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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/09/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 813/2021 R.G., avente ad oggetto: contratto d'opera e inadempimento contrattuale TRA
, in persona del presidente Parte_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Parigi alla Rue della Roquette n. 37, elettivamente domiciliata in Pompei alla Via San Giovanni Battista de la Salle n. 16, presso lo studio dell'avvocato Roberta De Rienzo, che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in alce all'atto di citazione
ATTRICE E
in persona del presidente p.t., Partita Iva Controparte_1
, con sede in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 208, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III n. 475, presso lo studio dell'avvocato Paolo Castelluccio, che la rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9.2.2021, la Parte_1
, in persona del presidente legale rappresentante p.t.,
[...]
, evocava in giudizio la in persona del Parte_2 Controparte_1 presidente p.t., al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto al corrispettivo per l'incarico professionale conferitole, avente ad oggetto la realizzazione, nell'isola di di un modello di Bar-Galleria di propria CP_1 creazione, denominato “YUU-SYSTEM”, e per l'effetto sentir condannare la convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 37.171,50 (oltre IVA e interessi legali di mora), a titolo di corrispettivo per le opere di progettazione, fornitura e direzione artistica svolte, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario. A tal fine premetteva che nel mese di settembre dell'anno 2017 la convenuta conferiva all'attrice incarico professionale avente ad oggetto la realizzazione di un modello di Bar - Galleria eseguito con il sistema di arredo YUU-SYSTEM. L'incarico riguardava la progettazione di arredi per la struttura adibita a bar, nonché la fornitura della struttura di arredo YUU-SYSTEM, unitamente ad un'attività di direzione artistica e valorizzazione della marca, da parte della
Parte_1
L'istante, in virtù di tale incarico professionale, procedeva al pagamento di euro 3.983,30 per la fornitura dei nodi, giunti murali e tappi dello YUU-System, funzionali al montaggio del sistema di arredo (fattura n.83 del 30-04-2018 all. atto di citazione). Ebbene, ne seguivano comunicazioni a mezzo posta elettronica con le quali l'attrice sollecitava la convenuta al pagamento del prezzo dovutole per l'acquisto del già menzionato materiale (doc. all. atto di citazione). A partire dall'anno 2017, fino all'apertura del bar avvenuta nell'anno 2018, l'attrice sosteneva di aver realizzato il progetto di tutti gli arredi, fornito assistenza agli artigiani fino all'installazione delle proprie opere nella struttura, nonché di aver realizzato il progetto artistico e curato la valorizzazione della marca YUU, eseguendo il montaggio dei partenariati con gli artisti e designer espositori della La sottolineava di aver realizzato Parte_3 Parte_1 per la convenuta anche il sito web dedicato all'attività commerciale, avendole fornito congiuntamente un servizio di amministrazione dei social network per la diffusione della marca, curandone la comunicazione e la stampa fino all'apertura del locale YUU - Bar – Gallery - Capri. Per queste ragioni, chiedeva il pagamento di euro 33.188.20 a titolo di corrispettivo per tutte le prestazioni eseguite, come da fattura emessa dalla n. 4 del 21.12.2019 Parte_1
(doc. all. atto di citazione). L'attrice sosteneva di aver anticipato spese di viaggio e soggiorno, per lo svolgimento delle già menzionate prestazioni, per un importo pari ad euro 9.600,00. Costituitasi in giudizio, l'impresa convenuta, chiedeva in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria prevista dal d.l. 132 del 2014; nonché, accertarsi il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
in assenza della prova della titolarità del diritto.
[...]
