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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/07/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 464/2025
N. R.G. 133/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VI NA ZO Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.410/24 del Tribunale di Milano- sezione lavoro-est. dr. MARIANI, pubblicata il 25.09.2024, promossa da:
con l'avv. GUIDO BARONI, elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_1 dello stesso, sito in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri, 2 contro
con l'avv. Controparte_1
AN AC, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale metropolitano dell' in Milano via Savarè 1 CP_1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
1. accertare e dichiarare: nei confronti dell' , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente in carica, come sopra corrente, il diritto della Sig.ra a conseguire l'assegno sociale di cui alla L. n. 335/95 con Parte_1
Pagina 1 decorrenza a far data dal 1.3.2022 e ciò, ad ogni effetto e conseguenza di Legge nonchè in accoglimento della domanda amministrativa del 28.2.2022 n. 2097919000048;
2. conseguentemente: revocare e/o annullare: il provvedimento datato 3.3.2022 dell' CP_1 di reiezione della domanda amministrativa del 28.2.2022 n. 2097919000048 volta a conseguire l'assegno sociale di cui alla L. n. 335/95;
3. condannare: l' , in persona nonché Controparte_2 corrente c.s., all'erogazione in favore della Sig.ra con effetto dal 1.3.2022 Parte_1 dell'assegno sociale, condannando altresì lo Stesso al pagamento degli arretrati maturati da tale data all'emananda sentenza e ciò per l'importo integrale previsto ex lege e/o in quella diversa parziale misura che risulterà dovuta in considerazione dei redditi personali dell'Appellante;
4. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di Giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario o, nel non creduto caso di rigetto dell'appello, sussistendone i presupposti, che sia disposta l'esenzione dalla condanna alle spese di lite sempre per il doppio Grado di Giudizio;
Per la PARTE APPELLATA in via principale, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 410/2024 del Tribunale di
Milano Sezione Lavoro.
In subordine, respingere tutte le avverse domande perché del tutto infondate in fatto e in diritto, dichiarando legittime e corrette tutte le determinazioni dell' e mandando CP_2 quest'ultimo assolto da ogni onere o obbligo.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, la signora deduceva in fatto: Parte_1 di aver presentato in data 28.2.2022 domanda all' al fine di ottenere l'assegno sociale, CP_1 essendo in possesso di tutti i requisiti di legge, che l'Istituto aveva rigettato la domanda con provvedimento del 3.03.2022 con la seguente motivazione” “…dall'esame degli atti dell'Agenzia delle Entrate risultano diversi negozi giuridici riguardanti sia atti di natura dichiarativa relativi alla piena proprietà di
Pagina 2 fabbricati/terreni, che donazioni di terreni/fabbricati: non sussiste quindi lo stato di bisogno, requisito per ottenere l'assegno sociale “, di avere effettivamente proceduto con atto a rogito notarile del 19.3.2019, insieme alla sorella alla divisione del compendio ereditario dei defunti genitori e di avere Persona_1 conseguito la proprietà di alcune unità immobiliari, di avere nella medesima data donato alla figlia la piena ed esclusiva Controparte_3 proprietà dei cespiti immobiliari oggetto di divisione con esclusione dell'unità immobiliare di
Milano Corso di Porta Vigentina 38, ove abitava, di avere percepito quali unici redditi alla data della domanda la pensione ENPAPI di € 955 annui nel 2021 e € 972,92 annui nel 1992 e di essere proprietaria della sola casa di abitazione.
In diritto chiedeva quindi di accertare il proprio diritto a percepire l'assegno sociale essendo in possesso dei relativi requisiti.
Si costituiva l' contestando la ricorrenza dei requisiti per la prestazione assistenziale. CP_1
L'Istituto ha evidenziato che la ricorrente ha inteso sbarazzarsi degli immobili sopra elencati, consapevole del fatto che i precedenti provvedimenti di respinta dell' delle numerose e CP_1 ripetute domande di assegno sociale dipendevano proprio dalla titolarità di proprietà di notevole valore quali quelle suindicate. Sostiene che “ appare evidente che la donazione CP_1 di beni di così rilevante valore economico ( si pensi solo al valore derivante dalla vendita e /o locazione degli immobili di Milano e Pieve Ligure! – si allega quotazione degli immobili in
Pieve Ligure -doc.4 ) sia stata funzionale per la ricorrente al precostituirsi di uno stato di bisogno economico finalizzato alla domanda di assegno sociale.
Il Giudice adito, con la sentenza n.410/24 ha respinto il ricorso compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il giudice di prime cure, ricordato che per consolidata giurisprudenza di legittimità “ il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021), ha richiamato la pronuncia resa dalla
Cassazione in una fattispecie analoga, nella quale “ la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass.
n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito”.
Pagina 3 In tale sentenza la Suprema Corte rilevando che “non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno”, aveva respinto la domanda di assegno sociale.
Applicati tali principi alla fattispecie il primo giudice ha escluso la configurabilità in capo a di uno stato di bisogno, avendo la stessa venduto nel corso del 2018 due Parte_1 cespiti per € 383.523,54 (330.000 + 53.523,54: doc. 2 ) ed essendosi spogliata con atto CP_1 notarile di donazione in data 19 marzo 2019 di tre cespiti immobiliari del valore complessivo dichiarato di € 153.200,00 (doc. 3 fasc. ), donandoli alla figlia. CP_1
Ha pertanto concluso che “In altri termini, poiché il precedente di legittimità poco più sopra richiamato (Cass., 13 marzo 2023, n. 7235) sottolinea come l'effettività dello stato di bisogno sia rilevante ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, non si può che rilevare che gli introiti avuti in passato e la copertura economica che la legge dispone in favore di
a carico della figlia /donataria portino ad escludere un effettivo e Parte_1 comprovato stato di bisogno.”
Ha, infine, osservato che “Come è noto, la figlia (in quanto tale, oltreché donataria dei cespiti indicati) è tenuta in ogni caso a prestare l'obbligo alimentare alla madre / donante (artt. 433
e 437 c.c.).”
Con atto di appello depositato presso questa Corte il 6.02.2025 ha Parte_1 impugnato la predetta decisione per due motivi.
Con un primo motivo di gravame l'appellante deduce la sussistenza nel caso in esame del requisito reddituale di cui all'art 3 comma 6 della L 335/95
Rileva l'appellante che erroneamente il primo giudice dopo aver dato atto che effettivamente era “titolare, al momento dell'istanza, di una pensione (non ) per Parte_1 CP_1 annuali € 954,72”, ha poi escluso lo stato di bisogno dell'appellante in considerazione di proventi dalle risalenti vendite di immobili che, come noto, non sono, a tutto voler concedere, assoggettati all'Irpef.
Quanto alle donazioni di immobili effettuate da in favore della figlia, l'appellante ne Pt_1 sostiene la irrilevanza conformemente all'Orientamento unanime della stessa Giurisprudenza di merito, che afferma (viceversa) il diritto ad accedere alla prestazione de qua anche nel caso in cui la condizione di impossidenza derivi da una scelta volontaria come la donazione di un immobile.
Pagina 4 Con un secondo motivo di impugnazione censura la sentenza nella parte in cui il giudice richiama ripetutamente l'eccezione dell'Istituto che vorrebbe insito, nella condotta dell'odierna Appellante, un sostenuto “…intento fraudolento”, asseritamente dimostrato dalla volontà di “…aggirare le motivazioni che avevano portato l' ai precedenti rigetti” CP_2
(delle precedenti domande amministrative, n.d.r.).
L'appellante sul punto richiama la Giurisprudenza (così anche Cassazione Civile – Sez.
Lavoro, sent. n. 24954/2021), che esclude che gli atti di spogliazione del proprio patrimonio, di per sé, integrino una condotta fraudolenta, piuttosto rappresentando la legittima
“…rinuncia all'esercizio di un diritto”.
Per escludere ogni scopo fraudolento evidenzia in particolare: che tali vendite erano state effettuate in epoca di molto precedente la domanda amministrativa de qua;
che i proventi da tali vendite, necessariamente, quale massima d'esperienza (cfr. art. 115, 2 comma c.p.c.), hanno consentito all'Appellante di auto-mantenersi e di contribuire al mantenimento della figlia;
la logicità delle donazioni effettuate a favore dell'unica figlia sempre al fine di contribuirne al sostentamento (circostanza, questa, pure integrante una massima d'esperienza ex art. 115, 2 comma c.p.c.); la contestualità delle donazioni rispetto alla formalizzazione del raggiunto accordo di divisione con la sorella nonché delle documentate condizioni economiche della figlia.
A sostegno del proprio assunto l'appellante richiama produce sub doc. 6 la recentissima decisone del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro n. 397/2025 del 28.1.2025 – G.U.: Dott.
CC AN, pronunciata in un caso assolutamente sovrapponibile a quello di specie relativo ad analoga domanda a suo tempo proposta dalla sorella della Ricorrente. La Per_1 stessa aveva, in epoca pregressa alla domanda amministrativa, disposto per la donazione al figlio di parte degli immobili ricevuti a seguito della divisione del compendio ereditario e, in epoca ancora pregressa, ceduto a terzi un immobile di proprietà. Aderendo all'orientamento ed all'interpretazione sopra proposta, il Giudice, accogliendo il ricorso, ha precisato che “…i limiti all'acquisizione del diritto all'assegno sociale sono dati esclusivamente dal possesso dei redditi, si deve concludere che nessuna rilevanza ha la circostanza che la ricorrente fosse titolare di immobili poi ceduti gratuitamente qualora non siano serviti ad incrementare il reddito dell'istante”. Ed ancora: “…la somma capitale ottenuta tramite la compravendita del fabbricato in data 5.12.2022 non è valutabile al fine della determinazione del reddito
Pagina 5 necessario per l'ottenimento dell'assegno sociale, tenuto conto che la domanda di assegno è del gennaio 2024 e che il reddito rilevante è quello dell'anno di riferimento;
Alla luce delle osservazioni sopra riportate l'appellante ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso ex art 414 cpc e sopra trascritte.
Si è costituito in appello che ha resistito difendendo la correttezza della decisione CP_1 impugnata.
Secondo la tesi dell' nella fattispecie correttamente la domanda di assegno sociale è CP_2 stata rigettata per mancanza del requisito dello stato di bisogno di sostegno sociale
“Infatti, l'appellante ha donato beni immobili di ingente valore alla figlia, peraltro produttivi di reddito certo da locazione ( si pensi all'immobile in Liguria ma anche a quello nel centro di Milano, dove la figlia non vive in quanto risulta residente già dal 2023 in uno altro stabile di Milano in via San Mamete ed è ora residente a [...]cfr. doc.8 – estratto aggiornato delle residenze estratto dall'anagrafe Tributaria), in un arco temporale ravvicinato alla proposizione della ultima domanda di assegno sociale e, soprattutto, dopo essere stata destinataria di numerosi provvedimenti di rigetto di precedenti domande di assegno sociale, tutti motivati dall'assenza dello stato di bisogno in capo alla Pt_1
Si allega, a comprova di quanto affermato, l'UNICO 2023 della figlia in cui sono dichiarati anche redditi derivanti dalla locazione di immobili ( cfr.doc.10).( documento prodotto anche in primo grado ma significativamente privo della pagina in cui la figlia dichiarava di risiedere in Via San Mamete.)
Rileva altresì che la sentenza emessa dal Tribunale di Milano nei confronti della sorella CP_1 dell'appellante e alla stessa favorevole “si rivela un boomerang per l'appellante.
Dimostra infatti l'esistenza di uno schema concertato nei dettagli dalle due sorelle finalizzato ad ottenere dalla collettività una prestazione di cui, con tutta evidenza, non necessitano, essendo facoltose entrambe.
Entrambe, infatti, possedendo proprietà immobiliari importanti, se ne sono spogliate per donarle ai rispettivi figli, al fine più che evidente di superare i provvedimenti di reiezione dell' CP_1
La sentenza emessa nei confronti della sorella pertanto, a parere di questa difesa, lungi dall'essere un precedente invocabile e replicabile, dimostra, ove ve ne fosse ancora bisogno, la messa in opera di un piano finalizzato all'ottenimento dell'assegno sociale.”
Rileva che le l'appellante ha presentato domande di assegno sociale il
Pagina 6 -23.5.2019, rigettata perchè “ Il suo reddito e' superiore al limite massimo di euro 5953,87 previsto dall'art.3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n 335, per la concessione dell'assegno sociale per l'anno 2019.
-20.12.2019, rigettata con la seguente motivazione “Dall'esame degli atti del registro dell'
Agenzia delle Entrate risultano diversi negozi giuridici, riguardanti sia atti di natura dichiarativa relativi alla piena proprieta' di fabbricati/terreni, che donazioni di terreni/fabbricati: non sussiste quindi lo stato di bisogno, requisito per ottenere l'assegno sociale.
-18.02.2021 “dall' esame degli atti del registro dell'Agenzia delle Entrate risultano diversi negozi giuridici, riguardanti sia atti di natura dichiarativa relativi alla piena proprietà di fabbricati/terreni, che donazioni di terreni/fabbricati: non sussiste quindi lo stato di bisogno, requisito per ottenere l'assegno sociale
-4.10.2021” dall' esame degli atti dell'Agenzia delle Entrate risultano diversi negozi giuridici, riguardanti sia atti di natura dichiarativa relativi alla piena proprietà di fabbricati/terreni, che donazioni di terreni/fabbricati: non sussiste quindi lo stato di bisogno, requisito per ottenere l'assegno sociale
-28.2.2022 oggetto di causa
All'udienza del 28 maggio 2025, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
L'assegno sociale è disciplinato dall'art 3 della L 335/95, che così dispone:
6.Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, -ai cittadini italiani, -residenti in Italia, - che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
Pagina 7 L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile,
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. (11)
(12) (13) (16) (27) (30)
La Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha precisato che (NB sottolineature a cura della scrivente) “Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n.
