo ai distretti un ruolo centrale nella governance dell' Con In tale contesto, ha sostenuto che la revoca degli incarichi conferiti ai ricorrenti, formalizzata con nota del 10 settembre 2019, risulta conforme alle linee guida regionali e all'autonomia pagina 4 di 10 organizzativa dell'Azienda, e che il progetto si è naturalmente concluso con l'evoluzione del sistema in senso conforme alla normativa regionale di riferimento.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, risulta necessario procedere a una ricostruzione cronologica dei fatti rilevanti, sulla base della documentazione versata in atti da entrambe le parti.
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/5 del 21 febbraio 2006 (doc. 2, fascicolo della resistente) ha istituito su base regionale il Punto Unico di Accesso (PUA) e le Unità di
Valutazione Territoriali (UVT), quali strumenti volti a garantire un accesso uniforme alle prestazioni sociosanitarie per i soggetti non autosufficienti.
Tali strumenti, in attuazione del modello di assistenza territoriale delineato dalla Legge
Regionale n. 23 del 23 dicembre 2005, erano destinati a rappresentare l'assetto ordinario e strutturale del sistema di cure domiciliari sul territorio.
Tuttavia, in fase di avvio, alcuni distretti sanitari non erano ancora in grado di implementare pienamente il modello CP_9
Tale modello è stato successivamente attuato e sviluppato con le linee guida della DGR n. 15/24 del 13 aprile 2010 (doc. 4, fascicolo della resistente) e completato con la DGR n. 35/17 del 10 luglio 2018 (doc. 6, fascicolo della resistente), che ha adottato un documento unitario per le
[...]
le , semplificando la disciplina e ridefinendo i profili Parte_7 Parte_8
assistenziali e organizzativi.
Nel contesto di tale riforma regionale si inserisce il Progetto di “Potenziamento delle attività distrettuali di Cure Domiciliari”, predisposto dalla di Cagliari in data 31 maggio 2007 Pt_5
(doc. 1, fascicolo dei ricorrenti) e approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 906 del
1° agosto 2007 (doc. 10, fascicolo della resistente).
Il progetto, a carattere sperimentale e transitorio, mirava a rafforzare le strutture distrettuali in cui non era ancora attivo il sistema ordinario PUA–UVT, prevedendo il coinvolgimento dei medici di continuità assistenziale, su base volontaria, con incarichi riferiti a specifici distretti in situazione di carenza.
Gli incarichi erano conferiti su domanda, subordinata alla manifestazione di necessità da parte dell' per uno specifico distretto (v. doc. 5, fascicolo dei ricorrenti), e riportavano in modo CP_1
espresso la sede distrettuale di assegnazione .
pagina 5 di 10 I ricorrenti, in esito alla procedura selettiva, sono stati assegnati al Distretto Sarrabus-Gerrei, in quanto ritenuto all'epoca privo delle condizioni organizzative per attuare il modello regionale
(docc. 2, 3, 4, fascicolo dei ricorrenti).
Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in attuazione della Legge Regionale della
Sardegna n. 17 del 27 luglio 2016, è stata istituita l' cui Controparte_1 sono state attribuite, in un'ottica di unificazione organizzativa e gestionale, le competenze precedentemente esercitate dalle aziende sanitarie locali, tra cui la Parte_5
L'AT ha pertanto assunto la titolarità e la responsabilità dei progetti e degli incarichi in essere, esercitando le relative funzioni secondo una visione aziendale unitaria. In tale veste ha progressivamente dato attuazione agli indirizzi regionali volti al superamento dei modelli provvisori, tra cui il progetto di potenziamento distrettuale, avviato nel 2007 dalla ex di Pt_5
Cagliari.
Nel corso del 2019, con il completamento dell'implementazione del sistema PUA–UVT anche Con nel Distretto Sarrabus-Gerrei, l' ha avviato la dismissione del progetto “Potenziamento delle attività distrettuali di . Parte_7
Con nota del Direttore del Distretto del 3 aprile 2019 (doc. 6, fascicolo dei ricorrenti), è stata disposta la limitazione dell'intervento dei medici cui è seguita la formale cessazione degli Pt_4 incarichi con nota del 10 settembre 2019 (doc. 10, fascicolo dei ricorrenti), motivata con l'avvio di un nuovo progetto conforme alla disciplina contrattuale vigente.
Il verbale del Comitato Aziendale del 22 ottobre 2019 (doc. 17, fascicolo dei ricorrenti) ha preso atto della cessazione del progetto originario e della condivisione del nuovo modello. In esso si riporta anche una dichiarazione del Presidente che, in via generale, esprimeva apertura all'utilizzo dei medici nei distretti “in caso di necessità”.
