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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/05/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1595/2023 e 1610/2023 riunite
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott. Antonello Vitale Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili in grado di appello iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto i numeri d'ordine 1595 dell'anno 2023 e 1610 dell'anno 2023
T R A
, d'ora innanzi anche (p. iva , in persona Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
della Direttrice Generale pro tempore dott.ssa , elettivamente domiciliata in Andria, alla Parte_3
via Fornaci n. 201, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Scarpellini Camilli (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura, conferita su separato foglio;
C.F._1
-appellante nel giudizio rg 1595/2023 e appellato e appellante incidentale nel giudizio rg 1610/2023 -
E
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._2 Parte_5
, (C.F. ) e C.F._3 Parte_6 C.F._4 Pt_7
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Milano, alla via Manara n. 5,
[...] C.F._5
presso e nello studio dell'Avv. Luigi Lucente (C.F. ), che li rappresenta e difende C.F._6
giusta procura, conferita su separato foglio;
-appellati e appellanti in via incidentale nei giudizi riuniti -
nonché contro
pagina 1 di 18 DOTT. (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._7
domiciliato in Andria, alla via Via Reg. Margherita n. 66, presso e nello studio dell'avv. Vincenzo
Scianandrone (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura, conferita su C.F._8
separato foglio;
- appellato nel giudizio rg 1595/2023 e appellato nel giudizio rg 1610/2023-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 23.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione,
sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato - in proprio e quale genitore Parte_4 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio - e Parte_5 Parte_6 Pt_7
, convenivano in giudizio l e il dott. , deducendo
[...] Pt_2 Controparte_1 che:
a) la mattina del 22.05.2014 , moglie di e madre degli Persona_1 Parte_4 altri attori, mentre svolgeva attività quotidiana di “camminata veloce”, veniva colta da improvviso malore e cadeva a terra;
b) il servizio di 118, intervenuto sul posto, rilevava che la donna versava in stato comatoso, con marcata dispnea ed emissione di schiuma rosea e sangue dalla cavità orale, sicché la trasportava presso il Pronto Soccorso di Bisceglie, dove perveniva alle 9.15 in “codice rosso molto critico” con “sospetta emorragia cerebrale in crisi ipertensiva probabile”;
c) alle ore 10.56 del 22.05.2014 la paziente veniva trasferita presso il P.O. di Barletta e ricoverata nel reparto di rianimazione dove, soltanto alle 14,20, veniva eseguita consulenza neurologica da parte del dott. e senza il monitoraggio dei parametri Controparte_1 vitali;
d) la risonanza magnetica all'encefalo, seppur richiesta, non veniva eseguita fino al 24.05, giorno in cui la paziente veniva trasferita nel reparto di neurologia, e la relativa refertazione veniva resa disponibile solo il 27.05.2014;
e) il 25.05.2014 la donna veniva trasferita nel reparto di rianimazione, in stato di coma, dove restava fino al decesso, constatato il 31.05.2014, alle ore 17,23;
f) vi erano state importanti carenze nel trattamento sanitario della paziente, quali, tra l'altro, il non essere stata sottoposta ad un monitoraggio costante e scrupoloso, in particolare, nel lasso di tempo di 18 ore, dalle ore 17 del 24 maggio alle ore 11 del 25 maggio, presso il reparto di neurologia non sarebbe intervenuta nessuna valutazione dei parametri della paziente;
pagina 2 di 18 g) una volta ottenuto l'esito dell'angio RMN che documenta la notevole riduzione del circolo posteriore da ostruzione completa dell'arteria basilare è stata impostata una terapia con il
Flectadol e non quella trombolitica;
h) l'unica nota nel diario clinico risulta apposta alle 17, quando il dott. annotava la CP_1 presenza di “condizioni stazionarie, tende al sopore, bradipsichica” e l'ultima prescrizione
(nulla per os) contraddice quanto refertato sulle condizioni di stabilità della paziente e attesta un ulteriore peggioramento;
i) l'assenza di successive annotazioni circa lo stato della paziente o la richiesta di ulteriori indagini diagnostiche, ovvero di terapia per quello che è probabilmente il momento di insorgenza della malattia sino alle 11, quando la signora era in stato di coma, ciò avrebbe impedito di rilevare o cogliere il peggioramento delle condizioni di quest'ultima, di adottare i dovuti provvedimenti e sottoporla a idonea terapia trombolitica, così precludendole qualsiasi possibilità di sopravvivenza.
Hanno richiesto, pertanto, all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del personale sanitario, in particolare, del dott. , condannandoli in solido al Controparte_1 risarcimento del danno in favore di , in proprio e quale genitore esercente la Parte_4 potestà genitoriale sul minore e di e , in Parte_5 Parte_6 Parte_7 qualità di eredi di del danno non patrimoniale patito da quest'ultima nei 7 giorni Persona_1 in cui è rimasta in coma durante il ricovero, da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia, e dei danni non patrimoniali in favore di nella somma di € 327.990,00 nonché di € Parte_4
600.000,00 in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , di Parte_5
nella somma di € 327.990,00 e di nella somma di € 327.990,00 o Parte_6 Parte_7 delle somme ritenute di giustizia;
hanno richiesto, altresì, di condannare i convenuti alla rifusione in favore di del danno patrimoniale emergente costituito dalle spese funerarie Parte_4 di € 1.900,00, oltre interessi e spese legali.
Si è costituita in giudizio la la quale, eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva Pt_2 ed il difetto di titolarità nel rapporto controverso, attesa la carenza di prova della veste processuale degli attori e di documentazione attestante la chiamata all'eredità nonché di accettazione della stessa, ha evidenziato l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento in capo al personale sanitario ed alla struttura ospedaliera, essendo, a suo dire, la deceduta per una grave forma di infarto Per_1 cerebrale del circolo posteriore.
