Sentenza 11 marzo 1975
Massime • 2
L'originario proprietario di tutto l'edificio divenuto poi condominiale ovvero tutti i condomini possono conferire ad un singolo condomino sulla cosa comune un particolare diritto, il quale alteri la destinazione funzionale della cosa comune; e questo particolare diritto secondo la volonta delle parti interessate puo avere contenuto meramente obbligatorio con effetti limitati alle parti contraenti, ovvero il contenuto reale di una servitu.*
Ai sensi dell'art 1102 cod civ, applicabile anche in materia di condominio edilizio, la facolta del singolo condomino di servirsi della cosa comune e subordinata alla duplice condizione che non venga alterata la destinazione della cosa e che non venga impedito agli altri condomini un pari uso secondo i loro diritti. ( V 497/73, mass n 362505; 574/71, mass n 350284; ( V 2835/69, mass n 342634).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/03/1975, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1975 |
Testo completo
Ai sensi dell'art 1102 cod civ, applicabile anche in materia di condominio edilizio, la facolta del singolo condomino di servirsi della cosa comune e subordinata alla duplice condizione che non venga alterata la destinazione della cosa e che non venga impedito agli altri condomini un pari uso secondo i loro diritti. ( V 497/73, mass n 362505; 574/71, mass n 350284; ( V 2835/69, mass n 342634).*