2.1. Alla luce dei fatti così ricostruiti, il ricorso risulta infondato nella parte in cui è volto a contestare la legittimità della cessazione degli incarichi conferiti ai ricorrenti nell'ambito del
Progetto “Potenziamento delle attività distrettuali di Cure Domiciliari”.
In primo luogo, deve evidenziarsi che gli incarichi oggetto di causa avevano natura strettamente distrettuale, e non aziendale.
Tale carattere risulta con chiarezza sia dal progetto istitutivo (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti), che prevede esplicitamente il coinvolgimento dei medici “nelle attività delle Unità Operative
Distrettuali”, sia dalla modalità di assegnazione basata sulla domanda individuale riferita a una sede specifica, subordinata alla manifestazione di necessità da parte dell' (doc. 5, fascicolo CP_1
dei ricorrenti).
pagina 6 di 10 Inoltre, come emerge dagli atti di conferimento, ogni incarico conteneva l'indicazione della sede di assegnazione, coerente con la logica del progetto (docc. 2, 3, 4 fascicolo dei ricorrenti). Ne consegue che tali incarichi non potevano avere durata o proiezione superiore rispetto all'ambito territoriale e funzionale in cui erano nati.
In secondo luogo, è documentato che, nel corso del 2019, il ha Controparte_10 completato l'attuazione degli strumenti ordinari previsti dalla normativa regionale (PUA e UVT), superando le criticità che avevano originariamente motivato l'attivazione del progetto.
L preso atto della nuova situazione, ha comunicato ai ricorrenti, con nota del 10 CP_1
settembre 2019 (doc. 10, fascicolo dei ricorrenti), la cessazione degli incarichi, con la motivazione che il progetto doveva considerarsi concluso per il raggiungimento degli obiettivi e che si sarebbe proceduto, in futuro, all'indizione di un nuovo bando secondo criteri aziendali unificati.
È vero che, in precedenza, con nota del Direttore dell' Primarie della (doc. 3, Pt_9 Pt_5 fascicolo dei ricorrenti), era stata disposta la proroga degli incarichi “fino alla data in cui verrà emanata la determinazione da parte del Comitato Regionale Permanente per la Medicina Cont Generale di cui all'art. 24 dell' ”, determinazione che sarebbe stata seguita da apposita delibera aziendale.
Deve peraltro osservarsi che tale condizione si è in effetti realizzata: il Comitato Aziendale ex art. 23 ACN, riunitosi in data 22 ottobre 2019, ha preso atto della conclusione del progetto e dell'approvazione di un nuovo schema organizzativo (doc. 17, fascicolo dei ricorrenti). In tale sede, il Presidente ha dichiarato che “si considera concluso il Progetto originario, la cui decadenza corrisponderà al giorno antecedente l'avvio del nuovo Progetto”. Inoltre, in relazione all'eventuale utilizzo futuro dei medici già impiegati nel distretto, lo stesso Presidente si è limitato a ritenere “giusto, in attesa dell'avvio del nuovo Progetto, l'utilizzo dei medici già operanti presso il Distretto Sarrabus-Gerrei in caso di necessità presso altri Distretti”, senza tuttavia assumere una decisione vincolante, né tantomeno individuando sedi, fabbisogni o criteri operativi.
In tale quadro, la cessazione degli incarichi disposta dall' non contrasta con quanto CP_1
disposto nella nota di proroga: al contrario, la condizione sospensiva prevista in quella comunicazione si è realizzata con l'intervento del Comitato, che ha formalmente riconosciuto la conclusione del progetto e la sua sostituzione con un nuovo assetto organizzativo, a valenza aziendale.
pagina 7 di 10 In quest'ottica, le dichiarazioni di disponibilità presentate dai ricorrenti a essere impiegati in altri distretti (doc. 11, fascicolo dei ricorrenti) non determinano l'obbligo per l'Azienda di procedere al loro reimpiego, né possono fondare una pretesa alla prosecuzione del rapporto.
In mancanza di una manifestazione di fabbisogno documentata da parte di altri distretti, e in assenza di selezioni o interpelli aperti dopo la revoca, la cessazione dell'incarico nel distretto di assegnazione comportava, legittimamente, la conclusione del rapporto, come previsto nella stessa logica del progetto di potenziamento.
Infine, quanto alla titolarità della determinazione, si osserva che la decisione è stata assunta dall' soggetto subentrato alla a seguito della sua soppressione, con effetto CP_1 Pt_5
dal 1° gennaio 2017.
Con L era quindi legittimata ad adottare atti organizzativi e gestionali in materia di incarichi territoriali, compresi quelli derivanti da progetti precedenti.
In conclusione, gli incarichi conferiti ai ricorrenti, seppur successivamente prorogati, erano strettamente legati a un progetto sperimentale e a una situazione contingente e distrettuale.
Il loro venir meno, una volta superate le condizioni originarie e adottato un nuovo assetto organizzativo, deve ritenersi coerente con la natura dell'incarico e con le determinazioni degli organi competenti.
Le domande attoree volte all'annullamento della cessazione, alla prosecuzione del rapporto e al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate devono, pertanto, essere respinte.
2.2. Devono invece essere accolte le domande proposte dai ricorrenti volte a ottenere il riconoscimento delle differenze retributive maturate in forza del contratto individuale e delle previsioni dell'Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale.
Risulta documentalmente accertato che il compenso orario riconosciuto ai ricorrenti per l'attività svolta nell'ambito del progetto aziendale è stato pari, sino al mese di aprile 2019, all'importo di euro 26,95.
Tale importo risulta costantemente indicato nei cedolini paga prodotti in atti (docc. 19, 20, 21, fascicolo dei ricorrenti ricorrenti), e corrisponde all'applicazione del compenso orario per la continuità assistenziale previsto dall'art. 72, comma 1, dell'ACN 23 marzo 2005 (doc. 22 fascicolo dei ricorrenti), incrementato nella misura del 20%, in quanto riferito ad attività progettuali aggiuntive rispetto all'ordinaria assistenza territoriale.
A decorrere dal mese di marzo 2019, l'AT ha unilateralmente, e senza alcuna motivazione documentata, omesso il pagamento di tale maggiorazione, corrispondendo un importo decurtato rispetto al dovuto, in violazione della disciplina collettiva vigente.
pagina 8 di 10 I ricorrenti hanno inoltre domandato il riconoscimento delle differenze retributive pregresse maturate nel periodo 2010–2017, in applicazione delle disposizioni sopravvenute dell'art. 9
Contr dell' del 29 marzo 2018, che ha previsto l'erogazione degli arretrati per i medici di continuità assistenziale a titolo di indennità di vacanza contrattuale, come risultante dalla tabella
B1 allegata al medesimo articolo (doc. 23, fascicolo dei ricorrenti).
La tabella B1 allegata all'art. 9 quantifica espressamente, per ciascun anno dal 2010 al 2015,
l'importo dovuto in euro per ora per i medici di continuità assistenziale, da applicarsi all'orario di servizio effettivamente prestato nel periodo considerato.
Tali importi devono essere computati sull'onorario orario base già percepito – nella specie pari a euro 26,95 – trattandosi di differenze contrattuali non assorbite e non già corrisposte.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, deve ritenersi che la stessa abbia inizio solo dalla data di esigibilità del diritto: nel caso di specie, tale diritto è sorto in via determinata e liquida solo con
Contr la sottoscrizione dell' del 29 marzo 2018 e la sua pubblicazione.
In mancanza di previsioni vincolanti anteriori, non era possibile per i ricorrenti agire anteriormente a tale data.
La diffida del 16 dicembre 2019 (doc. 13, fascicolo ricorrenti) ha dunque tempestivamente interrotto la prescrizione relativa a tali crediti.
Deve infine osservarsi che l'AT, nel costituirsi in giudizio, si è limitata a eccepire genericamente la prescrizione estintiva quinquennale, senza fornire alcuna contestazione puntuale in ordine all'entità, alla computabilità o alla fonte normativa degli importi richiesti, né ha messo in discussione le basi di calcolo illustrate nel ricorso.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che le differenze retributive pretese dai ricorrenti, come calcolate sulla base della contrattuale collettiva, siano integralmente dovute, e in particolare: alla ricorrente euro 2.595,55; Parte_1
al ricorrente euro 2.269,71; Parte_2
alla ricorrente : euro 2.475,49. Parte_3
AT deve pertanto essere condannata al pagamento delle suddette somme, comprensive della maggiore tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dal dovuto fino al saldo effettivo.
3. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le Con spese processuali devono essere compensate nella misura dei due terzi, e la resistente deve essere condannata alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese processuali residue, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, utilizzando i parametri pagina 9 di 10 previsti per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,01, applicando altresì la maggiorazione del 30% per ciascun ricorrente oltre il primo, prevista dall'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, trattandosi di parti con la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna (oggi Gestione CP_1
al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti Controparte_2
somme a titolo di differenze retributive maturate: euro 2.595,55 in favore di Parte_10
euro 2.269,71 in favore di Parte_2
euro 2.475,49 in favore di , Parte_3
oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- rigetta per il resto le domande;
Con
- condanna (oggi Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della al CP_1
pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 644/2020 R.A.C.L. promossa da
, nata a Barisardo il 14 maggio 1964, , nato a [...] il 18 agosto Parte_1 Parte_2
1964, , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Cagliari, presso Parte_3 lo studio dell'avv. Maria Chiara Pinna, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Luciano Lobina, per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
oggi Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Selargius, presso gli uffici dell'avvocatura
[...]
CP_ dell' rappresentata e difesa dall'avv. Lorena Vacca per procura speciale a margine della memoria di costituzione, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 2 marzo 2020, i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio l' Parte_3 Controparte_1
(d'ora innanzi anche solo: AT), esponendo:
- di prestare servizio, in qualità di medici incaricati a tempo indeterminato nell'ambito della continuità assistenziale (ex guardia medica), presso le varie Aree Socio Sanitarie Locali, sede di
Cagliari;
- di avere partecipato al “Progetto di potenziamento delle attività distrettuali di cure domiciliari”, approvato con deliberazione di Asl Cagliari n. 906 del 1° agosto 2007, finalizzato al rafforzamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e rivolto ai medici con incarico stabile presso l'Azienda, selezionati mediante graduatoria;
- di essere stati inseriti nella suddetta graduatoria e di avere ricevuto incarico rispettivamente nei mesi di agosto 2011 ( ), dicembre 2011 ( e dicembre 2014 Parte_3 Parte_1
pagina 1 di 10 ( , svolgendo attività consistenti nella verifica domiciliare dell'effettiva necessità degli Parte_2
interventi ADI segnalati dal medico di base o da strutture ospedaliere;
- che l'incarico, inizialmente annuale, è stato prorogato con effetto dal 1° dicembre 2014 a tempo indeterminato, sino alla conclusione del progetto, con un impegno settimanale pari a 10 ore settimanali;
- che in data 3 aprile 2019, il Direttore del Distretto Sarrabus-Gerrei ha trasmesso ai ricorrenti una disposizione di servizio volta ad attuare la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/17 del
10 luglio 2018, con la quale si è introdotta una restrizione dell'attività dei medici limitando Pt_4
gli accessi domiciliari ai soli casi segnalati dal medico di medicina generale;
- che tale disposizione è stata contestata dai ricorrenti con nota del 6 aprile 2019, con cui hanno ribadito il proprio ruolo secondo il progetto deliberato;
- che successivamente, l' ha impedito ai ricorrenti l'uso della casella di posta CP_1
elettronica istituzionale necessaria per la gestione operativa del servizio, senza fornire riscontro alle richieste di riattivazione;
- che in data 10 settembre 2019, l'AT, con nota prot. PG/2019/0263550, a firma del Direttore del Distretto e del Responsabile SC Medicina Convenzionata ha Per_1 CP_4
comunicato la cessazione del progetto di potenziamento cure domiciliari e, contestualmente, la cessazione immediata della collaborazione con i ricorrenti;
- che in data 25 settembre 2019, i ricorrenti hanno trasmesso formale atto di contestazione dell'interruzione del rapporto, rilevando come il progetto non potesse considerarsi concluso su base distrettuale, trattandosi di iniziativa aziendale tuttora attiva in altri Distretti, e offrendo disponibilità alla prosecuzione dell'attività presso altri ambiti (Cagliari Area Vasta, Cagliari Ovest,
Quartu Parteolla);
- che il Direttore del Distretto ha confermato la legittimità dell'atto con Per_1 comunicazione inviata anche all'Ordine a cui i ricorrenti hanno replicato con ulteriore CP_5
nota del 30 novembre 2019;
- che, a fronte delle predette comunicazioni, l'AT non ha fornito alcuna risposta, neppure alle successive diffide trasmesse in data 17 dicembre 2019 e 24 gennaio 2020 dai procuratori dei ricorrenti, con le quali è stato chiesto il ripristino dell'incarico e la corresponsione delle competenze maturate;
Contr
- che in data 22 ottobre 2019, il Comitato Aziendale ex art. 23 ha riconosciuto la possibilità di utilizzo dei medici già operanti presso il Distretto Sarrabus-Gerrei anche in altri
Distretti, confermando la permanenza del progetto in attesa dell'approvazione di uno nuovo.
pagina 2 di 10 Premesse tali circostanze di fatto, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità dell'atto prot.