Nel merito, la convenuta eccepiva l'inesistenza del rapporto professionale intercorrente con la precisando di aver intrattenuto rapporti Parte_1 informali unicamente con (rappresentante legale della società), Parte_2 contestando l'effettivo svolgimento da parte di quest'ultimo delle prestazioni vantate nell'atto di citazione. Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale della domanda proposta dall'attrice, con vittoria di spese e competenze di lite. Assegnati i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., istruito il giudizio mediante l'audizione di numerosi testimoni, all'udienza del 20.2.2023, veniva formulata alle parti proposta conciliativa che prevedeva il pagamento da parte della in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 21.000,00: proposta accettata dall'attrice ma non dalla convenuta. Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, la stessa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Innanzitutto, va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'atto di citazione, per non aver esperito l'attrice la procedura di negoziazione assistita obbligatoria prevista all' art. 3, d.l. 132/2014. All'udienza del 3.6.2021, il giudice assegnava alle parti un termine di 15 giorni decorrenti dal 7.6.2021 per intraprendere la procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3, d.l. 132/2014, riguardando l'azione promossa dall'attrice una domanda di condanna al pagamento di una somma inferiore ad euro 50.000,00. Le parti, dunque, davano atto, con documentazione depositata il 14.9.2021, di aver esperito il tentativo di addivenire ad un accordo di negoziazione assistita, conclusosi con esisto negativo, come da dichiarazione da essi sottoscritta il 28.7.2021 (cfr. doc. in atti). Per queste ragioni, la condizione di procedibilità prevista ex lege deve considerarsi avverata e la infondata eccezione respinta.
2.1. Va, inoltre, respinta la sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, proposta dalla convenuta. In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nella specie, l'eccezione risulta destituita di fondamento dal momento che la società attrice ha provato in maniera adeguata la propria legittimazione ad agire, descrivendo specificamente la lesione del proprio diritto con annessa produzione documentale.
3. Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, sebbene nei limiti di seguito precisati. In punto di qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti, esso deve ricondursi al contratto d'opera professionale, disciplinato dagli artt. 2230 e ss. c.c. Ed invero, l'attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali per l'attività profusa nell'interesse della società convenuta. Ebbene, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista (Cass. ordinanza 19.11.2018 n. 29812). In sostanza, il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività che allega essere state prestate in favore del cliente deve dare la prova dei fatti che sono alla base della domanda: «il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso» (Cass. n. 9254/06). Nel valutare, poi, l'assolvimento di tale onere da parte del professionista occorre considerare che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, presuppone l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta, sul piano probatorio, che la dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico, eccettuate le ipotesi in cui siano a tal fine prescritti specifici oneri formali, può essere fornita in qualsiasi modo (Cass. n. 1741/10; n. 2345/95; n. 5987/94; n. 1244/00). Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1792 del 24/01/2017). Si aggiunge che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. 23893/2016). Ciò chiarito, nella specie, mancando un conferimento di incarico professionale in forma scritta in favore della occorre verificare se l'attrice Parte_1 abbia dato prova della sussistenza dell'indicato incarico in forma orale. Ebbene, dal complessivo compendio probatorio (produzione fotografica, interrogatorio formale del 20.12.2022, prove testimoniali) appare sufficientemente provato che parte delle opere per le quali l'attrice chiede il pagamento, oltre ad essere state effettivamente eseguite nel bar sito in CP_1 siano state commissionate oralmente alla dalla Parte_1 [...]
(cfr. deposizioni dei testi , il quale ha espressamente CP_1 Testimone_1 dichiarato “A detta del , il era l'architetto che dirigeva i lavori di Tes_2 Pt_2 ristrutturazione”, del teste che, ascoltata all'udienza del Testimone_3
24.10.2023, ha dichiarato “so che all' architetto erano stati commissionati i Pt_2 lavori per la progettazione, direzione artistica e promozione dello spazio Yuu a Capri…Ribadisco che l'incarico professionale conferito all'architetto è Pt_2 consistito, non solo nella scelta degli arredi e nell'individuazione delle aziende e degli artisti, ma già a monte nella progettazione dello spazio a ciò poi destinato, nonché nella successiva promozione dello spazio in occasione della sua apertura avvenuta a giugno 2018” “posso riferire che l'architetto fu investito Pt_2 totalmente dell'incarico di progettazione dello spazio anche in ragione del fatto che la committente non aveva capacità in merito” e ascoltato Controparte_2 all'udienza del 17.9.2024, “voglio sottolineare che ho fatto ciò sempre sotto la supervisione dell'architetto che veniva spesso al cantiere oltre a contattarmi diverse volte via whatsapp. Nelle due volte in cui sono stato a vi era anche CP_1
l'architetto, che è sempre stato presente”). A ciò aggiungasi che il rapporto di incarico professionale può dirsi corroborato anche dalla documentazione e, in particolare, dalla e-mail del 9.9.2018, prodotta dall'attrice, inviata da a , Presidente della CP_3 Parte_2
“Toton & Co” Antonio Viola, ed avente ad oggetto i preventivi e gli stati di avanzamento delle ditte impegnate nei lavori di realizzazione del locale: tutti documenti che denotano la attiva e concreta partecipazione del alla Pt_2 realizzazione del progetto di cui si discorre. Tanto posto in luce, va detto che, sia dalla corposa documentazione prodotta dalla società attrice, che dalle risultanze istruttorie, pacifica è la circostanza che la struttura YUU-System sia stata ideata e brevettata dalla Parte_1
(cfr. documentazione depositata il 1.4.2022).
[...]
Ora, dalle dichiarazioni rese dai testimoni, e dalle stesse deduzioni di parte attrice, è palese la volontà di quest'ultima di svolgere l'attività di progettazione e costruzione del , non soltanto al fine di ricevere un corrispettivo, Parte_4 ma anche di pubblicizzare il proprio prodotto, grazie all'esposizione del sistema YUU-SYSTEM all'interno dell'immobile sito nella nota e mondana isola CP_1
Allo stesso tempo, tuttavia, ritiene il tribunale come non possa dirsi affatto superata la presunzione di onerosità del contratto d'opera professionale oggetto del giudizio, il cui onere probatorio incombeva sulla cliente convenuta
[...]
CP_1
Risulta, infatti essere rimasto indimostrato che i lavori siano stati eseguiti in virtù di un mero accordo amichevole intercorrente tra le parti, ovvero al solo fine di pubblicizzare il lavoro della società attrice, e quindi in assenza di un accordo che prevedesse un corrispettivo per la suddetta attività. Difatti, quantunque i testi di parte convenuta, e CP_4 CP_3
(peraltro, entrambi strettamente legati alla legale rappresentante della CP_4 società convenuta per essere il primo suo fratello, e il secondo il suo compagno, nonché dipendente della società) abbiano affermato che l'architetto nulla Pt_2 aveva chiesto come compenso se non due casse di vino, i testi di parte attrice hanno affermato che, nonostante la esplicita volontà del di utilizzare lo Pt_2 spazio caprese per pubblicizzare nel mondo la struttura da lui brevettata, la (indiscussa) attività di progettazione, di scelta degli arredi, delle aziende fornitrici e degli artisti che avrebbero dovuto ivi esporre le loro opere, non era affatto a titolo gratuito (cfr. deposizioni del teste , cugino del Parte_2 legale rappresentante della società attrice, “per quanto mi ha riferito mio cugino, nell'autunno si accordò anche sul suo compenso con la pattuendo l'importo CP_4 del 15% sul totale dei lavori a farsi, escluse le forniture, oltre a rimborsi spese” e del teste “Immagino che un compenso sia stato previso per l'attività Testimone_3 prevista per la , ma nulla di preciso so in merito, né sulle cifre né sulla Parte_1 modalità di pagamento. Visto che ho stimato io il valore del lavoro di promozione che la svolgeva, so che per questo tipo di attività il compenso doveva Parte_1 essere pari a euro 15/18 mila escluse le spese vive di trasferte e altro”). Del resto, in ragione dell'opera di progettazione e interior design prestata, ma soprattutto dell'oggetto sociale risultante dalla visura della
[...]
