Articolo 124 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 123Articolo 125
Versione
15 marzo 1968
Art. 124.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1968, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968