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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai N.R.G. 600/2020 + 607/2020, avente ad oggetto: appello
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Giovanni Roberto Peluso, presso il cui indirizzo PEC elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
(quale incorporante Controparte_1 Controparte_2
) (P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dagli
Avv.ti Silvio Martuccelli, Ma Luo e Luca Carotenuto, presso il cui indirizzo
PEC elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: rappresentato e Controparte_3 CodiceFiscale_1
difeso, giusta mandato in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Maria Imperiale, presso il cui studio, sito in San Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza Gregorio Magno alla via Madonna di Loreto n. 34, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 19/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 175/2019 del Giudice di Pace di
Buccino, depositata il 17/6/2019, mai notificata, con cui veniva accolta la domanda proposta in primo grado dal sig. nei Controparte_3
confronti suoi e della e condannata al Controparte_2
pagamento, in favore di dell'attore, di complessivi € 4.900,00 oltre interessi, nonché spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario e spese di C.T.U.
L'appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello, che la sentenza impugnata è errata laddove ha ritenuto sussistente l'usurarietà degli interessi di mora includendo nel computo del T.E.G. anche gli interessi di mora;
che, infatti, come da essa eccepito già nel corso del processo di primo grado, gli interessi di mora non sono mai stati corrisposti dal sig.
; che, in ogni caso, anche laddove si volessero includere nel CP_3
calcolo del T.E.G. gli interessi moratori, esso non sarebbe comunque usurario;
che, infatti, il raffronto non andrebbe effettuato con il tasso soglia
“semplice”, bensì col tasso soglia ricalcolato partendo dal Tasso Effettivo
Globale Medio (T.E.G.M.) maggiorato del 2,1%, per poi ricalcolare la maggiorazione del 50%; che in base a tale criterio nel secondo trimestre del
2009 in cui fu stipulato il contratto di prestito oggetto di causa il CP_4
per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio era dell'8,97% +
2,1%, dunque 11,07%, da aumentare della metà per un totale del 16,605%;
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza che il T.E.G. nel caso di specie, anche includendo il tasso di mora, era pari al 14,3%, inferiore;
quale secondo motivo di appello, che la sentenza gravata
è altresì errata laddove ha incluso nel computo del T.E.G. anche il costo della clausola di estinzione anticipata, del tutto eventuale e nella specie non sostenuta;
quale terzo motivo di appello, che la sentenza è errata e contraddittoria anche laddove ravvisa una responsabilità civile per indeterminatezza del contenuto contrattuale, anche considerate che non si comprende come il costo della commissione di intermediazione possa essere ritenuto sproporzionato rispetto alla prestazione.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 175/2019 del Giudice di Pace di Buccino, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto, condannare il sig. alla restituzione, in suo favore, di quanto Controparte_3
ricevuto in esecuzione della sentenza stessa;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Il presente giudizio prendeva il N.R.G. 600/2020.
Con atto di citazione regolarmente notificato la Controparte_2
(poi incorporate da ) ha
[...] Controparte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 175/2019 del Giudice di Pace di
Buccino, depositata il 17/6/2019, mai notificata, con cui veniva accolta la domanda proposta in primo grado dal sig. nei Controparte_3
confronti suoi e della e condannata al pagamento, in Parte_1
favore di dell'attore, di complessivi € 4.900,00 oltre interessi, nonché spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avvocato antistatario e spese di C.T.U.
Parte appellante ha dedotto: che il sig. adiva il Controparte_3
Giudice di Pace di Buccino, convenendo assumendo di Parte_1
avere concluso con quest'ultima un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per l'importo complessivo di €
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza 44.520, con T.A.E.G. dell'11,64% e T.E.G. del 10,67%, affinché venisse accertato il suo diritto alla restituzione dell'importo di € 4.900,00 per commissioni di intermediazione versate ma non dovute nonché, in via subordinate, il suo diritto alla restituzione del medesimo import per l'indeterminatezza del T.E.G., T.A.N. o con rideterminazione del CP_5
piano di ammortamento con sostituzione del tasso “B.O.T.” a quello pattuito, in via ulteriormente subordinate, condannarsi la convenuta al ristoro dei danni per violazione di buona fede, correttezza e trasparenza, da liquidarsi in via equitativa;
che si costituiva eccependo Parte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione del finanziamento;
che, dunque, il sig. a seguito di tale eccezione conveniva, su CP_3
autorizzazione del Giudice di prime cure, la Controparte_2
al fine di proporre le domande originariamente spiegate nei
[...]
confronti della nei suoi confronti;
che essa si costituiva Parte_1
contestando la domanda attorea ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per avere agito quale mandataria con rappresentanza della e non mandataria senza Parte_1
rappresentanza; che il Giudice di prime disponeva C.T.U.; che il Giudice di
Pace di Buccino accoglieva la domanda del sig. , CP_3
condannandola in solido con al risarcimento dei danni Parte_1
in favore di quest'ultimo, pari a complessivi € 4.900,00 oltre interessi, nonchp al pagamento delle spese di lite e di C.T.U.