, consistente nell'attività di “conception du design Parte_1 de tous mobilies, accessoires, éléments de décoration pour la maison et tous les endroits privès ou publics”, appare assai poco credibile che l'attività professionale svolta in favore di un locale bar sito nella nota e facoltosa isola campana potesse avvenire a titolo gratuito e con l'unico scopo di farsi pubblicità. Ne deriva che, non potendosi valutare superata la presunzione di onerosità della prestazione professionale fornita, in accoglimento della domanda, deve riconoscersi un adeguato corrispettivo per le opere effettivamente svolte dalla in virtù dall'incarico professionale conferitole dalla Parte_1
Parte_5
4. Accertata l'esistenza di un rapporto giuridico oneroso intercorrente tra le
[...] parti, resta controverso quali siano le prestazioni effettivamente svolte dalla società attrice e dunque il quantum ad essa spettante a titolo di corrispettivo per l'adempimento delle stesse. Prima di tutto, in virtù della documentazione depositata in atti, e dell'omessa specifica contestazione gravante sulla convenuta ex art. 115 c.p.c., può considerarsi dimostrata l'anticipazione di somme da parte della società attrice per la fornitura di nodi, giunti murali e tappi dello YUU-System, funzionali al montaggio del sistema di arredo (fattura n. 83 del 30-04-2018 di euro 3.983,30 all. atto di citazione). Oltretutto, dalle testimonianze rese, e dalla documentazione prodotta, emerge inequivocabilmente come il abbia affrontato ingenti spese di viaggio al Pt_2 fine di svolgere i suddetti lavori, il tutto per un totale di euro 9.600,00. Indiscussa, sulla scorta del reso testimoniale richiamato in precedenza, è, senz'altro, l'attività di progettazione di arredi per la struttura adibita a bar da parte della nonché la realizzazione del progetto artistico. Parte_1
In contrario, dalle specifiche contestazioni di controparte, e dalla scarsità delle prove di senso contrario, non può considerarsi accertata, invece, l'attività di realizzazione del sito web dedicato all'attività commerciale della convenuta, congiuntamente al servizio di amministrazione dei social network per la diffusione della marca, nell'interesse e su incarico della Controparte_1 voci di compenso che, dunque, non possono in tal sede riconoscersi. Allo stesso modo non si valuta provata l'attività di montaggio dei partenariati, il lavoro di collaborazione con gli artisti, la fornitura dei designer espositori della e la valorizzazione della marca YUU. Parte_3
Risulta, poi, in virtù di quanto emerso dalla testimonianza resa all'udienza del 24.10.2023 da titolare dell'impresa edile “Mare costruzioni”, Testimone_4 controversa, altresì, la prova dello svolgimento dell'attività di coordinamento degli artigiani che hanno eseguito i lavori all'interno dell'immobile sito in CP_1
Difatti, sebbene la abbia sostenuto sul punto, di aver Parte_1 intrattenuto con detta società (e le altre indicate in atti), rapporti di direzione e collaborazione al fine di svolgere i lavori di ristrutturazione oggetto del presente giudizio, tuttavia il nel corso dell'istruttoria, ha negato qualsiasi Tes_4 rapporto con il e la affermando di essersi interfacciato Pt_2 Parte_1 unicamente con;
allo stesso modo, dalla documentazione depositata CP_5 in atti dalla convenuta in data 4.4.2022, è emerso che le altre società coinvolte nei lavori di ristrutturazione hanno intrattenuto rapporti pressocché esclusivi con e non con la società istante. CP_5
Pertanto, tenuto conto del contenuto specifico della domanda proposta dall'attrice e del complessivo reso istruttorio, si ritiene di riconoscere alla
[...]
a titolo di corrispettivo per l'attività di progetto arredi e direzione Parte_1 artistica la somma di euro 21.572,33 (pari a quanto riportato nella fattura A- 1022 n. 004 del 21.12.2019 depositata in atti, decurtata nella misura del 35% in ragione delle attività non provate ed in precedenza indicate), cui vanno aggiunti euro 3.983,30 per l'attività di fornitura dei nodi giunti murali e tappi dello YUU-System ed euro 9.600,00 per le spese di viaggio affrontante per la realizzazione delle suddette opere. Per tutto quanto sopra, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 31.155,63 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. Le spese di lite sono poste a carico della soccombente e, tenuto conto della mancata accettazione della proposta conciliativa, formulata in termini più favorevoli, la cui accettazione avrebbe consentito di evitare ulteriore aggravio di spese, si liquidano secondo i parametri tra i medi e i massimi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 a euro 52.000,00: fase studio, euro 1.900,00; fase introduttiva, euro 1.400,00; fase istruttoria/trattazione, euro 2.200,00; fase decisionale, euro 3.200,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Roberta de Rienzo dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., della somma di euro 31.155,63, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
B. condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in
[...] euro 545,00 per spese vive in euro 8.700,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell' avvocato Roberta de Rienzo dichiaratasi antistataria. Torre Annunziata, 12 settembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, in persona del presidente Parte_1 legale rappresentante p.t., con sede legale in Parigi alla Rue della Roquette n. 37, elettivamente domiciliata in Pompei alla Via San Giovanni Battista de la Salle n. 16, presso lo studio dell'avvocato Roberta De Rienzo, che la rappresenta e la difende in virtù di procura apposta in alce all'atto di citazione
ATTRICE E
in persona del presidente p.t., Partita Iva Controparte_1
, con sede in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 208, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torre Annunziata al Corso Vittorio Emanuele III n. 475, presso lo studio dell'avvocato Paolo Castelluccio, che la rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 9.2.2021, la Parte_1
, in persona del presidente legale rappresentante p.t.,
[...]
, evocava in giudizio la in persona del Parte_2 Controparte_1 presidente p.t., al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto al corrispettivo per l'incarico professionale conferitole, avente ad oggetto la realizzazione, nell'isola di di un modello di Bar-Galleria di propria CP_1 creazione, denominato “YUU-SYSTEM”, e per l'effetto sentir condannare la convenuta al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 37.171,50 (oltre IVA e interessi legali di mora), a titolo di corrispettivo per le opere di progettazione, fornitura e direzione artistica svolte, con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario. A tal fine premetteva che nel mese di settembre dell'anno 2017 la convenuta conferiva all'attrice incarico professionale avente ad oggetto la realizzazione di un modello di Bar - Galleria eseguito con il sistema di arredo YUU-SYSTEM. L'incarico riguardava la progettazione di arredi per la struttura adibita a bar, nonché la fornitura della struttura di arredo YUU-SYSTEM, unitamente ad un'attività di direzione artistica e valorizzazione della marca, da parte della
Parte_1
L'istante, in virtù di tale incarico professionale, procedeva al pagamento di euro 3.983,30 per la fornitura dei nodi, giunti murali e tappi dello YUU-System, funzionali al montaggio del sistema di arredo (fattura n.83 del 30-04-2018 all. atto di citazione). Ebbene, ne seguivano comunicazioni a mezzo posta elettronica con le quali l'attrice sollecitava la convenuta al pagamento del prezzo dovutole per l'acquisto del già menzionato materiale (doc. all. atto di citazione). A partire dall'anno 2017, fino all'apertura del bar avvenuta nell'anno 2018, l'attrice sosteneva di aver realizzato il progetto di tutti gli arredi, fornito assistenza agli artigiani fino all'installazione delle proprie opere nella struttura, nonché di aver realizzato il progetto artistico e curato la valorizzazione della marca YUU, eseguendo il montaggio dei partenariati con gli artisti e designer espositori della La sottolineava di aver realizzato Parte_3 Parte_1 per la convenuta anche il sito web dedicato all'attività commerciale, avendole fornito congiuntamente un servizio di amministrazione dei social network per la diffusione della marca, curandone la comunicazione e la stampa fino all'apertura del locale YUU - Bar – Gallery - Capri. Per queste ragioni, chiedeva il pagamento di euro 33.188.20 a titolo di corrispettivo per tutte le prestazioni eseguite, come da fattura emessa dalla n. 4 del 21.12.2019 Parte_1
(doc. all. atto di citazione). L'attrice sosteneva di aver anticipato spese di viaggio e soggiorno, per lo svolgimento delle già menzionate prestazioni, per un importo pari ad euro 9.600,00. Costituitasi in giudizio, l'impresa convenuta, chiedeva in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria prevista dal d.l. 132 del 2014; nonché, accertarsi il difetto di legittimazione attiva della Parte_1
in assenza della prova della titolarità del diritto.
[...]
