Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3410/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile e specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Anna Ferrari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3410/2023 promosso
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR 19 10123 Parte_1 P.IVA_1
TORINO presso lo studio dell'avv. RIBERO LORIS, che la rappresenta e difende come da delega in atti
Attrice in riassunzione/appellante incidentale
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1
Convenuto in riassunzione contumace
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA CP C.F._2
BORROMEO, 8 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. RAPISARDA PAOLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
Convenuto in riassunzione/appellante
(C.F. , elettivamente domiciliata in PIAZZA Controparte_3 P.IVA_2
SANT'AMBROGIO, 8 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. CAVIGIOLI ADRIANA, che la pagina 1 di 17
( , all'avv. ANELLI FRANCO ( ) e all'avv. BERSANI C.F._3 C.F._4
ELENA ) C.F._5
Convenuta in riassunzione/appellante incidentale
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, dichiarare fondate le azioni sociali di responsabilità promosse contro il sig. dichiarando che risponde in solido con lo stesso CP CP_3
avendo agito in concorso nella consapevolezza della violazione da parte degli obblighi derivanti CP
dalle cariche sociali e degli obblighi di correttezza e buona fese;
in ogni caso dichiarare fondata l'azione contrattuale di risarcimento dei danni per grave inadempimento contro e per l'effetto condannare i convenuti in solido, ovvero ognuno per CP_3
la parte di propria competenza, al risarcimento del danno subito da da determinarsi secondo i Pt_1
seguenti parametri:
- € 2.400.000,00, o della veriore somma determinanda dalla Corte d'Appello anche in via equitativa, quale valore delle informazioni e del know how di;
Pt_1
- €. 7.200.000,00 quale corrispettivo incassato dal sig. e dal sig. per la cessione delle CP CP_1
quote di;
Pt_1
-€. 1.238.120,15, oltre benefits, per il compenso percepito da CP_1
- €. 377.997,06, per il compenso percepito da CP
- €. 138.600,00 quale compenso percepito da CP_3
- € 177.087,93 quale compenso pagato da ai dipendenti infedeli che hanno collaborato con i Pt_1
convenuti nella sottrazione dei dati di;
Pt_1
ovvero nelle veriori somme determinande dal Corte anche con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria -anche a titolo di danni.
Col favore delle spese di lite.
Per CP
Voglia la Corte di Appello di Milano, rigettata ogni avversaria istanza, domanda ed eccezione, così giudicare:
pagina 2 di 17 (i) in via preliminare:
-dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali effettuate da in allegato alle Parte_1 sue nove note di deposito dell'11.12.2023 e, conseguentemente, disporne l'espunzione dal fascicolo del procedimento;
-dichiarare l'inammissibilità, nei limiti di quanto illustrato in atti, della richiesta risarcitoria formulata da nell'atto di citazione in riassunzione;
Parte_1
(ii)nel merito:
- rigettare integralmente le domande svolte da nell'atto di citazione in riassunzione nei Parte_1
confronti del dott. e, conseguentemente, condannare alla rifusione al CP Parte_1 dott. in tutto o in parte, di quanto pagato da quest'ultimo a in CP Parte_1
esecuzione della sentenza di appello n. 46, resa dalla Corte di Appello di Milano il 13.11.2018 e pubblicata in data 8.1.2019 all'esito dei giudizi riuniti R.G. 195/2018+266/2018, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- in subordine, nel denegato caso di condanna del dott. al risarcimento del danno in favore di CP
accertare le responsabilità individuali dei convenuti e condannare Parte_1 Controparte_4 per quanto rispettivamente di ragione, a tenere indenne l'esponente da qualsivoglia esborso a proprio carico eccedente la quota allo stesso riferibile;
(iii)in ogni caso:
- accogliere le conclusioni formulate dall'esponente nel giudizio di appello, nel rispetto del giudicato formatosi;
- con vittoria delle spese di lite del presente giudizio e di quello avanti la Corte di Cassazione, oltre oneri e accessori di Legge.
Per Controparte_3
Voglia la Corte d'Appello Eccellentissima, richiamate tutte le domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate con Comparsa di costituzione e risposta in data 20 febbraio 2024, disattesa ogni avversa istanza, deduzione o eccezione, da qualunque parte proposta nei confronti dell'esponente, così disporre:
Rigettare integralmente le domande proposte da nei confronti della Parte_1 Controparte_4
in quanto inammissibili e infondate;
pagina 3 di 17 Condannare alla restituzione delle somme corrisposte da in esecuzione della Pt_1 CP_3
sentenza della Corte di Appello n. 12770/2017 pari a euro 157.803,57, oltre interessi dalla domanda al saldo;
Nel merito, in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande di e di condanna dell'esponente al risarcimento del danno, accertare le responsabilità Parte_1
individuali dei convenuti e condannare il sig. per quanto rispettivamente di ragione, a tenere CP indenne l'esponente da qualsivoglia esborso a proprio carico eccedente la quota ad essa riferibile;
Condannare a rifondere a le spese, anche forfettarie ai sensi della l. prof., Pt_1 Controparte_4
e gli onorari di tutti i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
(da qui anche solo conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Controparte_5 Pt_1
Milano e per sentirli condannare al risarcimento dei CP_1 CP Controparte_4
danni patiti a seguito del trafugamento di informazioni aziendali riservate.
