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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
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La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 272/2020 R.G., alla quale è stata riunita quella rubricata al n° 273/2020 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 22/04/2024 e promossa in questo grado
Da
nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Gela presso lo studio dell'Avv. A. D'Aparo, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;
APPELLANTE nato a [...] il [...] (CF ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Calò presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro con sede legale in Roma (C. F. e P. I. n. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, e per essa la mandataria (P. I. CP_3
n. ) (denominazione assunta da “ ” a sua volta assunta da P.IVA_2 CP_4 denominazione assunta da “ ”), in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. S. Mancuso come da procura in atti;
APPELLATA E con sede legale in Conegliano (TV) (c.f. e p.i. e per Controparte_6 P.IVA_3
essa, quale mandataria, con sede legale in Verona, in persona del CP_3
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Agrigento presso lo studio dell'Avv. A. Contrino che la rappresenta e difende come da procura in atti;
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
* * * * * *
All'udienza del 22.04.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( ) “in accoglimento delle eccezioni di nullità delle Parte_1
fideiussioni sottoscritte dal il 05.10.2010 ed il 27.12.2011 ritenere e dichiarare CP_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda così come esercitata;
in subordine pronunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 in relazione ed in violazione dell'art. 1955, 1956 e 1957 c.c. ed in violazione degli artt. 112, 115 e 116; nel merito rigettare la domanda di revocatoria per insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi;
rigettare, la domanda perché non provata nei presupposti soggettivi ed oggettivi;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.”
(Cattuto): “Insiste integralmente, ribadendone la fondatezza, nell'atto di appello proposto dal e nelle deduzioni ed eccezioni di cui alle note di trattazione scritta CP_1 del 13.05.2021 ( in sostituzione dell'udienza del 19.05.2021) – richiamate nelle successive del 06.09.2021 ( in sostituzione dell'udienza del 15.09.2021) - , con le quali ha contestato, chiedendone il rigetto, tutte le difese della Banca appellata di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 02.03.21, fatte proprie anche dal nuovo procuratore costituitosi in corso di causa - avv. S. Mancuso ; insiste, quindi, per l'integrale accoglimento del proposto appello, con il rigetto di tutte le avversarie difese;
indi, in funzione della disposta assegnazione della causa a sentenza secondo il modello originario ex art. 190 cpc – come da citato provvedimento del Sig. Presidente, precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto di appello da raccordarsi con le statuizioni di cui all'ordinanza del 30.09.2021.
Contesta ogni eventuale ulteriore deduzione e/o conclusione avversaria e ne chiede il rigetto”.
( : “La comparente precisa le conclusioni come nelle comparte di Controparte_6
costituzione e risposta depositate nei due giudizi, poi riuniti, nella quali insiste, e chiede che la causa venga posta in decisione”.
IN FATTO Con la sentenza n° 37/2020 il Tribunale di Gela ha dichiarato, ex art. 2901 e ss c.c.,
l'inefficacia nei confronti di dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale CP_2
intercorso tra e per atto del 31/01/2013 ai rogiti del Controparte_1 Parte_1
notaio di MI (Rep. N.229 Racc. n.160, trascritto presso la conservatoria Persona_1
dei registri immobiliari di Caltanissetta il 15.02.2013 ai nn.1730/1414), condannando con il medesimo provvedimento i convenuti (odierni appellanti) a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in base al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta dalle stesse.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto l'anteriorità del credito vantato dalla rispetto all'atto costitutivo del fondo patrimoniale di cui è stata chiesta la CP_2
revoca, la natura gratuita dell'atto e la sussistenza sia dell'eventus damni sia della scientia damni in capo al , costituitosi fideiussore nei confronti della banca attrice a CP_1
garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della società di cui era socio ed CP_7
amministratore.
Con due distinti atti di appello hanno proposto impugnazione avverso la sentenza e i quali, condividendo le medesime difese, ne hanno Parte_1 Controparte_1 lamentato l'erroneità (con riferimento alla dedotta eccezione di nullità della prestata fideiussione, alla illogica ricostruzione del fatto, al difetto di motivazione etc..) e ne hanno chiesto l'integrale riforma.
Nei procedimenti così promossi, rubricati rispettivamente ai nn° 272/20 e 273/20 del R.G.
e per i quali è stata successivamente disposta la riunione, si è dapprima costituita la a mezzo della mandataria e poi, sempre a mezzo della Controparte_2 CP_3
medesima mandataria, quale successore a titolo particolare nei rapporti Controparte_6
attivi e passivi facenti capo a contestando integralmente la proposta Controparte_2
impugnazione della quale hanno chiesto la reiezione.
Con ordinanza del 30.09.2021 la Corte ha rigettato la richiesta di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata e quella, richiesta dagli impugnanti, di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnato provvedimento.
Raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 22.04.2024, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva la ritualità della costituzione in giudizio del nuovo difensore come eseguita con il deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni. Secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, infatti, l'elencazione degli atti sui quali può essere conferita a norma dell'art. 83 c.p.c. la procura "ad litem" riguarda l'instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del processo, sicché la nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio, in aggiunta o sostituzione di altro, può essere effettuata - in ragione della diversa e più ampia portata dell'attività difensiva rispetto al momento iniziale del giudizio e delle finalità che in tale fase la procura alla lite deve assolvere - anche su un atto diverso da quelli indicati in detta norma, quale la comparsa conclusionale, che determini l'ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto "lato sensu" processuale, purché da esso risulti la volontà inequivoca della parte di conferire il mandato e la controparte non abbia tempestivamente sollevato specifiche contestazioni sulla regolarità della procura (cfr. Cass.civ.sez.3, 29 agosto 2011
n.17693; Cass.civ.sez.2, 24 aprile 2003 n.6515; Cass. civ.sez.1, 26 gennaio 1982 n.499).
Tanto precisato, con il primo motivo che sorregge la proposta impugnazione gli appellanti denunciano “l'omessa pronuncia ed omessa motivazione su questione rilevabile d'ufficio” per non avere il Tribunale dichiarato la nullità delle fideiussioni sottoscritte dal a CP_1
garanzia delle linee di credito concesse a vario titolo alla della quale – si CP_7
ripete- il predetto era socio.
Più precisamente, gli impugnanti eccepiscono “la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta dal Cattuto il 05.10.2010, nonché la nullità delle fideiussione specifica sottoscritta dal Cattuto il 27.12.2011, in quanto esse e segnatamente la clausola di cui all'art. 5 della fideiussione omnibus e la clausola di cui all'art. 6 della fideiussione specifica sono nulle perché perfettamente conformi allo schema predisposto dall' ABI in tema di clausole da apporre alle fideiussioni, in vigore nel 2001, dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia e dall'AGCM rispettivamente con provvedimenti n. 55/2005 del
02.05.2005 e n. 142251/2005 del 20.04.2005 (che si producono), in quanto risultante da, e di, un'intesa restrittiva della concorrenza, come tale vietata dall'art. 2, co.2, lettera a) L.
287/90 (Antitrust).
Quale principale motivo di appello, pertanto, il e la lamentano la nullità CP_1 Parte_1
assoluta delle fideiussioni apposte dal primo ai relativi negozi (fideiussione omnibus del
05.10.2010 e fideiussione specifica del 27.11.2011), attesa, a loro dire, la conformità del modello contrattuale sottoscritto allo schema ABI del 2002; modello le cui clausole, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005, sono state qualificate come illegittime perché in contrasto con la normativa Antitrust (art. 2 lett. A) della Legge n. 287/1990), in quanto frutto di un'intesa bancaria a monte preclusiva del diritto del singolo contraente di poter scegliere tra diversi prodotti in concorrenza.
Ora, secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di merito - cui questa
Corte ha già in passato aderito - "l'accertamento della Banca d'Italia, ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus, ma non ha investito il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie” (si vedano: Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015;
Corte Appello di Milano n. 3082/2022; etc.).
Nel mentovato provvedimento, invero, si legge che: “l''istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca".
Se questo è il tenore letterale, chiaro ed inequivoco, della statuizione assunta dalla Banca
d'Italia appare evidente come esso non possa concernere affatto le fideiussioni specifiche, atteso che l'Autorità di vigilanza ha operato nell'occorso un espresso richiamo alle sole fideiussioni omnibus.
E tanto basta ad escludere la dedotta nullità delle fideiussioni specifiche.
Ma anche con riferimento al diverso rapporto di “garanzia omnibus” di cui al contratto sottoscritto in data 05.10.2010, si ritiene che le argomentazioni svolte dalla parte appellante a sostegno dei propri assunti non possano essere in alcun modo condivise, e ciò alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte nell'importante pronuncia a Sezioni
Unite n. 41994/2021, con la quale è stata definitivamente confutata la tesi della nullità assoluta della fideiussione che riproduce le clausole dello schema ABI.
Se si tiene conto infatti dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (anno
2010), deve fermamente negarsi la natura di prova privilegiata al provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, il quale ha fatto unicamente riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame dell'Autorità di vigilanza (e cioè alle fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005 periodo cui è stata limitata l'istruttoria), sicché, al fine di ottenere la declaratoria di nullità, le parti appellanti avrebbero dovuto allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio e di cui all'art. 2 della l. 287/1990.
Nel caso di specie, però, nessuna prova è stata fornita sull'asserita circostanza che la prestata fideiussione costituiva un contratto a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, sicché appare evidente la violazione dell'onere distributivo di cui all'art. 2697 c.c., che imponeva alla parte appellante di provare la ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità, e cioè l'esistenza di un'intesa tra diversi istituti di credito, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia in parola, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Se perciò da un lato deve ritenersi la nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'associazione bancaria italiana nell'ottobre 2002 per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, dall'altro non può ritenersi la nullità dei contratti di fideiussione (come quello in esame) successivi all'anzidetto intervento dell'Autorità di vigilanza, nei quali non vi è alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus.
E al riguardo è appena il caso di richiamare una recente pronuncia del Tribunale di
Milano, che sull'argomento si è così espresso: "in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2, lettera a) della L. n°
287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust" (cfr. Trib. Milano n. 6441 del
20/07/2022).
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, che vengono qui congiuntamente trattati per via della loro intrinseca connessione, gli impugnanti denunciano la violazione degli artt.
1957 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 112, 115 e 116 cod. civ., riproponendo la questione della decadenza dell'istituto di credito dalla garanzia fideiussoria per non essersi giudizialmente rivolto alla debitrice principale per il soddisfacimento del proprio credito.
Posto che si verterebbe in tema di fideiussione con beneficio d'escussione, i predetti sostengono che la non poteva essere dispensata dall'espletamento di detta CP_2
incombenza, talché il giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della banca per non aver avanzato alcuna istanza contro l'obbligata principale e per avere agito, invece, direttamente contro il garante. Anche i precisati motivi sono infondati.
L'art. 1957 cod. civ., che stabilisce gli oneri del creditore dopo la scadenza dell'obbligazione principale, è invocabile solo con riguardo al disposto del primo comma ragion per cui, nella specie, occorre verificare l'esattezza della qualificazione della fideiussione come semplice, cioè con il “beneficio d'escussione”, da cui muove l'assunto degli impugnanti, e ciò perché se la garanzia prestata è solidale resta del tutto ininfluente l'inattività della banca nei confronti della debitrice principale, essendo sufficiente la tempestività (qui peraltro non contestata) dell'azione contro il fideiussore entro il termine convenuto di trentasei mesi per evitare la dedotta decadenza.
E ciò in ragione del necessario coordinamento della disposizione in parola (si vedano
Cass. S.U. n. 5572/79; Cass. n. 5954/1964; Cass. n. 183/1983; etc.) con le regole della solidarietà passiva, le quali -come noto- conferiscono al creditore la facoltà di agire a sua scelta contro ciascuno dei coobbligati.
Ai sensi infatti dell'art. 1944 cod. civ. la fideiussione, in via normale, è costitutiva di un debito solidale, mentre può assumere carattere semplice o sussidiario solo in via d'eccezione per effetto di uno specifico patto in base al quale il garante è tenuto a pagare dopo il tentativo di escussione del debitore principale (cfr. Cass. n. 5572 del 1979).
Ne deriva che il fideiussore può giovarsi del beneficio di escussione solo ove deduca e dimostri l'espressa previsione in contratto del beneficio d'escussione.
Ma tale presupposto è del tutto carente nella fattispecie, non risultando prevista (proprio sulla scorta delle richiamate clausole (nn° 5 e 6) delle fideiussioni in atti) la previa escussione della debitrice principale;
recitano al riguardo le succitate clausole: "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione – si riporta verbum ad verbum- restano integri fino a totale estinzione di ogni credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Le considerazioni che precedono valgono anche a travolgere il quarto ed il quinto motivo di impugnazione con i quali viene denunciato il “difetto di motivazione e/o motivazione solo apparente per violazione degli artt. 112, 115 e 116 del c.p.c”.
Premesso che in materia di “actio pauliana” si fa riferimento ad una nozione lata di credito, si osserva che, per costante giurisprudenza, anche il credito eventuale - quale quello litigioso- è idoneo a far insorgere la qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, non essendovi la necessità, coerentemente con la funzione dell'azione in parola che non persegue scopi restitutori, della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento dello stesso credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi.
Sul punto si richiama, ex multis, un recente arresto del Supremo Collegio, per il quale:
“L'azione revocatoria dà luogo ad un giudizio nel quale l'esistenza - o l'inesistenza - del credito viene accertata in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, essendo tale accertamento esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore. Ciò tanto è vero che il giudizio di revocatoria ordinaria non è soggetto a sospensione necessaria ex articolo 295 del Cpc in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”. (Cass. civile sez. III n° 24909/2023).
Ebbene, a lume dei sopra delineati principi, il dedotto “vizio di motivazione apparente della sentenza”, che si concretizza quando, pur essendo graficamente esistente, “la motivazione è elaborata in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento che ha condotto il giudice alla decisione”, non è qui affatto configurabile, proprio perché il giudice a quo ha dato ampia ed esauriente giustificazione delle ragioni suffraganti il suo convincimento ed ha reso percepibile, attraverso il richiamo dei basilari principi e delle disposizioni che regolano la materia (che qui espressamente si richiamano), il fondamento della decisione assunta.
A nulla perciò rileva la difformità dello sviluppo logico del provvedimento rispetto a quelle che erano le attese e le deduzioni della parte appellante.
Destituito di ogni fondamento, infine, è anche il sesto motivo di impugnazione con il quale gli appellanti denunciano l'omessa esplicitazione dei motivi per i quali essi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
A confutazione di esso è appena il caso di ricordare che l'art. 91 c.p.c. sancisce, per il processo di cognizione, il principio della soccombenza e prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.
E al riguardo giova ricordare che la ratio di questa norma, la cui applicazione non richiede specifica motivazione, è quella di ristabilire un corretto riequilibrio del rapporto fra le parti, che non devono subire un pregiudizio per il fatto di essere state costrette a convenire o per essere state convenute in giudizio quando il giudice abbia poi concluso riconoscendo il loro buon diritto. (Corte appello Napoli sez. IX n. 2778/2022; Cass. Civ. n. 20289/2015; etc.).
Alla stregua delle superiori considerazioni l'appello non può essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 37/2020 emessa dal
Tribunale di Gela ed impugnata da e . Controparte_1 Parte_1
Condanna i predetti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 6.000,00 (€ 2000,00 per la fase di studio, € 1000,00 per quella introduttiva ed € 3000,00 per quella decisoria), oltre compenso forfetario, i.v.a.
e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 31.10.2024.
IL PRESIDENTE Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice