CASS
Ordinanza 30 agosto 2022
Ordinanza 30 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 30/08/2022, n. 25528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25528 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 21308-2021 proposto da: ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. OR AN - ricorrente non costituita - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25528 Anno 2022 Presidente: BERTUZZI MARIO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 30/08/2022 2 di 3 avverso l’ordinanza n. 460/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Associazione Culturale Minerva ricorre per la cassazione della sentenza n. 460/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia. Il ricorso non risulta depositato nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c. Resiste con controricorso, ritualmente notificato e depositato, il Ministero dell’Economia e Finanze. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di improcedibilità del ricorso. Il Collegio condivide la proposta, poiché il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio fissato dal primo comma dell’art. 369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019, Rv. 654920; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013, Rv. 626358). Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, 3 di 3 delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500, oltre rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta
- controricorrente -
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25528 Anno 2022 Presidente: BERTUZZI MARIO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 30/08/2022 2 di 3 avverso l’ordinanza n. 460/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Associazione Culturale Minerva ricorre per la cassazione della sentenza n. 460/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia. Il ricorso non risulta depositato nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c. Resiste con controricorso, ritualmente notificato e depositato, il Ministero dell’Economia e Finanze. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di improcedibilità del ricorso. Il Collegio condivide la proposta, poiché il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio fissato dal primo comma dell’art. 369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25453 del 26/10/2017, Rv. 646817; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22092 del 04/09/2019, Rv. 654920; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013, Rv. 626358). Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, 3 di 3 delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500, oltre rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta