Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2009/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 27/03/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono per il Contr ricorrente l'Avv. Fusari e il ricorrente personalmente e per il l'Avv. Rovelli.
L'avv. Fusari illustra il ricorso e conclude come in atti. L'avv. Rovelli chiede il rigetto del ricorso richiamando le difese della memoria.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2009/2023 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FUSARI MARCO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, RICORRENTE contro
(CF ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, nonché Controparte_3
(C.F. ), in persona dei rispettivi Dirigenti
[...] P.IVA_2 pro-tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c. da avv. Francesco Serafino e avv. Stefano Rovelli funzionari in servizio presso lo stesso
[...]
, legalmente domiciliati presso l' CP_3 Controparte_4
di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7,
[...]
D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in , Via Soderini n.24, Pec: CP_3
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RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego – personale A.T.A
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 6/11/2023, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, il
[...]
(di seguito per brevità indicato anche solo Controparte_1 come ) formulando le seguenti conclusioni di merito: CP_5
“a) previa disapplicazione di tutte le disposizioni regolamentari contrastanti con l'art. 4 comma 1 della Legge 3 maggio 1999 n. 124, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o comunque l'illegittimità del termine al 30 giugno 2023 apposto al
2 contratto a tempo determinato stipulato con il ricorrente per l'anno scolastico 2022/23 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Lagrange di come Assistente CP_3
Amministrativo supplente, e conseguentemente b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'apposizione del termine al 31 agosto 2023 al contratto a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2022/23 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Lagrange di come Assistente Amministrativo supplente, e in ogni CP_3 caso accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla permanenza in servizio come Assistente Amministrativo supplente fino al 31 agosto 2023;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio dal 1° luglio 2023 al 31 agosto 2023 come se fosse stato effettivamente svolto, e conseguentemente ordinare e condannare le Amministrazioni resistenti – anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica – ad adottare tutti gli atti amministrativi funzionali alla realizzazione del predetto riconoscimento;
d) condannare altresì le Amministrazioni resistenti al pagamento in favore del ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari a € 387,38 (corrispondente alle differenze retributive che il ricorrente avrebbe percepito dal 1° luglio 2023 al 31 agosto 2023), ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità, il tutto oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
e) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 30 maggio 2023 del Dirigente Scolastico dell' di con cui il ricorrente è stato messo Controparte_6 CP_3 in ferie d'ufficio dal 30 maggio 2023 al 30 giugno 2023, e conseguentemente condannare altresì le Amministrazioni resistenti a ricostituire il monte ferie del ricorrente per l'anno scolastico 2022/23 e in particolare ad attribuirgli 20 giorni di ferie più 3 giorni di festività soppresse, da utilizzare nel rispetto delle disposizioni di legge;
solo in subordine, nel denegato e non creduto caso in cui non fosse possibile ricostituire il monte ferie del ricorrente, condannare le Amministrazioni resistenti a corrispondere al ricorrente la relativa indennità sostitutiva, il tutto oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso: - con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, spese generali (15%), CPA e Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1- bis del D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Contr Si è costituito ritualmente in giudizio il contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, con vittoria di spese.
All'udienza del 27/03/2025 le parti hanno discusso e il Giudice ha pronunciato sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
3 2) Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2.1) Parte ricorrente lamenta erroneità nel conferimento di supplenza con termine al 30 giugno anziché al 31 agosto dell'a.s.2022-2023 presso di . CP_6 CP_3
Il ricorrente, assunto a tempo indeterminato nel profilo ATA Collaboratore Scolastico presso IC A. AZ di , ha accettato di sottoscrivere un contratto a tempo CP_3 determinato con orario pieno di 36 ore settimanali, con decorrenza dal 26 settembre 2022 fino al 30 giugno 2023, con l'Istituto Superiore Lagrange di per profilo CP_3
ATA Assistente Amministrativo.
Allega che la supplenza era su posto vacante e disponibile, ovvero su organico di diritto e non su organico di fatto, sicché egli avrebbe avuto diritto a che il termine finale venisse stabilito sino al 31/08/2023, come richiesto poi con diffida protocollata in data 17/05/2023 (doc. 5, fasc. ric.) che, tuttavia, non aveva avuto alcun effetto.
Stante la violazione di detto diritto chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale costituito dalle differenze retributive tra quanto aveva percepito come Collaboratore scolastico per i mesi di luglio e agosto 2023 e quanto avrebbe percepito come Assistente amministrativo per lo stesso periodo, ovvero per una somma pari a
€387,38, nonché il riconoscimento giuridico del servizio come Assistente Amministrativo dal 1/07 al 31/08/2023 come se questo fosse stato effettivamente svolto, riconoscimento giuridico che sarebbe stato per lui utile per raggiungere i 24 mesi necessari per accedere alla graduatoria provinciale permanente “24 mesi”.