PG/2019/0263550 del 10 settembre 2019, in quanto: il progetto “Potenziamento cure domiciliari” ha valenza aziendale e non distrettuale, e non è stato formalmente dichiarato concluso su scala aziendale;
gli incarichi sono stati conferiti a tempo indeterminato, con validità fino al termine del progetto, non ancora intervenuto;
l'atto di revoca è stato adottato da un organo (Direttore distrettuale) non competente, trattandosi di provvedimento riservato al Comitato Regionale;
la deliberazione GR n. 35/17/2018, posta a fondamento del provvedimento, non è stata recepita né attuata, in quanto subordinata all'attivazione del Dipartimento Ospedale-Territorio, allo stato non istituito.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare Con l'illegittimità del provvedimento dell' del 10 settembre 2019, prot. CP_1
PG/2019/0263550, e per l'effetto di ordinare il ripristino del rapporto di collaborazione con decorrenza dal 25 settembre 2019, condannando l' al pagamento delle competenze CP_1
maturate, quantificate in euro 6.063,75 ciascuno, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.
Inoltre, i ricorrenti hanno dedotto di vantare ulteriori crediti economici maturati in forza del contratto individuale di incarico e delle disposizioni dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992, sottoscritto per il quadriennio normativo 2006–2009 e il biennio economico 2006–2007, nonché successivamente integrato con l'ipotesi di accordo del 29 marzo 2018.
In particolare, hanno esposto:
- che l'importo orario pattuito per l'attività progettuale di assistenza domiciliare integrata
(ADI) era pari a euro 26,95, come risultante dalle buste paga;
- che, a decorrere da marzo 2019, l'AT ha unilateralmente e senza giustificazione decurtato tale importo del 20%, omettendo l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 72, comma Contr 1, dell' del 23 marzo 2005, spettante per i medici impegnati in progetti aziendali aggiuntivi;
- che, sin dall'avvio del progetto, l'importo orario avrebbe dovuto essere aggiornato in base agli incrementi economici previsti dagli articoli 9 dell'ACN vigente, così come risultante dalle fonti collettive sottoscritte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Hanno pertanto domandato di condannare l' al pagamento delle ulteriori somme CP_1
dovute a ciascun ricorrente a titolo di differenze retributive, quantificate come segue: Parte_1
euro 2.595,55; euro 2.269,71; : euro 2.475,49.
[...] Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 10 1.1. si è tempestivamente costituita in giudizio, eccependo preliminarmente la CP_1
prescrizione quinquennale dei crediti azionati dai ricorrenti, con riferimento a tutte le somme maturate in epoca anteriore al 16 dicembre 2014, in assenza – secondo parte convenuta – di atti interruttivi documentati anteriori alla diffida del 17 dicembre 2019.
Nel merito, la resistente ha ricostruito l'inquadramento del Progetto di Potenziamento delle
Attività Distrettuali di Cure Domiciliari, approvato con deliberazione del Direttore Generale di Asl
8 di Cagliari n. 906 del 1° agosto 2007, evidenziando che tale progetto si inseriva in un più ampio processo di riorganizzazione regionale dell'assistenza sociosanitaria avviato dalla CP_7
a partire dalla DGR n. 7/5 del 21 febbraio 2006, che aveva introdotto il Punto Unico di
[...]
Accesso (PUA) e le Unità di Valutazione Territoriali (UVT).
La convenuta ha sottolineato che il progetto in questione aveva carattere locale e distrettuale, e non aziendale, ed era finalizzato a supportare la fase transitoria di attuazione del nuovo modello regionale delle cure domiciliari integrate, nell'ambito del quale era stato previsto l'impiego temporaneo dei medici di continuità assistenziale per il rafforzamento delle Unità Operative
Distrettuali. Con In tale prospettiva, ha evidenziato che, a seguito della soppressione delle singole Asl e dell'istituzione dell' con deliberazione della Giunta Controparte_1
Regionale n. 42/2 dell'11 settembre 2017, le funzioni prima esercitate dall' Parte_5
Con sono state incorporate in la quale ha assunto il governo dell'intera organizzazione sanitaria regionale, potendo quindi ridefinire gli assetti progettuali, anche mediante cessazione dei progetti preesistenti a livello locale.
Secondo parte convenuta, ciò confermerebbe ulteriormente il carattere non aziendale del progetto
– trattandosi di un'attività originariamente istituita e gestita dalla sola Asl di Cagliari, priva di valenza generale per l'intera e legata invece all'assetto organizzativo Controparte_8
di un singolo distretto – che è stato successivamente superato dal nuovo modello strutturato attorno al Punto Unico di Accesso (PUA) e alle Unità di Valutazione Territoriali (UVT), uniformemente applicato su scala regionale.
L ha richiamato numerose delibere regionali – tra cui la DGR n. 35/17 del 10 luglio CP_1
2018 e prima la delibera n. 440 del 30 aprile 2010 – che avrebbero progressivamente consolidato un modello fondato su meccanismi standardizzati di accesso, valutazione e presa in carico da parte
Parte del PUA e delle UVT, attribuendo ai distretti un ruolo centrale nella governance dell' Con In tale contesto, ha sostenuto che la revoca degli incarichi conferiti ai ricorrenti, formalizzata con nota del 10 settembre 2019, risulta conforme alle linee guida regionali e all'autonomia pagina 4 di 10 organizzativa dell'Azienda, e che il progetto si è naturalmente concluso con l'evoluzione del sistema in senso conforme alla normativa regionale di riferimento.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, risulta necessario procedere a una ricostruzione cronologica dei fatti rilevanti, sulla base della documentazione versata in atti da entrambe le parti.
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/5 del 21 febbraio 2006 (doc. 2, fascicolo della resistente) ha istituito su base regionale il Punto Unico di Accesso (PUA) e le Unità di
Valutazione Territoriali (UVT), quali strumenti volti a garantire un accesso uniforme alle prestazioni sociosanitarie per i soggetti non autosufficienti.
Tali strumenti, in attuazione del modello di assistenza territoriale delineato dalla Legge
Regionale n. 23 del 23 dicembre 2005, erano destinati a rappresentare l'assetto ordinario e strutturale del sistema di cure domiciliari sul territorio.
Tuttavia, in fase di avvio, alcuni distretti sanitari non erano ancora in grado di implementare pienamente il modello CP_9
Tale modello è stato successivamente attuato e sviluppato con le linee guida della DGR n. 15/24 del 13 aprile 2010 (doc. 4, fascicolo della resistente) e completato con la DGR n. 35/17 del 10 luglio 2018 (doc. 6, fascicolo della resistente), che ha adottato un documento unitario per le
[...]
le , semplificando la disciplina e ridefinendo i profili Parte_7 Parte_8
assistenziali e organizzativi.
Nel contesto di tale riforma regionale si inserisce il Progetto di “Potenziamento delle attività distrettuali di Cure Domiciliari”, predisposto dalla di Cagliari in data 31 maggio 2007 Pt_5
(doc. 1, fascicolo dei ricorrenti) e approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 906 del
1° agosto 2007 (doc. 10, fascicolo della resistente).
Il progetto, a carattere sperimentale e transitorio, mirava a rafforzare le strutture distrettuali in cui non era ancora attivo il sistema ordinario PUA–UVT, prevedendo il coinvolgimento dei medici di continuità assistenziale, su base volontaria, con incarichi riferiti a specifici distretti in situazione di carenza.
Gli incarichi erano conferiti su domanda, subordinata alla manifestazione di necessità da parte dell' per uno specifico distretto (v. doc. 5, fascicolo dei ricorrenti), e riportavano in modo CP_1
espresso la sede distrettuale di assegnazione .
pagina 5 di 10 I ricorrenti, in esito alla procedura selettiva, sono stati assegnati al Distretto Sarrabus-Gerrei, in quanto ritenuto all'epoca privo delle condizioni organizzative per attuare il modello regionale
(docc. 2, 3, 4, fascicolo dei ricorrenti).
Successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in attuazione della Legge Regionale della
Sardegna n. 17 del 27 luglio 2016, è stata istituita l' cui Controparte_1 sono state attribuite, in un'ottica di unificazione organizzativa e gestionale, le competenze precedentemente esercitate dalle aziende sanitarie locali, tra cui la Parte_5
L'AT ha pertanto assunto la titolarità e la responsabilità dei progetti e degli incarichi in essere, esercitando le relative funzioni secondo una visione aziendale unitaria. In tale veste ha progressivamente dato attuazione agli indirizzi regionali volti al superamento dei modelli provvisori, tra cui il progetto di potenziamento distrettuale, avviato nel 2007 dalla ex di Pt_5
Cagliari.
Nel corso del 2019, con il completamento dell'implementazione del sistema PUA–UVT anche Con nel Distretto Sarrabus-Gerrei, l' ha avviato la dismissione del progetto “Potenziamento delle attività distrettuali di . Parte_7
Con nota del Direttore del Distretto del 3 aprile 2019 (doc. 6, fascicolo dei ricorrenti), è stata disposta la limitazione dell'intervento dei medici cui è seguita la formale cessazione degli Pt_4 incarichi con nota del 10 settembre 2019 (doc. 10, fascicolo dei ricorrenti), motivata con l'avvio di un nuovo progetto conforme alla disciplina contrattuale vigente.
Il verbale del Comitato Aziendale del 22 ottobre 2019 (doc. 17, fascicolo dei ricorrenti) ha preso atto della cessazione del progetto originario e della condivisione del nuovo modello. In esso si riporta anche una dichiarazione del Presidente che, in via generale, esprimeva apertura all'utilizzo dei medici nei distretti “in caso di necessità”.
2.1. Alla luce dei fatti così ricostruiti, il ricorso risulta infondato nella parte in cui è volto a contestare la legittimità della cessazione degli incarichi conferiti ai ricorrenti nell'ambito del
Progetto “Potenziamento delle attività distrettuali di Cure Domiciliari”.
In primo luogo, deve evidenziarsi che gli incarichi oggetto di causa avevano natura strettamente distrettuale, e non aziendale.
Tale carattere risulta con chiarezza sia dal progetto istitutivo (doc. 1, fascicolo dei ricorrenti), che prevede esplicitamente il coinvolgimento dei medici “nelle attività delle Unità Operative
Distrettuali”, sia dalla modalità di assegnazione basata sulla domanda individuale riferita a una sede specifica, subordinata alla manifestazione di necessità da parte dell' (doc. 5, fascicolo CP_1
dei ricorrenti).
pagina 6 di 10 Inoltre, come emerge dagli atti di conferimento, ogni incarico conteneva l'indicazione della sede di assegnazione, coerente con la logica del progetto (docc. 2, 3, 4 fascicolo dei ricorrenti). Ne consegue che tali incarichi non potevano avere durata o proiezione superiore rispetto all'ambito territoriale e funzionale in cui erano nati.
In secondo luogo, è documentato che, nel corso del 2019, il ha Controparte_10 completato l'attuazione degli strumenti ordinari previsti dalla normativa regionale (PUA e UVT), superando le criticità che avevano originariamente motivato l'attivazione del progetto.
L preso atto della nuova situazione, ha comunicato ai ricorrenti, con nota del 10 CP_1
settembre 2019 (doc. 10, fascicolo dei ricorrenti), la cessazione degli incarichi, con la motivazione che il progetto doveva considerarsi concluso per il raggiungimento degli obiettivi e che si sarebbe proceduto, in futuro, all'indizione di un nuovo bando secondo criteri aziendali unificati.
È vero che, in precedenza, con nota del Direttore dell' Primarie della (doc. 3, Pt_9 Pt_5 fascicolo dei ricorrenti), era stata disposta la proroga degli incarichi “fino alla data in cui verrà emanata la determinazione da parte del Comitato Regionale Permanente per la Medicina Cont Generale di cui all'art. 24 dell' ”, determinazione che sarebbe stata seguita da apposita delibera aziendale.
Deve peraltro osservarsi che tale condizione si è in effetti realizzata: il Comitato Aziendale ex art. 23 ACN, riunitosi in data 22 ottobre 2019, ha preso atto della conclusione del progetto e dell'approvazione di un nuovo schema organizzativo (doc. 17, fascicolo dei ricorrenti). In tale sede, il Presidente ha dichiarato che “si considera concluso il Progetto originario, la cui decadenza corrisponderà al giorno antecedente l'avvio del nuovo Progetto”. Inoltre, in relazione all'eventuale utilizzo futuro dei medici già impiegati nel distretto, lo stesso Presidente si è limitato a ritenere “giusto, in attesa dell'avvio del nuovo Progetto, l'utilizzo dei medici già operanti presso il Distretto Sarrabus-Gerrei in caso di necessità presso altri Distretti”, senza tuttavia assumere una decisione vincolante, né tantomeno individuando sedi, fabbisogni o criteri operativi.
In tale quadro, la cessazione degli incarichi disposta dall' non contrasta con quanto CP_1
disposto nella nota di proroga: al contrario, la condizione sospensiva prevista in quella comunicazione si è realizzata con l'intervento del Comitato, che ha formalmente riconosciuto la conclusione del progetto e la sua sostituzione con un nuovo assetto organizzativo, a valenza aziendale.
pagina 7 di 10 In quest'ottica, le dichiarazioni di disponibilità presentate dai ricorrenti a essere impiegati in altri distretti (doc. 11, fascicolo dei ricorrenti) non determinano l'obbligo per l'Azienda di procedere al loro reimpiego, né possono fondare una pretesa alla prosecuzione del rapporto.
In mancanza di una manifestazione di fabbisogno documentata da parte di altri distretti, e in assenza di selezioni o interpelli aperti dopo la revoca, la cessazione dell'incarico nel distretto di assegnazione comportava, legittimamente, la conclusione del rapporto, come previsto nella stessa logica del progetto di potenziamento.
Infine, quanto alla titolarità della determinazione, si osserva che la decisione è stata assunta dall' soggetto subentrato alla a seguito della sua soppressione, con effetto CP_1 Pt_5
dal 1° gennaio 2017.
Con L era quindi legittimata ad adottare atti organizzativi e gestionali in materia di incarichi territoriali, compresi quelli derivanti da progetti precedenti.