Ha domandato, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con congrua riduzione o esclusione di ogni tipo di risarcimento a carico della convenuta e vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il dott. , il quale, deducendo di aver operato secondo scienza e CP_1 coscienza, mantenendo una condotta prudente ed ispirata alle regole della buona pratica clinica e delle linee guida neurologiche, ferma restando la complessità e la gravità del caso, trattandosi di pagina 3 di 18 patologia subdola e con prognosi severa, ha contestato il quantum della domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto, e chiamato in causa la propria compagnia assicurativa, la . Controparte_2
Disposta la chiamata in causa della Compagnia, si è costituita la , la quale ha Controparte_2 eccepito preliminarmente l'infondatezza della domanda di manleva avanzata dal dott. per CP_1 inoperatività della polizza in conseguenza dell'esistenza della clausola claims made e, comunque, in quanto il sinistro non rientrerebbe nell'oggetto dell'assicurazione.
In proposito, ha segnalato che la polizza opera in relazione ai rischi per i quali l'obbligo assicurativo ricade sulla azienda ospedaliera di appartenenza con la stipula di una assicurazione specificamente predisposta o con la copertura di eventuali fondi all'uopo deliberati e che esiste un massimale nella misura di 5 milioni di euro, richiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Successivamente, il dott. e la hanno dato atto di aver definito le CP_1 Controparte_2 rispettive posizioni con rinuncia da parte del dott. alla domanda di garanzia e con CP_1 accettazione da parte della della detta rinuncia, con esplicita richiesta di compensazione CP_2 integrale delle spese di giudizio.
La causa, istruita con CTU e successiva integrazione, è stata decisa con sentenza n. 1687/2023 del
17.11.2023, con la quale il Tribunale di Trani, ritenuta sussistente la responsabilità concorrente di Pt_2
[... e , li ha condannati in solido al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4 di 235.550,00 euro, in favore di di 200.000,00 euro, in favore di Parte_6 Parte_7 di 250.000,00 euro, in favore di come genitore esercente la potestà su Parte_4 Pt_5
di 336.500,00 euro, oltre interessi e rivalutazione, e in favore del solo
[...] Parte_4 al pagamento del danno patrimoniale per le spese sostenute per il funerale della moglie, pari a
1.900,00 euro.
Il Tribunale, altresì, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di garanzia formulata dal dott. nei confronti della compagnia con compensazione CP_1 CP_2 delle spese di lite, e condannato la in solido con il dott. al pagamento in favore degli CP_3 CP_1 attori delle spese di giudizio e di CTU.
Avverso tale sentenza l con atto di citazione notificato il 20.12.2023 (R.G. n. 1595/2023) ha Pt_2 proposto appello sulla base dei seguenti motivi:
1. il Giudice di Prime Cure è giunto ad un'errata conclusione, in quanto la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria in caso di inadempimento e/o inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità deve essere inquadrata nella responsabilità per inadempimento ex art. 1218 cc, tuttavia, incombe sul danneggiato l'onere di fornire la prova del contratto (o del contatto sociale) e dell'aggravamento della situazione patologica (o pagina 4 di 18 dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, nonché di allegare la colpa della struttura.
2. Ha osservato che nel caso di specie, ove si presume una condotta omissiva, il danneggiato non ha provato la condotta inadempiente della struttura ospedaliera e che la morte della Per_1
è attribuibile ad una grave forma di infarto cerebrale del circolo posteriore, sopravvenuta nonostante la paziente sia stata sottoposta immediatamente a tutti i trattamenti d'urgenza e agli esami strumentali previsti, ai quali è seguita idonea terapia farmacologica.
3. Parimenti non è provata la condotta omissiva o negligente del dott. , poiché durante CP_1 la degenza in neurologia la è stata assistita secondo le modalità di corretta pratica e Per_1 le valutazioni eseguite nel pomeriggio del 24.05.2014 dal medico non richiedevano terapie aggiuntive o assistenza rianimatoria;
4. il Tribunale, altresì, ha errato nella quantificazione dei danni risarcibili alla parte appellata, essendo, a dire dell'appellante, illegittima la duplicazione delle voci di danno rispetto al danno morale sia iure proprio che iure hereditatis.
Sul punto ha evidenziato che, affinché possa prodursi in capo agli eredi il risarcimento del danno biologico da morte del proprio dante causa, la vittima deve essere lucida nella sua agonia, in quanto deve aver potuto concretamente e coscientemente percepire l'apprestarsi della morte, mentre nel caso di specie il decesso si è verificato in modo repentino ed improvviso, tanto da escludere qualsivoglia percezione da parte della stessa di quanto stava per accadere.
Ha, infine, segnalato la carenza di supporto probatorio in relazione al preteso danno parentale, evidenziando che si tratta di un danno morale soggettivo che può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente che le persone più vicine alla vittima possono subire, il cui risarcimento va commisurato alla perdita di qualità personali e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto.
Ha richiesto, pertanto, previa sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata e in riforma della stessa, l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese.
Si sono costituiti in giudizio i , i quali, eccependo preliminarmente l'inammissibilità Pt_4 dell'appello per irritualità e invalidità della vocatio in ius ex art. 342 e 343 cpc, poiché contenente termini costitutivi meno estesi rispetto a quelli di rito (settanta giorni contro venti giorni prima dell'udienza), hanno domandato la rinnovazione dell'atto di citazione in appello con fissazione del relativo termine costitutivo.
Gli appellati hanno contestato, altresì, la mancata notificazione dell'atto di citazione alla
[...]
, la quale si è costituita e ha partecipato al procedimento di primo grado, pertanto, CP_2 seppur la sentenza ha dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di garanzia formulata dal dott. nei confronti della predetta Compagnia, quest'ultima ha facoltà CP_1 pagina 5 di 18 di impugnare il capo afferente alla propria posizione processuale, anche in punto di compensazione delle spese legali.
Hanno richiesto, quindi, a Codesta Corte di voler ordinare all'appellante la notificazione dell'atto di citazione in appello all con relativo differimento dell'udienza. Controparte_4
I hanno eccepito poi l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 cpc, Pt_4 poiché, a loro dire, l'atto introduttivo non risulta suddiviso in motivi, non riporta i passi della sentenza che l'appellante ha inteso impugnare, non contiene la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali né una censura all'iter logico e giuridico seguito dal Tribunale, ma si compone di poche pagine di generiche argomentazioni e sterili ripetizioni dei fatti di causa che non forniscono una ricostruzione alternativa a quella formulata dal Giudice di Prime Cure.
