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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/11/2024, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunal e O rdinari o di Piacen za
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 14.7.2021
da
C.F. nata il [...] a Parte_1 C.F._1
AN (Madagascar), rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Magnelli del Foro di
Piacenza, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Piacenza, via Melchiorre
Gioia, n. 14, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Cattadori del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Piacenza, via Santa Franca, n. 19, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore. - RESISTENTE - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., emessa in data 16.4.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.4.2024, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 luglio 2021 chiedeva Parte_1 di sentire dichiarare la separazione personale, con addebito, dal marito , Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio in data 28.12.2005 in LA (PC), trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LA, anno 2005, parte I, n. 4, ufficio
1, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, matrimonio dal quale era nata, il 12.4.2006, la figlia . PE
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva che la residenza familiare veniva stabilita in LA (PC), Località Castignola di Padri n. 22, presso un immobile di proprietà esclusiva del Sig. e che l'unione matrimoniale era definitivamente P_ venuta meno a causa delle condotte prevaricatrici e minacciose poste in essere dal marito ai danni della moglie e della figlia. La ricorrente, infatti, rappresentava che poco dopo la nascita della figlia il marito rifiutava di fornire alla moglie il denaro necessario per la spesa alimentare e per l'acquisto di abiti o del materiale scolastico per e sempre PE più spesso rientrava a casa in stato di ubriachezza, minacciando di uccidere moglie e figlia, anche su commissione, fino a quando la ricorrente nel mese di maggio 2021 si determinava a sporgere denuncia-querela in seguito alla quale madre e figlia venivano prontamente collocate presso una struttura protetta ad indirizzo secretato con conseguente presa in carico da parte del Servizio Sociale di Ponte Dell'Olio al fine di realizzare gli interventi di sostegno funzionali all'acquisizione di autonomia economica, abitativa e lavorativa. La ricorrente deduceva altresì di essere priva di occupazione lavorativa, essendosi sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia, nonché della suocera, sig.ra , senza mai percepire alcun compenso per il servizio svolto;
Persona_2 diversamente il marito lavorava in qualità di operaio con contratto a tempo determinato, potendo dunque contare su una retribuzione mensile tale da mantenere moglie e figlia.
Infine, precisava di non voler tornare a vivere nell'immobile adibito a casa familiare, in quanto, oltre ad essere ubicato in una frazione molto isolata e poco popolata, era confinante con la casa ove viveva la madre del signor P_ Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. Domandava altresì l'affidamento esclusivo della figlia minore , con collocamento prevalente della PE stessa presso la madre e regolamento di frequentazione con il padre secondo le modalità ritenute più opportune nell'esclusivo interesse e tutela della minore, ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia in misura non inferiore ad Euro
500,00, oltre rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, nonché un assegno per il mantenimento della ricorrente di importo non inferiore ad Euro 400,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Con decreto in data 20-21.7.2021, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
23.11.2021 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
Con memoria depositata in data 16.11.2021 si costituiva in giudizio P_
, aderendo alla domanda di separazione personale della moglie, ma contestando
[...] integralmente quanto dedotto nel ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, evidenziava che già prima dell'instaurazione del presente giudizio pendeva un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna nell'ambito del quale era stato già adottato un decreto provvisorio limitativo della responsabilità genitoriale, con affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre e incarico al PE
