Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°900 /2022
R.G.
TRA
, nato/a a GIULIANOVA (TE) il 15/06/1977, Parte_1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.BOSCO DAVIDE, come da procura in atti
CONTRO
[...]
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, contumace ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e da 24 CFU e ordinare al
[...]
, all' Controparte_2 Controparte_1
e all' , di inserire il ricorrente nella
[...] Controparte_3 seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per le
Con ricorso depositato il 23/05/2022, in riassunzione di giudizio iniziato davanti al
Tribunale di Roma, dichiaratosi incompetente per territorio e riassunto davanti al
Tribunale di L'Aquila, a sua volta dichiaratosi incompetente per territorio, il prof.
[...]
premesso di aver conseguito il diploma di Scultura Parte_1
(vecchio ordinamento) presso l'accademia di belle arti di L'Aquila, e di aver conseguito
24 crediti formativi universitari (CFU) in materie psico-antropo-pedagogiche presso l'Università di nonché di essere inserito nella graduatorie di III fascia delle CP_1
Gradutorie di circolo e d'istituto della Provincia di non potendo essere inserito CP_1
nella II fascia delle predette graduatorie secondo il resistente, in quanto non in CP_2 possesso del titolo abilitante all'insegnamento, ha lamentato che nonostante il conseguimento dei 24 CFU richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per i concorsi per il reclutamento dei docenti (art.5 d.lgs. n.59 del 2017), il sistema di reclutamento del personale docente posto in essere dall'Amministrazione scolastica continuava, in maniera illegittima ed irragionevole, a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (intesa quale conseguimento di diplomi SISS, PAS e TFA) sebbene il legislatore, non la richiedesse più, e nonostante il legislatore delegato (ossia il citato art.59 d.lgs. n.59 del
2017) – nell'alveo della norma di cui all'art.1, comma 110, L.107/2015, che richiede l'abilitazione per partecipare a tutti i concorsi per il reclutamento dei docenti – individui normativamente il percorso di abilitazione inteso quale conseguimento di tre anni di servizio o conseguimento di 24 CFU.
Il ricorrente concludeva quindi come in epigrafe.
Non si è costituito il (ora ) nella Controparte_2 Controparte_4
presente fase di (seconda) riassunzione (già costituitosi presso il Tribunale di L'Aquila a mezzo di funzionaria delegata ex art.417 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Prima di prendere in esame le questioni, essenzialmente di diritto, dalla cui risoluzione dipende la decisione della causa, l'esposizione delle quali sarà necessariamente accompagnata dalla ricognizione del quadro normativo di riferimento,
è opportuno precisare quanto segue in ordine alla giurisdizione, da verificarsi anche l'ufficio. La parte ricorrente lamenta l'erroneità della propria mancata inclusione nella II fascia delle graduatorie (di circolo e) d'istituto per la/e classe/i di concorso in cui deduce dover ritenersi abilitato all'insegnamento e chiede accertarsi il proprio diritto ad esservi inserito.
2 Tale pretesa risulta essere rivolta alla disapplicazione di disposizioni che, in sostanza, richiedono il possesso di un autonomo titolo di abilitazione all'insegnamento ai fini dell'inserimento sia nella prima fascia dellaìe GPS, sia nella (fascia aggiuntiva alla) II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ignorando così il valore abilitante da ritenersi, invece, ad avviso della parte ricorrente, ormai riconosciuto dalla normativa primaria (art.5 d.lgs. n.59 del 2017, refluente sull'interpretazione dell'art.1, comma 110,
L.107/2015) al diploma di laurea unito al possesso dei 24 crediti formativi universitari regolarmente conseguiti nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza della classe di concorso cui il diploma di laurea afferisce.
Nello specifico, deve intendersi, quanto alla preclusione all'inserimento nella fascia aggiuntiva alla II delle graduatorie di circolo e d'istituto prevista a danno dei laureati con 24 crediti formativi universitari, viene in rilievo (seppur non citato) il decreto del
Capo del Dipartimento per il sistema educativo di formazione ed istruzione n.73 del 28 gennaio 2019, emesso in attuazione del decreto del Controparte_5
n.326 del 3 giugno 2015, del quale viene in sostanza contestata
[...] la legittimità del disposto dell'art.2, comma 1, che recita:
“Inserimento in II fascia aggiuntiva
1. I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado entro il 1 febbraio 2019 possono richiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di istituto e sono collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio ordinata secondo la finestra semestrale di riferimento”.
