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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1468/2024 R.G.
Promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio DEavvocato Manuela Meloni, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso
Ricorrente
Contro
l' elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari presso gli uffici DEAvvocatura DEEnte, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Furcas per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.5.2024 la signora ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti DE , domandando: CP_1
1) che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla percezione DEassegno di invalidità per il periodo dal novembre 2021 al maggio 2022 e che, per l'effetto, l' CP_1
venisse condannato alla corresponsione dei corrispondenti ratei di tale prestazione;
2) che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla percezione DEassegno sociale sostitutivo della sopra citata prestazione a far data dal giugno 2022 e che, per l'effetto, l' venisse condannato alla corresponsione di tale prestazione, a decorrere CP_1
dalla predetta data;
pagina 1 3) che venisse accertata e dichiarata la non ripetibilità, ovvero, in subordine, la non esigibilità della somma di euro 13.986,16 richiesta dall' a titolo di indebito con la CP_1
comunicazione di riliquidazione datata 20.10.2022.
A fondamento del ricorso ha allegato di essere titolare DEassegno di invalidità civile dall'aprile 1997 (prestazione n. 07023957 categoria INVCIV).
Ha quindi rilevato che, con la citata comunicazione di riliquidazione datata
20.10.2022 l' l'aveva informata del fatto che “la pensione numero 07023957 CP_1
categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Tale prestazione viene trasformata in assegno sociale dal 1 giugno 2022 (…). Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 novembre 2022, un debito a suo carico di euro
13.986,16”.
Di fatto, la ricorrente aveva ricevuto l'ultima rata di accredito DEassegno relativo alla prestazione n. 07023957 Cat. INCIV nel mese di ottobre 2021.
Successivamente alla medesima rata non le era stato più corrisposto alcunché da parte DE , né a titolo di assegno di invalidità, né a titolo di assegno sociale, senza CP_1
che le fosse mai stato comunicato alcun provvedimento di revoca della prestazione, intesa sia come assegno di invalidità sia come assegno sociale.
Avverso la citata comunicazione di liquidazione la ricorrente aveva proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS di Cagliari, che tuttavia era stato respinto.
Tanto premesso, parte ricorrente ha innanzitutto affermato il proprio diritto a percepire l'assegno sociale c.d. sostitutivo, avendo maturato il requisito anagrafico, costituito dal compimento del sessantasettesimo anno di età, raggiunto il quale è prevista per legge (art. 19 della L. n. 118/1971) la trasformazione della prestazione di invalidità civile in assegno sociale.
Poiché la ricorrente aveva compiuto 67 anni data 22 maggio 2022, l'assegno sociale le spettava a far data dal giugno 2022, mese successivo alla maturazione del predetto diritto.
Oltre al requisito anagrafico, nel caso di specie certamente sussistevano anche gli altri requisiti previsti dalla legge, dati dalla stabile ed abituale residenza nel territorio della Repubblica Italiana e dall'assenza di redditi, o comunque dal possesso di redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge.
La ricorrente ha inoltre affermato la non ripetibilità delle somme richieste dall' . CP_1
A tale proposito, ha osservato come ella non avesse mai percepito redditi diversi rispetto alla prestazione di invalidità, ed ha altresì richiamato il consolidato orientamento in materia di indebito assistenziale, secondo il quale le prestazioni non
pagina 2 sono ripetibili in caso di legittimo affidamento DEinteressato in ordine alla percezione delle medesime.
Tale situazione certamente ricorreva nel caso di specie, poiché la ricorrente aveva percepito le somme in totale buona fede.
Parte ricorrente ha inoltre richiamato il principio della proporzionalità DEinterferenza, secondo il quale le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate debbono essere bilanciate con la tutela DEaffidamento incolpevole del percipiente, tenuto conto, quindi, della fragilità economico - sociale e delle condizioni di salute DEobbligato.
2. L' si è costituito in giudizio, contestando il ricorso ed invocandone il rigetto. CP_1
Ha rilevato che l'indebito oggetto di causa traeva origine nella mancata comunicazione da parte della ricorrente dei redditi dall'anno 2017, da eseguirsi in forza DEart. 35, comma 10-bis del D.L. n. 207/2008, e nella conseguente procedura di sospensione e revoca della prestazione.
Ha soggiunto che la procedura relativa alle verifiche dei redditi per l'anno 2017 era stata dettagliata dall'Istituto con il Messaggio ME 2756/21, assegnando agli assistiti un termine di 120 giorni dalla comunicazione della sospensione per provvedere alla presentazione sanante del modello RED non inviato in precedenza.
Poiché entro il complessivo termine del 4 agosto 2022 i redditi non erano stati comunicati dalla ricorrente, la prestazione era stata sospesa con decorrenza 11/2021.