Servizio Sociale territorialmente competente di predisporre alcuni interventi a sostegno di entrambi i genitori e della minore nonché di regolamentare gli incontri del padre con la minore. Il resistente eccepiva, pertanto, l'incompetenza del Tribunale ordinario in ordine alle statuizioni relative alla responsabilità genitoriale, stante la già radicata competenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna. Contestava altresì la ricostruzione operata in ricorso in ordine alle condotte pregiudizievoli asseritamente poste in essere dal sig. nei confronti di moglie e figlia, in quanto manifestamente infondata e comunque P_ carente sotto il profilo probatorio, non essendo stata accertata alcuna responsabilità penale in capo al resistente e non essendo stata adottata alcuna misura cautelare nei confronti dello stesso. Precisava, inoltre, che l'allontanamento dalla casa coniugale da parte di moglie e figlia con collocazione delle stesse presso una struttura protetta discendeva unicamente da un'autonoma scelta della ricorrente, la quale non aveva avuto alcun riguardo alla volontà e all'interesse della figlia. Quanto alla condizione economico- reddituale, rilevava che la moglie, in costanza di matrimonio, non aveva mai svolto attività lavorativa, eccetto qualche occupazione stagionale a carattere occasionale nelle campagne limitrofe;
inoltre, nonostante l'impegno profuso dal marito nel reperire un lavoro per la moglie, quest'ultima si era sempre mostrata refrattaria a svolgere una qualsiasi attività, rifiutando persino di occuparsi della cura della suocera, rinunciando così al compenso per l'eventuale servizio svolto. Precisava altresì di aver sempre aiutato la moglie negli spostamenti, non essendo quest'ultima munita di patente di guida, accompagnandola ovunque e financo essendo costretto a chiedere finanziamenti per pagare i viaggi in
Madagascar dove la moglie era solita andare per far visita alla sua famiglia, lasciando in tali occasioni la figlia da sola con il padre per uno o due mesi. In aggiunta, PE deduceva di essersi sempre occupato della gestione della figlia, interessandosi del suo andamento scolastico e facendo fronte a tutte le sue esigenze, non facendo mai mancare nulla né alla moglie né alla figlia. Rilevava, inoltre, che la crisi del rapporto coniugale derivava dalla violazione del dovere di assistenza morale e materiale da parte della moglie, la quale rifiutava da tempo qualsiasi contatto e rapporto intimo con il marito, rendendo comunque intollerabile la convivenza. Si opponeva al versamento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, posto che la stessa si trovava nella condizione di poter far fronte al proprio mantenimento tenuto conto della sua giovane età, della sua capacità lavorativa nonché del sostegno fornitole dal Servizio Sociale competente. Infine, riferiva di lavorare in qualità di operaio con contratto a tempo determinato, percependo una retribuzione mensile netta pari a circa 1.700,00 Euro, la quale, però, risultava gravata da un mutuo con rata mensile di circa 482,00 Euro nonché da due finanziamenti contratti per esigenze familiari con rate mensili pari a 745,30 Euro, per un totale di 1.227,30 Euro da decurtare dalla retribuzione mensile.
Sulla base di tali motivi, il resistente chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale per i Minorenni di Bologna in ordine alle questioni inerenti alla responsabilità genitoriale;
nel merito, chiedeva di sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, rigettando la domanda di addebito della separazione al marito formulata da controparte. Domandava altresì il rigetto della domanda avente ad oggetto la corresponsione di un assegno per il mantenimento della moglie, chiedendo di disporre, in capo a quest'ultima, l'obbligo di reperire un'adeguata occupazione lavorativa entro il termine massimo di sei mesi, tale da soddisfare il proprio mantenimento e di contribuire insieme al padre al mantenimento della figlia. Chiedeva, infine, l'assegnazione della casa familiare sita in LA (PC), località Castigliola n. 22, in suo favore e di sentire porre a suo carico un contributo per il mantenimento della figlia non superiore ad Euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa.