Ciò posto, va premesso che il ricorrente per l'a.s. 2022/2023 è stato chiamato a svolgere l'incarico di supplenza come Assistente Amministrativo ai sensi dell'art.70 CCNL 2019 (all.2, fasc. res.) che così prevede :
“Art. 70 - Contratti a tempo determinato per il personale ATA in servizio
1. Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di area superiore o – a parità di area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all'art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
3. L'accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico per come stabilita nell'atto di conferimento dello stesso.
4. Il presente articolo abroga l'art. 59 del CCNL 29/11/2007.”
4 Va premesso altresì che il dato normativo che viene in rilevo per decidere la prima domanda del ricorrente è l'art. 1, co. 1 del Regolamento 430/2000 (all.3, fasc. MIM) che così dispone:
“1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:
a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6.
(…)
3. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5. Solo in caso di esaurimento delle graduatorie 24 mesi e di quelle di seconda fascia, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d'istituto (terza fascia).” Contr Il così ricostruisce i fatti di causa a completamento della ricostruzione di parte ricorrente:
- L' nell'a.s. 2022/2023 aveva un organico di diritto di Personale ATA- CP_6
Assistente Amministrativo (ATA-AA) di undici posti;
- sei posti erano già assegnati a personale di ruolo;
- residuavano ulteriori cinque posti vacanti e disponibili da coprire con immissioni in ruolo o con supplenza annuale al 31 agosto;
- tali posti sono stati assegnati (i dipendenti sono indicati con le iniziali): Contro
- 1° posto: assegnato a con immissione in ruolo da prima fascia Graduatorie Permanenti prima fascia;
2° e 3° posto: assegnati in supplenza da Graduatoria Perso Permanente prima fascia 2022/2023 a;
4° posto: assegnato in Persona_2 supplenza a VDM da Graduatorie di Istituto terza fascia ATA AA;
5° posto: assegnato in supplenza a da Graduatorie di Istituto terza fascia ATA Persona_3
AA;
5 - in data 4 settembre 2022 rassegna le proprie dimissioni per Persona_2 accettare la nomina a supplente DSGA in altro istituto;
- in data 14 settembre 2022 provvedeva alla convocazione per CP_6 supplenza di due posti di assistente amministrativo da Graduatorie di Istituto terza fascia: il primo con scadenza 31 agosto 2023 su organico di diritto ancora vacante e disponibile e il secondo ritenuto su organico di fatto fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno 2023 in seguito alle dimissioni di;
Persona_2
- era collocata in 2^ posizione con 202 punti, mentre Persona_3 Parte_1
in 96^ posizione con 296 punti e per la migliore collocazione in graduatoria,
[...] la prima accettava la nomina su posto vacante e disponibile al 31 agosto, mentre il secondo accettava la nomina sul residuale posto su organico di fatto con scadenza al 30 giugno;
- il contratto è stato sottoscritto e accettato da in data 26 settembre 2022. Pt_1
Contr Ora, ciò che sostiene il è che il posto per il quale aveva accettato Persona_2
l'incarico di supplente presso in data 01/09/2022 non rientrava più in CP_6 quelli vacanti e disponibili, ma tra quelli da assegnare con “supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico”. Contr Tale affermazione è smentita dalla stessa ricostruzione dei fatti offerta dal .
Ed infatti, era stata destinataria di una supplenza su organico di Persona_2 diritto e le sue dimissioni non mutano la natura del posto in quanto ella non era la titolare della cattedra e, quindi, il posto rimaneva ancora privo di assegnazione a personale a tempo indeterminato.
Ne consegue che anche il posto assegnato al ricorrente avrebbe dovuto avere come scadenza il 31/08/2023 e non il 30/06/2023.
Va dichiarata, quindi, la nullità parziale della clausola contrattuale che apponeva al contratto il termine del 30/06/2023 anziché quello del 31/08/2023 con la conseguente Contr condanna del al pagamento della somma richiesta dal ricorrente, atteso che i Contr conteggi dallo stesso esposti non sono stati specificatamente contestati dal e al il riconoscimento giuridico del servizio come Assistente Amministrativo dal 1/07 al 31/08/2023 come se fosse stato effettivamente svolto.
2.2) Come dichiarato dallo stesso Dirigente Scolastico dell' di Controparte_6 CP_3
(doc. 8, fasc. ric.) nel periodo dal 26 settembre 2022 al 30 giugno 2023 il ricorrente aveva maturato 22 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse: di questi, al 17 maggio 2023 il ricorrente aveva utilizzato solo 2 giorni di ferie.
In data 27 aprile 2023, il Dirigente Scolastico dell' – scuola dove il Controparte_6 signor stava lavorando come Assistente amministrativo supplente – chiedeva Pt_1
6 al ricorrente di presentare “formale richiesta di Ferie, Festività Soppresse e Recupero per il periodo 26/09/2022-30/06/2023, entro e non oltre il 05/05/2023”.
In data 8 maggio 2023, il ricorrente replicava di avere già precedentemente presentato richiesta di ferie alla scuola di titolarità, dove avrebbe voluto fruire delle ferie al suo rientro al termine del contratto a tempo determinato e, dunque, nei mesi di luglio e agosto 2023 (doc. 7, fasc. ric.). In particolare, il ricorrente aveva chiesto al Dirigente Scolastico dell'I.C. Armando AZ di (scuola di allora titolarità) di fruire di 14 CP_3 giorni di ferie: dal 7 agosto all'11 agosto 2023 (5 giorni); 14 agosto 2023 (1 giorno); 16 agosto 2023 (1 giorno); dal 21 agosto al 29 agosto 2023 (7 giorni); oltre a 4 giorni di festività soppresse: dal 17 agosto al 18 agosto 2023 ( 2 giorni); dal 30 agosto al 31 agosto 2023 (2 giorni).
In data 30 maggio 2023, il Dirigente Scolastico dell' rigettava le Controparte_6 richieste del ricorrente e gli comunicava che sarebbe stato messo in ferie d'ufficio dal 30 maggio 2023 al 30 giugno 2023, come poi è avvenuto.
Ebbene, parte ricorrente contesta il provvedimento con il quale è stato obbligato a consumare le ferie maturate nel periodo di supplenza presso IIS Lagrange entro il 30 giugno e chiede, quindi, la ricostituzione del monte ferie dell'a.s. 2022/2023 (20 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse) da utilizzare nel futuro o, subordinatamente, di ottenere la relativa indennità sostitutiva oltre accessori.
Ciò premesso si ricorda che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato come personale ATA Profilo Collaboratore Scolastico, ma ha sottoscritto un contratto a tempo determinato con di come previsto dall'art.70 CCNL 2019 CP_6 CP_3 profilo Assistente Amministrativo.
Ebbene, il CCNL 2019 ha innovato la disciplina prevista dall'art.59 CCNL 2006 sostituendo detta disciplina con l'art.70 più sopra richiamato.
Il comma 2 dell'art.70 così prevede:
“2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.”
Ora, l'art.35 CCNL 2019 sulle ferie del personale assunto a tempo determinato, così dispone:
“Art. 35 - Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi
7 ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.”
Alla luce delle norme sopra riportate risulta, quindi, che la disciplina del nuovo CCNL 2019 espressamente prevede che il personale ATA di ruolo, ma con contratto a tempo determinato ex art.70 CCNL, sia sottoposto a norme contrattuali collettive che riguardano, in materia di ferie, il personale a tempo determinato. E ciò nei limiti di durata del rapporto di lavoro.
Prevede inoltre che la liquidazione delle ferie non godute entro il termine del rapporto di lavoro a tempo determinato è un atto di natura straordinaria e spetti solo qualora il tipo di rapporto di lavoro non abbia consentito la loro fruizione.
Ebbene, nel caso di specie con provvedimento del 27/04/2023, prot. 2544, il Dirigente Scolastico, non essendoci particolari esigenze di servizio, in adempimento della richiamata normativa correttamente invitava il ricorrente a presentare formale richiesta di ferie entro il 5/05/2023 e, in assenza di richiesta da parte del dipendente, correttamente provvedeva con provvedimento in data 17/05/2023, prot 3022 altrettanto a collocare d'ufficio in ferie il dipendente dal 30 maggio al 30 giugno 2023, in quanto avrebbe dovuto fruire delle ferie entro la data di scadenza del contratto.
Ne consegue il rigetto della seconda domanda di parte ricorrente.
3) L'accoglimento della prima domanda e il rigetto della seconda giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara la nullità del termine al 30 giugno 2023 apposto al contratto a tempo determinato stipulato con il ricorrente per l'anno scolastico 2022/23 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Lagrange di come Assistente Amministrativo CP_3 supplente e, conseguentemente, dichiara il diritto del ricorrente all'apposizione del termine al 31 agosto 2023 al contratto a tempo determinato stipulato per l'anno scolastico 2022/23 presso l'Istituto prima indicato come Assistente Amministrativo supplente;
8 2) condanna le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale pari a € 387,38, come descritto in motivazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) accerta e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici del servizio dal 1° luglio 2023 al 31 agosto 2023 come se fosse stato effettivamente svolto per personale ATA – profilo Assistente Amministrativo;
4) rigetta per il resto;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 27/03/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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