335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito". Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto
Pagina 8 di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore.
Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.
Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina. (cass sent. 24954/21)
Sempre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n.7235/2023, che entrambe le parti hanno citato, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha così argomentato: ” Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno
Pagina 9 ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto….”
Applicati tali consolidati e condivisibili principi alla fattispecie, ritiene il Collegio che correttamente il tribunale abbia escluso la sussistenza in capo all'appellante dello stato di bisogno oggettivamente esistente.
Quanto ai redditi percepiti all'epoca della domanda amministrativa del 28.2.2022 n.
2097919000048 risulta non contestato che Pt_1
- era titolare della sola pensione erogata dall'Ente Controparte_4
e ciò a far data dal 1.10.2013, in forza della quale,
[...] relativamente all'anno 2021 aveva percepito € 955,00 annui e per l'anno 2022 € 972,92 annui.
-era proprietaria della sola casa di abitazione sita in Milano, C.so di P.ta Vigentina, 38.
Va nondimeno considerato che in data 19.3.2019, la Sig.ra unitamente alla Parte_1 sorella Sig.ra addivenivano alla divisione del compendio ereditario dei Persona_1 defunti genitori, per effetto della citata divisione, la Sig.ra conseguiva la piena Parte_1 ed esclusiva proprietà delle seguenti unità immobiliari:
- Comune di Milano, C.so di P.ta Vigentina, 38:
- Comune di Milano, C.so di P.ta Vigentina, 38:
- Comune di Pieve Ligure, Via Roma, 84 (civico 38 al Catasto Fabbricati):appartamento ad uso abitazione al piano terzo composto da tre locali
-appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale mq. 205 adibito a giardino pertinenziale dell'immobile di cui sopra in Comune di Pieve Ligure-uliveto –
Sempre in data 19.3.2019 donava alla figlia la piena ed esclusiva Pt_1 Controparte_3 proprietà di tutte le unità immobiliari sopra descritte, rimanendo proprietaria solo dell'appartamento di Milano corso porta Vigentina 38 nel quale abitava.
Tale essendo la non contestata situazione di fatto e ritenuto, in conformità ai principi di diritto sopra espressi, che per conseguire l'assegno sociale deve esistere uno stato di bisogno effettivo, non necessariamente incolpevole, e che lo stato di indigenza è escluso nel caso di comportamento fraudolento dell'assistito, nella fattispecie ritiene il Collegio che sia configurabile un comportamento fraudolento di consistito nella donazione alla figlia Pt_1 delle plurime proprietà immobiliari sopra indicate, potenzialmente produttive di reddito certo da locazione, sebbene si trovasse priva di redditi sufficienti al proprio mantenimento, e ciò al solo fine di potere percepire il beneficio qui richiesto, a carico della collettività.
Pagina 10 La tesi del disegno fraudolento, sostenuta da , è rafforzata dalle seguenti condotte che CP_1 hanno determinato lo stato di bisogno sulla base del quale agisce in questa Parte_1 sede: la donazione alla figlia di plurimi immobili contestualmente all'atto di divisione dei beni ereditati dai genitori, rinunciando così a potenziali canoni di locazione, condotta posta in essere dopo il precedente rigetto di ben 4 domande di assegno sociale per mancanza del requisito reddituale, il mancato utilizzo di uno di detti immobili a fini abitativi da parte della figlia, che risulta residente in [...] ) CP_1 il percepimento da parte della figlia di redditi da locazione (modello UNICO 2023- doc 10
) il che esclude che la stessa si trovasse a sua volta in stato di bisogno, CP_1
l'avere la sorella della appellante seguito lo stesso schema attuando donazioni in favore del figlio chiedendo poi l'assegno sociale,
l'avere respinto altre domande di assegno sociale della appellante per mancanza del CP_1 requisito reddituale.
Gli elementi sopra evidenziati palesano con tutta evidenza una condotta preordinata alla rinuncia a qualsiasi possibile forma di reddito salvo poi gire nei confronti dello Pt_1
Stato affinché si faccia carico del sostentamento mediante la corresponsione dell'assegno sociale.
Per le ragioni esposte, assorbenti ogni ulteriore rilievo, l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese in considerazione dell'esenzione dell'appellante ex art 152 disp att cpc stante la rituale dichiarazione di esonero allegata e richiamata.
P.Q.M.
Conferma la sentenza del Tribunale di Milano sezione lavoro n. 410/2024
Nulla per le spese in considerazione dell'esenzione ex art 152 disp att cpc
Milano, 28/05/2025
Presidente est.
VI NA ZO
Pagina 11
N. R.G. 133/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa VI NA ZO Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.410/24 del Tribunale di Milano- sezione lavoro-est. dr. MARIANI, pubblicata il 25.09.2024, promossa da:
con l'avv. GUIDO BARONI, elettivamente domiciliata presso lo Studio Parte_1 dello stesso, sito in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri, 2 contro
con l'avv. Controparte_1
AN AC, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale metropolitano dell' in Milano via Savarè 1 CP_1
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
1. accertare e dichiarare: nei confronti dell' , Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente in carica, come sopra corrente, il diritto della Sig.ra a conseguire l'assegno sociale di cui alla L. n. 335/95 con Parte_1
Pagina 1 decorrenza a far data dal 1.3.2022 e ciò, ad ogni effetto e conseguenza di Legge nonchè in accoglimento della domanda amministrativa del 28.2.2022 n. 2097919000048;
2. conseguentemente: revocare e/o annullare: il provvedimento datato 3.3.2022 dell' CP_1 di reiezione della domanda amministrativa del 28.2.2022 n. 2097919000048 volta a conseguire l'assegno sociale di cui alla L. n. 335/95;
3. condannare: l' , in persona nonché Controparte_2 corrente c.s., all'erogazione in favore della Sig.ra con effetto dal 1.3.2022 Parte_1 dell'assegno sociale, condannando altresì lo Stesso al pagamento degli arretrati maturati da tale data all'emananda sentenza e ciò per l'importo integrale previsto ex lege e/o in quella diversa parziale misura che risulterà dovuta in considerazione dei redditi personali dell'Appellante;
4. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di Giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario o, nel non creduto caso di rigetto dell'appello, sussistendone i presupposti, che sia disposta l'esenzione dalla condanna alle spese di lite sempre per il doppio Grado di Giudizio;
Per la PARTE APPELLATA in via principale, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 410/2024 del Tribunale di
Milano Sezione Lavoro.
In subordine, respingere tutte le avverse domande perché del tutto infondate in fatto e in diritto, dichiarando legittime e corrette tutte le determinazioni dell' e mandando CP_2 quest'ultimo assolto da ogni onere o obbligo.
Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, la signora deduceva in fatto: Parte_1 di aver presentato in data 28.2.2022 domanda all' al fine di ottenere l'assegno sociale, CP_1 essendo in possesso di tutti i requisiti di legge, che l'Istituto aveva rigettato la domanda con provvedimento del 3.03.2022 con la seguente motivazione” “…dall'esame degli atti dell'Agenzia delle Entrate risultano diversi negozi giuridici riguardanti sia atti di natura dichiarativa relativi alla piena proprietà di
Pagina 2 fabbricati/terreni, che donazioni di terreni/fabbricati: non sussiste quindi lo stato di bisogno, requisito per ottenere l'assegno sociale “, di avere effettivamente proceduto con atto a rogito notarile del 19.3.2019, insieme alla sorella alla divisione del compendio ereditario dei defunti genitori e di avere Persona_1 conseguito la proprietà di alcune unità immobiliari, di avere nella medesima data donato alla figlia la piena ed esclusiva Controparte_3 proprietà dei cespiti immobiliari oggetto di divisione con esclusione dell'unità immobiliare di
Milano Corso di Porta Vigentina 38, ove abitava, di avere percepito quali unici redditi alla data della domanda la pensione ENPAPI di € 955 annui nel 2021 e € 972,92 annui nel 1992 e di essere proprietaria della sola casa di abitazione.
In diritto chiedeva quindi di accertare il proprio diritto a percepire l'assegno sociale essendo in possesso dei relativi requisiti.
Si costituiva l' contestando la ricorrenza dei requisiti per la prestazione assistenziale. CP_1
L'Istituto ha evidenziato che la ricorrente ha inteso sbarazzarsi degli immobili sopra elencati, consapevole del fatto che i precedenti provvedimenti di respinta dell' delle numerose e CP_1 ripetute domande di assegno sociale dipendevano proprio dalla titolarità di proprietà di notevole valore quali quelle suindicate. Sostiene che “ appare evidente che la donazione CP_1 di beni di così rilevante valore economico ( si pensi solo al valore derivante dalla vendita e /o locazione degli immobili di Milano e Pieve Ligure! – si allega quotazione degli immobili in
Pieve Ligure -doc.4 ) sia stata funzionale per la ricorrente al precostituirsi di uno stato di bisogno economico finalizzato alla domanda di assegno sociale.
Il Giudice adito, con la sentenza n.410/24 ha respinto il ricorso compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il giudice di prime cure, ricordato che per consolidata giurisprudenza di legittimità “ il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021), ha richiamato la pronuncia resa dalla
Cassazione in una fattispecie analoga, nella quale “ la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass.
n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito”.
Pagina 3 In tale sentenza la Suprema Corte rilevando che “non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno”, aveva respinto la domanda di assegno sociale.
Applicati tali principi alla fattispecie il primo giudice ha escluso la configurabilità in capo a di uno stato di bisogno, avendo la stessa venduto nel corso del 2018 due Parte_1 cespiti per € 383.523,54 (330.000 + 53.523,54: doc. 2 ) ed essendosi spogliata con atto CP_1 notarile di donazione in data 19 marzo 2019 di tre cespiti immobiliari del valore complessivo dichiarato di € 153.200,00 (doc. 3 fasc. ), donandoli alla figlia. CP_1
Ha pertanto concluso che “In altri termini, poiché il precedente di legittimità poco più sopra richiamato (Cass., 13 marzo 2023, n. 7235) sottolinea come l'effettività dello stato di bisogno sia rilevante ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, non si può che rilevare che gli introiti avuti in passato e la copertura economica che la legge dispone in favore di
a carico della figlia /donataria portino ad escludere un effettivo e Parte_1 comprovato stato di bisogno.”
Ha, infine, osservato che “Come è noto, la figlia (in quanto tale, oltreché donataria dei cespiti indicati) è tenuta in ogni caso a prestare l'obbligo alimentare alla madre / donante (artt. 433
e 437 c.c.).”
Con atto di appello depositato presso questa Corte il 6.02.2025 ha Parte_1 impugnato la predetta decisione per due motivi.
Con un primo motivo di gravame l'appellante deduce la sussistenza nel caso in esame del requisito reddituale di cui all'art 3 comma 6 della L 335/95
Rileva l'appellante che erroneamente il primo giudice dopo aver dato atto che effettivamente era “titolare, al momento dell'istanza, di una pensione (non ) per Parte_1 CP_1 annuali € 954,72”, ha poi escluso lo stato di bisogno dell'appellante in considerazione di proventi dalle risalenti vendite di immobili che, come noto, non sono, a tutto voler concedere, assoggettati all'Irpef.
Quanto alle donazioni di immobili effettuate da in favore della figlia, l'appellante ne Pt_1 sostiene la irrilevanza conformemente all'Orientamento unanime della stessa Giurisprudenza di merito, che afferma (viceversa) il diritto ad accedere alla prestazione de qua anche nel caso in cui la condizione di impossidenza derivi da una scelta volontaria come la donazione di un immobile.
Pagina 4 Con un secondo motivo di impugnazione censura la sentenza nella parte in cui il giudice richiama ripetutamente l'eccezione dell'Istituto che vorrebbe insito, nella condotta dell'odierna Appellante, un sostenuto “…intento fraudolento”, asseritamente dimostrato dalla volontà di “…aggirare le motivazioni che avevano portato l' ai precedenti rigetti” CP_2
(delle precedenti domande amministrative, n.d.r.).
L'appellante sul punto richiama la Giurisprudenza (così anche Cassazione Civile – Sez.
Lavoro, sent. n. 24954/2021), che esclude che gli atti di spogliazione del proprio patrimonio, di per sé, integrino una condotta fraudolenta, piuttosto rappresentando la legittima
“…rinuncia all'esercizio di un diritto”.
Per escludere ogni scopo fraudolento evidenzia in particolare: che tali vendite erano state effettuate in epoca di molto precedente la domanda amministrativa de qua;
che i proventi da tali vendite, necessariamente, quale massima d'esperienza (cfr. art. 115, 2 comma c.p.c.), hanno consentito all'Appellante di auto-mantenersi e di contribuire al mantenimento della figlia;
la logicità delle donazioni effettuate a favore dell'unica figlia sempre al fine di contribuirne al sostentamento (circostanza, questa, pure integrante una massima d'esperienza ex art. 115, 2 comma c.p.c.); la contestualità delle donazioni rispetto alla formalizzazione del raggiunto accordo di divisione con la sorella nonché delle documentate condizioni economiche della figlia.
A sostegno del proprio assunto l'appellante richiama produce sub doc. 6 la recentissima decisone del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro n. 397/2025 del 28.1.2025 – G.U.: Dott.
CC AN, pronunciata in un caso assolutamente sovrapponibile a quello di specie relativo ad analoga domanda a suo tempo proposta dalla sorella della Ricorrente. La Per_1 stessa aveva, in epoca pregressa alla domanda amministrativa, disposto per la donazione al figlio di parte degli immobili ricevuti a seguito della divisione del compendio ereditario e, in epoca ancora pregressa, ceduto a terzi un immobile di proprietà. Aderendo all'orientamento ed all'interpretazione sopra proposta, il Giudice, accogliendo il ricorso, ha precisato che “…i limiti all'acquisizione del diritto all'assegno sociale sono dati esclusivamente dal possesso dei redditi, si deve concludere che nessuna rilevanza ha la circostanza che la ricorrente fosse titolare di immobili poi ceduti gratuitamente qualora non siano serviti ad incrementare il reddito dell'istante”. Ed ancora: “…la somma capitale ottenuta tramite la compravendita del fabbricato in data 5.12.2022 non è valutabile al fine della determinazione del reddito
Pagina 5 necessario per l'ottenimento dell'assegno sociale, tenuto conto che la domanda di assegno è del gennaio 2024 e che il reddito rilevante è quello dell'anno di riferimento;
Alla luce delle osservazioni sopra riportate l'appellante ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso ex art 414 cpc e sopra trascritte.