All'udienza presidenziale del 23.11.2021 comparivano personalmente le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano pertanto sentite le parti. La ricorrente confermava il ricorso e precisava di essere ancora collocata presso una struttura protetta unitamente alla figlia e di aver intrapreso, con l'ausilio del Servizio Sociale, un percorso di inserimento lavorativo nel settore delle pulizie, percependo una retribuzione mensile pari a Euro 450,00; ribadiva, inoltre, che durante la convivenza matrimoniale non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa, dedicandosi piuttosto alla cura della suocera che viveva nell'appartamento sovrastante la casa familiare;
precisava altresì che le frequentazioni tra padre e figlia avvenivano solo in presenza dell'assistente sociale;
infine, riferiva di non voler far ritorno nella casa familiare, auspicando di reperire un alloggio a Piacenza con l'ausilio dei Servizi Sociali. Il resistente si riportava alla comparsa di costituzione, ribadendo la propria volontà di volersi separare dalla moglie e precisando di lavorare in qualità di metalmeccanico a Ponte dell'Olio, con retribuzione mensile di circa 1.600/1.700 Euro, dovendo però al contempo sostenere le spese per le rate del mutuo per la casa pari a Euro 530,00 mensili e per i prestiti stipulati in costanza di matrimonio per un totale di 1.210,00 Euro al mese;
precisava, inoltre, che l'unico immobile di sua proprietà era la casa familiare;
infine, dichiarava di non aver versato alcun contributo mensile fisso per il mantenimento della figlia, alla quale aveva però regalato dei vestiti. All'esito dell'audizione delle parti, il Procuratore di parte ricorrente chiedeva l'acquisizione delle relazioni aggiornate del Servizio Sociale, richiesta a cui si associava il Procuratore di parte resistente, il quale, a sua volta, manifestava la disponibilità del proprio assistito al versamento di un contributo per il mantenimento della figlia minore.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza;
veniva inoltre disposto in conformità a quanto previsto nel decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 15.7.2021 – che stabiliva, tra l'altro, l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre – fatta PE eccezione per le misure dirette al rientro nell'abitazione familiare. Veniva altresì posto a carico del resistente un contributo per il mantenimento della figlia pari a Euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, e per il mantenimento della ricorrente un assegno mensile pari a
Euro 200,00, oltre a rivalutazione annuale Istat. Infine, veniva assegnato un termine al
Servizio Sociale competente per la trasmissione della relazione aggiornata in ordine all'attività svolta in attuazione del provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna.
Con memoria integrativa depositata in data 26.2.2022, la ricorrente ribadiva quanto già esposto con il ricorso e in sede di comparizione personale, rappresentando altresì che era nel frattempo intervenuta, a carico del resistente, l'iscrizione del procedimento penale n. 1589/21 R.G.N.R. presso il Tribunale di Piacenza per il reato di cui all'art. 572 c.p.; rilevava, inoltre, l'inadempienza del resistente in ordine al versamento del contributo disposto in sede di provvedimenti presidenziali per il mantenimento della moglie, chiedendo pertanto che venisse ordinato al datore di lavoro del resistente di versare il predetto contributo direttamente in favore della ricorrente. Precisava altresì che i finanziamenti richiesti dal signor non erano funzionali al soddisfacimento di P_ esigenze familiari, bensì ad aiutare economicamente il fratello. Infine, chiedeva che il contributo da porre a carico del padre a titolo di mantenimento della figlia fosse quantificato in misura pari a Euro 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, prevedendo altresì il contributo per il mantenimento della moglie nella misura pari a Euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, ordinando al datore di lavoro del resistente il versamento diretto alla ricorrente.
Con memoria integrativa depositata in data 6.4.2022 il resistente ribadiva quanto già esposto in comparsa di costituzione e rilevava che a decorrere dal mese di luglio 2021 la ricorrente e la figlia erano state collocate in un appartamento autonomo a Piacenza, gestito da una Cooperativa. Chiedeva, pertanto, di pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie alle seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna e collocamento alternato della minore, con conseguente mantenimento diretto nei periodi di rispettiva permanenza, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa in capo a ciascun genitore;
assegnazione della casa familiare al resistente.
Rimesse le Parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del 28.4.2022, su richiesta dei Procuratori delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza successiva per la discussione sulle istanze istruttorie.
Successivamente, all'udienza del 29.9.2022, ravvisata l'opportunità di acquisire preliminarmente la relazione aggiornata del Servizio Sociale competente in ordine alla condizione della minore e del nucleo familiare della stessa, veniva assegnato termine al Servizio Sociale per la relativa trasmissione, riservando all'esito la decisione sulle istanze istruttorie delle parti.
Alla successiva udienza del 19.1.2023, alla luce delle valutazioni espresse nella relazione del Servizio Sociale, a modifica dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti già pronunciati in data 23.11.2021, veniva disposto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con possibilità di intensificare gli PE incontri padre-figlia, eventualmente anche in forma libera.
Contestualmente, il resistente proponeva istanza affinchè, a parziale modifica del decreto provvisorio reso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 19.7.2021, la
Sig.ra e la figlia partecipassero ad un procedimento di mediazione Parte_1 PE penale, istanza che, preso atto delle valutazioni espresse al riguardo dai Servizi Sociali, veniva rigettata, non sussistendo i presupposti per il coinvolgimento della minore in un percorso di mediazione penale d'interesse del padre.
Successivamente, all'udienza del 14.12.2023, i Difensori delle parti insistevano nelle rispettive istanze istruttorie, domandando, in subordine, la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni, di tal che, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nel contempo, a seguito di ulteriore istanza depositata dalla parte resistente per la modifica dei provvedimenti presidenziali assunti all'udienza del 23.11.2021, con particolare riguardo al contributo per il mantenimento in favore della ricorrente, all'esito dell'udienza veniva rigettata la predetta istanza, risultando fissata a breve distanza di tempo l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ritenendo di riservare al Collegio, in sentenza, ogni statuizione in ordine al regolamento economico della separazione.
Precisate dalle parti le conclusioni mediante deposito di note scritte, con ordinanza emessa in data 16.4.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.4.2024 svoltasi nelle forme della c.d. udienza figurata (a trattazione scritta/scambio di note di udienza) ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione dei coniugi ed . Parte_1 Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una situazione di grave, risalente ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale – da ricondursi essenzialmente a condotte di prevaricazione poste in essere dal marito in ambito familiare – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale e sia venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda proposta dalla ricorrente diretta a sentire addebitare la separazione al marito, la stessa merita accoglimento, dovendo ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità in via esclusiva al resistente della dissoluzione della comunione coniugale. Al riguardo, in linea generale, è noto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'addebito della separazione a uno dei coniugi presuppone che lo stesso abbia posto in essere comportamenti volontari e consapevoli, contrari ai doveri di cui all'art. 143 c.c., che causalmente abbiano portato all'intollerabilità della convivenza (cfr., tra le tante, Cass. sez. un., 9.4.2015, n. 7132; Cass., sez. I, 29.4.2015, n. 8713; Cass., sez.
VI, 14.7.2016, n. 14414).
Rileva altresì considerare che secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di
Cassazione non sussiste pregiudizialità tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare – quale quello dedotto dalla ricorrente – e la pronuncia di addebito della separazione. Ai fini della pronuncia di addebito, infatti, occorre accertare non soltanto che uno dei due coniugi abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri di matrimonio, ma anche il nesso causale tra tali condotte e la crisi coniugale (cfr., ex multis, Cass. 20.12.2021, n. 40795), di tal che il giudizio va condotto in modo autonomo rispetto al giudizio penale, funzionale all'accertamento della responsabilità in capo all'imputato e non anche alla verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale tra i coniugi (Cass. 3.7.2023,
n. 18725).
A ciò va altresì aggiunto che, anche secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, di tal che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. 18.12.2023, n. 35249; Cass.
24.10.2022, n. 31351; Cass. 19.2.2018, n. 3925).
Nel contempo, è noto che i presupposti per l'addebito della separazione possono ricondursi alla violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, nonché di solidarietà e collaborazione nell'interesse della famiglia, che fondano la convivenza matrimoniale.
Nel caso di specie, non può fondatamente dubitarsi che le condotte adottate dal marito, di natura prevaricatoria nell'ambito della famiglia - laddove lo stesso, pur non consumando condotte di violenza fisica in danno della moglie e della figlia, ha reiteratamente esercitato violenza psicologica e verbale nei loro confronti, sovente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, nonché condotte di trascuratezza nei confronti delle stesse
- rappresentano causa determinante dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò trova conferma negli atti di causa, da cui si ricava che nel mese di maggio
2021 la ricorrente si presentava spontaneamente presso il centro antiviolenza di Piacenza, chiedendo supporto e collocazione presso nuova abitazione protetta unitamente alla figlia e, successivamente, il Comando dei Carabinieri della Stazione di LA, acquisita formale notizia di reato a seguito di denuncia-querela sporta dalla signora nei Parte_1 confronti del marito, informava immediatamente l'A.G. competente a seguito dell'attivazione del c.d. “Codice Rosso”. Seguiva l'instaurazione del procedimento penale a carico del signor per il delitto di maltrattamenti contro familiari e Controparte_1 conviventi di cui all'art. 572 c.p. (“perché, con condotte reiterate, maltrattava la moglie convivente, quotidianamente, sempre in condizioni di ubriachezza, minacciandola di morte con frasi quali 'ti faccio uccidere', 'vi seppellisco insieme' 'ti uccido personalmente con la mia pistola', negandole il denaro necessario al suo sostentamento e alla spesa quotidiana, nel mese di maggio 2021) e la collocazione di madre e figlia presso Parte_2 una struttura protetta ad opera dei Servizi Sociali territorialmente competenti Unione
Montana Alta Val Nure.
