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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4396 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Ernesto de Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 3673/2021 R.G., avente ad oggetto “indennità da occupazione illegittima - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 17.9.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (c.f. ), nella qualità di eredi C.F._6 Parte_7 C.F._7 di e , tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura Persona_1 Persona_2 alle liti rilasciata a margine del ricorso, dall'avv. ANGELO CAPANO (c.f. ) C.F._8 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Belvedere Marittimo, alla Via G. Fortunato n.
116;
RICORRENTI
E
Controparte_1
– GIÀ Controparte_2
(P.IVA ), in persona del Presidente
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.
), presso la cui sede è domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n. 11; P.IVA_2
1 RESISTENTE
NONCHE'
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar del 21.1.2022 rep. 163078, Persona_3 raccolta 36819 e di decreto dirigenziale di conferimento incarico, dall'avv. ANNAPAOLA DE MASI
(c.f. ) dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._9 studio dell'avv. Flavia Avallone, sito in Napoli, alla via Domenico Fontana n. 98;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 29.7.2021 e rinotificato in data 11.3.2022 alla sola Controparte_2 ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la
(già Controparte_3 [...]
) (d'ora innanzi solo Controparte_2
Cont
”) e la , al fine di ottenere l'indennizzo da occupazione illegittima del fondo Controparte_2 di cui sono comproprietari, sito nel Comune di Diamante, località Longhe, (foglio 1, partita n. 1843; particella n. 520) esteso mq 531 e ricadente in zona D (artigianale ed industriale) del piano urbanistico comunale. A fondamento della domanda assumevano:
- che l'allora Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della CP_2
aveva attivato un procedimento espropriativo avente ad oggetto l'immobile di loro
[...] proprietà, al fine di realizzare un intervento pubblico relativo all'“ottimizzazione del sistema depurativo della fascia tirrenico - Cosentina di Diamante e Comuni , e Persona_4 Per_5
Grisolia - Realizzazione di un impianto di depurazione fra i comuni di Diamante e Grisolia”;
- che, in data 10 ottobre 2002, era stato loro notificato il decreto di occupazione d'urgenza n.
2051, riferito all'area in questione, con immissione in possesso del bene il successivo 22 ottobre
2002 e previsione di un'occupazione temporanea della durata di tre anni decorrenti da tale data;
- che, con ordinanza del 24 agosto 2007, era stata disposta la proroga della dichiarazione di pubblica utilità per un ulteriore biennio, dal 13 dicembre 2007 al 13 dicembre 2009, senza che fosse stato disposto anche il prolungamento del termine dell'occupazione legittima e senza che sia mai stato adottato il decreto di esproprio o altro provvedimento di acquisizione del bene alla Pubblica
Amministrazione, nonostante la realizzazione dell'opera pubblica e l'irreversibile trasformazione del fondo;
Cont
- che, quindi, la detenzione dell'immobile da parte della , alla scadenza del triennio dall'immissione in possesso, era proseguita sine titulo e doveva considerarsi illegittima.
2 I ricorrenti, infine, rappresentavano di aver adito nel 2016 la Corte d'Appello di Catanzaro per ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione legittima, giudizio definito con ordinanza, resa ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. n. 3116/2017 del 30 novembre 2017, con la quale la CP_2
era stata condannata a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di €
[...]
1.593,00.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, Controparte_1 la nullità della notifica dell'atto di citazione per violazione dell'art. 11 del R.D. n. 1611/1933, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e la propria carenza di legittimazione passiva in favore della quale amministrazione subentrata alla struttura commissariale;
e, nel Controparte_2 merito, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e, comunque, l'infondatezza della domanda in quanto non provata.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, a sua volta, in via preliminare, il Controparte_2 difetto di giurisdizione del Tribunale Regionale Acque Pubbliche per essere competente il giudice ordinario, la propria carenza di legittimazione passiva in favore della Controparte_1
e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, anche con riguardo al quantum
[...] richiesto.
All'udienza del 7.6.2022 la sollevava, altresì, eccezione di inammissibilità Controparte_2 della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, assumendo che la medesima vicenda era già stata integralmente definita tra le stesse parti dalla Corte d'Appello di Catanzaro con ordinanza n. 3116/2017, avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di occupazione legittima.
Precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 17.9.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ai sensi dell'art. 140, lett. d), R.D. n. 1775/1933, “appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della L. n. 2359/1865” (cioè l'indennità spettante ai proprietari dei terreni “gravati di servitù” o che “vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”, in seguito all'esecuzione di un'opera di pubblica utilità), “in conseguenza dell'esecuzione
o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione o utilizzazione delle acque”; la lett. e) dello stesso art. 140 R.D. n. 1775/1933 attribuisce alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali delle
3 Acque Pubbliche “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera” idraulica eseguita dalla Pubblica Amministrazione. Dalla predetta norma si evince che le controversie relative al risarcimento del danno da occupazione illegittima, se connesse, come prospettato, alla costruzione o manutenzione di un'opera idraulica, spettano alla cognizione dei
Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche (sul punto cfr. Cass. S.U. 10362/2009; Cass., S.U.
13358/2008; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 22 marzo 2017, n. 248; e nella vicenda svoltasi tra le stesse parti con riferimento alla richiesta di indennità di occupazione legittima (e poi definita dalla predetta ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro) T.A.R. Calabria, Sez. II, n. 527/2018, pubblicata il 26 febbraio 2018).
Sempre in via preliminare, va riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali hanno dimostrato sia la loro qualità di eredi, depositando i certificati di morte dei propri genitori e lo stato di famiglia integrale, sia la titolarità del bene oggetto di causa (cfr. atto notaio del Per_6
24.2.1981). In ogni caso, la legittimazione attiva dei ricorrenti risulta già accertata nell'ordinanza, resa tra le stesse parti dell'odierno giudizio, dalla Corte d'appello di Catanzaro n. 3116/2017, passata in giudicato.
Viste le eccezioni formulate sul punto da entrambi i convenuti, il Collegio ritiene dirimente e necessario affrontare, sempre in via preliminare, la questione del soggetto investito della Cont legittimazione passiva (se sussistente in capo alla , quale autorità statale da cui dipendeva la struttura commissariale, ovvero in capo alla quale amministrazione ordinaria Controparte_2 subentrata nei rapporti giuridici facenti capo al soppresso Ufficio del Commissario delegato), in quanto incidente sulla corretta individuazione del soggetto chiamato a rispondere degli effetti giuridici dell'occupazione contestata. Sul punto si condividono le argomentazioni già esposte in un precedente di questo stesso Tribunale emesso in una vicenda analoga a quella che ci occupa (cfr. sentenza TRAP Napoli n. 4521/2023) e che di seguito si riportano.
In particolare, va osservato che con l'O.P.C.M. n. 2696 del 21.10.1997 sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione e il Presidente della Regione è stato CP_2 nominato Commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi di emergenza e provvedere alla realizzazione degli stessi.
Dalla disamina del successivo O.P.C.M. n. 2881 del 30.11.1998 si evince, inoltre, che con deliberazione n. 4640 del 2.10.1998 la ha promosso la dichiarazione dello stato di Controparte_2 emergenza con riguardo all'ambito della gestione delle acque e dello smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e sanitari, di tal ché, con il citato O.P.C.M., sono stati estesi al Commissario
4 delegato - Presidente della anche per tale ambito, i poteri originariamente Controparte_2 conferitigli con l'ordinanza n. 2696/1997 (relativi alla sola gestione dei rifiuti solidi urbani).
Di seguito, con O.P.C.M. n. 57 del 14 marzo 2013 (cfr. doc. n. 2 della produzione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) la è stata individuata quale Controparte_2 amministrazione ordinariamente competente a subentrare “A decorrere dal 1° gennaio 2013” nei rapporti in precedenza facenti capo al soppresso Ufficio commissariale - con il compito di “porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalità specificate in premessa, e a provvedere alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione , CP_2 unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate” (cfr. art. 4 commi 1 e 4).
Ebbene, come correttamente affermato dalla difesa erariale, risulta applicabile nel caso di specie l'art. 1, comma 422, l. n. 147 del 2013 (norma abrogata e riprodotta dal legislatore all'art. 24, comma 6, D.lgs. 1/2018), secondo cui “Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni
e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4- quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile (…) Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”. In ordine all'interpretazione conferita al comma 422 citato, già il Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 2700/2016 pubblicata il 17.06.2016 (cfr. doc. n. 6 della produzione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), ha affermato il principio per cui la “successione universale ex comma 422 resti esclusa solo quando la sia rimasta del tutto estranea alla nomina o CP_2 alla designazione del Commissario delegato o dei Commissari delegati”.
Per completezza, va rammentato che la Corte Costituzionale, con sent. n. 8 del 2016, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, citato, statuendo che “il venir meno della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha esercitato una funzione emergenziale, integra dunque il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono […]. Ed è perciò ragionevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all'ordinario sistema delle competenze. Tanto comporta che il subentro dell'ente
5 ordinariamente competente investa appunto in toto la situazione su cui lo Stato non può più esercitare alcuna competenza giuridica”.
In considerazione dei principi richiamati e avendo l'O.P.C.M. n. 57/2013 designato la CP_2
quale Amministrazione competente in via ordinaria al superamento del contesto di criticità
[...] nel settore dei rifiuti urbani e di quelli successivamente ricompresi in tale intervento, quali la tutela delle acque (stante il richiamo ivi contenuto all'O.P.C.M. n. 2881/1998), la deve Controparte_2 ritenersi subentrata in tutti i rapporti del cessato Ufficio commissariale, essendo, quindi, l'unico soggetto legittimato a rispondere della condotta amministrativa illecita subita dai ricorrenti.
Va, poi, sempre in via preliminare, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della Controparte_1
L'occupazione sine titulo del fondo oggetto di causa, proseguita oltre il termine legale previsto per l'occupazione d'urgenza autorizzata in assenza di adozione del decreto di esproprio, integra, infatti, un'ipotesi di illecito permanente, come tale insuscettibile di far decorrere il termine di prescrizione fino al momento della cessazione della condotta antigiuridica, tramite il rilascio del bene appreso, la sottoscrizione di un accordo transattivo ovvero con l'adozione di un provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 (cfr. in termini,
Cass., S.U. 1712/1995; Cass., 12961/2018; T.A.R. Calabria, Sez. II, sentenza n. 901/2013).
Va, poi, disattesa anche l'eccezione di inammissibilità della domanda, per violazione del principio del ne bis in idem, sollevata dalla . Controparte_2
L'ordinanza n. 3116/2017 del 30 novembre 2017, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, infatti, ha avuto ad oggetto esclusivamente la determinazione dell'indennità spettante ai ricorrenti per l'occupazione legittima del fondo, nel periodo dal 22 ottobre 2002 al 22 ottobre 2005; oggetto del presente giudizio è, invece, la diversa e autonoma domanda di risarcimento per l'occupazione sine titulo del medesimo fondo, protrattasi successivamente alla scadenza del termine legittimo di occupazione. Trattasi, dunque, di azioni aventi ad oggetto causae petendi e petitum distinti, seppure fondati, in parte, su accertamenti fattuali (l'individuazione del valore del bene) analoghi, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Come già evidenziato, pur essendo le domande di riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima e di risarcimento per la successiva occupazione illegittima distinte ed autonome (tali, quindi, da consentire la loro proposizione in due autonomi giudizi), tuttavia, esse hanno come presupposto comune l'accertamento del valore del fondo al momento dell'occupazione.
Ciò rende necessario richiamare gli accertamenti, già compiuti con valore di giudicato tra i ricorrenti e la , dalla Corte d'appello di Catanzaro nell'ordinanza n. 3116/2017, Controparte_2
6 nella quale, tramite lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, facente parte integrante dell'accertamento compiuto, la Corte d'appello, precedentemente adita dagli stessi ricorrenti, ha definitivamente statuito che:
1. l'occupazione legittima del fondo per cui è causa si è protratta fino al 22 ottobre 2005. Da tale momento, quindi, in mancanza dell'adozione del decreto di esproprio ovvero del decreto di acquisizione sanante, l'occupazione è divenuta illegittima;
2. il fondo oggetto di causa, situato nel Comune di Diamante, ricade in zona D del piano urbanistico comunale, a destinazione artigianale e industriale, e risulta totalmente inedificabile, in quanto “mq 150 risultano gravati da vincolo di rispetto della linea ferroviaria…la restante area di mq 381 è parimenti priva del requisito dell'edificabilità perché grandemente inferiore alla superficie di mq 2.000 prevista dal Piano Regolatore Generale quale lotto minimo edificabile (v. allegato n. 7 alla consulenza tecnica d'ufficio)” (cfr. pag. 8 ordinanza Corte d'appello di Catanzaro
n. 3116/2017);
3. l'estensione dell'occupazione ha investito l'intera particella n. 520 (di complessivi mq 531);
4. il valore venale del fondo alla data di ottobre 2002 è stato determinato in complessivi €
6.372,00, proporzionalmente ridotti dalla medesima Corte d'appello per la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima.
Sulla base di tali circostanze fattuali - ormai definitivamente accertate e vincolanti per le parti in causa - il Collegio condivide la valutazione compiuta dal giudice delegato di non espletare un'ulteriore CTU nell'ambito del giudizio in corso, rilevando appunto che, nel precedente giudizio svoltosi davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro e definito con ordinanza n. 3116 del 30/11/2017 passata in giudicato in quanto non impugnata, sulla base della CTU ivi espletata, è stato già accertato (con forza di giudicato) il valore dell'immobile in questione, stimato all'ottobre 2002 in €
6.372,00.
Non può, pertanto, darsi alcun rilievo al diverso valore indicato dal consulente di parte ed invocato dai ricorrenti a fondamento della loro domanda, contrastando esso con la valutazione - vincolante per la parte - già compiuta dalla Corte d'appello di Catanzaro. Peraltro, la stima compiuta dal CTP non tiene in nessun conto della vocazione urbanistica del bene e dei vincoli del
Piano Regolatore Generale all'epoca vigente, anche in ordine alle possibilità edificatorie del terreno
(di fatto precluse), analiticamente descritte nell'ordinanza n. 3116/2017 e nella CTU in essa richiamata.
Va precisato che il valore dell'area indicato dalla Corte d'appello di Catanzaro è stabilito all'ottobre 2002, ossia al momento di inizio dell'occupazione legittima, e non al momento dell'occupazione illegittima oggetto del presente giudizio, da ancòrarsi all'ottobre 2005.
7 Ritiene, tuttavia, questa Corte che il breve lasso di tempo trascorso tra l'inizio dell'occupazione legittima e quello dell'occupazione illegittima (pari a soli tre anni) renda il valore di mercato del bene, indicato nella precedente ordinanza resa tra le stesse parti, comunque verosimile e aderente anche alle condizioni di mercato del 2005, in mancanza, peraltro, di specifiche deduzioni delle parti volte a fondare una diversa soluzione ovvero a prospettare le specifiche ragioni di mercato che nei tre anni hanno radicalmente modificato le condizioni di vendita della zona per beni di caratteristiche analoghe.
Il Collegio, quindi, al fine di rendere ancora più aderente il valore del bene al momento dell'inizio dell'occupazione illegittima, ritiene di dover incrementare il valore del bene fissato all'ottobre 2002, mediante una rivalutazione annua del 5% fino all'ottobre 2005 (data di realizzazione della condotta illegittima), secondo il criterio utilizzato anche dal CTP nella propria consulenza di parte (pag. 3).
Sulla base delle considerazioni svolte e degli accertamenti vincolanti tra le parti già compiuti nei precedenti giudizi, quindi, l'indennità di occupazione illegittima del bene, corrispondente al valore venale del bene stesso all'ottobre 2005, sulla base dell'estensione della particella e delle sue caratteristiche urbanistiche, deve essere determinato in € 7.327,80 (pari alla somma di € 6.372,00 già fissata dalla Corte d'appello di Catanzaro quale valore all'ottobre 2002, rivalutata del 5% annuo sino all'ottobre 2005), oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della debenza
(23.10.2005) fino alla data della presente decisione e interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata fino all'effettivo pagamento.
Al pagamento di tale somma va condannata la in favore dei ricorrenti, quali Controparte_2 eredi di e , nell'importo da dividersi in favore di ognuno di loro Persona_1 Persona_2 in relazione a quanto dovuto a ciascuno in ragione della rispettiva quota ereditaria.
Le spese di lite tra i ricorrenti e la seguono la soccombenza, nella misura Controparte_2 indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e del mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, avv. Angelo Capano, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Le spese di lite tra i ricorrenti e la Controparte_5
vanno, invece, interamente compensate tra le parti, stante il tenore meramente
[...] processuale della pronuncia.
P.Q.M.
8 Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e n.q. di eredi di e , nei confronti della
[...] Parte_7 Persona_1 Persona_2
e della , Controparte_5 Controparte_2 in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1. condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_2 favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e della complessiva somma di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
€ 7.327,80, da dividersi in favore di ognuno di loro in relazione a quanto dovuto a ciascuno in ragione della rispettiva quota ereditaria, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della debenza (23.10.2005) fino alla data della presente decisione e interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata fino all'effettivo pagamento;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della parte Controparte_2 ricorrente, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Angelo Capano, per averne fatto anticipo;
3. compensa interamente le spese di lite nei confronti della Controparte_1
[...]
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Ernesto de Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 3673/2021 R.G., avente ad oggetto “indennità da occupazione illegittima - Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 17.9.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (c.f. ), nella qualità di eredi C.F._6 Parte_7 C.F._7 di e , tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura Persona_1 Persona_2 alle liti rilasciata a margine del ricorso, dall'avv. ANGELO CAPANO (c.f. ) C.F._8 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Belvedere Marittimo, alla Via G. Fortunato n.
116;
RICORRENTI
E
Controparte_1
– GIÀ Controparte_2
(P.IVA ), in persona del Presidente
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.
), presso la cui sede è domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n. 11; P.IVA_2
1 RESISTENTE
NONCHE'
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa, in virtù di Procura Generale ad lites per Notar del 21.1.2022 rep. 163078, Persona_3 raccolta 36819 e di decreto dirigenziale di conferimento incarico, dall'avv. ANNAPAOLA DE MASI
(c.f. ) dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._9 studio dell'avv. Flavia Avallone, sito in Napoli, alla via Domenico Fontana n. 98;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 29.7.2021 e rinotificato in data 11.3.2022 alla sola Controparte_2 ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio la
(già Controparte_3 [...]
) (d'ora innanzi solo Controparte_2
Cont
”) e la , al fine di ottenere l'indennizzo da occupazione illegittima del fondo Controparte_2 di cui sono comproprietari, sito nel Comune di Diamante, località Longhe, (foglio 1, partita n. 1843; particella n. 520) esteso mq 531 e ricadente in zona D (artigianale ed industriale) del piano urbanistico comunale. A fondamento della domanda assumevano:
- che l'allora Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della CP_2
aveva attivato un procedimento espropriativo avente ad oggetto l'immobile di loro
[...] proprietà, al fine di realizzare un intervento pubblico relativo all'“ottimizzazione del sistema depurativo della fascia tirrenico - Cosentina di Diamante e Comuni , e Persona_4 Per_5
Grisolia - Realizzazione di un impianto di depurazione fra i comuni di Diamante e Grisolia”;
- che, in data 10 ottobre 2002, era stato loro notificato il decreto di occupazione d'urgenza n.
2051, riferito all'area in questione, con immissione in possesso del bene il successivo 22 ottobre
2002 e previsione di un'occupazione temporanea della durata di tre anni decorrenti da tale data;
- che, con ordinanza del 24 agosto 2007, era stata disposta la proroga della dichiarazione di pubblica utilità per un ulteriore biennio, dal 13 dicembre 2007 al 13 dicembre 2009, senza che fosse stato disposto anche il prolungamento del termine dell'occupazione legittima e senza che sia mai stato adottato il decreto di esproprio o altro provvedimento di acquisizione del bene alla Pubblica
Amministrazione, nonostante la realizzazione dell'opera pubblica e l'irreversibile trasformazione del fondo;
Cont
- che, quindi, la detenzione dell'immobile da parte della , alla scadenza del triennio dall'immissione in possesso, era proseguita sine titulo e doveva considerarsi illegittima.
2 I ricorrenti, infine, rappresentavano di aver adito nel 2016 la Corte d'Appello di Catanzaro per ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione legittima, giudizio definito con ordinanza, resa ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. n. 3116/2017 del 30 novembre 2017, con la quale la CP_2
era stata condannata a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di €
[...]
1.593,00.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, Controparte_1 la nullità della notifica dell'atto di citazione per violazione dell'art. 11 del R.D. n. 1611/1933, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e la propria carenza di legittimazione passiva in favore della quale amministrazione subentrata alla struttura commissariale;
e, nel Controparte_2 merito, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato e, comunque, l'infondatezza della domanda in quanto non provata.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, a sua volta, in via preliminare, il Controparte_2 difetto di giurisdizione del Tribunale Regionale Acque Pubbliche per essere competente il giudice ordinario, la propria carenza di legittimazione passiva in favore della Controparte_1
e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, anche con riguardo al quantum
[...] richiesto.
All'udienza del 7.6.2022 la sollevava, altresì, eccezione di inammissibilità Controparte_2 della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, assumendo che la medesima vicenda era già stata integralmente definita tra le stesse parti dalla Corte d'Appello di Catanzaro con ordinanza n. 3116/2017, avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di occupazione legittima.
Precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 17.9.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ai sensi dell'art. 140, lett. d), R.D. n. 1775/1933, “appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della L. n. 2359/1865” (cioè l'indennità spettante ai proprietari dei terreni “gravati di servitù” o che “vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”, in seguito all'esecuzione di un'opera di pubblica utilità), “in conseguenza dell'esecuzione
o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione o utilizzazione delle acque”; la lett. e) dello stesso art. 140 R.D. n. 1775/1933 attribuisce alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali delle
3 Acque Pubbliche “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera” idraulica eseguita dalla Pubblica Amministrazione. Dalla predetta norma si evince che le controversie relative al risarcimento del danno da occupazione illegittima, se connesse, come prospettato, alla costruzione o manutenzione di un'opera idraulica, spettano alla cognizione dei
Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche (sul punto cfr. Cass. S.U. 10362/2009; Cass., S.U.
13358/2008; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 22 marzo 2017, n. 248; e nella vicenda svoltasi tra le stesse parti con riferimento alla richiesta di indennità di occupazione legittima (e poi definita dalla predetta ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro) T.A.R. Calabria, Sez. II, n. 527/2018, pubblicata il 26 febbraio 2018).
Sempre in via preliminare, va riconosciuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali hanno dimostrato sia la loro qualità di eredi, depositando i certificati di morte dei propri genitori e lo stato di famiglia integrale, sia la titolarità del bene oggetto di causa (cfr. atto notaio del Per_6
24.2.1981). In ogni caso, la legittimazione attiva dei ricorrenti risulta già accertata nell'ordinanza, resa tra le stesse parti dell'odierno giudizio, dalla Corte d'appello di Catanzaro n. 3116/2017, passata in giudicato.
Viste le eccezioni formulate sul punto da entrambi i convenuti, il Collegio ritiene dirimente e necessario affrontare, sempre in via preliminare, la questione del soggetto investito della Cont legittimazione passiva (se sussistente in capo alla , quale autorità statale da cui dipendeva la struttura commissariale, ovvero in capo alla quale amministrazione ordinaria Controparte_2 subentrata nei rapporti giuridici facenti capo al soppresso Ufficio del Commissario delegato), in quanto incidente sulla corretta individuazione del soggetto chiamato a rispondere degli effetti giuridici dell'occupazione contestata. Sul punto si condividono le argomentazioni già esposte in un precedente di questo stesso Tribunale emesso in una vicenda analoga a quella che ci occupa (cfr. sentenza TRAP Napoli n. 4521/2023) e che di seguito si riportano.
In particolare, va osservato che con l'O.P.C.M. n. 2696 del 21.10.1997 sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione e il Presidente della Regione è stato CP_2 nominato Commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi di emergenza e provvedere alla realizzazione degli stessi.
Dalla disamina del successivo O.P.C.M. n. 2881 del 30.11.1998 si evince, inoltre, che con deliberazione n. 4640 del 2.10.1998 la ha promosso la dichiarazione dello stato di Controparte_2 emergenza con riguardo all'ambito della gestione delle acque e dello smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e sanitari, di tal ché, con il citato O.P.C.M., sono stati estesi al Commissario
4 delegato - Presidente della anche per tale ambito, i poteri originariamente Controparte_2 conferitigli con l'ordinanza n. 2696/1997 (relativi alla sola gestione dei rifiuti solidi urbani).
Di seguito, con O.P.C.M. n. 57 del 14 marzo 2013 (cfr. doc. n. 2 della produzione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) la è stata individuata quale Controparte_2 amministrazione ordinariamente competente a subentrare “A decorrere dal 1° gennaio 2013” nei rapporti in precedenza facenti capo al soppresso Ufficio commissariale - con il compito di “porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalità specificate in premessa, e a provvedere alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione , CP_2 unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate” (cfr. art. 4 commi 1 e 4).
Ebbene, come correttamente affermato dalla difesa erariale, risulta applicabile nel caso di specie l'art. 1, comma 422, l. n. 147 del 2013 (norma abrogata e riprodotta dal legislatore all'art. 24, comma 6, D.lgs. 1/2018), secondo cui “Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni
e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4- quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile (…) Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”. In ordine all'interpretazione conferita al comma 422 citato, già il Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 2700/2016 pubblicata il 17.06.2016 (cfr. doc. n. 6 della produzione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), ha affermato il principio per cui la “successione universale ex comma 422 resti esclusa solo quando la sia rimasta del tutto estranea alla nomina o CP_2 alla designazione del Commissario delegato o dei Commissari delegati”.
Per completezza, va rammentato che la Corte Costituzionale, con sent. n. 8 del 2016, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 422, citato, statuendo che “il venir meno della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha esercitato una funzione emergenziale, integra dunque il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono […]. Ed è perciò ragionevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all'ordinario sistema delle competenze. Tanto comporta che il subentro dell'ente
5 ordinariamente competente investa appunto in toto la situazione su cui lo Stato non può più esercitare alcuna competenza giuridica”.
In considerazione dei principi richiamati e avendo l'O.P.C.M. n. 57/2013 designato la CP_2
quale Amministrazione competente in via ordinaria al superamento del contesto di criticità
[...] nel settore dei rifiuti urbani e di quelli successivamente ricompresi in tale intervento, quali la tutela delle acque (stante il richiamo ivi contenuto all'O.P.C.M. n. 2881/1998), la deve Controparte_2 ritenersi subentrata in tutti i rapporti del cessato Ufficio commissariale, essendo, quindi, l'unico soggetto legittimato a rispondere della condotta amministrativa illecita subita dai ricorrenti.
Va, poi, sempre in via preliminare, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della Controparte_1
L'occupazione sine titulo del fondo oggetto di causa, proseguita oltre il termine legale previsto per l'occupazione d'urgenza autorizzata in assenza di adozione del decreto di esproprio, integra, infatti, un'ipotesi di illecito permanente, come tale insuscettibile di far decorrere il termine di prescrizione fino al momento della cessazione della condotta antigiuridica, tramite il rilascio del bene appreso, la sottoscrizione di un accordo transattivo ovvero con l'adozione di un provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 (cfr. in termini,
Cass., S.U. 1712/1995; Cass., 12961/2018; T.A.R. Calabria, Sez. II, sentenza n. 901/2013).
Va, poi, disattesa anche l'eccezione di inammissibilità della domanda, per violazione del principio del ne bis in idem, sollevata dalla . Controparte_2
L'ordinanza n. 3116/2017 del 30 novembre 2017, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, infatti, ha avuto ad oggetto esclusivamente la determinazione dell'indennità spettante ai ricorrenti per l'occupazione legittima del fondo, nel periodo dal 22 ottobre 2002 al 22 ottobre 2005; oggetto del presente giudizio è, invece, la diversa e autonoma domanda di risarcimento per l'occupazione sine titulo del medesimo fondo, protrattasi successivamente alla scadenza del termine legittimo di occupazione. Trattasi, dunque, di azioni aventi ad oggetto causae petendi e petitum distinti, seppure fondati, in parte, su accertamenti fattuali (l'individuazione del valore del bene) analoghi, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Come già evidenziato, pur essendo le domande di riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima e di risarcimento per la successiva occupazione illegittima distinte ed autonome (tali, quindi, da consentire la loro proposizione in due autonomi giudizi), tuttavia, esse hanno come presupposto comune l'accertamento del valore del fondo al momento dell'occupazione.
Ciò rende necessario richiamare gli accertamenti, già compiuti con valore di giudicato tra i ricorrenti e la , dalla Corte d'appello di Catanzaro nell'ordinanza n. 3116/2017, Controparte_2
6 nella quale, tramite lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio, facente parte integrante dell'accertamento compiuto, la Corte d'appello, precedentemente adita dagli stessi ricorrenti, ha definitivamente statuito che:
1. l'occupazione legittima del fondo per cui è causa si è protratta fino al 22 ottobre 2005. Da tale momento, quindi, in mancanza dell'adozione del decreto di esproprio ovvero del decreto di acquisizione sanante, l'occupazione è divenuta illegittima;
2. il fondo oggetto di causa, situato nel Comune di Diamante, ricade in zona D del piano urbanistico comunale, a destinazione artigianale e industriale, e risulta totalmente inedificabile, in quanto “mq 150 risultano gravati da vincolo di rispetto della linea ferroviaria…la restante area di mq 381 è parimenti priva del requisito dell'edificabilità perché grandemente inferiore alla superficie di mq 2.000 prevista dal Piano Regolatore Generale quale lotto minimo edificabile (v. allegato n. 7 alla consulenza tecnica d'ufficio)” (cfr. pag. 8 ordinanza Corte d'appello di Catanzaro
n. 3116/2017);
3. l'estensione dell'occupazione ha investito l'intera particella n. 520 (di complessivi mq 531);
4. il valore venale del fondo alla data di ottobre 2002 è stato determinato in complessivi €
6.372,00, proporzionalmente ridotti dalla medesima Corte d'appello per la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima.
Sulla base di tali circostanze fattuali - ormai definitivamente accertate e vincolanti per le parti in causa - il Collegio condivide la valutazione compiuta dal giudice delegato di non espletare un'ulteriore CTU nell'ambito del giudizio in corso, rilevando appunto che, nel precedente giudizio svoltosi davanti alla Corte d'Appello di Catanzaro e definito con ordinanza n. 3116 del 30/11/2017 passata in giudicato in quanto non impugnata, sulla base della CTU ivi espletata, è stato già accertato (con forza di giudicato) il valore dell'immobile in questione, stimato all'ottobre 2002 in €
6.372,00.
Non può, pertanto, darsi alcun rilievo al diverso valore indicato dal consulente di parte ed invocato dai ricorrenti a fondamento della loro domanda, contrastando esso con la valutazione - vincolante per la parte - già compiuta dalla Corte d'appello di Catanzaro. Peraltro, la stima compiuta dal CTP non tiene in nessun conto della vocazione urbanistica del bene e dei vincoli del
Piano Regolatore Generale all'epoca vigente, anche in ordine alle possibilità edificatorie del terreno
(di fatto precluse), analiticamente descritte nell'ordinanza n. 3116/2017 e nella CTU in essa richiamata.
Va precisato che il valore dell'area indicato dalla Corte d'appello di Catanzaro è stabilito all'ottobre 2002, ossia al momento di inizio dell'occupazione legittima, e non al momento dell'occupazione illegittima oggetto del presente giudizio, da ancòrarsi all'ottobre 2005.
7 Ritiene, tuttavia, questa Corte che il breve lasso di tempo trascorso tra l'inizio dell'occupazione legittima e quello dell'occupazione illegittima (pari a soli tre anni) renda il valore di mercato del bene, indicato nella precedente ordinanza resa tra le stesse parti, comunque verosimile e aderente anche alle condizioni di mercato del 2005, in mancanza, peraltro, di specifiche deduzioni delle parti volte a fondare una diversa soluzione ovvero a prospettare le specifiche ragioni di mercato che nei tre anni hanno radicalmente modificato le condizioni di vendita della zona per beni di caratteristiche analoghe.
Il Collegio, quindi, al fine di rendere ancora più aderente il valore del bene al momento dell'inizio dell'occupazione illegittima, ritiene di dover incrementare il valore del bene fissato all'ottobre 2002, mediante una rivalutazione annua del 5% fino all'ottobre 2005 (data di realizzazione della condotta illegittima), secondo il criterio utilizzato anche dal CTP nella propria consulenza di parte (pag. 3).
Sulla base delle considerazioni svolte e degli accertamenti vincolanti tra le parti già compiuti nei precedenti giudizi, quindi, l'indennità di occupazione illegittima del bene, corrispondente al valore venale del bene stesso all'ottobre 2005, sulla base dell'estensione della particella e delle sue caratteristiche urbanistiche, deve essere determinato in € 7.327,80 (pari alla somma di € 6.372,00 già fissata dalla Corte d'appello di Catanzaro quale valore all'ottobre 2002, rivalutata del 5% annuo sino all'ottobre 2005), oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della debenza
(23.10.2005) fino alla data della presente decisione e interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata fino all'effettivo pagamento.
Al pagamento di tale somma va condannata la in favore dei ricorrenti, quali Controparte_2 eredi di e , nell'importo da dividersi in favore di ognuno di loro Persona_1 Persona_2 in relazione a quanto dovuto a ciascuno in ragione della rispettiva quota ereditaria.
Le spese di lite tra i ricorrenti e la seguono la soccombenza, nella misura Controparte_2 indicata in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e del mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti, avv. Angelo Capano, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
Le spese di lite tra i ricorrenti e la Controparte_5
vanno, invece, interamente compensate tra le parti, stante il tenore meramente
[...] processuale della pronuncia.
P.Q.M.
8 Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e n.q. di eredi di e , nei confronti della
[...] Parte_7 Persona_1 Persona_2
e della , Controparte_5 Controparte_2 in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1. condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_2 favore di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e della complessiva somma di Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
€ 7.327,80, da dividersi in favore di ognuno di loro in relazione a quanto dovuto a ciascuno in ragione della rispettiva quota ereditaria, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della debenza (23.10.2005) fino alla data della presente decisione e interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata fino all'effettivo pagamento;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della parte Controparte_2 ricorrente, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Angelo Capano, per averne fatto anticipo;
3. compensa interamente le spese di lite nei confronti della Controparte_1
[...]
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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