In conclusione, gli incarichi conferiti ai ricorrenti, seppur successivamente prorogati, erano strettamente legati a un progetto sperimentale e a una situazione contingente e distrettuale.
Il loro venir meno, una volta superate le condizioni originarie e adottato un nuovo assetto organizzativo, deve ritenersi coerente con la natura dell'incarico e con le determinazioni degli organi competenti.
Le domande attoree volte all'annullamento della cessazione, alla prosecuzione del rapporto e al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate devono, pertanto, essere respinte.
2.2. Devono invece essere accolte le domande proposte dai ricorrenti volte a ottenere il riconoscimento delle differenze retributive maturate in forza del contratto individuale e delle previsioni dell'Accordo Collettivo Nazionale per i medici di medicina generale.
Risulta documentalmente accertato che il compenso orario riconosciuto ai ricorrenti per l'attività svolta nell'ambito del progetto aziendale è stato pari, sino al mese di aprile 2019, all'importo di euro 26,95.
Tale importo risulta costantemente indicato nei cedolini paga prodotti in atti (docc. 19, 20, 21, fascicolo dei ricorrenti ricorrenti), e corrisponde all'applicazione del compenso orario per la continuità assistenziale previsto dall'art. 72, comma 1, dell'ACN 23 marzo 2005 (doc. 22 fascicolo dei ricorrenti), incrementato nella misura del 20%, in quanto riferito ad attività progettuali aggiuntive rispetto all'ordinaria assistenza territoriale.
A decorrere dal mese di marzo 2019, l'AT ha unilateralmente, e senza alcuna motivazione documentata, omesso il pagamento di tale maggiorazione, corrispondendo un importo decurtato rispetto al dovuto, in violazione della disciplina collettiva vigente.
pagina 8 di 10 I ricorrenti hanno inoltre domandato il riconoscimento delle differenze retributive pregresse maturate nel periodo 2010–2017, in applicazione delle disposizioni sopravvenute dell'art. 9
Contr dell' del 29 marzo 2018, che ha previsto l'erogazione degli arretrati per i medici di continuità assistenziale a titolo di indennità di vacanza contrattuale, come risultante dalla tabella
B1 allegata al medesimo articolo (doc. 23, fascicolo dei ricorrenti).
La tabella B1 allegata all'art. 9 quantifica espressamente, per ciascun anno dal 2010 al 2015,
l'importo dovuto in euro per ora per i medici di continuità assistenziale, da applicarsi all'orario di servizio effettivamente prestato nel periodo considerato.
Tali importi devono essere computati sull'onorario orario base già percepito – nella specie pari a euro 26,95 – trattandosi di differenze contrattuali non assorbite e non già corrisposte.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, deve ritenersi che la stessa abbia inizio solo dalla data di esigibilità del diritto: nel caso di specie, tale diritto è sorto in via determinata e liquida solo con
Contr la sottoscrizione dell' del 29 marzo 2018 e la sua pubblicazione.
In mancanza di previsioni vincolanti anteriori, non era possibile per i ricorrenti agire anteriormente a tale data.
La diffida del 16 dicembre 2019 (doc. 13, fascicolo ricorrenti) ha dunque tempestivamente interrotto la prescrizione relativa a tali crediti.
Deve infine osservarsi che l'AT, nel costituirsi in giudizio, si è limitata a eccepire genericamente la prescrizione estintiva quinquennale, senza fornire alcuna contestazione puntuale in ordine all'entità, alla computabilità o alla fonte normativa degli importi richiesti, né ha messo in discussione le basi di calcolo illustrate nel ricorso.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che le differenze retributive pretese dai ricorrenti, come calcolate sulla base della contrattuale collettiva, siano integralmente dovute, e in particolare: alla ricorrente euro 2.595,55; Parte_1
al ricorrente euro 2.269,71; Parte_2
alla ricorrente : euro 2.475,49. Parte_3
AT deve pertanto essere condannata al pagamento delle suddette somme, comprensive della maggiore tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dal dovuto fino al saldo effettivo.
3. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le Con spese processuali devono essere compensate nella misura dei due terzi, e la resistente deve essere condannata alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese processuali residue, che si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, utilizzando i parametri pagina 9 di 10 previsti per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 e euro 26.000,01, applicando altresì la maggiorazione del 30% per ciascun ricorrente oltre il primo, prevista dall'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, trattandosi di parti con la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna (oggi Gestione CP_1
al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti Controparte_2
somme a titolo di differenze retributive maturate: euro 2.595,55 in favore di Parte_10
euro 2.269,71 in favore di Parte_2
euro 2.475,49 in favore di , Parte_3
oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- rigetta per il resto le domande;
Con
- condanna (oggi Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della al CP_1
pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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