Nel merito, la convenuta eccepiva l'inesistenza del rapporto professionale intercorrente con la precisando di aver intrattenuto rapporti Parte_1 informali unicamente con (rappresentante legale della società), Parte_2 contestando l'effettivo svolgimento da parte di quest'ultimo delle prestazioni vantate nell'atto di citazione. Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale della domanda proposta dall'attrice, con vittoria di spese e competenze di lite. Assegnati i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., istruito il giudizio mediante l'audizione di numerosi testimoni, all'udienza del 20.2.2023, veniva formulata alle parti proposta conciliativa che prevedeva il pagamento da parte della in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 21.000,00: proposta accettata dall'attrice ma non dalla convenuta. Ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, la stessa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Innanzitutto, va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'atto di citazione, per non aver esperito l'attrice la procedura di negoziazione assistita obbligatoria prevista all' art. 3, d.l. 132/2014. All'udienza del 3.6.2021, il giudice assegnava alle parti un termine di 15 giorni decorrenti dal 7.6.2021 per intraprendere la procedura di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3, d.l. 132/2014, riguardando l'azione promossa dall'attrice una domanda di condanna al pagamento di una somma inferiore ad euro 50.000,00. Le parti, dunque, davano atto, con documentazione depositata il 14.9.2021, di aver esperito il tentativo di addivenire ad un accordo di negoziazione assistita, conclusosi con esisto negativo, come da dichiarazione da essi sottoscritta il 28.7.2021 (cfr. doc. in atti). Per queste ragioni, la condizione di procedibilità prevista ex lege deve considerarsi avverata e la infondata eccezione respinta.
2.1. Va, inoltre, respinta la sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, proposta dalla convenuta. In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nella specie, l'eccezione risulta destituita di fondamento dal momento che la società attrice ha provato in maniera adeguata la propria legittimazione ad agire, descrivendo specificamente la lesione del proprio diritto con annessa produzione documentale.
3. Nel merito, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, sebbene nei limiti di seguito precisati. In punto di qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti, esso deve ricondursi al contratto d'opera professionale, disciplinato dagli artt. 2230 e ss. c.c. Ed invero, l'attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali per l'attività profusa nell'interesse della società convenuta. Ebbene, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista (Cass. ordinanza 19.11.2018 n. 29812). In sostanza, il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività che allega essere state prestate in favore del cliente deve dare la prova dei fatti che sono alla base della domanda: «il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso» (Cass. n. 9254/06). Nel valutare, poi, l'assolvimento di tale onere da parte del professionista occorre considerare che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, presuppone l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta, sul piano probatorio, che la dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico, eccettuate le ipotesi in cui siano a tal fine prescritti specifici oneri formali, può essere fornita in qualsiasi modo (Cass. n. 1741/10; n. 2345/95; n. 5987/94; n. 1244/00). Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1792 del 24/01/2017). Si aggiunge che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. 23893/2016). Ciò chiarito, nella specie, mancando un conferimento di incarico professionale in forma scritta in favore della occorre verificare se l'attrice Parte_1 abbia dato prova della sussistenza dell'indicato incarico in forma orale. Ebbene, dal complessivo compendio probatorio (produzione fotografica, interrogatorio formale del 20.12.2022, prove testimoniali) appare sufficientemente provato che parte delle opere per le quali l'attrice chiede il pagamento, oltre ad essere state effettivamente eseguite nel bar sito in CP_1 siano state commissionate oralmente alla dalla Parte_1 [...]
(cfr. deposizioni dei testi , il quale ha espressamente CP_1 Testimone_1 dichiarato “A detta del , il era l'architetto che dirigeva i lavori di Tes_2 Pt_2 ristrutturazione”, del teste che, ascoltata all'udienza del Testimone_3
24.10.2023, ha dichiarato “so che all' architetto erano stati commissionati i Pt_2 lavori per la progettazione, direzione artistica e promozione dello spazio Yuu a Capri…Ribadisco che l'incarico professionale conferito all'architetto è Pt_2 consistito, non solo nella scelta degli arredi e nell'individuazione delle aziende e degli artisti, ma già a monte nella progettazione dello spazio a ciò poi destinato, nonché nella successiva promozione dello spazio in occasione della sua apertura avvenuta a giugno 2018” “posso riferire che l'architetto fu investito Pt_2 totalmente dell'incarico di progettazione dello spazio anche in ragione del fatto che la committente non aveva capacità in merito” e ascoltato Controparte_2 all'udienza del 17.9.2024, “voglio sottolineare che ho fatto ciò sempre sotto la supervisione dell'architetto che veniva spesso al cantiere oltre a contattarmi diverse volte via whatsapp. Nelle due volte in cui sono stato a vi era anche CP_1
l'architetto, che è sempre stato presente”). A ciò aggiungasi che il rapporto di incarico professionale può dirsi corroborato anche dalla documentazione e, in particolare, dalla e-mail del 9.9.2018, prodotta dall'attrice, inviata da a , Presidente della CP_3 Parte_2
“Toton & Co” Antonio Viola, ed avente ad oggetto i preventivi e gli stati di avanzamento delle ditte impegnate nei lavori di realizzazione del locale: tutti documenti che denotano la attiva e concreta partecipazione del alla Pt_2 realizzazione del progetto di cui si discorre. Tanto posto in luce, va detto che, sia dalla corposa documentazione prodotta dalla società attrice, che dalle risultanze istruttorie, pacifica è la circostanza che la struttura YUU-System sia stata ideata e brevettata dalla Parte_1
(cfr. documentazione depositata il 1.4.2022).