Sul punto, occorre considerare che sebbene il procedimento penale non risulti – allo stato – ancora definito, ai fini che contano in questa sede – diretta ad accertare la violazione degli obblighi di cui all'art. 143 c.c. che abbiano dato causa alla disgregazione familiare - rileva la considerazione del contenuto degli atti del procedimento penale, tra cui la dettagliata denuncia querela sporta dalla in data 13.5.2021 e il verbale Parte_1 di sommarie informazioni rese in data 8.6.2021 dalla figlia (che, rispondendo PE in maniera pacata e misurata alle domande, ha comunque dichiarato: “…Mia mamma e mio AP hanno sempre avuto un rapporto un po' litigioso. In quest'ultimo anno hanno cominciato a litigare più spesso, più volte durante la settimana e a volte mi capitava di essere presente durante i loro litigi. Provavo un po' di paura a causa delle forti urla da parte di mio padre, però ero sicura che non avrebbe mai alzato le mani contro di me e contro la mamma …Mio padre è solito bere qualche bicchiere di vino durante i pasti oppure beve quando arrivano a casa nostra degli ospiti. Però posso dire con certezza che da due anni a questa parte l'ho visto rincasare spesso ubriaco la sera, e a causa della sua condizione diventava molto nervoso e iniziava a discutere con mia mamma senza alcun motivo”).
Quanto dedotto da parte ricorrente in ordine alle condotte prevaricatrici poste in essere dal marito durante la convivenza matrimoniale trova riscontro anche nelle plurime relazioni trasmesse dai Servizi Sociali nell'aprile 2022, nel gennaio, nell'aprile, nel settembre e nel novembre 2023.
Dalla lettura di tali ampie relazioni – che danno atto di un'approfondita osservazione e presa in carico del nucleo, protrattasi nel tempo dopo la cessazione della convivenza, con interventi multidisciplinari e forme di sostegno sotto ogni profilo – emerge un quadro di vita matrimoniale caratterizzato da un clima di intollerabile prevaricazione attuato dal resistente nei confronti della moglie, tale da generare nella stessa e nella figlia una perdurante condizione di fragilità ed insicurezza.
In tal senso, è significativo quanto riportato dai Servizi Sociali in merito agli atteggiamenti della figlia - che viene descritta come “ragazza pacata, riflessiva, PE con atteggiamento caratterizzato da una maturità certamente superiore a quella che ci si potrebbe attendere per età anagrafica” – atteggiamenti tesi a tutelare la madre in quanto “persona buona …e sfortunata, lei non ha nessuno e non voglio farla sentire sbagliata come quando a casa il AP diceva che era matta”, precisando inoltre il Servizio che “la ragazza ha sempre appoggiato la scelta della madre d'intraprendere il percorso separativo perché riconosce che gli atteggiamenti ed i comportamenti del padre si erano fatti sempre più svalutanti nei confronti della stessa” (cfr. relaz. Servizio Sociale Unione Montana Alta Val Nure trasmessa nel gennaio 2023). Analogamente nella relazione trasmessa dal Servizio nel mese di aprile 2023 si legge che la figlia PE durante la presa in carico ha raccontato agli operatori “di essere stata in diverse occasioni 'spettatrice” di situazioni conflittuali, accuse, offese, mosse dal padre nei confronti della madre”, in un quadro in cui gli stessi Servizi evidenziano anche in capo alla minore
“elementi di fragilità e preoccupazione, dovuti ad elementi stressogeni odierni (come per esempio il rendimento scolastico e l'incertezza futura), a vissuti di privazione esperienziale ed eventi, accaduti durante il percorso di crescita, che hanno comportato la quasi completa perdita di autostima nella ragazza”. L'osservazione protratta nel tempo da parte dei Servizi Sociali – in un quadro in cui si dà atto che il padre veniva avviato prima ad un percorso presso il “Centro Uomini Maltrattanti” e successivamente, data la mancata prosecuzione del primo percorso da parte dello stesso, ad un nuovo percorso “presso il Centro di accompagnamento al cambiamento per uomini, dell'AUSL di Piacenza, volto soprattutto al riconoscimento e alla prevenzione degli agiti inadeguati”
