Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1222 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 7/2/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Gianluca Silenzi nel cui studio in Roma Viale Pasteur 33 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato Stefano Controparte_1 P.IVA_2 D'Ercole nel cui studio in Roma Via In Arcione 71 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 19098 pubblicata il 7/12/2021 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 29
aveva stipulato con il Banco di Sicilia S.p.A. Parte_1
(filiale n. 5 di Roma), oggi il contratto di conto corrente Controparte_1 ordinario n. 2505410454657, successivamente n. 410454657, poi ancora n.
51951, e attualmente n. 400063335; -successivamente, la aveva CP_2 concesso diverse linee di credito, nella forma tecnica di apertura di credito in conto corrente e di “anticipo Sbf”, i cui interessi, competenze e spese erano stati addebitati trimestralmente sul conto corrente;
-tuttavia, i documenti contrattuali relativi al conto corrente, al conto anticipi ed alle aperture di credito stipulate sino al 31.12.2009 non erano stati consegnati alla società, in quanto andati smarriti dalla in data imprecisata;
- CP_2 alla data del 31.12.2015, il conto corrente recava un saldo negativo di € 74.130,87; -il conto corrente era tuttora aperto, anche se in data 10.6.2016 la aveva trasferito il saldo a debito «Crediti risolti/scaduti»; -nel CP_2 corso del rapporto contrattuale erano emerse alcune anomalie, tra le quali l'addebito da parte della di commissioni e spese illegittime o CP_2 eccessive, oltre che l'applicazione di tassi di interesse apparentemente usurari;
-era stato, quindi, incaricato un esperto per la redazione di una perizia econometrica, che aveva confermato le criticità già rilevate dalla società. Tanto premesso in fatto, l'attore formulava le seguenti conclusioni: A. in via principale, disporre la rettifica delle risultanze del conto corrente e dei contratti di apertura di credito e anticipo s.b.f. meglio indicati in narrativa previa eliminazione di tutte le voci relative alle somme pagate dall'attrice a titolo di interessi passivi, spese, oneri, commissioni, polizze ecc., da individuarsi e quantificarsi in corso di causa all'esito dell'espletanda c.t.u.; per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo reale del conto corrente alla data del 31 dicembre 2015. In subordine, disporre la rettifica delle risultanze del conto corrente e degli altri contratti per cui è causa, accertando e dichiarando il saldo reale del conto corrente al 31 dicembre 2015 così come risultante dalla perizia di parte o dalla consulenza tecnica d'ufficio; B. in via gradata, accertare e dichiarare la invalidità e/o l'inefficacia del contratto di conto corrente ordinario e dei contratti di apertura di credito e anticipo S.b.f. meglio indicati in narrativa, stante la violazione da parte di (già Banco di Sicilia Controparte_1 S.p.A.) degli artt. 116 e ss., T.U.B.; per l'effetto, dichiarare nulle e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati dalla convenuta e/o inesigibili i relativi interessi, anche per violazione dell'art. 1284, cod. civ., con conseguente riconteggio e rettifica del saldo di conto corrente alla data del 31 dicembre 2015 mediante applicazione al rapporto inter partes di un tasso pari allo 0%, ovvero, in subordine, del pag. 2 di 29 tasso sostitutivo al tasso minimo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero del tasso legale;
C. in via di estremo subordine, accertare e dichiarare il gravissimo inadempimento contrattuale della convenuta e la violazione degli obblighi di buona fede, con la conseguente sostituzione automatica di clausole ex art. 1339 e 1419, cod. civ.; per l'effetto, rettificare il saldo del conto corrente alla data del 31 dicembre 2015 mediante l'applicazione al rapporto degli interessi al tasso minimo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero al tasso legale;
D. in ogni caso, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per effetto di quanto sopra accertato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice in conseguenza della condotta illecita e degli inadempimenti dell'istituto di credito, nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso anche a seguito di valutazione equitativa. Con vittoria delle spese (anche generali) e compensi di causa, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il Controparte_1 rigetto delle domande attoree deducendo: -la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
- l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme di denaro ritenute illegittimamente addebitate, per decorso del termine decennale;
-il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico del correntista, non avendo lo stesso prodotto nemmeno il contratto di conto corrente;
-la mancata contestazione degli estratti conto;
-la legittimità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca;
-l'assenza di tassi usurari e la legittima applicazione della commissione di massimo scoperto;
-la legittimità delle variazioni unilaterali del contratto effettuate dalla banca in costanza di rapporto;
-l'insussistenza dei presupposti per l'operatività tanto della compensazione legale, quanto di quella giudiziale;
-la genericità della richiesta risarcitoria formulata da parte attrice.
Concludeva, pertanto, chiedendo di: in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per indeterminabilità del petitum e della causa petendi per le ragioni indicate nel § 1 della comparsa;
2) ancora, in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per le ragioni indicate nel § 2 della comparsa;
3) nel merito: rigettare in ogni caso ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova;
4) ancora nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree: accertare e dichiarare l'avvenuta compensazione tra le somme di cui parte attrice è debitrice e quanto fosse eventualmente riconosciuto in favore del medesimo nel presente giudizio.”
pag. 3 di 29 § 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha, in parziale accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice, dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 400063335 (già nr. 410454657 e nr. 51951) intestato alla società , ricalcolato al 10.6.2016, data del Parte_1 trasferimento a crediti risolti/scaduti, è pari ad € 43.488,79 a debito del correntista, anziché pari ad € 74.090,76 a debito del correntista, così come risultante dagli estratti conto;
ha rigettato per il resto le domande avanzate dalla parte attrice;
- ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
ha posto le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuna.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “1 – Delimitazione del thema decidendum: Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la società attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia di accertamento avente ad oggetto i rapporti di dare-avere con la relativamente al rapporto di conto corrente Controparte_1 ordinario n. 2505410454657, successivamente n. 410454657, poi ancora n.
51951, e attualmente n. 400063335.
Per contro, la convenuta ha eccepito la prescrizione del CP_2 diritto alla ripetizione dei pretesi illegittimi addebiti, nonché l'assoluta genericità ed infondatezza delle doglianze contenute nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi.
