TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/10/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1614 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 07/10/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG RU, viene chiamata la causa iscritta al n. 1614/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. ZO LA, anche per delega dell'avv. EG EL, per parte ricorrente l'avv. Dorota Tabero, per delega dell'avv. Alfonso Lamberti, per parte resistente Parte_1
, e l'avv. Monica Minì, per delega dell'avv. Dario Adornato, per Controparte_1
parte resistente . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti così precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa:
l'avv. LA si riporta integralmente all'atto di ricorso ed eccepisce, in ordine alle eccezioni formulate dalle parti resistenti: in relazione all'abuso del processo, che non vi è alcun abuso né lite temeraria in quanto ogni ricorso riguarda atti e periodi diversi, ciascuno con proprie date di notifica e propri presupposti;
in relazione alla presunta tardività, che l'azione, ove si ritenga notificato l'avviso, deve qualificarsi come opposizione ex art. 615 cpc;
in relazione al difetto di legittimazione passiva di che l'eccezione non può essere accolta perché sussiste litisconsorzio necessario CP_3
tra , titolare del credito, ed agente della riscossione, che cura la riscossione, per di più CP_2 CP_3
ha preso posizione nel merito ed ha, pertanto, rinunciato alla propria eccezione. L'avv. LA conclude che la notifica dell'avviso di addebito è inesistente o nulla perché l'indirizzo pec del mittente non proviene da un registro pubblico a ciò istituito. Anche gli atti interruttivi di CP_3
presentano lo stesso vizio e, pertanto, chiede l'accoglimento del ricorso ed il rigetto delle eccezioni avversarie.
L'avv. Tabero si riporta alla comparsa di costituzione, depositata in atti nell'interesse dell
[...]
, e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e distrazione ed Controparte_1
evidenzia, inoltre, che, tra le medesime parti e per le medesime eccezioni, il Tribunale di Palmi, sezione lavoro, dott.ssa Romeo, ha già deciso per il rigetto del ricorso come da sentenza agli atti.
Pag. 1 di 6 L'avv. Minì si riporta agli atti già depositati nell'interesse dell' . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG RU, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1614/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palmi (RC), Viale Rimembranze, 21 bis., presso lo studio dell'avv.
ZO LA, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
EG EL, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela laganà,, che lo CP_2
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Airola (BN), Piazza Annunziata, 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Lamberti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_5
speciale, autenticata per atto notaio rep. 181515, racc. 12772, del 25.07.2024. Persona_2
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 2 di 6 Parte ricorrente chiede di accogliere la domanda e dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n.
39420170002960453000, avente ad oggetto somme relative a contributi I.V.S. anno 2012, per l'importo complessivo di € 4.617,03, sotteso all'atto di pignoramento n. 09484202500003830/001 fascicolo 094/2025/000012325 e, per l'effetto, disporre l'annullamento dello stesso e del ruolo sotteso, nonché di ogni altro atto conseguenziale, successivo e comunque connesso, in quanto i crediti portati dal suddetto avviso di addebito risultano prescritti o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica del suddetto avviso di addebito, essendo venuto meno il diritto dell'agente della riscossione di procedere in executivis e di sottoporre ad espropriazione forzata beni del ricorrente;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi, con riferimento agli onorari, in favore degli avvocati costituiti, che si dichiarano antistatari ex art 93 c.p.c..
Parte resistente chiede, preliminarmente, di accertare l'avvenuto abuso del processo e CP_2
dichiarare la domanda improponibile e/o inammissibile;
in subordine dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di accogliere Controparte_6
l'eccepita carenza di legittimazione e/o interesse passivo dell' per Controparte_1 quanto all'uopo dedotto nella memoria di costituzione in relazione all'avviso di addebito;
nel merito, previa dichiarazione di tardività e di inammissibilità, di rigettare il ricorso, almeno nei confronti dell' , perché infondato in fatto ed in diritto e privo di Controparte_1
qualsivoglia elemento probatorio stante la regolare notifica degli atti impugnati ( avviso di addebito, pignoramento presso terzi ed intimazioni di pagamento) e la presenza di precedenti atti, mai impugnati e contestati validi anche come interruttivi dei termini prescrizionali, con vittoria di spese e distrazione ex art. 93 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420170002960453000, asseritamente notificato il
18.10.2017, avente ad oggetto somme relative a contributi I.V.S. anno 2012, per l'importo complessivo di € 4.617,03, sotteso all'atto di pignoramento n. 09484202500003830/001, fascicolo
094/2025/000012325, mai notificato, trasmesso a mezzo pec, il 30.4.2025, dall'indirizzo t, non accreditato presso l'Indice P.A, nonché del Email_1
ruolo sotteso e di ogni altro atto consequenziale e successivo.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e di tutti gli atti prodromici e/o presupposti provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non accreditata nell'Indice P.A.; la violazione degli artt. 26, comma 2, D.P.R.
Pag. 3 di 6 n. 602/1973 e 60 ter D.P.R. n. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 4, comma 7, 14 e 15, del D.P.R. n. 68/2005, 6 bis e 6 ter del D.L.gs n. 82/2005; il difetto dei presupposti: omessa notifica dell'avviso di addebito, inesistenza, nullità e/o irritualità della medesima, violazione di legge per assenza di titolo esecutivo;
la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dal suddetto avviso di addebito, sia con decorrenza dalla data in cui il contributo era dovuto, sia con decorrenza dalla data indicata quale notifica dell'avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito l'abuso del CP_2
processo, avendo parte ricorrente proposto più opposizioni avverso lo stesso pignoramento;
l'incontestabilità del credito non essendo stato impugnato l'avviso si addebito nei termini previsti dall'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini di prescrizione spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la regolare notifica del Controparte_1
pignoramento presso terzi, la sua estraneità alla regolarità del procedimento di notifica dell'avviso di addebito, essendo di competenza dell' , l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, CP_2
essendo stati notificati atti interruttivi.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente nella parte in cui eccepisce la prescrizione del credito al fine di far dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento o la mancanza di titolo esecutivo, non essendo stato notificato, che impediscono al creditore di agire esecutivamente, va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, comma 2, essendo già iniziata l'esecuzione con la notifica del pignoramento presso terzi, mentre per quanto riguarda l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e di tutti gli atti prodromici e/o presupposti provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non accreditata nell'Indice P.A.; la violazione degli artt. 26, comma 2, D.P.R.
n. 602/1973 e 60 ter D.P.R. n. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 4, comma 7, 14 e 15, del D.P.R. n. 68/2005, 6 bis e 6 ter del D.L.gs n. 82/2005, l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 617 cpc, comma 2.
In entrambi i casi, l'opposizione è inammissibile perché andava proposta, per espressa previsione degli art. 615 cpc, comma 2, e 617 cpc, comma 2, davanti al Giudice dell'Esecuzione e non innanzi al Giudice del Lavoro, il quale non può neppure procedere al mutamento del rito, in quanto tra giudice dell'esecuzione e giudice ordinario in funzione di G.L. si configura la fattispecie di incompetenza funzionale e non di diversità di riti.
È inammissibile anche l'opposizione all'iscrizione a ruolo del credito per avvenuta estinzione conseguente al decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla data in cui il pagamento
Pag. 4 di 6 avrebbe dovuto essere eseguito, poiché, secondo questo giudicante, non solo andava proposta anch'essa davanti al giudice dell'esecuzione, ma, è stata proposta oltre il 40° giorno dalla notifica dell'avviso di addebito, regolarmente avvenuta, a mezzo PEC il 18 ottobre 2027.
Tale azione esclude la legittimazione passiva dell' per espressa Controparte_1
previsione dell'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999.
Parte ricorrente non ha contestato l'inserimento del suo indirizzo pec in uno dei pubblici registri legislativamente previsti ma ha contestato solamente che la notifica sia dell'avviso di addebito che quella degli atti interruttivi della prescrizione del credito in esso portato non proviene da un indirizzo pec presente nei suddetti registri.
