Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 19985/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
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sul ricorso presentato
da
, rappresentata e difesa dall'avv. DOMENIN DENIS, presso quest'ultimo Parte_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentato e difeso dagli avv. BATTAGLINI GIORGIO e SILVESTRINI CP_1
ELISA, presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“I) Sarà mantenuto in essere l'attuale affido condiviso dei minori, con il reciproco impegno dei genitori di collaborare fattivamente nella gestione dei figli e nel di loro esclusivo interesse;
II) Le decisioni relative ai figli verranno previamente concordate tra i genitori e, comunque, assunte nel rispetto di quanto previsto dal vigente protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di
Venezia, che le parti dichiarano di conoscere;
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IV) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare agli atti e alle domande del giudizio e di accettare l'altrui rinuncia.
V) Verrà riconosciuta a favore del sig. la somma di Euro 1.000,00 a titolo di contributo nelle CP_1
spese di causa, da corrispondersi entro il 20.03.2025 a mezzo bonifico bancario.
VI) Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio, impregiudicata la possibilità di ricorrere al Tribunale in caso di inadempienze successive alla stipula del presente accordo.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto”.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 10.10.2024 la ricorrente esponeva di aver contratto in data Parte_1
29.09.2007 matrimonio concordatario con;
che dall'unione erano nati due figli, CP_1 ER
(nato il [...]) e (nato il [...]), minorenni;
che con sentenza n. 1363/2018, Per_2
pubblicata il 04.07.2018, il Tribunale di Venezia aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente degli stessi presso il padre.
Ciò premesso, rappresentato il generale disinteresse dell'ex coniuge nei confronti dei figli, la ricorrente proponeva domanda giudiziale volta ad ottenere la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sopramenzionata sentenza nei seguenti termini:
“In via preliminare, inaudita altera parte: per tutti i motivi di cui in premessa, autorizzare la ricorrente
a richiedere autonomamente all' il rinnovo delle certificazioni dei disturbi all'apprendimenti di Pt_2
e e a sottoscrivere/autorizzare l'adozione dei Piani didattici personalizzati predisposti ER Per_2
dagli insegnanti di e;
autorizzare in ogni caso la ricorrente a porre in essere ogni altro ER Per_2
adempimento che si rivelasse necessario per le finalità sopra descritte.
Pag. 2 di 4 Nel merito: per le causali di cui in premessa, disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori e ER
alla madre , autorizzando la stessa ad assumere autonomamente anche Persona_3 Parte_1
tutte le decisioni di maggior interesse per i figli ex art. 337 quater, comma 3 c.c. quali, a mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti la sfera scolastica, le attività extrascolastiche e
sportive e l'ambito medico/sanitario dei figli, ovvero quelle che il Giudice riterrà opportune.
Riservata ogni azione per l'attuazione o la modifica delle altre condizioni di divorzio.
In ogni caso: spese di lite interamente rifuse”.
Regolarmente notificato, il resistente si costituiva in giudizio in data 17.01.2025 e, CP_1
contestati i fatti come rappresentati da controparte, chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente in quanto prive di fondamento.
Disposto un rinvio chiesto dalle parti stante la possibilità di raggiungere una soluzione conciliativa,
all'udienza del 13.03.2025 le parti rappresentavano di essere giunte ad un accordo in merito alla modifica delle condizioni di divorzio al fine di regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli minori. Il Giudice,
quindi, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda congiuntamente formulata dalle parti merita di essere accolta in quanto gli accordi raggiunti dalle parti, come in epigrafe indicati, corrispondono all'interesse materiale e morale della prole minore e risultano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
1) a modifica parziale delle condizioni di cui alla sentenza n. 1363/2018 del Tribunale di Venezia
pubblicata il 04.07.2018 si ratificano gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) alle seguenti ER Per_2
condizioni:
I) Sarà mantenuto in essere l'attuale affido condiviso dei minori, con il reciproco impegno dei genitori di collaborare fattivamente nella gestione dei figli e nel di loro esclusivo interesse;
Pag. 3 di 4 II) Le decisioni relative ai figli verranno previamente concordate tra i genitori e, comunque, assunte nel rispetto di quanto previsto dal vigente protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di
Venezia, che le parti dichiarano di conoscere;
III) Le richieste afferenti ai figli verranno inoltrate per iscritto tramite email/sms e riscontrate dall'altro genitore entro giorni cinque.
IV) Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare agli atti e alle domande del giudizio e di accettare l'altrui rinuncia.
V) Verrà riconosciuta a favore del sig. la somma di Euro 1.000,00 a titolo di contributo nelle CP_1
spese di causa, da corrispondersi entro il 20.03.2025 a mezzo bonifico bancario.
VI) Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente in ordine alle questioni oggetto del presente giudizio, impregiudicata la possibilità di ricorrere al Tribunale in caso di inadempienze successive alla stipula del presente accordo;
2) Spese processuali compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 27.3.2025
La Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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