Articolo 3 della Legge 22 aprile 1953, n. 391
Articolo 2Articolo 4
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12 giugno 1953
Art. 3.
L'aliquota di contribuzione prevista dalla allegata tabella C per gli assegni familiari del settore del commercio e delle professioni e arti, e' elevata, a far tempo dal 1 gennaio 1954, al 23 per cento.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
Entrata in vigore il 12 giugno 1953