[...]
Ora, dalle dichiarazioni rese dai testimoni, e dalle stesse deduzioni di parte attrice, è palese la volontà di quest'ultima di svolgere l'attività di progettazione e costruzione del , non soltanto al fine di ricevere un corrispettivo, Parte_4 ma anche di pubblicizzare il proprio prodotto, grazie all'esposizione del sistema YUU-SYSTEM all'interno dell'immobile sito nella nota e mondana isola CP_1
Allo stesso tempo, tuttavia, ritiene il tribunale come non possa dirsi affatto superata la presunzione di onerosità del contratto d'opera professionale oggetto del giudizio, il cui onere probatorio incombeva sulla cliente convenuta
[...]
CP_1
Risulta, infatti essere rimasto indimostrato che i lavori siano stati eseguiti in virtù di un mero accordo amichevole intercorrente tra le parti, ovvero al solo fine di pubblicizzare il lavoro della società attrice, e quindi in assenza di un accordo che prevedesse un corrispettivo per la suddetta attività. Difatti, quantunque i testi di parte convenuta, e CP_4 CP_3
(peraltro, entrambi strettamente legati alla legale rappresentante della CP_4 società convenuta per essere il primo suo fratello, e il secondo il suo compagno, nonché dipendente della società) abbiano affermato che l'architetto nulla Pt_2 aveva chiesto come compenso se non due casse di vino, i testi di parte attrice hanno affermato che, nonostante la esplicita volontà del di utilizzare lo Pt_2 spazio caprese per pubblicizzare nel mondo la struttura da lui brevettata, la (indiscussa) attività di progettazione, di scelta degli arredi, delle aziende fornitrici e degli artisti che avrebbero dovuto ivi esporre le loro opere, non era affatto a titolo gratuito (cfr. deposizioni del teste , cugino del Parte_2 legale rappresentante della società attrice, “per quanto mi ha riferito mio cugino, nell'autunno si accordò anche sul suo compenso con la pattuendo l'importo CP_4 del 15% sul totale dei lavori a farsi, escluse le forniture, oltre a rimborsi spese” e del teste “Immagino che un compenso sia stato previso per l'attività Testimone_3 prevista per la , ma nulla di preciso so in merito, né sulle cifre né sulla Parte_1 modalità di pagamento. Visto che ho stimato io il valore del lavoro di promozione che la svolgeva, so che per questo tipo di attività il compenso doveva Parte_1 essere pari a euro 15/18 mila escluse le spese vive di trasferte e altro”). Del resto, in ragione dell'opera di progettazione e interior design prestata, ma soprattutto dell'oggetto sociale risultante dalla visura della
[...]
