Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Sentenza 19 maggio 2025
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10461 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10461/2025REG.PROV.COLL.
N. 05006/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5006 del 2025, proposto dal Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
dei signori VI AR D'IO e LO D'IO, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Acerra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, (Sezione Quinta), n. 3846 del 19 maggio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acerra e dei signori VI AR D'IO e LO D'IO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il consigliere LE FO e uditi per le parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dal Consorzio ASI di Napoli avverso la sentenza del T.a.r. Campania n. 3846/2025, che ha respinto il ricorso per revocazione proposto dal medesimo Consorzio ai sensi degli artt. 106 c.p.a e 395 n. 3 c.p.c. avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania n. 1540 del 12 marzo 15, che aveva condannato il Consorzio a restituire il fondo di proprietà dei signori VI AR D’IO e LO D’IO, oppure a valutarne l’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis.
1.1. In ragione della mancata esecuzione di questa sentenza di cognizione, all’esito del giudizio di ottemperanza, era stato nominato un commissario ad acta che, preso atto della mancata manifestazione da parte del Consorzio ASI dell’interesse all’acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 42 bis, del D.P.R. n. 327/2001, con la delibera dell’11 aprile 2024, ha disposto la restituzione del fondo e ha quantificato in euro 1.024.600,00 il risarcimento del danno da occupazione illegittima.
2. Successivamente a questi avvenimenti, tuttavia, il Consorzio ha rappresentato di aver rinvenuto un documento che dimostrerebbe che il fondo era già stato restituito alla comodataria del fondo nel corso dell’anno 2002. Questa circostanza, nella prospettazione dell’odierno appellante, significherebbe che l’occupazione ha avuto una durata sensibilmente inferiore e che, perciò, il risarcimento per il mancato godimento del fondo da parte dei suoi legittimi proprietari dovrebbe essere notevolmente ridotto.
3. Pertanto, il Consorzio ha proposto ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 3, innanzi al T.a.r. per la Campania, allegando il rinvenimento di tale significativo documento, decisivo per il giudizio, che non avrebbe potuto produrre in precedenza per cause di forza maggiore.
Segnatamente, “ il Consorzio ASI riferisce che detto verbale è stato rinvenuto nel corso dei lavori di manutenzione della sede principale del Consorzio e delle connessa sistemazione di alcuni risalenti fascicoli, da tempo archiviati: in tale occasione, il documento in parola è stato ritrovato in un faldone diverso da quello concernente il procedimento ablativo relativo alle aree di proprietà del Sig. VI TO, ciò – peraltro – in ragione della circostanza che, in data 31 maggio 2004, ignoti si introdussero negli uffici amministrativi consortili, spargendo sul pavimento la documentazione contenuta in diversi contenitori, la cui ricostruzione integrale e puntuale si sarebbe resa impossibile proprio in considerazione dell’elevato numero degli atti ”.
3.1. I signori LO D'IO e VI AR D'IO si sono costituiti in giudizio, domandando l’inammissibilità del ricorso per revocazione per insussistenza dei presupposti e comunque che venga respinto nel merito.
3.2. Si è costituito altresì il Comune di Acerra, che invece ha domandato l’accoglimento del ricorso per revocazione.
4. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha accolto l’eccezione di inammissibilità e ha dichiarato inammissibile il ricorso.
4.1. Secondo il T.a.r. i fatti addotti per giustificare la mancata produzione del documento nel giudizio a quo non integrerebbero la “forza maggiore” richiesta dalla norma.
4.1.1. Il T.a.r. sviluppa, inoltre, un’ulteriore autonoma ratio decidendi per respingere il ricorso, in quanto evidenzia che la circostanza che il fondo sarebbe stato già restituito agli aventi causa non sarebbe stata dedotta nel corso del giudizio di merito e non sarebbe pertanto deducibile nel giudizio per revocazione. Il T.a.r. afferma infatti che il rinvenimento del documento costituirebbe l’espediente per allegare nel processo (concluso) “ un “fatto”, quale la restituzione del fondo che sarebbe già disposta dopo pochi mesi dalla materiale apprensione, mai dedott [o] nei precedenti giudizi, sia nel ricorso R.G. 2836/2009 per l’accertamento della occupazione sine titulo, sia nel successivo giudizio R.G. 3178/2022 per l’ottemperanza alla sentenza di condanna alla restituzione del bene o alla adozione del provvedimento di acquisizione sanante ”. Si evidenzia che:
i. “ nei pregressi contenziosi il Consorzio ASI ed il Comune non hanno mai eccepito l’inammissibilità dell’azione restitutoria per carenza del presupposto della occupazione sine titulo da parte dei ricorrenti ”;
ii. “ Vi è da rilevare infatti che nel 2004 (quindi a distanza di circa 2 anni dalla presunta restituzione del fondo di cui al verbale prodotto) veniva approvato il tipo di frazionamento delle aree oggetto di occupazione sine titulo su iniziativa del Consorzio ASI, ciò che dimostra il perdurante possesso del fondo a quella data ”.
4.1.2. Infine, il T.a.r. afferma che “ anche a voler ritenere ammissibile la produzione del verbale da parte del Consorzio ASI, esso non può essere utilizzato come documento decisivo ai sensi dell’art. 395 c.p.c. poiché la restituzione del fondo avrebbe dovuto essere disposta nei confronti del proprietario, ovvero del soggetto appositamente delegato previa compiuta identificazione del medesimo. Tanto, peraltro, in applicazione del principio del contrarius actus, visto che nei confronti del predetto titolare (unitamente alla comodataria) era stato redatto il verbale di presa di possesso del 27.3.2022 ”.
5. Il Consorzio ha impugnato la sentenza di primo grado, formulando due motivi di appello e domandando la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
5.1. Si è costituito il Comune di Acerra, domandando l’accoglimento dell’appello.
5.2. Si sono costituiti gli appellati, concludendo, invece, affinché l’appello venga respinto.
5.3. Con l’ordinanza n. 2576 del 10 luglio 2025, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai limitati fini della sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione delle sentenze impugnate.
5.4. In vista dell’udienza di discussione, le parti non hanno depositato ulteriori scritti difensivi.
6. All’udienza di discussione del 13 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo di appello, il Consorzio impugna la statuizione di inammissibilità del ricorso per revocazione e deduce che “ la sentenza è illegittima e ingiusta nella parte in cui ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito dalla causa di forza maggiore ”.
7.1. Il primo motivo di appello è infondato.
7.2. Secondo la giurisprudenza civile, “ la richiesta di revocazione delle sentenze d'appello, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., deve basarsi sulla produzione di documenti decisivi scoperti dopo la sentenza, la cui mancata produzione in giudizio deve essere giustificata da causa di forza maggiore o dal comportamento dell'avversario. La decisività dei documenti deve essere tale da poter provocare una statuizione diversa da quella adottata dal giudice della sentenza revocanda ” (Cass. civ., Sez. lavoro, ord., 09 settembre 2025, n. 24913).
Affinché la domanda di revocazione proposta ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.a. sia giudicata ammissibile, si richiede, pertanto, la necessaria dimostrazione della forza maggiore (Cass. civ., Sez. III, ord., 17/07/2025, n. 19996).
Con il sintagma “forza maggiore”, si indica la sussistenza di una causa non imputabile al ricorrente (Cass. civ., Sez. I, ord., 05 giugno 2024, n. 15659) o di un “ avvenimento straordinario in nessun modo collegabile ad un comportamento negligente della parte ” (Cass. civ., Sez. V, 30 maggio 2014, n. 12162). Essa è configurabile, insomma, in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica, e comunque si concreta in un evento derivante dalla natura o dall’uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito, quale vis maior cui resisti non potest (così, in ambito penale, Cass. pen., Sez. III, 26 settembre 2023, n. 46190).
Viene affermato, inoltre, che “ La parte che instaura il giudizio deve pertanto provare che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava, e la conseguente scoperta del documento, successivamente al giudizio, non è dipesa da colpa o negligenza. Il semplice ritrovamento postumo dei documenti, senza prova di una diligente ricerca iniziale e di una causa giustificativa, non è sufficiente per revocare una sentenza ” (Cass. civ., Sez. I, ord., 10 febbraio 2025, n. 3348).