L'appellante ha dedotto: quale primo motivo di appello, che il Giudice di
Pace di Buccino ha errato laddove ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da essa sollevata, ritenendola invece provata in base alla documentazione in atti;
che, di contro, dal contratto di mutuo oggetto di causa risulta che la (all'epoca lo ha CP_2 CP_6
sottoscritto in veste di mandataria con rappresentanza di Controparte_7
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza (oggi nell'esercizio di un'attività di intermediazione Parte_1
finanziaria e non quale mutuante;
che, in ogni caso, essa ha agito nella vicenda in esame quale mera intermediaria tra l'attore/appellato e la mutuante per la stipula di un contratto di prestito, Parte_1
mentre è stata ad erogare gli importi oggetto di Parte_1
finanziamento, per cui è ad ess ache sono stati restituiti ed è nei suoi confronti che vanno proposte le domande restitutorie del sig. , CP_3
al pari di quella di risarcimento dei danni;
che, in ogni caso, stando ai rapporti interni tra essa e a farsi carico delle pretese Parte_1
attoree nella denegata ipotesi in cui la sentenza di primo grado dovesse essere confermata, dovrebbe essere solo che, infatti, Parte_1
esse in data 24/10/2011 hanno sottoscritto un accordo, al cui articolo 3.7, recante “Rapporti con la clientela”, è previsto che ogni obbligo ed onere, di natura risarcitoria o transattiva, relativo alla restituzione degli oneri che il mutuatario dovesse chiedere per il caso di rinegoziazione e/o estinzione anticipata del finanziamento, nonché al soddisfacimento delle eventuali pretese e/o reclami avanzati dal mutuatario e/o da terzi nei confronti della sarebbero stati assunti da quale CP_2 Parte_1
secondo motivo di appello, che la sentenza è impugnata anche laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale delle appellanti per illecito derivante da violazione dei principi di correttezza e buona fede oggettiva;
che, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace di Buccino, il contratto di finanziamento non è poco chiaro in ordine alle attività presupposte e remunerate sia con la commissione di intermediazione sia BAria, stante la carenza di precisione ed analiticità nell'elencazione delle stesse, nè il T.E.G. può ritenersi usurario includendo il tasso di mora e la penale di estinzione anticipata;
che, infatti, la clausola del contratto relativa alle commissioni di intermediazione è chiara e trasparente, essendo indicato che l'importo di € 6.121,50 è dovuto: 1) per
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza l'attività di istruttoria del prestito;
2) per la definizione dei relativi rapporti contabili;
3) per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata;
che tali attività, analiticamente determinate, sono preliminari rispetto alla concessione del prestito, “up front”; che il C.T.U. non ha in alcun modo confermato la duplicazione di costi e l'eventuale loro sproporzione, affermando invece di non essere in grado di fornire una risposta certa a tale quesito;
quale terzo motivo di appello, che la sentenza è errata laddove ha ritenuto sussistente l'usurarietà degli interessi includendo il tasso di mora e la penale di estinzione anticipate;
che la sentenza ha ravvisato erroneamente un illecito contrattuale e/o inadempimento in capo ad essa, atteso che non vi è alcuna condotta idonea a fondare una sua responsabilità, nonché il nesso causale, nè il danno, oltre ad avere quantificato equitativamente il danno con parametri ignoti e sforniti di prova.
In virtù di quanto innanzi esposto la Controparte_2
(poi incorporate da ) ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 175/2019 del Giudice di Pace di Buccino, rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio.
Il presente giudizio prendeva il N.R.G. 607/2020.
Si costituiva in entrambi i giudizi il sig. , Controparte_3
deducendo: che in via preliminare va disposta la riunione ex art. 335 c.p.c. del procedimento N.R.G. 607/2020 avente ad oggetto l'appello proposto dalla terza chiamata avverso la medesima Controparte_2
sentenza n. 175/2019 del Giudice di Pace di Buccino;
che gli appelli proposti avverso tale decisione sono inammissibili in quanto aspecifici, in violazione del disposto dell'articolo 342 c.p.c.; che gli appelli sono errati, atteso che il Giudice di prime cure non ha accertato alcuna usurarietà,
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza bensì ha condannato le appellant al risarcimento dei danni, equitativamente determinati ex art. 1226 c.c. in € 4.900,00 - valutato il differenziale tra il costo delle commissioni di intermediazione applicate e quello medio,
l'ammontare delle commissioni BArie (duplicate) pagate, l'ammontare degli oneri richiesti, dei costi esborsati, quanto la durata del finanziamento e la violazione dei principi di correttezza nei rapporti con la clientela;
che il
C.T.U. non ha verificato l'usurarietà degli interessi in modo errato, non avendo utilizzato alcuna sommatoria;
che, in ogni caso, le Istruzioni della
CA d'Italia non sono vincolanti ai fini della verifica dell'usura; che la
C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado è errata laddove non ha incluso nel T.A.E.G. I costi relativi alle comunicazioni periodiche pari ad € 3,00 cadauna, laddove essi andavano invece inclusi;
che il primo motivo di appello proposto dalla è infondato;
che, Controparte_2
infatti, non corrisponde al vero, quanto asserito dalla , ovvero che il CP_2
sig. nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nulla CP_3
avrebbe eccepito in ordine alla restituzione dei costi di intermediazione in quanto illegittimi, essendo vero invece che, nonostante, si costituisse in giudizio in primo grado, a seguito della notifica dell'atto di citazione di chiamata in causa, nulla riferiva e/o provava in merito alla propria carenza di legittimazione passiva, e soprattutto nulla riferiva in merito all'eccezione formulata da in ordine al fatto che i costi di Parte_1
intermediazione erano stati incassati direttamente dalla oggi CP_6
e non dalla oggi pertanto, tenuto CP_2 CP_7 Parte_1
alla restituzione di quanto incassato era la;
che anche il CTU, a CP_2
pag. 8 e a pag. 29 della espletata ctu, nel rispondere al quesito n. 10, precisa che: “dalla lettura della clausola contrattuale in esame si evince in modo esplicito che la commissione è dovuta in favore della ed è CP_6
stata trattenuta dall'importo erogato al mutuatario. Non essendo presente altra documentazione attestante il pagamento della commissione in favore di
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza altri soggetti è da ritenersi che la stessa sia stata incamerata dalla
[...]
pertanto, tenuta alla restituzione del costo della predetta commissione CP_6
pari ad euro 6.121,50 era solo ; che dalla documentazione in CP_6
atti appare di palmare evidenza che la reale “accipiens” dei predetti costi sostenuti dall'appellante, è la oggi;
che quest'ultima CP_6 CP_2
non ha mai negato e/o contestato tale circostanza, infatti nulla riferiva in merito neanche dopo l'invio della bozza a cura del C.T.U., nonostante lo stesso avesse riportato tutto quanto innanzi indicato;
che nel giudizio di primo grado la non provava di aver agito, nella stipulazione del CP_2
contratto per cui è causa, in nome per conto della oggi CP_7
quale mandataria con rappresentanza, ma solo come Parte_1
intermediaria, e nè che tra le due fosse stato sottoscritto un accordo quadro in data 24/10/2011, il cui art.
3.7. prevedeva: “….che a partire dalla data di sottoscrizione, -27 si impegnava ad assumere ogni obbligo ed onere, CP_7
anche di natura risarcitoria o transattiva,….....avanzati dal mutuatarioe\o da terzi nei confronti di ovvero direttamente nei confronti della 24- CP_2 CP_7
7”, né depositava, come era suo onere, documentazione attestante quanto precisato solo in sede di gravame;
che anche in questo caso la CP_2
violava i principi di trasparenza, correttezza e buona fede, violando il diritto di difesa dell'allora attore, al quale, di fatto, è stata negata la possibilità di contraddire in merito a quanto precisato e riferito solo in sede di gravame, tra l'altro tardivamente, e fuorviando quella la decisione del Giudice;
che, infatti, il Giudice di prime cure alla pagina 5) della sentenza impugnata riporta “per quanto evidenziato, pertanto, non risultando fornite prove in ordine alla esclusione di un vincolo di collaborazione tra le società Parte_1
e (oggi ritiene questo decidente che entrambe le società CP_6 CP_2
convenute vadano condannate in solido al risarcimento del danno..).”; che pur non conoscendo l'accordo tra e egli, Parte_1 CP_2
dopo il deposito della sentenza impugnata, chiedeva la somma a lui dovuta
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza a titolo di risarcimento danni , le spese legali e i costi della C.T.U. a quale obbligata in solido, la quale provvedeva a pagare Parte_1
per intero le somme richieste, pertanto, di fatto nessun pregiudizio economico ne derivava alla dalla sentenza oggetto di impugnazione;
CP_2
che la stessa, anziché proporre appello avverso la sentenza de qua, nel caso in cui le avesse chiesto, in virtù della condanna in solido, il Parte_1
rimborso nella misura del 50% di tutte le spese pagate per la predetta sentenza, avrebbe potuto e/o dovuto invocare, nei confronti di Parte_1
le pattuizioni di cui al su menzionato accordo, tra l'altro mai
[...]
prodotto in giudizio;
che non corrisponde al vero quanto asserito dall'appellante a pag 6 dell'atto di appello, ossia che essa CP_2
avrebbe sottoscritto, in veste di mandataria con rappresentanza di CA
24- 7 (oggi il contratto per cui è causa, atteso che dalla Parte_1
documentazione allegata al fascicolo di primo grado, Parte_1
precisava che l'appellato stipulava il contratto di finanziamento per cui è causa, con quale semplice mandataria di CP_6 Controparte_7
che, dunque, non ha errato il Giudice di Pace di Buccino laddove ha accolto l'eccezione di parziale carenza di legittimazione passiva formulata da e nell'avere ritenuto legittimata passiva anche , Parte_1 CP_2
in virtù di una responsabilità contrattuale, atteso che proprio in virtù del contratto stipulato con l'appellato, oggi , ha riscosso CP_6 CP_2
direttamente da quest'ultimo i costi di intermediazione, che non sono stati mai incassati da oggi e pagati da CP_7 Parte_1
quest'ultima a che anche il secondo motivo di appello proposto dalla CP_6
è infondato e va disatteso;
che, infatti, contrariamente a quanto CP_2
sostenuto dall'appellante, vi er una cooperazione dolosa tra la 24-7 oggi e la CP_7 Parte_1 [...]
oggi , per indurre in inganno il contraente;
che ciò è stato CP_6 CP_2
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza confermato dal fatto che anche il C.T.U., nel rispondere ai quesiti ammessi, riscontrava che: 1) non vi era alcun contratto scritto tra l'intermediario
[...]
oggi e l'appellato, in merito ai costi di intermediazione CP_6 CP_2
riscossi pari ad € 6.121,50, pertanto gli stessi erano stati riscossi illegittimamente, motivo per cui l'appellato aveva diritto alla restituzione, che la commissione di intermediazione era a pari al 22,78% dell'importo finanziato pari ad € 26.870,25, superiore di ben n. 5 volte dal parametro indicato dalla CA d'Italia, e che, addirittura, agli atti non vi era alcun documento attestante che le attività elencate relative ai predetti costi fossero state realmente svolte;
che la clausola contrattuale relativa alla commissione BAria, il cui costa ammontava a ben € 1.285,52 incassata da non elencava in modo preciso le attività sottese alla Parte_1
stessa commissione;
che l'elencazione veniva fornita solo a titolo esemplificativo, lasciando aperta la possibilità che vi potessero essere altre attività non indicate nell'elencazione seppur pagate che potrebbero rappresentare una duplicazione dei costi;
che il C.T.U. riscontrava, che, nell'elenco fornito venivano riportate varie diciture e l'elencazione terminava con la locuzione ecc....; che veniva riportata anche la dicitura “acquisizione della provvista e conversione tasso”, non pertinente con il contratto stipulato con l'appellante e, pertanto, anche tale voce, rappresentava una duplicazione di costo contenuto nel tasso di interessi applicato al rapporto;
che il C.T.U. riferiva, ancora (v. pag. 10 e 11 della CTU) con la sola documentazione presente agli atti, non e' possibile escludere la presenza di ulteriori costi sostenuti dalla finanziaria per ottenere la provvista necessaria all'operazione di finanziamento diverso da quello già incluso nel tasso di interesse;
che il
C.T.U., confrontando la commissione BAria con la commissione per intermediazione rilevava un'ulteriore criticità in quanto la commissione
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza BAria veniva posta a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito, “Leggendo la successiva clausola della commissione di intermediazione si legge che, tra le attività ad esse sottese, vi è anche l'attività di istruttoria del prestito, pertanto, vi era anche una duplicazione di costo sulle attività preliminari necessarie all'erogazione del finanziamento”; che alla pag. 14 dell'elaborato peritale espletato, il C.T.U. riferisce che a partire dal III^ trimestre 2010 la CA
d'Italia ha pubblicato anche i compensi medi praticati dai mediatori creditizi con l'intendo di fornire un parametro quantitativo di riferimento per la valutazione del reato di mediazione usuraria, il quale si attesta al 4,51% del capitale finanziato, mentre quello praticato all'appellante e' pari al 22,785, ci si rimette alla valutazione del Tribunale se ci si trova di fronte ad una mediazione usuraria oppure lecita;
che il C.T.U., infine, nel rispondere al quesito n. 5, (V. pag. 22 della CTU) rilevava che: “nel contratto di finanziamento per cui è causa al punto 6, venivano concordati gli interessi di mora nella medesima misura degli interessi convenzionali pari al 4,65% DA
APPLICARSI SULL'INTERO IMPORTO NON PAGATO. STANDO AL TENORE
LETTERALE DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE, IN CASO DI RITARDO NEL
VERSAMENTO DI UNA DELLE RATE PATTUITE, L'INTERESSE DI MORA DEL
4,65% ANDAVA APPLICATO SULL'INTERO IMPORTO DELLA RATA (CHE
INCLUDEVA SIA LA QUOTA CAPITALE CHE LA QUOTA INTERESSI).”; che il
C.T.U. rilevava inoltre che veniva pattuita una penale di estinzione anticipata nella misura massima dell'1% del capitale residuo, elaborando una ricostruzione che includeva nel T.E.G. anche tale costo;
che il Giudice di prime cure rilevava ( V. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) che dal contratto in atti non emergevano in maniera chiara e distinta i costi
“recurring” e/o “up-front” pertanto, una proposizione contrattuale che non indichi in modo specifico I costi dei servizi resi, debba ragionevolmente essere qualificata come vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza Consumo;
che le Banche e gli intermediari finanziari debbono assicurare la trasparenza nelle operazioni e nei servizi offerti pertanto, devono indicare in maniera dettagliata e non equivoca e/o opaca quali oneri sono rimborsabili e quali non, così da consentire una possibile e precisa ricostruzione e distinzione tra le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo (“recurring”) e gli oneri non ripetibili (“up-front”); che anche in questo caso venivano violati i principi di trasparenza, correttezza e buona fede;
che il terzo motivo di appello formulato dalla secondo cui il CP_2
Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere quantificabile il danno ai sensi dell'articolo 1226 c.c., per non esserci alcun suo comportamento illecito, è infondato;
che, infatti, la liquidazione equitativa del danno è utilizzabile laddove sia stata raggiunta la prova del pregiudizio da ristorare;
che nel caso di specie il danno è consistito: 1) nell'aver preteso costi di intermediazione pari ad € 6.121,50 senza che vi fosse alcun contratto e\o accordo scritto tra oggi e l'appellato; 2) che l'importo della CP_6 CP_2
stessa è pari al 22,78% del capitale erogato è sproporzionato, addirittura usuraio, se si considera che, il compenso medio praticato dai mediatori per il credito alle famiglie, pubblicato da CA d'Italia si attesta al 4,51% del capitale finanziato;
3) che agli atti non vi è alcun documento attestante che le attività di intermediazione elencate fossero state regolarmente svolte;
4) vi
è stata una duplicazione dei costi relativi alla commissione BAria la quale ammonta ad € 1.285,52, e che addirittura tra le attività elencate nella predetta commissione veniva riportata l'attività “di acquisizione della provvista” non era pertinente al contratto oggetto di causa;
5) che il T.E.G., in virtù delle condizioni contrattuali pattuite al punto 6 del contratto era pari all' 84,70% pertanto superiore al tasso soglia usura pari al 13,46%, e che quindi egli aveva diritto al ricalcolo del piano di ammortamento a tasso zero ed alla restituzione della somma di € 8.962,49 quali interessi pagati e non dovuti, se poi si considera che il finanziamento in esame all'atto della
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza C.T.U. era ancora in essere, ad oggi ha percepito Parte_1
ulteriori somme per interessi non dovute;
che le appellanti hanno violato i principi di correttezza e buona fede anche in virtù del fatto che egli, prima di promuovere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Buccino, esperiva il tentativo obbligatorio di mediazione, invitando sia sia Parte_1
la a parteciparvi, in modo che in tale sede esse avrebbero CP_2
potuto contestare le richieste formulate dal sig. , fornendo la CP_3
prova: 1) chi fosse legittimata passiva in merito alla richiesta di restituzione dei costi di intermediazione illegittimamente riscossi;
2) di quale delle due società li avesse riscossi e del perchè, in violazione dei parametri stabiliti dalla CA D'Italia, fossero stati richiesti in misura considerevole tanto da rappresentare il 22,70 % del capitale finanziato e, infine, 3) il motivo per cui non era stato stipulato nessun accordo scritto tra l'intermediario ed il contraente in merito ai costi di intermediazione, e sia che in data
24/10/2011 era stato stipulato un accordo quadro tra , oggi CP_7
e la oggi in virtù del quale Parte_1 CP_6 CP_2
tenuta a rimborsare qualsiasi somma, ivi compreso il risarcimento danni, richiesta dal contraente fosse solo ed esclusivamente la Parte_1
che, invece, le appellanti non vi partecipavano e soprattutto nulla
[...]
riferivano in merito al predetto accordo quadro, facendo sì che, il sig.
, si convincesse della fondatezza delle proprie doglianze e CP_3
promuovesse il presente giudizio, che si ribadisce veniva instaurato solo nei confronti e, solo a seguito della formulata eccezione, da Parte_1
parte di quest'ultima, di parziale carenza di legittimazione passiva relativa alla richiesta di restituzione dei costi di intermediazione, veniva chiamata in causa (poi . CP_6 CP_2
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha Controparte_3
formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare, disporre ex art. 335
c.p.c. la riunione del procedimento N.R.G. 607/2020 a quello N.R.G.
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza 600/2020; dichiarare inammissibili e/o rigettare gli appelli, in quanto infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
175/2019 del Giudice di Pace di Buccino;
in subordine, qualora il Tribunale adito, ritenesse meritevole di accoglimento l'appello proposto da CP_2
e/o e/o entrambi, compensarsi le spese del
[...] Parte_1
doppio grado di giudizio, sia per il comportamento stragiudiziale tenuto dalle stesse, le quali non hanno inteso aderire al tentativo obbligatorio di mediazione e sopratutto per aver taciuto sull'accordo quadro stipulato tra le stesse in data 24/10/2011, negando al sig. la possibilità di CP_3
valutare se promuovere o meno il giudizio dinanzi al Giudice di Pace e di avvalersi della chiamata o meno in causa sia per la novità CP_2
della materia nonché il contrasto giurisprudenziale in merito.
All'udienza dell'11/2/2021, tenuta con la modalità di trattazione scritta
“ratione temporis” applicabile, questo Giudice disponeva ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione del procedimento N.R.G. 607/2020 a quello N.R.G.
600/2020.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite del decreto reso all'esito dell'udienza.
SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che gli appelli sono stati proposti tempestivamente entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione ai sensi dell'articolo 327 c.p.c., non essendo stata la sentenza impugnata notificata e, come tali, sono ammissibili.
2 – Ancora, preliminarmente, va esaminata l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dei gravami spiegati, per essere stati redatti in violazione del
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza disposto dell'articolo 342 c.p.c., che impone la specificità dei motivi di impugnazione.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Invero, sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
27199 del 2017 ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella Legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Ciò posto, peraltro, nel caso di specie le appellanti hanno individuato puntualmente le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe errata in punto di fatto e di diritto, tant'è che l'appellato ha potuto puntualmente difendersi in ordine ai motivi di appello, non risultando così violato il suo diritto costituzionale di difesa (art. 24
Cost.).
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO PROPOSTO DALLA Controparte_1
(QUALE INCORPORANTE DELLA C-ZONE
[...] [...]
) CP_2
3 – Ciò posto, è ora possibile passare ad esaminare nel merito gli appelli.
Per ragioni di ordine logico va esaminato dapprima il primo motivo di gravame formulato dalla (quale Controparte_1
incorporante della ), con cui questa Controparte_2
lamenta che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto provata la
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza sua legittimazione passiva in relazione alle domande proposte dal sig.
, laddove avrebbe di contro dovuto accogliere l'eccezione di CP_3
carenza di legittimazione passiva da essa sollevata.
Il motivo di appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Invero, dalla lettura del contratto di finanziamento oggetto di causa (cfr. all.
3 della produzione di primo grado di risulta che la Parte_1
(poi ) ha svolto, in relazione CP_6 Controparte_2
ad esso, attività di “intermediazione del prestito” e non, come dedotto dalla stessa, attività di mandataria con rappresentanza, con la conseguenza che i relativi effetti giuridici ricadrebbero solo ed esclusivamente sulla mutuataria
Parte_1
Tuttavia, in relazione alla domanda attorea avente ad oggetto le somme esborsate a titolo di commissione BAria e di intermediazione finanziaria, occorre considerare quanto segue.
Quanto alla commissione di intermediazione, si richiama quanto sancito dalla giurisprudenza di merito (cfr. App. Milano, n. 1565/2022) secondo cui
“Quanto alla richiesta di restituzione della quota parte delle spese addebitate all'appellante per commissioni di intermediazione, anche in questo caso va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte appellata che, al riguardo, ha richiamato il dato contrattuale che indica come dette spese fossero “dovute a alla cui organizzazione – nella CP_8
intermediazione del prestito – il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi”. Ad avviso della Corte anche tale eccezione deve ritenersi infondata. Va, poi, considerato che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore;
che, la circostanza che la mutuante, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza rivolgersi ad un terzo intermediario, non può rivolgersi in danno per il consumatore;
che, pertanto, la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può valere ad escludere l'onere di restituzione di tali somme in capo alla mutuante.”
Inoltre, dalla lettura del contratto di prestito (cfr. all. 3 della produzione di primo grado di risulta che tutti gli importi relativi Parte_1
alle spese del finanziamento, e segnatamente dalla lettura degli articoli 1.1, lettere a) e b), sia la commissione BAria a copertura delle attività preliminari di intermediazione e conclusive del prestito (es. esami documenti, oneri, acquisizione provvista e conversione tasso, elaborati ex
D.Lgs n. 231/2007), sia la commissione per attività di intermediazione nel prestito, alla cui organizzazione il mutuatario sig. ha CP_3
discrezionalmente inteso rivolgersi, tramite . Controparte_9
1) per l'attività istruttoria del prestito;
2) per la definizione dei relativi rapporti contabili;
3) per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata, entrambe dovute alla CP_2
(all'epoca , “In sede di liquidazione del prestito il Cedente CP_6
verserà, in unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato:…”; di talché tali somme sono state percepite dalla mutuante e non dalla appellante, con la conseguenza Parte_1
che legittimata passiva per le domande attoree era solo ed esclusivamente quest'ultima. Ciò, del resto, è dimostrato altresì dal fatto che, a fronte di un capitale lordo mutuato di € 44.5200,00, è stato erogato un netto ricavo di €
35.549,35, con trattenuta “ab origine” dei costi di cui il sig. CP_3
ha chiesto la restituzione in primo grado.
Analoghe considerazioni si impongono, poi, avuto riguardo alla domanda di parte appellata di condanna al ristoro dei danni, atteso che le eventuali violazioni della trasparenza e dei principi di correttezza e buona fede oggettiva sono imputabili solo ed esclusivamente alla controparte
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza contrattuale del sig. , cioè alla CP_3 Parte_1
Da ciò deriva, dunque, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
(già ) e, dunque, Controparte_1 Controparte_2
rigettare le domande attoree nei suoi confronti anziché accoglierle.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello proposto dalla
(quale incorporante della Controparte_1 Controparte_2
) è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della
[...]
sentenza n. 175/2019 del Giudice di Pace di Buccino, le domande proposte dal sig. nei confronti della Controparte_3 Controparte_1
(quale incorporante della )
[...] Controparte_2
vanno rigettate.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO PROPOSTO DA Parte_1
[...]
4 – Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile esaminare l'appello proposto dalla Parte_1
Con il primo ed il secondo motivo di appello l'appellante lamenta che il
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'usurarietà degli interessi pattuiti, includendo nel computo anche gli interessi di mora e la clausola di estinzione anticipata, che andrebbero invece escluse, ravvisando in tal modo l'usurarietà degli stessi, ritenuta fonte di responsabilità civile della nei confronti del sig. Parte_1
. CP_3
Con il terzo motivo di appello, poi, lamenta che la Parte_1
sentenza impugnata sarebbe errata e contraddittoria anche laddove ravvisa una responsabilità civile per indeterminatezza del contenuto contrattuale, anche considerato che non si comprende come il costo della commissione di intermediazione possa essere ritenuto sproporzionato rispetto alla prestazione.
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza I tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti per le ragioni che seguono.
In ordine alla “sommatoria” tra interessi corrispettivi e moratori, come chiarito dalla giurisprudenza granitica (cfr. Cass. Civ., n. 17447/2019) “In prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni”.
Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata (“ex multis” Trib. Torino del
14/12/2019), la sommatoria dei tassi postula che il tasso corrispettivo
e il tasso di mora siano applicati:
- all'intero capitale;
- nello stesso periodo di tempo;
- in modo cumulativo.
Solo al verificarsi di tutte queste condizioni potrebbe infatti ammettersi che il tasso effettivo del contratto di finanziamento corrisponda o sia non inferiore alla sommatoria dei due tassi. La stessa
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza struttura del contratto di mutuo, in generale e nel caso particolare, impedisce tuttavia che si verifichi questa sommatoria.
Il tasso corrispettivo si applica solo sul capitale a scadere, visto che la causa dell'interesse-frutto civile consiste nel diritto del mutuatario a godere della somma secondo il piano di rimborso graduale (art. 820 e 1815 c.c.).
Viceversa, il tasso di mora non può mai applicarsi al debito per il quale non
è ancora decorso il termine di esigibilità, perché per definizione finché il termine pende non si dà mora (arg. ex art. 1219 n. 3 c.c.). Egualmente, sulle rate che vengono man mano a scadenza non spetta e non può competere altro che l'interesse moratorio, perché la funzione dell'interesse- frutto civile si esaurisce nel momento in cui il mutuatario è obbligato a restituire il capitale (art. 820 c.c.).
Occorre considerare quindi che secondo il meccanismo contrattuale previsto dalle parti gli interessi moratori non si sommano a quelli corrispettivi, in quanto questi ultimi, dovuti fisiologicamente quale remunerazione per il costo del denaro, a prescindere da qualsiasi inadempimento o ritardo nell'adempimento, si sommano alla sorta capitale, contribuendo così a formare la rata nel suo complesso;
di talché gli interessi di mora, dovuti solo in un momento successivo ed eventuale, quale appunto quello patologico dell'inadempimento o del ritardato adempimento, non si sommano a quelli corrispettivi ma a questi si sostituiscono.
Per la conformazione del regolamento negoziale sottoscritto dalle parti in causa, dunque, non è consentita alcuna sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, atteso che questi ultimi si sostituiscono a quelli corrispettivi e non si vanno a sommare, appunto, a quelli dovuti nella fase fisiologica del rapporto di prestito.
Pertanto, atteso che nel caso di specie (cfr. all. 3 della produzione di primo grado di non risulta previsto che in caso di Parte_1
inadempimento o ritardato adempimento gli interessi moratori si sarebbero
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza sommati a quelli corrispettivi, appare evidente che in base alla conformazione dell'accordo negoziale, i due tassi non si sommano tra loro, bensì il secondo si sostituisce al primo.
Ne deriva l'erroneità dal punto di vista giuridico delle risultanze delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. nominato e, dunque, il Giudice di prime cure che le ha fatte proprie.
L'ausiliario Dott. nominato nel processo di primo grado, ha poi Per_1
ravvisato l'usurarietà degli interessi includendo nel calcolo anche il costo della clausola di estinzione anticipata.
L'articolo 1.2 del contratto di finanziamento dietro delegazione del quinto dello stipendio oggetto di causa (cfr. all. 3 della produzione di primo grado di parte appellante), stabilisce che in caso di estinzione anticipata la parte mutuataria dovrà corrispondere alla CA (oltre al debito capitale residuo, agli interessi ed agli altri oneri maturati) un compenso onnicomprensivo pari all'1 % del capitale residuo.
Si pone, dunque, il problema di comprendere se il costo dell'estinzione anticipata del mutuo “de quo” debba oppure no essere ricompreso nel calcolo volto ad accertare l'usurarietà degli interessi di mora.
A tale quesito non può che darsi risposta negativa.
Invero, sul punto si ritiene di dover condividere quanto ravvisato dalla giurisprudenza più recente (Trib. Torino, 14/12/2019; App. Bari, n. 2267 del 24/11/2020) secondo cui “Malgrado tale commissione abbia la funzione di ristorare indirettamente la BA delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell'anticipato rimborso, ritiene lo scrivente che essa non possa ritenersi “costo collegato all'erogazione del credito” perché: 1) tale debito viene
a esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto;
2) tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale su cui la BA non può interferire;
3) a sua volta, la BA non ha alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede.
A riprova dell'estraneità delle “penali” di estinzione anticipata ai costi previsti per l'erogazione del credito cfr. le Istruzioni di CA d'Italia sub § C4 (“Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”). In definitiva, non può affermarsi il superamento della soglia d'usura per effetto della pattuizione della commissione di estinzione anticipata, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”.
In questo senso si è espressa di recente anche la Suprema Corte, Seconda
Sezione, con l'ordinanza n. 26522 del 2023, secondo cui “(…) in tema di usura BAria, ai fini del superamento del c.d. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione,
a favore della BA, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (…)”.
Deve peraltro aggiungersi che la parte mutuataria non risulta avere mai esercitato la facoltà di recesso dal contratto ma, anzi, esso è stato risolto per inadempimento di quest'ultima e, pertanto, mai si sono verificate le condizioni perché l'obbligo di corrispondere la commissione venisse a esistenza.
Nella fattispecie concreta, dunque, non vi è usurarietà degli interessi pattuiti.
Da tanto deriva, quindi, che il Giudice di Pace ha erroneamente ravvisato l'usurarietà degli interessi, considerando tale condotta da parte della
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza appellante quale mutuante, fonte di responsabilità Parte_1
civile foriera di danni ristorabili.
Parimenti meritevole di accoglimento è il terzo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta la contraddittorietà della decisione gravata anche nella parte in cui ravvisa una responsabilità civile per indeterminatezza del contenuto contrattuale, anche considerato che non si comprende come il costo della commissione di intermediazione possa essere ritenuto sproporzionato rispetto alla prestazione.
Invero, il Giudice di Pace di Buccino, facendo proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U. nominato, ha ritenuto che il contratto di finanziamento contestato fosse poco chiaro in ordine alle attività presupposte e remunerate con la commissione di intermediazione BAria, nonché che l'importo della stessa (€ 6.121,50) fosse sproporzionato rispetto all'importo finanziato (€ 26.870,25), in tal modo determinando un eccessivo squilibrio tra diritti ed obblighi a carico del consumatore.
Orbene, dalla lettura del regolamento contrattuale (cfr. all. 3 della produzione di primo grado di parte appellante) sono state indicate per iscritto chiaramente le attività remunerate con la commissione di intermediazione BAria, consistenti: 1) nell'attività istruttoria del prestito;
2) nella definizione dei relativi rapporti contabili;
3) nel delegare alla ricezione dell'assegno corrispondentre alla somma che verrà erogata.
Del resto, il Giudice di prime cure non ha tenuto conto di quanto sancito dall'articolo 34, comma 2, del Codice del Consumo (la cui disciplina è stata sostanzialmente posta fondamento della decisione impugnata), a mente del quale: “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza Orbene, essendo individuati puntualmente i servizi offerti ed espletati dalla intermediaria (poi ), ne CP_6 Controparte_2
consegue che in alcun modo il sindacato giurisdizionale poteva estendersi all'adeguatezza e, dunque, alla proporzionalità del corrispettivo pattuito per iscritto.
Da ultimo, poi, parte appellata con la comparsa conclusionale depositata telematicamente il 19/5/2025 (cfr.) ha dedotto per la prima volta che il contratto di prestito oggetto di causa sarebbe affetto da usura in concreto ai sensi dell'articolo 644, comma 4, c.p.
Tale domanda deve considerarsi nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell'articolo 345, comma 2, c.p.c., non essendo stata proposta nel giudizio di primo grado, oltre a non essere state allegate in precedenza le circostanze su cui essa si fonda, né prodotti i documenti allegati alla comparsa conclusionale, pure inammissibili.
Da tutto quanto innanzi esposto consegue, dunque, che nella fattispecie concreta non è ravvisabile alcuna violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede oggettiva da parte della nei Parte_1
confronti del sig. , con la conseguenza che la Controparte_3
domanda attorea di condanna della prima al ristoro dei danni nei confronti del secondo andava rigettata, poiché infondata in fatto ed in diritto.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello proposto dalla
è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della Parte_1
sentenza n. 175/2019 del Giudice di Pace di Buccino, le domande proposte dal sig. nei confronti della Controparte_3 Parte_1
vanno rigettate.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
5 – Nei rapporti processuali tra (già Controparte_1 [...]
) e , Controparte_10 Controparte_3
l'accoglimento del gravame comporta altresì la riforma del capo sulle spese
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza di lite del primo grado di giudizio, laddove avendo il Giudice di prime cure erroneamente accolto la domanda attorea nei confronti dell'appellante, la ha condannata alla refusione delle stesse, nonché a quelle di C.T.U.
Pertanto, in ossequio al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., esse andrebbero poste a carico del sig. ; tuttavia, tenuto Controparte_3
conto della circostanza che quest'ultimo è stato indotto a chiamare in causa la (già ) in Controparte_1 Controparte_2
considerazione delle difese spiegate dalla convenuta nel Parte_1
processo di primo grado, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, co. 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per compensare integralmente tra le stesse.
Per le medesime ragioni anche le spese di lite del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
6 - Nei rapporti processuali tra e Parte_1 CP_3
, l'accoglimento del gravame comporta altresì la riforma del capo
[...]
sulle spese di lite del primo grado di giudizio, laddove avendo il Giudice di prime cure erroneamente accolto la domanda attorea nei confronti dell'appellante, la ha condannata alla refusione delle stesse, nonché a quelle di C.T.U.
Pertanto, in ossequio al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., esse andrebbero poste a carico del sig. ; tuttavia, tenuto Controparte_3
conto della controvertibilità delle questioni oggetto di causa, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo 92, co. 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, per compensare integralmente tra le stesse. Ad ogni modo, stante la riforma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese di lite, e l'Avv. MARIA IMPERIALE, dichiaratasi Controparte_3
anticipataria, vanno condannati, ciascuno per quanto di spettanza, alla
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza restituzione, in favore di delle somme ricevute da Parte_1
quest'ultima in esecuzione della sentenza (cfr. assegno allegato alle note di trattazione scritta del 18/3/2025 di . Parte_1
Per le medesime ragioni anche le spese di lite del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
7 – Da ultimo, in considerazione della riforma della sentenza impugnata in ordine alle spese di lite, le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente per
1/3 a carico di quale incorporante Controparte_1 [...]
, per 1/3 a carico di e per 1/3 Controparte_2 Parte_1
a carico di . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'appello proposto dalla (quale Controparte_1
incorporante della ) e, per l'effetto, Controparte_2
in riforma della sentenza n. 175/2019 del Giudice di Pace di Buccino, rigetta le domande proposte dal sig. nei Controparte_3
confronti della quale incorporante Controparte_1
della ; Controparte_2
2) Accoglie l'appello proposto dalla quale Controparte_11
incorporante della e, per l'effetto, in Controparte_2
riforma della sentenza n. 175/2019 del Giudice di Pace di Buccino, compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra la già Controparte_1 Controparte_2
e ;
[...] Controparte_3
3) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra la quale incorporante della Controparte_11 [...]
e ; Controparte_10 Controparte_3
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza 4) Accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza n. 175/2019 del Giudice di Pace di Buccino, compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra la e e condanna e Parte_1 Controparte_3
condanna e l'Avv. MARIA IMPERIALE, Controparte_3
ciascuno per quanto di spettanza, alla restituzione in favore di ricevute in esecuzione della sentenza impugnata;
Parte_1
5) Accoglie gli appelli e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
175/2019 del Giudice di Pace di Buccino, pone definitivamente le spese di C.T.U. per 1/3 a carico di Controparte_1
(quale incorporante ), per 1/3 a Controparte_2
carico della e per 1/3 a carico di Parte_1 CP_3
.
[...]
Così deciso in Salerno il 07/7/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. riuniti N.R.G.A.C. 600/2020 + 607/2020 – Sentenza