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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 572/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3265/2022 depositato il 10/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3101/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 16/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L301955 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I - Con la sentenza n. 3101/21, la Commissione Tributaria Provinciale di IN ha rigettato il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, resistente costituita, da
Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, avverso l'avviso di accertamento sintetico ex art. 38 comma 4 del DPR n. 600/1973, teso ad accertare un maggior reddito di euro 40.018,00, rispetto a quello dichiarato per l'anno 2014, pari a euro 494,00 (reddito da fabbricati). Le manifestazioni di ricchezza all'uopo considerate dall'ufficio erano costituite dalla titolarità catastale di n. 5 unità immobiliari, dall'acquisto, nel 2012, di un appartamento in IN,
Indirizzo_1, al prezzo di € 230.000,00, dalla stipula di un mutuo per il quale era stato pagato nel 2014 un importo di € 18.050,00, dall'acquisto, nello stesso anno, di due autovetture, una Audi TT tg. Targa_1, al prezzo di € 12.000,00 ed una Smart, tg. Targa_2, al prezzo di euro 5.000,00, senza che fosse stata dimostrato l'incasso di una provvista necessaria per effettuare i relativi investimenti.
Con il ricorso introduttivo, il contribuente aveva dedotto la illegittimità dell'atto impugnato, segnatamente, per violazione dell'art 42 comma 1 e 3 in quanto privo di sottoscrizione e di delega, difetto assoluto di motivazione, violazione del contraddittorio e infondatezza nel merito, illegittimità delle sanzioni applicate.
Con la prefata sentenza, respinte le eccezioni di carattere formale, a fronte della avvenuta produzione della delega, ha osservato nel merito: “Viene precisato dall'ufficio
Impositore che il ricorrente ha sostenuto determinate spese e investimenti, chiedendo chiarimenti in merito. Il contribuente ha risposto che la somma di euro 29.229,00 per spese certe, sostenute nel 2014 , di cui alle rate di mutuo ed ogni altra spesa, erano da imputare al nucleo familiare, come da autocertificazione in merito;
inoltre per le spese di euro 3.054,00 deduceva di non essere titolare di contratti di fornitura di acqua con l'ente locale e di non avere sostenuto altre spese per manutenzione;
infine con riferimento alla somma di euro 12.160,00 impegnati per investimenti, ha prodotto atto di vendita di un Audi TT ed il bonifico per l'acquisto di una Smart. Invero occorre evidenziare che la parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare di essere nella disponibilità di redditi con ritenuta alla fonte o di redditi esenti, posto che aveva l'onere di provare, ai sensi del comma 6 dell'art. 38 del DPR n. 600/73, le fonti di tali spese. Inoltre non ha fornito i dati finanziari richiesti dall'ufficio già con l'invito n. 10058 /2019, (saldo inziale e finale anno 2014). Si ritiene, pertanto che la determinazione del reddito operato dall'Ente Impositore sia stato correttamente stabilito, così come devono ritenersi legittime le sanzioni applicate e gli interessi legali calcolati.”.
II - Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, riproponendo le doglianze relative al difetto di sottoscrizione dell'atto, privo sia di firma autografa che di firma digitale, ha dedotto la violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 38 DPR 600/73, nonché
l'omessa pronuncia sulle eccezioni relative al difetto di motivazione, al difetto di prova della pretesa tributaria ed alla violazione del contraddittorio, nonché alla eccepita violazione dell'art. 12 l. 212/00; ha insistito, ancora, sulla illegittimità delle sanzioni, trattandosi di una tipologia di accertamento “fondato su medie statistiche”. Ha instato, dunque, per la integrale riforma della sentenza impugnata, previa sospensiva in via cautelare.
La controparte si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Alla camera di consiglio del 25.9.23, è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dal ricorrente, per carenza dei relativi presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora).
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il Collegio ha deliberato la decisione del giudizio.
III - L'appello è infondato.
È, innanzi tutto, da disattendere l'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato.
Risulta per tabulas che la copia cartacea del documento informatico, notificato in forma analogica, recante l'atto impositivo era regolarmente dotata, nella prima pagina, del codice
QR integrante il “contrassegno”, di cui al comma 2 bis dell'art. 23 D.lgs. 82/05, per accedere al documento digitale. La formazione e la notificazione, a mezzo raccomandata, del documento digitale in argomento risultano perfettamente conformi al disposto di cui all'art. 3 bis co. 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale, che espressamente prevede la possibilità di notificare a mezzo posta, al cittadino privo di domicilio digitale, una copia analogica con sottoscrizione a stampa di un documento digitale, da conservare nei propri archivi, con indicazione delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario. Nella specie, risulta dirimente la presenza, sulla copia cartacea notificata, di un codice QR, che consente al destinatario di accedere al file conservato dall'ufficio, verificandone l'autenticità, la conformità e la sottoscrizione digitale.
Con il secondo motivo di appello, il contribuente denuncia, poi, la violazione dell'art. 38 DPR 600/73, senza neppure specificare quale, tra le specifiche disposizioni codificate in tale norma, sarebbe stata violata nella specie. In realtà, l'accertamento appare legittimamente operato, a fronte di una situazione reddituale dichiarata di assoluta impossidenza, non avendo dichiarato il contribuente alcuna percezione reddituale nell'anno di imposta in questione (l'unico modestissimo reddito dichiarato attiene al reddito figurativo da fabbricati) ed avendo, ciò nonostante, sostenuto rilevanti spese per il pagamento delle rate del mutuo ipotecario stipulato due anni prima, in occasione dell'acquisto di un immobile ubicato nel centralissimo e prestigioso Indirizzo_1 , per le utenze ed i costi che il possesso di immobili inevitabilmente comporta (egli risulta proprietario, oltre che dell'immobile sito in
IN acquistato nel 2012, anche della quota di ¼ di tre unità immobiliari contigue site a
Barcellona P.G.) e per l'acquisto, nell'anno di imposta in questione, di due autovetture
(quantunque una delle due sarebbe stata rivenduta nello stesso anno). La patente sproporzione tra il dato reddituale dichiarato e la capacità di spesa palesata vale, invero, a rendere ictu oculi legittimo il recupero operato dall'ufficio.
Le contestazioni addotte dal contribuente appaiono del tutto sterili, laddove si risolvono in una generica critica dell'affidabilità dello strumento “Spesometro” da cui sarebbero state evinte le spese effettuate o laddove assumono la mancata titolarità di utenze, essendo senz'altro presumibile, secondo l'id quod plerumque accidit, che il possesso di immobili e veicoli importi la necessità di sopportarne le correlate ed inevitabili spese. Priva di ogni supporto documentale, finanziario o contabile risulta, poi, l'asserzione di aver ricevuto dal proprio padre le provvidenze economiche necessarie a far fronte alle anzidette spese. Possono adattarsi alla fattispecie in esame i principi affermati, tra l'altro, da
Cass. civ., Sez. 5 - , Ordinanza n. 38060 del 02/12/2021 (Rv. 663199 - 01), secondo cui “In materia di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può dimostrare che le spese accertate nei suoi confronti sono state, in realtà, finanziate mediante elargizioni del coniuge, ma a tal fine, non è sufficiente che alleghi l'esistenza del rapporto familiare, rimanendo applicabili gli ordinari principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che compete al medesimo contribuente, che affermi di avere ricevuto aiuti economici dal coniuge per sostenere gli esborsi affrontati nell'anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che siffatti esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con la provvista assicurata con i menzionati aiuti.”.
Ebbene, nel caso di specie, alcun ulteriore “elemento sintomatico” della verosimiglianza delle asserzioni circa la provenienza delle risorse economiche dal familiare è stato addotto. Né il contribuente ha specificamente contestato il lifestage attribuito dall'ufficio di “Persona sola con meno di 35 anni”, né le deduzioni dell'ufficio secondo cui esso contribuente già dal 2010 non risulta fiscalmente nel nucleo familiare originario, titolare di autonome utenze, socio dal 02/10/2007 della Società_1 SRL e legale rappresentante della Società_2 S.r.l. e della Società_3 S.r.l.
Né l'appellante può fondatamente dolersi della violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 12 l. 212/00, atteso che il contraddittorio, nella specie, è stato regolarmente attivato, prendendo, peraltro, l'ufficio espressamente posizione, nella motivazione dell'atto impositivo, sulle difese spiegate dal contribuente, sebbene ciò non fosse tecnicamente necessario, alla luce dei postulati interpretativi fissati dalla Corte nomofilattica, secondo cui “In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.” (Sez. 5 - , Sentenza n. 12343 del 07/05/2024). Nell'atto impositivo si legge, infatti:
“ con riferimento alle "spese certe" di €.29.229,00 che risultano sostenute nel corso del 2014, la
S.V. ha precisato che : “le rate di mutuo, stante le carenti disponibilità finanziarie personali, così come per ogni altra spesa riportata nel questionario in oggetto esposta a carico dello scrivente, ha contribuito il nucleo familiare di riferimento che, nell'anno 2014 e fino a novembre 2015, era costituito dai soggetti indicati nell'allegata autocertificazione di stato di famiglia resa dal sottoscritto ai sensi dell'art. 46
D.P.R. 445/2000”; Preso atto che Lei non ha prodotto prove documentali certe e dirette idonee a dimostrare l'errata imputazione della spesa e/o l'inesattezza delle informazioni in possesso dell'Amministrazione, questo Ufficio ne conferma la corretta determinazione, come risultante dal prospetto allegato all'invito n. I00588/2019 a Lei regolarmente notificato;
- con riferimento alle "spese per elementi certi" di €.3.504,00 che risultano sostenute nel corso del 2014, la S.V. precisa “di non essere mai stato intestatario presso enti locali di contratto per acquedotto e di non aver sostenuto nell'anno 2014 spese per manutenzione ordinaria sugli immobili indicati in detta sezione, per cui la spesa per elementi certi per €.1.140,00, a parere dello scrivente deve essere azzerata”. L'Ufficio, evidenzia che il contribuente ha offerto argomentazioni e circostanze, non supportati anche indirettamente da prove documentali, al fine di provare l'inesattezza della ricostruzione della spesa e/o la sua diversa imputazione. Pertanto, ne conferma la 5 quantificazione risultante dall'invito in quanto trattasi di spese determinate sulla base dei coefficienti stabiliti da apposito Decreto e tenuto conto che non sono state forniti elementi utili ad una diversa quantificazione delle spese;
- con riferimento alle "spese per investimenti" di €.12.160,00 sostenute nel corso del 2014, la
S.V. ha prodotto la seguente documentazione: 1) Copia atto di vendita autovettura AUDI TT tg.
Targa_1 Società_4 alla in data 04/06/2014 per €.12.000,00; 2) copia bonifico del
02/07/2014 di €.5.000,00 alla sig. Nominativo_1 per acquisto autovettura Smart tg. Targa_2 In merito a tale documentazione questo Ufficio evidenzia che non è stata fornita alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'incasso e l'utilizzo della provvista necessaria per affrontare lo specifico investimento”.
Pertanto, l'ufficio ha dedicato particolare cura alle difese spiegate dal contribuente, confutandole con motivazioni puntuali e non scalfite da alcuno degli elementi difensivi, del tutto generici e non documentati, addotti in giudizio dal contribuente. L'atto impositivo risulta, in sostanza, pienamente legittimo, anche laddove applica le sanzioni, nel minimo edittale e riconoscendo il cumulo giuridico, non avendo alcuna consistenza giuridica la deduzione della difesa secondo cui, trattandosi di un accertamento
“fondato su medie statistiche”, non sarebbero applicabili le sanzioni: a tacer d'altro, avendo l'ufficio fatto emergere seri e circostanziati indizi di evasione fiscale nella condotta del contribuente, non può che reputarsi pienamente legittima anche l'irrogazione delle correlate sanzioni.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari e dei congrui importi indicati in nota spese, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate in appello, liquidate in complessivi € 3.473,00.