In relazione a tali premesse di fatto, deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione della convenuta in relazione alla indeterminatezza della domanda ai sensi dell'art. 163, n. 3 e 4 e 164, comma 4 c.p.c.. Infatti, la nullità per carenza dei requisiti ai sensi delle richiamate disposizioni postula l'assoluta omissione dei fatti a fondamento della domanda, circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata, atteso che appare possibile individuare sia il petitum che la causa petendi (art. 163, n. 3
c.p.c.), oltre che le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda (art. 163, n. 4 c.p.c.), consistenti nella asserita violazione della disciplina in materia di usura, anatocismo, determinatezza delle condizioni economiche dedotte in contratto, con conseguente applicazione dei rimedi previsti dalla legge.
5 2 – Ripartizione dell'onere della prova: Devesi preliminarmente ricordare che, nei giudizi promossi dal
“cliente” – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole CP_2 nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
pag. 4 di 29 Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n. 7501 del 14 maggio 2012). Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero CP_2 dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto. Ne consegue che, nel caso di specie, l'attore era, innanzitutto, gravato dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass., Sez. 1, 7 maggio 2015, n.
9201).
Peraltro, in materia di rapporti bancari in conto corrente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che, in ordine alle ipotesi di invalidità della pattuizione di interessi ultralegali per mancanza dei requisiti di legge, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire in riferimento ai relativi estratti conto a far data dalla sua apertura, tale che possa effettuarsi l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare-avere sulla base di dati contabili certi, non potendosi, al contrario, utilizzare criteri presuntivi o approssimativi (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20693 del 13 ottobre 2016).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti, con particolare riferimento alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile pag. 5 di 29 strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere. Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”. Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione. In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Tale istanza, nel caso di specie, risulta stata avanzata dal cliente – odierna attrice – nell'aprile 2018. Sulla base della proposizione dell'istanza di cui all'art. 119 TUB (circostanza non contestata dalla banca convenuta) e della mancata consegna da parte dell'istituto di credito convenuto della documentazione richiesta, è stato, infatti, ritenuto ammissibile e rilevante pag. 6 di 29 l'ordine di esibizione richiesto dalla parte attrice (cfr. ordinanza del 18.12.2019).
3 – La nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta L'art. 117 TUB ai commi 1 e 3 stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Il successivo art. 127 secondo comma precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 TUF, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice. E' evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso –pur presentenon sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
Qualora manchi un valido contratto scritto di apertura del rapporto, si pone il problema di quali siano le conseguenze, con particolare riferimento al rapporto di conto corrente. Ci si è chiesti, infatti, se in tal caso possa trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB. Orbene, l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Poi, il successivo comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”. Sicchè, nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto. Del resto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia.
Pertanto, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Tuttavia, essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del pag. 7 di 29 quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, sarà necessario (mediante una ctu) ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.
4 – Esame delle allegazioni attoree e della documentazione in atti: Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che nel caso in esame non risulta presente in atti il contratto di apertura del rapporto di conto corrente acceso dalla parte attrice. Ed infatti, sebbene sin dall'atto di citazione la parte attrice abbia eccepito la mancata stipulazione per iscritto del contratto di apertura del rapporto, tuttavia la convenuta non ha dato dimostrazione del CP_2 contrario, omettendone la produzione in giudizio. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la mancanza di forma scritta del contratto di apertura del rapporto determina la nullità totale dello stesso, con conseguente impossibilità di applicare qualsivoglia interesse, spesa o commissione, non risultando queste pattuite per iscritto. Ed infatti, nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4
(mancata indicazione del tasso in un contratto esistente con conseguente nullità parziale dello stesso ed automatica sostituzione della clausola nulla).
Sicchè, la nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando come conseguenza esclusivamente effetti restitutori con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c.. Per questo motivo, è stata disposta una CTU, al fine di ricostruire, sulla base degli estratti conto disponibili, l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale, espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito sia a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto.
5 – Le risultanze della ctu: L'ausiliare del giudice ha, quindi, rilevato che il rapporto bancario intercorso tra le parti ed oggetto del presente giudizio è il conto nr.
400063335 (già nr. 410454657 e nr. 51951) con primo saldo documentato in atti all'1.1.1998 e con data di passaggio a crediti risolti/scaduti del pag. 8 di 29 10.6.2016. Tale conto corrente è caratterizzato da un saldo negativo al
10.6.2016 (data di passaggio a crediti risolti/scaduti) pari a -€ 74.090,76.
Risultano presenti in atti gli estratti conto continuativi dal
01.01.1998 al 10.06.2016, comprensivi di riassunti scalari, elementi per il conteggio delle competenze, riepiloghi competenze. Sono invece assenti elementi per il conteggio delle competenze e riepiloghi competenze per il III trimestre 2009 ed il I trimestre 2016; nonché sono assenti i contratti originari di apertura di c.c./apertura di credito. Sono stati, infatti, rinvenuti solo il contratto di apertura di credito del 24.5.2010 per euro 70.000,00 caratterizzato dall'indeterminatezza delle condizioni economiche;
il contratto di apertura di credito del 3.5.2011 per euro 70.000,00, caratterizzato dalla determinatezza delle condizioni economiche;
il documento di sintesi del contratto di affidamento datato 4.5.2011, caratterizzato dalla determinatezza delle condizioni economiche;
il contratto di apertura di credito 30.5.2012 per euro 50.000,00 caratterizzato dalla determinatezza delle condizioni economiche;
il contratto di apertura di credito del 30.5.2012 per euro 70.000,00 caratterizzato dalla determinatezza delle condizioni economiche;
il documento di sintesi del contratto di affidamento datato 1.6.2012; il contratto di apertura di credito del 14.9.2015 per euro 20.000,00 caratterizzato dalla determinatezza delle condizioni economiche. E' stato, altresì, depositato il verbale di denuncia di smarrimento del 21.1.2016 in relazione al contratto di conto corrente n. 400063335 (ex n.
