Art. 124.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1968, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1968, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.