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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/06/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 665 R.G. 2023, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 961/2023, resa dal Tribunale di Foggia il 6/04/2023, non notificata, avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione tra
, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Mauriello e Controparte_1
Mariangela Mauriello, per mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliato nel loro studio, in Mugnano di Napoli (NA)
=Appellante= e avv. CE, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Verile, per mandato CP_2 allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato nel suo studio, in Foggia
=Appellato=
All'udienza collegiale del 28 marzo 2025, tenutasi in video conferenza, la causa, sulle conclusioni già rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 352, primo comma c.p.c., il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con sentenza n. 961/2023, pubblicata il 6/04/2023, il Tribunale di Foggia ha accolto la domanda proposta dall'avv. CE CO nei confronti di
[...]
, volta a conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali rivenienti CP_1 dalle affermazioni ingiuriose e diffamatorie utilizzate dal convenuto in un ricorso disciplinare ex art. 47 R.D. n. 37/1934 proposto nei confronti di esso attore,
pagina 1 di 13 condannando il convenuto al pagamento della somma di € 12.000,00 oltre alle spese di giudizio.
Con citazione notificata il 16/05/2023 ha proposto appello Controparte_1 avvero la sentenza chiedendone, previa ammissione dei mezzi istruttori già articolati in prime cure, l'integrale riforma con il rigetto della domanda avversa e con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio ed alla restituzione delle somme (€ 19.287,85) versate al fine di evitare l'esecuzione immediata della sentenza impugnata.
L'appellato, costituitosi con comparsa depositata il 26.07.2023 ha chiesto il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 22/09/2023 la Corte, nominato l'istruttore ed assegnati i termini di cui all'art. 352, 1° comma, c.p.c., ha fissato l'udienza del 28/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, all'esito della quale, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata riservata a sentenza.
=Motivi della decisione=
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., proposta dall'appellato.
Invero, con la proposta impugnazione, l'appellante, come meglio si vedrà infra, oltre ad indicare, per ciascun motivo, i capi impugnati della sentenza, ne ha censurato i passaggi argomentativi che la sorreggono, esponendo altresì le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni, ove fondate, a determinare le modifiche della decisione censurata. Tanto è sufficiente a ritenere integrati i requisiti di ammissibilità indicati dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione attuale, come introdotta dall'art. 50 l. 26 novembre 1990, n. 353, e s.m..
Passando all'esame del merito, l'appellante affida il gravame ai seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c. con riferimento all'art. 111 Cost. – Violazione consequenziale degli artt. 113 – 114 – 115 e 116 c.p.c.
Il motivo si articola in due censure:
1A) con la prima, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure, pur dichiarando in sentenza di averne redatto la motivazione in ossequio al disposto di cui all'art. 132
c.p.c. e 118 dis. att. c.p.c., in realtà aveva totalmente omesso di riportare e considerare i fatti ed atti della difesa del convenuto, che, ove esaminati, avrebbero portato ad una diversa decisione.
Segnatamente, in comparsa di costituzione, esso appellante, aveva sollevato cinque eccezioni, tra le quali quella di nullità della citazione e di inammissibilità della domanda, che il primo Giudice non aveva in concreto esaminato;
inoltre, dalla lettura pagina 2 di 13 della motivazione nemmeno era dato comprendere un iter e/o un filo logico giuridico concreto con i fatti produttivi di illecito di cui al principio del neminem laedere (artt.
2043 c.c. e 2059 c.c.);
1/B) con il secondo profilo di censura si lamenta la violazione consequenziale degli artt. 163, comma 3° nn.
3-4 c.p.c. e 164, comma 4° c.p.c.. Assume l'appellante che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la mera indicazione delle espressioni asseritamente lesive riportate nell'atto di citazione fossero sufficienti ad individuare compiutamente la causa petendi idonea ad accedere ammissibilmente alla richiesta risarcitoria di danni extrapatrimoniali, laddove, come pure eccepito da esso appellante nella comparsa di costituzione, la mera elencazione di quelle espressioni, in mancanza della verifica della loro pertinenza, continenza e veridicità, non consentivano di individuare il diritto sostanziale fatto valere in giudizio, così pregiudicando il diritto di difesa del convenuto, risultando incomprensibile come delle espressioni in una procedura riservata avessero potuto danneggiare un esperto professionista. Trattavasi, infatti, di espressioni espunte incoerentemente dal ricorso disciplinare che di per sé, letteralmente, non avrebbero potuto ritenersi lesive di diritti altrui.
In sintesi, soggiunge l'appellante, con la comparsa di costituzione egli aveva eccepito la insussistenza di un diritto tutelabile con consequenziale impossibilità ad accertare i presupposti dell'oggetto della tutela giudiziale ed altrettanto consequenziale assenza di interesse a proporre una domanda mentre, nella specie, la motivazione della sentenza priva della delibazione delle cause dell'esclusione della responsabilità del convenuto connotava ulteriore vizio di nullità della stessa.
2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. col combinato disposto ex art. 2907 e 2697 c.c. nonché degli artt. 113 – 115 e 116 c.p.c.. Improponibilità e infondatezza della domanda – Violazione dell'art. 2059 e dell'art. 2043 c.c..
Il motivo in epigrafe è articolato in tre censure:
2/A) la prima, investe il capo della sentenza che aveva disatteso l'eccezione di nullità della domanda introduttiva del giudizio per essere nello stesso individuati gli elementi su cui essa si fondava;
vale a dire il ristoro dei danni non patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza di un giudizio disciplinare promosso dal convenuto nell'ambito del quale erano state utilizzate, a suo dire, espressioni diffamatorie ed offensive, peraltro non rispondenti al vero.
Esso appellante, tuttavia, non aveva contestato la qualificazione della domanda risarcitoria bensì l'assenza dei relativi fatti giustificativi (causa petendi) non potendosi gli stessi ravvisare nelle espressioni asseritamente lesive contenute nel ricorso disciplinare da lui proposto.
Dette espressioni avrebbero dovuto esaminarsi nel contesto del documento in cui erano contenute, valutandosi, altresì, i rapporti interpersonali intercorsi tra le parti (non solo pagina 3 di 13 di natura professionale, ma anche parentale ed amicale) il diverso livello culturale delle parti, lo scambio di notizie, anche inerenti alle vicende giudiziarie oggetto del ricorso disciplinare tramite social (Facebook); circostanze queste, che avevano ingenerato in capo ad esso appellante la convinzione della correttezza di quanto denunciato nell'esposto, con ciò escludendosi, qualsivoglia responsabilità, anche colposa, che è presupposto all'azione risarcitoria ex art. 2059 c.c..
Il Tribunale aveva omessa di valutare le prove addotte dal convenuto e, segnatamente, la documentazione relativa alla corrispondenza sia epistolare sia su Facebook connessa a tutto il contenuto dell'esposto al Consiglio dell'Ordine.
Se tanto avesse fatto, avrebbe attribuito la giusta valenza alle espressioni contestate, delle quali avrebbe dovuto escludersi la valenza lesiva in quanto rientranti nel diritto di critica del cliente verso il proprio difensore;
2/B) sotto altro profilo, l'appellante deduce che, che non sussistendo fatti lesivi, alcun diritto era tutelabile con la proposta azione risarcitoria. Fermo poi, l'inesistente di un nesso tra gli elementi di fatto ed il danno extrapatrimoniale dedotto e non provato;
2/C) da ultimo, l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure era pervenuto a connotare di significato diffamatorio e ingiurioso le espressioni di cui all'esposto, attribuendo ad esse un significato ultroneo che non risultava comunque affatto lesivo di diritti altrui oltre che avulso da qualsiasi riscontro probatorio per poter attribuire effetti dannosi alle stesse;
ciò avuto presente l'integrale contenuto.
3)Violazione e falsa applicazione degli artt. 113-115 e 116 c.p.c. – Omessa delibazione della prova documentale. Falsa applicazione dell'art. 2059 c.c..
Anche il motivo in epigrafe viene sviluppato attraverso plurime censure.
3A) Con la prima, l'appellante lamenta l'omessa valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della copiosa documentazione offerta a sostegno delle eccezioni sollevate per dimostrare l'infondatezza dell'avversa pretesa;
3B) con la seconda, si assume che tra i documenti prodotti da esso appellante, vi erano, in particolare, n. 12 schermate Facebook dal 29/07/2009 al 17/01/2011 (doc. 2 del proprio fascicolo di parte) dalle quali era possibile evincere il rapporto extraprofessionale con commistione di quello professionale, intercorso tra le parti in causa, come di fatto riportato nell'esposto presentato al Consiglio dell'Ordine, compresi ulteriori incarichi (quale quello relativo ad un incidente stradale) negati dall'attore.
3C) con la terza, si deduce l'omessa delibazione sulla richiesta di prova orale formulata da esso appellante nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..
pagina 4 di 13 4) mancata delibazione ed accertamento del nesso causale con i danni extrapatrimoniali – Violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2059 c.c. –Violazione degli artt. 113-115 c.p.c. – Violazione dell'art. 114 c.p.c.
Il Tribunale, pur riconoscendo che la sola perizia di parte prodotta dall'attore non fosse di per sé stessa idonea a dimostrare l'incidenza delle asserite espressioni lesive sulle sue condizioni di salute, aveva tuttavia liquidato i danni senza considerare che la documentazione prodotta e la prova orale richiesta da esso attore erano idonee a dimostrare l'assenza di qualsivoglia pregiudizio subito dall'attore.
Peraltro, il Tribunale aveva errato nel ritenere inutilizzabili le riproduzioni per immagini estratte dal profilo Facebook dell'attore.
Nemmeno sussistevano i presupposti per procedere ad una liquidazione equitativa dei danni in parola, essendo la stessa possibile solo in presenza di una valida prova del pregiudizio subito e sempre che il Giudice offra una adeguata motivazione dei criteri utilizzati per addivenire alla sua quantificazione.
Richiamati i motivi di gravame, osserva la Corte quanto segue:
Il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, è infondato.
In tema di nullità della sentenza, agli effetti di cui all'art. 132 c.p.c., 4, affinché sia integrato il vizio di mancanza della motivazione, è necessario che la motivazione manchi completamente nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero che la motivazione esista solo formalmente come parte dell'atto ma le sue argomentazioni siano talmente contraddittorie da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (così tra le tante,
Cass. 17/05/2022, n. 15735).
In altri termini, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili.
Inoltre, l'obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente -pur dovendoli prendere in considerazione- tutti gli argomenti portati dalla parte- interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso, dovendosi ritenere, diversamente, che la pagina 5 di 13 motivazione non possa qualificarsi come "succinta" nel senso voluto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. 17 maggio 2013, n. 12123).
È pertanto da escludere che la mancata "risposta alle argomentazioni e deduzioni articolate" di una delle parti "nel corso del giudizio" determini, di per sè, "l'illegittimità della pronuncia".
Nel caso in esame, contrariamente a quanto assume l'appellante, la sentenza impugnata, seppur succintamente, conformemente al disposto del citato art. 118 dis. att. c.p.c., riporta le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, ossia il ragionamento svolto dal Giudicante con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni delle parti, dallo stesso ritenute rilevanti, dovendosi considerare assorbite -come pure espressamente riportato in sentenza- quelle ulteriori non espressamente esaminate, per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Segnatamente, il primo giudice, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della vicenda controversa, richiamato per relationem il contenuto assertivo dell'atto introduttivo, dell'atto di costituzione, delle memorie istruttorie e conclusive, nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, ha ricostruito i fatti oggetto di causa;
ha esaminato le eccezioni di inammissibilità ed improponibilità della domanda sollevate dal convenuto, disattendendole.
Ha poi affrontato il merito della controversia, dando atto delle ragioni che, ad avviso di esso giudicante, concretavano la sussistenza dei fatti lesivi denunciati dall'attore nonché la loro idoneità ad arrecare un pregiudizio risarcibile. Infine, ha dato conto del criterio seguito per accertare e liquidare i danni subiti dall'attore.
Operando una corretta applicazione del principio di sinteticità della motivazione della sentenza, il Tribunale dunque ha rispettato la funzione essenziale di fondamento di legittimità dell'azione giurisdizionale, quale strumento di comprensione e controllo delle modalità di esercizio di tale potere.
La circostanza che le valutazioni operate dal primo Giudice con riferimento a tutti gli elementi innanzi evidenziati possano essere in ipotesi errate non costituisce vizio di motivazione, incidendo invece sulla correttezza nel merito della decisione assunta, deducibile con la proposizione del gravame sugli specifici punti della statuizione ritenuti con conformi al diritto, ivi ricomprendendosi anche l'eventuale omessa pronuncia su domande e/o eccezioni formulate dalle parti.
Il secondo ed il terzo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono invece fondati.
Con essi l'appellante sostanzialmente deduce l'erroneità della sentenza per aver ritenuto la sussistenza dei presupposti fondanti l'azione risarcitoria promossa dall'originario attore senza adeguatamente valutare la tipologia dell'atto (esposto pagina 6 di 13 disciplinare) in cui le espressioni asseritamente lesive indicate dall'attore erano state utilizzate, il contenuto complessivo del documento in cui le stesse erano state inserite ed il compendio probatorio, tenuto conto, altresì, della mancanza di prova dei danni asseritamente subiti dall'attore e della mancata valutazione di quelle offerte da esso appellante volte a dimostrare l'infondatezza dell'avversa domanda.
In merito a tali doglianze occorre premettere quanto segue:
1-La controversia in esame prende le mosse da un esposto del 3/01/2013 (all. n. 2 alla produzione dell'originario attore) con il quale l'odierno appellante denunciò al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia violazioni disciplinari di cui, a suo parere, l'avv. CO CE -al quale era legato da vincoli parentali e con il quale intratteneva rapporti amicali- si era reso responsabile nell'espletamento di un rapporto professionale con lui intercorso.
Segnatamente, ed in sintesi, l'esponente, dedusse che: (a) in data 31.03.2009 aveva stipulato un contratto con la società con il quale la stessa si era Controparte_3 impegnata a realizzare su un fondo di proprietà di esso esponente un impianto fotovoltaico e che un analogo contratto era stato stipulato dalla stessa società con la moglie ed il suocero del detto avvocato;
(b) in data 24.02.2012, detta società aveva comunicato disdetta dal contratto;
(c) l'avv. lo aveva contattato prospettandogli CP_2 la possibilità di valutare possibili azioni risarcitorie, avendo egli già esaminato la questione per conto della moglie e del suocero, rassicurandolo in seguito del possibile esito positivo di detta azione, “millantando di aver informalmente sottoposto la questione ad un Magistrato” che interpellato lo aveva rassicurato in tal senso;
(d) esso esponente aveva quindi affidato all'avv. l'incarico di inviare alla società CP_2 una diffida stragiudiziale e messa in mora per i danni subiti, la Controparte_3 quale era rimasta priva di esito;
(e) il legale, a questo punto, lo aveva sollecitato a promuovere l'azione giudiziaria, prospettandogli l'esito positivo, mentre riguardo al costo del patrocinio gli aveva dichiarato, predisponendo all'uopo una convenzione di incarico che esso esponente non aveva però sottoscritto, che oltre al rimborso delle spese vive, il compenso per l'assistenza della causa gli sarebbe stato dovuto solo in caso di esito positivo della lite ed in misura percentuale sul quantum accordato;
(f) il legale dopo qualche tempo lo aveva informato della necessità di promuovere il procedimento di mediazione per il quale occorreva una spesa ricompresa tra
1.500,00/2.000,00 euro, ma poi, con un messaggio su Facebook, gli aveva comunicato che tale spese non era più necessaria essendo venuto meno l'obbligo di promuovere il procedimento di mediazione;
(g) di comune accordo si era deciso un riaggiornamento al fine di meglio valutare la fattibilità della promuovenda azione, ma con nota a/r del 15.11.2012 il legale gli aveva comunicato il recesso dall'incarico, allegando nota spesa per € 3.429,81, sulla quale era stata altresì esposta la ritenuta di acconto del 20%; (h) con missiva del 30.11.2012 esso esponente aveva richiesto all'avv. di dargli CP_2 contezza delle altre posizioni aperte a suo nome edi rimodulare la parcella richiesta pagina 7 di 13 sulla scorta dell'accordo inerente il compenso;
(i) l'avv. a sua volta, con nota CP_2 del 30.11.2012 gli aveva trasmesso la documentazione inerente alla CP_3 mentre con nota del 7.12.2012 aveva rideterminato in € 2.000,00 il compenso richiesto, dichiarando altresì di non avere altre pratiche in corso per conto di esso esponente, laddove, invece, in un messaggio Facebook gli aveva trasmesso una missiva a sua firma con la quale aveva richiesto alla compagnia IC il risarcimento danni per un sinistro stradale verificatosi il 12.06.2007; (l) esso esponente con bonifico del 31.12.2012, aveva rimesso all'avv. l'importo di € 503.36, ritenendolo esaustivo del CP_2 compenso da lui maturato. Tanto anche al fine di evitare che l'esposto potesse considerarsi quale “mero tentativo dilatorio di sottrarsi ai propri doveri economici nei confronti dell'avv. , altresì ritenendosi giusto, per legge e per morale, evitare di CP_2 sottostare a comportamenti abusivi e prevaricatori”.
Alla luce di quanto di quanto innanzi dedotto, l'esponente, nel lamentare che l'avv.
sulla scorta del rapporto di parentela e di estrema fiducia intercorrente tra lo CP_2 stesso ed esso esponente, dopo aver paventato la piena gratuità dell'azione legale ad intraprendersi, salvo i costi, e la piena conoscenza della pratica in quanto già sviluppata per la moglie e per il suocero, all'improvviso aveva mutato il suo atteggiamento e, sfruttando la sua posizione di superiorità, aveva richiesto arbitrariamente un pagamento di in misura esosa per l'attività dallo stesso espletata, contravvenendo a quanto precedentemente concordato.
Tale atteggiamento “ritorsivo”, precisava l'esponente, era da ricercare in un rapporto conflittuale che si era venuto a creare tra il legale ed una sua cugina oltre che con un altro suo congiunto.
Rappresentava, inoltre, che quanto denunziato aveva ingenerato in esso esponente un forte timore che gli portava ansia, avendo ragionevole paura di dover subire la posizione di forza dell'avvocato, nel cui reiterato comportamento contro di lui e della sua famiglia parentale potevano configurarsi gravi violazioni a quanto disposto dal
Codice di deontologia forense.
L'esponente riferiva, infine, nella parte conclusiva dell'esposto (punto 23, pag. 6) di aver versato al professionista, riguardo ad altra pratica, un assegno di € 350,00, che era stato incassato il 06.01.2011 ma la relativa fattura, riportante anche l'obbligo di versamento della ritenuta di acconto, era stata emessa solo in data 03.01.2012. Detta fattura, peraltro, gli era stata rimessa dal professionista solo con nota a.r. del
15.11.2012, così costringendo esso esponente a versare una sanzione all'erario per aver ritardato il pagamento della ritenuta d'acconto.
L'invio di detta fattura a distanza di un anno dalla sua emissione rappresentava, a parere dell'esponente, una magistrale ricostruzione tempistica volta alla precostituzione di un alibi, che era però destinato a cadere nel nulla, confidando, esso esponente, nel tempestiva intervento dell'ordine degli avvocati diretto alla tutela degli utenti che, nella pagina 8 di 13 massima fiducia, si rivolgono ai professionisti i quali poi, come in questo caso, si rivelano dei temibili "nemici", denigrando, tra l'altro l'intera categoria professionale.
2-All'esito della proposizione dell'esposto -che l'avv. contestò in ogni suo CP_2 aspetto (cfr. scritti difensivi del 22.01.2013; all. n. 3 produzione attorea)- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia con delibera del 5.06.2013 (all. n. 4 di detta produzione) ne dispose l'archiviazione, non ravvisando gli estremi di alcuna violazione deontologica a carico dell'avv. per quanto denunziato dall'esponente. CP_2
3-Al provvedimento di archiviazione ha fatto seguito l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (notificato il 10.01.2014) con il quale l'avv. dedusse che CP_2 nel richiamato esposto disciplinare il convenuto: (a) aveva addebitato ad esso attore di: millantare conoscenze con magistrati, mentire sulla inesistenza di pratiche in corso, essere ritroso a fornire chiarimenti, essere colpevole in merito ad asserite prescrizioni, teorizzare la piena gratuità dell'azione legale, sfruttare la sua posizione di superiorità, richiedere arbitrariamente il pagamento in misura esosa, contravvenendo a quanto in precedenza concordato;
(b) aveva descritto lo stesso attore come persona colpevole di aver causato un “forte timore”, “ansia” e “paura” a causa della “posizione di forza dell'avvocato” e di aver operato “una magistrale ricostruzione tempistica” per attuare condotte fiscali scorrette, di aver attuato un comportamento da “nemico”, di aver agito per una “ricostruzione di un alibi”, con una condotta complessivamente “idonea a denigrare l'intera categoria professionale”.
Sulla scorta di tali premesse, l'avv. ritenendo che le espressioni denigratorie ed CP_2 offensive utilizzate dallo nei suoi confronti fossero del tutto svincolate dal CP_1 contesto di dissenso nell'ambito dell'intercorso rapporto professionale, superando il limite della continenza e costituissero un comportamento antigiuridico, da quale era scaturito un danno non patrimoniale in re ipsa, quantificabile in € 25.000,00, come da consulenza medico legale allegata agli atti, ne chiese la condanna al pagamento dell'anzidetto importo, salvo maggiore o minore somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia.
4-Costituendosi in giudizio il convenuto, oltre ad eccepire l'improponibilità e la nullità della domanda, ne contestò estensivamente la fondatezza, deducendo l'insussistenza del carattere offensivo e denigratorio delle espressioni censurate dall'attore, tenuto conto dei rapporti personali intercorsi tra le parti, della natura riservata del procedimento disciplinare, del contesto complessivo dell'esposto da lui proposto, del diritto di critica riconosciuto anche al soggetto che propone un esposto disciplinare oltre che della veridicità dei fatti addebitati.
5-Con l'impugnata sentenza, il Giudice di prime cure, disattese le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, ha accolto la domanda ritenendo, in primo luogo, che le espressioni ingiuriose e diffamatorie utilizzate nell'esposto, travalicavano senza ombra di dubbio i limiti della normale ed asettica esposizione dei fatti, finalizzata ad ottenere pagina 9 di 13 dall'organismo disciplinare una valutazione in termini etici e deontologici del comportamento dell'attore e, in secondo luogo, che le accuse mosse nell'esposto si erano rivelate infondate ed inveritiere, non avendo il convenuto dimostrato alcunché in senso contrario.
La condotta del convenuto era quindi tale “da poter configurare un danno ingiusto: le espressioni sono infatti diffamatorie e sono tali da ledere i diritti di onore, reputazione
e immagine professionale.
Il risarcimento dei danni richiesto trova causa nelle espressioni denigratorie ed offensive utilizzate dal convenuto, tali da rendere un'immagine dell'attore distorta”.
Ebbene, richiamati i termini della vicenda in esame, è opinione della Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie non siano ravvisabili gli estremi per poter accedere alla domanda risarcitoria proposta dall'avv. CP_2 dovendosi escludere che le espressioni censurate dall'originario attore, come riportate nell'atto introduttivo del giudizio, testé sinteticamente richiamato, possano qualificarsi come lesive dell'onore e della reputazione personale e professionale del suddetto professionista, considerato altresì il contesto in cui furono rese.
Le dichiarazioni asseritamente offensive e diffamatorie per cui è causa, infatti, sono state rese nell'ambito di un procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'originario attore, in cui egli ricopriva il ruolo di incolpato, ed erano contenute nell'esposto proposto nei suoi confronti dall'odierno appellante.
Il Tribunale, benché le considerazioni asseritamente diffamatorio fossero contenute in un documento riservato, nel contesto sopra indicato (procedimento disciplinare) -in cui la regola è che le dichiarazioni rese dalle parti non vengono divulgate all'esterno perché sono secretate- ha affermato che fosse avvenuta una generale lesione della reputazione dell'avv. senza che fosse stato neppure allegato che quelle affermazioni erano CP_2 state divulgate all'esterno e senza che alcuna prova era stata articolata o ammessa in proposito.
Né appare congruente con l'affermazione di una lesione generalizzata dell'onore e della reputazione del soggetto -che presuppone la diffusione di notizie atte a gettare il discredito su una persona- la mera formulazione di quelle affermazioni all'interno di un procedimento disciplinare, volto a dimostrare presunte violazioni deontologiche da parte dell'incolpato. Manca quindi, da parte del Tribunale, l'accertamento dell'elemento oggettivo della diffamazione correlato al pregiudizio che si assume subito dal danneggiato, ovvero la diffusione esterna, nella cerchia professionale e personale del soggetto, di notizie a contenuto denigratorio.
Il Giudice di prime cure, peraltro, nemmeno ha proceduto a verificare se le dichiarazioni rese dall'appellante rientrassero nell'ambito dell'esercizio del suo diritto di difesa, e quindi fossero scriminate. pagina 10 di 13 Va premesso in proposito che sia la proposizione di un'accusa nei confronti di un soggetto, a mezzo di un esposto o una denuncia, che la relativa difesa sono lecite e consentite ma devono sottostare a regole inter-relazionali ben precise.
La Suprema Corte ha più volte affermato che non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un professionista, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (in questo senso, a proposito di un esposto a carico di un avvocato, Cass. pen. n. 42576 del 2016; per un'altra fattispecie, relativa ad una segnalazione fatta pervenire all'Agenzia delle dogane, v. Cass. pen. n. 1695 del 2014).
Per contro, la Cassazione penale ha ritenuto che integri il reato di diffamazione la condotta di colui che invii una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale;
sussiste, infatti, in tal caso il requisito della comunicazione con più persone, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi;
né in tal caso può ricorrere l'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. (Nella specie la missiva, indirizzata all'Ordine dei medici, conteneva fatti destituiti di fondamento, non recava nemmeno la dicitura 'riservata-personale' ed era destinata, per come formata, ad essere anzitutto conosciuta dagli addetti all'apertura della corrispondenza) (Cass. n. 26560 del 2014).
Si è ritenuto quindi che gli esposti costituiscano, in genere, legittima espressione del diritto di critica, ma che essi debbano comunque sottostare alla ragionevole convinzione soggettiva che i fatti corrispondano a verità, mentre non costituiscono legittima espressione del diritto di critica nel caso in cui superino il limite della continenza, non essendo suffragati da fatti obiettivamente riscontrabili e controbilanciati dal requisito della verità putativa. A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di critica richiesto al giudice ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento deve estendersi in concreto alla verifica del carattere non veritiero o meno, anche solo in termini di verità putativa, dei fatti attribuiti (Cass. civ. n. 9799 del 2019).
Il Tribunale avrebbe dovuto quindi valutare se l'originario convenuto si era mantenuto o meno nei confini della causa di giustificazione del legittimo esercizio del diritto di difesa, laddove, al contrario, ha ritenuto che le accuse mosse all'incolpato, la cui veridicità non sarebbe stata dimostrata, integrassero senz'altro un danno ingiusto per pagina 11 di 13 essere, le espressioni utilizzate, diffamatorie e tali da ledere i diritti di onore, reputazione e immagine professionale.
Preliminare era però la verifica, non avvenuta, della riconducibilità del comportamento tenuto nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa, a tal fine verificando che sussistesse un pericolo attuale dell'offesa all'onore, ed anche che le argomentazioni dell'autore dell'esposto si mantenessero nei limiti di evitare il pregiudizio all'onore senza tradursi in vendetta o aggressione all'altrui reputazione.
Nel caso in esame, nell'esposto sono stati addebitati all'incolpato asseriti comportamenti in ipotesi lesivi della sua dignità personale e professionale, quali millantare conoscenze con magistrati, mentire sulla inesistenza di pratiche in corso, essere ritroso a fornire chiarimenti, essere colpevole in merito ad asserite prescrizioni, teorizzare la piena gratuità dell'azione legale, sfruttare la sua posizione di superiorità, richiedere arbitrariamente compensi esosi, l'aver sfruttato una “posizione di forza e di aver operato “una magistrale ricostruzione tempistica” per attuare condotte fiscali scorrette, al fine della “ricostruzione di un alibi”, tenendo, nel complesso, una condotta complessivamente “idonea a denigrare l'intera categoria professionale”. Tuttavia, a prescindere dalla veridicità degli specifici fatti addebitati -che nella loro materialità non sono stati smentiti nemmeno dall'incolpato nelle difese presentate al Consiglio dell'Ordina di appartenenza (con riferimento ad esempio, ai rapporti personali intercorrenti tra le parti;
all'interlocuzione informale avuta da esso incolpato con un magistrato che al contempo aveva svolto funzioni di mediatore nella controversia di analogo oggetto promosso dallo stesso esponente quale patrono della proprio moglie e del di lui suocero;
alla circostanza che nel 2007 esso esponente aveva redatto una richiesta di risarcimento danni per conto dello stesso esponente, pur non avendo avuto corso la relativa pratica;
alla trasmissione di una fattura a mezzo a/r a distanza di diversi mesi dall'incasso della relativa somma)- le espressioni in contestazione, se valutate nel contesto complessivo dell'esposto, possono comunque apprezzarsi come espressione del diritto di critica in quanto strettamente funzionali alla finalità della disapprovazione della condotta e di investire l'organo deputato alla valutazione della correttezza dell'operato del legale, oltre che scriminate dalla convinzione soggettiva della loro veridicità (verità putativa) in capo all'autore dell'esposto. Tanto, senza dimenticare, che come già innanzi osservato alcuna prova è stata acquisita (e nemmeno allegata) in ordine ad una diffusione delle suddette espressioni al di fuori del procedimento disciplinare, idonea a minare la reputazione professionale dell'odierno appellato.
In definitiva, per le ragioni esposte, che comportano l'assorbimento del quarto motivo di gravame, l'appello deve essere accolto, per cui, in totale riforma dell'impugnata sentenza, deve rigettarsi la domanda di risarcimento danni proposta dall'originario attore.
L'accoglimento del gravame nei termini suindicati impone una nuova regolamentazione delle spese di giudizio di entrambi i gradi che, considerato l'esito del pagina 12 di 13 gravame e complessivo della causa, favorevole all'appellante, devono far carico sull'appellato, secondo il principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo a mente del DM 55/2014 e s.m., con distrazione in favore dei difensori dell'appellante, dichiaratisi antistatari.
Va inoltre accolta la domanda dell'appellante volta alla restituzione delle somme corrisposte all'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado per complessivi € 19.287,85, maggiorata di interessi legali dalla data del pagamento all'effettiva restituzione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di CO CE, avverso la sentenza n. 961/2023, resa CP_1 dal Tribunale di Foggia il 6/04/2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da CO CE nei confronti di
[...]
; CP_1
2)-condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per compensi, in € 4.500,00, quanto al primo grado, ed in € 4.000,00 quanto al secondo grado, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta, e rimborso del contributo unificato versato per il secondo grado, con distrazione in favore dei suoi difensori, dichiaratisi antistatari;
3)-condanna l'appellato a restituire all'appellante la somma di € 19.287,85, versatagli in ottemperanza della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo;
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 28 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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