, consistente nell'attività di “conception du design Parte_1 de tous mobilies, accessoires, éléments de décoration pour la maison et tous les endroits privès ou publics”, appare assai poco credibile che l'attività professionale svolta in favore di un locale bar sito nella nota e facoltosa isola campana potesse avvenire a titolo gratuito e con l'unico scopo di farsi pubblicità. Ne deriva che, non potendosi valutare superata la presunzione di onerosità della prestazione professionale fornita, in accoglimento della domanda, deve riconoscersi un adeguato corrispettivo per le opere effettivamente svolte dalla in virtù dall'incarico professionale conferitole dalla Parte_1
Parte_5
4. Accertata l'esistenza di un rapporto giuridico oneroso intercorrente tra le
[...] parti, resta controverso quali siano le prestazioni effettivamente svolte dalla società attrice e dunque il quantum ad essa spettante a titolo di corrispettivo per l'adempimento delle stesse. Prima di tutto, in virtù della documentazione depositata in atti, e dell'omessa specifica contestazione gravante sulla convenuta ex art. 115 c.p.c., può considerarsi dimostrata l'anticipazione di somme da parte della società attrice per la fornitura di nodi, giunti murali e tappi dello YUU-System, funzionali al montaggio del sistema di arredo (fattura n. 83 del 30-04-2018 di euro 3.983,30 all. atto di citazione). Oltretutto, dalle testimonianze rese, e dalla documentazione prodotta, emerge inequivocabilmente come il abbia affrontato ingenti spese di viaggio al Pt_2 fine di svolgere i suddetti lavori, il tutto per un totale di euro 9.600,00. Indiscussa, sulla scorta del reso testimoniale richiamato in precedenza, è, senz'altro, l'attività di progettazione di arredi per la struttura adibita a bar da parte della nonché la realizzazione del progetto artistico. Parte_1
In contrario, dalle specifiche contestazioni di controparte, e dalla scarsità delle prove di senso contrario, non può considerarsi accertata, invece, l'attività di realizzazione del sito web dedicato all'attività commerciale della convenuta, congiuntamente al servizio di amministrazione dei social network per la diffusione della marca, nell'interesse e su incarico della Controparte_1 voci di compenso che, dunque, non possono in tal sede riconoscersi. Allo stesso modo non si valuta provata l'attività di montaggio dei partenariati, il lavoro di collaborazione con gli artisti, la fornitura dei designer espositori della e la valorizzazione della marca YUU. Parte_3
Risulta, poi, in virtù di quanto emerso dalla testimonianza resa all'udienza del 24.10.2023 da titolare dell'impresa edile “Mare costruzioni”, Testimone_4 controversa, altresì, la prova dello svolgimento dell'attività di coordinamento degli artigiani che hanno eseguito i lavori all'interno dell'immobile sito in CP_1
Difatti, sebbene la abbia sostenuto sul punto, di aver Parte_1 intrattenuto con detta società (e le altre indicate in atti), rapporti di direzione e collaborazione al fine di svolgere i lavori di ristrutturazione oggetto del presente giudizio, tuttavia il nel corso dell'istruttoria, ha negato qualsiasi Tes_4 rapporto con il e la affermando di essersi interfacciato Pt_2 Parte_1 unicamente con;
allo stesso modo, dalla documentazione depositata CP_5 in atti dalla convenuta in data 4.4.2022, è emerso che le altre società coinvolte nei lavori di ristrutturazione hanno intrattenuto rapporti pressocché esclusivi con e non con la società istante. CP_5
Pertanto, tenuto conto del contenuto specifico della domanda proposta dall'attrice e del complessivo reso istruttorio, si ritiene di riconoscere alla
[...]
a titolo di corrispettivo per l'attività di progetto arredi e direzione Parte_1 artistica la somma di euro 21.572,33 (pari a quanto riportato nella fattura A- 1022 n. 004 del 21.12.2019 depositata in atti, decurtata nella misura del 35% in ragione delle attività non provate ed in precedenza indicate), cui vanno aggiunti euro 3.983,30 per l'attività di fornitura dei nodi giunti murali e tappi dello YUU-System ed euro 9.600,00 per le spese di viaggio affrontante per la realizzazione delle suddette opere. Per tutto quanto sopra, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 31.155,63 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. Le spese di lite sono poste a carico della soccombente e, tenuto conto della mancata accettazione della proposta conciliativa, formulata in termini più favorevoli, la cui accettazione avrebbe consentito di evitare ulteriore aggravio di spese, si liquidano secondo i parametri tra i medi e i massimi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della domanda, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate (scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 a euro 52.000,00: fase studio, euro 1.900,00; fase introduttiva, euro 1.400,00; fase istruttoria/trattazione, euro 2.200,00; fase decisionale, euro 3.200,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Roberta de Rienzo dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., della somma di euro 31.155,63, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
B. condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in
[...] euro 545,00 per spese vive in euro 8.700,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell' avvocato Roberta de Rienzo dichiaratasi antistataria. Torre Annunziata, 12 settembre 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo