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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5244 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 4995 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), difeso dall'avv. Raffaele De Vito, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti
Attore
E
(C.F. ), in proprio e quale (co)erede di Controparte_1 C.F._2 Per_1
(C.F. ), difeso dagli avv.ti VA Lembo e Nello Gargiulo,
[...] C.F._3 giusta procura in atti
Convenuto
E
(C.F. ), quale (co)erede di (C.F. CP_2 C.F._4 Persona_1
), difesa dagli avv.ti VA Lembo e Nello Gargiulo, giusta C.F._3 procura in atti
Convenuta FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 3565, pubblicata il 20.10.2020 la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello proposto da e Parte_2 Parte_3
In motivazione deduceva: che aveva convenuto, innanzi al tribunale di Napoli, e Parte_2 Controparte_1
ed aveva dedotto;
- di essere proprietario di una zonetta di terreno di circa Persona_1
48 mq, sita nella parte retrostante il corpo di fabbrica di sua proprietà in Napoli al vico Tirone
n. 13; - i convenuti si erano appropriati di detta zona attraverso la realizzazione di un muro in cemento armato abusivamente eretto il 14.6.2005; - di essere anche comproprietario, quale condomino, di un piccolo vano terraneo adibito anticamente a gabinetto comune: che dunque aveva chiesto il riconoscimento del diritto di proprietà sulla zonetta di Pt_2 terreno e la declaratoria di comproprietà del piccolo vano terraneo adibito a bagno;
che si erano costituiti e , chiedendo il rigetto delle Controparte_1 Persona_1 domande, deducendo di avere acquistato la zona di terreno in questione con atto per notar del 15.1.2002; Pt_4 che nel corso del giudizio spiegava intervento volontario subentrato nei Parte_3 diritti dell'attore per aggiudicazione all'asta in data 3.11.2009; che il tribunale, con la sentenza n. 9841, pubblicata il 12.9.2012, rigettava le domande, compensava le spese per la metà, condannando l'attore al pagamento della restante metà; che con il primo motivo, gli appellanti lamentavano che il giudice di primo grado avesse erroneamente affermato il difetto di prova della titolarità della zona di terraneo e di comproprietà del vano adibito a gabinetto. Deducevano che la zonetta di terreno in questione non costituisce una entità immobiliare autonoma bensì una consistenza avente natura di pertinenza come emergente dalle piantine catastali, nelle quali il giardino era legato alla casa da un segno di “graffatura”: la particella di cui alla lett. “A” con la zonetta di terreno pertinenziale di cui alla p.lla 11 confinante con via Tirone apparteneva agli appellanti;
la p.lla di cui alla lett. “B” con antistante zonetta di terreno pertinenziale di cui alla p.lla 10, confinante con via Tirone, acquistata dai coniugi . Inoltre, ciascuna delle Persona_2 due zonette di terreno era “graffata” con il fabbricato cui era annessa. Il legame pertinenziale, per altro, risultava rafforzato dall'indicazione dei confini: per la proprietà ex negli atti di provenienza, la stessa nella sua intera consistenza era sempre stata Pt_2 identificata verso nord con il confine di “via Tirone”: per cui, l'intero compendio immobiliare, fabbricato e giardino, confinava con via Tirone. In via subordinata, parte appellante deduceva che il giardino in questione era da ritenersi in proprietà ora) anche per suo Pt_3 acquisto a titolo originario per il possesso ed il tempo utile all'usucapione, ex art. 1158 c.c., per avere , a far data dalla donazione dei suoi genitori (nel 1973) e prima Parte_2 di esso, questi ultimi, dai giorni del loro acquisto con atto per notar del 12.4.1947, Per_3 sempre posseduto continuativamente ed ininterrottamente “uti dominus” la zonetta di terreno in questione fino al 2005; che il motivo era infondato;
che i luoghi di causa erano descritti nella relazione del dott. , nominato Persona_4
CTU nel giudizio di primo grado: “Alla porzione di giardino in questione si accede dall'unità immobiliare dei convenuti ( e ) attraverso una scala che adduce appunto al CP_1 Per_1 sottostante giardino. All'atto dei sopralluoghi la zonetta in questione si presentava senza soluzioni di continuità con la zonetta posta ad ovest, antistante la porzione di fabbricato di proprietà e non oggetto di contestazioni...La porzione oggetto di Persona_2 contestazione ha una forma pressochè trapezoidale con una superficie di circa mq.38,00.
Sul lato est, confinante con la proprietà di , è delimitata da un muretto Persona_5 sormontato da una rete sorretta da paletti in ferro, sul lato sud è delimitata dalla porzione di fabbricato di proprietà dell'attore, sul lato ovest confina con porzione di giardino dei convenuti e sul lato nord con la Via Tirone. All'interno di tale porzione è presente una piccola area di forma rettangolare (di circa m. 5,25 x m. 2,15) posta ad una quota superiore di circa
m. 1,05, delimitata da un muretto. L'intera area in contestazione si configura come un giardino con due piante di agrumi ed alcune piante ornamentali...la proprietà dell'attore non ha un accesso diretto sul giardino, ma il suo raggiungimento potrebbe avvenire solo dalla porzione di giardino della sorella , che, peraltro, si trova ad una quota Persona_5 inferiore di circa m. 0,30-0,40, ma all'attualità anche tale accesso è impedito dalla presenza del muretto di recinzione realizzato sul lato est”; che, in materia di rivendicazione, essenziale era l'indagine sull'identità del bene domandato dall'attore con quello descritto nel titolo stesso, e che essa doveva essere condotta dal giudice anche d'ufficio, senza che il convenuto fosse tenuto a formulare specifiche eccezioni e ad onerarsi della dimostrazione di un proprio titolo di acquisto prevalente;
che i dati catastali avevano una efficacia probatoria attenuata;
che l'analisi dei titoli conduceva la Corte ad escludere la fondatezza del motivo di gravame ed a ritenere esente da vizi logici e/o giuridici la motivazione sul punto da parte del primo giudice;
che , fu , lasciava eredi i germani , VA e Persona_6 CP_1 Persona_7
. Con atto di divisione per notar del 5 agosto 1937 non venivano citate le CP_3 Per_8 zonette di terreno, ma sia nella quota di , poi pervenuta all'appellante, sia nella quota CP_2 di VA, poi pervenuta agli appellati, veniva citato come confine via Tirone. Con successivo atto per notar , coadiutore del notaio , del 12 aprile 1948 (rep. Per_9 Per_3
n. 6849), alienava ai coniugi e la propria Persona_7 Controparte_4 Controparte_5
quota (poi donata dai coniugi al figlio attuale appellante) ed anche in Pt_2 CP_1 detto atto non si citava alcuna zonetta di terreno, ma il confine di via comunale Tirone. Con atti di donazione e cessione di quote, per notar del 4 gennaio Persona_10
1972 (rep. n. 5200) donava al nipote la piena proprietà Parte_5 Parte_5 in Napoli al Vico Tirone 14 di un vano al piano terra e piccola cucinetta al primo piano, confinante con proprietà (presumibilmente volevasi scrivere ), con Persona_11 CP_2 proprietà comunale e cortile;
nel NCEU partita 23154 in ditta , Sez. Parte_5
Chiaiano, fol. 2, mappa 18, Vico Tirone 14, piano T, z.c. 1, Cat. A/5, cl. 1, vani 3, R.C. 480 ed a favore della nipote la piena proprietà della restante porzione del Controparte_6 piccolo fabbricato per civili abitazioni di antica costruzione di complessivi vani tre, sito in
Napoli – Sez. Chiaiano al Vico Tirone n. 12 e precisamente il vano al primo piano con retrostante piccola zonetta di terreno;
nel NCEU fra la maggiore consistenza della partita
23154 in ditta , fol. 12 (presumibilmente volevasi scrivere 2), p.lla 18, Parte_5 piano T, z.c. 1, cat. A/5, cl. 1, vani 3, R.C. 480 e confinante il tutto con proprietà comunale, con proprietà di (presumibilmente volevasi scrivere ), con Via Tirone e Per_11 CP_2 cortile. Con atto per notar del 20 giugno 1973 (rep. n. 150406) i coniugi Per_12
donavano all'appellante , l'unità immobiliare già indicata con i Pt_2 Parte_2
“relativi proporzionali diritti al cortile, comodi di vita ed accessori, con i confini di cui al n. 6 della premessa (cortile, proprietà degli eredi e con altri beni di essi dichiaranti) e Pt_5 dunque non veniva citato il confine con via Tirone. Sempre con atto per notar del 15 Pt_4
gennaio 2002 (rep. n. 101034) alienava agli appellati: unità immobiliare Parte_5 in Napoli al Vico Tirone n. 14, e precisamente piccolo appartamento al piano terra, di due vani e mezzo catastali, con annessa zona di giardino;
confinante con Via Tirone, con proprietà e con cortile comune, nel NCEU sez. Cha, foglio 2, p.lla 101, Vicolo Tirone Pt_2
n. 14, piano T, z.c. 1, categ. A/4, cl. 5, vani 2,5, RC euro 135,57. E la planimetria catastale allegata all'atto del notaio del 15.01.2002, riportava la zonetta di giardino Persona_13 comprensiva della porzione oggetto di rivendica da parte dell'attore. Dunque, in nessuno dei titoli invocati da parte appellante veniva fatta menzione della zonetta di giardino in questione. In particolare, nel proprio titolo di provenienza, vale a dire l'atto di donazione dai propri genitori per notar del 20 giugno 1973 (rep. n. 150406) l'unità immobiliare Per_12 in questione non confinava con via Tirone bensì con cortile, proprietà eredi e con Pt_5 altri beni dei donanti: in virtù di principi giurisprudenziali sulla valenza porbatoria ridotta dei dati catastli in tema di rivendica, appariva evidente come avesse un significato probatorio del tutto attenuato la “graffatura” della zonetta di terreno in questione con la p.lla ricevuta in donazione;