Ebbene, al fine di verificare la giurisdizione, occorre applicare il criterio del petitum sostanziale.
La S.C., nel fare applicazione del criterio del petitum sostanziale in questa materia, è espressa nei seguenti termini nella massima che segue, tratta dall'ordinanza delle S.U. n.17123 del 2019:
“Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio.
Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)”. Nel fare applicazione di tali principi nella specie, si rileva che nessuna domanda di annullamento del decreto dipartimenale n.73 del 2019 e dell'ordinanza ministeriale n.60 del 2020 (nella parte in cui vi si esclude il valore del diploma di laurea con 24 CFU posseduto dalla ricorrente quale titolo di ammissione alle graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia) è stata proposta, per avere la ricorrente invece dedotto di essere in possesso di un titolo idoneo a consentirle l'inserimento nella fascia aggiuntiva
3 alla seconda delle graduatorie di circolo e d'istituto e nella prima fascia delle GPS.
Rispetto a tale pretesa la legittimità delle deposizioni citate dei provvedimenti ministeriali indicati viene quindi contestata solo quale mezzo al fine di ottenere l'inserimento della ricorrente nella faascia aggiuntiva alla seconda delle graduatorie di circolo e di istituto e nella prima delle GPS, chiedendosi la disapplicazione, quindi in senso proprio, dei provvedimenti ministeriali, che, rispetto all'atto di gestione del rapporto, si pongono, bensì, quali atti di natura generale, ma sono inidonei ad affievolire la situazione di diritto soggettivo vantata dall'attrice in interesse legittimo. In sostanza, il giudicante ritiene di dover applicare il principio enunciato nell'ordinanza n.17123/2019 della S.C. nei termini risultanti dalla motivazione di essa, ove si precisa: “si è, quindi, affermato il seguente principio di diritto (ribadito, tra le altre, da Cass., S.U., n. 21196/2017, cit.): "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria
- l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".
2.3. – Nel caso in esame ricorre tale ultima situazione, giacchè la B. deduce di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per gli anni 2017/2020, chiedendo, pertanto, di essere ivi inserita (con spostamento dalla terza fascia ove è attualmente collocata) in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge, ossia quella che prevederebbe l'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili per la collocazione in seconda fascia ai sensi del D.M. n. 374 del 2017, del quale invoca, quindi, la disapplicazione”. La fattispecie, il cui esame ha dato modo alla S.C. di enunciare i principi riportati, per come si evince dal passaggio motivazionale ora citato, riguardava il caso di docente che aspirava all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, da cui si attinge per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, sicché la questione dibattuta era identica a quella posta nel presente giudizio.
Di conseguenza, se l'applicazione del criterio del petitum sostanziale è stata compiuta dalla S.C. in quella fattispecie nei termini indicati, analogamente, rispetto alla domanda per cui è causa, deve concludersi nel senso che ci si trova alla presenza di azione di accertamento della natura di diritto soggettivo della situazione fatta valere dalla ricorrente e di denuncia da parte della stessa del mancato riconoscimento di tale posizione giuridica in ragione della lamentata applicazione da parte della P.A. di un atto a contenuto generale, di cui viene a tali fini chiesta la mera disapplicazione, anziché l'annullamento per violazione di legge. Si ritiene, pertanto, che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ex art.63 d.lgs. n.165 del 2001, attesa la natura, propria delle graduatorie di circolo e di istituto, di elenchi formati a seguito di procedura cui è estranea la valutazione discrezionale dei titoli degli aspiranti e come tali non assimilabili a procedure concorsuali, in presenza delle quali la giurisdizione ordinaria per le
4 controversie in materia di pubblico impiego è recessiva a favore di quella amministrativa, in base al medesimo art.63, quarto comma.
Nel procedere all'esame nel merito della domanda, è opportuno richiamare il disposto del regolamento approvato con il decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno
2007, n.131. In tale regolamento delegato si prevede, in conformità con l'art.4 della legge n.124 del 1999, che alle graduatorie a cui si attinge per il conferimento degli incarichi di supplenza di cui all'art.7 del decreto stesso (ossia gli incarichi conferiti dal dirigente scolastico) si applicano le seguenti disposizioni (art.5):
“1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
La questione centrale concerne l'attribuzione - sostenuta dal ricorrente e contestata in via amministrativa dall'Amministrazione, a seguito dell'introduzione della nuova disciplina in materia di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria, di cui al d.lgs. n.59 del 2017 – di valore di titolo abilitante, diversamente che in passato, al possesso di titolo di laurea conseguito unitamente a 24 crediti formativi universitari in discipline antropo- psico-pedagogiche e in metodologia e tecnica dell'insegnamento. A base di tal conclusione si adduce una lettura della portata dell'art.5, comma 1, lett.a), d.lgs. n.59 del 2017 – quale disposizione con cui si è per la prima volta indicato il possesso dei 24 CFU come equivalente a quello dell'abilitazione ai fini dell'ammissione al concorso per il reclutamento di docenti di ruolo - che ravvisa nell'art.5 cit. una disposizione che trascende, di fatto, i limiti della delega legislativa conferita al Governo con l'art.1, comma 181, L.107/2015. Il Governo era, infatti, delegato a provvedere al riordino, alla semplificazione ed alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla L. n.107/2015, e, nello specifico, a seguire i criteri direttivi di cui al comma 181 dell'art.1 di questa, tra cui è quello di procedere al
“riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione” (lett.b), mediante (n.2)
“l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto
5 retribuivo a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti della scuola secondaria statale”. Sennonché, l'accesso a tale concorso, che la disposizione legislativa delegante citata riservava a “coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale […]”, era stato subordinato dal legislatore delegato, nell'art.5 d.lgs. n.59/2017, al possesso di un titolo di abilitazione e, poiché questo, in conformità con la previsione generale della legge di delega legislativa contenuta nell'art.1, comma 107, era dichiarato necessario a partire dall'anno scolastico 2016/17 per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto, la declinazione del riferito requisito di ammissione al concorso operata dal legislatore delegato sarebbe dovuta valere anche ai fini dell'ammissione a queste ultime. Da tali premesse si pretende di far discendere che - poiché il possesso dei 24 CFU oltre a titolo di laurea, in alternativa (a seguito della modifica dell'art.5 d.lgs. n.59 del 2017, sempre secondo la prospettiva interpretativa assunta in ricorso) al possesso dell'abilitazione intesa come la positiva frequenza di corsi appositi con esame finale dedicati agli aspiranti docenti (sempre, ovviamente, oltre la laurea), era, in base alla dizione letterale dell'art.5 d.lgs.59 cit., requisito autonomo - si doveva ritenere che l'Amministrazione non potesse esigere, per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (poi, si osserva per incido, anche nella prima fascia delle GPS) anche il possesso della “vecchia” abilitazione costituita dal diploma rilasciato dalle istituzioni universitarie alle quali facevano capo quei corsi, poiché così avrebbe preteso il possesso congiunto di due requisiti, mentre la disposizione di legge primaria ne considerava sufficiente il possesso di uno solo, considerando la laurea con i
24 CFU sostitutiva dell'abilitazione così intesa. Tale deduzione è infondata. La pretesa di riconoscimento dell'equipollenza al requisito del titolo abilitante della laurea magistrale conseguita con n.24 CFU nelle discipline antropo-socio-pedagogiche
(e di metodologia e tecnica dell'insegnamento) si basa su una lettura dell'art.5 d.lgs.
n.59 del 2017 che non può essere condivisa. Si ha presente che, con la legge n.107 del 2015, è stata ribadita la previsione del titolo di abilitazione all'insegnamento quale requisito ai fini della partecipazione al concorso per titoli ed esami per le scuole di ogni ordine e grado (art.1, comma 110).
Si ha altresì presente che, come già detto, la legge citata conferiva (art.1, comma 180) delega al Governo ai fini dell'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, “anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge”. In particolare (comma 181), coi decreti delegati si sarebbe dovuto disciplinare (lett.b) il
“riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante: […] 2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale”.
In base alla disposizione appena richiamata, inoltre, si sarebbe dovuto disporre che
“L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale […]. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti: 2.1) la determinazione dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e tecnologie didattiche, comunque con il limite massimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi […]; 3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite: 3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un
6 diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica di assegnazione […]; 4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo”. Era poi stabilita, tra i principi e criteri direttivi della delega da attuarsi con i decreti,
“la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze;
l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera”. Ciò posto, si rileva che, in piena coerenza ed in via conseguenziale, con il d.lgs. n.59 del 2017 (recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"), è stato disposto quanto segue:
“1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno.
2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per selezionarli sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale.
3. Il sistema di cui al comma 2 costituisce, insieme alla formazione universitaria o accademica e alla formazione in servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione”. Venivano quindi dettate le disposizioni necessarie al funzionamento del sistema di formazione iniziale e di accesso di cui all'art.1 mediante la previsione, da un lato, delle modalità di svolgimento, composizione della commissione, requisiti di accesso ecc.
(Capo III) del concorso nazionale, anche su base regionale, e, dall'altro, dello svolgimento del percorso triennale di formazione iniziale (FIT) e degli esami intermedi e finale di tale percorso finalizzati all'immissione in ruolo. Si prende ora in considerazione l'intervento successivo sulla disciplina primaria, che ha dato luogo al testo della disposizione applicabile ratione temporis nel caso di specie. La disposizione dell'art.5 del d.lgs. n.59 del 2017 (in cui la parte ricorrente indica l'adozione del criterio dell'equipollenza tra l'abilitazione all'insegnamento richiesta
7 dalle norme del vecchio ordinamento, conseguita tramite i percorsi TFA o PAS, e la laurea magistrale o a ciclo unico conseguita con 24 CFU), è stata modificata dall'art.1, co. 792, della legge 30 dicembre 2018, n.158, che, nella parte d'interesse ai fini della presente indagine (lett.f), ha inserito - tra le parole “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a)” e le parole “il possesso congiunto di” – le parole, della cui interpolazione si tratta appunto di chiarire il senso, “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure”. Dipende, infatti, dalla chiarificazione del motivo per cui il legislatore è intervenuto a riscrivere la disposizione con la legge di bilancio per il 2019 la possibilità di stabilire se, nel continuare a richiedere, anche dopo tale legge, solo il possesso della “a) laurea magistrale o a ciclo unico” (lett. a) e “b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche”, si sia presupposto, come sostiene la ricorrente, che il conseguimento dei 24 CFU era integralmente sostitutivo del precedentemente richiesto titolo di abilitazione conseguito mediante appositi percorsi formativi (che sarebbe stato, infatti, impossibile pretendere dai candidati, dal momento che tali percorsi formativi erano non più attuali). Il ricorrente ritiene, dunque, che nella disposizione citata debba essere individuata l'attuazione da parte del legislatore delegato dell'intenzione del delegante di considerare il possesso della laurea e dei 24 CFU (ex art.1, comma 181, lett.b), n.2.1) sufficiente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento in ogni caso (in guisa da ovviare agli effetti pratici della mancata attivazione dei cicli di TFA e PAS). A parere del giudicante, l'uso della disgiuntiva "oppure" non indica l'intenzione del legislatore di sancire definitivamente l'equivalenza della titolarità di 24 CFU, unitamente al titolo di laurea, all'abilitazione specifica sulla classe di concorso, quale requisito di ammissione alle procedure dirette alla formazione della seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto (e della prima fascia, poi, delle neo-istituite GPS). Infatti difettano argomenti testuali e logico-sistematici a sostegno dell'intenzione citata.
In primo luogo, la disposizione è volta a definire il requisito dell'abilitazione necessaria ai fini dell'ammissione al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente di ruolo, sicché l'inciso "il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure […]", anziché indicare l'intenzione del legislatore di estendere la stessa definizione all'omonimo (abilitazione) titolo di ammissione alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto (e prima fascia delle GPS), ha la funzione di chiarire che, ai fini dell'inserimento, invece, in tale fascia, deve continuare a farsi riferimento all'abilitazione nella classe di concorso conseguita in base alla disciplina in materia da ultimo emanata, ossia a seguito del superamento degli esami finali dei percorsi TFA e PAS.
La disposizione citata in definitiva riprende il contenuto dei requisiti di ammissione ai concorsi per titoli ed esami ex art.400 d.lgs. n.297 del 1994. requisiti inizialmente previsti nell'art.402 d.lgs. 297 cit. e che (salvo quanto stabilito circa il diploma di Istituto e di Scuola magistrale conseguito prima del 2002) consistevano nel superamento degli esami finali dei corsi universitari di cui alla legge n.341 del 1990, e, dopo la cessazione di tali corsi, a seguito del d.m. n.249 del 2010 (recante la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziali degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, co. 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244), erano costituiti dal possesso di abilitazione conseguita all'esito dei corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) e Percorsi abilitativi speciali (PAS), ad ammissione programmata e con esame finale.
8 Inoltre, diversamente opinandosi, ossia ritenendosi che l'inserimento dell'inciso che prevede l'abilitazione così conseguita miri solo a renderne esplicito il superamento del requisito dell'abilitazione così intesa, si perverrebbe alla conclusione per cui sono state assoggettate alla stessa disciplina di situazioni diverse, una, quella dei partecipanti al concorso, i quali possono continuare ad acquisire l'abilitazione grazie al superamento delle prove concorsuali con il voto minimo a tal fine richiesto, un'altra, quella degli aspiranti all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto (ed, ora, alla prima fascia delle GPS), che, in virtù del superamento nel corso degli studi universitari di esami cui afferiscano 24 CFU, dovrebbero ritenersi essere in possesso del requisito e possano essere preferiti nell'accesso agli incarichi di insegnamento temporaneo a quanti abbiano frequentato corsi di formazione specifica, magari all'estero, stante la sospensione di quelli in Italia. È dunque da ribadirsi che il requisito, valevole per tutte le categorie di aspiranti, non sia integrato dal possesso dei 24 CFU e che l'inciso “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure […]” sia volto proprio a segnare la differenza intercorrente tra candidati al concorso che hanno sostenuto in precedenza il concorso e sono risultati idonei con un punteggio sufficiente per l'attribuzione al superamento del concorso stesso del valore abilitante, ovvero candidati che abbiano maturato esperienza triennale, e quanti siano privi di tali requisiti, per i quali la verifica circa il possesso di competenze e professionalità richieste, oggetto delle prove di concorso, è subordinata al possesso di altri titoli, cui le norme specifiche per il conseguimento di essi attribuiscono la medesima efficacia abilitante, vale a dire titoli conseguiti mediante il superamento delle prove finali dei corsi già organizzati dalle scuole di specializzazione ex art.4 della L. n.341 del 1990 (riforma degli ordinamenti didattici universitari), e - dopo la soppressione dei corsi di specializzazione (SISS, COBASLID), ad opera dell'art.2, comma 416, della L.244 del 2007 – mediante il superamento dell'esame finale dei corsi che, in forza della potestà regolamentare conferita con tale disposizione, si svolgevano ai sensi del d.m. n.249/2010 (circa l'istituzione dei corsi di TFA, tirocinio formativo attivo) e del d.m. n.81/2013 (circa l'istituzione dei PAS, percorsi abilitativi speciali).
A tali conclusioni il giudicante trova conforto nella giurisprudenza della S.C. ormai da ritenersi consolidata in materia nell'affermare il principio di diritto secondo il quale In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art.5, comma 1, d.lgs. n.59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n.36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l. n.79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie (Cfr. Cass. 7094 del 2024). Nella parziale novità delle questioni trattate e nell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno differente nella soluzione di esse si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite. Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in data di deposito telematico. IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
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