Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza dell'11 giugno 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1895/2021
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dalla dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Aloisi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Colletti
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 11 maggio 2021, esponeva che: Parte_1
- in data 18 maggio 2020, alle ore 9:15 circa, egli, dipendente della “ Parte_2
, mentre era alla guida del veicolo Nissan tg CY58099, assicurato , di
[...] CP_2
proprietà del datore di lavoro, era stato coinvolto in un sinistro stradale con altro veicolo tg
FT972JK di proprietà della assicurato;
Controparte_3 Parte_3
- era stata aperta, presso la locale sede dell' la relativa pratica nella quale l' aveva CP_1 CP_1 riconosciuto, a causa dell'infortunio subito, un'inabilità temporanea fino al 3 agosto 2020;
- con provvedimento del 13 agosto 2020, l' aveva proceduto alla chiusura dell'infortunio, CP_1 senza riconoscergli, tuttavia, alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica;
- con pec del 13 ottobre 2020, aveva presentato ricorso ex art. 104 del DPR 1124/1965 chiedendo il riconoscimento del danno biologico per la frattura della nona costola destra con dolore alla
Precisava che egli ricorrente, a seguito di un infortunio verificatosi in data 16 luglio 2016, era già titolare di un'inabilità lavorativa pari all'8%.
Evidenziava che, con il riconoscimento del danno biologico relativo ai postumi invalidanti derivanti dall'infortunio in oggetto, da quantificarsi nella misura che sarebbe riconosciuta in corso di causa, era necessario procedere alla rivalutazione integrale della sua posizione invalidante e al riconoscimento delle relative prestazioni di legge, compresa la rendita vitalizia nella misura di legge, nel caso in cui le inabilità permanenti avesse raggiunto il 16% complessivo.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che, in ragione dell'infortunio verificatosi in data 18 maggio 2020, presentava una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9% o ad una percentuale minore accertata in corso di causa e che, di conseguenza, venisse riconosciuto il suo diritto alla corresponsione delle provvidenze economiche spettanti in relazione al danno biologico, temporaneo e permanente, che sarebbe stato accertato, considerando, altresì, che egli ricorrente era già titolare di una inabilità dell'8% a seguito di un precedente infortunio del 16 luglio 2016; chiedeva, per l'effetto, la condanna dell' alla CP_1 liquidazione delle relative provvidenze economiche nonché all'erogazione di una rendita vitalizia, nel caso in cui fosse stata raggiunta l'aliquota indennizzabile del 16%, per il danno biologico permanente riconosciuto per l'infortunio oggetto di causa e per il precedente infortunio del 16 luglio 2016; instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
3.- Veniva disposta ed espletata c.t.u. medico-legale.
4.- Con provvedimento del 15 maggio 2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo tenuto conto che era stato comunicato a questo Ufficio il pensionamento del procuratore dell' , CP_1
a decorrere dall' 1 maggio 2023.
Parte ricorrente riassumeva il giudizio insistendo nelle domande formulate.
L' si costituiva in giudizio insistendo in quanto dedotto ed eccepito. CP_1
5.- L'udienza dell' 11 giugno 2026 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa. 6.- Parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo che venga ritenuto e dichiarato che, in ragione dell'infortunio verificatosi in data 18 maggio 2020, presenta una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9% o ad una percentuale minore accertata in corso di causa e che, di conseguenza, venga riconosciuto il suo diritto alla corresponsione delle provvidenze economiche spettanti in relazione al danno biologico, temporaneo e permanente, che sarebbe stato accertato, considerando, altresì, che egli ricorrente è già titolare di una inabilità dell'8% a seguito di un precedente infortunio del 16 luglio 2016.
Il ctu nominato nel presente giudizio ha ritenuto che il ricorrente, a causa dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 18 maggio 2020 riportava “Esiti dolorosi alla digitopressione per pregressa infrazione IX^ costa dx posteriormente cod. 218 grado 1% - Lesione parziale del tendine del sovraspinoso cod. 227 grado 2% - Limitazione funzionale sollevamento spalla dx dell'intrarotazione per meno di 1/3 cod. 224 grado 2%”.
In particolare, il ctu ha osservato che il ricorrente “ha riportato lesioni con esiti a carattere di permanenza determinanti un danno biologico con menomazione dell'integrità psico-fisica che puo' quantificarsi in misura pari al 5%, a partire con ragionevole approssimazione dalla data dell'infortunio.”.