che parte appellante, in via subordinata, deduceva l'intervenuta usucapione a proprio favore della zonetta di terreno;
che anche questo motivo era infondato;
che , come emergente dalla documentazione in atti, proponeva alla fine Parte_2 del 2005 un ricorso possessorio innanzi al tribunale di Napoli avente ad oggetto proprio la zonetta di terreno di cui al presente giudizio. Il tribunale, con ordinanza del 2.1.2006, rigettava il ricorso valutando le seguenti circostanze: a) sulla detta superficie il Pt_2 poteva accedere solo attraversando una striscia di terra di proprietà della sorella
; b) la presenza da epoca piuttosto risalente di un muretto a secco, di scarso Per_5 pregio e consistenza edilizia, apposto dall'avente causa dei resistenti (attuali appellati) per delimitare la superficie in contestazione e della presenza di una rete in ferro, anch'essa piuttosto approssimativa, che comunque appariva, come sostenuto dagli informatori, idonea a creare una certa separazione tra i fondi;
c) lo stesso in sede di Parte_2 interrogatorio libero dichiarava di non utilizzare da alcuni anni il fondo. Pertanto, nessun riscontro probatorio sussisteva a favore della tesi dell'intervenuta usucapione della zonetta di terreno in oggetto da parte di e poi da parte di Parte_2 Parte_3 che con il secondo motivo, parte appellante addebitava alla sentenza l'erroneo rigetto della domanda di comproprietà del bagno esterno;
che deducevano gli appellanti che il consulente tecnico di ufficio, nella sua relazione, aveva riportato le dichiarazioni rese nel verbale di sopralluogo del 3.3.2009 dalla convenuta/appellata, , per cui “il bagno era in comune insieme al pozzo ed Persona_1
alla cisterna” anche se, poi, la stessa aveva aggiunto che dal 1960 sarebbe stato Per_1 da loro utilizzato in modo esclusivo. Il primo giudice aveva errato nell'affermare, in sentenza, che in nessun atto si parlava, in modo esplicito, di detto locale, poiché detto locale veniva ricompreso in quelle espressioni che normalmente venivano adoperate (comodi, accessori ed altro) nei rogiti del tempo. Parte appellante, infine, proponeva, in via subordinata, domanda di usucapione del predetto locale;
che il motivo era infondato;
che Il CTU di primo grado così descriveva lo stato dei luoghi: “…Esso si presenta come un piccolo bagno esterno all'abitazione con accesso dal lato ovest, confinante sul lato sud con il cortile comune, sul lato nord con proprietà (sub 18) e sul lato est con Persona_2 proprietà (sub 20)…La superficie utile complessiva risulta essere di circa mq. 2,80, Pt_2 mentre l'altezza utile interna è di circa m. 2,45. Il detto vano si presenta in un normale stato di conservazione e manutenzione sia internamente che esternamente…”. Peraltro, il consulente tecnico di ufficio affermava che detto bagno risultava “…ubicato al Vicolo Tirone
n. 14” e dunque adiacente l'abitazione degli attuali appellati.
Affermava, altresì, il CTU come “…In nessun atto inerente la provenienza, sia di parte attrice che di parte convenuta, viene citato, in modo esplicito, il suddetto locale…a differenza del forno e della cisterna. Il detto locale, inoltre, non compare nella scheda catastale richiamata nell'atto di compravendita per notaio del 15.01.2002, rep. n. 10134, con il Persona_13 quale i convenuti acquistano i beni di cui è causa (sub 101). Solo successivamente, con dichiarazione protocollo n. 411873 del 20.04.2003 si è proceduto all'inserimento nella scheda del subalterno 101, del piccolo locale adibito a bagno”. La Corte riteneva pertanto che per la conformazione dei luoghi – il bagno risultava realizzato su un cortiletto pavimentato con due gradini che portano all'ingresso dell'appartamento degli appellati – e per la mancanza di un titolo a favore di parte appellante, non può che trattarsi di proprietà esclusiva degli appellati medesimi.
Né poteva ritenersi fondata la tesi per la quale detto bagno rientrava tra gli accessori esistenti sul cortile (nell'atto per notar del 5.8.1937 si affermava: “restano comuni Per_8 tra essi condividenti ed in parti uguali tra loro lo spiazzo, cortile e gli accessori tutti in esso esistenti e cioè forno cisterna ed altro”; nell'atto per notar del 12.4.1948 si ribadiva: Per_3
“con diritto di comunione allo spiazzale di cortile ed agli accessori tutti in esso esistenti e cioè pozzo cisterna ed altro” ed, infine, nell'atto per notar del 20.6.1973: “con i relativi Pt_4 proporzionali diritti al cortile, comodi di vita ed accessori ivi”) poiché detti accessori risultava.no espressamente identificati nel forno e nel pozzo cisterna.
Né smentiva questa ricostruzione l'affermazione dell'appellata , raccolta a Persona_1 verbale nel corso del sopralluogo effettuato dal consulente tecnico di ufficio il 3 marzo 2009, secondo cui “… il bagno in origine era in comune, insieme al forno ed alla cisterna, questi ultimi non più esistenti. Dal 1960 circa tale ambiente è stato utilizzato in modo esclusivo dai convenuti (all'epoca affittuari) e dai loro danti causa”. Invero l'appellata aveva fatto esclusivamente riferimento all'uso prima comune e poi esclusivo del locale e non alla titolarità dello stesso e l'utilizzazione esclusiva dal 1960 in poi senza alcuna contestazione formale sul punto da parte dell'appellante non poteva che indurre la Corte a ritenere Pt_2 che lo stesso si appartenesse a titolo di proprietà agli appellati;
che anche in relazione al bagno parte appellante invocava l'usucapione ma detto motivo risulta privo di pregio. Il nel medesimo ricorso possessorio innanzi al tribunale di Pt_2
Napoli aveva rivendicato il possesso anche del bagno, ma il tribunale aveva rigettato anche questa parte di domanda non risultando provato il possesso dello stesso in capo al ricorrente. In particolare il tribunale in motivazione affermava che gli informatori, pur avendo dato atto del pregresso uso del detto servizio in favore di taluni soggetti titolari di unità immobiliari prive di bagno, da un lato, evidenziavano la non attualità del relativo uso generale, essendo per lo più le unità abitative dotate di servizi igienico sanitari e, dall'altro, non fornivano utili indicazioni in ordine allo specifico uso dello stesso da parte del . Pt_2
2. ha convenuto in giudizio e e Parte_3 Controparte_1 CP_7
per chiedere la revocazione della sentenza n. 3565 della Corte d'appello Parte_2 di Napoli.
Lamenta che la Corte distrettuale sia incorsa in un primo errore di fatto, nel concludere che nei titoli di acquisto di on fosse mai fatta menzione della zonetta di terreno, in quanto Pt_3 la porzione di terreno in oggetto emergeva ed era riportata chiaramente nel decreto di trasferimento con il quale il s'era aggiudicata la proprietà della casa e Parte_3 dell'antistante (lato via Tirone) giardino.
Lamenta che la Corte sia incorsa in un secondo errore, da rinvenire ove la Corte supporta la sua decisione circa la infondatezza dell'azione di rivendica da parte dell'attuale proprietario fondamentalmente, sul fatto che la planimetria catastale (che Parte_3 sarebbe stata) allegata all'atto del notar del 15.1.2002 (con cui i coniugi Persona_13 [...]
CP_
- avevano acquistato il loro immobile) avrebbe riportato la zonetta di giardino- Per_1 retrostante (rispetto al Vico Tirone) la loro casa, “comprensiva anche della porzione oggetto di rivendica da parte dell'attore”. Per l'opposto, all'atto per Notar del 15.1.2002 non è Pt_4 allegata alcuna planimetria come si evince dallo stesso atto, nel quale non si fa alcuna menzione che ad esso fosse allegata una eventuale planimetria.
Con detto atto, i coniugi acquistavano la loro unità immobiliare comprensiva solo del piccolo
“pezzetto” di terreno retrostante la loro casa, verso via Tirone e ad essa corrispondente e non anche quello laterale, posto dinanzi la casa del (ora, Così decidendo, Pt_2 Pt_3 quindi, la Corte napoletana ha basato la sua decisione supponendo un fatto (la presenza in atti di una planimetria catastale, nella quale sarebbe stata rappresentata la zonetta di terreno, anche quella antistante la casa del , come se ricompresa nella particella Pt_2 dei coniugi - ) come se allegata al rogito per Notar del 15.1.2002, CP_1 Per_1 Pt_4 liddove, invece, per contro, tale fatto risulta inesistente , non essendo allegata al titolo di acquisto dei coniugi – alcuna planimetria, per cui non poteva tale CP_1 Per_1 circostanza venir posta a fondamento della decisione della Corte che, invece, avrebbe dovuto attenersi alla planimetria catastale ufficiale (e non a quella arbitrariamente e capziosamente modificata e variata dalla controparte successivamente all'acquisto del loro immobile, con dichiarazione unilaterale di essi di cui al protocollo n. CP_1 Per_1
411873 del 20.4.2003, richiamata nella stessa sentenza sub pag.9 sub righi 23-24 e 25) e nella quale inserivano – peraltro, del pari capziosamente - anche il piccolo locale adibito a bagno).
