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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.4237/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Enza Del Giudice;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina CP_1
Bevilacqua;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.8.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato
(ex art.3 co.3 L.104/92), a seguito di domanda amministrativa del 31.1.2023, ha proposto il giudizio di merito, contestando le conclusioni della consulenza svolta nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e chiedendo, previa nomina di nuovo CTU, di accertare la sussistenza delle condizioni legittimanti il diritto ai suindicati benefici con CP_ condanna dell' al pagamento della prestazione, oltre alle spese del giudizio.
Costituendosi in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione, per mancata specificazione dei vizi della Consulenza e, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
La opposizione è infondata.
Non meritano invero accoglimento le censure proposte dalla ricorrente circa la
“sottostima”, da parte del CTU nominato in fase di ATP, delle patologie da questi riscontrate.
Il Consulente, in base alla documentazione medica esibita ed all'esame obiettivo svolto in sede di operazioni peritali, ha rilevato che il complesso morboso a carico dell'apparato osteo-articolare e cardiovascolare, con note di depressione, non è tale da far ritenere che sussista il requisito sanitario utile ai fini della concessione dei benefici richiesti. Più specificamente, la deambulazione è apparsa libera e conservata (come i movimenti degli arti superiori) e solo condizionata dall'eccesso ponderale che crea qualche minima difficoltà nel passaggio dalla posizione seduta a quella eretta;
per tale condizione, in applicazione delle vigenti Tabelle Ministeriali (cod.7105) il Consulente ha riconosciuto una percentuale di invalidità oscillante tra il 31 ed il 40 per cento. Identica percentuale, oscillante tra il 31 ed il
40 per cento, è stata riconosciuta in relazione alla cardiopatia aritmica che ha trovato soluzione terapeutica con l'impianto di device combinato loop recorder e pacemaker. Dal punto di vista cognitivo, la valutazione tabellare ritenuta congrua (e assegnata) è stata quella del 25% di cui al cod. 2205 delle Tabelle Ministeriali. A tale conclusione il CTU è giunto in quanto ha rilevato che gli esiti di cui al referto TC, in assenza di obiettività neurologiche di rilievo, si possono considerare espressione del normale processo di invecchiamento e che al colloquio clinico non si sono evidenziate problematiche di rilievo;
Il perito conclude che l'istante (che non è in carico presso il Dipartimento di Salute Mentale
e non è in trattamento farmacologico) è solo affetta da una depressione di tipo reattivo di grado lieve medio molto alleggerita rispetto al 2023 (a cui risale la visita del DSM) periodo in cui era soggetta ad una reazione depressiva transitoria legata alle vicissitudini ospedaliere.
Sulla base di tali considerazioni, il CTU ha concluso dichiarando che ci si trova dinanzi ad un complesso morboso medio – grave a cui è attribuibile una percentuale complessiva dell'
80% e quindi insufficiente ai fini del perfezionamento del requisito sanitario utile per beneficiare dell'indennità di accompagnamento. Parimenti, il CTU non ha ritenuto sussistenti i requisiti per l'accesso ai benefici di cui al co.3 art. 3 L.104/1992 in quanto l'istante non necessita (per le ragioni anzidette) di un intervento assistenziale permanente e continuativo.
Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice nell'odierno atto di opposizione non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di mero “dissenso diagnostico” (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Riguardo alla documentazione medica prodotta successivamente alle operazioni peritali e Part nel corso del presente giudizio e cioè: certificato del DSM dell' di Salerno del 2.8.2024, si evidenzia che non si è proceduto ad un supplemento di perizia ex art. 149 disp. att. c.p.c. in quanto dalla stessa emerge un quadro patologico sostanzialmente immutato rispetto a quello già valutato dal CTU né è stato specificamente dedotto un aggravamento dello stesso o la sopravvenienza di nuove patologie.
Va, pertanto, dichiarato che non sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il diritto di parte ricorrente a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, né dello status di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (ex art.3 co.3
L.104/92).
Avendo prodotto in giudizio valida dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Salerno, 20.2.2025 Il Giudice Dott.ssa Francesca D'Antonio