Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
ENTENZA N. DIVORZIO FIGLI MINORI/NON
Pt_1
N. 488/2025, R.G. DIV.
IV.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Barbara CAO Presidente rel. est.
dott. Alessandro PETRONZI Giudice
dott.ssa Martina R. MANENTI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25/02/2025, da
1) Parte_2
Nato a ERBA (CO) il 28/12/1963
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Marco Romeo
e
2) Parte_3
nato/a Milano il 30/08/1968
cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Marco Romeo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in ERBA , in data 15/05/1991 ,
(anno 1991 , atto n. 12 , parte II , serie A)
separati consensualmente con verbale in data 20/06/2017 di negoziazione assistita
- nato il [...] Parte_4
- nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Parte_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/02/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
ERBA in data 15/05/1991 tra i signori e , trascritto nei Registri di Parte_2 Parte_3
Stato Civile del Comune di ERBA (CO), parte 2, serie A, n. 12, anno 1991;
2) ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di ERBA di procedere alle annotazioni di legge;
3) disporre, considerata l'età della figlia a titolo di contributo al suo mantenimento, per la Pt_4 durata degli studi universitari e comunque sino alla sua autonomia economica, che il signor Pt_2 versi alla sig.ra la somma mensile di € 300 (trecento) da rivalutarsi secondo gli indici Pt_3
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
4) Per ciò che concerne le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia (intendendosi con esse le spese scolastiche – libri di testo, gite, assicurazioni - le spese mediche non coperte dal SSN e le visite specialistiche, le spese sportive e ricreative), il signor corrisponderà il 50% di tali Pt_2 spese, purché, ove possibile, preventivamente concordate tra i coniugi.
5) dare atto che il sig. rinuncia a richiedere l'assegno unico che sarà richiesto e percepito Pt_2 integralmente dalla sig.ra Pt_3
6) dare atto che le parti dichiarano di non volersi riconciliare;
7) dare atto che le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 II c.p.c.;
8) dare atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
9) Spese legali compensate.
Sentite all'udienza fissata per la loro comparizione, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'epoca della chiusura del procedimento di negoziazione assistita di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita. Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_2 Parte_3
in data 15/05/1991, in ERBA
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ERBA
(anno 1991 , atto n. 12 , parte II , Serie A ),
alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERBA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge .
Così deciso in COMO, il 18.04.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Barbara CAO