Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1087\2024 R.G. avente ad oggetto:
Contratti bancari(deposito bancario, etc) , e vertente
T R A
) Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e
[...] C.F._2 Parte_3
, tutti rapp.ti e difesi dall'avv. PETTINARI C.F._3
BRUNO, giusta procura alle liti in atti;
-Attori-
E
) e per essa quale mandataria CP_1 P.IVA_1
) rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall' avv.to GENOVESE ANNAMARIA, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
6.3.2025
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
Con atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 17.5.2024, gli attori hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo 233\2024 deducendo il difetto di legittimazione ad agire per insussistenza della prova del credito precisando che il rapporto bancario oggetto del presente procedimento era esclusivamente tra la e la Controparte_3 che, a seguito delle note vicende, è stata acquisita Controparte_4 dalla e che le ulteriori cessioni indicate dalla convenuta CP_5 non sono avvenute;
in via subordinata hanno eccepito la nullità parziale delle clausole 2, 6 e 8 per violazione dell'art. 2 L. 287\1990 della fideiussione sottoscritta il 18.8.2004 e rilasciata in favore del debitore principale la nullità per vessatorietà delle Controparte_3 predette clausole nei confronti di e , Parte_4 Parte_3 rivestendo gli stessi la qualifica di consumatori all'epoca della sottoscrizione della fideiussione;
la decadenza ex art. 1957 c.c.; la prescrizione ordinaria decennale in relazione al contratto di apertura di credito a tempo determinato con scadenza al 31.8.2009, avendo la banca richiesto il pagamento del saldo solo dopo 15 anni, e la prescrizione quinquennale degli interessi.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di CP_1 procedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, ha concluso per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.
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La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
2 Nr. 1087\2024 R.G.
In tema di mediazione obbligatoria, le controversie -come la presente-
cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n.
385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (v. cass. 31209\22 ed altre).
In ogni caso con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc la convenuta ha documentato di aver assolto alla condizione di procedibilità allegando il verbale, con esito negativo, del procedimento di mediazione nr. 273\2024.
Passando al merito è fondata la preliminare e assorbente eccezione del difetto di prova della successione delle cessioni in blocco.
La documentazione che il cessionario deve produrre non deve provare solo la “notificazione” della cessione al debitore ceduto - necessaria ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo nonché ad escludere il carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente - ma deve altresì provare l'effettiva avvenuta stipula del contratto di cessione e quindi l'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito.
Gli attori deducono che il rapporto bancario oggetto del presente procedimento era esclusivamente tra la e la Controparte_3 [...]
che, a seguito delle note vicende, è stata acquisita dalla CP_4
le ulteriori cessioni indicate dalla convenuta non sono CP_5 avvenute.
Quando il debitore contesta la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve certamente essere oggetto di prova e a tale scopo non può essere sufficiente la notificazione della cessione,
3 Nr. 1087\2024 R.G.
neanche se avvenuta mediante avviso pubblicato in G.U. ex art. 58
TUB dalla cessionaria.
Come condivisibilmente affermato, ancora una volta, dalla Corte di
Cassazione, con la recente sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, ove il debitore -come nel caso in esame- contesti sia l'avvenuta cessione in blocco che l'inclusione nel “blocco” del singolo credito che si assume ceduto, va innanzi tutto provata la successione delle cessioni “in blocco”, e detto onere si assolve solo attraverso la produzione di ciascun contratto di cessione.
In più va provato anche che tra le cessioni in blocco vi è anche la singola posizione debitoria per la quale si invoca il pagamento, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella comprovata serie di cessioni.
Vi è, pertanto, a carico del cessionario un duplice onere probatorio da assolvere per dimostrare la propria legittimazione sostanziale e l'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito.
Nella fattispecie in esame la convenuta ha prodotto solo l'avviso di Contro cessione in blocco del ramo d'azienda alla Controparte_6 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23.03.2021, Parte II, n. 35 e l'avviso di cessione in blocco da a pubblicato in CP_6 CP_1
Gazzetta Ufficiale del 19.08.2021, Parte II, n. 98; ma non anche i contratti di cessione.
Se può darsi per ammesso, e solo per esplicita indicazione degli opponenti, che la posizione debitoria sorta con Controparte_4 sia stata ceduta a non può omettersi di rilevare che CP_5 mancano i successivi contratti di cessione in blocco sino all'ultimo in favore di . CP_1
Né detto vuoto probatorio può essere colmato con la dichiarazione di prodotta dalla convenuta con la seconda memoria ex art. 171ter CP_6 cpc del 14.10.2024 che attiene ad una singola posizione debitoria.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato.
4 Nr. 1087\2024 R.G.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione spiegata dagli attori, e per l'effetto, accertato il difetto di prova dei contratti di cessione in blocco, revoca il decreto ingiuntivo 233\2024.
Condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 7.000,00 a titolo di compensi ed euro 634,00 per spese oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 07/04/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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