1.1.A sostegno della domanda, la società attrice deduceva, in estrema sintesi:
-che e già soci, avevano ricoperto, tra il 2008 e il 2009, le cariche di CP_1 CP
amministratore delegato e direttore generale ( e sindaco e presidente del collegio sindacale CP_1
( ; CP
- che in data 31 Marzo 2009 aveva ricevuto da l'incarico di redigere un Controparte_4 Pt_1
piano strategico per consolidare e sviluppare le attività della società nel periodo tra il 2009 e il 2013;
-che gli ex soci e con la complicità di un dipendente di (tale CP_1 CP CP_3 [...]
, avevano ideato e attuato un piano di sottrazione dell'intera struttura aziendale mediante il Per_1
trafugamento dei dati anagrafici e di consumo dei clienti della società, a beneficio di una società concorrente, appositamente costituita;
-che si era resa inadempiente agli obblighi di riservatezza contrattualmente assunti. CP_3
2. Le parti convenute si costituivano e resistevano alla domanda.
3.Il Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza n. 12770/17, accertava e dichiarava la responsabilità solidale dei convenuti e li condannava al risarcimento dei danni liquidati in euro 650.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
pagina 4 di 17 3.1 Il primo giudice, per quanto ancora rileva, dopo aver ritenuto non provati taluni danni lamentati dall'attrice, così motivava la decisione in ordine alla quantificazione del risarcimento.
“…i convenuti dovranno risarcire il danno da essi arrecato a causa dell'accordo illecito volto a disgregare la società attrice, sottrarre clienti, per il raggiungimento di scopi personali e nel perseguimento dell'interesse di terze società, a tale fine anche utilizzando e/o rivelando o appropriandosi di informazioni riservate.
La società attrice non ha documentato di avere subito delle spese per l'accertamento dell'illecito.
L'attrice neppure ha fornito elementi per documentare il dedotto azzeramento del know how in conseguenza delle condotte dolose tenute dai convenuti, limitandosi a enunciare mere ed approssimative stime del valore dell'azienda, che non possono essere tenute in alcuna considerazione, non provando alcun danno della società avente nesso eziologico diretto ed immediato con le condotte contestate e sopra accertate (si vedano in particolari i riferimenti di cui a pag 39 conclusionale att.).
Ed invero, l'attrice, al fine della prova del danno emergente da diminuzione di valore dell'azienda, si limita ad allegare che: - dall'email del 5 ottobre 2009 i convenuti avrebbero indicato il valore di in euro 33 milioni;
- le somme percepite da e da e dalla di lui moglie per la Pt_1 CP CP_1
cessione delle quote societarie ammontavano ad euro 3.600.000, quanto ad e e 2.160.000 CP_1 CP
quanto alla moglie di elementi che, per la loro genericità e lacunosità, non sono certamente CP_1 idonei per la prova di un danno subito dall'attrice a titolo di diminuzione di valore della società.
La società attrice, inoltre, non ha documentato o provato alcuno storno di clienti.
Dall'altro lato, i convenuti hanno dedotto l'irrilevanza delle stime delle quote societarie alienate dai convenuti e poiché calcolate sulla base di parametri diversi dal Know how, hanno CP_1 CP contestato lo storno di clienti e l'azzeramento del valore aziendale della società, a loro dire smentito dal decreto di omologa del concordato.
Ciò precisato, accertata l'esistenza in capo agli organi sociali di un piano per recare danno alla società, dichiaratamente “svuotandola” da ogni sostanza, risulta provato che i signori e CP_1 CP che avrebbero dovuto operare e vigilare nell'interesse della società, hanno espletato il mandato societario dedicandosi dolosamente ad attività pregiudizievoli per la società, quantomeno da periodo prossimo al rinvenimento dell'e-mail del 5 ottobre 2009.
Il danno emergente subito dalla società va, dunque, parametrato ai compensi percepiti dall'amministratore, dal sindaco e dalla società concorrente, essendo stata remunerata un'attività totalmente improntata alla violazione delle più elementari e fondamentali regole di fedeltà, diligenza e pagina 5 di 17 buona fede, avendo gli organi sociali tenuto condotte palesemente e dolosamente pregiudizievoli per la società, poiché dichiaratamente finalizzate a predisporre il “business plan” di una “Newco” in concorrenza con la società attrice, “catturarne i clienti”, “facendone uscire le risorse (come si legge nell'email proveniente dai convenuti: “in particolare dobbiamo definire come fare uscire le risorse da
”). Pt_1
Considerato che l'attività dannosa per la società era in essere alla data del 5 ottobre 2009, il danno emergente è parametrato sui compensi percepiti nel periodo in questione e successivamente allo stesso, anziché dall'inizio del mandato, come richiesto dall'attrice. Alla luce della documentazione in atti, concernente le fatture prodotte dalla società attrice con riguardo ai compensi percepiti a partire dal mese di settembre 2009, dal sig. ( doc 3), nonché di quelli percepiti dal sindaco ( doc 5) e di Pt_2 quelli percepiti dalla società per la “definizione del Piano strategico della società attrice CP_3 relativo al periodo 2009/2013”, il danno emergente subito dalla società attrice, in conseguenza della gravissima condotta dolosa tenuta dai convenuti in concorso tra loro, è quantificato, anche in via equitativa, in euro 650.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi decorrenti dal 1° gennaio
2012, che è data successiva alla cessazione dei rapporti degli organi con la società.
I compensi corrisposti ai convenuti costituiscono solo parametri per la quantificazione del danno emergente subito dalla società in conseguenza della condotta dolosa dei convenuti, essendo stata promossa qui un'azione risarcitoria per responsabilità degli organi sociali nei confronti della società”.
4. Il giudizio di appello
La sentenza veniva impugnata davanti alla Corte d'appello di Milano con appello principale da e CP_1
e con appello incidentale da e da CP CP_3 Pt_1
4.1. La Corte d'Appello, riuniti gli appelli proposti da e con sentenza n. 46/19: CP_1 CP
-accoglieva l'appello di e dichiarava la propria incompetenza in favore degli arbitri, in forza di CP_1
clausola compromissoria contenuta in un accordo di collaborazione stipulato con Pt_1
-riduceva il risarcimento dovuto da alla somma di euro 54.947,63 oltre interessi e rivalutazione;
CP
-riduceva il risarcimento dovuto da alla somma di euro 110.000,00 oltre interessi e CP_3
rivalutazione.
4.2. La Corte, escludendo la responsabilità solidale, così motivava in ordine alla quantificazione del risarcimento dovuto da CP
pagina 6 di 17 “Considerato, dunque, l'illegittimo nonché infedele comportamento del sindaco, questa Corte ritiene il danno patito da debba essere quantificato avuto riguardo dei compensi percepiti dallo stesso Pt_1
in ragione della carica sociale ricoperta per il periodo coincidente con la sua compartecipazione al progetto diretto a intraprendere l'attività imprenditoriale in concorrenza con . In particolare, Pt_1
secondo questa Corte deve essere considerato il periodo ricompreso tra la data di scambio delle mail
(6-10-2009) e le dimissioni rassegnate dal dott. (11-12-2009). Risulta dal prospetto versato in CP
giudizio, non contestato dal dott. che i compensi da lui direttamente percepiti nel trimestre CP ammontano ad € 38.963,04 e che i compensi da lui percepiti per il tramite dello studio Legale
Tributario ammontano ad € 15.984,59. Per i suesposti motivi, dunque, in parziale conferma della sentenza di primo grado, la Corte condanna il dott. alla restituzione dei compensi percepiti per CP
lo svolgimento della carica di sindaco nel periodo in cui ha iniziato ad anteporre i propri interessi imprenditoriali ai doveri nei confronti di discendenti dalla carica di sindaco, quantificati in € Pt_1
54.947,63, oltre interessi e rivalutazione dal 6-10-2009 al saldo”.
4.3. Analogamente così motivava la liquidazione del risarcimento dovuto da : CP_3
“E' opinione di questa Corte che a fronte dell'accertato inadempimento ai doveri di correttezza lealtà
e buona fede discendenti dai rapporti contrattuali, abbia patito un danno serio ed effettivo da Pt_1
quantificare avuto riguardo del compenso percepito dalla società per la predisposizione del business plan per gli anni 2009-2013, utilizzato poi dal dipendente per obiettivi imprenditoriali personali: il danno va quindi calcolato nella misura di € 110.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal 6-10-2009 al saldo”.
4.4. Sulle ulteriori domande la Corte così concludeva:
“Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (si veda a esempio Cass. Civ., sez. III, 14 maggio 2013,
n. 11547)”.
5. Il giudizio di cassazione pagina 7 di 17 La decisione veniva impugnata davanti alla Suprema Corte con ricorso principale da e con Pt_1
ricorso incidentale da e . CP CP_3
5.1. La S.C., con l'Ordinanza 25621/23, ha accolto:
-il secondo motivo di ricorso proposto da , che è stato così sintetizzato “Il secondo motivo del Pt_1 ricorso principale oppone la violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. La censura investe la quantificazione del danno. Ci si duole che la Corte di appello abbia liquidato il pregiudizio patrimoniale commisurandolo, rispettivamente, ai compensi percepiti da quale sindaco e al corrispettivo CP
percepito da per la predisposizione del business plan relativo agli anni 2009-2013. La CP_3
ricorrente assume che la Corte di merito avrebbe mancato di motivare sulla propria deduzione, vertente sul rilievo per cui la somma di euro 650.000,00, accordata dal Tribunale, era «eccessivamente modesta per ottenere il know how di una società come che fattura centinaia di milioni di euro Pt_1
all'anno» (Ord. cit. pag. 5).
La S.C. ha rilevato che “Col quarto motivo di appello aveva, tra l'altro, dedotto: che la Pt_1
consistenza patrimoniale della società ammontava nel 2006 a euro 24.000.000,00 e che tutto il valore della stessa era rappresentato dal know how aziendale;
che il Tribunale aveva errato nell'affermare che la voce per l'appropriazione dei dati riservati di era pari a zero;
che, se i convenuti si Pt_1
fossero comportati legittimamente, essi avrebbero versato alla ricorrente odierna «un corrispettivo per l'acquisto e l'utilizzo del know how aziendale»; che il danno quantificato col parametro dei compensi ignorava completamente il pregiudizio «derivante dal mancato corrispettivo per l'acquisizione da parte dei convenuti dei dati di »; che, se la somma di euro 24.000.000,00 doveva considerarsi Pt_1
eccessiva ai fini della quantificazione del danno, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di , la quale aveva richiesto di determinare equitativamente il pregiudizio Pt_1
patrimoniale; che il danno liquidato dal Tribunale era troppo modesto e che esso doveva «essere il più vicino possibile al corrispettivo che i convenuti avrebbero dovuto versare in caso di comportamento leale e virtuoso».
Sulla base di tale rilievo il S.C. ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione per la seguente ragione
“Tali rilievi, basati sulla necessità di parametrare il risarcimento del danno alla perdita patrimoniale e al mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 1223 c.c.), non sono stati presi in considerazione dalla Corte di merito, la quale, dopo aver esaminato i vari profili di responsabilità e spiegato che il risarcimento andava commisurato ai corrispettivi maturati da e CP
si è limitata a precisare che le altre domande ed eccezioni formulate restavano CP_3
pagina 8 di 17 assorbite: […] Ora, è del tutto evidente che la figura dell'assorbimento nella fattispecie qui non ricorra: la Corte di merito ha dato semplicemente conto della propria scelta di impiegare il criterio liquidatorio basato sui compensi percepiti, per le loro attività, dagli odierni controricorrenti Spotti e ma tale statuizione non implicava che avesse perduto interesse a una decisione CP_3 Pt_1
sul quarto motivo di appello, né che fosse venuta meno la necessità o la possibilità di decidere su di esso. Infatti, la decisione adottata non escludeva l'esigenza di stabilire perché, nella circostanza, non potesse essere adottata una tecnica liquidatoria che prendesse in considerazione quello che Pt_1 aveva indicato essere il valore intrinseco delle informazioni trafugate”;
-il terzo motivo di ricorso proposto da , così nell'Ordinanza sintetizzato “Il terzo motivo del Pt_1
ricorso principale oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 345, 112 c.p.c., 1292,
1293, 1298 e 1299, nonché dell'art. 132, n. 4, c.p.c. Deduce Exergia che la sentenza della Corte di appello sarebbe illegittima anche nella parte in cui non aveva statuito, né motivato, quanto alla solidarietà passiva che doveva ravvisarsi tra i convenuti” (pag. 7 Ord. cit.).
La S.C. ha ritenuto fondato il motivo per la seguente ragione “Se è vero che aveva CP_3 impugnato la sentenza avendo riguardo al tema della solidarietà nell'obbligazione risarcitoria, riconosciuta dal Tribunale (cfr. controricorso della società, pag. 27), è altrettanto vero che la Corte di merito nulla ha spiegato quanto alle ragioni che l'hanno indotta ad escludere la detta solidarietà. La relativa statuizione risulta quindi essere del tutto priva di motivazione”.
5.2. La sentenza della Corte d'Appello è stata, quindi, cassata con rinvio in relazione ai suddetti due motivi del ricorso principale accolti, mentre sono stati dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali proposti da e da . CP CP_3
5.2.1. Il ricorso incidentale proposto da è stato così sintetizzato nell'Ordinanza di rinvio: CP prospetta, col proprio ricorso incidentale, la violazione dell'art. 115 c.p.c. e il CP
travisamento della prova. Deduce che la Corte di appello non si sarebbe avveduta: della contestazione da parte sua di un documento recante un prospetto riferito ai compensi che sarebbero stati percepiti del ricorrente incidentale;
del fatto che il detto compenso era stato percepito da una società terza per una diversa attività di assistenza professionale;
che lo stesso non aveva percepito i compensi per CP
l'incarico svolto nel 2009”.
5.2.2. Il primo motivo del ricorso incidentale di , (articolato in tre motivi di cui due CP_3
riguardanti le spese di lite, dichiarati assorbiti ex art. 336 co. 1 c.p.c. per la cassazione della sentenza impugnata) è stato così riassunto nella medesima Ordinanza: “ denuncia la violazione e CP_3
pagina 9 di 17 falsa applicazione delle norme di diritto che disciplinano il risarcimento del danno in caso di inadempimento di una obbligazione, la valutazione equitativa del danno stesso e la ripartizione dei relativi oneri probatori tra le parti;
sono menzionati, in proposito, gli artt. 1218, 1226, 1453, 1458,
2697 c.c. e 116 c.p.c. Si rileva: che il danneggiato ha diritto alla riparazione del pregiudizio effettivamente subito, e cioè alla perdita o al mancato guadagno che siano conseguenze immediata e diretta dell'inadempimento; che tale principio opera anche in caso di liquidazione equitativa;
che commisurando il danno al compenso percepito dalla ricorrente incidentale per la redazione del piano strategico di la Corte di appello aveva identificato e sanzionato un pregiudizio che in realtà Pt_1
non aveva alcuna attinenza con l'illecito addebitato alla stessa che il criterio adottato, CP_3
correlato agli emolumenti ricevuti, non era giuridicamente riferibile alla ricorrente per incidente, in quanto quest'ultima aveva ricevuto la remunerazione per un'attività effettivamente svolta e mai da alcuno contestata;
che, in mancanza di accertamento del danno, la domanda risarcitoria andava respinta”.
Tali motivi sono stati ritenuti dalla S.C. assorbiti “dovendo la Corte di appello anzitutto accertare se il danno possa essere quantificato avendo riguardo agli indici evidenziati dalla ricorrente principale”.
6. La decisione di questa Corte in sede di rinvio
6. Ritiene questa Corte che sia necessario precisare, in via preliminare, che, indipendentemente dall'esito della domanda risarcitoria svolta da di cui si dirà oltre, può ritenersi coperto dal Pt_1
giudicato interno, e quindi non più oggetto della presente decisione, l'accertamento della violazione commessa da e da . CP CP_3
Il ricorso incidentale in cassazione di e , dichiarato assorbito e quindi ancora sub CP CP_3 iudice, ha riguardato, infatti, l'esistenza e l'ammontare del danno ma non anche la violazione ad essi addebitata e riconosciuta dal giudice del merito.
7. La questione controversa da decidere nella presente sede di rinvio riguarda, pertanto, in relazione ai motivi del ricorso principale accolti, l'accertamento e la liquidazione dell'eventuale danno patito da per effetto della condotta di e di . Pt_1 CP CP_3
Su tale questione questa Corte deve pronunciarsi in esito alle domande svolte dalle parti qui costituite, che mantengono la stessa posizione assunta nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata e cioè, rispetto alla sentenza del Tribunale, in sintesi:
pagina 10 di 17 -Exergia, la posizione di appellante incidentale, che chiede la riforma parziale della sentenza con il riconoscimento di un maggior danno
-Spotti, la posizione di appellante principale, che chiede la riforma totale con l'esclusione del risarcimento in favore di
[...]
, la posizione di appellante incidentale, che chiede la riforma con l'esclusione del CP_6
risarcimento in favore di Pt_1
7.1. Ai fini della domanda svolta da è necessario, sempre in via preliminare, rilevare quanto Pt_1
segue.