La sospensione era quindi intercorsa prima che la ricorrente maturasse i requisiti per la trasformazione della prestazione di invalidità civile in assegno sociale sostitutivo (1° giugno 2022).
L' aveva quindi applicato quanto previsto dalle istruzioni interne con il citato CP_1
che solo limitatamente agli assegni sociali o assegni sostitutivi Testimone_1 limita il recupero all'indebito all'anno corrispondente al reddito non dichiarato. Negli indebiti reddituali su prestazioni di invalidità civile la revoca, prevista e regolamentata per legge, travolge le prestazioni erogate dall'anno di riferimento, secondo i principi generali.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione in seguito al deposito di note sostitutive della trattazione orale, ai sensi DEart. 127 – ter c.p.c..
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4. I ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Preliminarmente occorre richiamare le disposizioni normative applicabili al caso di specie.
pagina 3 L'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. n. 207/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2009, introducendo il comma 10-bis.
I primi tre periodi del comma 10-bis dispongono quanto segue:
- “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”;
- “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso DEanno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”;
- “Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso DEanno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
Il quarto ed ultimo periodo dispone che “Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Di conseguenza, nel caso di mancata comunicazione dei redditi (primo periodo), la norma prevede due distinte fasi nell'azione sanzionatoria, la sospensione delle prestazioni collegate al reddito e la revoca definitiva, solo in caso di mancata comunicazione dei redditi entro 60 giorni dalla sospensione.
Il paragrafo 2 del citato Messaggio ME DE , rubricato “Lavorazione CP_1
centrale delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2017 e seguenti” prevede inoltre quanto segue:
“Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l' procederà secondo le CP_1
seguenti modalità:
• estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
• invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale;
pagina 4 • entro 60 giorni dall'invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di
“Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L.
207/2008”, secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 4;
• trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l' procederà alla sospensione della prestazione con CP_1
azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
• allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino”.
4.2. Tornando al caso concreto, l' ha rilevato di aver sospeso e quindi revocato CP_1
la prestazione di invalidità civile e di aver inoltre comunicato la riliquidazione della prestazione in conseguenza della mancata presentazione delle dichiarazioni relative ai redditi posseduti nell'anno 2017.
Tanto premesso, si osserva che l' non ha dato prova di aver rispettato le CP_1
disposizioni tanto della legge quanto del proprio atto normativo interno, costituito dal citato Messaggio ME.
In primo luogo, tanto la legge quanto il Messaggio ME prevedono che l' , CP_1
in caso di inottemperanza del beneficiario nonostante gli inviti alla regolarizzazione, al termine del procedimento debba procedere alla revoca della prestazione.
Il Messaggio precisa altresì che “La comunicazione di revoca della Tes_1 prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino”.
Ciò posto, si evidenzia che nel caso di specie alcun provvedimento di revoca è stato mai adottato, né comunicato al cittadino.
Si ritiene che tale provvedimento di revoca debba essere espresso, non potendosi desumere dal comportamento concludente DE costituito dalla mancata CP_1
erogazione della prestazione.
Inoltre, l' non ha dato prova di aver inviato alla ricorrente gli atti CP_1
endoprocedimentali richiamati nella memoria di costituzione, ovvero la comunicazione di preavviso della sospensione, il successivo sollecito e il provvedimento di sospensione.
La ricezione di tali atti, prodotti in copia dall' , è stata infatti contestata da parte CP_1
ricorrente (v. le note del 5.12.2024).
pagina 5 Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente:
• alla percezione dei ratei DEassegno di invalidità civile per il periodo dal novembre 2021 al maggio 2022, con conseguente condanna DE alla CP_1
relativa corresponsione, oltre accessori di legge;
• alla percezione DEassegno sociale dal giugno 2022 in poi, con conseguente condanna DE alla relativa corresponsione, oltre accessori di legge;
CP_1
Deve essere altresì dichiarata la non ripetibilità DEindebito indicato nella comunicazione di riliquidazione del 20.10.2022.
5. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi DEart. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano ai sensi del
D.M. n. 55/2014, tenuto conto della tabella per le cause di previdenza, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00 e con esclusione della liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, non tenutasi (in relazione alla mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, si precisa che, ai sensi DEart. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di alla percezione dei ratei Parte_1 DEassegno di invalidità civile per il periodo dal novembre 2021 al maggio 2022 ed alla percezione DEassegno sociale dal giugno 2022 in poi;
2) per l'effetto, condanna l' alla corresponsione delle somme dovute in CP_1
relazione alle prestazioni indicate al punto che precede, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali secondo la decorrenza di legge;
3) accerta e dichiara che l' non ha diritto alla ripetizione della somma di euro CP_1
13.986,16, indicata nella comunicazione di riliquidazione del 20.10.2022;
4) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro CP_1
3.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 16.4.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 6