51951 ed ex n. 410454657) ed ai relativi contratti di affidamento stipulati sino al 31.12.2009. Di conseguenza, il ctu -sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori- ha effettuato il conteggio, stante la mancata produzione degli estratti conto iniziali ed essendo ad agire il correntista, a partire dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista (Saldo iniziale negativo al 31.12.1997 pari a -€ 21.779,97 / -Lire 42.171.908). Inoltre, stante l'assenza in atti di un contratto di apertura di c.c./di credito relativo al rapporto in esame e precedente al 24.5.2010, è stato ricalcolato il relativo saldo con applicazione fino al 23.5.2010: del tasso legale;
dell'espunzione delle c.m.s., delle spese e commissioni diverse;
dell'eliminazione della capitalizzazione delle competenze. Invece, a partire dal 24.5.2010 -attesa la presenza di documentazione contrattuale- sono stati applicate le condizioni previste dai contratti medesimi.
Sicchè, la mancanza di taluni documenti relativi al rapporto contrattuale non si è ritenuta ostativa all'espletamento della consulenza tecnica contabile;
d'altronde, la correttezza di tale valutazione discende dal fatto che il consulente non ha evidenziato al Giudice difficoltà di sorta nel procedere ad un accertamento comunque dotato di piena attendibilità scientifica.
pag. 9 di 29 Ed invero, sul punto si osserva che, come la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato, la mancanza di una parte degli estratti conto o, addirittura, del documento contrattuale non è automaticamente preclusiva di un approfondimento istruttorio, tramite consulenza tecnica, delle allegazioni attoree. La C.T.U., infatti, può essere disposta anche quando la serie di estratti conto prodotta in giudizio non sia quella relativa a tutte le movimentazioni in conto corrente, dall'apertura di quest'ultimo, purché si tratti di serie tendenzialmente continue, suscettibili di dar luogo ad una ricostruzione attendibile del rapporto. Ciò in quanto gli estratti non costituiscono “prova esclusiva” dell'andamento del rapporto negoziale. Ne consegue che il giudice è tenuto a valutare se, alla luce di tutto il compendio probatorio in atti, sia comunque possibile ricostruire, in modo attendibile, i rapporti di dare e avere fra le parti, ad esempio valorizzando altre prove documentali oppure il comportamento processuale delle parti
(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9526 del 04/04/2019). L'ausiliare del giudice, peraltro, conformemente al quesito formulato con riguardo alla prescrizione, ha correttamente operato il ricalcolo unicamente in relazione al decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione, dunque a far data dal 5.7.2008. 5 – L'eccezione di prescrizione: Risulta correttamente formulata ed è altresì fondata, nel merito, l'eccezione di parziale prescrizione delle rimesse sollevata dalla CP_2 convenuta.
Sul punto, giova evidenziare che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, componendo un precedente contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie»
(Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018,
n. 4372).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi pag. 10 di 29 ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418). Tuttavia, si osserva che, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è stata correttamente proposta dalla Infatti, come CP_2 chiarito dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, tale fatto estintivo dell'avversa pretesa è esaurientemente introdotto nel processo dalla CP_2 mediante la semplice deduzione dell'inerzia del titolare, del tempo della prescrizione (nel caso di specie, dieci anni) e dell'intenzione di volerne profittare, senza che occorra altresì la specifica indicazione delle singole rimesse solutorie integranti dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale stesso. Conseguentemente, laddove il tempo decorso dalle annotazioni passive risulti effettivamente sufficiente ad integrare la prescrizione del diritto di agire in restituzione, diventa onere del cliente- attore in ripetizione allegare e provare la natura affidata del rapporto e, quindi, il carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati.
Poiché il cliente – attore non ha, nella fattispecie in esame, dato prova del carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati, il consulente tecnico ha correttamente provveduto, riscontrata la prescrizione sino al 5.7.2008, ad eliminare soltanto le poste illegittimamente addebitate entro il decennio antecedente alla data del primo atto interruttivo, in cui il diritto alla restituzione non era ancora prescritto - rimanendo, al contrario, intangibili i versamenti effettuati dal correntista oltre il decennio – e, di conseguenza, ad effettuare il ricalcolo con decorrenza dal saldo dell'estratto conto al 5.7.2008. 6 - Illegittima applicazione di interessi anatocistici: Prima di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale in ordine all'anatocismo, occorre ribadire che, come noto, l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. La citata delibera CICR prevede, poi, all'art. 2 comma 2 che, nell'ambito di ogni singolo rapporto di conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
pag. 11 di 29 Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Successivamente, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il cd. Decreto
Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con cui, di fatto, è stata riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione, rimanendo, pertanto, priva di effetto.
Di conseguenza, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di
Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del
2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo. Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014, è stata negata in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità
pag. 12 di 29 all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014. Ciò posto in termini generali, nella specie l'ausiliare del giudice ha accertato l'osservanza della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 in termini di capitalizzazione degli interessi e, di conseguenza, ha applicato la capitalizzazione trimestrale delle competenze fino al 31.12.2013. Ha, poi, escluso ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.01.2014 in conformità con quanto statuito nel quesito peritale. In altri termini, il consulente tecnico ha accertato che per il periodo successivo al 2000 (nel caso di specie, tenuto conto delle competenze prescritte) la ha applicato la capitalizzazione nel rispetto della CP_2 condizione della medesima periodicità. Sul punto, deve osservarsi che la nota delibera CICR del 9 febbraio 2000, prevedendo la pari periodicità nel conteggio degli interessi, ha specificato, altresì, che «le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». La delibera ha, inoltre, dettato una disciplina in tema di adeguamento dei contratti stipulati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera medesima. E, infatti, l'art. 7 (appositamente rubricato «disposizioni transitorie») prevede che «le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio». La delibera dispone, poi, al secondo comma, che «qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000». Il terzo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che «nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela». Va subito evidenziato che, successivamente all'emanazione della delibera CICR, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale la quale pag. 13 di 29 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, quinto comma, l. 24 aprile 1998 n.
128 - l'art. 25, terzo comma, d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa (Corte Cost., 17 ottobre 2000,
n. 425).