Gli appellati hanno rilevato, altresì, l'irritualità e l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza avanzata dall'appellante, in quanto questa avrebbe dovuto essere contenuta in apposito ricorso rivolto al Presidente del Collegio, nonché l'infondatezza della stessa nel merito, poiché non risultano né il fumus boni iuris, apparendo la sentenza coerente e adeguatamente motivata, né il periculum in mora, stante l'assenza di valide ragioni.
Nel merito, gli odierni appellati hanno ribadito che non sussiste alcuna violazione degli ordinari principi probatori scaturenti dall'applicazione degli artt. 1218 e 1228 cc, vantando la sentenza di primo grado un'argomentazione ricca e coerente, in linea con la reinterpretazione degli esiti della CTU, sicché è stata raggiunta inoppugnabile prova di tutti gli elementi costitutivi delle relative responsabilità e, quindi, del danno patrimoniale e non patrimoniale in nesso eziologico con la grave responsabilità scaturente dalla condotta sanitaria prestata in maniera difforme rispetto ai canoni di prudenza, diligenza e perizia.
Secondo i deve certamente affermarsi la responsabilità professionale del dott. che, a Pt_4 CP_1 fronte di un soggetto con sospetto ictus ischemico cerebrale, non ha richiesto il trasferimento d'urgenza dello stesso presso altro nosocomio più attrezzato e che, nonostante avesse prescritto il giorno del ricovero presso l'Ospedale di Barletta una RM dell'encefalo per sospetta encefalopatia ipertensiva (eseguita ben due giorni più tardi), non ha provveduto a monitorare l'effettiva esecuzione di quanto da lui stesso prescritto.
Hanno evidenziato poi la sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria sia per la grave carenza organizzativa strumentale sia in ragione della condotta complessivamente attendista dei diversi operatori che hanno avuto in cura la impedendo molto verosimilmente di pervenire Per_1 ad una diagnosi più tempestiva del problema ischemico in atto che avrebbe comportato per la paziente maggiore probabilità di sopravvivenza, considerato anche la sua giovane età e la penuria di patologie pregresse.
pagina 6 di 18 Hanno contestato, altresì, le censure afferenti al danno parentale iure proprio riconosciuto ai , i Pt_4 quali, a dire dell'appellante, non avrebbero fornito alcun elemento probatorio a sostegno dello stesso, non trattandosi di una voce di danno in re ipsa, circostanza smentita dall'istruttoria e dal testo della stessa sentenza, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale chiesto da , quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_4
, ampiamente supportato dalla documentazione depositata in giudizio, peraltro non Parte_5 contestata dalle controparti, e dalla prova per testi espletata in primo grado.
Hanno ritenuto, infine, destituita di ogni fondamento la contestazione ex adverso prospettata secondo cui vi sarebbe stata una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, atteso che ai è stato riconosciuto esclusivamente il danno parentale e non un'ulteriore voce a Pt_4 titolo di danno morale soggettivo.
Hanno domandato, pertanto, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
In via subordinata, e sol nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza in oggetto, gli appellati hanno domandato di “accogliere tutte le domande, deduzioni, eccezioni e contestazioni proposte in primo grado dai Sig.ri , e , e Parte_4 Parte_6 Parte_7 Parte_5 così accogliere le seguenti conclusioni: NEL MERITO 1) Accertare e dichiarare che, in data 22.05.2014,
[...]
a seguito di malessere occorso durante lo svolgimento di attività sportiva non competitiva di Per_1
“camminata veloce”, veniva ricoverata in stato di coma presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bisceglie da cui veniva, nello stesso giorno, dimessa e trasferita presso l' RO
, laddove veniva ricoverata nel reparto di Rianimazione;
2) Accertare e dichiarare che
[...]
decedeva in data 31/05/2014 presso l' Persona_1 RO
, dopo 10 giorni di ricovero;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente e del personale sanitario
[...] di cui deve rispondere, e in particolare del Dott. che, nelle circostanze di cui Controparte_1 in premessa, non hanno agito con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività svolta e consentita dall'arte medica, assumendo, diversamente, un comportamento negligente, imprudente, imperito e contrario ai dettami dell'arte-scienza medica, così come meglio spiegato in atti;
4) Accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di prestazione medico – professionale tra e il ridetto nosocomio;
5) Accertare e dichiarare altresì, Persona_1
l'inadempimento e la responsabilità dell' ; 6) RO
Conseguentemente, condannare l' e il Dott. RO
in solido, al risarcimento in favore del Sig. , in Controparte_1 Parte_4 proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore , e dei Sigg. Parte_5 Parte_6
e in qualità di eredi di del danno non patrimoniale patito da
[...] Parte_7 Persona_1 quest'ultima, nei 7 giorni in cui è rimasta in coma durante il ricovero avvenuto tra il 22.05.2014 e il 31.05.2014
(giorno del decesso) da liquidarsi in quella somma che riterrà Giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal fatto al saldo;
7) Condannare, inoltre, l' RO
e il Dott. in solido, al risarcimento dei danni
[...] Controparte_1 non patrimoniali in favore del Sig. nella misura di € 327.990,00, o in quell'altra, Parte_4
pagina 7 di 18 maggiore o minore, che riterrà di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal fatto al saldo;
in favore del Sig. nella misura di € 327.990,00, o in quell'altra, maggiore o minore, che riterrà di Parte_6
Giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal fatto al saldo;
in favore del Sig. nella Parte_7 misura di € 327.990,00, o in quell'altra, maggiore o minore, che riterrà di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal fatto al saldo;
8) Condannare, inoltre, l' RO
e il Dott. in solido, al risarcimento dei danni non
[...] Controparte_1 patrimoniali in favore del Sig. in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_4 genitoriale sul minore , da liquidarsi, in ragione della particolare condizione di e della Parte_5 Pt_5 sofferenza soggettiva e delle ripercussioni che il grave evento luttuoso ha avuto sugli aspetti dinamico/relazionali/ personali del ragazzo in € 600.000,00, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che riterrà Giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal fatto al saldo;
9) Condannare, altresì, l'
[...]
e il Dott. in solido, a RO Controparte_1 rifondere al Sig. il danno patrimoniale emergente costituito dalle spese funerarie per € Parte_4
1.900,00, oltre interessi dal pagamento al saldo;
10) Condannare, inoltre, l' RO
e il Dott. in solido, al pagamento dei compensi
[...] Controparte_1 professionali e delle spese di causa, oltre spese generali e oltre IVA e CNAP come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che le ha anticipate;
11) Condannare, inoltre, l' RO
e il Dott. in solido, al pagamento delle spese
[...] Controparte_1 di mediazione, di CTU e di CTP;
12)Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge. IN
OGNI CASO - Con condanna dell' e del Dott. RO
in solido, al pagamento dei compensi professionali e delle spese di causa Controparte_1 afferenti al presente grado di appello, oltre spese generali e oltre IVA e CNAP come per legge”.
