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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 607 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], l'[...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvaggio Giovanni, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio dell'avv. Maniscalchi Tanina Luisa, che lo rappresenta e di- fende, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO DI
, nato a [...], il [...], , nata Controparte_2 Controparte_3 a Canicattì, 4 luglio 1964, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Li Calzi Calogero, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata in atti intervenuti
E del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza art. 127 ter c.p.c. del 10 gennaio 2025;
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 14 gennaio 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 21 febbraio 2020, Parte_1
premettendo di avere, in data 30 luglio 2011, contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione sono nate due figlie, e minorenni,
[...] Persona_1 Per_2
ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis a causa degli atteggiamenti di insofferenza e di violenza posti in essere dal nei suoi confronti. CP_1
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione stabi- le presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, la previsione dell'obbligo a carico del di versarle un assegno a titolo di CP_1
mantenimento per le figlie di importo pari ad euro 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché per il mantenimento della medesima di importo
- 2 - pari a euro 200,00.
Con memoria, depositata il 30 ottobre 2020, si è costituito , il qua- CP_1
le ha aderito alla domanda principale, ma, contestando le allegazioni avverse, ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, la quale avrebbe intrattenu- to - intorno a febbraio-marzo 2017 - una relazione extraconiugale con un al- tro uomo.
Inoltre, il resistente, tenuto conto del disinteresse manifestato dalla Pt_1
nei confronti delle figlie, collocate, sin dalla separazione di fatto dei coniugi, presso l'abitazione dei nonni materni, con il consenso del medesimo il CP_1
quale, in quanto autotrasportatore, avrebbe avuto difficoltà a gestire le figlie da solo, ha chiesto l'affidamento esclusivo delle stesse, con collocazione pre- valente presso il domicilio dei nonni materni o, in subordine, l'affidamento condiviso al medesimo e ai nonni, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere ai suoceri un assegno mensile pari ad euro 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie e a carico a carico della di contribuire al mantenimento delle figlie nella stessa Pt_1
misura, opponendosi, infine, alla richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo favore, stante la sua giovane età e abilità al lavoro. Pt_1
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza del 10 novembre 2020, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata il 5 maggio 2021, Parte_1
ha contestato la domanda di addebito, insistendo nella propria richiesta di ad- debito della separazione al marito, il quale avrebbe abbandonato il tetto co-
- 3 - niugale, andando a vivere con un'altra donna, disinteressandosi moralmente ed economicamente delle figlie e costringendola a collocare le figlie presso i propri genitori, al fine di trovare una occupazione .
Per il resto, ha insistito nelle precedenti richieste, chiedendo, in subordine, in caso di mancata assegnazione dell'uso della casa coniugale, la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle un assegno mensile di euro CP_1
350,00 a titolo di contributo per il pagamento di un canone di locazione.
Con comparsa, depositata il 21 aprile 2021, ha insistito nelle arti- CP_1
colate difese.
Con comparsa di costituzione, depositata il 22 settembre 2022, sono inter- venuti in giudizio e i quali, premettendo Controparte_2 Controparte_3
di essere genitori di e, allegando un disinteresse dei Parte_1
coniugi nei confronti delle minori, hanno chiesto l'affidamento esclusivo delle medesime.
La causa, istruita con produzione documentale, escussione testimoniale e in- caricati i Servizi Sociali territorialmente competenti a seguito di rimessione della causa sul ruolo, mutato il giudice relatore, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 gennaio 2025, è stata posta in decisione, previa assegnazione dei termi- ni ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposi- zione del resistente.
- 4 - Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro- nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva come le allegazioni di parte ricorrente siano rimaste del tutto prive di un adeguato supporto probatorio, non avendo la medesima articolato prove per dimostrare la fondatezza dei propri assunti.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito proposta da Parte_1
[...]
Parimenti, va disattesa la domanda di addebito proposta dal CP_1
Infatti, le dichiarazioni testimoniali dell'unico teste escusso non hanno con- fermato che la ricorrente abbia instaurato una relazione extraconiugale e che ciò abbia determinando il venir meno dell'affectio coniugalis.
Infatti, il teste non ha fornito indicazioni precise in Testimone_1
ordine a una condotta della contraria ai doveri nascenti dal matrimo- Pt_1
nio, limitandosi a riferire genericamente di “ comportamenti strani” posti in esse- re dalla , senza descrivere dettagliatamente in cosa i medesimi sareb- Pt_1
bero consistiti e quando si sarebbero verificati (cfr. verbale del 3 maggio 2023:
“…Mi è capitato di incontrarla senza il marito in alcuni locali notturni;
ma non posso ri- ferire quando;
non ricordo di preciso in quale locale l'ho incontrata…ho visto la sig.ra
[...]
Per
con un altro uomo con un comportamento inadeguato per una donna sposata;
avvici- namenti intimi tra i due, non ho visto baci tra i due, secondo me era un comportamento
- 5 - “strano” per una donna sposata;
non ricordo con precisione quando è accaduto, sicuramente durante il matrimonio;
era sera;
è capitato di vederla più volte, non so bene quante volte, non ricordo se era lo stesso uomo o uomini diversi”).
Ebbene, sulla scorta delle suddette dichiarazioni testimoniali generiche e lacu- nose e in assenza di ulteriori riscontri, non può dirsi dimostrato che la causa della separazione sia addebitabile alla . Pt_1
Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di addebito proposta dal CP_4
[.
Venendo al resto, va confermato l'affidamento condiviso delle minori Per_1
e a entrambi i genitori.
[...] Persona_4
A tal proposito, va ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condi- viso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale ap- punto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Ebbene, nel caso di specie, non sono emerse condotte pregiudizievoli poste in essere dai genitori nei confronti delle minori.
Invero, risulta che il si sia trasferito a Milano per motivi di lavoro, ma CP_1
che continua a mantenere costanti e significativi rapporti con le figlie.
Quanto alla posizione della , sebbene siano emersi dei contrasti tra le Pt_1
stessa e i suoi genitori, collocatari delle minori, e queste ultime, le quali nel corso dei colloqui con i responsabili dei Servizi Sociali incaricati hanno rievo- cato spiacevoli episodi del passato, tuttavia, va detto che non sono emerse condotte pregiudizievoli gravi della stessa da giustificare una deroga all'affidamento condiviso.
Senza considerare, infine, che tale deroga finirebbe per allontanare ulterior-
- 6 - mente le minori dalla madre, estromettendo definitivamente la figura materna dalla loro vita, determinando, in tal caso, un grave pregiudizio alle stesse.
Pertanto, va confermato l'affidamento condiviso delle minori e Persona_1
ad entrambi i genitori, e , con col- Per_2 Parte_1 CP_1
locamento stabile presso il domicilio dei nonni materni, e Controparte_2
, intervenuti, come detto, nel corso del giudizio e disponibili Controparte_3
e adeguati a prendersi cura delle minori, evidenziando, peraltro, come tale si- tuazione sia stata valutata positivamente dai Servizi Sociali, i quali hanno ac- certato un contesto familiare sereno, un buon inserimento scolastico e sociale delle minori e l'assenza di segnali di disagio o criticità (cfr. relazione in atti).
Va dato atto che non è stata ritenuta necessaria l'audizione della minore
[...]
comunque sentita dai responsabili incaricati, per evitare ulteriori Per_5
traumi, che la rievocazione di episodi dolorosi nel corso dell'ascolto avrebbe determinato.
Quanto al regime di incontri, il ogni qualvolta farà rientro in Sicilia, CP_1
potrà incontrare le figlie liberamente, o, in caso di disaccordo, secondo le mo- dalità stabilite nell'ordinanza presidenziale. Quanto alla , invece, tenu- Pt_1
to conto che, allo stato, le minori non hanno manifestato la volontà di incon- trarla, va previsto che gli incontri possano avvenire gradualmente e liberamen- te presso il domicilio dei nonni collocatari o in altri luoghi concordati con gli stessi e in loro presenza.
Venendo, adesso, alle statuizioni economiche, va confermato l'obbligo in ca- po a di corrispondere a e a , a CP_1 Controparte_2 Controparte_3
titolo di mantenimento delle figlie, entro il giorno dieci di ogni mese, un asse- gno mensile di importo pari ad euro 500,00, rivalutabili secondo gli indici
- 7 - Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Parimenti, va previsto l'obbligo in capo alla , in atto disoccupata, di Pt_1
contribuire al mantenimento delle figlie, versando a e a Controparte_2
, l'assegno di mantenimento di € 100,00 per ciascuna figlia, Controparte_3
oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie.
Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, tenuto conto della stabile collocazione delle minori presso il domicilio dei nonni ma- terni.
Va, infine, disattesa la domanda avanzata dalla volta ad ottenere un Pt_1
assegno di mantenimento in suo favore, stante la sua giovane età, la mancata dimostrazione di una situazione oggettiva di invalidità o di inabilità al lavoro e di un sostanziale squilibrio tra le posizioni reddituali dei coniugi.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del presente giudizio e del sub proce- dimento in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_5
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Canicattì, l'11 novembre 1989, e , nato a [...], il 23 agosto CP_1
1985, i quali hanno contratto matrimonio a Canicattì, il 30 luglio 2011, tra- scritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì, n. 63, parte II, serie A, anno 2011;
- 8 - rigetta le domande di addebito proposte, rispettivamente, da Parte_1
e ;
[...] CP_1
dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Persona_6
lisi a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio di e , con facoltà per i genitori di incontrarle Controparte_6 Controparte_3
secondo quanto disposto in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a e a CP_1 Controparte_2
, a titolo di mantenimento delle minori e Controparte_3 Persona_1 [...]
un assegno mensile di importo parti ad euro 500,00, rivalutabili se- Persona_7
condo gli indici Istat, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50
% delle spese straordinarie;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_2
e a , a titolo di mantenimento delle minori
[...] Controparte_3 Per_1
e un assegno mensile di importo parti a complessivi euro
[...] Persona_4
200,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio e del sub procedimento in corso di causa.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 9 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 607 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], l'[...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvaggio Giovanni, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato CP_1
presso lo studio dell'avv. Maniscalchi Tanina Luisa, che lo rappresenta e di- fende, giusta procura in atti resistente
E CON L'INTERVENTO DI
, nato a [...], il [...], , nata Controparte_2 Controparte_3 a Canicattì, 4 luglio 1964, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Li Calzi Calogero, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata in atti intervenuti
E del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza art. 127 ter c.p.c. del 10 gennaio 2025;
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 14 gennaio 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 21 febbraio 2020, Parte_1
premettendo di avere, in data 30 luglio 2011, contratto matrimonio con CP_1
dalla cui unione sono nate due figlie, e minorenni,
[...] Persona_1 Per_2
ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis a causa degli atteggiamenti di insofferenza e di violenza posti in essere dal nei suoi confronti. CP_1
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione stabi- le presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, la previsione dell'obbligo a carico del di versarle un assegno a titolo di CP_1
mantenimento per le figlie di importo pari ad euro 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché per il mantenimento della medesima di importo
- 2 - pari a euro 200,00.
Con memoria, depositata il 30 ottobre 2020, si è costituito , il qua- CP_1
le ha aderito alla domanda principale, ma, contestando le allegazioni avverse, ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie, la quale avrebbe intrattenu- to - intorno a febbraio-marzo 2017 - una relazione extraconiugale con un al- tro uomo.
Inoltre, il resistente, tenuto conto del disinteresse manifestato dalla Pt_1
nei confronti delle figlie, collocate, sin dalla separazione di fatto dei coniugi, presso l'abitazione dei nonni materni, con il consenso del medesimo il CP_1
quale, in quanto autotrasportatore, avrebbe avuto difficoltà a gestire le figlie da solo, ha chiesto l'affidamento esclusivo delle stesse, con collocazione pre- valente presso il domicilio dei nonni materni o, in subordine, l'affidamento condiviso al medesimo e ai nonni, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, la previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere ai suoceri un assegno mensile pari ad euro 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie e a carico a carico della di contribuire al mantenimento delle figlie nella stessa Pt_1
misura, opponendosi, infine, alla richiesta di mantenimento avanzata dalla in suo favore, stante la sua giovane età e abilità al lavoro. Pt_1
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione all'udienza del 10 novembre 2020, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha rimesso le parti davanti al giudice istruttore per la trattazione del merito.
Con memoria integrativa, depositata il 5 maggio 2021, Parte_1
ha contestato la domanda di addebito, insistendo nella propria richiesta di ad- debito della separazione al marito, il quale avrebbe abbandonato il tetto co-
- 3 - niugale, andando a vivere con un'altra donna, disinteressandosi moralmente ed economicamente delle figlie e costringendola a collocare le figlie presso i propri genitori, al fine di trovare una occupazione .
Per il resto, ha insistito nelle precedenti richieste, chiedendo, in subordine, in caso di mancata assegnazione dell'uso della casa coniugale, la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle un assegno mensile di euro CP_1
350,00 a titolo di contributo per il pagamento di un canone di locazione.
Con comparsa, depositata il 21 aprile 2021, ha insistito nelle arti- CP_1
colate difese.
Con comparsa di costituzione, depositata il 22 settembre 2022, sono inter- venuti in giudizio e i quali, premettendo Controparte_2 Controparte_3
di essere genitori di e, allegando un disinteresse dei Parte_1
coniugi nei confronti delle minori, hanno chiesto l'affidamento esclusivo delle medesime.
La causa, istruita con produzione documentale, escussione testimoniale e in- caricati i Servizi Sociali territorialmente competenti a seguito di rimessione della causa sul ruolo, mutato il giudice relatore, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 gennaio 2025, è stata posta in decisione, previa assegnazione dei termi- ni ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e venendo al merito, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circo- stanze poste a sostegno delle difese reciproche oltre che la mancata opposi- zione del resistente.
- 4 - Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro- nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Ebbene, nel caso di specie, si osserva come le allegazioni di parte ricorrente siano rimaste del tutto prive di un adeguato supporto probatorio, non avendo la medesima articolato prove per dimostrare la fondatezza dei propri assunti.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito proposta da Parte_1
[...]
Parimenti, va disattesa la domanda di addebito proposta dal CP_1
Infatti, le dichiarazioni testimoniali dell'unico teste escusso non hanno con- fermato che la ricorrente abbia instaurato una relazione extraconiugale e che ciò abbia determinando il venir meno dell'affectio coniugalis.
Infatti, il teste non ha fornito indicazioni precise in Testimone_1
ordine a una condotta della contraria ai doveri nascenti dal matrimo- Pt_1
nio, limitandosi a riferire genericamente di “ comportamenti strani” posti in esse- re dalla , senza descrivere dettagliatamente in cosa i medesimi sareb- Pt_1
bero consistiti e quando si sarebbero verificati (cfr. verbale del 3 maggio 2023:
“…Mi è capitato di incontrarla senza il marito in alcuni locali notturni;
ma non posso ri- ferire quando;
non ricordo di preciso in quale locale l'ho incontrata…ho visto la sig.ra
[...]
Per
con un altro uomo con un comportamento inadeguato per una donna sposata;
avvici- namenti intimi tra i due, non ho visto baci tra i due, secondo me era un comportamento
- 5 - “strano” per una donna sposata;
non ricordo con precisione quando è accaduto, sicuramente durante il matrimonio;
era sera;
è capitato di vederla più volte, non so bene quante volte, non ricordo se era lo stesso uomo o uomini diversi”).
Ebbene, sulla scorta delle suddette dichiarazioni testimoniali generiche e lacu- nose e in assenza di ulteriori riscontri, non può dirsi dimostrato che la causa della separazione sia addebitabile alla . Pt_1
Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di addebito proposta dal CP_4
[.
Venendo al resto, va confermato l'affidamento condiviso delle minori Per_1
e a entrambi i genitori.
[...] Persona_4
A tal proposito, va ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condi- viso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale ap- punto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Ebbene, nel caso di specie, non sono emerse condotte pregiudizievoli poste in essere dai genitori nei confronti delle minori.
Invero, risulta che il si sia trasferito a Milano per motivi di lavoro, ma CP_1
che continua a mantenere costanti e significativi rapporti con le figlie.