- evidenzia invece la costante collaborazione ed adesione di madre e figlia alla progettazione del Servizio e rimarca le perduranti fragilità delle stesse anche “rispetto all'espressione dei propri vissuti” (cfr. relaz. trasmesse nel settembre e novembre 2023)
Nella specie, rileva infine evidenziare che la ricostruzione della ricorrente risulta convergente con le conformi dichiarazioni dalla stessa rese al momento dell'allontanamento dall'abitazione familiare e con quanto riportato nei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri dalla responsabile dei Servizi
Sociali del Comune di LA, , in data 14.5.2021 e dall'operatrice Testimone_1 del Centro antiviolenza di Piacenza, , in data 25.6.2021. (che si è, tra Controparte_2
l'altro, così espressa: “…In occasione del nostro colloquio la signora è apparsa subito molto provata. I rapporti tra loro sono turbolenti e viziati da violenza psicologica e verbale. La stessa è stata più volte minacciata di morte ed è apparsa condizionata da una violenza psicologica dovuta sia all'incapacità di essere economicamente indipendente sia quella di muoversi e spostarsi autonomamente …”) (cfr. doc. n. 13 fascicolo di parte ricorrente).
Nel contempo, quanto alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, è emerso come il resistente – anche dopo la pronuncia dei provvedimenti presidenziali – non si sia fatto carico di adempiere agli obblighi ai quali era tenuto, lasciando la ricorrente in condizione di grave difficoltà.
La ricostruzione che emerge dagli atti del giudizio è allora idonea a riscontrare il quadro descritto dalla ricorrente, in merito alle ragioni che hanno portato alla disgregazione matrimoniale, in considerazione di condotte prevaricatorie, verbalmente aggressive e gravemente inadeguate tenute dal resistente in ambito familiare, con mancanza di adeguata attenzione dal punto di vista economico alle sorti della famiglia, così da doversi ritenere che l'impossibilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia da imputarsi alle condotte del marito, in violazione dei doveri familiari, sia sotto il profilo della violazione dei fondamentali obblighi di rispetto della persona, sia sotto quello della solidarietà familiare, così da fondare la pronuncia di addebito della separazione al resistente, in assenza di elementi di segno contrario tali da giustificare una preesistente intollerabilità della convivenza.
Per quanto attiene invece alla domanda di addebito formulata dal resistente nei confronti della ricorrente, va osservato che la stessa non può trovare accoglimento in quanto genericamente dedotta nonché sfornita di qualsivoglia fondamento probatorio.
Per quel che concerne le condizioni di separazione, rileva considerare quanto segue. In primo luogo, va osservato che nelle more del giudizio la figlia ha PE raggiunto la maggiore età, dovendo pertanto ritenersi venuti meno i presupposti per provvedere in merito all'affidamento.
Quanto al regolamento economico della separazione, va osservato che in sede di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha chiesto di sentire porre a carico di un contributo pari a Euro 400,00 mensili per il mantenimento della figlia P_
, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed all'intero assegno unico universale, PE chiedendo altresì che venga riconosciuto alla ricorrente un assegno di separazione pari ad Euro 200,00 mensili.
Per quanto attiene alla richiesta della ricorrente di sentire porre a carico del padre un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , appena PE divenuta maggiorenne, rileva evidenziare che l'onere probatorio in ordine alla raggiunta indipendenza economica da parte della figlia grava sul genitore che richiede di essere esonerato dalla relativa obbligazione.