Avverso la sentenza n. 1687/2023 del 17.11.2023 emessa dal Tribunale di Trani, con atto di citazione notificato il 22.12.2023 (R.G. n. 1610/2023), ha proposto appello il dott. , citando i e CP_1 Pt_4
l sulla base dei seguenti motivi: Pt_2
1. il Giudice di Prime Cure non ha effettuato una distinzione tra la posizione del dott. e CP_1 quella della struttura ospedaliera, prendendo in considerazione solo alcune parti del lavoro peritale e giungendo ad una conclusione del tutto diversa da quella indicata dalla medesima
CTU, la quale ha escluso profili di responsabilità medica in capo al dott. , non CP_1 rilevando la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e l'evento dannoso, in quanto in linea con la leges artis.
Ha evidenziato che il Tribunale ha condiviso la risultanza della CTU, secondo la quale era da subito percepibile che la avesse subito un ictus cerebrale e che lo stesso avrebbe Per_1 potuto essere tempestivamente accertato se fosse stata eseguita nell'immediatezza la RM, tuttavia, a dire dell'appellante, siffatto convincimento è erroneo, in quanto i consulenti hanno segnalato che le attività terapeutiche poste in atto sono risultate sostanzialmente adeguate pagina 8 di 18 tempestive e che il predetto esame diagnostico fosse impraticabile presso l'Ospedale di Barletta
o altro di livello superiore, attesa la condizione di paziente intubata.
L'appellante ha aggiunto che, rispetto alla sospetta ischemia cerebrale dedotta dalla controparte, questa non è stata supportata da riscontri obiettivi, essendo risultati negativi sia l'elettroencefalogramma sia l'esame neurologico, e che anche i medici della rianimazione non hanno ritenuto necessarie altre pratiche d'urgenza oltre quelle già in atto.
Ha segnalato poi che il Giudice di Prime Cure ha ritenuto che l'impossibilità strumentale di Pa eseguire la presso l'Ospedale di Barletta nonché l'incertezza del quadro clinico e dell'ora di insorgenza dell'ictus (che sconsigliava la terapia trombolitica dopo 4 ore e mezza), avrebbero dovuto indurre il dott. ad eseguire la terapia alternativa endovascolare CP_1
(praticabile entro le 6 ore), tuttavia, a dire dell'appellante, tale assunto è erroneo ed in disaccordo con quanto accertato dalla CTU, non avendo questa mai affermato la fattibilità di una terapia endovascolare, poiché il beneficio di un siffatto trattamento oltre le 6 ore dall'esordio dei sintomi causati da un'occlusione acuta dell'arteria basilare risulta del tutto incerto nonché privo di forti dati di letteratura a supporto.
In proposito la CTU ha chiarito che gli elementi a disposizione dei sanitari la mattina del 22/5 erano incerti verso la diagnosi ictale, spiegando le ragioni del mancato trattamento trombolitico ed endovascolare nonché dell'impossibilità di trasferimento della paziente presso l'Ospedale di Bari, sicché il Giudice di Prime Cure ha errato nel ritenere che detta terapia non è stata praticata solo perché non poteva eseguirsi una RM ad una paziente intubata per mancanza di idonea strumentazione.
Ha aggiunto che non può addebitarsi al dott. alcuna responsabilità né per la condotta CP_1 tenuta durante il suo turno 14-20 del 24/5, in quanto lo stesso aveva concluso il suo turno alle ore 20,00 senza che vi fosse stato alcun peggioramento della situazione neurologica della paziente, né per il mancato monitoraggio delle 18 ore (dalle 17,00 del 24/5 alle 11,00 del 25/5), atteso che questi ha regolarmente monitorato la paziente sino alle ore 20,00 del 24/5, sicché l' assenza di dati nella cartella clinica successivamente al turno di servizio del dott. è CP_1 una circostanza estranea a quest'ultimo e, comunque, priva di rilevanza rispetto al peggioramento della situazione neurologica comparsa solo alle ore 11,00 del 25/5;
2. ha contestato, inoltre, la quantificazione del danno operata dal Giudice di Prime Cure, eccependo la carenza di prova in relazione al danno parentale.
Ha richiesto, pertanto, previa sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata e in riforma della stessa, l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese.
pagina 9 di 18 Si sono costituiti i i quali, ribadendo quanto dedotto, eccepito e richiesto con l'atto di appello Pt_4 del procedimento recante R.G. n. 1595/2023, hanno domandato a Codesta Corte di dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità dell'atto di citazione in appello notificato dal dott.
per violazione dell'art. 333 cpc, essendo già pendente il procedimento di appello incardinato CP_1 dall di ordinare all'appellante la notificazione dell'atto di citazione in appello anche all Pt_2 [...]
con relativo differimento di udienza, nonché di riunire il giudizio a Controparte_4 quello recante R.G. n. 1595/2023, oltre condanna del dott. ai sensi dell'art. 96, terzo comma, CP_1 cpc per abuso del processo
Hanno poi domandato di rigettare l'appello proposto, formulando in via subordinata le medesime conclusioni già articolate nel giudizio rg 1595/2023.
Si è costituita l la quale, domandando preliminarmente la riunione del giudizio recante R.G. n. Pt_2
1610/2023 con il giudizio recante R.G. n. 1595/2023, formulando appello incidentale sulla base delle deduzioni, eccezioni e richieste formulate nell'atto di appello del procedimento recante R.G. n.
1595/2023.
Instaurato il contraddittorio, disposta la riunione dei procedimenti con provvedimento del 10.07.2024
e la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata sentenza e la fissazione di nuova udienza ex art. 164, comma 3 cpc con ordinanza del 17.07.2024, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 23.04.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Preliminarmente e in punto di rito si osserva che l'eccezione di irritualità della vocatio in ius come sollevata dagli appellati nella loro comparsa di costituzione e risposta nel giudizio rg Pt_4
1595/2023 risulta superata dall'ordinanza collegiale del 17.07.2024 cui integralmente si rinvia.
Parimenti l'eccezione di mancata notificazione ex art. 332 cpc per causa scindibile in riferimento alla posizione della , chiamata in causa ai fini di manleva dal dott. in Controparte_6 CP_1 entrambi i giudizi riuniti – implicante, ove non eseguita, la sospensione del processo sino alla decorrenza dei termini ex artt. 325 e 327 cpc – risulta superata, posto che la sentenza di cui si discute risulta pubblicata il 18.11.2023, sicchè alla data della presente decisione risultano abbondantemente decorsi il termine cd “breve” e quello cd “lungo” per impugnare senza che risulti proposta impugnazione da parte della Compagnia, nei cui confronti, pertanto il provvedimento per cui è causa risulta essere ormai passato in giudicato.
Inoltre, l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal dott. (rg 1610/2023) per CP_1 violazione dell'art. 333 cpc come proposta dagli appellati risulta superata dalla riunione del Pt_4 Part giudizio instaurato dal primo all'appello proposto dalla (rg 1595/2023) come disposta dalla Corte
d'Appello con ordinanza del 10.07.2024, visto che l'inosservanza della forma dell'impugnazione pagina 10 di 18 incidentale, in ragione della mancanza di una espressa affermazione da parte della legge circa l'essenzialità dell'osservanza di tale requisito formale, essere apprezzata secondo i principi generali in tema di nullità, la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. non impedisce la conversione dell'appello in appello incidentale, qualora esso risulti proposto nei termini di legge (principio affermato in tema di ricorso per Cassazione da Cass. 33809/2019 e Cass. 21 dicembre 2011, n. 27898; conforme Cass. lav.,
30 dicembre 2009, n. 27887 ma applicabile anche al caso di specie, trattandosi di norma generale in Part materia di impugnazione) e risultando l'appello proposto dalla otificato il 20.12.2023 e dal dott.
il 22.12.2023 a fronte di una sentenza pubblicata il 18.11.2023 e non oggetto di notifica ai CP_1 fini del decorso del cd termine breve.
La questione di litispendenza sollevata dagli appellati (rg 16120/2023) ex artt. 39, comma 1, Pt_4
273 e 335 cpc risulta parimenti superata dalla disposta riunione delle due cause.
Part L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalla ex art. 342 cpc sollevata dagli appellati nel giudizio rg 1595/2023 è parimenti infondata, considerato che detto appellante Pt_4 ha indicato specificamente le parti della sentenza che intendeva impugnare (e segnatamente la motivazione da pag. 9 a 17), censurando la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di Prime Cure con l'analitica indicazione delle condotte tenute dai sanitari del nosocomio di Barletta (punto B.1 dell'atto di appello) e le violazioni di legge che si assumono essersi verificate, incentrate principalmente nella mancata prova della condotta omissiva, del nesso causale e del danno riconosciuto agli appellati come analiticamente specificati (sia pure sinteticamente) nell'atto di appello.
Part Nel merito, gli appelli proposti dalla e dal dott. vanno accolti. CP_1
Parte Rg 1595/2023 : motivi di appello della (an debeatur)
1) erroneità della decisione del Giudice di Prime Cure nella parte in cui ha ritenuto di dover dare una interpretazione “estensiva” dei fatti posti a fondamento della domanda della parte attrice e delle considerazioni medico legali effettuate dai CC.TT.UU. della fase preliminare, ritenendo di dover porre a fondamento della propria decisione solo alcuni passaggi della relazione medico legale, anch'essa contestabile in più punti, dovendo il creditore allegare l'inadempimento del debitore e provare sia che l'insorgenza o aggravamento della patologia come conseguenza del lamentato inadempimento, sia che
l'azione omessa, ove fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ed impedire l'evento dannoso o a ridurne le conseguenze;
2-3 assenza di inadempimento da parte della struttura ospedaliera e del dott. , CP_1 risultando la paziente assistita in modo corretto, sottoposta immediatamente a tutti i trattamenti necessari e deceduta per una grave forma di infarto cerebrale del circolo posteriore in conseguenza di trombosi dell'arteria basilare;
pagina 11 di 18 4 mancata prova del nesso di causalità tra condotta lamentata ed evento lesivo, nonché in ordine alle possibilità di sopravvivenza della paziente ove fossero state tenute condotte diverse e non meglio specificate, sicchè il decesso non è riconducibile alla responsabilità della convenuta e dei suoi sanitari, in quanto nemmeno ipotizzata secondo la CP_5 regola del più probabile che non.
Rg 1610/2023 motivi di appello del dott. (an debeatur) CP_1
1 erroneità delle conclusioni cui è giunto il Giudice di Prime Cure in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del sanitario in relazione alla condotta da questi tenuta la mattina del 22.05 e il decesso della defunta, avendo la CTU escluso alcuna responsabilità del dott. ; CP_1
2 erroneità della sentenza in merito alla condotta tenuta dal dott. il pomeriggio del 20.05 CP_1 con riferimento al mancato monitoraggio dalle 17 del 24.05 alle 11 del 25.05;
3 erroneità della sentenza in relazione all'obbligo per il sanitario di indirizzare il paziente presso altre strutture in assenza di strumenti per le opportune indagini e sull'omessa terapia trombolitica ed endovascolare per mancanza di RM a paziente intubata, alla luce delle conclusioni dei CTU.
Tutti questi motivi di appello, in quanto attinenti all' an debeatur (perché riferiti all'esame delle condotte effettivamente tenute dal dott. e, più in generale, dai sanitari in servizio presso il CP_1 nosocomio di Barletta), vanno esaminati congiuntamente e risultano complessivamente fondati.
In particolare, ferma restando la giurisprudenza richiamata dallo stesso Giudice di Prime Cure in ordine all'onere della prova come ripartito tra il paziente o i suoi prossimi congiunti e la struttura sanitaria alle pagg. 7 e 8 dell'impugnata sentenza1 e che è pacifico che si sia instaurato tra la defunta 1 Riporta la sentenza impugnata quanto segue :
“Secondo l'orientamento costante della S.C. laddove si convenga in giudizio la struttura sanitaria, deve trovare applicazione il consolidato principio secondo cui il creditore, ossia il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l'esistenza del contratto e ad allegare l'inadempimento del sanitario, incombendo sul sanitario (o sulla struttura ospedaliera) l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente.
Spetta invece al debitore/convenuto, che intenda andare esente da responsabilità provare la diligenza nell'inadempimento e/o
l'incolpevolezza dell'inadempimento, dimostrando l'esattezza della prestazione, ovvero che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
Va ricordato che l'art. 7 della legge cd. (L. n. 24/2017), sebbene successiva ai fatti per cui è causa, chiarisce che la struttura Parte_9 sanitaria, pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose
o colpose;
l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'inadempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Più di recente è stato affermato che: in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del
29/03/2022 (Rv. 664402 - 01).” pagina 12 di 18 e il nosocomio di Barletta un rapporto cd di spedalità in conseguenza del suo ricovero, gli Per_1 appellanti in primo grado hanno lamentato :
- l'espletamento di consulenza neurologica “urgente” dopo 2 ore e 20 minuti circa dopo l'accesso al reparto di rianimazione del nosocomio di Barletta il 22.05.2014 alle ore 12,00;
- l'omesso monitoraggio delle condizioni sino al mattino successivo e l'assenza di annotazioni all'atto delle dimissioni dalla rianimazione;
- l'omessa esecuzione di RM indicata come urgente nella consulenza neurologica;
- il mancato monitoraggio della paziente dalle 17 del 24 maggio alle 11 del 25 maggio, monitoraggio che avrebbe consentito di prevenire il peggioramento del quadro clinico con una cura precoce e buone possibilità di sopravvivenza, omissione che ha negato alla Per_1
l'accesso alla terapia trombolitica.
La sentenza impugnata, in sintesi, riconosce poi la responsabilità della struttura sanitaria e del dott.
sulla base dei seguenti elementi (pagg. 12-15 sentenza) : CP_1
1. esecuzione della RM encefalo per sospetta encefalopatia ipertensiva – ritenuta dirimente dai consulenti tecnici – due giorni più tardi il ricovero, nonostante la paziente sia stata estubata il
23.05.2014, a causa della carenza di strumentazione da parte del nosocomio e della negligenza del medico che rilevò l'urgenza del detto approfondimento senza curarsi di verificare che l'esame fosse eseguito con la dovuta urgenza, in un'ottica di cambi di turno e di organizzazione sanitaria volti all'elusione delle responsabilità e non alla tutela del paziente;
2. omissione per ben 18 ore di annotare sul diario medico ed infermieristico dello stato di coscienza e dei parametri vitali (dalle 17,00 del 24.05.2014 alle 11,00 del 25.05.2014);
3. condotta attendista dei sanitari, poiché secondo i consulenti tecnici nominati vi era la possibilità di intervenire con percorso trombolitico e di andoartriectomia;
4. responsabilità del dott. per non aver richiesto il tempestivo trasferimento CP_1
d'urgenza presso altra struttura e per la condotta degli altri operatori e per non aver assicurato alla paziente ogni comportamento necessario e strumentale;
5. sussistenza del nesso causale sulla base del tasso di mortalità oscillante tra il 35% e il
90%, sicchè vi era una probabilità di salvare la paziente ove la diagnosi fosse stata tempestiva e la paziente fosse stata immediatamente trasportata presso altro ospedale più attrezzato o non fosse stata accettata presso il Nosocomio di Barletta per la chiara diagnosi di dimissioni dall'ospedale di Bisceglie che già ipotizzava un ictus cerebrale a carico della paziente2.
Part Ebbene, l'adito Collegio alla luce dei motivi di appello formulati sia dalla che dal dott. , CP_1 non ritiene di condividere l'iter logico articolato nell'impugnata sentenza a fondamento della dedotta responsabilità sia del medico che della struttura sanitaria, ove si consideri che :
a) risulta dato non contestato che il dott. abbia avuto contatti con la CP_1 Per_1 unicamente a fine mattinata del 22 maggio per la consulenza neurologica e nel pomeriggio del
24/05 (turno 14-20); 2 Il referto del nosocomio di Bisceglie riporta testualmente “stato di coma da verosimile ictus ischemico cerebrale, ipertensione arteriosa”; pagina 13 di 18 b) la è sopraggiunta all'ospedale di Bisceglie in stato di coma e con crisi Per_1 ipertensiva con edema polmonare e non era emerso in quella sede in prima battuta che il coma dipendesse da danno neurologico, data l'assenza di deficit motori focali e l'esito negativo della
TAC cranio/torace eseguita a Bisceglie che consentiva di escludere emorragia cerebrale, mentre erano emersi fenomeni disventilatori da stasi in corrispondenza dei segmenti declivi dei lobi inferiori (pag. 5 CTU), sicchè secondo i CCTTUU la perdita di coscienza poteva dipendere anche da danno cerebrale indiretto, ossia secondario a quello cardio-respiratorio (viene riferita l' ”emissione di schiuma rosea dalla bocca” in sede di accesso a Barletta, confermata anche dagli appellati nell'atto di citazione) (pag. 3 integr. CTU), da cui l'esigenza dello spostamento a
Barletta, sede ove è presente rianimazione e si puo' gestire anche una patologia neurologica;
c) quanto alle attività svolte presso l'ospedale di Barletta dall'arrivo della paziente intorno alle ore 12, innanzitutto i consulenti tecnici evidenziano (pag. 7 della relazione) che la paziente
è stata sottoposta a visita cardiologica, incannulamento della vena giugulare, ECG ed ecocolordoppler, EEG e visita neurologica con redazione della relazione di consulenza da parte del dott. , tutte attività indispensabili per il corretto inserimento della paziente in CP_1 terapia intensiva, sicchè non vi è stata – al contrario di quanto ipotizzato dagli appellati – alcuna dilatazione di tempi tali da condizionare negativamente il decorso clinico;
d) l'inidoneità della struttura ospedaliera evidenziata dalla parte appellata per impossibilità di eseguire la risonanza su paziente intubato risulta “incompatibile” con la contingenza dei fatti, poichè il trasferimento in altra sede sarebbe stato secondo i CTU
“pericoloso” (pag. 8 consulenza tecnica) e – come i consulenti hanno avuto modo di precisare a pag. 3 dei chiarimenti resi - perché il trasferimento in sé avrebbe avuto un senso solo ove appurata effettivamente la sussistenza di ischemia cerebrale, indicata solo come “sospetta” nel referto dell'ospedale di Bisceglie, sicchè sotto tale aspetto nulla puo' rimproverarsi al dott.
(punto 4 della premessa), il quale ha svolto la normale attività di esame e successiva CP_1 diagnosi, segnalando anzi la necessità dell'approfondimento diagnostico a mezzo RM “appena possibile”, sicchè il mancato espletamento dell'accertamento per le condizioni della paziente o il mancato trasporto presso altra struttura ospedaliera non puo' – al contrario di quanto apoditticamente sostenuto dal Giudice di Prime – essere certamente addebitato al Pt_10 sanitario, come chiaramente confermato dai consulenti tecnici nella CTU (pag. 8) e da costoro ribadito nei chiarimenti resi (pag. 4);
e) il riscontro dell'ischemia non emergeva neppure all'esito della – per quanto già detto al punto “c” – tempestiva consulenza del dott. che ha rilevato “globi oculari in asse, miosi CP_1 simmetrica, non esegue ordini verbali, pronta risposta motoria simmetrica a stimoli algici anche lievi”, avendo tra l'altro i consulenti (pag. 4 chiarimenti) sottolineato la sussistenza di altre priorità cliniche da gestire con urgenza, prima fra tutte quella respiratoria e che, anche ove fosse stata espletata la RM subito dopo la richiesta del dott. , non ci sarebbero stati – sempre che CP_1 si fosse trattato di ischemia cerebrale debitamente accertata – i tempi tecnici per la somministrazione di terapia trombolitica, anche tenuto conto del recupero della vigilanza della paziente in rianimazione il 23 maggio 2014 (vedi diario clinico), estubata alle ore 13,00 e pagina 14 di 18 trasferita dalla rianimazione alla Stroke Unit una volta appurata l'effettiva stabilizzazione delle condizioni e la ripresa della respirazione con capacità della risposta ad ordini semplici, indicanti l'assenza di deficit neurologici apparenti;
f) l' irrilevanza (punto 2 della premessa) dell'assenza per ben 18 ore di annotazioni sul diario medico ed infermieristico dello stato di coscienza e dei parametri vitali (dalle 17,00 del
24.05.2014 alle 11,00 del 25.05.2014, arco temporale coperto solo parzialmente e fino alle 20,00 del 24 maggio dalla presenza in servizio del dott. ), attesa l'esistenza dei sistemi di CP_1 interconnessione telematica con i relativi alert che dovrebbero verosimilmente aver consentito il monitoraggio dei parametri anche a distanza (pag. 11 CTU richiamata a pag. 6 dei chiarimenti);
g) il dott. , all'atto della presa di servizio (fascia oraria 14-20 del 24 maggio) ha CP_1 dato atto dell'esito della RMN eseguita nella mattinata (e in corso di refertazione) riportante
“infarti cerebrali acuti multipli in sede bitalamica, bioccipitale e cerebellare emisferica sinistra” con sofferenza ischemica subacuta e notevole riduzione del segnale di flusso del circolo posteriore da occlusione completa della basilare e ha anche eseguito doppler dei tronchi sovraortici con segni di “occlusione della vertebrale sinistra” con la refertazione alle ore 17 di condizioni
“stazionarie, tende al sopore, bradipsichia, NPO”;
h) i consulenti tecnici (punto 3 della premessa) hanno precisato (e confermato a pag. 4 dei chiarimenti) che la terapia trombolitica per un ictus non accertato non sarebbe stata praticabile, dovendo questa essere impostata entro le 4 ore e mezzo massimo dall'esordio dei sintomi, fatto risalire a ben 48 ore prima dell'esecuzione della RMN encefalo (eseguita nella mattinata dal 24 maggio come da cartella clinica richiamata dai CTU alle pagg. 9 e 10 della consulenza), ossia al momento della perdita di coscienza, avvenuta intorno alle 8,30 del 22 maggio;
i) i consulenti (punto 3 della premessa) hanno poi precisato che, nell'attesa Parte dell'esecuzione della che accertasse l'effettiva insorgenza di ictus cerebrale (appurando così la effettiva “primarietà” del problema neurologico rispetto alle altre priorità cliniche, respiratorie in particolare), vi era stato un recupero della vigilanza e della partecipazione all'ambiente, tanto da consentire il trasferimento della paziente in neurologia, ove è giunta alle
10,30 del 24 maggio vigile, cosciente e tranquilla, disorientata nel tempo ed orientata nello spazio, rallentata e in alcuni momenti confusa e senza apparenti deficit motori e sensitivi a focolaio;
j) il peggioramento clinico repentinamente mutato nella tarda mattinata del 24 maggio, confermato dalla RMN (come da punto g che precede) con un referto conclusivo di “aree di alterato segnale con diffusione restrittiva in DWI localizzate in sede talamica ed occipitale bilateralmente, in sede pontina e cerebellare sx, con segni di compressione della cisterna peripontina da riferire a lesioni vascolari ischemiche in fase subacuta” era tale in ogni da non poter far ricorso alla terapia trombolitica, non prevista dai protocolli all'epoca dei fatti per il caso di trombosi dell'arteria basilare quale quella che ha colpito la sicchè, anche ove intercettato il Per_1 peggioramento delle condizioni cliniche qualche ora prima, la paziente sarebbe semplicemente pagina 15 di 18 rientrata in terapia intensiva (pag. 6 chiarimenti CTU), per cui l'eventuale condotta
“attendista” dei sanitari (punto 3 della premessa) non è stata tale da cagionare l'evento morte;
k) l'alternativa alla terapia trombolitica (punto 3 della premessa), individuata nella terapia endovascolare non era ancora all'epoca rientrata nell'attività sistematica o di routine e non era quindi praticabile.