Tuttavia, la richiamata pronuncia di incostituzionalità - per come anche riconosciuto dalla recente Cass., 19 maggio 2020, n. 9140 sulla quale si tornerà diffusamente infra - non ha interessato quella parte dell'art. 25, comma 3, con cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR: infatti, la pronuncia del giudice delle leggi si è fondata sull'eccesso di delega (rispetto alla l. 24 aprile 1998, n. 128, art. quinto comma), avendo la Corte costituzionale escluso «che la suddetta delega legittimi una disciplina retroattiva e genericamente validante». Appare, anzi, manifesto che l'intervento caducatorio riguardasse il solo regime di sanatoria che il legislatore aveva previsto per il periodo che precedeva proprio l'entrata in vigore della delibera CICR. Occorre considerare, in proposito, che nelle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la statuizione precettiva avente valore di accertamento costitutivo ed estintivo con efficacia erga omnes è contenuta nel dispositivo della sentenza, da ritenersi, peraltro, posto in rapporto di correlazione necessaria con la motivazione le volte in cui soltanto quest'ultima consenta di determinare con precisione, al fine di individuare l'esatta portata e il preciso oggetto della pronuncia, quali disposizioni di legge debbano ritenersi caducate
(Cass. 17 dicembre 2004, n. 23506).
Escluso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale abbia investito, direttamente, le modalità di adeguamento dei contratti in essere
(avendo avuto ad oggetto, in via esclusiva, la sanatoria dei contratti già stipulati per il solo periodo antecedente alla delibera CICR), questa Sezione del Tribunale di Roma ha costantemente stabilito che la «comparazione» richiesta dal terzo comma della delibera in esame - la quale, come più volte segnalato, prevede la necessità di approvazione da parte del cliente nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali «comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate» - vada eseguito prendendo a riferimento le condizioni di fatto, concretamente applicate, e non le clausole negoziali inserite nei contratti anteriori che, sulla base della giurisprudenza formatasi a partire dal 1999, devono essere considerate nulle.
Conseguentemente, questa Sezione ha più volte evidenziato che, salvo casi particolari, il «passaggio» da un regime (sia pure in punto di fatto) di capitalizzazione con periodicità diversa a sfavore del cliente (essendo trimestrale per gli interessi debitori ed annuale per gli interessi attivi) ad un pag. 14 di 29 regime di pari periodicità successivo alla delibera CICR costituisse un miglioramento della situazione. Né, ritiene questo Tribunale, che l'esegesi qui proposta finirebbe per conferire rilevanza ad un dato quale l'esecuzione di una clausola nulla che, come è noto, salve le eccezioni previste (artt. 590, 799, 2126 c.c.), è sprovvista di rilevanza giuridica.
Ora, in primo luogo, il legislatore è legittimato a dare rilevanza giuridica all'esecuzione della clausola nulla: non si vede, infatti, la ragione per la quale il legislatore possa dare rilievo all'esecuzione di una disposizione testamentaria nulla (così come previsto dall'art. 590 c.c.) e, al contrario, non possa prendere in esame, peraltro ai soli fini comparativi, l'esecuzione di una clausola anatocistica nulla. E ciò, precisamente, sembra aver fatto il legislatore attribuendo al CICR il potere di regolamentare - ovviamente solo per il futuro - le clausole anatocistiche senza necessariamente passare per una rinegoziazione di esse. D'altra parte, appare anche evidente che la volontà del legislatore era proprio quella di evitare, per quanto possibile, di procedere ad una rinegoziazione delle clausole di tutti i rapporti contrattuali in essere, evidentemente considerando che porre un tale onere a carico del sistema bancario fosse comunque eccessivo e, sostanzialmente, inutile. Comunque, sotto altro profilo, l'orientamento cui aderisce questo Tribunale non giunge in alcun modo a conferire esecuzione alla clausola anatocistica contenuta nei contratti precedenti. Quest'ultima è e resta nulla e, nelle operazioni di ricostruzione dei saldi dei conti correnti aperti antecedentemente, vengono scomputati tutti gli interessi anatocistici. L'unico rilievo che assume la (concreta applicazione della) precedente clausola nulla non ha ad oggetto la sua «esecuzione» (che presupporrebbe una sua ultrattività con esclusione dell'eliminazione degli interessi applicati), ma soltanto una valutazione comparativa tra situazioni differenti ai fini delle modalità di adeguamento delle clausole contrattuali. Ma quella valutazione comparativa non conferisce in alcun modo alcuna esecuzione alla precedente clausola che resta, sul piano applicativo, inefficace.
Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene di dovere dare seguito al proprio orientamento. Dovendo il giudizio comparativo essere operato tra il precedente regime di fatto applicato costituito da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e, invece, una capitalizzazione trimestrale per quelli a debito e quello successivo costituito da un regime di pari periodicità trimestrale per entrambe le parti, la situazione successiva non è affatto peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente applicate. Ne deriva che ben poteva l'istituto di credito adeguarsi alla nuova normativa mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante informazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile.
pag. 15 di 29 Deve, dunque, conclusivamente ritenersi che la convenuta si CP_2 sia correttamente adeguata alle prescrizioni di cui all'art. 7, secondo comma, della delibera CICR, 9 febbraio 2000.
7 – Usura originaria e sopravvenuta:
Con riferimento alla dedotta ipotesi di usura originaria, il consulente tecnico ha verificato la osservanza del tasso soglia vigente al momento dell'esercizio dello ius variandi. In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, deve tenersi conto della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 24675 del 19.10.2017, per mezzo della quale è stato risolto il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l. n.
108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
Orbene il Supremo Consesso nella sua decisione, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, ha negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, ritenendo la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stata scorretta la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia. Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non può venire in rilievo un'ipotesi di usura sopravvenuta. Parimenti da escludersi è la sussistenza di un'ipotesi di usura soggettiva, atteso che parte attrice ha omesso di fornire elementi probatori a sostegno della sussistenza del carattere sproporzionato degli interessi pattuiti, anche in relazione della solo asserita condizione di difficoltà economica o finanziaria dell'attore. Infatti, con riguardo all'asserita ipotesi di usura soggettiva, si rammenta che ai fini della sua sussistenza è necessario che gli interessi, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultino comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. L'onere della prova grava in capo alla parte pag. 16 di 29 attrice, che nel caso di specie non ha neppure allegato le condizioni di difficoltà economica e finanziaria in cui versava, né l'approfittamento di tale circostanza da parte dell'istituto di credito.