Aggiunge che il fatto che all'atto fosse allegata una planimetria (e che questa, oltretutto) Pt_4 fosse diversa da quella catastale “originaria”, non era emerso in alcun modo nel giudizio e non aveva, quindi, costituito, conseguentemente, un punto controverso del giudizio stesso, avendo rappresentato, invero, una mera illazione, espressa, per la prima volta, solo dalla
Corte di Appello di Napoli nel giudizio di secondo grado, con la sentenza.
Lamenta, infine, un terzo errore revocatorio, ove, a pag. 10 della sentenza, la Corte distrettuale ha affermato che la dichiarazione della - secondo cui del bagno, Persona_1 prima del 1960 s'era fatto uso comune e poi, dopo, v'era stata una sua utilizzazione esclusiva, non aveva avuto alcuna contestazione formale da parte del . Parte_2
Come emergente dall'intero svolgimento del processo, questi (e poi, lo stesso Pt_3 avevano sempre contestato tale assunto.
In ordine, poi, alla decisione del merito della controversia (iudicium rescissorium) deduce che la Corte dovrà esaminare e valutare gli argomenti trattati con l'atto di appello, ovvero, fra l'altro, in particolare: a) la rilevanza dei segni di “graffatura” presenti nelle mappe catastali
(allegate alla perizia ) originarie ed ufficiali (prima delle arbitrarie modifiche Per_14 operate dai ) fra il terreno e la casa del , analogamente a quelli presenti fra CP_1 Pt_2 il terreno e la casa dei . Tali segni costituiscono la prova del vincolo pertinenziale fra CP_1 le due unità “graffate”, come un'unica particella con un solo identificativo catastale;
b) la natura pertinenziale , quindi, dei c.d. rispettivi giardini delle parti in causa che non ne comportava la loro menzione negli atti di acquisto (ex art. 817-818 e 477 c.c.); c) in via subordinata, l'acquisto per usucapione in capo ai ia del terreno annesso e Parte_6 di pertinenza della casa che, quali condomini, della comproprietà dell'ex gabinetto comune. Chiede di:
“B) IN VIA RESCINDENTE:
Dichiarare ammissibile e proponibile (indi, procedibile) la presente azione di revocazione ordinaria e per l'effetto accertare la fondatezza della stessa e dei motivi dedotti, con la eliminazione (revocazione ed annullamento) della sentenza impugnata;
B) IN VIA RESCISSORIA:
1) Decidere la causa nel merito e , quindi, in riforma della sentenza di 2° grado e, conseguentemente, anche di 1° grado, accogliere la domanda introduttiva del giudizio di 1° grado, con riferimento alle censure tutte mosse con l'atto di appello dell'11.1.2013, e, per
l'effetto:
a) Accertare, sulla base degli atti di causa, , titoli, documenti e mappe catastali, l'esclusivo diritto di proprietà dell'attore sulla pertinenziale zonetta di terreno di circa mq 48, sita entro il confine nord della sua proprietà con Via Comunale Tirone ed ubicata nella parte retrostante la porzione del vecchio fabbricato anch'esso di sua proprietà sito in Napoli, Vico
Tirone n° 13 a cui è catastalmente graffata (in catasto fabbricati graffata alla p.lla 20 del foglio 2 sez.CHA ed in catasto terreni p.lla 11 del foglio 11 graffata al fabbricato rurale);
b)-Dichiarare, per l'effetto, l'attore esclusivo proprietario della pertinenziale zonetta di terreno di circa mq 48 sita entro il confine nord della sua proprietà con Via Comunale Tirone ed ubicata nella parte retrostante la porzione del vecchio fabbricato anch'esso di sua proprietà sito in Napoli, Vico Tirone n° 13 a cui è catastalmente graffata (in catasto fabbricati graffata alla p.11a 20 del foglio 2 sez.CHA ed in catasto terreni p.lla 11 del foglio 11 graffata al fabbricato rurale);
c)-Ordinare, per lo effetto, ai Sigg.ri e di rilasciare Controparte_1 Persona_1 immediatamente la detta pertinenziale zonetta di terreno di circa 48 mq. dagli stessi occupata senza titolo ed abusivamente accorpata alla loro proprietà con restituzione del detto bene all'attore quale legittimo proprietario con la sua reintegrazione nel pieno ed esclusivo godimento anche materiale del bene;
d)-Ordinare, per l' effetto, ai Sigg.ri e l'immediato ripristino Controparte_1 Persona_1 dello stato dei luoghi preesistente all'indebita appropriazione del detto bene, mediante la demolizione a proprie cure e spese del muro in cemento armato eretto abusivamente dagli stessi il 14/06/2005 per ottenere l'illegittimo accorpamento del giardino dell'istante alla loro proprietà ed impedire all'attore di accedere alla detta area. Il tutto con la riapertura del varco di accesso alla detta zonetta di terreno lungo il confine est della proprietà dell'attore con la proprietà della sorella , come da sempre esistito;
Persona_5 e)-Accertare sulla base degli atti di causa, titoli e documenti, il diritto di comproprietà dell'attore, per la sua quota di condomino, anche sul piccolo vano terraneo, adibito anticamente a gabinetto comune, sito di fronte entrando dal portone principale di Vico Tirone
n. 13, rientrante da sempre tra i beni, servizi e comodi di vita comuni ai proprietari del civico di vico Tirone n. 13 (art. 1102 cod. civ. ), e solo di recente illegittimamente accorpato catastalmente alla propria unità immobiliare dai convenuti;
f) Dichiarare, per l' effetto, l'attore proprietario, almeno per la sua quota di condomino, del detto piccolo vano terraneo, adibito anticamente a «gabinetto comune», sito di fronte entrando dal portone principale di Vico
Tirone n. 13;
g) Ordinare, per l'effetto, ai Sigg.ri e la restituzione del Controparte_1 Persona_1 detto bene in proprietà di tutti i condomini del civico n. 13 di Vico Tirone, tra cui vi è l'attore, ripristinandone la natura «condominiale» ed il suo utilizzo al servizio dei comproprietari (art.
1102 cod. civ. ) anche per finalità diverse dall' originario uso <<div>
l'obbligo a carico dei convenuti di ripristinarne l'originario accesso;
h) Ordinare, conseguentemente, ai Sigg.ri e di cessare Controparte_1 Persona_1 immediatamente e di astenersi, anche per il futuro, da qualsivoglia azione rivolta nei confronti dell'attore e dei suoi familiari, costituente turbativa (di fatto e/o di diritto) del diritto di proprietà e del pacifico godimento dei beni dell'istante;
i) Condannare i convenuti al pagamento in solido della somma necessaria a risarcire l'attore di tutti i danni morali e materiali subiti a causa dell'illegittima appropriazione dei beni rivendicati, per il mancato godimento dei detti beni da parte del legittimo proprietario e per la mancata percezione dei frutti dagli stessi derivanti, a determinarsi secondo equo e prudente apprezzamento ovvero, a mezzo C.T.U., l'importo del detto risarcimento nella misura che sarà ritenuta giusta e proporzionata all'entità dei danni subiti.
l) Emettere ogni altro provvedimento del caso.
m) Ordinarsi al competente Sig. Conservatore dei RRII (Agenzia del Territorio-Ufficio di
Napoli 1) la trascrizione della emananda sentenza.
n) Ordinarsi al competente ufficio NCEU (oggi anche Agenzia del Territorio) e/o in ogni caso ai competenti uffici preposti, nonché a chi di dovere, di eseguire le prescritte volture, annotazioni, trascrizioni e/o tutte le annotazioni di legge nei prescritti registri e gli adempimenti consequenziali alla emananda sentenza. 2) Accertare e dichiarare l'acquisizione in proprietà da parte dell'istante er Parte_3 avvenuta usucapione – disponendone il relativo trasferimento a favore di quest'ultimo – della ridetta porzione di terreno di circa mq 48 sita in Napoli — Chiaiano al Vico Tirone n. 13, retrostante e catastalmente aggraffata al fabbricato di proprietà (ora) di esso appellante riportata in catasto SEZ. CHA alla partita 31881 fg 2 particelle 20/1 e 20/2, Parte_3 confinante (la suddetta zonetta di terreno) a Nord con via Tirone, ad Est con proprietà
, ad ovest con proprietà (oggi) dei convenuti — , a sud Persona_5 CP_1 Pt_2 con lo stesso (predetto) fabbricato di esso Parte_3
3) Accertare e dichiarare, altresì, per avvenuta usucapione, la comproprietà dell'ex gabinetto comune sito nel cortile comune del fabbricato nel quale trovansi la proprietà (ora) dell'appellante oltre che dei convenuti); Pt_3
4) Emettere ogni altro provvedimento del caso, anche per quanto concerne le spese di lite, da porre interamente a carico degli appellati, comprese le spese di ctu anticipate dell'attore”.
3. Si è costituito , in proprie e quale coerede di . Controparte_1 Persona_1
Dichiara l'intervenuto decesso della moglie . Persona_1
Chiede il rigetto della domanda di revocazione, in quanto infondata.
4. Con comparsa del 17.11.2022 si costituisce , quale coerede di CP_2 [...]
. Persona_1
Eccepiva l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti, in quanto tardiva, avendo il roposto la domanda solo il 19.5.2022. Pt_3
Nel merito aderisce alle difese e alle conclusioni di . Controparte_1
5. Non si è costituito . Parte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va confermata la contumacia di , già dichiarata con l'ordinanza Parte_2 del 9.3.2022.
2. La domanda di revocazione è infondata.
3. L'art. 395 cpc – per quel che rileva in questo giudizio – prevede che “le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado, possono esser e impugnate per revocazione: (…)
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità
è incontrovertibilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
4. La giurisprudenza di legittimità ha precisato quali siano le caratteristiche dell'errore revocatorio: “L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o
l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa”
(v. Cass 16439/2021; 3190/2006).
5. La Corte di cassazione ha anche escluso che l'errore revocatorio possa essere integrato da una falsa o errata valutazione del fatto probatorio: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c.,
a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale” (v. Cass. SSUU 5792/2024); “l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali” (v.
Cass. 2236/2022).
6. Con il primo motivo di doglianza, amenta che la Corte d'Appello abbia errato Pt_3 nel ritenere che nei titoli di trasferimento evocati da in suo favore non fosse indicata Pt_2 la zonetta di terreno rivendicata dal e, poi, dal in quanto nel decreto di Pt_2 Pt_3 trasferimento in favore di quest'ultimo era espressamente indicata la zonetta di terreno.
Il motivo è infondato.
Premesso che l'azione di rivendica è stata introdotta da e che Parte_2 Pt_3 intervenuto nel corso del giudizio in quanto successore a titolo particolare, ex art. 111 cpc, avendo lo stesso acquistato i beni del in sede di procedura esecutiva, va rilevato Pt_2 che la Corte ha analizzato la sequenza di atti di trasferimento che hanno condotto – secondo la prospettazione del – all'acquisto derivativo della zonetta di terreno in capo al Pt_2
stesso. Second la valutazione degli atti di trasferimento operata dalla Corte, al Pt_2
non è mai giunta in proprietà la zonetta di terreno. Pt_2
Tale valutazione dei documenti non è stata fatta oggetto di censura da parte di in Pt_3 questa sede;
né, in realtà, avrebbe potuto essere oggetto di domanda di revocazione, atteso che si tratta di valutazione degli elementi probatori senza dubbio acquisiti al processo.
Avendo la Corte distrettuale raggiunto la conclusione che al non era mai giunta la Pt_2 proprietà della zonetta, la stessa non ha neanche analizzato se il decreto di trasferimento, in favore di menzionasse o meno il terreno, atteso che, dato che il dante causa di Pt_3 non era proprietario della zonetta, questa non poteva essere trasferita a il Pt_3 Pt_3 quale, dunque, non poteva rivendicarne in giudizio la proprietà.
Per altro, non è dato intendere quale sarebbe l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte: questa, infatti, non ha mai affermato che il decreto di trasferimento non fosse allegato agli atti, né che il decreto di trasferimento non menzionasse la zonetta;
la Corte d'appello ha solo analizzato i titoli di provenienza che conducevano al e, dall'analisi di questi, ha Pt_2 tratto la conclusione che non fosse intestatario della zonetta di terreno. Pt_2
7. Con il secondo motivo di doglianza lamenta che la Corte abbia fondato il Pt_3 rigetto della domanda di rivendica sulla asserita esistenza di una planimetria – allegata dall'atto di acquisto dei coniugi del 2002 per notaio – in cui Persona_2 Pt_4 risulterebbe riportata la zonetta di terreno oggetto di controversia, mentre, invece, all'atto del 2002 non era allegata alcuna planimetria.
La doglianza è infondata.
L'errore revocatorio deve essere decisivo, nel senso che, ove emendato, porterebbe ad una decisione diversa.
Nella specie, la Corte ha motivato il rigetto della domanda di rivendica, formulata dal
, evidenziando che: Pt_2
-in alcuno dei titoli invocati dal era fatta menzione della zonetta di giardino;
Pt_2
-la graffatura delle zonette di terreno, presenti nelle piante catastali, non aveva una rilevanza probatoria decisiva.
La circostanza, rilevata dalla Corte, che l'atto di acquisto dei coniugi del Persona_2
2002 avesse come allegato una planimetria catastale riportante la zona di giardino comprensiva della zonetta oggetto di rivendica non è stato elemento decisivo per il rigetto della domanda di rivendica: l'elemento decisivo per il rigetto - nella motivazione della Corte
d'appello - è stato che negli atti invocati dal non vi era alcuna menzione della Pt_2 zonetta in questione.
La planimetria asseritamente allegata all'atto del 2002 corroborava la conclusione della
Corte, ma non ne costituiva il fondamento;
per cui, anche riconoscendo che non fosse allegata alcuna planimetria all'atto di acquisto del 2002, l'esito del giudizio non sarebbe mutato, in quanto le conclusioni della Corte erano fondate su altri e sufficienti elementi.
8. Con un'ultima doglianza, il lamenta che la Corte d'appello sia incorsa in Pt_3 errore revocatorio, affermando che la dichiarazione della , secondo cui del bagno, Per_1 prima del 1960, si era fatto uso comune e poi, dopo, vi era stata una utilizzazione esclusiva, non era stata contestata da parte di , mentre, invece, nel corso del giudizio, vi era Pt_2 stata contestazione.
La doglianza è infondata.
La domanda di rivendica del bagno è stata rigettata dalla Corte in quanto:
-dalla CTU emergeva che il bagno era ubicato in posizione adiacente all'abitazione di
[...]
CP_
e ; Per_1
-in alcun atto di trasferimento – sia tra quelli evocati dal , sia tra quelli evocati dai Pt_2 coniugi - compariva il bagno;
CP_1
-non poteva ritenersi che il bagno rientrasse tra gli accessori insistenti nel cortile, in quanto sia nell'atto per notaio del 1937, sia nell'atto per notaio del 1948, sia Per_8 Per_3 nell'atto per notaio del 1973, gli accessori risultavano espressamente identificati nel Pt_4 forno e nel pozzo cisterna.
Alla luce della conformazione dei luoghi e della mancanza di un titolo a favore dell'appellante, la Corte concludeva per la titolarità del bagno in proprietà esclusiva dei
[...]
. Persona_2
La Corte d'appello, poi, aggiungeva che le conclusioni non erano smentite dall'affermazione della , secondo cui il bagno in origine era in comune, insieme al forno ed alla Per_1 cisterna e dal 1960 lo stesso era stato utilizzato in modo esclusivo dai convenuti e dai loro danti causa. La Corte evidenziava che la aveva fatto riferimento all'uso prima Per_1 comune e poi esclusivo, ma non alla titolarità dello stesso;
aggiungeva, infine, che non vi era stata contestazione sulla circostanza che dal 1960 in poi l'uso era stato esclusivo e non più comune.
La circostanza che abbia contestato l'affermazione della che dal 1960 in Pt_2 Per_1 poi l'uso del bagno sia stato esclusivo e non più comune – a differenza idi quanto ritenuto dalla Corte d'appello – è del tutto irrilevante.
La Corte d'appello è giunta a ritenere in proprietà esclusiva il bagno in capo a e CP_1 [...]
sulla base di altri elementi (ubicazione del bagno;
assenza del bagno tra i beni oggetto Per_1 degli atti di trasferimento).
Per altro, la contestazione avrebbe avuto oggetto l'affermazione relativa all'uso del bagno dopo il 1960, ma il rigetto della domanda di rivendica è fondato sulla circostanza che non esistono titoli di acquisto che abbiano trasferito il bagno a . Infatti, come evidenziato Pt_2 dalla Corte d'appello, le affermazioni della vertevano sull'uso del bagno, non sulla Per_1 proprietà dello stesso: per cui anche ove il abbia effettivamente contestato le Pt_2 dichiarazioni della , in alcun modo la contestazione avrebbe intaccato le prove sulle Per_1 quali la Corte ha rigettato la domanda di rivendica del bagno.
Attesa la non decisività dell'errore imputato alla Corte d'appello, deve concludersi per l'assenza di un errore revocatorio.
9. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
10. Al rigetto della domanda fa seguito la condanna del al pagamento delle Pt_3 spese in favore della controparte, ai sensi dell'art. 91 cpc. 11. La liquidazione dei compensi deve farsi secondo i parametri dettati dal d.m.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
12. Il valore della controversia è indeterminabile.
13. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile devono essere valutate come di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, in considerazione del tenore delle questioni risolte, appare congruo fare applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
14. Per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei compensi medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
15. Poiché la domanda di revocazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'attore, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta la domanda di revocazione avanzata da vverso la sentenza della Parte_3
Corte d'Appello di Napoli n. 3565, pubblicata il 20.10.2020;
b) condanna al pagamento delle spese, liquidate, in favore di Parte_3 CP_1
e , in euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese
[...] CP_2 generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_3 pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 4995 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), difeso dall'avv. Raffaele De Vito, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti
Attore
E
(C.F. ), in proprio e quale (co)erede di Controparte_1 C.F._2 Per_1
(C.F. ), difeso dagli avv.ti VA Lembo e Nello Gargiulo,
[...] C.F._3 giusta procura in atti
Convenuto
E
(C.F. ), quale (co)erede di (C.F. CP_2 C.F._4 Persona_1
), difesa dagli avv.ti VA Lembo e Nello Gargiulo, giusta C.F._3 procura in atti
Convenuta FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 3565, pubblicata il 20.10.2020 la Corte d'Appello di Napoli rigettava l'appello proposto da e Parte_2 Parte_3
In motivazione deduceva: che aveva convenuto, innanzi al tribunale di Napoli, e Parte_2 Controparte_1
ed aveva dedotto;
- di essere proprietario di una zonetta di terreno di circa Persona_1
48 mq, sita nella parte retrostante il corpo di fabbrica di sua proprietà in Napoli al vico Tirone
n. 13; - i convenuti si erano appropriati di detta zona attraverso la realizzazione di un muro in cemento armato abusivamente eretto il 14.6.2005; - di essere anche comproprietario, quale condomino, di un piccolo vano terraneo adibito anticamente a gabinetto comune: che dunque aveva chiesto il riconoscimento del diritto di proprietà sulla zonetta di Pt_2 terreno e la declaratoria di comproprietà del piccolo vano terraneo adibito a bagno;
che si erano costituiti e , chiedendo il rigetto delle Controparte_1 Persona_1 domande, deducendo di avere acquistato la zona di terreno in questione con atto per notar del 15.1.2002; Pt_4 che nel corso del giudizio spiegava intervento volontario subentrato nei Parte_3 diritti dell'attore per aggiudicazione all'asta in data 3.11.2009; che il tribunale, con la sentenza n. 9841, pubblicata il 12.9.2012, rigettava le domande, compensava le spese per la metà, condannando l'attore al pagamento della restante metà; che con il primo motivo, gli appellanti lamentavano che il giudice di primo grado avesse erroneamente affermato il difetto di prova della titolarità della zona di terraneo e di comproprietà del vano adibito a gabinetto. Deducevano che la zonetta di terreno in questione non costituisce una entità immobiliare autonoma bensì una consistenza avente natura di pertinenza come emergente dalle piantine catastali, nelle quali il giardino era legato alla casa da un segno di “graffatura”: la particella di cui alla lett. “A” con la zonetta di terreno pertinenziale di cui alla p.lla 11 confinante con via Tirone apparteneva agli appellanti;
la p.lla di cui alla lett. “B” con antistante zonetta di terreno pertinenziale di cui alla p.lla 10, confinante con via Tirone, acquistata dai coniugi . Inoltre, ciascuna delle Persona_2 due zonette di terreno era “graffata” con il fabbricato cui era annessa. Il legame pertinenziale, per altro, risultava rafforzato dall'indicazione dei confini: per la proprietà ex negli atti di provenienza, la stessa nella sua intera consistenza era sempre stata Pt_2 identificata verso nord con il confine di “via Tirone”: per cui, l'intero compendio immobiliare, fabbricato e giardino, confinava con via Tirone. In via subordinata, parte appellante deduceva che il giardino in questione era da ritenersi in proprietà ora) anche per suo Pt_3 acquisto a titolo originario per il possesso ed il tempo utile all'usucapione, ex art. 1158 c.c., per avere , a far data dalla donazione dei suoi genitori (nel 1973) e prima Parte_2 di esso, questi ultimi, dai giorni del loro acquisto con atto per notar del 12.4.1947, Per_3 sempre posseduto continuativamente ed ininterrottamente “uti dominus” la zonetta di terreno in questione fino al 2005; che il motivo era infondato;
che i luoghi di causa erano descritti nella relazione del dott. , nominato Persona_4
CTU nel giudizio di primo grado: “Alla porzione di giardino in questione si accede dall'unità immobiliare dei convenuti ( e ) attraverso una scala che adduce appunto al CP_1 Per_1 sottostante giardino. All'atto dei sopralluoghi la zonetta in questione si presentava senza soluzioni di continuità con la zonetta posta ad ovest, antistante la porzione di fabbricato di proprietà e non oggetto di contestazioni...La porzione oggetto di Persona_2 contestazione ha una forma pressochè trapezoidale con una superficie di circa mq.38,00.
Sul lato est, confinante con la proprietà di , è delimitata da un muretto Persona_5 sormontato da una rete sorretta da paletti in ferro, sul lato sud è delimitata dalla porzione di fabbricato di proprietà dell'attore, sul lato ovest confina con porzione di giardino dei convenuti e sul lato nord con la Via Tirone. All'interno di tale porzione è presente una piccola area di forma rettangolare (di circa m. 5,25 x m. 2,15) posta ad una quota superiore di circa
m. 1,05, delimitata da un muretto. L'intera area in contestazione si configura come un giardino con due piante di agrumi ed alcune piante ornamentali...la proprietà dell'attore non ha un accesso diretto sul giardino, ma il suo raggiungimento potrebbe avvenire solo dalla porzione di giardino della sorella , che, peraltro, si trova ad una quota Persona_5 inferiore di circa m. 0,30-0,40, ma all'attualità anche tale accesso è impedito dalla presenza del muretto di recinzione realizzato sul lato est”; che, in materia di rivendicazione, essenziale era l'indagine sull'identità del bene domandato dall'attore con quello descritto nel titolo stesso, e che essa doveva essere condotta dal giudice anche d'ufficio, senza che il convenuto fosse tenuto a formulare specifiche eccezioni e ad onerarsi della dimostrazione di un proprio titolo di acquisto prevalente;
che i dati catastali avevano una efficacia probatoria attenuata;
che l'analisi dei titoli conduceva la Corte ad escludere la fondatezza del motivo di gravame ed a ritenere esente da vizi logici e/o giuridici la motivazione sul punto da parte del primo giudice;
che , fu , lasciava eredi i germani , VA e Persona_6 CP_1 Persona_7
. Con atto di divisione per notar del 5 agosto 1937 non venivano citate le CP_3 Per_8 zonette di terreno, ma sia nella quota di , poi pervenuta all'appellante, sia nella quota CP_2 di VA, poi pervenuta agli appellati, veniva citato come confine via Tirone. Con successivo atto per notar , coadiutore del notaio , del 12 aprile 1948 (rep. Per_9 Per_3
n. 6849), alienava ai coniugi e la propria Persona_7 Controparte_4 Controparte_5
quota (poi donata dai coniugi al figlio attuale appellante) ed anche in Pt_2 CP_1 detto atto non si citava alcuna zonetta di terreno, ma il confine di via comunale Tirone. Con atti di donazione e cessione di quote, per notar del 4 gennaio Persona_10
1972 (rep. n. 5200) donava al nipote la piena proprietà Parte_5 Parte_5 in Napoli al Vico Tirone 14 di un vano al piano terra e piccola cucinetta al primo piano, confinante con proprietà (presumibilmente volevasi scrivere ), con Persona_11 CP_2 proprietà comunale e cortile;
nel NCEU partita 23154 in ditta , Sez. Parte_5
Chiaiano, fol. 2, mappa 18, Vico Tirone 14, piano T, z.c. 1, Cat. A/5, cl. 1, vani 3, R.C. 480 ed a favore della nipote la piena proprietà della restante porzione del Controparte_6 piccolo fabbricato per civili abitazioni di antica costruzione di complessivi vani tre, sito in
Napoli – Sez. Chiaiano al Vico Tirone n. 12 e precisamente il vano al primo piano con retrostante piccola zonetta di terreno;
nel NCEU fra la maggiore consistenza della partita
23154 in ditta , fol. 12 (presumibilmente volevasi scrivere 2), p.lla 18, Parte_5 piano T, z.c. 1, cat. A/5, cl. 1, vani 3, R.C. 480 e confinante il tutto con proprietà comunale, con proprietà di (presumibilmente volevasi scrivere ), con Via Tirone e Per_11 CP_2 cortile. Con atto per notar del 20 giugno 1973 (rep. n. 150406) i coniugi Per_12
donavano all'appellante , l'unità immobiliare già indicata con i Pt_2 Parte_2
“relativi proporzionali diritti al cortile, comodi di vita ed accessori, con i confini di cui al n. 6 della premessa (cortile, proprietà degli eredi e con altri beni di essi dichiaranti) e Pt_5 dunque non veniva citato il confine con via Tirone. Sempre con atto per notar del 15 Pt_4
gennaio 2002 (rep. n. 101034) alienava agli appellati: unità immobiliare Parte_5 in Napoli al Vico Tirone n. 14, e precisamente piccolo appartamento al piano terra, di due vani e mezzo catastali, con annessa zona di giardino;
confinante con Via Tirone, con proprietà e con cortile comune, nel NCEU sez. Cha, foglio 2, p.lla 101, Vicolo Tirone Pt_2