Alla luce di quanto precede, non puo' ritenersi – come ipotizzato dal Giudice di Prime Cure – che vi sia stato il nesso causale tra l'evento morte e la prestazione sanitaria ove la diagnosi fosse stata tempestiva e la stessa fosse stata immediatamente trasportata presso altro ospedale più attrezzato ovvero non fosse stata accettata dall' in ragione della chiara diagnosi di Controparte_7 dimissioni dall'Ospedale di Bisceglie, atteso che tale diagnosi in quel frangente non era per nulla chiara, anche considerato l'esito negativo della TAC cranio-torace per emorragia cerebrale e quanto già evidenziato ai punti b-d-e della superiore premessa.
A ciò va aggiunto che l'attesa nell'esecuzione della RMN (o comunque il ritardo dovuto per l'impossibilità di eseguirla su paziente intubato) non avrebbe comunque consentito l'esecuzione di terapia trombolitica, visti i tempi stretti per la sua somministrazione, essendo già trascorse 4 ore e mezzo dalla prima perdita di coscienza e vista la particolare vastità dell'ictus riscontrato all'esito della
RMN il 24 maggio all'esito del repentino peggioramento della paziente nella tarda mattinata del giorno di ingresso nel reparto di neurologia, non trattandosi di terapia eleggibile per la trombosi dell'arteria basilare riscontrata all'esito della RMN, con elevata mortalità della patologia che ha colpito la paziente e alla luce degli approcci terapeutici all'epoca vigenti.
Part In conclusione, in accoglimento degli appello proposti dalla in via principale ed incidentale) e dal
, la sentenza va integralmente riformata con rigetto della domanda proposta dagli appellati, CP_1 mancando la prova del nesso causale tra la condotta tenuta dal dott. e, in generale, dai CP_1 sanitari dell'ospedale di Barletta, e il decesso della riconducibile esclusivamente alla grave Per_1 Part patologia ischemica che l'ha colpita, assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione proposti dalla e dal dott. . CP_1
Quanto alle domande di condanna formulate dagli appellati in via subordinata nei giudizi Pt_4 riuniti – con cui costoro hanno reiterato, nonostante vittoriosi in primo grado, le conclusioni già articolate innanzi al Tribunale di Trani – dette richieste vanno qualificate quale appello incidentale
(avendo, rispetto alla quantificazione dei danni compiuta dal Giudice di in € 235.000,00 Parte_12 per , € 200.000,00 per , € 336.500,00 per Parte_4 Parte_6 Parte_5 ed € 250.000,00 per , richiesto in sede di appello la condanna al pagamento Parte_7 rispettivamente di € 327.990,00, € 327.990,00, € 600.000,00 ed € 327.990,00 o nella diversa somma di giustizia), impugnazioni incidentali che vanno dichiarati inammissibili ex art. 342, comma 1 cpc.
Infatti, “il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di pagina 16 di 18 inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata” (cfr. Cass. 7675/2019).
Pertanto, se è vero che in linea generale la proposizione dell'appello incidentale non richiede formule sacramentali, va osservato che la parte appellata (costituitasi tempestivamente nei due giudizi riuniti) ha richiesto in entrambi e in via subordinata la condanna al pagamento di somme senza formulare uno specifico motivo di critica all'impugnata sentenza nel quale indicare le specifiche ragioni per le quali ritenga in concreto non satisfattivi gli importi – per nulla modesti – già liquidati dal Giudice di prime Cure.
Deve poi mandarsi alla Cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato, non corrisposto dai in relazione agli appelli incidentali formulati in via subordinata. Pt_4
All'accoglimento dell'appello proposto dai due appellanti (e dell'appello incidentale della nel Pt_2 giudizio rg 1610/2023) e al rigetto degli appelli incidentali proposti dagli appellati segue la Pt_4 condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali di primo e secondo Part grado in favore degli appellanti e , liquidate come in dispositivo d'ufficio sulla base Parte_13 del DM 147/2022 e del valore indeterminato a media complessità della controversia, tra i minimi e i medi di tariffa.
I , quali appellanti in via incidentale dovranno, infine, versare l'ulteriore importo pari al Pt_4 contributo unificato per gli appelli incidentali nei giudizi riuniti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l.
24 dicembre 2012, n. 228.
Le spese di CTU, liquidate come in atti nel giudizio di primo grado, vanno poste in via definitiva a carico dei , in solido tra loro. Pt_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sugli appelli proposti in via principale nei giudizi riuniti da (rg 1595/2023 e in via Parte_1 incidentale nel giudizio rg 1610/2023) con atto di citazione notificato il 20.12.2023 e dal dott.
(rg 1610/2023) con atto di citazione notificato il 22.12.2023 e sugli Controparte_8 appelli incidentali proposti da , , Parte_4 Parte_5 [...]
e nei giudizi riuniti avverso la sentenza emessa dal Tribunale Parte_6 Parte_7
pagina 17 di 18 di Trani n. 1687/2023 pubblicata il 18.11.2023, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione gli appelli proposti dalla (in via principale ed incidentale) e Pt_2 dal e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dagli appellati;
CP_1
- rigetta gli appelli incidentali proposti da , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
e ;
[...] Parte_7
- condanna gli appellati , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7 Part
al pagamento, in favore degli appellanti e , delle spese processuali del giudizio
[...] CP_1 di primo grado, liquidate per ciascuno degli appellanti in € 8.145,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
- condanna gli appellati , , e Pt_4 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7 Part
al pagamento, in favore degli appellanti e , delle spese processuali della fase di
[...] CP_1 appello, liquidate per ciascuno degli appellanti in € 2.529,00 per esborsi ed € 9.150,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU come liquidate in atti, a carico degli appellati , in Pt_4 solido tra loro;
- manda alla cancelleria per la regolarizzazione del contributo unificato in relazione agli appelli proposti in via incidentale da , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
; Parte_7
- dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello incidentale proposto dai ), Pt_4 sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico degli appellanti in via incidentale , , e Parte_4 Parte_5 Pt_4 Parte_6
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002. Parte_7
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 30.04.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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