8 - Ius variandi
Parte attrice ha altresì dedotto, sia pure in modo generico, l'illegittimo esercizio del potere di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della convenuta. CP_2 Sul punto, il CTU ha evidenziato che, dall'analisi degli estratti conto, è risultato che per il periodo intercorrente tra il 3.5.2011 ed il
10.6.2016 sono stati applicati ai numeri debitori relativi agli scoperti di conto i tassi pattuiti tra le parti nella misura ivi indicata nei contratti oggetto di causa, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla CP_2 secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. Non v'è prova, quindi, di un esercizio illegittimo della facoltà di ius variandi. 9 –Sulla commissione di massimo scoperto:
Parte attrice ha, altresì, eccepito la illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, in quanto priva di espressa pattuizione.
A tal proposito, si osserva che nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento. Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca. Il problema della validità della c.m.s. è stato affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati diversi orientamenti.
Invero, secondo questo giudice, appare più corretto e conforme alla funzione dello strumento negoziale de quo, ritenere che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata pag. 17 di 29 sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta
“la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. A ciò si aggiunga che è in ogni caso illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto ove non prevista per iscritto nel contratto stipulato con il correntista. D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi. Ed invero, laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della c.m.s. in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la c.m.s. perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido. Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al consulente tecnico il quesito, nel senso di escludere la C.M.S., in relazione al il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2, nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato.
A tal proposito, si osserva che, nel rispondere al quesito formulato, il consulente tecnico ha correttamente provveduto ad eliminare la commissione di massimo scoperto e le successive commissioni conformi in quanto non pattuite tra le parti. 10 - Risarcimento del danno:
In tema di onere della prova nelle ipotesi di domanda risarcitoria, spetta al danneggiato dimostrare l'esistenza dei danni lamentati e del relativo nesso causale. In altri termini, la parte avrebbe dovuto quanto pag. 18 di 29 meno allegare e dimostrare l'idoneità della condotta illecita contestata alla banca a causare, secondo il criterio del “più probabile che non”, i danni lamentati, posto che, per giurisprudenza consolidata, l'onere della prova del nesso causale sia in senso materiale sia in senso giuridico grava sul danneggiato. In secondo luogo, il corretto assolvimento dell'onere della prova avrebbe richiesto una compiuta allegazione dei danni effettivamente subiti.
Alla luce di quanto sopra detto, nel caso di specie la domanda deve essere rigettata, non avendo la parte attrice né allegato in modo specifico, né conseguentemente provato i pregiudizi lamentati, di tipo patrimoniale e non patrimoniale. Pertanto, non può ritenersi assolto l'onere probatorio e assertivo posto a carico di parte attrice.
11 – Conclusioni e spese di lite:
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 400063335 (già nr. 410454657 e nr. 51951) ricalcolato al 10.6.2016, data del trasferimento a crediti risolti/scaduti, è pari ad € 43.488,79 a debito del correntista, anziché pari ad € 74.090,76 a debito del correntista, così come risultante dagli estratti conto.
Considerato che il ricalcolo ha accertato un saldo comunque negativo a debito della parte attrice (seppur di importo minore rispetto alle risultanze degli estratti conto), appaiono sussistenti i presupposti della reciproca soccombenza, tali da giustificare la integrale compensazione delle spese di lite.
Parimenti, le spese di consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in ragione della metà ciascuna.”.
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello adìta, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello per tutti i motivi, fatti e titoli di cui in narrativa, previa ogni eventuale declaratoria di rito e/o di merito: IN VIA
PRELIMINARE A. dichiarare nulla, illegittima, ingiusta e viziata, ovvero annullare e riformare in accoglimento dei motivi di appello, la sentenza n.
19098/2021 del Tribunale di Roma (in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cecilia Bernardo), emessa il 4 dicembre 2021 all'esito del procedimento avente R.G. n. 48810/2018, pubblicata in data 7 dicembre 2021; B. disporre la rinnovazione parziale della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado nella direzione indicata nel gravame, dunque con salvezza di calcoli, riconteggi e accertamenti effettuati correttamente e con rigore scientifico;
NEL MERITO C. in via principale, disporre la rettifica delle risultanze del conto corrente e dei contratti di apertura di credito e anticipo s.b.f. meglio indicati in narrativa pag. 19 di 29 previa eliminazione di tutte le voci relative alle somme pagate dall'attrice a titolo di interessi passivi, spese, oneri, commissioni, polizze ecc., da individuarsi e quantificarsi in corso di causa all'esito dell'espletanda c.t.u.; per l'effetto, accertare e dichiarare il saldo reale del conto corrente alla data del 31 dicembre 2015. In subordine, disporre la rettifica delle risultanze del conto corrente e degli altri contratti per cui è causa, accertando e dichiarando il saldo reale del conto corrente al 31 dicembre
2015 così come risultante dalla perizia di parte o dalla consulenza tecnica d'ufficio; D. in via gradata, accertare e dichiarare la invalidità e/o l'inefficacia del contratto di conto corrente ordinario e dei contratti di apertura di credito e anticipo s.b.f. meglio indicati in narrativa, stante la violazione da parte della (già Banco di Sicilia S.p.A.) degli Controparte_1 artt. 116 e ss., T.U.B.; per l'effetto, dichiarare nulle e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati dalla convenuta e/o inesigibili i relativi interessi, anche per violazione dell'art. 1284, cod. civ., con conseguente riconteggio e rettifica del saldo di conto corrente alla data del 31 dicembre 2015 mediante applicazione al rapporto inter partes di un tasso pari allo zero percento, ovvero, in subordine, del tasso sostitutivo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero del tasso legale;