n. 14, piano T, z.c. 1, categ. A/4, cl. 5, vani 2,5, RC euro 135,57. E la planimetria catastale allegata all'atto del notaio del 15.01.2002, riportava la zonetta di giardino Persona_13 comprensiva della porzione oggetto di rivendica da parte dell'attore. Dunque, in nessuno dei titoli invocati da parte appellante veniva fatta menzione della zonetta di giardino in questione. In particolare, nel proprio titolo di provenienza, vale a dire l'atto di donazione dai propri genitori per notar del 20 giugno 1973 (rep. n. 150406) l'unità immobiliare Per_12 in questione non confinava con via Tirone bensì con cortile, proprietà eredi e con Pt_5 altri beni dei donanti: in virtù di principi giurisprudenziali sulla valenza porbatoria ridotta dei dati catastli in tema di rivendica, appariva evidente come avesse un significato probatorio del tutto attenuato la “graffatura” della zonetta di terreno in questione con la p.lla ricevuta in donazione;
che parte appellante, in via subordinata, deduceva l'intervenuta usucapione a proprio favore della zonetta di terreno;
che anche questo motivo era infondato;
che , come emergente dalla documentazione in atti, proponeva alla fine Parte_2 del 2005 un ricorso possessorio innanzi al tribunale di Napoli avente ad oggetto proprio la zonetta di terreno di cui al presente giudizio. Il tribunale, con ordinanza del 2.1.2006, rigettava il ricorso valutando le seguenti circostanze: a) sulla detta superficie il Pt_2 poteva accedere solo attraversando una striscia di terra di proprietà della sorella
; b) la presenza da epoca piuttosto risalente di un muretto a secco, di scarso Per_5 pregio e consistenza edilizia, apposto dall'avente causa dei resistenti (attuali appellati) per delimitare la superficie in contestazione e della presenza di una rete in ferro, anch'essa piuttosto approssimativa, che comunque appariva, come sostenuto dagli informatori, idonea a creare una certa separazione tra i fondi;
c) lo stesso in sede di Parte_2 interrogatorio libero dichiarava di non utilizzare da alcuni anni il fondo. Pertanto, nessun riscontro probatorio sussisteva a favore della tesi dell'intervenuta usucapione della zonetta di terreno in oggetto da parte di e poi da parte di Parte_2 Parte_3 che con il secondo motivo, parte appellante addebitava alla sentenza l'erroneo rigetto della domanda di comproprietà del bagno esterno;
che deducevano gli appellanti che il consulente tecnico di ufficio, nella sua relazione, aveva riportato le dichiarazioni rese nel verbale di sopralluogo del 3.3.2009 dalla convenuta/appellata, , per cui “il bagno era in comune insieme al pozzo ed Persona_1
alla cisterna” anche se, poi, la stessa aveva aggiunto che dal 1960 sarebbe stato Per_1 da loro utilizzato in modo esclusivo. Il primo giudice aveva errato nell'affermare, in sentenza, che in nessun atto si parlava, in modo esplicito, di detto locale, poiché detto locale veniva ricompreso in quelle espressioni che normalmente venivano adoperate (comodi, accessori ed altro) nei rogiti del tempo. Parte appellante, infine, proponeva, in via subordinata, domanda di usucapione del predetto locale;
che il motivo era infondato;
che Il CTU di primo grado così descriveva lo stato dei luoghi: “…Esso si presenta come un piccolo bagno esterno all'abitazione con accesso dal lato ovest, confinante sul lato sud con il cortile comune, sul lato nord con proprietà (sub 18) e sul lato est con Persona_2 proprietà (sub 20)…La superficie utile complessiva risulta essere di circa mq. 2,80, Pt_2 mentre l'altezza utile interna è di circa m. 2,45. Il detto vano si presenta in un normale stato di conservazione e manutenzione sia internamente che esternamente…”. Peraltro, il consulente tecnico di ufficio affermava che detto bagno risultava “…ubicato al Vicolo Tirone
n. 14” e dunque adiacente l'abitazione degli attuali appellati.
Affermava, altresì, il CTU come “…In nessun atto inerente la provenienza, sia di parte attrice che di parte convenuta, viene citato, in modo esplicito, il suddetto locale…a differenza del forno e della cisterna. Il detto locale, inoltre, non compare nella scheda catastale richiamata nell'atto di compravendita per notaio del 15.01.2002, rep. n. 10134, con il Persona_13 quale i convenuti acquistano i beni di cui è causa (sub 101). Solo successivamente, con dichiarazione protocollo n. 411873 del 20.04.2003 si è proceduto all'inserimento nella scheda del subalterno 101, del piccolo locale adibito a bagno”. La Corte riteneva pertanto che per la conformazione dei luoghi – il bagno risultava realizzato su un cortiletto pavimentato con due gradini che portano all'ingresso dell'appartamento degli appellati – e per la mancanza di un titolo a favore di parte appellante, non può che trattarsi di proprietà esclusiva degli appellati medesimi.
Né poteva ritenersi fondata la tesi per la quale detto bagno rientrava tra gli accessori esistenti sul cortile (nell'atto per notar del 5.8.1937 si affermava: “restano comuni Per_8 tra essi condividenti ed in parti uguali tra loro lo spiazzo, cortile e gli accessori tutti in esso esistenti e cioè forno cisterna ed altro”; nell'atto per notar del 12.4.1948 si ribadiva: Per_3
“con diritto di comunione allo spiazzale di cortile ed agli accessori tutti in esso esistenti e cioè pozzo cisterna ed altro” ed, infine, nell'atto per notar del 20.6.1973: “con i relativi Pt_4 proporzionali diritti al cortile, comodi di vita ed accessori ivi”) poiché detti accessori risultava.no espressamente identificati nel forno e nel pozzo cisterna.
Né smentiva questa ricostruzione l'affermazione dell'appellata , raccolta a Persona_1 verbale nel corso del sopralluogo effettuato dal consulente tecnico di ufficio il 3 marzo 2009, secondo cui “… il bagno in origine era in comune, insieme al forno ed alla cisterna, questi ultimi non più esistenti. Dal 1960 circa tale ambiente è stato utilizzato in modo esclusivo dai convenuti (all'epoca affittuari) e dai loro danti causa”. Invero l'appellata aveva fatto esclusivamente riferimento all'uso prima comune e poi esclusivo del locale e non alla titolarità dello stesso e l'utilizzazione esclusiva dal 1960 in poi senza alcuna contestazione formale sul punto da parte dell'appellante non poteva che indurre la Corte a ritenere Pt_2 che lo stesso si appartenesse a titolo di proprietà agli appellati;
che anche in relazione al bagno parte appellante invocava l'usucapione ma detto motivo risulta privo di pregio. Il nel medesimo ricorso possessorio innanzi al tribunale di Pt_2
Napoli aveva rivendicato il possesso anche del bagno, ma il tribunale aveva rigettato anche questa parte di domanda non risultando provato il possesso dello stesso in capo al ricorrente. In particolare il tribunale in motivazione affermava che gli informatori, pur avendo dato atto del pregresso uso del detto servizio in favore di taluni soggetti titolari di unità immobiliari prive di bagno, da un lato, evidenziavano la non attualità del relativo uso generale, essendo per lo più le unità abitative dotate di servizi igienico sanitari e, dall'altro, non fornivano utili indicazioni in ordine allo specifico uso dello stesso da parte del . Pt_2
2. ha convenuto in giudizio e e Parte_3 Controparte_1 CP_7
per chiedere la revocazione della sentenza n. 3565 della Corte d'appello Parte_2 di Napoli.
Lamenta che la Corte distrettuale sia incorsa in un primo errore di fatto, nel concludere che nei titoli di acquisto di on fosse mai fatta menzione della zonetta di terreno, in quanto Pt_3 la porzione di terreno in oggetto emergeva ed era riportata chiaramente nel decreto di trasferimento con il quale il s'era aggiudicata la proprietà della casa e Parte_3 dell'antistante (lato via Tirone) giardino.
Lamenta che la Corte sia incorsa in un secondo errore, da rinvenire ove la Corte supporta la sua decisione circa la infondatezza dell'azione di rivendica da parte dell'attuale proprietario fondamentalmente, sul fatto che la planimetria catastale (che Parte_3 sarebbe stata) allegata all'atto del notar del 15.1.2002 (con cui i coniugi Persona_13 [...]
CP_
- avevano acquistato il loro immobile) avrebbe riportato la zonetta di giardino- Per_1 retrostante (rispetto al Vico Tirone) la loro casa, “comprensiva anche della porzione oggetto di rivendica da parte dell'attore”. Per l'opposto, all'atto per Notar del 15.1.2002 non è Pt_4 allegata alcuna planimetria come si evince dallo stesso atto, nel quale non si fa alcuna menzione che ad esso fosse allegata una eventuale planimetria.
Con detto atto, i coniugi acquistavano la loro unità immobiliare comprensiva solo del piccolo
“pezzetto” di terreno retrostante la loro casa, verso via Tirone e ad essa corrispondente e non anche quello laterale, posto dinanzi la casa del (ora, Così decidendo, Pt_2 Pt_3 quindi, la Corte napoletana ha basato la sua decisione supponendo un fatto (la presenza in atti di una planimetria catastale, nella quale sarebbe stata rappresentata la zonetta di terreno, anche quella antistante la casa del , come se ricompresa nella particella Pt_2 dei coniugi - ) come se allegata al rogito per Notar del 15.1.2002, CP_1 Per_1 Pt_4 liddove, invece, per contro, tale fatto risulta inesistente , non essendo allegata al titolo di acquisto dei coniugi – alcuna planimetria, per cui non poteva tale CP_1 Per_1 circostanza venir posta a fondamento della decisione della Corte che, invece, avrebbe dovuto attenersi alla planimetria catastale ufficiale (e non a quella arbitrariamente e capziosamente modificata e variata dalla controparte successivamente all'acquisto del loro immobile, con dichiarazione unilaterale di essi di cui al protocollo n. CP_1 Per_1
411873 del 20.4.2003, richiamata nella stessa sentenza sub pag.9 sub righi 23-24 e 25) e nella quale inserivano – peraltro, del pari capziosamente - anche il piccolo locale adibito a bagno).