Si è costituito in appello che ha resistito difendendo la correttezza della decisione CP_1 impugnata.
Secondo la tesi dell' nella fattispecie correttamente la domanda di assegno sociale è CP_2 stata rigettata per mancanza del requisito dello stato di bisogno di sostegno sociale
“Infatti, l'appellante ha donato beni immobili di ingente valore alla figlia, peraltro produttivi di reddito certo da locazione ( si pensi all'immobile in Liguria ma anche a quello nel centro di Milano, dove la figlia non vive in quanto risulta residente già dal 2023 in uno altro stabile di Milano in via San Mamete ed è ora residente a [...]cfr. doc.8 – estratto aggiornato delle residenze estratto dall'anagrafe Tributaria), in un arco temporale ravvicinato alla proposizione della ultima domanda di assegno sociale e, soprattutto, dopo essere stata destinataria di numerosi provvedimenti di rigetto di precedenti domande di assegno sociale, tutti motivati dall'assenza dello stato di bisogno in capo alla Pt_1
Si allega, a comprova di quanto affermato, l'UNICO 2023 della figlia in cui sono dichiarati anche redditi derivanti dalla locazione di immobili ( cfr.doc.10).( documento prodotto anche in primo grado ma significativamente privo della pagina in cui la figlia dichiarava di risiedere in Via San Mamete.)
Rileva altresì che la sentenza emessa dal Tribunale di Milano nei confronti della sorella CP_1 dell'appellante e alla stessa favorevole “si rivela un boomerang per l'appellante.
Dimostra infatti l'esistenza di uno schema concertato nei dettagli dalle due sorelle finalizzato ad ottenere dalla collettività una prestazione di cui, con tutta evidenza, non necessitano, essendo facoltose entrambe.
Entrambe, infatti, possedendo proprietà immobiliari importanti, se ne sono spogliate per donarle ai rispettivi figli, al fine più che evidente di superare i provvedimenti di reiezione dell' CP_1
La sentenza emessa nei confronti della sorella pertanto, a parere di questa difesa, lungi dall'essere un precedente invocabile e replicabile, dimostra, ove ve ne fosse ancora bisogno, la messa in opera di un piano finalizzato all'ottenimento dell'assegno sociale.”
Rileva che le l'appellante ha presentato domande di assegno sociale il
Pagina 6 -23.5.2019, rigettata perchè “ Il suo reddito e' superiore al limite massimo di euro 5953,87 previsto dall'art.3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n 335, per la concessione dell'assegno sociale per l'anno 2019.
-20.12.2019, rigettata con la seguente motivazione “Dall'esame degli atti del registro dell'
Agenzia delle Entrate risultano diversi negozi giuridici, riguardanti sia atti di natura dichiarativa relativi alla piena proprieta' di fabbricati/terreni, che donazioni di terreni/fabbricati: non sussiste quindi lo stato di bisogno, requisito per ottenere l'assegno sociale.
-18.02.2021 “dall' esame degli atti del registro dell'Agenzia delle Entrate risultano diversi negozi giuridici, riguardanti sia atti di natura dichiarativa relativi alla piena proprietà di fabbricati/terreni, che donazioni di terreni/fabbricati: non sussiste quindi lo stato di bisogno, requisito per ottenere l'assegno sociale
-4.10.2021” dall' esame degli atti dell'Agenzia delle Entrate risultano diversi negozi giuridici, riguardanti sia atti di natura dichiarativa relativi alla piena proprietà di fabbricati/terreni, che donazioni di terreni/fabbricati: non sussiste quindi lo stato di bisogno, requisito per ottenere l'assegno sociale
-28.2.2022 oggetto di causa
All'udienza del 28 maggio 2025, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
L'assegno sociale è disciplinato dall'art 3 della L 335/95, che così dispone:
6.Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, -ai cittadini italiani, -residenti in Italia, - che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
Pagina 7 L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile,
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. (11)
(12) (13) (16) (27) (30)
La Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha precisato che (NB sottolineature a cura della scrivente) “Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, I. n.
335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito". Si deve piuttosto aggiungere che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto
Pagina 8 di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore.
Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.
Né ciò è d'ostacolo all'eventuale accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza: si deve semmai rimarcare che, in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito;
e ciò, come detto, per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina. (cass sent. 24954/21)
Sempre la Corte di Cassazione, con la pronuncia n.7235/2023, che entrambe le parti hanno citato, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha così argomentato: ” Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n. 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno
Pagina 9 ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, il ricorso va accolto….”
Applicati tali consolidati e condivisibili principi alla fattispecie, ritiene il Collegio che correttamente il tribunale abbia escluso la sussistenza in capo all'appellante dello stato di bisogno oggettivamente esistente.
Quanto ai redditi percepiti all'epoca della domanda amministrativa del 28.2.2022 n.
2097919000048 risulta non contestato che Pt_1
- era titolare della sola pensione erogata dall'Ente Controparte_4
e ciò a far data dal 1.10.2013, in forza della quale,
[...] relativamente all'anno 2021 aveva percepito € 955,00 annui e per l'anno 2022 € 972,92 annui.
-era proprietaria della sola casa di abitazione sita in Milano, C.so di P.ta Vigentina, 38.
Va nondimeno considerato che in data 19.3.2019, la Sig.ra unitamente alla Parte_1 sorella Sig.ra addivenivano alla divisione del compendio ereditario dei Persona_1 defunti genitori, per effetto della citata divisione, la Sig.ra conseguiva la piena Parte_1 ed esclusiva proprietà delle seguenti unità immobiliari:
- Comune di Milano, C.so di P.ta Vigentina, 38:
- Comune di Milano, C.so di P.ta Vigentina, 38:
- Comune di Pieve Ligure, Via Roma, 84 (civico 38 al Catasto Fabbricati):appartamento ad uso abitazione al piano terzo composto da tre locali
-appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale mq. 205 adibito a giardino pertinenziale dell'immobile di cui sopra in Comune di Pieve Ligure-uliveto –
Sempre in data 19.3.2019 donava alla figlia la piena ed esclusiva Pt_1 Controparte_3 proprietà di tutte le unità immobiliari sopra descritte, rimanendo proprietaria solo dell'appartamento di Milano corso porta Vigentina 38 nel quale abitava.
Tale essendo la non contestata situazione di fatto e ritenuto, in conformità ai principi di diritto sopra espressi, che per conseguire l'assegno sociale deve esistere uno stato di bisogno effettivo, non necessariamente incolpevole, e che lo stato di indigenza è escluso nel caso di comportamento fraudolento dell'assistito, nella fattispecie ritiene il Collegio che sia configurabile un comportamento fraudolento di consistito nella donazione alla figlia Pt_1 delle plurime proprietà immobiliari sopra indicate, potenzialmente produttive di reddito certo da locazione, sebbene si trovasse priva di redditi sufficienti al proprio mantenimento, e ciò al solo fine di potere percepire il beneficio qui richiesto, a carico della collettività.
Pagina 10 La tesi del disegno fraudolento, sostenuta da , è rafforzata dalle seguenti condotte che CP_1 hanno determinato lo stato di bisogno sulla base del quale agisce in questa Parte_1 sede: la donazione alla figlia di plurimi immobili contestualmente all'atto di divisione dei beni ereditati dai genitori, rinunciando così a potenziali canoni di locazione, condotta posta in essere dopo il precedente rigetto di ben 4 domande di assegno sociale per mancanza del requisito reddituale, il mancato utilizzo di uno di detti immobili a fini abitativi da parte della figlia, che risulta residente in [...] ) CP_1 il percepimento da parte della figlia di redditi da locazione (modello UNICO 2023- doc 10
) il che esclude che la stessa si trovasse a sua volta in stato di bisogno, CP_1
l'avere la sorella della appellante seguito lo stesso schema attuando donazioni in favore del figlio chiedendo poi l'assegno sociale,
l'avere respinto altre domande di assegno sociale della appellante per mancanza del CP_1 requisito reddituale.
Gli elementi sopra evidenziati palesano con tutta evidenza una condotta preordinata alla rinuncia a qualsiasi possibile forma di reddito salvo poi gire nei confronti dello Pt_1
Stato affinché si faccia carico del sostentamento mediante la corresponsione dell'assegno sociale.
Per le ragioni esposte, assorbenti ogni ulteriore rilievo, l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
Nulla per le spese in considerazione dell'esenzione dell'appellante ex art 152 disp att cpc stante la rituale dichiarazione di esonero allegata e richiamata.
P.Q.M.
Conferma la sentenza del Tribunale di Milano sezione lavoro n. 410/2024
Nulla per le spese in considerazione dell'esenzione ex art 152 disp att cpc
Milano, 28/05/2025
Presidente est.
VI NA ZO
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