E. in via di estremo subordine, accertare e dichiarare il gravissimo inadempimento contrattuale della convenuta e la violazione degli obblighi di buona fede, con la conseguente sostituzione automatica di clausole ex art. 1339 e 1419, cod. civ.; per l'effetto, rettificare il saldo del conto corrente alla data del 31 dicembre 2015 mediante l'applicazione al rapporto degli interessi al tasso minimo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero al tasso legale;
IN OGNI CASO F. condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per effetto di quanto sopra accertato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'attrice in conseguenza della condotta illecita e degli inadempimenti dell'istituto di credito, nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, se del caso anche a seguito di valutazione equitativa;
G. condannare la alla rifusione delle spese di lite relative Controparte_1 al giudizio di primo grado, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario;
in via gradata, dichiarare la compensazione parziale delle spese giudiziali del primo grado, ponendo a carico della appellata, CP_2 soccombente in senso sostanziale, l'aliquota residua non oggetto di compensazione, sempre da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario;
H. condannare la anche alla rifusione delle spese della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado, già versate al consulente tecnico nominato dal Tribunale di Roma;
in subordine, porre tali spese a carico della banca appellata per una quota superiore a quella indicata dal Tribunale di Roma, condannando l'istituto di credito alla restituzione delle somme già versate dalla in eccedenza Parte_1
pag. 20 di 29 in esecuzione del provvedimento impugnato. Con vittoria delle spese (anche generali) e compensi del giudizio di appello, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza
Avvocati, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
1. In via preliminare e di rito: - con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel § 2.1 del presente atto, con ogni conseguente statuizione e, comunque, con conferma della sentenza impugnata;
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342, co. 1 c.p.c., per tutte le motivazioni esposte nel §
2.2, con ogni conseguente statuizione e comunque con conferma della sentenza gravata;
2. Nel merito: rigettare, comunque, l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 19098/2021 emessa dal Tribunale di Roma.”
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 7/2/2025.
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della pag. 21 di 29 controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da contiene Parte_1 sette motivi.
§ 5.1 – Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione della ripetizione d'indebito sollevata dalla trascurando che essa fosse decaduta dalla CP_2 facoltà di sollevarla per essersi tardivamente costituita. Il Tribunale non avrebbe dovuto seguire l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 24418 del 2/12/2010) sulla decorrenza del dies a quo della prescrizione dalla data di chiusura del conto, per la ripetizione di rimesse ripristinatorie della provvista, e dall'annotazione per le rimesse solutorie effettuate a rientro di eventuale scoperto eccedente la soglia dell'accreditamento, mentre avrebbe dovuto applicare per tutte le rimesse la data di chiusura del conto, perché il correntista sarebbe stata parte debole del rapporto. Il Tribunale non avrebbe dovuto seguire l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 24418 del 2/12/2010) sull'onere di allegazione gravante sulla banca che eccepisca la prescrizione dell'azione di ripetizione di somme pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, perché la natura ripristinatoria sarebbe presunta. Il Tribunale avrebbe erroneamente assunto la natura ripristinatoria delle rimesse sul presupposto che i saldi fossero tutti negativi, trascurando che essi avrebbero incluso interessi anatocistici illegittimi, interessi usurari e competenze non dovute, poste senza le quali i saldi avrebbero potuto essere positivi.
Il Tribunale avrebbe erroneamente estromesso per prescrizione dell'azione di ripetizione d'indebito le rimesse solutorie annotate antecedentemente al 5/7/2008, sul presupposto che la ripetizione fosse stata chiesta per la prima volta con l'atto introduttivo, trascurando che la prescrizione sarebbe stata interrotta con il deposito della domanda di mediazione del 19/2/2018 e con la diffida stragiudiziale ex art. 119 TUB ricevuta dalla banca il 15/5/2018.
pag. 22 di 29 Il motivo è infondato.
La ha ritualmente sollevato l'eccezione di prescrizione della CP_2 ripetizione d'indebito, per essersi tempestivamente costituita entro il termine di venti giorni antecedenti la prima udienza del 7/1/2029, fissata con decreto di differimento ex art. 168 bis quinto comma del 17/9/2018, ammettendo la giurisprudenza la riapertura dei termini per la costituzione, rispetto all'udienza fissata in citazione, tutte le volte che il giudice si sia avvalso di tale facoltà di differimento d'ufficio (Cass. n. 18326/2013; Cass. 1567/2011), diversamente dal differimento all'udienza immediatamente successiva a quella fissata in citazione ex art. 168 bis quarto comma c.p.c. disposto sul presupposto che il Giudice designato non abbia tenuto udienza in quella giornata.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24418 del
2/12/2010, hanno stabilito che, in presenza di nullità delle clausole, la ripetizione di rimesse ripristinatorie della provvista concessa con l'apertura di credito regolata in conto corrente, si prescrive in dieci dalla data di chiusura del conto, consentendo alla ripetizione di interessare evidentemente l'intero rapporto, mentre per le rimesse solutorie effettuate a rientro di eventuale scoperto eccedente la soglia dell'accreditamento ovvero da rimesse effettuate su conto diverso non affidato, la prescrizione decorre dalla data di effettuazione del singolo versamento (annotazione). Il
Tribunale ha doverosamente fatto applicazione di tale diversa decorrenza della prescrizione, né il dies a quo può indifferentemente essere individuato nella data di chiusura del conto, solo perché il correntista sarebbe stata parte debole del rapporto, non potendo tale condizione sovvertire l'insegnamento nomofilattico proveniente dal massimo organo di giurisdizione.
Analogamente il Tribunale ha fatto doverosa applicazione della sentenza n. 15895 del 13/6/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale sull'onere di allegazione gravante sulla banca che eccepisca la prescrizione dell'azione di ripetizione di somme pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, che non necessita della specifica indicazione delle rimesse solutorie.
Non può, invero, presumersi che in un rapporto affidato le rimesse siano ripristinatorie della provvista, mentre il decorso del termine di prescrizione dalla singola annotazione onera il correntista della prova della natura meramente ripristinatoria che ancorerebbe la decorrenza dalla chiusura del conto.