Nel caso di specie, a fronte della richiesta avanzata dalla ricorrente, il resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto di “disporre che alcun contributo al mantenimento ordinario debba essere corrisposto dal padre in pro della figlia, sempre e comunque dichiarando i genitori tenuti al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, alle spese separatamente rimborsabili (cd. straordinarie) di cui dovesse necessitare la figlia (in ossequio al Protocollo del Tribunale di Milano)”, ma non ha provato né che la figlia sia divenuta nelle more economicamente autosufficiente né che il mancato svolgimento di un'eventuale attività lavorativa sia alla stessa imputabile. Inoltre, dalle risultanze processuali ed in assenza di elementi di segno contrario deve ritenersi pacifica la circostanza secondo cui la figlia - che, si ribadisce, ha raggiunto solo da pochi PE mesi la maggiore età - non sia ancora autosufficiente dal punto di vista economico
(laddove il Servizio Sociale in tutte le relazioni ha riferito della frequentazione di un istituto scolastico superiore) e allo stato continui a vivere con la madre presso l'appartamento reperito tramite l'intervento del Servizio Sociale competente.
Ne consegue che va confermato l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento della figlia, nella misura disposta in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, non sussistendo, allo stato, i presupposti per prevedere una riduzione del contributo, tenuto conto anche delle maggiori esigenze della figlia in ragione del progredire dell'età – in quanto inevitabilmente connesse alla crescita, agli studi, allo sviluppo della personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale (cfr. Cass. 21.6.2018, n. 16351) – rilevando, in ogni caso, principalmente la considerazione della circostanza che il padre gode di una condizione economica più stabile e senza dubbio migliore della madre, risultando svolgere attività lavorativa e disporre di un' abitazione di proprietà, a fronte del fatto che la madre vive una condizione di fragilità ed è sostenuta dai Servizi Sociali.
Quanto alla richiesta avanzata da parte ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento dell'Assegno Unico Universale integralmente a favore della stessa, va preliminarmente osservato che tale contributo può essere erogato ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, sino al compimento dei 21 anni di età, al ricorrere di determinate condizioni che sarà eventualmente onere del genitore richiedente allegare a corredo della domanda. Nella specie, mancano i presupposti per riconoscere il predetto contributo interamente a favore della madre, dovendo piuttosto rilevarsi come ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 230/2021 i figli maggiorenni, se ne sussistono le condizioni, possono presentare la domanda per l'erogazione del contributo in questione in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
Per quanto attiene alla domanda della ricorrente di contributo al mantenimento della moglie, giova in primo luogo osservare che ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c. «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri». Nel quadro normativo del codice civile la separazione dei coniugi ha una funzione conservativa, la quale consiste nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente più debole a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, posto che in fase di separazione, sebbene taluni doveri matrimoniali vengano meno ovvero si attenuino, permane comunque la solidarietà economica, che si esplica essenzialmente nel dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte (tra le tante Cass. 12.12.2023, n.
34728).
Ciò posto, ai fini della determinazione dell'assegno in questione rileva allora l'accertamento del tenore di vita condotto dalle parti durante la convivenza matrimoniale, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali sussistenti al momento della separazione. A tal fine, non si può avere riguardo al solo reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenersi conto anche degli altri elementi di ordine economico – o comunque apprezzabili in termini economici – diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti …” (cfr., ex multis, Cass. 24.4.2024, n. 11146; Cass. 19.7.2022, n. 22616; Cass. 24.4.2007, n. 9915). Le medesime valutazioni vanno compiute con riferimento alle condizioni di vita di ciascun coniuge successive alla separazione e, a tal fine, rileva l'attitudine dei coniugi al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, dovendo però escludersi mere valutazioni astratte ed ipotetiche, ma verificando, in concreto, l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto dei fattori individuali ed ambientali, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di tale attività (cfr. Cass. 24.4.2024, n. 11146; Cass.
6.9.2021, n. 24049).
Nel caso di specie, risulta incontestato che durante la convivenza matrimoniale il tenore di vita del nucleo familiare fosse alimentato esclusivamente dal marito, essendosi la moglie dedicata all'accudimento della famiglia e alla cura dell'anziana madre del resistente, riuscendo a reperire solamente brevi lavori stagionali.