Quanto alla posizione della , sebbene siano emersi dei contrasti tra le Pt_1
stessa e i suoi genitori, collocatari delle minori, e queste ultime, le quali nel corso dei colloqui con i responsabili dei Servizi Sociali incaricati hanno rievo- cato spiacevoli episodi del passato, tuttavia, va detto che non sono emerse condotte pregiudizievoli gravi della stessa da giustificare una deroga all'affidamento condiviso.
Senza considerare, infine, che tale deroga finirebbe per allontanare ulterior-
- 6 - mente le minori dalla madre, estromettendo definitivamente la figura materna dalla loro vita, determinando, in tal caso, un grave pregiudizio alle stesse.
Pertanto, va confermato l'affidamento condiviso delle minori e Persona_1
ad entrambi i genitori, e , con col- Per_2 Parte_1 CP_1
locamento stabile presso il domicilio dei nonni materni, e Controparte_2
, intervenuti, come detto, nel corso del giudizio e disponibili Controparte_3
e adeguati a prendersi cura delle minori, evidenziando, peraltro, come tale si- tuazione sia stata valutata positivamente dai Servizi Sociali, i quali hanno ac- certato un contesto familiare sereno, un buon inserimento scolastico e sociale delle minori e l'assenza di segnali di disagio o criticità (cfr. relazione in atti).
Va dato atto che non è stata ritenuta necessaria l'audizione della minore
[...]
comunque sentita dai responsabili incaricati, per evitare ulteriori Per_5
traumi, che la rievocazione di episodi dolorosi nel corso dell'ascolto avrebbe determinato.
Quanto al regime di incontri, il ogni qualvolta farà rientro in Sicilia, CP_1
potrà incontrare le figlie liberamente, o, in caso di disaccordo, secondo le mo- dalità stabilite nell'ordinanza presidenziale. Quanto alla , invece, tenu- Pt_1
to conto che, allo stato, le minori non hanno manifestato la volontà di incon- trarla, va previsto che gli incontri possano avvenire gradualmente e liberamen- te presso il domicilio dei nonni collocatari o in altri luoghi concordati con gli stessi e in loro presenza.
Venendo, adesso, alle statuizioni economiche, va confermato l'obbligo in ca- po a di corrispondere a e a , a CP_1 Controparte_2 Controparte_3
titolo di mantenimento delle figlie, entro il giorno dieci di ogni mese, un asse- gno mensile di importo pari ad euro 500,00, rivalutabili secondo gli indici
- 7 - Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Parimenti, va previsto l'obbligo in capo alla , in atto disoccupata, di Pt_1
contribuire al mantenimento delle figlie, versando a e a Controparte_2
, l'assegno di mantenimento di € 100,00 per ciascuna figlia, Controparte_3
oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie.
Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, tenuto conto della stabile collocazione delle minori presso il domicilio dei nonni ma- terni.
Va, infine, disattesa la domanda avanzata dalla volta ad ottenere un Pt_1
assegno di mantenimento in suo favore, stante la sua giovane età, la mancata dimostrazione di una situazione oggettiva di invalidità o di inabilità al lavoro e di un sostanziale squilibrio tra le posizioni reddituali dei coniugi.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del presente giudizio e del sub proce- dimento in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pub- blico , ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definiti- CP_5
vamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Canicattì, l'11 novembre 1989, e , nato a [...], il 23 agosto CP_1
1985, i quali hanno contratto matrimonio a Canicattì, il 30 luglio 2011, tra- scritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canicattì, n. 63, parte II, serie A, anno 2011;
- 8 - rigetta le domande di addebito proposte, rispettivamente, da Parte_1
e ;
[...] CP_1
dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 Persona_6
lisi a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio di e , con facoltà per i genitori di incontrarle Controparte_6 Controparte_3
secondo quanto disposto in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a e a CP_1 Controparte_2
, a titolo di mantenimento delle minori e Controparte_3 Persona_1 [...]
un assegno mensile di importo parti ad euro 500,00, rivalutabili se- Persona_7
condo gli indici Istat, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50
% delle spese straordinarie;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_2
e a , a titolo di mantenimento delle minori
[...] Controparte_3 Per_1
e un assegno mensile di importo parti a complessivi euro
[...] Persona_4
200,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio e del sub procedimento in corso di causa.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 9 -