Il Tribunale non ha assunto la natura ripristinatoria delle rimesse sul presupposto che i saldi fossero tutti negativi, ma sul presupposto che il correntista, onerato della relativa dimostrazione, non avesse provato la natura ripristinatoria, sicchè il suo accertamento non è viziato dall'errore di non aver espunto dai saldi interessi o competenze non dovute. Oltretutto, l'accertamento non sarebbe viziato da errore perchè in costanza di saldi pag. 23 di 29 negativi, il pagamento è sempre solutorio e non ripristinatorio della provvista, dal momento che la disponibilità della provvista, che impedirebbe il pagamento solutorio, consiste nella concreta ed effettiva utilizzabilità del fido, e non può essere verificata sulla base della rideterminazione dei saldi che sia effetto di nullità soltanto dichiarata come esistente al tempo in cui il versamento è stato effettuato.
Il Tribunale ha correttamente estromesso dalla ripetizione le rimesse solutorie annotate antecedentemente al 5/7/2008 per prescrizione della condictio indebiti, né la domanda di mediazione del 19/2/2018 o la diffida stragiudiziale ex art. 119 TUB ricevuta dalla banca il 15/5/2018 valgono a retrodatare l'estromissione di tali rimesse al 19/2/2008 o al 15/5/2008, perché il verbale negativo di mediazione che prova la proposizione di tale domanda non offre elementi per individuare una specifica richiesta di ripetizione riferita alle rimesse che avrebbe interrotto la prescrizione, e neppure la diffida stragiudiziale, la quale si risolve in una richiesta di documenti alla banca, menziona la ripetizione delle rimesse in ragione interruttiva della prescrizione.
§ 5.2 – Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe fornito una motivazione apparente alla denunciata pattuizione originaria di interessi usurari, limitandosi ad affermare che il CTU avesse verificato l'osservanza del tasso soglia vigente al momento dell'esercizio dello jus variandi, ma trascurando che il CTU non avrebbe dato risposta al quesito se fosse stato superato il tasso soglia in occasione della stipulazione dei contratti di apertura di credito. La Corte avrebbe dovuto rinnovare la consulenza.
Il motivo è infondato.
Nella tabella riportata alle pagine 93 e 93 dell'elaborato peritale il CTU riassume le risultanze dell'indagine condotta onde verificare l'eventuale superamento dei tassi soglia pro tempore vigenti, utilizzando la formula di calcolo del T.E.G. come da istruzioni di Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, e computando nella base di calcolo da confrontare con il tasso, per il periodo successivo all'1.01.2010, ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse, indagine sviluppata nei fogli di calcolo allegati. Le risultanze di tale indagine sono illustrate nelle tabelle sia con riguardo al fido di cassa, sia con riguardo al fido anticipi.
Ciò significa che il CTU ha dato puntuale risposta al quesito se fosse stato superato il tasso soglia in occasione della stipulazione dei contratti di apertura di credito, fondandosi la verifica anche sui fidi accordati con le aperture di credito del 24.5.2010 del 3.5.2011 del 30.5.2012 e del 14.9.2015.
pag. 24 di 29 Le conclusioni, verificabili anche con il semplice esame delle tabelle dove il T.E.G. è sempre inferiore ai tassi soglia, sono nel senso dell'osservanza di tali tassi soglia pro tempore vigenti in tutti i trimestri, e quindi anche di quelli segnati dalla pattuizione di tassi sui nuovi fidi accordati.
Vero è che il CTU da un'esplicita risposta negativa al superamento del tasso soglia in occasione della stipulazione dei contratti di apertura di credito, tanto che lo stesso consulente di parte della Pt_1 Parte_1
che pure ha mosso numerose osservazioni critiche alla consulenza,
[...] non ha mai minimamente dubitato che il CTU avesse risposto al quesito. Non sussiste pertanto la necessità di rinnovare la consulenza.
§ 5.3 – Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe fornito una motivazione apparente alla doglianza concernente l'illegittimo esercizio della facoltà di jus variandi, limitandosi ad affermare che fossero stati applicati i tassi pattuiti agli scoperti di conto, ma trascurando che il rapporto sarebbe stato senza soluzione di continuità affidato, e che le variazioni di tasso non sarebbero state né giustificate né applicate nel rispetto del secondo comma dell'art. 118 TUB, generando l'inefficacia della stessa variazione che costituirebbe una nullità di protezione.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare, o rigettato implicitamente, la doglianza concernente l'illegittimo esercizio della facoltà di jus variandi, trascurando che la violazione dell'art. 118 TUB sarebbe rilevabile d'ufficio, che le modifiche unilaterali non sarebbero state portate a conoscenza del correntista, e non avrebbero potuto essere assunte in mancanza di contratto scritto. La Corte avrebbe dovuto rinnovare la consulenza.
Il terzo e il quarto motivo vanno trattati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.
La domanda, come articolata in citazione, ha trascurato l'illegittimo esercizio della facoltà di jus variandi, limitandosi ad accennare ai tassi unilateralmente modificati soltanto in ragione del superamento della soglia usuraria. Sulla questione dell'illegittimo esercizio della facoltà di jus variandi è, dunque, mancata una specifica domanda, nonostante la banca si sia difesa assumendo, tra l'altro, il rispetto dell'art. 118 TUB anche nell'aver debitamente comunicato le variazioni di tasso, tanto che la risposta della contenuta nella memoria ex art. 183 sesto Parte_1 comma n. 1 c.p.c. di non aver ricevute le comunicazioni non costituisce precisazione di domanda, invero mai formulata, né può integrare nuova domanda, neppure formalizzata nelle conclusioni.
pag. 25 di 29 Non vale neppure obiettare che la violazione dell'art. 118 TUB si configurerebbe quale ipotesi di nullità, prevedendo espressamente la norma che le variazioni contrattuali non comunicate al correntista siano inefficaci,
e sempre che risultino sfavorevoli per il cliente. Non è di conseguenza invocabile l'art. 127 TUB nella parte in cui pure prevede che le nullità di protezione possano essere rilevate d'ufficio dal giudice, perché la mancata comunicazione della variazione sfavorevole non genera nullità dei maggiori tassi ma inefficacia, continuando il rapporto ad essere regolato dai vecchi e minori tassi.