Il ctu ha, pertanto, concluso rilevando che “Per quanto sopraesposto gli infortuni occorsi al
Sig. in data 16/07/16 ( già liquidato) ed in data 18/05/20 determinano un danno Pt_1 biologico complessivo del 13%”.
Il consulente, successivamente richiamato, ha precisato che “ le menomazioni rilevate riconducono al caso di “danno composto”, pertanto, procedendo ad una valutazione globale, affermo che le menomazioni dell'integrità psico-fisica con postumi invalidanti permanenti anatomo-funzionali possono quantificarsi in misura pari al 4%, percentuale giustificata dalle lesioni anatomiche riportate e dalle conseguenti limitazioni funzionali”.
Il ctu ha, poi, concluso rilevando che “ a seguito dell'infortunio sul lavoro accaduto in data
18/05/20, il Sig. ha riportato lesioni con esiti a carattere di permanenza Parte_1 determinanti un danno biologico con menomazione dell'integrità psico-fisica che puo' quantificarsi in misura minima pari al 4%, a partire con ragionevole approssimazione dalla data dell'infortunio…..Per quanto sopraesposto gli infortuni occorsi al Sig. in data Pt_1
16/07/16 (già liquidato) ed in data 18/05/20 determinano un danno biologico complessivo del
10%”.”
In ordine ai rilievi di parte ricorrente il ctu ha osservato che “ha riconosciuto al ricorrente esiti permanenti, a carico dell'apparato osteoarticolare, derivanti dall'infortunio del 18/05/20 che, riconducono al caso di danno composto, pertanto per la quantificazione del danno biologico si procede ad una valutazione sincretica… le menomazioni dell'integrità psico-fisica con postumi invalidanti permanenti anatomo-funzionali sono da quantificarsi in misura minima pari al 4%.
Per la quantificazione del danno biologico complessivo derivante dagli esiti permanenti del primo infortunio (occorso in data 16/7/16) e dagli esiti permanenti del secondo infortunio
(18/05/20), in considerazione che trattasi di menomazioni coesistenti e concorrenti, più specificatamente, i postumi permanenti a carico dell'apparato osteoarticolare interessano segmenti anatomici diversi che hanno diversa funzione senza aggravarsi reciprocamente, pertanto si ritiene corretto procedere ad una valutazione complessiva sincretica, senza ricorrere a schematismi rigidi matematici”.
Il ctu ha, pertanto, concluso confermando le conclusioni rese.
Il ctu, successivamente richiamato al fine di rendere chiarimenti in ordine alle conclusioni rese, all'udienza del 28 aprile 2025 ha precisato “in relazione all'infortunio del 18 maggio 2020 il ricorrente ha riportato un danno biologico pari al 4% che valutato in maniera complessiva con quello precedente del 16 luglio 2016 determina un danno biologico complessivo nella misura del 10% utilizzando i criteri di valutazione indicati nella relazione rilevando che non va effettuata una sommatoria aritmetica dei danni”.
Le conclusioni del c.t.u. pertanto, sorrette da congrua e persuasiva motivazione tecnica si presentano pienamente condivisibili.
7.- In ragione di quanto esposto, va, pertanto, dichiarato che il ricorrente, in relazione all'infortunio sul lavoro avvenuto in data 18 maggio 2018, ha riportato un danno biologico nella misura del 4% e va condannato l' a corrispondere in favore del ricorrente l'indennizzo CP_1
per danno biologico nella misura del 10% per effetto della riunificazione dei postumi accertati con l'infortunio del 17 luglio 2017, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n. 412/1991.
8.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese giudiziali vengono compensate per due terzi e la restante quota viene posta a carico dell' e viene liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo CP_1
2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
va, altresì, posto a carico dell' il pagamento delle spese di c.t.u. liquidate separatamente, atteso CP_1
l'esito della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiarato che il ricorrente, in relazione all'infortunio sul lavoro avvenuto in data 18 maggio
2018, ha riportato un danno biologico nella misura del 4% e condanna l' a corrispondere CP_1 in favore del ricorrente l'indennizzo per danno biologico nella misura del 10% per effetto della riunificazione dei postumi accertati con l'infortunio del 17 luglio 2017;
b) condanna l' resistente al pagamento di un terzo delle spese giudiziali in favore del CP_1 ricorrente, che liquida nella somma già ridotta di € 898,5, oltre € 14,33 a titolo di c.u., iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 12 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga