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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 890/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 09/05/2023, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), con l'avv. DOMENIN DENIS;
Parte_1 C.F._1
appellante contro
c.f. ), con l'avv. LOT REMO;
Controparte_1 P.IVA_1
appellato
Oggetto: “Mediazione”; appello avverso la sentenza n. 1769/2022 pubbl. il 04.11.2022 del
Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello Venezia, in riforma della impugnata sentenza n. 1769/2022 pronunciata il 03.11.2022 e pubblicata il 04.11.2022,
all'esito del procedimento civile n. 6970/2020 R.G., dal Tribunale di Treviso –
nella persona del GOT Dott.ssa Marica Loschi– non notificata, - respinta ogni contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria e incidentale;
- richiamata ex art. 346 c.p.c. ogni domanda, precisazione, deduzione ed eccezione formulata in primo grado;
- richiamata altresì ogni istanza anche in punto di istruttoria, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
- in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata: Nel merito, in via principale: per tutti i motivi di cui in premessa e per quelli che risulteranno all'esito dell'istruttoria, accogliersi l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2453/2020, n. 5302/2020 R.G. emesso dal Tribunale
di Treviso – Dott.ssa S. Menegazzi – in data 03.09.2020, stante la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione dello stesso e, comunque, perché la pretesa azionata è infondata in fatto e in diritto. Rigettarsi la domanda formulata ex adverso ai sensi dell'art. 96 cpc poiché infondata. In ogni caso: Spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio interamente rifuse. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie a prova diretta formulate nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 del 12.07.2021 che si trascrivono integralmente di
2 seguito: “l'opponente chiede altresì di essere ammesso a provare per testimoni le circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. CP_2
della Immobiliare Grava S.r.l. aveva affidato la gestione delle
[...]
operazioni di vendita dell'appartamento acquistato dal sig. alla Parte_1
sola Agenzia Immobiliare AP di RE AB di Pieve di Soligo, come si evince anche dal documento n. 2 che si esibisce al teste. 2) Vero che nel mese di ottobre 2018, la sig.ra AB RE mostrava al sig. e alla di Parte_1
lui moglie per la prima volta, l'appartamento sito a OD in Persona_1
Via Vittorio Veneto poi acquistato dal sig. 3) Vero che le trattative di Parte_1
vendita tra la Agenzia Immobiliare AP di RE AB e il sig.
concernenti l'appartamento di OD si concludevano con Parte_1
l'acquisto dello stesso che si perfezionava avanti al Notaio in data Testimone_1
19.12.2019, come si evince dal documento n. 5 di parte opposta che si esibisce al teste. 4) Vero che in data 19.12.2019, la Immobiliare AP di RE
AB emetteva, nei confronti del sig. la fattura n. 10/2019 Parte_1
di € 1.500,00 per l'attività di intermediazione prestata nell'acquisto dell'appartamento oggi di proprietà dell'opponente, come si evince dal documento
3 di parte opponente che si esibisce al teste. 5) Vero che in data 19.12.2019, la sig.
RE AB incassava l'assegno n. 0005188864 tratto su Banca della
3 Marca per l'importo di € 1.500,00 consegnatole dal Sig. a pagamento Parte_1
P della fattura n. 10/2019 e che stesso veniva negoziato il successivo 20.12.2019,
come si evince dal documento 5 della parte opponente che si esibisce al teste.
Per l'appellata e appellante incidentale :
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: Dichiararsi l'impugnazione ex adverso avanzata inammissibile ex art. 348bis c.p.c. alla luce della propria ragionevole probabilità di non essere accolta;
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: a)
Dichiararsi inammissibili ex art. 345 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni nuove ex adverso riversate nella fase di appello alla sentenza n. 1769/2022 del Tribunale
di Treviso in quanto all'evidenza irrituali perché tardive e sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio;
NEL MERITO: 1) rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in proemio del presente atto, con conseguente conferma della sentenza n. 1769/2022 del Tribunale di Treviso;
IN VIA
INCIDENTALE: A) riformarsi la parte dell'impugnata sentenza laddove quantifica l'ammontare della provvigione richiesta nella misura di 1,5% del valore della vendita dell'immobile e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2453/2020 del Tribunale di Treviso in ogni sua parte, ovvero condannarsi al pagamento a favore della Immobiliare Parte_1 Pt_3
[... [...]
[...] [
al pagamento della somma di € 7.027,30 oltre interessi ex art. 1284,
[...] Pt_4
IV comma, c.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo, ovvero condannarsi al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo.; B) condannarsi il sig. al pagamento a Parte_1
favore della ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 Parte_5
c.p.c. della complessiva somma di € 7.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo,
ovvero la diversa, maggiore o minore, somma sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi la prova per testimoni sui capitoli di prova n. 2-5-7) contenuti nella memoria istruttoria di parte opposta del 12.07.2021 da ritenersi quivi integralmente ritrascritti con i testimoni nella predetta memoria indicati e con richiesta di prova contraria sugli eventuali capitoli di prova ammettendi, con gli stessi testi indicati in via diretta. Con
integrale vittoria di spese e compenso professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2453/2020 con il quale il Tribunale di Treviso gli ingiungeva il pagamento in favore di della somma di € 7.027,30, Controparte_1
a titolo di provvigione per l'attività di mediazione prestata in suo favore con riferimento alla compravendita di un immobile sito a OD (TV).
5 Contestava l'opponente il diritto alla provvigione da parte di Nord Est Immobiliare
e deduceva: di essersi rivolto due anni prima a tale agenzia immobiliare per visionare alcuni immobili e valutare un eventuale acquisto;
che nel mese di aprile
2018, l'agenzia, tramite il sig. , lo accompagnava a visitare l'immobile CP_3
indicato nel c.d. foglio di visita;
che il rapporto si interrompeva poiché l'immobile visionato non soddisfaceva le sue esigenze e che a tale visita non seguivano ulteriori contatti tra le parti;
che, dunque, si rivolgeva ad altra agenzia immobiliare per visionare nuovi, diversi, immobili e che nel mese di dicembre 2019 acquistava un immobile di proprietà della Immobiliare Grava s.r.l.; che l'affare si perfezionava grazie all'intermediazione della agenzia immobiliare AP di
RE AB, alla quale l' Immobiliare Grava aveva espressamente e in via esclusiva affidato l'incarico di vendita e che per tale attività di intermediazione svolta aveva corrisposto a tale agenzia la provvigione.
Ribadiva l'opponente che l'immobile acquistato non corrispondeva a quello visitato per il tramite dell'agenzia risultando significative Controparte_1
le differenze tra i due appartamenti, in termini di metratura, di numero di vani, di posti auto e di prezzo;
inoltre, l'immobile visto con l'agenzia non risultava situato a OD (TV) in Via Vittorio Veneto n.3 e che il contratto di compravendita si era perfezionato con l'agenzia AP alla quale aveva pagato la provvigione.
6 Si costituiva in giudizio la quale affermava: che Controparte_1
l'immobile visitato da in data 28.04.2018 corrispondeva a quello Parte_1
acquistato in data 19.12.2019; che le difformità tra l'immobile oggetto di visita e quello acquistato non sarebbero dirimenti a sostenere che si tratti di due immobili diversi;
significativa poi la circostanza che l' non indicava l'indirizzo Parte_1
dell'immobile visionato con l'agenzia limitandosi a riferire che non si trattava di quello sito a OD (TV) in Via Vittorio Veneto n. 3.
Soggiungeva che allorquando l' era stato diffidato al pagamento della Parte_1
provvigione non aveva fatto riferimento ad un diverso immobile visitato per il tramite dell'agenzia essendosi limitato ad affermare che l'acquisto era avvenuto per il tramite di altra agenzia.
La corrispondenza tra i due immobili, ad avviso dell'opposta, era inoltre comprovata dalle foto raffiguranti l'interno dell'abitazione dell' e dalla Parte_1
comparazione tra le planimetrie allegate al rogito notarile con le planimetrie in possesso dell'agenzia.
Evidenziava di essere stata incaricata da circa vent'anni dall'Immobiliare Grava
s.r.l. di promuovere la vendita e le affittanze del sito in CP_4 CP_5
OD (TV) via Vittorio Veneto n. 3 e quindi anche dell'appartamento oggetto di successiva vendita a favore del sig. ; affermava l'estraneità Parte_1
7 dell' nell'intermediazione Controparte_6
dell'affare ed evidenziava che RE è figlia di , socio Controparte_2
dell'immobiliare Grava s.r.l. e che la stessa era stata indicata al solo scopo di eludere il ruolo dell'Agenzia Nord Est.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prova testimoniale e decisa con l'impugnata sentenza con la quale il giudice accoglieva parzialmente l'
opposizione e condannava al pagamento dell'importo di euro Parte_1
2.880,00, oltre iva, a titolo di provvigione oltre alle spese di causa.
Il primo giudice riteneva che, nonostante nel foglio di visita non fossero indicati gli estremi dell'immobile, l'opposta fosse riuscita a provare che dalle foto allegate dall'agenzia e raffiguranti gli stessi appartamenti facenti parte del condominio ove aveva acquistato l'immobile l'attore, coincidessero con l'appartamento visionato e poi acquistato dall' tale circostanza era poi desumibile dalle Parte_1
dichiarazioni rese dai testi audìti ( e ) che Testimone_2 Testimone_3
confermavano la coincidenza delle caratteristiche dell'appartamento rappresentato in foto con quello visionato e poi acquistato.
Il Tribunale evidenziava che l'opponente, allorquando era stato diffidato del pagamento della provvigione si era limitato a contestare il dovuto ma non aveva fatto alcun cenno ad un diverso immobile visitato;
inoltre l' Immobiliare Grava
8 s.r.l., venditrice degli appartamenti, non aveva dato il mandato in esclusiva ad
AP, agenzia intervenuta nel presente affare, a detta dell'attore, ma anzi aveva dato incarico di affittare e vendere questi appartamenti anche alla
[...]
Controparte_1
Quanto alla misura della provvigione riteneva che non era stata raggiunta la prova che al cliente all'atto della visita fossero state date le informazioni necessarie circa l'ammontare della provvigione e la riduceva in via equitativa nella misura dell'1,5%.
Avverso la sentenza proponeva tempestivamente appello il Parte_1
quale censurava la sentenza sotto plurimi profili: i) per errata e/o omessa valutazione del documento n. 10) prodotto dalla parte opposta e delle prove testimoniali, in merito all'individuazione dell'appartamento acquistato dal sig.
ii) per errata valutazione/interpretazione del documento n. 8) prodotto Parte_1
dalla parte convenuta opposta;
iii) per errata e /o omessa valutazione delle risultanze istruttorie e inversione dell'onere della prova;
iv) per errata applicazione del principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale in via preliminare Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito contestava le deduzioni avversarie evidenziando: la perfetta corrispondenza tra le foto del
9 doc. 10) e quella contenuta nel foglio di visita (doc. 3), confermata da più testimoni
; la non contestazione ex art. 115 c.p.c da parte dell' che non aveva Parte_1
mai indicato concretamente quale sarebbe stato l'immobile “diverso” da quello visionato con l'agenzia e dal medesimo acquistato.
Con riferimento alle differenze di prezzo, metratura e posti auto tra l'immobile visionato e quello acquistato sosteneva che esse non erano dirimenti ed erano spiegabili con variazioni di trattativa o di calcolo.
Deduceva l'agenzia che il foglio di visita era stato determinante in quanto attestava che l'immobile fu visionato per la prima volta con Nord Est e prevedeva il diritto alla provvigione in caso di conclusione dell'affare.
Quanto all'apporto dell'agenzia AP rilevava che la RE non era un'agente abilitata al momento dei fatti e che il suo intervento fu prestato “a titolo di favore personale”.
L'agenzia proponeva appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui aveva ridotto l'ammontare della provvigione nella misura del 50% e quantificata nell'1,5% del valore dell'affare senza che vi fosse una domanda in tal senso, così
in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., infine riproponeva la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà della condotta processuale dell'appellante.
10 La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza,
tenutasi in forma cartolare, del 04.09.2025 previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
********
1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per erronea valutazione del materiale istruttorio acquisito.
Nello specifico il primo giudice avrebbe erroneamente valutato la foto n. 5 di cui al doc. 10 ritenendola corrispondente alla foto del foglio di visita e deducendo da tale corrispondenza che esse si riferissero all'immobile acquistato dall' Parte_1
Quanto alle dichiarazioni testimoniali (testi e ) esse sarebbero Tes_2 Tes_3
incerte e contraddittorie.
Inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato il doc. 8) di parte appellata - consistente in una missiva inviata dal difensore dell' per Parte_1
contestare la debenza della provvigione- laddove ha affermato che “appare strana
anche la circostanza secondo cui, a fronte della prima diffida di pagamento, il sig.
rispondesse con mail del 09.07.2020, doc. 8, limitandosi a contestare Parte_1
il dovuto ma senza fare alcun cenno ad un diverso immobile visitato, circostanza
che sicuramente ha il suo peso in una vicenda simile”.
11 Sostiene l'appellante che tale valutazione della missiva è errata in quanto non considera che in essa l' aveva dato conto di essere venuto in contatto Parte_1
con la Immobiliare Grava solo dopo essersi rivolto alla Agenzia Immobiliare
AP di RE AB e che tramite quest'ultima aveva potuto acquistare l'abitazione, a suo tempo di proprietà della Immobiliare Grava.
Deduce l'appellante che il giudice avrebbe operato un'erronea inversione dell'onere della prova ritenendo che fosse l'opponente tenuto a provare quale appartamento avesse visitato con Nord Est, mentre spettava all'agenzia dimostrare il fatto costitutivo del diritto alla provvigione.
Inoltre, il foglio di visita riportava un immobile di diversa metratura, con un solo posto auto, con un prezzo diverso e situato in un luogo differente rispetto a quello acquistato.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha condannato l'attore alla refusione delle spese processuali applicando erroneamente il principio della soccombenza, avendo ritenuto la “prevalente soccombenza” dell'attore , non dando conto delle ragioni della prevalente soccombenza, mentre avrebbe dovuto operare una compensazione totale o parziale delle spese.
12 3. Con un unico motivo propone appello incidentale Controparte_1
per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in quanto è stato dimezzato l'ammontare della provvigione, senza che l'opponente avesse svolto domanda, neppure in via subordinata, motivandola con il fatto che l'agente immobiliare non avrebbe fornito le spiegazioni necessarie in ordine all'ammontare della provvigione e avrebbe già
pagato – anche se in misura contenuta- una parte della provvigione alla società
AP . Controparte_6
4. L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è da ritenersi superata sin dal momento in cui la Corte ha inteso dare corso ordinario al presente giudizio,
disponendo la rimessione in decisione della causa.
5. Il primo motivo di appello è fondato.
Deduce l'appellante che non sarebbe stata acquisita la prova che l'appartamento visitato dall' con la sarebbe quello dal medesimo Parte_1 Controparte_1
acquistato e che le prove che il primo giudice ha considerato determinanti – ovvero la foto 5 del doc. 10 (fasc. conv.) e le testimonianze rese dai testi e Tes_2
non sarebbero state decisive nel dimostrare la coincidenza tra l'immobile Tes_3
visitato dall' tramite l'agenzia e quello dal Parte_1 Controparte_1
medesimo acquistato.
13 Sul punto sostiene il primo giudice che “è vero che nel foglio di visita non sono
indicati gli estremi dell'immobile, ovvero dove si trova, però la parte convenuta
opposta è riuscita, comunque, a provare che si trattasse proprio di
quell'appartamento. Prima di tutto si nota come la foto del foglio di visita
corrisponda alla foto 5 del doc. 10 prodotta dalla convenuta opposta che
comprende dieci fotografie inerenti agli appartamenti del complesso , CP_5
sito in OD, ossia gli stessi appartamenti facenti parte del condominio dove,
di fatto, ha acquistato l'appartamento l' . Parte_1
Orbene, la comparazione operata dal giudice, ovvero tra la foto di cui al doc.3,
avente ad oggetto il foglio di visita, nel quale l' dà atto di aver visitato Parte_1
in data 28.04.2018, accompagnato da , operante per conto Persona_2
dell'agenzia Nord est Immobiliare s.r.l., l'appartamento ivi rappresentato in foto sito a OD (TV) “in posizione centrale” e composto di “ampio ingresso,
soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, posto auto copertato e giardino” e le foto di cui al documento n. 10 (fasc. conv.) e, in particolare la foto n. 5, che rappresenterebbe lo stesso immobile raffigurato nel foglio di visita non consente di ritenere dimostrato e acquisita la prova che l'immobile visionato dall' coincida con quello dal medesimo acquistato. Parte_1
14 Invero, il thema probandum e per l'effetto il compendio delle circostanze su cui doveva essere articolata la prova orale e documentale, non era già rappresentata dalla verifica della coincidenza tra la foto del documento di visita e le ulteriori foto contenute nel doc. 10, che, secondo la prospettazione dell'appellata, avrebbero ad oggetto l'immobile rappresentato nel foglio di visita, quanto piuttosto nella dimostrazione che l'immobile visitato dall' fosse quello dal medesimo Parte_1
acquistato.
La sovrapponibilità delle foto, anche qualora dimostrata, non è concludente a tale fine;
né le dichiarazioni dei testi audìti sono decisive al fine di dimostrare che l'immobile visitato dall' con l'incaricato dell'agenzia sia Parte_1 CP_1
proprio quello dal medesimo acquistato, in quanto gli stessi hanno riferito a proposito della coincidenza tra gli appartamenti rappresentati nelle foto sopra citate, ma non hanno saputo identificare l'immobile acquistato dall' Parte_1
Il teste chiamato a rispondere sulla corrispondenza tra le Testimone_2
predette foto [(sub 8 ) : la foto apposta sul foglio di visita sottoscritta dal sig.
sub DOC 3) di parte opposta che si rammostra al teste Parte_1
corrisponde alla quinta foto del DOC. 10) di parte opposta che si rammostra al
teste?] ha così risposto : “sì è lo stesso appartamento e lo so perchè ho seguito i
lavori di quell'appartamento e lo conosco abbastanza bene;
adr: posso dire che
15 gli appartamenti è vero che all'interno erano simili e però questo in questione era
un pò particolare nelle lavorazioni, c'e per esempio un arco che non c'è da altre
parti, anche la porta;
sub 9) le foto che vedo doc. 10: la prima ritrae la porta di
ingresso ad arco, che mi pare sia solo in questo appartamento con ai lati le due
finestrelle, e poi i vari archi che sono presenti nelle foto n. 3 , 4 e 5, la foto n. 7
ritrae il piano rialzato, particolare anche quello con la finestra ad arco;
le altre
foto sono invece standard nel senso che anche in altri appartamenti sono stati
utilizzati elementi simili”; tuttavia, il teste non ha confermato che l'appartamento rappresentato nelle foto fosse quello acquistato dall' avendo sul punto Parte_1
dichiarato: “ adr: preciso che io ho parlato dell'immobile in quanto lo conosco
ma non so dire se poi sia stato acquistato dal signor né per Parte_1
dire conosco il numero civico cui corrisponde”.
Analogamente il teste il quale ha riferito: “le foto che vedo doc. Controparte_2
10 in effetti sono standard quindi non posso dire con certezza corrispondano a
quell'appartamento dell' adr: mi pare che dopo sia stato venduto Parte_1
anche un altro appartamento”.
Il teste (socio della ) ha dichiarato che Testimone_3 Controparte_1
guardando le foto di cui al doc. 10 “ha riconosciuto l'appartamento in questione”,
tuttavia, di quale appartamento si trattava non è dato comprendere.
16 Né è decisiva la circostanza riferita dal predetto teste, ovvero di aver visto l' uscire da un appartamento sito nel condominio (ove si Parte_1 CP_5
trovava quello visitato) e di aver appurato, a seguito di una visura catastale, che lo stesso era stato comprato dall' ( “…. una domenica sera ho avuto un Parte_1
diverbio per i cassonetti della raccolta differenziata con i signori che Parte_1
li avevo visti uscire proprio da lì; a quel punto il lunedì mattina ho chiesto al mio
socio di fare una visura catastale per vedere chi aveva comprato l'immobile; è
uscito il nome del signor poi inserendolo nel gestionale ho constato Parte_1
che era venuto a vedere lo stesso immobile come dal foglio del gestionale allegato
20)” e ciò in quanto il teste non identifica l'immobile acquistato, stante la genericità dell'affermazione espressa, (“li ho visti uscire da lì”) che non consente di individuare l'appartamento in questione, ovvero se sia quello raffigurato nel foglio di visita e quello acquistato dall' Parte_1
La circostanza valorizzata dal primo giudice secondo cui “appare strana anche la
circostanza secondo cui, a fronte della prima diffida di pagamento, il sig.
rispondesse con mail del 09.07.2020, doc. 8, limitandosi a contestare Parte_1
il dovuto ma senza fare alcun cenno ad un diverso immobile visitato, circostanza
che sicuramente ha il suo peso in una vicenda simile” non è, invero, decisiva.
17 Infatti, il documento citato consiste in una missiva inviata dall' per il Parte_1
tramite del proprio legale, con il quale contesta la debenza della provvigione e dà
atto di essere venuto in contatto con l'Immobiliare Grava – costruttrice dell'immobile – per il tramite dell'Agenzia AP, alla quale si era rivolto per l'acquisto di un immobile e di aver corrisposto a quest'ultima la provvigione
(docc. 3 e 5 fascicolo primo grado appellante); nessuna ammissione è intervenuta
Con da parte dell' circa l'attività di mediazione della Nord né si può Parte_1
attribuire rilievo alla circostanza che l' non abbia indicato il diverso Parte_1
immobile acquistato all'interno del (circostanza ammessa Controparte_7
dall'appellante, v. p.6 atto di appello) posto che è onere dell'Agenzia dimostrare che l'immobile acquistato dall' era proprio quello dal medesimo Parte_1
visitato con la sua intermediazione.
Prova che non è stata fornita dall'appellata la quale era tenuta a identificare in modo chiaro l'immobile visitato dall' (si osserva che nel foglio di visita Parte_1
è indicato solamente che è situato in posizione centrale) e quello dallo stesso acquistato, deducendo l'attività svolta a sostegno della pretesa provvigione;
né
essendo ammissibile onerare l' della prova di identificare il ridetto Parte_1
appartamento.
18 Sostiene l'appellata che controparte “ non si è minimamente degnato, né nel corso
di tutto il procedimento di primo grado, né tanto nell'atto di gravame, di indicare
al Giudice quale altro immobile avrebbe visto con la nord est imm.re non CP_1
solo omettendo di indicare l'ubicazione dello stesso, ma nemmeno avendo cura di
indicare alcune caratteristiche precipue dell'appartamento, limitandosi a riferire
che si trovava nel Comune di OD”.
Tale deduzione confonde e inverte l'onere della prova, non incombendo sull'appellante identificare l'immobile visitato con la Nord Est, essendo quest'ultima onerata di siffatta allegazione e della relativa prova, in quanto fatto costitutivo del diritto alla provvigione oggetto della pretesa creditoria.
Deduce l'appellante che l'appartamento ritratto e descritto nel foglio di visita non
è quello acquistato da poiché i due immobili avevano caratteristiche Parte_1
diverse in relazione alla metratura , al posto auto (essendo dotato di un posto auto coperto quello indicato nel foglio di visita mentre quello acquistato ha due posti auto), alla diversità di prezzo e di indirizzo non risultando situato l'immobile visto con l'Agenzia in Via Vittorio Veneto 3.
Tali deduzioni non sono state superate dall'appellata la quale si è limitata a ritenere che si tratti di differenze non decisive ai fini della comparazione tra l'immobile
19 acquistato e quello visionato ma non ha positivamente identificato l'immobile visionato dall' e quello dal medesimo acquistato. Parte_1
Né è decisivo appurare se l'Immobiliare Grava s.r.l. avesse dato incarico in via esclusiva di vendere/locare gli appartamenti siti nel condominio CP_5
all'agenzia appellata e che questa avesse la disponibilità delle chiavi degli appartamenti, trattandosi di questioni non concludenti ai fini della prova dell'attività di mediazione.
6. All'accoglimento del (primo) motivo di appello principale consegue l'assorbimento del secondo motivo di appello inerente all'asserita errata applicazione del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese processuali da parte del primo giudice nonché il rigetto dell'appello incidentale svolto dall'appellata e della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dalla medesima svolta.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014
come aggiornato con DM 147/22 , applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellata
20 incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello principale e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2453/2020 , n. 5302/2020 R.G. emesso dal Tribunale di Treviso
in data 03.09.2020;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna l'appellata alla refusione delle spese processuali sostenute dall'appellante, che liquida, quanto al primo grado in euro 5.077,00 e quanto al grado di appello in euro 3.966,00 e così complessivamente euro
9.043,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
21 Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 04 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
22
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 890/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 09/05/2023, promossa con atto di citazione in appello da
(c.f. ), con l'avv. DOMENIN DENIS;
Parte_1 C.F._1
appellante contro
c.f. ), con l'avv. LOT REMO;
Controparte_1 P.IVA_1
appellato
Oggetto: “Mediazione”; appello avverso la sentenza n. 1769/2022 pubbl. il 04.11.2022 del
Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello Venezia, in riforma della impugnata sentenza n. 1769/2022 pronunciata il 03.11.2022 e pubblicata il 04.11.2022,
all'esito del procedimento civile n. 6970/2020 R.G., dal Tribunale di Treviso –
nella persona del GOT Dott.ssa Marica Loschi– non notificata, - respinta ogni contraria istanza ed eccezione anche in via istruttoria e incidentale;
- richiamata ex art. 346 c.p.c. ogni domanda, precisazione, deduzione ed eccezione formulata in primo grado;
- richiamata altresì ogni istanza anche in punto di istruttoria, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
- in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata: Nel merito, in via principale: per tutti i motivi di cui in premessa e per quelli che risulteranno all'esito dell'istruttoria, accogliersi l'opposizione proposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2453/2020, n. 5302/2020 R.G. emesso dal Tribunale
di Treviso – Dott.ssa S. Menegazzi – in data 03.09.2020, stante la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione dello stesso e, comunque, perché la pretesa azionata è infondata in fatto e in diritto. Rigettarsi la domanda formulata ex adverso ai sensi dell'art. 96 cpc poiché infondata. In ogni caso: Spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio interamente rifuse. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie a prova diretta formulate nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 del 12.07.2021 che si trascrivono integralmente di
2 seguito: “l'opponente chiede altresì di essere ammesso a provare per testimoni le circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. CP_2
della Immobiliare Grava S.r.l. aveva affidato la gestione delle
[...]
operazioni di vendita dell'appartamento acquistato dal sig. alla Parte_1
sola Agenzia Immobiliare AP di RE AB di Pieve di Soligo, come si evince anche dal documento n. 2 che si esibisce al teste. 2) Vero che nel mese di ottobre 2018, la sig.ra AB RE mostrava al sig. e alla di Parte_1
lui moglie per la prima volta, l'appartamento sito a OD in Persona_1
Via Vittorio Veneto poi acquistato dal sig. 3) Vero che le trattative di Parte_1
vendita tra la Agenzia Immobiliare AP di RE AB e il sig.
concernenti l'appartamento di OD si concludevano con Parte_1
l'acquisto dello stesso che si perfezionava avanti al Notaio in data Testimone_1
19.12.2019, come si evince dal documento n. 5 di parte opposta che si esibisce al teste. 4) Vero che in data 19.12.2019, la Immobiliare AP di RE
AB emetteva, nei confronti del sig. la fattura n. 10/2019 Parte_1
di € 1.500,00 per l'attività di intermediazione prestata nell'acquisto dell'appartamento oggi di proprietà dell'opponente, come si evince dal documento
3 di parte opponente che si esibisce al teste. 5) Vero che in data 19.12.2019, la sig.
RE AB incassava l'assegno n. 0005188864 tratto su Banca della
3 Marca per l'importo di € 1.500,00 consegnatole dal Sig. a pagamento Parte_1
P della fattura n. 10/2019 e che stesso veniva negoziato il successivo 20.12.2019,
come si evince dal documento 5 della parte opponente che si esibisce al teste.
Per l'appellata e appellante incidentale :
IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: Dichiararsi l'impugnazione ex adverso avanzata inammissibile ex art. 348bis c.p.c. alla luce della propria ragionevole probabilità di non essere accolta;
IN VIA PRELIMINARE DI RITO: a)
Dichiararsi inammissibili ex art. 345 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni nuove ex adverso riversate nella fase di appello alla sentenza n. 1769/2022 del Tribunale
di Treviso in quanto all'evidenza irrituali perché tardive e sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio;
NEL MERITO: 1) rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in proemio del presente atto, con conseguente conferma della sentenza n. 1769/2022 del Tribunale di Treviso;
IN VIA
INCIDENTALE: A) riformarsi la parte dell'impugnata sentenza laddove quantifica l'ammontare della provvigione richiesta nella misura di 1,5% del valore della vendita dell'immobile e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2453/2020 del Tribunale di Treviso in ogni sua parte, ovvero condannarsi al pagamento a favore della Immobiliare Parte_1 Pt_3
[... [...]
[...] [
al pagamento della somma di € 7.027,30 oltre interessi ex art. 1284,
[...] Pt_4
IV comma, c.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo, ovvero condannarsi al pagamento della diversa, maggiore o minore somma, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal deposito del ricorso monitorio al saldo.; B) condannarsi il sig. al pagamento a Parte_1
favore della ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 Parte_5
c.p.c. della complessiva somma di € 7.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo,
ovvero la diversa, maggiore o minore, somma sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi la prova per testimoni sui capitoli di prova n. 2-5-7) contenuti nella memoria istruttoria di parte opposta del 12.07.2021 da ritenersi quivi integralmente ritrascritti con i testimoni nella predetta memoria indicati e con richiesta di prova contraria sugli eventuali capitoli di prova ammettendi, con gli stessi testi indicati in via diretta. Con
integrale vittoria di spese e compenso professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, si opponeva al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2453/2020 con il quale il Tribunale di Treviso gli ingiungeva il pagamento in favore di della somma di € 7.027,30, Controparte_1
a titolo di provvigione per l'attività di mediazione prestata in suo favore con riferimento alla compravendita di un immobile sito a OD (TV).
5 Contestava l'opponente il diritto alla provvigione da parte di Nord Est Immobiliare
e deduceva: di essersi rivolto due anni prima a tale agenzia immobiliare per visionare alcuni immobili e valutare un eventuale acquisto;
che nel mese di aprile
2018, l'agenzia, tramite il sig. , lo accompagnava a visitare l'immobile CP_3
indicato nel c.d. foglio di visita;
che il rapporto si interrompeva poiché l'immobile visionato non soddisfaceva le sue esigenze e che a tale visita non seguivano ulteriori contatti tra le parti;
che, dunque, si rivolgeva ad altra agenzia immobiliare per visionare nuovi, diversi, immobili e che nel mese di dicembre 2019 acquistava un immobile di proprietà della Immobiliare Grava s.r.l.; che l'affare si perfezionava grazie all'intermediazione della agenzia immobiliare AP di
RE AB, alla quale l' Immobiliare Grava aveva espressamente e in via esclusiva affidato l'incarico di vendita e che per tale attività di intermediazione svolta aveva corrisposto a tale agenzia la provvigione.
Ribadiva l'opponente che l'immobile acquistato non corrispondeva a quello visitato per il tramite dell'agenzia risultando significative Controparte_1
le differenze tra i due appartamenti, in termini di metratura, di numero di vani, di posti auto e di prezzo;
inoltre, l'immobile visto con l'agenzia non risultava situato a OD (TV) in Via Vittorio Veneto n.3 e che il contratto di compravendita si era perfezionato con l'agenzia AP alla quale aveva pagato la provvigione.
6 Si costituiva in giudizio la quale affermava: che Controparte_1
l'immobile visitato da in data 28.04.2018 corrispondeva a quello Parte_1
acquistato in data 19.12.2019; che le difformità tra l'immobile oggetto di visita e quello acquistato non sarebbero dirimenti a sostenere che si tratti di due immobili diversi;
significativa poi la circostanza che l' non indicava l'indirizzo Parte_1
dell'immobile visionato con l'agenzia limitandosi a riferire che non si trattava di quello sito a OD (TV) in Via Vittorio Veneto n. 3.
Soggiungeva che allorquando l' era stato diffidato al pagamento della Parte_1
provvigione non aveva fatto riferimento ad un diverso immobile visitato per il tramite dell'agenzia essendosi limitato ad affermare che l'acquisto era avvenuto per il tramite di altra agenzia.
La corrispondenza tra i due immobili, ad avviso dell'opposta, era inoltre comprovata dalle foto raffiguranti l'interno dell'abitazione dell' e dalla Parte_1
comparazione tra le planimetrie allegate al rogito notarile con le planimetrie in possesso dell'agenzia.
Evidenziava di essere stata incaricata da circa vent'anni dall'Immobiliare Grava
s.r.l. di promuovere la vendita e le affittanze del sito in CP_4 CP_5
OD (TV) via Vittorio Veneto n. 3 e quindi anche dell'appartamento oggetto di successiva vendita a favore del sig. ; affermava l'estraneità Parte_1
7 dell' nell'intermediazione Controparte_6
dell'affare ed evidenziava che RE è figlia di , socio Controparte_2
dell'immobiliare Grava s.r.l. e che la stessa era stata indicata al solo scopo di eludere il ruolo dell'Agenzia Nord Est.
La causa era istruita documentalmente e con l'assunzione di prova testimoniale e decisa con l'impugnata sentenza con la quale il giudice accoglieva parzialmente l'
opposizione e condannava al pagamento dell'importo di euro Parte_1
2.880,00, oltre iva, a titolo di provvigione oltre alle spese di causa.
Il primo giudice riteneva che, nonostante nel foglio di visita non fossero indicati gli estremi dell'immobile, l'opposta fosse riuscita a provare che dalle foto allegate dall'agenzia e raffiguranti gli stessi appartamenti facenti parte del condominio ove aveva acquistato l'immobile l'attore, coincidessero con l'appartamento visionato e poi acquistato dall' tale circostanza era poi desumibile dalle Parte_1
dichiarazioni rese dai testi audìti ( e ) che Testimone_2 Testimone_3
confermavano la coincidenza delle caratteristiche dell'appartamento rappresentato in foto con quello visionato e poi acquistato.
Il Tribunale evidenziava che l'opponente, allorquando era stato diffidato del pagamento della provvigione si era limitato a contestare il dovuto ma non aveva fatto alcun cenno ad un diverso immobile visitato;
inoltre l' Immobiliare Grava
8 s.r.l., venditrice degli appartamenti, non aveva dato il mandato in esclusiva ad
AP, agenzia intervenuta nel presente affare, a detta dell'attore, ma anzi aveva dato incarico di affittare e vendere questi appartamenti anche alla
[...]
Controparte_1
Quanto alla misura della provvigione riteneva che non era stata raggiunta la prova che al cliente all'atto della visita fossero state date le informazioni necessarie circa l'ammontare della provvigione e la riduceva in via equitativa nella misura dell'1,5%.
Avverso la sentenza proponeva tempestivamente appello il Parte_1
quale censurava la sentenza sotto plurimi profili: i) per errata e/o omessa valutazione del documento n. 10) prodotto dalla parte opposta e delle prove testimoniali, in merito all'individuazione dell'appartamento acquistato dal sig.
ii) per errata valutazione/interpretazione del documento n. 8) prodotto Parte_1
dalla parte convenuta opposta;
iii) per errata e /o omessa valutazione delle risultanze istruttorie e inversione dell'onere della prova;
iv) per errata applicazione del principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale in via preliminare Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito contestava le deduzioni avversarie evidenziando: la perfetta corrispondenza tra le foto del
9 doc. 10) e quella contenuta nel foglio di visita (doc. 3), confermata da più testimoni
; la non contestazione ex art. 115 c.p.c da parte dell' che non aveva Parte_1
mai indicato concretamente quale sarebbe stato l'immobile “diverso” da quello visionato con l'agenzia e dal medesimo acquistato.
Con riferimento alle differenze di prezzo, metratura e posti auto tra l'immobile visionato e quello acquistato sosteneva che esse non erano dirimenti ed erano spiegabili con variazioni di trattativa o di calcolo.
Deduceva l'agenzia che il foglio di visita era stato determinante in quanto attestava che l'immobile fu visionato per la prima volta con Nord Est e prevedeva il diritto alla provvigione in caso di conclusione dell'affare.
Quanto all'apporto dell'agenzia AP rilevava che la RE non era un'agente abilitata al momento dei fatti e che il suo intervento fu prestato “a titolo di favore personale”.
L'agenzia proponeva appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui aveva ridotto l'ammontare della provvigione nella misura del 50% e quantificata nell'1,5% del valore dell'affare senza che vi fosse una domanda in tal senso, così
in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., infine riproponeva la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà della condotta processuale dell'appellante.
10 La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza,
tenutasi in forma cartolare, del 04.09.2025 previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
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1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per erronea valutazione del materiale istruttorio acquisito.
Nello specifico il primo giudice avrebbe erroneamente valutato la foto n. 5 di cui al doc. 10 ritenendola corrispondente alla foto del foglio di visita e deducendo da tale corrispondenza che esse si riferissero all'immobile acquistato dall' Parte_1
Quanto alle dichiarazioni testimoniali (testi e ) esse sarebbero Tes_2 Tes_3
incerte e contraddittorie.
Inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato il doc. 8) di parte appellata - consistente in una missiva inviata dal difensore dell' per Parte_1
contestare la debenza della provvigione- laddove ha affermato che “appare strana
anche la circostanza secondo cui, a fronte della prima diffida di pagamento, il sig.
rispondesse con mail del 09.07.2020, doc. 8, limitandosi a contestare Parte_1
il dovuto ma senza fare alcun cenno ad un diverso immobile visitato, circostanza
che sicuramente ha il suo peso in una vicenda simile”.
11 Sostiene l'appellante che tale valutazione della missiva è errata in quanto non considera che in essa l' aveva dato conto di essere venuto in contatto Parte_1
con la Immobiliare Grava solo dopo essersi rivolto alla Agenzia Immobiliare
AP di RE AB e che tramite quest'ultima aveva potuto acquistare l'abitazione, a suo tempo di proprietà della Immobiliare Grava.
Deduce l'appellante che il giudice avrebbe operato un'erronea inversione dell'onere della prova ritenendo che fosse l'opponente tenuto a provare quale appartamento avesse visitato con Nord Est, mentre spettava all'agenzia dimostrare il fatto costitutivo del diritto alla provvigione.
Inoltre, il foglio di visita riportava un immobile di diversa metratura, con un solo posto auto, con un prezzo diverso e situato in un luogo differente rispetto a quello acquistato.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha condannato l'attore alla refusione delle spese processuali applicando erroneamente il principio della soccombenza, avendo ritenuto la “prevalente soccombenza” dell'attore , non dando conto delle ragioni della prevalente soccombenza, mentre avrebbe dovuto operare una compensazione totale o parziale delle spese.
12 3. Con un unico motivo propone appello incidentale Controparte_1
per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in quanto è stato dimezzato l'ammontare della provvigione, senza che l'opponente avesse svolto domanda, neppure in via subordinata, motivandola con il fatto che l'agente immobiliare non avrebbe fornito le spiegazioni necessarie in ordine all'ammontare della provvigione e avrebbe già
pagato – anche se in misura contenuta- una parte della provvigione alla società
AP . Controparte_6
4. L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è da ritenersi superata sin dal momento in cui la Corte ha inteso dare corso ordinario al presente giudizio,
disponendo la rimessione in decisione della causa.
5. Il primo motivo di appello è fondato.
Deduce l'appellante che non sarebbe stata acquisita la prova che l'appartamento visitato dall' con la sarebbe quello dal medesimo Parte_1 Controparte_1
acquistato e che le prove che il primo giudice ha considerato determinanti – ovvero la foto 5 del doc. 10 (fasc. conv.) e le testimonianze rese dai testi e Tes_2
non sarebbero state decisive nel dimostrare la coincidenza tra l'immobile Tes_3
visitato dall' tramite l'agenzia e quello dal Parte_1 Controparte_1
medesimo acquistato.
13 Sul punto sostiene il primo giudice che “è vero che nel foglio di visita non sono
indicati gli estremi dell'immobile, ovvero dove si trova, però la parte convenuta
opposta è riuscita, comunque, a provare che si trattasse proprio di
quell'appartamento. Prima di tutto si nota come la foto del foglio di visita
corrisponda alla foto 5 del doc. 10 prodotta dalla convenuta opposta che
comprende dieci fotografie inerenti agli appartamenti del complesso , CP_5
sito in OD, ossia gli stessi appartamenti facenti parte del condominio dove,
di fatto, ha acquistato l'appartamento l' . Parte_1
Orbene, la comparazione operata dal giudice, ovvero tra la foto di cui al doc.3,
avente ad oggetto il foglio di visita, nel quale l' dà atto di aver visitato Parte_1
in data 28.04.2018, accompagnato da , operante per conto Persona_2
dell'agenzia Nord est Immobiliare s.r.l., l'appartamento ivi rappresentato in foto sito a OD (TV) “in posizione centrale” e composto di “ampio ingresso,
soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, posto auto copertato e giardino” e le foto di cui al documento n. 10 (fasc. conv.) e, in particolare la foto n. 5, che rappresenterebbe lo stesso immobile raffigurato nel foglio di visita non consente di ritenere dimostrato e acquisita la prova che l'immobile visionato dall' coincida con quello dal medesimo acquistato. Parte_1
14 Invero, il thema probandum e per l'effetto il compendio delle circostanze su cui doveva essere articolata la prova orale e documentale, non era già rappresentata dalla verifica della coincidenza tra la foto del documento di visita e le ulteriori foto contenute nel doc. 10, che, secondo la prospettazione dell'appellata, avrebbero ad oggetto l'immobile rappresentato nel foglio di visita, quanto piuttosto nella dimostrazione che l'immobile visitato dall' fosse quello dal medesimo Parte_1
acquistato.
La sovrapponibilità delle foto, anche qualora dimostrata, non è concludente a tale fine;
né le dichiarazioni dei testi audìti sono decisive al fine di dimostrare che l'immobile visitato dall' con l'incaricato dell'agenzia sia Parte_1 CP_1
proprio quello dal medesimo acquistato, in quanto gli stessi hanno riferito a proposito della coincidenza tra gli appartamenti rappresentati nelle foto sopra citate, ma non hanno saputo identificare l'immobile acquistato dall' Parte_1
Il teste chiamato a rispondere sulla corrispondenza tra le Testimone_2
predette foto [(sub 8 ) : la foto apposta sul foglio di visita sottoscritta dal sig.
sub DOC 3) di parte opposta che si rammostra al teste Parte_1
corrisponde alla quinta foto del DOC. 10) di parte opposta che si rammostra al
teste?] ha così risposto : “sì è lo stesso appartamento e lo so perchè ho seguito i
lavori di quell'appartamento e lo conosco abbastanza bene;
adr: posso dire che
15 gli appartamenti è vero che all'interno erano simili e però questo in questione era
un pò particolare nelle lavorazioni, c'e per esempio un arco che non c'è da altre
parti, anche la porta;
sub 9) le foto che vedo doc. 10: la prima ritrae la porta di
ingresso ad arco, che mi pare sia solo in questo appartamento con ai lati le due
finestrelle, e poi i vari archi che sono presenti nelle foto n. 3 , 4 e 5, la foto n. 7
ritrae il piano rialzato, particolare anche quello con la finestra ad arco;
le altre
foto sono invece standard nel senso che anche in altri appartamenti sono stati
utilizzati elementi simili”; tuttavia, il teste non ha confermato che l'appartamento rappresentato nelle foto fosse quello acquistato dall' avendo sul punto Parte_1
dichiarato: “ adr: preciso che io ho parlato dell'immobile in quanto lo conosco
ma non so dire se poi sia stato acquistato dal signor né per Parte_1
dire conosco il numero civico cui corrisponde”.
Analogamente il teste il quale ha riferito: “le foto che vedo doc. Controparte_2
10 in effetti sono standard quindi non posso dire con certezza corrispondano a
quell'appartamento dell' adr: mi pare che dopo sia stato venduto Parte_1
anche un altro appartamento”.
Il teste (socio della ) ha dichiarato che Testimone_3 Controparte_1
guardando le foto di cui al doc. 10 “ha riconosciuto l'appartamento in questione”,
tuttavia, di quale appartamento si trattava non è dato comprendere.
16 Né è decisiva la circostanza riferita dal predetto teste, ovvero di aver visto l' uscire da un appartamento sito nel condominio (ove si Parte_1 CP_5
trovava quello visitato) e di aver appurato, a seguito di una visura catastale, che lo stesso era stato comprato dall' ( “…. una domenica sera ho avuto un Parte_1
diverbio per i cassonetti della raccolta differenziata con i signori che Parte_1
li avevo visti uscire proprio da lì; a quel punto il lunedì mattina ho chiesto al mio
socio di fare una visura catastale per vedere chi aveva comprato l'immobile; è
uscito il nome del signor poi inserendolo nel gestionale ho constato Parte_1
che era venuto a vedere lo stesso immobile come dal foglio del gestionale allegato
20)” e ciò in quanto il teste non identifica l'immobile acquistato, stante la genericità dell'affermazione espressa, (“li ho visti uscire da lì”) che non consente di individuare l'appartamento in questione, ovvero se sia quello raffigurato nel foglio di visita e quello acquistato dall' Parte_1
La circostanza valorizzata dal primo giudice secondo cui “appare strana anche la
circostanza secondo cui, a fronte della prima diffida di pagamento, il sig.
rispondesse con mail del 09.07.2020, doc. 8, limitandosi a contestare Parte_1
il dovuto ma senza fare alcun cenno ad un diverso immobile visitato, circostanza
che sicuramente ha il suo peso in una vicenda simile” non è, invero, decisiva.
17 Infatti, il documento citato consiste in una missiva inviata dall' per il Parte_1
tramite del proprio legale, con il quale contesta la debenza della provvigione e dà
atto di essere venuto in contatto con l'Immobiliare Grava – costruttrice dell'immobile – per il tramite dell'Agenzia AP, alla quale si era rivolto per l'acquisto di un immobile e di aver corrisposto a quest'ultima la provvigione
(docc. 3 e 5 fascicolo primo grado appellante); nessuna ammissione è intervenuta
Con da parte dell' circa l'attività di mediazione della Nord né si può Parte_1
attribuire rilievo alla circostanza che l' non abbia indicato il diverso Parte_1
immobile acquistato all'interno del (circostanza ammessa Controparte_7
dall'appellante, v. p.6 atto di appello) posto che è onere dell'Agenzia dimostrare che l'immobile acquistato dall' era proprio quello dal medesimo Parte_1
visitato con la sua intermediazione.
Prova che non è stata fornita dall'appellata la quale era tenuta a identificare in modo chiaro l'immobile visitato dall' (si osserva che nel foglio di visita Parte_1
è indicato solamente che è situato in posizione centrale) e quello dallo stesso acquistato, deducendo l'attività svolta a sostegno della pretesa provvigione;
né
essendo ammissibile onerare l' della prova di identificare il ridetto Parte_1
appartamento.
18 Sostiene l'appellata che controparte “ non si è minimamente degnato, né nel corso
di tutto il procedimento di primo grado, né tanto nell'atto di gravame, di indicare
al Giudice quale altro immobile avrebbe visto con la nord est imm.re non CP_1
solo omettendo di indicare l'ubicazione dello stesso, ma nemmeno avendo cura di
indicare alcune caratteristiche precipue dell'appartamento, limitandosi a riferire
che si trovava nel Comune di OD”.
Tale deduzione confonde e inverte l'onere della prova, non incombendo sull'appellante identificare l'immobile visitato con la Nord Est, essendo quest'ultima onerata di siffatta allegazione e della relativa prova, in quanto fatto costitutivo del diritto alla provvigione oggetto della pretesa creditoria.
Deduce l'appellante che l'appartamento ritratto e descritto nel foglio di visita non
è quello acquistato da poiché i due immobili avevano caratteristiche Parte_1
diverse in relazione alla metratura , al posto auto (essendo dotato di un posto auto coperto quello indicato nel foglio di visita mentre quello acquistato ha due posti auto), alla diversità di prezzo e di indirizzo non risultando situato l'immobile visto con l'Agenzia in Via Vittorio Veneto 3.
Tali deduzioni non sono state superate dall'appellata la quale si è limitata a ritenere che si tratti di differenze non decisive ai fini della comparazione tra l'immobile
19 acquistato e quello visionato ma non ha positivamente identificato l'immobile visionato dall' e quello dal medesimo acquistato. Parte_1
Né è decisivo appurare se l'Immobiliare Grava s.r.l. avesse dato incarico in via esclusiva di vendere/locare gli appartamenti siti nel condominio CP_5
all'agenzia appellata e che questa avesse la disponibilità delle chiavi degli appartamenti, trattandosi di questioni non concludenti ai fini della prova dell'attività di mediazione.
6. All'accoglimento del (primo) motivo di appello principale consegue l'assorbimento del secondo motivo di appello inerente all'asserita errata applicazione del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese processuali da parte del primo giudice nonché il rigetto dell'appello incidentale svolto dall'appellata e della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dalla medesima svolta.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014
come aggiornato con DM 147/22 , applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellata
20 incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello principale e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2453/2020 , n. 5302/2020 R.G. emesso dal Tribunale di Treviso
in data 03.09.2020;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna l'appellata alla refusione delle spese processuali sostenute dall'appellante, che liquida, quanto al primo grado in euro 5.077,00 e quanto al grado di appello in euro 3.966,00 e così complessivamente euro
9.043,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
21 Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 04 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
22