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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.
Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado iscritta al n. 2358/2022 R.G.
TRA
con l'Avv. Roberto D'Andria Parte_1
-attore-
E
e , quali eredi di , con l'Avv. Loreta Calefati CP_1 CP_2 Persona_1
-convenuti-
NONCHE'
Avv. PA IO, in proprio, e , con l'Avv. IO PA CP_3
-convenuti-
NONCHE'
, e , quali eredi di , residenti in [...] CP_5 Controparte_6 Persona_2
Marescotti n. 15, e residente in [...], contumaci CP_7
-convenuti-
Le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale di udienza dell'8/7/2025
FATTO E DIRITTO
1 conveniva in giudizio le altre parti in epigrafe indicate chiedendo accertarsi l'acquisto per Parte_1
usucapione dell'immobile costituito da piano terra e primo piano con accesso da via Duomo civici n. 120 e
122 in Taranto sull'assunto di averlo posseduto come unico proprietario dal 1989 e, prima di lui, i propri genitori.Si costituivano in giudizio PA IO, , e , questi CP_3 CP_1 CP_2
ultimi quali eredi di , i quali aderivano alla domanda dell'attore, mentre nessuno Persona_1
degli altri convenuti si costituiva in giudizio..In diritto, la domanda proposta dalla parte attrice è fondata e va, dunque, accolta. , , e PA IO, costituendosi in CP_2 CP_1 CP_3
giudizio, hanno riconosciuto nell'attore l'esclusivo possessore ultraventennale dell'immobile descritto in atto di citazione.Quanto confessato da dette parti ha ricevuto conforto probatorio nell'ulteriore documentazione prodotta dall'attore, costituiva dai verbali di udienza relativi alla prova testimoniale raccolta in altro giudizio.Trattasi delle deposizioni rese dai testi e i Testimone_1 Testimone_2
quali hanno confermato che l'attore, dal 1989, ha l'esclusivo possesso dell'immobile per cui è causa e si è
comportato come esclusivo proprietario provvedendo a chiuderne l'accesso tramite una porta in ferro le cui chiavi di apertura sono nella sua esclusiva disponibilità, oltre ad aver sostenuto a proprio carico tutti i costi di manutenzione, risanamento e messa in sicurezza.Attese le modalità attraverso cui l'attore ha intrapreso l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, da sempre con godimento esclusivo ed escludendo qualsiasi altro comunista dal pari uso, deve ritenersi maturato in suo favore l'acquisito della proprietà
esclusiva dello stesso in virtù di usucapione.In tema di usucapione della cosa comune la Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. nn. 7091/2024 e 23042/2023) ha precisato che l'usucapione delle quote appartenenti agli altri comunisti da parte del singolo comproprietario è possibile senza che sia necessaria l'interversio possessionis essendo, invece sufficiente l'estensione del possesso esclusivo in danno degli altri comunisti esercitato con modalità tali da renderlo inconciliabile con la possibilità di godimento degli altri condomini ed in modo da evidenziare la volontà di comportarsi uti dominus e non più uti condominus.Nella specie,
deve ritenersi che siano maturate le condizioni enunciate dalla Suprema Corte avendo l'attore fin dal 1989,
acquisito il possesso ultra ventennale, ininterrotto ed esclusivo, esercitato uti dominus, dell'immobile per cui è causa e con modalità di costante ed ininterrotta piena occupazione propria, tali da rendere tale uso inconciliabile con le possibilità di pari uso di altri comunisti, tanto che alcuni di essi hanno anche riconosciuto l'altrui possesso esclusivo.Va, dunque, riconosciuta all'attore, l'esclusiva proprietà
dell'immobile descritto in atto di citazione in virtù di usucapione maturata per effetto del possesso
2 esclusivo esercitato ad immagine della proprietà per almeno venti anni in modo ininterrotto (art. 1158
c.c.).La presente sentenza è soggetta a trascrizione riguardando l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili.Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite attesa la implicita rinuncia della parte attrice alla relativa rifusione desumibile dalla precisazione che la relativa condanna veniva richiesta solo in caso di opposizione dei convenuti, circostanza non verificatasi per la contumacia di alcuni di essi e per la non opposizione di altri, alla propria domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Accerta e dichiara che nato a [...] il [...] è proprietario esclusivo, in virtù Parte_1
di usucapione maturata a proprio favore, dell'immobile costituito da piano terra e primo piano posto nello stabile di via Duomo in Taranto civici n. 120 e 122 censiti in catasto fabbricati al foglio n. 139 particella n. 1538 sub 3, sub 6 e sub 7, quanto al piano terra, ed al foglio n. 319
particella n. 1537 sub 8, quanto al primo piano;
2) Ordina al Direttore dell'Agenzia Delle Entrate di Taranto servizi immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite
Trani, 3/10/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.
Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in primo grado iscritta al n. 2358/2022 R.G.
TRA
con l'Avv. Roberto D'Andria Parte_1
-attore-
E
e , quali eredi di , con l'Avv. Loreta Calefati CP_1 CP_2 Persona_1
-convenuti-
NONCHE'
Avv. PA IO, in proprio, e , con l'Avv. IO PA CP_3
-convenuti-
NONCHE'
, e , quali eredi di , residenti in [...] CP_5 Controparte_6 Persona_2
Marescotti n. 15, e residente in [...], contumaci CP_7
-convenuti-
Le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale di udienza dell'8/7/2025
FATTO E DIRITTO
1 conveniva in giudizio le altre parti in epigrafe indicate chiedendo accertarsi l'acquisto per Parte_1
usucapione dell'immobile costituito da piano terra e primo piano con accesso da via Duomo civici n. 120 e
122 in Taranto sull'assunto di averlo posseduto come unico proprietario dal 1989 e, prima di lui, i propri genitori.Si costituivano in giudizio PA IO, , e , questi CP_3 CP_1 CP_2
ultimi quali eredi di , i quali aderivano alla domanda dell'attore, mentre nessuno Persona_1
degli altri convenuti si costituiva in giudizio..In diritto, la domanda proposta dalla parte attrice è fondata e va, dunque, accolta. , , e PA IO, costituendosi in CP_2 CP_1 CP_3
giudizio, hanno riconosciuto nell'attore l'esclusivo possessore ultraventennale dell'immobile descritto in atto di citazione.Quanto confessato da dette parti ha ricevuto conforto probatorio nell'ulteriore documentazione prodotta dall'attore, costituiva dai verbali di udienza relativi alla prova testimoniale raccolta in altro giudizio.Trattasi delle deposizioni rese dai testi e i Testimone_1 Testimone_2
quali hanno confermato che l'attore, dal 1989, ha l'esclusivo possesso dell'immobile per cui è causa e si è
comportato come esclusivo proprietario provvedendo a chiuderne l'accesso tramite una porta in ferro le cui chiavi di apertura sono nella sua esclusiva disponibilità, oltre ad aver sostenuto a proprio carico tutti i costi di manutenzione, risanamento e messa in sicurezza.Attese le modalità attraverso cui l'attore ha intrapreso l'utilizzo dell'immobile per cui è causa, da sempre con godimento esclusivo ed escludendo qualsiasi altro comunista dal pari uso, deve ritenersi maturato in suo favore l'acquisito della proprietà
esclusiva dello stesso in virtù di usucapione.In tema di usucapione della cosa comune la Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. nn. 7091/2024 e 23042/2023) ha precisato che l'usucapione delle quote appartenenti agli altri comunisti da parte del singolo comproprietario è possibile senza che sia necessaria l'interversio possessionis essendo, invece sufficiente l'estensione del possesso esclusivo in danno degli altri comunisti esercitato con modalità tali da renderlo inconciliabile con la possibilità di godimento degli altri condomini ed in modo da evidenziare la volontà di comportarsi uti dominus e non più uti condominus.Nella specie,
deve ritenersi che siano maturate le condizioni enunciate dalla Suprema Corte avendo l'attore fin dal 1989,
acquisito il possesso ultra ventennale, ininterrotto ed esclusivo, esercitato uti dominus, dell'immobile per cui è causa e con modalità di costante ed ininterrotta piena occupazione propria, tali da rendere tale uso inconciliabile con le possibilità di pari uso di altri comunisti, tanto che alcuni di essi hanno anche riconosciuto l'altrui possesso esclusivo.Va, dunque, riconosciuta all'attore, l'esclusiva proprietà
dell'immobile descritto in atto di citazione in virtù di usucapione maturata per effetto del possesso
2 esclusivo esercitato ad immagine della proprietà per almeno venti anni in modo ininterrotto (art. 1158
c.c.).La presente sentenza è soggetta a trascrizione riguardando l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili.Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite attesa la implicita rinuncia della parte attrice alla relativa rifusione desumibile dalla precisazione che la relativa condanna veniva richiesta solo in caso di opposizione dei convenuti, circostanza non verificatasi per la contumacia di alcuni di essi e per la non opposizione di altri, alla propria domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Accerta e dichiara che nato a [...] il [...] è proprietario esclusivo, in virtù Parte_1
di usucapione maturata a proprio favore, dell'immobile costituito da piano terra e primo piano posto nello stabile di via Duomo in Taranto civici n. 120 e 122 censiti in catasto fabbricati al foglio n. 139 particella n. 1538 sub 3, sub 6 e sub 7, quanto al piano terra, ed al foglio n. 319
particella n. 1537 sub 8, quanto al primo piano;
2) Ordina al Direttore dell'Agenzia Delle Entrate di Taranto servizi immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite
Trani, 3/10/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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