Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 119 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CAMINITI INTERDONATO
GIOVANNI, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 15/01/2025 i coniugi Parte_2
[...]
[...] Controparte_1
, nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di ANTILLO
l'11/08/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
3, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a [...] il ER
10/06/2013 e , nata a [...] il [...]; Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15250/2022 del 29/09/2022;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Antillo in data 11 agosto 2012 e trascritto sul registro degli atti del matrimonio del Comune di Antillo contratto dai coniugi Parte_3
e ; 2) Conseguentemente, ordinare
[...] Controparte_1
all'Ufficiale di Stato Civile competente di eseguire le annotazioni di legge.
3) Dichiarare la volontà di entrambi i coniugi di rinunciare, reciprocamente, all'assegno divorzile (ad eccezione di quanto si dirà infra), essendo entrambi economicamente autosufficienti, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza nulla a pretendere dall'altro. 4) Per ciò che riguarda i figli minori e i coniugi concordemente hanno ER Per_2
2 stabilito di mantenere l'affidamento condiviso, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse a loro relative, ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. I minori vivranno prevalentemente con il padre presso la casa coniugale sita in Antillo
Via V.Ferraro n.16 (di proprietà esclusiva del IG. ) Parte_1
mantenendo la residenza anagrafica. Relativamente al mantenimento dei minori il IG. vi contribuirà “in maniera diretta”, in Parte_3
quanto, i minori come detto vivranno prevalentemente con lo stesso. La madre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, verserà all'altro genitore entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno per entrambi i figli di
€.400,00=(euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori contribuiranno in ragione della metà (50%) alle spese straordinarie quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: vestiario, spese scolastiche (acquisto libri e accessori scolastici, gite scolastiche). I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli e ER
. La madre potrà esercitare il diritto di visita due pomeriggi a settimana Per_2
ed esattamente il martedì e il sabato dalle ore 16,00 alle 20,00, ma mantiene il più ampio diritto di incontrare liberamente, oltre i giorni concordati, i figli e durante la settimana. I tempi e le modalità di tali ultime ed ER Per_2
eventuali frequentazioni, andranno comunque concordate telefonicamente dai genitori, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei ragazzi e gli impegni lavorativi dei genitori. Le ulteriori previsioni relative ai minori saranno analiticamente specificate nel Piano Genitoriale formulato e firmato dalle parti e allegato anche al presente Ricorso per farne parte integrante. 6)
3 Il IG. ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 comma VIII Parte_3
L..898/1970, ha già versato la somma una tantum di €.13.000,00=(euro tredicimila/00), così come previsto all'art.5 del ricorso per separazione consensuale, la IG.ra , con la sottoscrizione del Controparte_1
presente lo conferma e ne rilascia ampia e liberatoria quietanza. I coniugi in reciprocità dichiarano di non avere null'altro a pretendere avendo già provveduto a regolare ogni altra questione di carattere patrimoniale”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
All'udienza del 21/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 15250/2022 del 29/09/2022, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
4 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di ANTILLO l'11/08/2012, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 3, parte 2, serie A, tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] Controparte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni concordate
[...]
dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ANTILLO di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 22/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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