Dall'esame della normativa in materia di notifiche telematiche, compresa quella indicata dalla parte ricorrente, si rileva, come già statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (decisione n. 15979/2022), che il legislatore ha espressamente previsto che solo la notifica eseguita dagli avvocati deve provenire da una casella pec presente nei pubblici registri.
Per le altre notifiche telematiche, il legislatore presta attenzione particolare alla casella PEC del destinatario, la sola che deve essere estratta dai pubblici registri, la cui violazione inficia la notifica.
Parte ricorrente, nel caso di specie, non ha, peraltro, evidenziato quali pregiudizi sostanziali le sono derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri che reca, comunque, il dominio del mittente, ossia o . CP_2 Controparte_1
La notifica telematica proveniente da un indirizzo PEC, recante il dominio del mittente, indirizzata ad un indirizzo pec, attivo, estratto dai pubblici registri, deve considerarsi valida, se consegnata dal gestore della pec al destinatario, la cui prova è data dalla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto vi è certezza della riconducibilità dell'atto all'ente creditore, dell'oggetto della notifica e della ricezione del messaggio e degli allegati da parte del destinatario.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per considerare valida la notifica dell'avviso di addebito n. 39420170002960453000, eseguita, in data 18 ottobre 2017, dall' , dalla casella di CP_2
posta certificata t, con oggetto “Avvisi Di Addebito – Email_2
Commercianti”, consegnata, come risulta dal deposito, nel fascicolo , della pec di avvenuta CP_2
consegna, alla stessa data, alla casella di posta certificata estratta Email_3
dai pubblici registri, come provato per mancata contestazione della provenienza della pec del destinatario e della consegna della stessa.
Il ricorso è, dunque, inammissibile anche per decadenza dall'azione ex art. 24 D.L.gs n. 46/1999.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando il valore della causa indicato in ricorso, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese
Pag. 5 di 6 generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore della Parte_1
parte resistente, , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_2
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
UG RU, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_2
Palmi, 7 ottobre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
UG RU
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 07/10/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG RU, viene chiamata la causa iscritta al n. 1614/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. ZO LA, anche per delega dell'avv. EG EL, per parte ricorrente l'avv. Dorota Tabero, per delega dell'avv. Alfonso Lamberti, per parte resistente Parte_1
, e l'avv. Monica Minì, per delega dell'avv. Dario Adornato, per Controparte_1
parte resistente . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti così precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa:
l'avv. LA si riporta integralmente all'atto di ricorso ed eccepisce, in ordine alle eccezioni formulate dalle parti resistenti: in relazione all'abuso del processo, che non vi è alcun abuso né lite temeraria in quanto ogni ricorso riguarda atti e periodi diversi, ciascuno con proprie date di notifica e propri presupposti;
in relazione alla presunta tardività, che l'azione, ove si ritenga notificato l'avviso, deve qualificarsi come opposizione ex art. 615 cpc;
in relazione al difetto di legittimazione passiva di che l'eccezione non può essere accolta perché sussiste litisconsorzio necessario CP_3
tra , titolare del credito, ed agente della riscossione, che cura la riscossione, per di più CP_2 CP_3
ha preso posizione nel merito ed ha, pertanto, rinunciato alla propria eccezione. L'avv. LA conclude che la notifica dell'avviso di addebito è inesistente o nulla perché l'indirizzo pec del mittente non proviene da un registro pubblico a ciò istituito. Anche gli atti interruttivi di CP_3
presentano lo stesso vizio e, pertanto, chiede l'accoglimento del ricorso ed il rigetto delle eccezioni avversarie.
L'avv. Tabero si riporta alla comparsa di costituzione, depositata in atti nell'interesse dell
[...]
, e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e distrazione ed Controparte_1
evidenzia, inoltre, che, tra le medesime parti e per le medesime eccezioni, il Tribunale di Palmi, sezione lavoro, dott.ssa Romeo, ha già deciso per il rigetto del ricorso come da sentenza agli atti.
Pag. 1 di 6 L'avv. Minì si riporta agli atti già depositati nell'interesse dell' . CP_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa UG RU, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1614/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palmi (RC), Viale Rimembranze, 21 bis., presso lo studio dell'avv.