Nelle conclusioni assunte in sede di rinvio, chiede la condanna di e , in Pt_1 CP CP_7 solido, al “risarcimento del danno subito da da determinarsi secondo i seguenti parametri: Pt_1
- € 2.400.000,00, (così in sede di precisazione delle conclusioni;
nella citazione la somma indicata era, invece, 24.000.000,00 n.d.e.) o di quella veriore somma determinanda dalla Corte d'Appello anche in via equitativa, quale valore delle informazioni e del know how di;
Pt_1
- €. 7.200.000,00 quale corrispettivo incassato dal sig. e dal sig. per la cessione delle CP CP_1
quote di;
Pt_1
-€. 1.238.120,15, oltre benefits, per il compenso percepito da CP_1
- €. 377.997,06, per il compenso percepito da CP
- €. 138.600,00 quale compenso percepito da CP_3
- € 177.087,93 quale compenso pagato da ai dipendenti infedeli che hanno collaborato con i Pt_1
convenuti nella sottrazione dei dati di;
Pt_1 ovvero nelle veriori somme determinande dal Corte anche con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione monetaria –anche a titolo di danni”
7.2. Ritiene la Corte, tuttavia, che, fra gli importi suindicati, le seguenti voci di danno, tenuto conto delle ragioni del rinvio (oltre che, per alcune delle voci, della rinuncia già nelle precedenti fasi), esulino dal perimetro della decisione:
“…€. 7.200.000,00 quale corrispettivo incassato dal sig. e dal sig. per la cessione delle CP CP_1
quote di;
Pt_1
-€. 1.238.120,15, oltre benefits, per il compenso percepito da [sul punto si può, peraltro, notare CP_1 che consapevole del definitivo accoglimento dell'eccezione di compromesso sollevata da Pt_1
ha dichiarato nella citazione in riassunzione (pag. 31) che “La Suprema Corte ha CP_1
pagina 11 di 17 definitivamente dichiarato la competenza dell'arbitro a decidere della domanda avanzata nei confronti del sig. cui il presente atto viene notificato solamente a titolo di litis denuntiatio. CP_1 Pt_1 provvederà poi a riassumere il giudizio anche in sede arbitrale”].
[…]
€ 177.087,93 quale compenso pagato da ai dipendenti infedeli che hanno collaborato con i Pt_1 convenuti nella sottrazione dei dati di ” Pt_1
7.3 Nella citazione in riassunzione deduce altresì, al fine di ottenere il riconoscimento di un Pt_1
risarcimento maggiore di quello liquidato dal Tribunale, che “il danno deve, pertanto, essere necessariamente parametrato al prezzo che avrebbe potuto ricavare dalla vendita dell'azienda Pt_1
in quel periodo e non può comunque essere inferiore a quanto percepito dai convenuti a titolo di prezzo per la vendita delle azioni e dei compensi percepiti negli anni in cui hanno operato con infedeltà e scorrettezza” (pag. 24)… il mancato guadagno di è pertanto pari a quanto avrebbe Pt_1 ricavato dalla vendita dell'azienda ai convenuti che secondo gli stessi aveva un valore, nel caso più pessimistico, di € 33.000.000,00 (pag. 25).
7.4. I documenti che consentirebbero di procedere a tale stima del danno, secondo l'odierna attrice in riassunzione/appellante incidentale, sono i seguenti:
-doc. 2 atto di cessione di quote sottoscritto dai signori e che dimostra che CP_1 CP Pt_1 valeva nel 2006 € 24.000.000,00 e tutto il valore consisteva in Know how aziendale, considerato che non era proprietaria di beni immobili e gli arredi ed i computer sono privi di intrinseco valore Pt_1
-doc. 27 ossia il Piano Strategico di A.T. in cui a pag. 42 conferma che i dati dei clienti sono CP_3
economicamente rilevanti evidenziando che con l'aggiudicazione della salvaguardia è riuscita Pt_1
ad acquisire i dati di 1.600 clienti "a costo zero"; quindi conferma - qualora ve ne fosse CP_3
bisogno - che l'acquisizione dei dati di clienti ha un proprio valore intrinseco. Nel Piano Strategico - doc. 27 pag. 67- indica per nel 2010 un EBITDA di 7,64 milioni;
per la newco CP_3 Pt_1 indica nel 2015 un EBITDA di 4,75 milioni (pari ad un risultato netto di € 2,375 milioni) CP_3
indica poi altri punti, sempre del doc. 27, che dovrebbero essere utilizzati: Pt_1
-A.T. Kearney … a pag. 87 del Piano strategico individua l'utile netto di per il 2010 (anno di Pt_1 esecuzione dell'illecito) in € 2,42 milioni
-nella parte in rosso del documento viene riportato il guadagno che i trafugatori intendono conseguire con la cessione delle azioni al concorrente US GI (loro way out da realizzare con un'opzione di put and call con un "moltiplicatore interessante dell'EBITDA"). Orbene vi sono tutti gli elementi pagina 12 di 17 concreti per quantificare le aspettative dei convenuti realizzate con l'illecito; ai dipendenti infedeli
(3%) è stata assegnata la somma di € 700.000,00; a e ad titolari del 30% -in base a CP CP_1
quanto dichiarato dagli accordi redatti da è stata assegnata una somma pari a circa 3 volte la CP somma di € 2.4 milioni
Infine, viene richiamato un documento prodotto da (che nella presente fase di rinvio non è CP_1
costituito), che rideposita nel presente giudizio di rinvio: -il sig. ha prodotto (doc. 2 Pt_1 CP_1
qui riprodotto sub. 96) il bilancio al 2006 in cui lo stesso, componente del CdA, ha CP_1 Pt_1 indicato alla voce "Immobilizzazioni Immateriali" (e cioè know how) la somma di € 279.301 di cui €.
181.953 per opere dell'ingegno
7.5. Ritiene, tuttavia, la Corte che i documenti suindicati non siano idonei alla prova nel senso voluto da Pt_1
Il doc. 2 è, infatti, l'atto di cessione delle quote da parte di e ad una società estranea al CP_1 CP giudizio, nel quale non vi sono riferimenti alle componenti di valore dell'azienda.
Neppure il doc. 27 può avere il valore probatorio che la parte vorrebbe attribuirgli, posto che:
-alla pag. 67 dello stesso non risulta indicato l'EBITDA né la parte spiega, comunque, come tale dato, anche ove indicato, possa essere un idoneo parametro per la quantificazione del risarcimento
-dal documento non si ricava l'utile netto indicato dalla parte
-non sono visibili parti in rosso né viene indicata la pagina rilevante del documento, che ne ha 91.
Il documento prodotto da (e ridepositato da , infine, si riferisce all'anno 2006 mentre CP_1 Pt_1
l'attività illecita è stata posta in essere negli anni successivi e, comunque, come fa rilevare la difesa di
“si tratta peraltro di un importo che riguarda i costi delle licenze di software, la registrazione CP
di marchi e brevetti, ecc. e non ha neppure a che vedere con il know-how inteso da controparte-v. pag.
23 comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio.
7.6. Ritiene, quindi, la Corte che non risulti provato, quale conseguenza delle condotte avversarie, un danno patito da nei termini che la stessa indica, e che debba, quindi, essere respinto l'appello Pt_1
incidentale dalla stessa svolto contro la sentenza del Tribunale.
7.7. Sull'appello principale svolto da si deve rilevare che questi, costituendosi in sede di rinvio, CP
ha sollevato preliminarmente un'eccezione di rito, relativa al preteso deposito irrituale dei documenti da parte di che non avrebbe provveduto al deposito contestuale nel momento dell'iscrizione a Pt_1
ruolo, effettuando una pluralità di depositi nei giorni successivi. Nella comparsa conclusionale la difesa di preso atto che la Corte aveva autorizzato, su richiesta, la produzione dei fascicoli cartacei di CP
pagina 13 di 17 non ha insistito nell'eccezione di inammissibilità, ma ha chiesto l'espunzione dei documenti Pt_1 depositati telematicamente dopo l'iscrizione a ruolo.
7.8. Ritiene la Corte, sul punto, che l'eccezione di inammissibilità (alla quale va ricondotta la richiesta di “espunzione” dei documenti) sia infondata, poiché le produzioni effettuate da mediante Pt_1
deposito telematico in data successiva all'iscrizione a ruolo hanno ad oggetto documenti già depositati nelle precedenti fasi e, quindi, non documenti nuovi, che sarebbero gli unici documenti non ammissibili.
7.9. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda nei propri confronti, che implica la riforma CP
della sentenza del Tribunale, ritenendo che non vi sia prova di danni risarcibili. ha riferito innanzitutto che per gli stessi fatti si è svolto un procedimento penale, nel quale CP
si era costituita parte civile, conclusosi con sentenza di assoluzione passata in giudicato (doc. Pt_1
G), che avrebbe escluso il compimento di illeciti, la natura segreta dei dati relativi ai clienti e comunque la sussistenza di danni cagionati a Pt_1
ha fatto rilevare anche (pag. 21 comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio) che “la stessa CP
, allorquando aveva impugnato la sentenza penale del Tribunale di Busto Arsizio, ai soli effetti Pt_1 civili, aveva derubricato il delitto di cui all'art. 622 c.p. in tentativo, proprio perché non era risultato accertato alcun impiego illecito dei propri dati riservati” (la circostanza troverebbe conferma nel doc.
M prodotto da che corrisponde al doc. 77 prodotto da e che, comunque, “la crisi di CP Pt_1
era imputabile unicamente alle disastrose scelte gestionali e imprenditoriali del suo patron, il Pt_1
sig. come evidenziato dagli stessi commissari giudiziali della procedura di concordato di Pt_3
”. Pt_1
La difesa di ha fatto rilevare, inoltre, che (nonostante avesse poi deciso di liquidare un CP
risarcimento commisurato ai compensi asseritamente percepiti) già il Tribunale aveva correttamente rilevato che da non era stato provato lo storno di clienti, non erano state provate spese Pt_1 sostenute per l'accertamento dell'illecito e non era stato provato un danno emergente derivante dalla diminuzione di valore dell'azienda, “atteso che la società si era limitata ad allegare “che: - dall'email del 5 ottobre 2009 i convenuti avrebbero indicato il valore di in euro 33 milioni;
- le somme Pt_1
percepite da e da e dalla di lui moglie per la cessione delle quote societarie CP CP_1 ammontavano ad euro 3.600.000, quanto ad e e 2.160.000 quanto alla moglie di CP_1 CP CP_1
e che “tuttavia, tali “elementi (che), per la loro genericità e lacunosità, non sono certamente idonei pagina 14 di 17 per la prova di un danno subito dall'attrice a titolo di diminuzione di valore della società” (pag. 26 sentenza di primo grado). ha chiesto, infine che, nell'ipotesi in cui si confermi una condanna risarcitoria, non venga CP
disposta in solido con poiché i compensi a cui il danno è stato parametrato sarebbero stati CP_3 percepiti a titoli diversi (sindaco e consulente) e quindi “posto che il danno sarebbe riferito a condotte traenti origine dall'espletamento di attività del tutto differenti tra loro, una condanna in via solidale si paleserebbe ingiustificata”.
7.10. Ritiene la Corte, esaminati i documenti prodotti, che nel merito non risulti provata l'esistenza di danni risarcibili e che, quindi, l'appello contro la sentenza del Tribunale che ha disposto la condanna al risarcimento debba essere accolto.
Non risulta, infatti, provato un danno causalmente riconducibile alla condotta di poiché non CP
risulta provato che il valore economico delle informazioni trafugate, funzionale a mantenere/acquisire clientela, sia stato azzerato o anche solo diminuito.
Non risulta altresì provato, come già aveva osservato il Tribunale, che vi sia stato storno di clientela e, infine, dagli atti del concordato preventivo si desume che la crisi della società è dipesa da ragioni diverse dalla condotta censurata in questo giudizio [v. pagg. 60 e ss. della Relazione dei Commissari giudiziali del concordato preventivo di Exegia, doc. 1 “…la causa primaria della crisi di CP
, e del Gruppo Marenco nel suo complesso, risied(a) nel mancato rispetto delle norme di legge Pt_1
e delle regole aziendalistiche di corretta gestione imprenditoriale da parte di chi ha esercitato i poteri di direzione e coordinamento (allo stato delle attuali conoscenze, il solo sig. non Parte_4 soltanto in ragione degli squilibri finanziari originati dall'indebito utilizzo del circolante delle società operative per investimenti a lungo periodo da parte di altre società del gruppo senza alcun corrispondente vantaggio compensativo per le imprese pregiudicate, ma anche, e più ancora, per effetto della destinazione di risorse finanziare gestite a livello centralizzato al soddisfacimento di interessi estranei a quelli propri delle società del Gruppo, così come diffusamente evidenziato nella relazione ex art. 173 l.fall. del 26 luglio 1973”].
In difetto di prova dell'an di danni risarcibili, non risulta corretto il richiamo all'equità per la liquidazione del quantum che si rinviene nella sentenza appellata.
7.11 Per le stesse ragioni la sentenza del Tribunale deve essere riformata in accoglimento dell'appello svolto da che, costituendosi nel giudizio di rinvio, ha ribadito le conclusioni volte ad CP_6
pagina 15 di 17 escludere una propria responsabilità risarcitoria, richiamando argomenti già esposti dalla difesa di e negando il proprio coinvolgimento in asserite iniziative produttive di danno per CP Pt_1
8. L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza del Tribunale impongono la liquidazione delle spese per tutti i gradi di giudizio secondo l'esito complessivo.
Ritiene la Corte che la complessità della vicenda e l'esito complessivo, che vede accertata nella presente sede civile una condotta illecita ma non l'esistenza di danni causalmente riconducibili a tale condotta, giustifichino la compensazione totale delle spese per tutti i gradi di giudizio fra tutte le parti. dovrà, inoltre, provvedere alla restituzione degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza Pt_1
cassata e cioè:
-in favore di euro 90.631,90 (v. doc. H oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 CP CP
c.c. dalla domanda contenuta nella comparsa di costituzione nel presente giudizio del 20.2.2024, come da richiesta,
-in favore di euro 157.803,57 (doc. 9 fascicolo cassazione ) oltre interessi CP_3 CP_6 al saggio di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla domanda contenuta nella comparsa di costituzione nel presente giudizio del 20.2.2024, come da richiesta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da CP [...]
e, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di CP_8
impresa n. 12770/17, respinge le domande di contro e Parte_1 CP CP_8
[...]
-respinge l'appello incidentale proposto da Parte_1
-compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio fra le parti di cui ai capi che precedono;
-dà atto che sussistono a carico di i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. Parte_1
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
-condanna alla restituzione degli importi indicati in motivazione, ricevuti in esecuzione Parte_1
della sentenza cassata.
Così deciso in Milano il 14.11.2024
pagina 16 di 17 Il Consigliere est.
Rossella Milone
Il Presidente
Domenico Bonaretti
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