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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/12/2024, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N.1950/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1950/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: ) e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto DI LORETO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti al corso Marrucino n.153, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 30 maggio 1992 in Francavilla al Mare, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale comparendo personalmente in data 2 dicembre 2024 e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso introduttivo, appaiono conformi alla legge, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Francavilla al Mare (Atto n.21 – Parte II – Serie A – Anno 1992).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 6 dicembre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.1950/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: ) e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto DI LORETO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti al corso Marrucino n.153, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in data 30 maggio 1992 in Francavilla al Mare, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale comparendo personalmente in data 2 dicembre 2024 e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso introduttivo, appaiono conformi alla legge, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e come confermate e nei limiti di cui al verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Francavilla al Mare (Atto n.21 – Parte II – Serie A – Anno 1992).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 6 dicembre, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)