Così deciso in IN, il 12 gennaio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
ND GA MA IE LL
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3265/2022 depositato il 10/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale IN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3101/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 16/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01L301955 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
I - Con la sentenza n. 3101/21, la Commissione Tributaria Provinciale di IN ha rigettato il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, resistente costituita, da
Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, avverso l'avviso di accertamento sintetico ex art. 38 comma 4 del DPR n. 600/1973, teso ad accertare un maggior reddito di euro 40.018,00, rispetto a quello dichiarato per l'anno 2014, pari a euro 494,00 (reddito da fabbricati). Le manifestazioni di ricchezza all'uopo considerate dall'ufficio erano costituite dalla titolarità catastale di n. 5 unità immobiliari, dall'acquisto, nel 2012, di un appartamento in IN,
Indirizzo_1, al prezzo di € 230.000,00, dalla stipula di un mutuo per il quale era stato pagato nel 2014 un importo di € 18.050,00, dall'acquisto, nello stesso anno, di due autovetture, una Audi TT tg. Targa_1, al prezzo di € 12.000,00 ed una Smart, tg. Targa_2, al prezzo di euro 5.000,00, senza che fosse stata dimostrato l'incasso di una provvista necessaria per effettuare i relativi investimenti.
Con il ricorso introduttivo, il contribuente aveva dedotto la illegittimità dell'atto impugnato, segnatamente, per violazione dell'art 42 comma 1 e 3 in quanto privo di sottoscrizione e di delega, difetto assoluto di motivazione, violazione del contraddittorio e infondatezza nel merito, illegittimità delle sanzioni applicate.
Con la prefata sentenza, respinte le eccezioni di carattere formale, a fronte della avvenuta produzione della delega, ha osservato nel merito: “Viene precisato dall'ufficio
Impositore che il ricorrente ha sostenuto determinate spese e investimenti, chiedendo chiarimenti in merito. Il contribuente ha risposto che la somma di euro 29.229,00 per spese certe, sostenute nel 2014 , di cui alle rate di mutuo ed ogni altra spesa, erano da imputare al nucleo familiare, come da autocertificazione in merito;
inoltre per le spese di euro 3.054,00 deduceva di non essere titolare di contratti di fornitura di acqua con l'ente locale e di non avere sostenuto altre spese per manutenzione;
infine con riferimento alla somma di euro 12.160,00 impegnati per investimenti, ha prodotto atto di vendita di un Audi TT ed il bonifico per l'acquisto di una Smart. Invero occorre evidenziare che la parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare di essere nella disponibilità di redditi con ritenuta alla fonte o di redditi esenti, posto che aveva l'onere di provare, ai sensi del comma 6 dell'art. 38 del DPR n. 600/73, le fonti di tali spese. Inoltre non ha fornito i dati finanziari richiesti dall'ufficio già con l'invito n. 10058 /2019, (saldo inziale e finale anno 2014). Si ritiene, pertanto che la determinazione del reddito operato dall'Ente Impositore sia stato correttamente stabilito, così come devono ritenersi legittime le sanzioni applicate e gli interessi legali calcolati.”.
II - Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, riproponendo le doglianze relative al difetto di sottoscrizione dell'atto, privo sia di firma autografa che di firma digitale, ha dedotto la violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 38 DPR 600/73, nonché
l'omessa pronuncia sulle eccezioni relative al difetto di motivazione, al difetto di prova della pretesa tributaria ed alla violazione del contraddittorio, nonché alla eccepita violazione dell'art. 12 l. 212/00; ha insistito, ancora, sulla illegittimità delle sanzioni, trattandosi di una tipologia di accertamento “fondato su medie statistiche”. Ha instato, dunque, per la integrale riforma della sentenza impugnata, previa sospensiva in via cautelare.
La controparte si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.
Alla camera di consiglio del 25.9.23, è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dal ricorrente, per carenza dei relativi presupposti di legge (fumus boni juris e periculum in mora).
All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il Collegio ha deliberato la decisione del giudizio.
III - L'appello è infondato.
È, innanzi tutto, da disattendere l'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto impugnato.
Risulta per tabulas che la copia cartacea del documento informatico, notificato in forma analogica, recante l'atto impositivo era regolarmente dotata, nella prima pagina, del codice
QR integrante il “contrassegno”, di cui al comma 2 bis dell'art. 23 D.lgs. 82/05, per accedere al documento digitale. La formazione e la notificazione, a mezzo raccomandata, del documento digitale in argomento risultano perfettamente conformi al disposto di cui all'art. 3 bis co. 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale, che espressamente prevede la possibilità di notificare a mezzo posta, al cittadino privo di domicilio digitale, una copia analogica con sottoscrizione a stampa di un documento digitale, da conservare nei propri archivi, con indicazione delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario. Nella specie, risulta dirimente la presenza, sulla copia cartacea notificata, di un codice QR, che consente al destinatario di accedere al file conservato dall'ufficio, verificandone l'autenticità, la conformità e la sottoscrizione digitale.
Con il secondo motivo di appello, il contribuente denuncia, poi, la violazione dell'art. 38 DPR 600/73, senza neppure specificare quale, tra le specifiche disposizioni codificate in tale norma, sarebbe stata violata nella specie. In realtà, l'accertamento appare legittimamente operato, a fronte di una situazione reddituale dichiarata di assoluta impossidenza, non avendo dichiarato il contribuente alcuna percezione reddituale nell'anno di imposta in questione (l'unico modestissimo reddito dichiarato attiene al reddito figurativo da fabbricati) ed avendo, ciò nonostante, sostenuto rilevanti spese per il pagamento delle rate del mutuo ipotecario stipulato due anni prima, in occasione dell'acquisto di un immobile ubicato nel centralissimo e prestigioso Indirizzo_1 , per le utenze ed i costi che il possesso di immobili inevitabilmente comporta (egli risulta proprietario, oltre che dell'immobile sito in
IN acquistato nel 2012, anche della quota di ¼ di tre unità immobiliari contigue site a
Barcellona P.G.) e per l'acquisto, nell'anno di imposta in questione, di due autovetture
(quantunque una delle due sarebbe stata rivenduta nello stesso anno). La patente sproporzione tra il dato reddituale dichiarato e la capacità di spesa palesata vale, invero, a rendere ictu oculi legittimo il recupero operato dall'ufficio.
Le contestazioni addotte dal contribuente appaiono del tutto sterili, laddove si risolvono in una generica critica dell'affidabilità dello strumento “Spesometro” da cui sarebbero state evinte le spese effettuate o laddove assumono la mancata titolarità di utenze, essendo senz'altro presumibile, secondo l'id quod plerumque accidit, che il possesso di immobili e veicoli importi la necessità di sopportarne le correlate ed inevitabili spese. Priva di ogni supporto documentale, finanziario o contabile risulta, poi, l'asserzione di aver ricevuto dal proprio padre le provvidenze economiche necessarie a far fronte alle anzidette spese. Possono adattarsi alla fattispecie in esame i principi affermati, tra l'altro, da
Cass. civ., Sez. 5 - , Ordinanza n. 38060 del 02/12/2021 (Rv. 663199 - 01), secondo cui “In materia di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può dimostrare che le spese accertate nei suoi confronti sono state, in realtà, finanziate mediante elargizioni del coniuge, ma a tal fine, non è sufficiente che alleghi l'esistenza del rapporto familiare, rimanendo applicabili gli ordinari principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che compete al medesimo contribuente, che affermi di avere ricevuto aiuti economici dal coniuge per sostenere gli esborsi affrontati nell'anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che siffatti esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con la provvista assicurata con i menzionati aiuti.”.
Ebbene, nel caso di specie, alcun ulteriore “elemento sintomatico” della verosimiglianza delle asserzioni circa la provenienza delle risorse economiche dal familiare è stato addotto. Né il contribuente ha specificamente contestato il lifestage attribuito dall'ufficio di “Persona sola con meno di 35 anni”, né le deduzioni dell'ufficio secondo cui esso contribuente già dal 2010 non risulta fiscalmente nel nucleo familiare originario, titolare di autonome utenze, socio dal 02/10/2007 della Società_1 SRL e legale rappresentante della Società_2 S.r.l. e della Società_3 S.r.l.
Né l'appellante può fondatamente dolersi della violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 12 l. 212/00, atteso che il contraddittorio, nella specie, è stato regolarmente attivato, prendendo, peraltro, l'ufficio espressamente posizione, nella motivazione dell'atto impositivo, sulle difese spiegate dal contribuente, sebbene ciò non fosse tecnicamente necessario, alla luce dei postulati interpretativi fissati dalla Corte nomofilattica, secondo cui “In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e che, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.” (Sez. 5 - , Sentenza n. 12343 del 07/05/2024). Nell'atto impositivo si legge, infatti:
“ con riferimento alle "spese certe" di €.29.229,00 che risultano sostenute nel corso del 2014, la
S.V. ha precisato che : “le rate di mutuo, stante le carenti disponibilità finanziarie personali, così come per ogni altra spesa riportata nel questionario in oggetto esposta a carico dello scrivente, ha contribuito il nucleo familiare di riferimento che, nell'anno 2014 e fino a novembre 2015, era costituito dai soggetti indicati nell'allegata autocertificazione di stato di famiglia resa dal sottoscritto ai sensi dell'art. 46
D.P.R. 445/2000”; Preso atto che Lei non ha prodotto prove documentali certe e dirette idonee a dimostrare l'errata imputazione della spesa e/o l'inesattezza delle informazioni in possesso dell'Amministrazione, questo Ufficio ne conferma la corretta determinazione, come risultante dal prospetto allegato all'invito n. I00588/2019 a Lei regolarmente notificato;
- con riferimento alle "spese per elementi certi" di €.3.504,00 che risultano sostenute nel corso del 2014, la S.V. precisa “di non essere mai stato intestatario presso enti locali di contratto per acquedotto e di non aver sostenuto nell'anno 2014 spese per manutenzione ordinaria sugli immobili indicati in detta sezione, per cui la spesa per elementi certi per €.1.140,00, a parere dello scrivente deve essere azzerata”. L'Ufficio, evidenzia che il contribuente ha offerto argomentazioni e circostanze, non supportati anche indirettamente da prove documentali, al fine di provare l'inesattezza della ricostruzione della spesa e/o la sua diversa imputazione. Pertanto, ne conferma la 5 quantificazione risultante dall'invito in quanto trattasi di spese determinate sulla base dei coefficienti stabiliti da apposito Decreto e tenuto conto che non sono state forniti elementi utili ad una diversa quantificazione delle spese;
- con riferimento alle "spese per investimenti" di €.12.160,00 sostenute nel corso del 2014, la
S.V. ha prodotto la seguente documentazione: 1) Copia atto di vendita autovettura AUDI TT tg.
Targa_1 Società_4 alla in data 04/06/2014 per €.12.000,00; 2) copia bonifico del
02/07/2014 di €.5.000,00 alla sig. Nominativo_1 per acquisto autovettura Smart tg. Targa_2 In merito a tale documentazione questo Ufficio evidenzia che non è stata fornita alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'incasso e l'utilizzo della provvista necessaria per affrontare lo specifico investimento”.
Pertanto, l'ufficio ha dedicato particolare cura alle difese spiegate dal contribuente, confutandole con motivazioni puntuali e non scalfite da alcuno degli elementi difensivi, del tutto generici e non documentati, addotti in giudizio dal contribuente. L'atto impositivo risulta, in sostanza, pienamente legittimo, anche laddove applica le sanzioni, nel minimo edittale e riconoscendo il cumulo giuridico, non avendo alcuna consistenza giuridica la deduzione della difesa secondo cui, trattandosi di un accertamento
“fondato su medie statistiche”, non sarebbero applicabili le sanzioni: a tacer d'altro, avendo l'ufficio fatto emergere seri e circostanziati indizi di evasione fiscale nella condotta del contribuente, non può che reputarsi pienamente legittima anche l'irrogazione delle correlate sanzioni.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari e dei congrui importi indicati in nota spese, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'Agenzia delle Entrate in appello, liquidate in complessivi € 3.473,00.
Così deciso in IN, il 12 gennaio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
ND GA MA IE LL