ZO LA, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv.
EG EL, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_4 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela laganà,, che lo CP_2
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Airola (BN), Piazza Annunziata, 2, presso lo studio dell'avv. Alfonso Lamberti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_5
speciale, autenticata per atto notaio rep. 181515, racc. 12772, del 25.07.2024. Persona_2
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pag. 2 di 6 Parte ricorrente chiede di accogliere la domanda e dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n.
39420170002960453000, avente ad oggetto somme relative a contributi I.V.S. anno 2012, per l'importo complessivo di € 4.617,03, sotteso all'atto di pignoramento n. 09484202500003830/001 fascicolo 094/2025/000012325 e, per l'effetto, disporre l'annullamento dello stesso e del ruolo sotteso, nonché di ogni altro atto conseguenziale, successivo e comunque connesso, in quanto i crediti portati dal suddetto avviso di addebito risultano prescritti o comunque dichiarare la maturata prescrizione della pretesa creditoria successiva all'asserita notifica del suddetto avviso di addebito, essendo venuto meno il diritto dell'agente della riscossione di procedere in executivis e di sottoporre ad espropriazione forzata beni del ricorrente;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi, con riferimento agli onorari, in favore degli avvocati costituiti, che si dichiarano antistatari ex art 93 c.p.c..
Parte resistente chiede, preliminarmente, di accertare l'avvenuto abuso del processo e CP_2
dichiarare la domanda improponibile e/o inammissibile;
in subordine dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di accogliere Controparte_6
l'eccepita carenza di legittimazione e/o interesse passivo dell' per Controparte_1 quanto all'uopo dedotto nella memoria di costituzione in relazione all'avviso di addebito;
nel merito, previa dichiarazione di tardività e di inammissibilità, di rigettare il ricorso, almeno nei confronti dell' , perché infondato in fatto ed in diritto e privo di Controparte_1
qualsivoglia elemento probatorio stante la regolare notifica degli atti impugnati ( avviso di addebito, pignoramento presso terzi ed intimazioni di pagamento) e la presenza di precedenti atti, mai impugnati e contestati validi anche come interruttivi dei termini prescrizionali, con vittoria di spese e distrazione ex art. 93 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39420170002960453000, asseritamente notificato il
18.10.2017, avente ad oggetto somme relative a contributi I.V.S. anno 2012, per l'importo complessivo di € 4.617,03, sotteso all'atto di pignoramento n. 09484202500003830/001, fascicolo
094/2025/000012325, mai notificato, trasmesso a mezzo pec, il 30.4.2025, dall'indirizzo t, non accreditato presso l'Indice P.A, nonché del Email_1
ruolo sotteso e di ogni altro atto consequenziale e successivo.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e di tutti gli atti prodromici e/o presupposti provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non accreditata nell'Indice P.A.; la violazione degli artt. 26, comma 2, D.P.R.
Pag. 3 di 6 n. 602/1973 e 60 ter D.P.R. n. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 4, comma 7, 14 e 15, del D.P.R. n. 68/2005, 6 bis e 6 ter del D.L.gs n. 82/2005; il difetto dei presupposti: omessa notifica dell'avviso di addebito, inesistenza, nullità e/o irritualità della medesima, violazione di legge per assenza di titolo esecutivo;
la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dal suddetto avviso di addebito, sia con decorrenza dalla data in cui il contributo era dovuto, sia con decorrenza dalla data indicata quale notifica dell'avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito l'abuso del CP_2
processo, avendo parte ricorrente proposto più opposizioni avverso lo stesso pignoramento;
l'incontestabilità del credito non essendo stato impugnato l'avviso si addebito nei termini previsti dall'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini di prescrizione spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito la regolare notifica del Controparte_1
pignoramento presso terzi, la sua estraneità alla regolarità del procedimento di notifica dell'avviso di addebito, essendo di competenza dell' , l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, CP_2
essendo stati notificati atti interruttivi.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente nella parte in cui eccepisce la prescrizione del credito al fine di far dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento o la mancanza di titolo esecutivo, non essendo stato notificato, che impediscono al creditore di agire esecutivamente, va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, comma 2, essendo già iniziata l'esecuzione con la notifica del pignoramento presso terzi, mentre per quanto riguarda l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e di tutti gli atti prodromici e/o presupposti provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non accreditata nell'Indice P.A.; la violazione degli artt. 26, comma 2, D.P.R.
n. 602/1973 e 60 ter D.P.R. n. 600/1973 e del combinato disposto degli artt. 4, comma 7, 14 e 15, del D.P.R. n. 68/2005, 6 bis e 6 ter del D.L.gs n. 82/2005, l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 617 cpc, comma 2.
In entrambi i casi, l'opposizione è inammissibile perché andava proposta, per espressa previsione degli art. 615 cpc, comma 2, e 617 cpc, comma 2, davanti al Giudice dell'Esecuzione e non innanzi al Giudice del Lavoro, il quale non può neppure procedere al mutamento del rito, in quanto tra giudice dell'esecuzione e giudice ordinario in funzione di G.L. si configura la fattispecie di incompetenza funzionale e non di diversità di riti.
È inammissibile anche l'opposizione all'iscrizione a ruolo del credito per avvenuta estinzione conseguente al decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla data in cui il pagamento
Pag. 4 di 6 avrebbe dovuto essere eseguito, poiché, secondo questo giudicante, non solo andava proposta anch'essa davanti al giudice dell'esecuzione, ma, è stata proposta oltre il 40° giorno dalla notifica dell'avviso di addebito, regolarmente avvenuta, a mezzo PEC il 18 ottobre 2027.
Tale azione esclude la legittimazione passiva dell' per espressa Controparte_1
previsione dell'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999.
Parte ricorrente non ha contestato l'inserimento del suo indirizzo pec in uno dei pubblici registri legislativamente previsti ma ha contestato solamente che la notifica sia dell'avviso di addebito che quella degli atti interruttivi della prescrizione del credito in esso portato non proviene da un indirizzo pec presente nei suddetti registri.
Dall'esame della normativa in materia di notifiche telematiche, compresa quella indicata dalla parte ricorrente, si rileva, come già statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (decisione n. 15979/2022), che il legislatore ha espressamente previsto che solo la notifica eseguita dagli avvocati deve provenire da una casella pec presente nei pubblici registri.
Per le altre notifiche telematiche, il legislatore presta attenzione particolare alla casella PEC del destinatario, la sola che deve essere estratta dai pubblici registri, la cui violazione inficia la notifica.
Parte ricorrente, nel caso di specie, non ha, peraltro, evidenziato quali pregiudizi sostanziali le sono derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri che reca, comunque, il dominio del mittente, ossia o . CP_2 Controparte_1
La notifica telematica proveniente da un indirizzo PEC, recante il dominio del mittente, indirizzata ad un indirizzo pec, attivo, estratto dai pubblici registri, deve considerarsi valida, se consegnata dal gestore della pec al destinatario, la cui prova è data dalla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto vi è certezza della riconducibilità dell'atto all'ente creditore, dell'oggetto della notifica e della ricezione del messaggio e degli allegati da parte del destinatario.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per considerare valida la notifica dell'avviso di addebito n. 39420170002960453000, eseguita, in data 18 ottobre 2017, dall' , dalla casella di CP_2
posta certificata t, con oggetto “Avvisi Di Addebito – Email_2
Commercianti”, consegnata, come risulta dal deposito, nel fascicolo , della pec di avvenuta CP_2
consegna, alla stessa data, alla casella di posta certificata estratta Email_3
dai pubblici registri, come provato per mancata contestazione della provenienza della pec del destinatario e della consegna della stessa.
Il ricorso è, dunque, inammissibile anche per decadenza dall'azione ex art. 24 D.L.gs n. 46/1999.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando il valore della causa indicato in ricorso, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese
Pag. 5 di 6 generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, ed a favore della Parte_1
parte resistente, , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_2
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
UG RU, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo legale rappresentante pro tempore. CP_2
Palmi, 7 ottobre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
UG RU
Pag. 6 di 6