Inoltre, risulta accertato come durante la presa in carico da parte dei Servizi
Sociali, sebbene la ricorrente avesse acquisito un'iniziale formazione ed un'esperienza – seppur modesta – nel settore delle pulizie, siano emerse problematiche della ricorrente, anche connesse alla situazione che si trovava a vivere, tali da rendere necessario un sostegno di tipo farmacologico e monitoraggio psichiatrico. Dalle risultanze processuali si evince invero che, allo stato, permangono elementi di fragilità in capo alla ricorrente, tali da motivare un'inevitabile difficoltà nel reperimento e svolgimento di attività lavorativa. Per contro, il resistente, come si ricava dalla documentazione in atti, ha lavorato per anni come operaio metalmeccanico con retribuzione mensile pari a circa 1.600/1.700
Euro, potendo contare su un reddito complessivo annuale medio pari a circa 29.000 Euro
(doc. nn. 3, 5, 6, 7 fascicolo di parte resistente). Sul punto, va altresì rilevato che la domanda di accesso alla pensione anticipata presentata dal resistente è stata accolta dell' con decorrenza dal 1°.12.2024, di tal che lo stesso ha rassegnato Controparte_3 le dimissioni volontarie a decorrere dal 1°.9.2024, ma dalla documentazione in atti non si evince l'ammontare esatto che verrà effettivamente percepito dal richiedente, posto che il prospetto informativo redatto dagli operatori del patronato deve ritenersi puramente indicativo e privo di alcun valore di certificazione delle informazioni in esso contenute
(cfr. documentazione allegata alla comparsa conclusionale del resistente). Inoltre, se da un lato risulta pacifica la notevole esposizione debitoria del resistente dovuta al pagamento di rate mensili di mutuo e di finanziamenti concessi da istituti di credito, dall'altro lato non è possibile ricavare che i finanziamenti in questione siano stati funzionali al soddisfacimento dei bisogni familiari, diversamente da quanto sostenuto dal resistente nei suoi scritti difensivi (doc. nn. 8 e 9 fascicolo di parte resistente).
Pertanto, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, della circostanza per cui
è pacifico che la ricorrente (attualmente di anni 51) durante gli anni di matrimonio non abbia svolto attività extrafamiliare e che il tenore di vita matrimoniale sia stato alimentato in via esclusiva dal marito, proprietario anche della casa familiare, considerata l'attuale condizione di fragilità della stessa e la mancanza di attività lavorativa stabile, così da doversi ritenere che dalla separazione sia derivato un peggioramento del suo tenore di vita, deve trovare conferma quanto disposto in sede di pronuncia dei provvedimenti presidenziali, così da doversi confermare il contributo a carico del marito ed in favore della moglie nell'importo di Euro 200,00 mensili.
La casa familiare rimane nella disponibilità del resistente, che ne è proprietario esclusivo, in assenza di domanda della ricorrente, che si è già trasferita altrove unitamente alla figlia.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione – con particolare riguardo alle ragioni che hanno giustificato l'accoglimento della domanda di addebito della separazione al resistente – deve essere pronunciata la condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri normativi, tenuto conto dell'ampia attività difensiva svolta, da versarsi in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
Controparte_1 - Rigetta la domanda di addebito proposta da;
Controparte_1
- Stabilisce le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Pone a carico di il versamento della somma mensile di Euro Controparte_1
300,00 quale contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne non PE
economicamente autosufficiente, da versarsi alla ricorrente in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal novembre 2022;
3. Pone a carico di la corresponsione del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie occorrenti per la figlia, individuate secondo le linee guida del C.N.F.;
4. Assegno Unico da erogarsi come per legge;
5. Pone a carico di il versamento della somma mensile di Euro Controparte_1
200,00 quale contributo per il mantenimento della moglie, da versarsi alla ricorrente in via anticipata entro i primi dieci giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal novembre 2022;
- Condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano Controparte_1
in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002;
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
LA (PC) per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 19 novembre 2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti