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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. rg7114 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7114 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia in Napoli
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. PAGLIUCA MARTA presso cui elettivamente domicilia in Napoli
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 14.11.2024 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del
1 GI, che recepivano integralmente, e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• affido condiviso della figlia minore , nata il [...], con Per_1
collocazione privilegiata della minore presso la madre;
• regime di visita così come indicato: il padre avrà facoltà di tenere la figlia con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. Il Signor potrà, in ogni caso, tenere con sé la CP_1
figlia ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 10,00 sino alle ore 20,00 della domenica a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che
i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, il Signor CP_1
avrà facoltà di tenere con sé la figlia, nei giorni 24 dicembre e 1° gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni 25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di
Natale con il figlio, lo potrà tenere con sé per le festività di Pasqua.
• contributo a carico del resistente a titolo di mantenimento di di Per_1
importo mensile di euro 300,00 da versare ogni 5 del mese oltre
2 aggiornamento ISATAT e il 50 % delle spese straordinarie;
l'assegno unico pari a 200 euro mensili sarà percepito dalla ricorrente per intero.
A carico di la metà delle spese scolastiche, mediche, Parte_1
per attività sportive, per la colonia estiva dei figli e per il doposcuola.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n. 16, parte I, s., sez. P, Reg. Atti di Parte_2
Matrimonio dell'anno 2020) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10
L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7114 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
DI
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso cui elettivamente domicilia in Napoli
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. PAGLIUCA MARTA presso cui elettivamente domicilia in Napoli
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente si costituiva e non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 14.11.2024 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse, si accordavano alle stesse condizioni di cui alla proposta conciliativa del
1 GI, che recepivano integralmente, e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
• affido condiviso della figlia minore , nata il [...], con Per_1
collocazione privilegiata della minore presso la madre;
• regime di visita così come indicato: il padre avrà facoltà di tenere la figlia con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. Il Signor potrà, in ogni caso, tenere con sé la CP_1
figlia ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 10,00 sino alle ore 20,00 della domenica a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che
i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, il Signor CP_1
avrà facoltà di tenere con sé la figlia, nei giorni 24 dicembre e 1° gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni 25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di
Natale con il figlio, lo potrà tenere con sé per le festività di Pasqua.
• contributo a carico del resistente a titolo di mantenimento di di Per_1
importo mensile di euro 300,00 da versare ogni 5 del mese oltre
2 aggiornamento ISATAT e il 50 % delle spese straordinarie;
l'assegno unico pari a 200 euro mensili sarà percepito dalla ricorrente per intero.
A carico di la metà delle spese scolastiche, mediche, Parte_1
per attività sportive, per la colonia estiva dei figli e per il doposcuola.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito,
è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n. 16, parte I, s., sez. P, Reg. Atti di Parte_2
Matrimonio dell'anno 2020) alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10
L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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