Aggiunge che il fatto che all'atto fosse allegata una planimetria (e che questa, oltretutto) Pt_4 fosse diversa da quella catastale “originaria”, non era emerso in alcun modo nel giudizio e non aveva, quindi, costituito, conseguentemente, un punto controverso del giudizio stesso, avendo rappresentato, invero, una mera illazione, espressa, per la prima volta, solo dalla
Corte di Appello di Napoli nel giudizio di secondo grado, con la sentenza.
Lamenta, infine, un terzo errore revocatorio, ove, a pag. 10 della sentenza, la Corte distrettuale ha affermato che la dichiarazione della - secondo cui del bagno, Persona_1 prima del 1960 s'era fatto uso comune e poi, dopo, v'era stata una sua utilizzazione esclusiva, non aveva avuto alcuna contestazione formale da parte del . Parte_2
Come emergente dall'intero svolgimento del processo, questi (e poi, lo stesso Pt_3 avevano sempre contestato tale assunto.
In ordine, poi, alla decisione del merito della controversia (iudicium rescissorium) deduce che la Corte dovrà esaminare e valutare gli argomenti trattati con l'atto di appello, ovvero, fra l'altro, in particolare: a) la rilevanza dei segni di “graffatura” presenti nelle mappe catastali
(allegate alla perizia ) originarie ed ufficiali (prima delle arbitrarie modifiche Per_14 operate dai ) fra il terreno e la casa del , analogamente a quelli presenti fra CP_1 Pt_2 il terreno e la casa dei . Tali segni costituiscono la prova del vincolo pertinenziale fra CP_1 le due unità “graffate”, come un'unica particella con un solo identificativo catastale;
b) la natura pertinenziale , quindi, dei c.d. rispettivi giardini delle parti in causa che non ne comportava la loro menzione negli atti di acquisto (ex art. 817-818 e 477 c.c.); c) in via subordinata, l'acquisto per usucapione in capo ai ia del terreno annesso e Parte_6 di pertinenza della casa che, quali condomini, della comproprietà dell'ex gabinetto comune. Chiede di:
“B) IN VIA RESCINDENTE:
Dichiarare ammissibile e proponibile (indi, procedibile) la presente azione di revocazione ordinaria e per l'effetto accertare la fondatezza della stessa e dei motivi dedotti, con la eliminazione (revocazione ed annullamento) della sentenza impugnata;
B) IN VIA RESCISSORIA:
1) Decidere la causa nel merito e , quindi, in riforma della sentenza di 2° grado e, conseguentemente, anche di 1° grado, accogliere la domanda introduttiva del giudizio di 1° grado, con riferimento alle censure tutte mosse con l'atto di appello dell'11.1.2013, e, per
l'effetto:
a) Accertare, sulla base degli atti di causa, , titoli, documenti e mappe catastali, l'esclusivo diritto di proprietà dell'attore sulla pertinenziale zonetta di terreno di circa mq 48, sita entro il confine nord della sua proprietà con Via Comunale Tirone ed ubicata nella parte retrostante la porzione del vecchio fabbricato anch'esso di sua proprietà sito in Napoli, Vico
Tirone n° 13 a cui è catastalmente graffata (in catasto fabbricati graffata alla p.lla 20 del foglio 2 sez.CHA ed in catasto terreni p.lla 11 del foglio 11 graffata al fabbricato rurale);
b)-Dichiarare, per l'effetto, l'attore esclusivo proprietario della pertinenziale zonetta di terreno di circa mq 48 sita entro il confine nord della sua proprietà con Via Comunale Tirone ed ubicata nella parte retrostante la porzione del vecchio fabbricato anch'esso di sua proprietà sito in Napoli, Vico Tirone n° 13 a cui è catastalmente graffata (in catasto fabbricati graffata alla p.11a 20 del foglio 2 sez.CHA ed in catasto terreni p.lla 11 del foglio 11 graffata al fabbricato rurale);
c)-Ordinare, per lo effetto, ai Sigg.ri e di rilasciare Controparte_1 Persona_1 immediatamente la detta pertinenziale zonetta di terreno di circa 48 mq. dagli stessi occupata senza titolo ed abusivamente accorpata alla loro proprietà con restituzione del detto bene all'attore quale legittimo proprietario con la sua reintegrazione nel pieno ed esclusivo godimento anche materiale del bene;
d)-Ordinare, per l' effetto, ai Sigg.ri e l'immediato ripristino Controparte_1 Persona_1 dello stato dei luoghi preesistente all'indebita appropriazione del detto bene, mediante la demolizione a proprie cure e spese del muro in cemento armato eretto abusivamente dagli stessi il 14/06/2005 per ottenere l'illegittimo accorpamento del giardino dell'istante alla loro proprietà ed impedire all'attore di accedere alla detta area. Il tutto con la riapertura del varco di accesso alla detta zonetta di terreno lungo il confine est della proprietà dell'attore con la proprietà della sorella , come da sempre esistito;
Persona_5 e)-Accertare sulla base degli atti di causa, titoli e documenti, il diritto di comproprietà dell'attore, per la sua quota di condomino, anche sul piccolo vano terraneo, adibito anticamente a gabinetto comune, sito di fronte entrando dal portone principale di Vico Tirone
n. 13, rientrante da sempre tra i beni, servizi e comodi di vita comuni ai proprietari del civico di vico Tirone n. 13 (art. 1102 cod. civ. ), e solo di recente illegittimamente accorpato catastalmente alla propria unità immobiliare dai convenuti;
f) Dichiarare, per l' effetto, l'attore proprietario, almeno per la sua quota di condomino, del detto piccolo vano terraneo, adibito anticamente a «gabinetto comune», sito di fronte entrando dal portone principale di Vico
Tirone n. 13;
g) Ordinare, per l'effetto, ai Sigg.ri e la restituzione del Controparte_1 Persona_1 detto bene in proprietà di tutti i condomini del civico n. 13 di Vico Tirone, tra cui vi è l'attore, ripristinandone la natura «condominiale» ed il suo utilizzo al servizio dei comproprietari (art.
1102 cod. civ. ) anche per finalità diverse dall' originario uso <<div>
l'obbligo a carico dei convenuti di ripristinarne l'originario accesso;
h) Ordinare, conseguentemente, ai Sigg.ri e di cessare Controparte_1 Persona_1 immediatamente e di astenersi, anche per il futuro, da qualsivoglia azione rivolta nei confronti dell'attore e dei suoi familiari, costituente turbativa (di fatto e/o di diritto) del diritto di proprietà e del pacifico godimento dei beni dell'istante;
i) Condannare i convenuti al pagamento in solido della somma necessaria a risarcire l'attore di tutti i danni morali e materiali subiti a causa dell'illegittima appropriazione dei beni rivendicati, per il mancato godimento dei detti beni da parte del legittimo proprietario e per la mancata percezione dei frutti dagli stessi derivanti, a determinarsi secondo equo e prudente apprezzamento ovvero, a mezzo C.T.U., l'importo del detto risarcimento nella misura che sarà ritenuta giusta e proporzionata all'entità dei danni subiti.
l) Emettere ogni altro provvedimento del caso.
m) Ordinarsi al competente Sig. Conservatore dei RRII (Agenzia del Territorio-Ufficio di
Napoli 1) la trascrizione della emananda sentenza.
n) Ordinarsi al competente ufficio NCEU (oggi anche Agenzia del Territorio) e/o in ogni caso ai competenti uffici preposti, nonché a chi di dovere, di eseguire le prescritte volture, annotazioni, trascrizioni e/o tutte le annotazioni di legge nei prescritti registri e gli adempimenti consequenziali alla emananda sentenza. 2) Accertare e dichiarare l'acquisizione in proprietà da parte dell'istante er Parte_3 avvenuta usucapione – disponendone il relativo trasferimento a favore di quest'ultimo – della ridetta porzione di terreno di circa mq 48 sita in Napoli — Chiaiano al Vico Tirone n. 13, retrostante e catastalmente aggraffata al fabbricato di proprietà (ora) di esso appellante riportata in catasto SEZ. CHA alla partita 31881 fg 2 particelle 20/1 e 20/2, Parte_3 confinante (la suddetta zonetta di terreno) a Nord con via Tirone, ad Est con proprietà
, ad ovest con proprietà (oggi) dei convenuti — , a sud Persona_5 CP_1 Pt_2 con lo stesso (predetto) fabbricato di esso Parte_3
3) Accertare e dichiarare, altresì, per avvenuta usucapione, la comproprietà dell'ex gabinetto comune sito nel cortile comune del fabbricato nel quale trovansi la proprietà (ora) dell'appellante oltre che dei convenuti); Pt_3
4) Emettere ogni altro provvedimento del caso, anche per quanto concerne le spese di lite, da porre interamente a carico degli appellati, comprese le spese di ctu anticipate dell'attore”.