Oltretutto, il Tribunale, pur potendo eludere la questione, che pure ha costituito oggetto di indagine peritale, ha riportato le conclusioni del CTU, il quale ha considerato anche “…il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti CP_2 conto”, in risposta al quesito che gli domandava di tenere conto delle variazioni di maggiori tassi che fossero state comunicate. E' vero, allora, che la comunicazione delle variazioni sia stata verificata dal CTU, tanto che lo stesso consulente di parte della
[...]
che pure ha mosso numerose osservazioni critiche alla Parte_1 consulenza, non ha mai minimamente dubitato dell'applicabilità dei tassi così come variati. E' solo per una mera imprecisione che sia il consulente, sviato dai quesiti, che il Tribunale abbiano fatto riferimento agli scoperti di conto anziché al conto affidato. E', poi, evidente, quanto al giustificato motivo, che nel rapporto di durata i mutamenti delle condizioni di mercato possano giustificare, in caso di restrizione del credito, l'aumento dei tassi, né ha pregio obiettare che la banca non avrebbe potuto modificare clausole di tasso in mancanza di contratto scritto, perché se è vero che mancava l'originario contratto del 1991, è però vero che il ricalcolo ha riguardato il più recente periodo dal
2010 regolato da aperture di credito formalizzate per iscritto. Non sussiste pertanto la necessità di rinnovare neppure sul punto la consulenza.
§ 5.4 – Con il quinto motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare, anche d'ufficio le numerose nullità che avrebbero connotato le aperture di credito, non intervenendo a censurare la violazione da parte della banca della normativa sulla trasparenza bancaria, e segnatamente l'obbligo di pubblicizzare in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, e di rendere altrettanto chiari i mezzi di negoziazione.
Il motivo è infondato.
La pubblicizzazione delle condizioni è normalmente assolta con ostensione presso tutte le strutture della banca aperte al pubblico, mentre pag. 26 di 29 l'osservanza delle regole di trasparenza nella determinazione delle condizioni contrattuali nei contratti di aperura di credito è stata vagliata dal
CTU, che sul punto ha fornito pertinenti risposte alle osservazioni critiche del consulente di parte, le quali sono state recepite dal Tribunale.
In proposito, giova ricordare che, quando il giudice aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, sicché non
è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte
(Cass. Civ. Sez. I, 9/1/2009 n 281; vds anche Cass. Civ. Sez. III, 6/10/2005
n 19475; Cass. Civ. Sez. I, 4/3/2011 n. 5229).
Del resto, laddove il rapporto era sguarnito di condizioni il Tribunale ha ricalcolato il saldo al tasso legale, eliminando commissioni, spese o capitalizzazioni, spiegandone le ragioni, mentre quando sono seguiti, a partire dal 2010, i contratti di apertura di credito scritti, la chiarezza e determinatezza delle condizioni, pure suffragate dal rilievo del CTU per cui lo stesso atto di citazione ripercorreva, in tale periodo, l'esatta successione dei tassi, il Tribunale e prima di lui il CTU non ha avuto difficoltà ad applicare al rapporto le condizioni pattuite.
§ 5.5 – Con il sesto motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria, sull'erroneo presupposto che l'attore non avesse allegato né provato il danno patrimoniale e il nesso di causalità, trascurando che l'ingente somma sottratta avrebbe potuto essere proficuamente impiegata, mentre l'usura avrebbe arrecato un vulnus alla libertà di autodeterminazione e alla libertà d'impresa.
Il motivo è infondato.
Le violazioni addebitabili alla banca hanno condotto alla rideterminazione del saldo debitorio da € 74.090,76 ad € 43.488,79, né un minor debito verso la banca può integrare una perdita patrimoniale che avrebbe esposto la ad ulteriori pregiudizi, i Parte_1 quali in ogni caso avrebbero dovuto essere allegati e provati, e non reclamati quale generica perdita di ulteriore guadagno. Il maggior saldo non è stato il prodotto dell'usura, restando del tutto indifferente che questa di per sé arrecherebbe un vulnus alla libertà di autodeterminazione e alla libertà d'impresa.
§ 5.6 – Con il settimo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha compensato le spese di lite, sull'erroneo presupposto che la consulenza avesse accertato un saldo comunque negativo, trascurando che tale accertamento non costituirebbe di per sé ragione di compensazione.
pag. 27 di 29 Il motivo è infondato.
La ha proposto una domanda Parte_1 principale, una in via gradata, una in via di estremo subordine e altra ancora
“in ogni caso”, mentre il Tribunale ha parzialmente accolto solo talune di tali domande rigettandone altre. In particolare, il Tribunale ha ridotto la domanda di rettifica delle risultanze del conto, accertando il credito della banca di € 43.488,79 anziché di € 74.090,76, a fronte di una richiesta (prospettata per relationem con le conclusioni della perizia di parte) di riconoscere l'indebito aggravio di € 81.399,43. Ancorchè l'accoglimento parziale della domanda principale, con il sostanziale ridimensionamento della richiesta del saldo positivo per il correntista di € 7.308,67 (€ 81.399,43 - € 74.090,76) fino a rideterminare il saldo negativo in € 43.488,79, non costituisca, secondo la più recente giurisprudenza (Cass. Sez. Uni. n. 32061/2022), soccombenza reciproca, lo è invece il rigetto di altre domande. E' vero che, ai fini della soccombenza, non rileva la circostanza che il Tribunale abbia comunque accertato un saldo negativo, né che la domanda di rettifica sia stata sostanzialmente dimezzata.
Rileva, però, in coerenza con il principio di causalità il rigetto di altre domande, nel contesto di un sostanziale disconoscimento delle principali ragioni prospettate, tra cui la nullità del contratto o l'applicazione di interessi usurari.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al valore indeterminabile della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
19098 pubblicata il 7/12/2021 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di liquidate in Controparte_1
pag. 28 di 29 complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 7/2/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 29 di 29