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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 288/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva parziale nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 288/2025 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via
Vittorio Veneto n.11, presso lo studio del difensore Avv. Alessandro Tommasoni;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, Via Parte_2 C.F._2
Prenestina n. 55, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro della Valle n. 2, presso lo studio del difensore Avv. Ettore Corsale;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.02.2025, e , premesso Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Tbilisi, in Georgia (Casa di matrimonio n. 1 di Tbilisi), in data 22.09.2010, in regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto trascritto presso
1 l'Ufficio di Stato Civile (Agenzia del registro civile) di detto Comune al n. 80201032232,
Anno 2010, tradotto in italiano conformemente all'originale e vistato dall'Ambasciata
Italiana a Tbilisi in data 04.02.2015 (numero registro 126), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, stante l'impossibilità di una riconciliazione, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che dalla loro unione era nato l'unico figlio , in data Persona_1
25.03.2011, dunque minorenne.
3. Rappresentavano che da diverso tempo il rapporto coniugale si era deteriorato a causa dell'evidente incompatibilità caratteriale tra i coniugi, al punto da non avere più un'unione affettiva, morale e materiale. Evidenziavano, infatti, che non vi era più alcuna possibilità di ricostruire l'unione materiale e spirituale del matrimonio.
4. Precisavano che la ricorrente aveva stabilito la propria residenza in L'Aquila in Via
Tancredi da Pentima n.11, presso un appartamento preso in locazione, ove vive con il figlio
. Persona_1
5. Esponevano, inoltre, di essere entrambi economicamente autosufficienti. La ricorrente è
Professoressa Associata in Pedagogia e Didattica Speciale presso l'Università degli Studi di
L'Aquila, mentre il ricorrente è cooperante internazionale nel ruolo di responsabile dei progetti umanitari per la sicurezza alimentare per conto dell'OCHA (Office for Coordination of Humanitarian Affair), di stanza attualmente ad Haiti.
6. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 24.03.2025, con note scritte ex art. 473 bis. 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
7. La domanda diretta ad ottenere pronuncia di separazione personale va senz'altro accolta, sussistendo i relativi presupposti, evidenziati nella richiesta congiunta, tenuto conto che le condizioni proposte dalle parti possono essere condivise.
8. Quanto, invece, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa non risulta invece ancora procedibile.
9. Giova chiarire che i ricorrenti hanno proposto un ricorso congiunto cumulando la domanda di separazione con la domanda di divorzio (art. 473 bis. 49 c.p.c.). Orbene, tale cumulo di domande è ammissibile (cfr. Cass. civ., Sez. I, 16.10.2023, n. 28727) dovendosi aderire all'impostazione ivi tracciata, secondo cui l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva
e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo
2 coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali», non configurandosi un'ipotesi nel senso di un «divorzio consensuale» analogamente ad una separazione consensuale. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà, quindi, procedibile solo dopo il decorso del termine di cui all'art. 3, n.
2 lett. b) della legge 898/70. Quest'ultima norma, per quanto qui di interesse, dispone infatti che la pronuncia possa essere emessa solo dopo che “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile…”.
10. A questi ultimi fini, pertanto, dopo avere pronunciato la sentenza parziale definitiva di separazione personale (che definisce la relativa domanda), dovrà pronunciarsi separata ordinanza, con la quale si provvede a fissare un'udienza in data successiva al detto termine all'esito della quale, ove risultino maturati i presupposti normativi, potrà essere emessa sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
11. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis. 4, c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di . Persona_1
12. Le spese di questa prima fase sono compensate, in ragione della formulazione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale di cui sopra, così decide:
3 1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in in
Tbilisi, in Georgia (Casa di matrimonio n. 1 di Tbilisi), in data 22.09.2010, in regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile (Agenzia del registro civile) di detto Comune al n. 80201032232, Anno 2010, tradotto in italiano conformemente all'originale e vistato dall'Ambasciata Italiana a Tbilisi in data 04.02.2015 (numero registro 126), alle seguenti condizioni di cui al ricorso introduttivo:
a) stabilisce che i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
b) stabilisce che il figlio minorenne venga affidato ad entrambi i genitori con Persona_1 il regime dell'affido condiviso e collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, sita in L'Aquila in Via Tancredi da Pentima n.11, dove il minore ha la propria residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo per il “prelievo/riconsegna” dello stesso da parte del padre;
c) stabilisce che, in considerazione dell'assenza del Sig. pressoché continuativa Parte_2 per motivi di lavoro all'estero, così come rappresentato in ricorso, e dunque condizionando la normale regolamentazione del diritto di visita/frequentazione del minore Persona_1 con i genitori, il padre assumerà, sin d'ora, il formale impegno, previa comunicazione scritta da effettuarsi alla Sig.ra il prima possibile e comunque almeno dieci Parte_3
giorni prima del ritorno in Italia, di tenere il minore presso di sé, ove possibile nella città di
L'Aquila, tenendo conto delle primarie esigenze di frequenza scolastica obbligatoria, regolare e puntuale del ragazzo, presso idonea abitazione, anche con pernottamento, per un numero di giorni concordati fra le parti, non inferiori a giorni 4 (quattro), salvo differiti e migliori accordi fra i genitori;
d) stabilisce che, nel caso in cui il Sig. dovesse, per motivi lavorativi, Parte_2 permanere fuori dall'Italia per un periodo superiore a mesi due (2) lo stesso si impegna sin d'ora a recuperare i periodi d'assenza, previa comunicazione scritta da effettuarsi alla Sig.ra da effettuarsi almeno dieci giorni prima del ritorno in Italia, sempre tenendo Parte_3
conto della preminente volontà del minore e salvo differiti e migliori accordi fra i genitori;
e) stabilisce che, nello stesso periodo in cui il minore trascorrerà il proprio tempo con il padre, il Sig. Signore si impegna ad andare a prendere il figlio presso l'abitazione della Pt_2 madre in L'Aquila (ovvero all'uscita da scuola) riaccompagnandolo, al termine del periodo trascorso insieme, presso l'abitazione materna, sempre tenendo conto della preminente volontà del minore e salvo differiti e migliori accordi fra i genitori;
sempre nello stesso
4 periodo il padre si occuperà di accompagnare il figlio a tutte le attività didattiche ed extrascolastiche;
f) dispone che, il Sig. potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, Parte_2 Persona_1
anche consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente con la madre una volta terminato l'anno scolastico in corso e, quindi, entro il 31 di maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze di vita e volontà del minore e salvo differiti e migliori accordi fra i genitori;
per quanto concerne le festività natalizie, qualora il minore abbia trascorso la vigilia di Natale ed il Natale con il padre, trascorrerà il Capodanno e l'Epifania con la madre, con l'obbligo di invertire i periodi di anno in anno;
per quanto riguarda le festività pasquali, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis (Pasquetta) con ciascun genitore ad anni alternati;
per tutte le altre festività previste dal calendario nazionale, pagane e religiose, oltre che per i ponti, verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del ragazzo presso l'uno e l'altro genitore in modo armonioso, sempre tenendo conto della preminente volontà del minore e salvo differiti e migliori accordi fra i genitori. Quando le esigenze di lavoro terranno il padre lontano dall'Italia, lo stesso si impegna a recuperare i giorni di assenza in altri periodi concordati tra le parti;
g) prende atto che le parti si impegnano alla massima collaborazione, al fine di trovare altri accordi oltre le suddette condizioni, esclusivamente per il bene del minore e nella piena volontà di tutelare la crescita del di loro figlio , anche con la premura di Persona_1
coinvolgere ì nonni materni e paterni e i propri parenti ed affini per farsi aiutare ed evitare qualsivoglia forma di disagio per tutti;
h) dispone che, il Sig. , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del Parte_2 figlio , si obbliga a versare alla Sig.ra la somma di € 400,00 Persona_1 Parte_1
- mediante bonifico sul c/c bancario n. 00012381 (Banca IntesaSanPaolo S.p.A.) - IBAN:
[...]- da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con adeguamento automatico annuale della predetta somma secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; nel mese di settembre 2025, a far data dall'inizio della
Scuola secondaria di II grado (scuole superiori), il suddetto contributo per il mantenimento del figlio , salvo diverso accordo tra le parti, diventerà di € 450,00 mensili;
Persona_1
i) prende atto che il sig. dichiara di non percepire e di non voler percepire Parte_2
somme a titolo di A.U.U. (assegno unico e universale INPS), rinunciando agli stessi in
5 favore del figlio e autorizzando fin d'ora alla richiesta e rinuncia in favore Persona_1
della Sig.ra anche per quelle somme eventualmente ancora non richieste o Parte_1
non corrisposte negli anni addietro dall'Inps;
j) stabilisce che, le spese straordinarie occorrende per la prole saranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50%, secondo il Protocollo d'intesa sulla regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli in uso presso il competente Tribunale di L'Aquila, cui ci si riferirà anche per quanto concerne le deducibilità fiscali di spese e contributi;
k) prende atto che i ricorrenti, entrambi abili al lavoro ed economicamente autosufficienti poiché entrambi stabilmente occupati e dotati di autonomia reddituale, rinunciano reciprocamente a percepire somme l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento;
l) prende atto che le parti si impegnano alla massima collaborazione per venirsi incontro oltre le condizioni che verranno stabilite, nell'interesse precipuo del figlio minore. Entrambi i genitori avranno cura che possa vivere la bigenitorialità in modo sereno, Persona_1
senza traumi o forzature, impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro e a conservare un rapporto equilibrato e continuativo del di loro figlio con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
m) prende atto che i genitori si impegnano, inoltre, ad esercitare la responsabilità genitoriale congiunta tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio - eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno prese singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione - oltre che preservarne l'equilibrio psichico-fisico ed una crescita sana, limitando le frequentazioni di quest'ultimo alle sole relazioni affettive che si palesino come stabili e durature e solo quando sia trascorso almeno un anno dalla separazione, garantendo al minore, nei periodi di rispettiva frequentazione, lo svolgimento di attività extrascolastiche, sportive e ricreative;
n) dispone che le parti si obbligano reciprocamente di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro il figlio;
Persona_1
o) prende atto che le parti si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
6 p) prende atto che le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione e che gli effetti dei sopra riportati accordi è da intendersi decorrente dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
2) adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese legali compensate.
Così deciso il 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva parziale nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 288/2025 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via
Vittorio Veneto n.11, presso lo studio del difensore Avv. Alessandro Tommasoni;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, Via Parte_2 C.F._2
Prenestina n. 55, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro della Valle n. 2, presso lo studio del difensore Avv. Ettore Corsale;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.02.2025, e , premesso Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in Tbilisi, in Georgia (Casa di matrimonio n. 1 di Tbilisi), in data 22.09.2010, in regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto trascritto presso
1 l'Ufficio di Stato Civile (Agenzia del registro civile) di detto Comune al n. 80201032232,
Anno 2010, tradotto in italiano conformemente all'originale e vistato dall'Ambasciata
Italiana a Tbilisi in data 04.02.2015 (numero registro 126), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, stante l'impossibilità di una riconciliazione, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che dalla loro unione era nato l'unico figlio , in data Persona_1
25.03.2011, dunque minorenne.
3. Rappresentavano che da diverso tempo il rapporto coniugale si era deteriorato a causa dell'evidente incompatibilità caratteriale tra i coniugi, al punto da non avere più un'unione affettiva, morale e materiale. Evidenziavano, infatti, che non vi era più alcuna possibilità di ricostruire l'unione materiale e spirituale del matrimonio.
4. Precisavano che la ricorrente aveva stabilito la propria residenza in L'Aquila in Via
Tancredi da Pentima n.11, presso un appartamento preso in locazione, ove vive con il figlio
. Persona_1
5. Esponevano, inoltre, di essere entrambi economicamente autosufficienti. La ricorrente è
Professoressa Associata in Pedagogia e Didattica Speciale presso l'Università degli Studi di
L'Aquila, mentre il ricorrente è cooperante internazionale nel ruolo di responsabile dei progetti umanitari per la sicurezza alimentare per conto dell'OCHA (Office for Coordination of Humanitarian Affair), di stanza attualmente ad Haiti.
6. I coniugi dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale del 24.03.2025, con note scritte ex art. 473 bis. 51 c.p.c. e di non volersi riconciliare.
7. La domanda diretta ad ottenere pronuncia di separazione personale va senz'altro accolta, sussistendo i relativi presupposti, evidenziati nella richiesta congiunta, tenuto conto che le condizioni proposte dalle parti possono essere condivise.
8. Quanto, invece, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa non risulta invece ancora procedibile.
9. Giova chiarire che i ricorrenti hanno proposto un ricorso congiunto cumulando la domanda di separazione con la domanda di divorzio (art. 473 bis. 49 c.p.c.). Orbene, tale cumulo di domande è ammissibile (cfr. Cass. civ., Sez. I, 16.10.2023, n. 28727) dovendosi aderire all'impostazione ivi tracciata, secondo cui l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva
e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo
2 coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali», non configurandosi un'ipotesi nel senso di un «divorzio consensuale» analogamente ad una separazione consensuale. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà, quindi, procedibile solo dopo il decorso del termine di cui all'art. 3, n.
2 lett. b) della legge 898/70. Quest'ultima norma, per quanto qui di interesse, dispone infatti che la pronuncia possa essere emessa solo dopo che “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile…”.
10. A questi ultimi fini, pertanto, dopo avere pronunciato la sentenza parziale definitiva di separazione personale (che definisce la relativa domanda), dovrà pronunciarsi separata ordinanza, con la quale si provvede a fissare un'udienza in data successiva al detto termine all'esito della quale, ove risultino maturati i presupposti normativi, potrà essere emessa sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
11. In relazione al disposto di cui all'art. 473 bis. 4, c.p.c., si osserva che il minore non è stato ascoltato in quanto non necessario, essendo le parti addivenute ad un accordo che soddisfa adeguatamente il primario interesse di . Persona_1
12. Le spese di questa prima fase sono compensate, in ragione della formulazione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale di cui sopra, così decide:
3 1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in in
Tbilisi, in Georgia (Casa di matrimonio n. 1 di Tbilisi), in data 22.09.2010, in regime patrimoniale della separazione dei beni, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile (Agenzia del registro civile) di detto Comune al n. 80201032232, Anno 2010, tradotto in italiano conformemente all'originale e vistato dall'Ambasciata Italiana a Tbilisi in data 04.02.2015 (numero registro 126), alle seguenti condizioni di cui al ricorso introduttivo:
a) stabilisce che i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
b) stabilisce che il figlio minorenne venga affidato ad entrambi i genitori con Persona_1 il regime dell'affido condiviso e collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, sita in L'Aquila in Via Tancredi da Pentima n.11, dove il minore ha la propria residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo per il “prelievo/riconsegna” dello stesso da parte del padre;
c) stabilisce che, in considerazione dell'assenza del Sig. pressoché continuativa Parte_2 per motivi di lavoro all'estero, così come rappresentato in ricorso, e dunque condizionando la normale regolamentazione del diritto di visita/frequentazione del minore Persona_1 con i genitori, il padre assumerà, sin d'ora, il formale impegno, previa comunicazione scritta da effettuarsi alla Sig.ra il prima possibile e comunque almeno dieci Parte_3
giorni prima del ritorno in Italia, di tenere il minore presso di sé, ove possibile nella città di
L'Aquila, tenendo conto delle primarie esigenze di frequenza scolastica obbligatoria, regolare e puntuale del ragazzo, presso idonea abitazione, anche con pernottamento, per un numero di giorni concordati fra le parti, non inferiori a giorni 4 (quattro), salvo differiti e migliori accordi fra i genitori;
d) stabilisce che, nel caso in cui il Sig. dovesse, per motivi lavorativi, Parte_2 permanere fuori dall'Italia per un periodo superiore a mesi due (2) lo stesso si impegna sin d'ora a recuperare i periodi d'assenza, previa comunicazione scritta da effettuarsi alla Sig.ra da effettuarsi almeno dieci giorni prima del ritorno in Italia, sempre tenendo Parte_3
conto della preminente volontà del minore e salvo differiti e migliori accordi fra i genitori;
e) stabilisce che, nello stesso periodo in cui il minore trascorrerà il proprio tempo con il padre, il Sig. Signore si impegna ad andare a prendere il figlio presso l'abitazione della Pt_2 madre in L'Aquila (ovvero all'uscita da scuola) riaccompagnandolo, al termine del periodo trascorso insieme, presso l'abitazione materna, sempre tenendo conto della preminente volontà del minore e salvo differiti e migliori accordi fra i genitori;
sempre nello stesso
4 periodo il padre si occuperà di accompagnare il figlio a tutte le attività didattiche ed extrascolastiche;
f) dispone che, il Sig. potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, Parte_2 Persona_1
anche consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente con la madre una volta terminato l'anno scolastico in corso e, quindi, entro il 31 di maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze di vita e volontà del minore e salvo differiti e migliori accordi fra i genitori;
per quanto concerne le festività natalizie, qualora il minore abbia trascorso la vigilia di Natale ed il Natale con il padre, trascorrerà il Capodanno e l'Epifania con la madre, con l'obbligo di invertire i periodi di anno in anno;
per quanto riguarda le festività pasquali, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis (Pasquetta) con ciascun genitore ad anni alternati;
per tutte le altre festività previste dal calendario nazionale, pagane e religiose, oltre che per i ponti, verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del ragazzo presso l'uno e l'altro genitore in modo armonioso, sempre tenendo conto della preminente volontà del minore e salvo differiti e migliori accordi fra i genitori. Quando le esigenze di lavoro terranno il padre lontano dall'Italia, lo stesso si impegna a recuperare i giorni di assenza in altri periodi concordati tra le parti;
g) prende atto che le parti si impegnano alla massima collaborazione, al fine di trovare altri accordi oltre le suddette condizioni, esclusivamente per il bene del minore e nella piena volontà di tutelare la crescita del di loro figlio , anche con la premura di Persona_1
coinvolgere ì nonni materni e paterni e i propri parenti ed affini per farsi aiutare ed evitare qualsivoglia forma di disagio per tutti;
h) dispone che, il Sig. , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del Parte_2 figlio , si obbliga a versare alla Sig.ra la somma di € 400,00 Persona_1 Parte_1
- mediante bonifico sul c/c bancario n. 00012381 (Banca IntesaSanPaolo S.p.A.) - IBAN:
[...]- da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con adeguamento automatico annuale della predetta somma secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; nel mese di settembre 2025, a far data dall'inizio della
Scuola secondaria di II grado (scuole superiori), il suddetto contributo per il mantenimento del figlio , salvo diverso accordo tra le parti, diventerà di € 450,00 mensili;
Persona_1
i) prende atto che il sig. dichiara di non percepire e di non voler percepire Parte_2
somme a titolo di A.U.U. (assegno unico e universale INPS), rinunciando agli stessi in
5 favore del figlio e autorizzando fin d'ora alla richiesta e rinuncia in favore Persona_1
della Sig.ra anche per quelle somme eventualmente ancora non richieste o Parte_1
non corrisposte negli anni addietro dall'Inps;
j) stabilisce che, le spese straordinarie occorrende per la prole saranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50%, secondo il Protocollo d'intesa sulla regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli in uso presso il competente Tribunale di L'Aquila, cui ci si riferirà anche per quanto concerne le deducibilità fiscali di spese e contributi;
k) prende atto che i ricorrenti, entrambi abili al lavoro ed economicamente autosufficienti poiché entrambi stabilmente occupati e dotati di autonomia reddituale, rinunciano reciprocamente a percepire somme l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento;
l) prende atto che le parti si impegnano alla massima collaborazione per venirsi incontro oltre le condizioni che verranno stabilite, nell'interesse precipuo del figlio minore. Entrambi i genitori avranno cura che possa vivere la bigenitorialità in modo sereno, Persona_1
senza traumi o forzature, impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione fra loro e a conservare un rapporto equilibrato e continuativo del di loro figlio con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
m) prende atto che i genitori si impegnano, inoltre, ad esercitare la responsabilità genitoriale congiunta tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio - eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno prese singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione - oltre che preservarne l'equilibrio psichico-fisico ed una crescita sana, limitando le frequentazioni di quest'ultimo alle sole relazioni affettive che si palesino come stabili e durature e solo quando sia trascorso almeno un anno dalla separazione, garantendo al minore, nei periodi di rispettiva frequentazione, lo svolgimento di attività extrascolastiche, sportive e ricreative;
n) dispone che le parti si obbligano reciprocamente di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro il figlio;
Persona_1
o) prende atto che le parti si riconoscono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto;
6 p) prende atto che le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione e che gli effetti dei sopra riportati accordi è da intendersi decorrente dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
2) adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese legali compensate.
Così deciso il 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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