Si tratta peraltro di una prova che implica un “ particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili ” (Cass. civ., Sez. I, ord., 22 novembre 2024, n. 30203, che ha enunciato tale principio in una controversia tra privati, ma il principio, secondo il Collegio, può a fortiori essere applicato quando parte è proprio l’amministrazione che avrebbe dovuto custodire il documento. Cfr., inoltre, Cass. civ., Sez. lavoro, 20 ottobre 2014, n. 22159). Rigore che ben si giustifica, considerato che il rimedio in questione viene invocato per superare la stabilità del giudicato.
7.3. Passati in rassegna i principi cui deve conformarsi l’interpretazione dell’art. 395 n. 3 c.p.a., il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado abbia correttamente interpretato e applicato tale norma, dovendosi evidenziare che parte appellante non ha provato né la sussistenza della “forza maggiore” né l’assenza di colpa.
Quanto all’insussistenza della forza maggiore, la circostanza che taluni ignoti si siano introdotti in data 31 maggio 2004 mettendo a soqquadro gli archivi del Consorzio non può costituire, a rigore, un fatto qualificabile come “forza maggiore” se considerato nella prospettiva che il giudizio per l’accertamento dell’illegittima occupazione e la conseguente restituzione del fondo è stato incardinato nell’anno 2009, cioè diversi anni dopo tale accadimento. Tale iato temporale avrebbe ragionevolmente consentito di riordinare con cura la documentazione sì da disporre del documento in tempo utile per il giudizio.
Quanto alla sussistenza della colpa, l’errato riordino della documentazione ad opera dell’amministrazione, successivamente all’effrazione subita, invocato come circostanza scusante non costituisce affatto prova dell’assenza di colpa, ma, anzi, la dimostra.
7.4. Su altro versante, risulta peraltro non superata dalle doglianze articolate nel presente giudizio, l’assorbente considerazione del Giudice di primo grado, secondo cui il fatto dell’avvenuta restituzione del fondo – che si intenderebbe provare con il documento ritrovato - costituisce circostanza che non è mai stata allegata nel giudizio a quo .
8. Con il secondo motivo di appello, il Consorzio deduce che “ la sentenza impugnata è illegittima e ingiusta anche nella parte in cui ritiene che il Verbale di restituzione delle aree del 7 agosto 2002 non sia un documento “decisivo” ai fini dell’ammissibilità dell’azione di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 3) c.p.c. ”.
Secondo l’appellante, il T.a.r. avrebbe adottato una visione formalistica della figura del “destinatario legittimo” della restituzione, mentre, in realtà, “ la restituzione è stata effettuata verso la medesima persona presso la quale era stata redatta la presa di possesso; la stessa che era stata qualificata dalla pubblica amministrazione come legittima referente in fase di apprensione del bene ”.
8.1. Il secondo motivo di appello è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
8.2. Trattandosi di sentenza plurimotivata, va ribadito e applicato il costante orientamento del G.A. secondo cui qualora la sentenza impugnata si fondi su autonome rationes decidendi , tutte convergenti nel senso della reiezione della domanda proposta in primo grado, è sufficiente che una di esse sia confermata per rendere inutile l’esame dei mezzi di gravame che contestano gli ulteriori capi (Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2023 n. 848), con conseguente venir meno dell’interesse all’esame da parte del Collegio degli ulteriori motivi di appello formulati dalla parte appellante avverso gli ulteriori capi decisori della sentenza di primo grado.
9. In conclusione, per le motivazioni suesposte, l’appello deve essere respinto.
10. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti di signori VI AR D'IO e LO D'IO sono liquidate in dispositivo. In considerazione del suo ruolo marginale nel presente giudizio, si compensano le spese tra le parti del giudizio e il Comune di Acerra.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Napoli alla rifusione, in favore dei signori VI AR D'IO e LO D'IO, delle spese del giudizio che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI ER, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
LE FO, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE FO | VI ER |
IL SEGRETARIO