3. Si è costituito , in proprie e quale coerede di . Controparte_1 Persona_1
Dichiara l'intervenuto decesso della moglie . Persona_1
Chiede il rigetto della domanda di revocazione, in quanto infondata.
4. Con comparsa del 17.11.2022 si costituisce , quale coerede di CP_2 [...]
. Persona_1
Eccepiva l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti, in quanto tardiva, avendo il roposto la domanda solo il 19.5.2022. Pt_3
Nel merito aderisce alle difese e alle conclusioni di . Controparte_1
5. Non si è costituito . Parte_2
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Va confermata la contumacia di , già dichiarata con l'ordinanza Parte_2 del 9.3.2022.
2. La domanda di revocazione è infondata.
3. L'art. 395 cpc – per quel che rileva in questo giudizio – prevede che “le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado, possono esser e impugnate per revocazione: (…)
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità
è incontrovertibilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
4. La giurisprudenza di legittimità ha precisato quali siano le caratteristiche dell'errore revocatorio: “L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o
l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa”
(v. Cass 16439/2021; 3190/2006).
5. La Corte di cassazione ha anche escluso che l'errore revocatorio possa essere integrato da una falsa o errata valutazione del fatto probatorio: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c.,
a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale” (v. Cass. SSUU 5792/2024); “l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali” (v.
Cass. 2236/2022).
6. Con il primo motivo di doglianza, amenta che la Corte d'Appello abbia errato Pt_3 nel ritenere che nei titoli di trasferimento evocati da in suo favore non fosse indicata Pt_2 la zonetta di terreno rivendicata dal e, poi, dal in quanto nel decreto di Pt_2 Pt_3 trasferimento in favore di quest'ultimo era espressamente indicata la zonetta di terreno.
Il motivo è infondato.
Premesso che l'azione di rivendica è stata introdotta da e che Parte_2 Pt_3 intervenuto nel corso del giudizio in quanto successore a titolo particolare, ex art. 111 cpc, avendo lo stesso acquistato i beni del in sede di procedura esecutiva, va rilevato Pt_2 che la Corte ha analizzato la sequenza di atti di trasferimento che hanno condotto – secondo la prospettazione del – all'acquisto derivativo della zonetta di terreno in capo al Pt_2
stesso. Second la valutazione degli atti di trasferimento operata dalla Corte, al Pt_2
non è mai giunta in proprietà la zonetta di terreno. Pt_2
Tale valutazione dei documenti non è stata fatta oggetto di censura da parte di in Pt_3 questa sede;
né, in realtà, avrebbe potuto essere oggetto di domanda di revocazione, atteso che si tratta di valutazione degli elementi probatori senza dubbio acquisiti al processo.
Avendo la Corte distrettuale raggiunto la conclusione che al non era mai giunta la Pt_2 proprietà della zonetta, la stessa non ha neanche analizzato se il decreto di trasferimento, in favore di menzionasse o meno il terreno, atteso che, dato che il dante causa di Pt_3 non era proprietario della zonetta, questa non poteva essere trasferita a il Pt_3 Pt_3 quale, dunque, non poteva rivendicarne in giudizio la proprietà.
Per altro, non è dato intendere quale sarebbe l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte: questa, infatti, non ha mai affermato che il decreto di trasferimento non fosse allegato agli atti, né che il decreto di trasferimento non menzionasse la zonetta;
la Corte d'appello ha solo analizzato i titoli di provenienza che conducevano al e, dall'analisi di questi, ha Pt_2 tratto la conclusione che non fosse intestatario della zonetta di terreno. Pt_2
7. Con il secondo motivo di doglianza lamenta che la Corte abbia fondato il Pt_3 rigetto della domanda di rivendica sulla asserita esistenza di una planimetria – allegata dall'atto di acquisto dei coniugi del 2002 per notaio – in cui Persona_2 Pt_4 risulterebbe riportata la zonetta di terreno oggetto di controversia, mentre, invece, all'atto del 2002 non era allegata alcuna planimetria.
La doglianza è infondata.
L'errore revocatorio deve essere decisivo, nel senso che, ove emendato, porterebbe ad una decisione diversa.
Nella specie, la Corte ha motivato il rigetto della domanda di rivendica, formulata dal
, evidenziando che: Pt_2
-in alcuno dei titoli invocati dal era fatta menzione della zonetta di giardino;
Pt_2
-la graffatura delle zonette di terreno, presenti nelle piante catastali, non aveva una rilevanza probatoria decisiva.
La circostanza, rilevata dalla Corte, che l'atto di acquisto dei coniugi del Persona_2
2002 avesse come allegato una planimetria catastale riportante la zona di giardino comprensiva della zonetta oggetto di rivendica non è stato elemento decisivo per il rigetto della domanda di rivendica: l'elemento decisivo per il rigetto - nella motivazione della Corte
d'appello - è stato che negli atti invocati dal non vi era alcuna menzione della Pt_2 zonetta in questione.
La planimetria asseritamente allegata all'atto del 2002 corroborava la conclusione della
Corte, ma non ne costituiva il fondamento;
per cui, anche riconoscendo che non fosse allegata alcuna planimetria all'atto di acquisto del 2002, l'esito del giudizio non sarebbe mutato, in quanto le conclusioni della Corte erano fondate su altri e sufficienti elementi.
8. Con un'ultima doglianza, il lamenta che la Corte d'appello sia incorsa in Pt_3 errore revocatorio, affermando che la dichiarazione della , secondo cui del bagno, Per_1 prima del 1960, si era fatto uso comune e poi, dopo, vi era stata una utilizzazione esclusiva, non era stata contestata da parte di , mentre, invece, nel corso del giudizio, vi era Pt_2 stata contestazione.
La doglianza è infondata.
La domanda di rivendica del bagno è stata rigettata dalla Corte in quanto:
-dalla CTU emergeva che il bagno era ubicato in posizione adiacente all'abitazione di
[...]
CP_
e ; Per_1
-in alcun atto di trasferimento – sia tra quelli evocati dal , sia tra quelli evocati dai Pt_2 coniugi - compariva il bagno;
CP_1
-non poteva ritenersi che il bagno rientrasse tra gli accessori insistenti nel cortile, in quanto sia nell'atto per notaio del 1937, sia nell'atto per notaio del 1948, sia Per_8 Per_3 nell'atto per notaio del 1973, gli accessori risultavano espressamente identificati nel Pt_4 forno e nel pozzo cisterna.
Alla luce della conformazione dei luoghi e della mancanza di un titolo a favore dell'appellante, la Corte concludeva per la titolarità del bagno in proprietà esclusiva dei
[...]
. Persona_2
La Corte d'appello, poi, aggiungeva che le conclusioni non erano smentite dall'affermazione della , secondo cui il bagno in origine era in comune, insieme al forno ed alla Per_1 cisterna e dal 1960 lo stesso era stato utilizzato in modo esclusivo dai convenuti e dai loro danti causa. La Corte evidenziava che la aveva fatto riferimento all'uso prima Per_1 comune e poi esclusivo, ma non alla titolarità dello stesso;
aggiungeva, infine, che non vi era stata contestazione sulla circostanza che dal 1960 in poi l'uso era stato esclusivo e non più comune.
La circostanza che abbia contestato l'affermazione della che dal 1960 in Pt_2 Per_1 poi l'uso del bagno sia stato esclusivo e non più comune – a differenza idi quanto ritenuto dalla Corte d'appello – è del tutto irrilevante.
La Corte d'appello è giunta a ritenere in proprietà esclusiva il bagno in capo a e CP_1 [...]
sulla base di altri elementi (ubicazione del bagno;
assenza del bagno tra i beni oggetto Per_1 degli atti di trasferimento).
Per altro, la contestazione avrebbe avuto oggetto l'affermazione relativa all'uso del bagno dopo il 1960, ma il rigetto della domanda di rivendica è fondato sulla circostanza che non esistono titoli di acquisto che abbiano trasferito il bagno a . Infatti, come evidenziato Pt_2 dalla Corte d'appello, le affermazioni della vertevano sull'uso del bagno, non sulla Per_1 proprietà dello stesso: per cui anche ove il abbia effettivamente contestato le Pt_2 dichiarazioni della , in alcun modo la contestazione avrebbe intaccato le prove sulle Per_1 quali la Corte ha rigettato la domanda di rivendica del bagno.
Attesa la non decisività dell'errore imputato alla Corte d'appello, deve concludersi per l'assenza di un errore revocatorio.
9. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
10. Al rigetto della domanda fa seguito la condanna del al pagamento delle Pt_3 spese in favore della controparte, ai sensi dell'art. 91 cpc. 11. La liquidazione dei compensi deve farsi secondo i parametri dettati dal d.m.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
12. Il valore della controversia è indeterminabile.
13. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile devono essere valutate come di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, in considerazione del tenore delle questioni risolte, appare congruo fare applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
14. Per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei compensi medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
15. Poiché la domanda di revocazione è stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'attore, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta la domanda di revocazione avanzata da vverso la sentenza della Parte_3
Corte d'Appello di Napoli n. 3565, pubblicata il 20.10.2020;
b) condanna al pagamento delle spese, liquidate, in favore di Parte_3 CP_1
e , in euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese
[...] CP_2 generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_3 pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini