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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/04/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. Rg. PU 2025 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Settore Procedure Concorsuali
Il Giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi, nella procedura n. 2025 13 rg. PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCII) promossa da: Parte_1
[...] C.F._1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il ricorrente, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti.
E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il C.O.A. di Catanzaro Avv. Claudia
Consarino nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere;
il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività.
Con decreto ex art. 70 ccii il piano con la relazione del gestore sono state comunicate a tutti i creditori i quali non ha proposto alcuna osservazione.
In data 4.04.2025 il gestore ha, poi, depositato la relazione particolareggiata aggiornata con la modifica richiesta dal Tribunale con l'esclusione del compenso dell'advisor dalla prededuzione.
La proposta ed il piano, come modificati con la relazione depositata in data 4.04.2025, devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII.
Pag. 1 di 5 Quanto al profilo soggettivo, dalla relazione del gestore, infatti, emerge che il Sig. Pt_1 svolge l'attività di bancario alle dipendenze del Monte dei Paschi di Siena e che tutti i debiti dell'istante sono stati contratti quale persona fisica per scopi estranei alla sua attività.
Quanto alla sussistenza del sovraindebitamento, la stessa emerge dalla rilevante esposizione debitoria (per lo più derivante da una serie di contratti di finanziamento contratti dal debitore ed analiticamente indicati dal gestore nella propria relazione) che non consente al debitore, in rapporto al proprio reddito ed ai propri bisogni, di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.
Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Infatti, per come esposto dal gestore, risulta che il ricorso ai finanziamenti è stato determinato dalla separazione con conseguente necessità di acquistare altro immobile nel quale trasferire la propria residenza ed obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento di importo rilevante, dalla necessità di sostenere economicamente anche la seconda moglie con la quale ha contratto matrimonio nell'anno 2021, dai gravi problemi di salute e documentati dai quali è stato colpito e che lo hanno costretto a trasferirsi a Roma con conseguente necessità di locare un immobile.
A parere del Tribunale, pertanto, non può affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata da colpa grave, malafede o frode avendo il gestore attestato anche che l'adempimento dei debiti è stato regolare da parte del ricorrente sino al 2023.
Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.
In particolare il piano prevede
1) il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione relativi ai compensi dell'OCC,
2) il pagamento del 100% dei crediti privilegiati,
3) il pagamento parziale in misura pari al 15% dei creditori chirografari per un ammontare complessivo di € 15.321,70.
Il debito nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, scaturito dalla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della casa che costituisce abitazione principale del debitore, resterà, invece, fuori dal piano e verrà pagato secondo le scadenze previste dal contratto. Ciò è in linea con quanto previsto dall'art 67, co 5, CCII che specifica che la proposta di piano può prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data di deposito della domanda, ha adempiuto alle proprie
Pag. 2 di 5 obbligazioni o se il Giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Nella fattispecie in esame, infatti, il gestore ha attestato che il Sig. è in regola con i Pt_1
pagamenti e, di conseguenza, rientra nella previsione normativa sopra richiamata.
Per adempiere al piano il debitore corrisponderà ai creditori la complessiva somma di €
25.227,11 in n. 14 mensilità.
Il piano appare fattibile. Non vi è falcidia dei creditori privilegiati e non vi sono opposizioni.
Il giudizio di competenza del Tribunale è solo di ammissibilità e fattibilità non spettando al Tribunale valutare sulla convenienza.
Dalla relazione del gestore emerge che il Sig. attualmente percepisce uno stipendio Pt_1 netto pari all'incirca ad € 2.200,00 (che, per effetto della cessazione della cessione del V° stipendio in favore di DA SPV srl, ritornerà ad essere pari a circa € 2.500,00) mensili e le spese necessarie per il proprio sostentamento sono pari ad € 2.000,00. Il ricorrente percepisce, altresì, due indennità: una di invalidità pari ad € 925,00, riconosciutagli fino al mese di aprile 2026, ed una di accompagnamento pari ad € 530,00 riconosciutagli fino al mese di dicembre 2025. L'importo di dette indennità (pari ad € 1.455,00 mensili), arrotondato ad € 1.450,00 mensili, verrà messo a disposizione dei creditori, unitamente alla somma di € 7.750,00 (somma accantonata con la quale fin dalla prima mensilità a decorrere dalla data di omologa riuscirà a soddisfare gran parte dei crediti prededucibili)
e continuerà a versare la somma di € 1.450,00 per le successive 12 mensilità (dalla 2^ alla 13^), mentre l'ultima mensilità sarà di € 821,69.
Pertanto, la durata complessiva del piano di ristrutturazione è di 14 mesi dall'omologa.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, in mancanza di osservazioni da parte dei creditori, ritiene il Tribunale che ricorrono i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCII.
Si precisa infine che il compenso spettante al gestore OCC verrà accantonato ma non ripartito fino al termine della procedura, salvo eventuale acconto. Va precisato, altresì, che, così come previsto dall'art. 71 co. 4
CCI, solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto della diligenza del gestore OCC (art. 71 co. 6 CCII) e di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento.
Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCII.
P.Q.M.
Il Giudice pronunciando in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII:
Pag. 3 di 5 OMOLOGA il piano del consumatore proposto da Parte_1
alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in C.F._1
atti, come modificato con la relazione depositata dal gestore in data 4.04.2025,
DISPONE:
a. che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano modificato;
b. che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
c. che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;
d. che eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente erogatore di prestazioni previdenziali dovranno essere versate al professionista delegato per l'attuazione del piano;
e. il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
f. dispone che l'OCC: i) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice;
ii) provveda all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore, iii) onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano;
iv) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso, mentre le somme destinate al pagamento dell'OCC secondo le previsioni del piano saranno via via accantonate fino a che il giudice delegato non ne autorizzerà il pagamento;
g. l'attribuzione all'OCC del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio/pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;
h. (in caso di immobili o mobili registrati) la trascrizione del decreto, a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;
Pag. 4 di 5 i. che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore,
entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti i debitori di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine sia comunicata a tutti i creditori.
DICHIARA chiusa la presente procedura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
4.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Rinaldi
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Settore Procedure Concorsuali
Il Giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi, nella procedura n. 2025 13 rg. PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCII) promossa da: Parte_1
[...] C.F._1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il ricorrente, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti.
E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il C.O.A. di Catanzaro Avv. Claudia
Consarino nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere;
il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività.
Con decreto ex art. 70 ccii il piano con la relazione del gestore sono state comunicate a tutti i creditori i quali non ha proposto alcuna osservazione.
In data 4.04.2025 il gestore ha, poi, depositato la relazione particolareggiata aggiornata con la modifica richiesta dal Tribunale con l'esclusione del compenso dell'advisor dalla prededuzione.
La proposta ed il piano, come modificati con la relazione depositata in data 4.04.2025, devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII.
Pag. 1 di 5 Quanto al profilo soggettivo, dalla relazione del gestore, infatti, emerge che il Sig. Pt_1 svolge l'attività di bancario alle dipendenze del Monte dei Paschi di Siena e che tutti i debiti dell'istante sono stati contratti quale persona fisica per scopi estranei alla sua attività.
Quanto alla sussistenza del sovraindebitamento, la stessa emerge dalla rilevante esposizione debitoria (per lo più derivante da una serie di contratti di finanziamento contratti dal debitore ed analiticamente indicati dal gestore nella propria relazione) che non consente al debitore, in rapporto al proprio reddito ed ai propri bisogni, di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.
Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Infatti, per come esposto dal gestore, risulta che il ricorso ai finanziamenti è stato determinato dalla separazione con conseguente necessità di acquistare altro immobile nel quale trasferire la propria residenza ed obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento di importo rilevante, dalla necessità di sostenere economicamente anche la seconda moglie con la quale ha contratto matrimonio nell'anno 2021, dai gravi problemi di salute e documentati dai quali è stato colpito e che lo hanno costretto a trasferirsi a Roma con conseguente necessità di locare un immobile.
A parere del Tribunale, pertanto, non può affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata da colpa grave, malafede o frode avendo il gestore attestato anche che l'adempimento dei debiti è stato regolare da parte del ricorrente sino al 2023.
Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.
In particolare il piano prevede
1) il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione relativi ai compensi dell'OCC,
2) il pagamento del 100% dei crediti privilegiati,
3) il pagamento parziale in misura pari al 15% dei creditori chirografari per un ammontare complessivo di € 15.321,70.
Il debito nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, scaturito dalla stipula del contratto di mutuo per l'acquisto della casa che costituisce abitazione principale del debitore, resterà, invece, fuori dal piano e verrà pagato secondo le scadenze previste dal contratto. Ciò è in linea con quanto previsto dall'art 67, co 5, CCII che specifica che la proposta di piano può prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data di deposito della domanda, ha adempiuto alle proprie
Pag. 2 di 5 obbligazioni o se il Giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Nella fattispecie in esame, infatti, il gestore ha attestato che il Sig. è in regola con i Pt_1
pagamenti e, di conseguenza, rientra nella previsione normativa sopra richiamata.
Per adempiere al piano il debitore corrisponderà ai creditori la complessiva somma di €
25.227,11 in n. 14 mensilità.
Il piano appare fattibile. Non vi è falcidia dei creditori privilegiati e non vi sono opposizioni.
Il giudizio di competenza del Tribunale è solo di ammissibilità e fattibilità non spettando al Tribunale valutare sulla convenienza.
Dalla relazione del gestore emerge che il Sig. attualmente percepisce uno stipendio Pt_1 netto pari all'incirca ad € 2.200,00 (che, per effetto della cessazione della cessione del V° stipendio in favore di DA SPV srl, ritornerà ad essere pari a circa € 2.500,00) mensili e le spese necessarie per il proprio sostentamento sono pari ad € 2.000,00. Il ricorrente percepisce, altresì, due indennità: una di invalidità pari ad € 925,00, riconosciutagli fino al mese di aprile 2026, ed una di accompagnamento pari ad € 530,00 riconosciutagli fino al mese di dicembre 2025. L'importo di dette indennità (pari ad € 1.455,00 mensili), arrotondato ad € 1.450,00 mensili, verrà messo a disposizione dei creditori, unitamente alla somma di € 7.750,00 (somma accantonata con la quale fin dalla prima mensilità a decorrere dalla data di omologa riuscirà a soddisfare gran parte dei crediti prededucibili)
e continuerà a versare la somma di € 1.450,00 per le successive 12 mensilità (dalla 2^ alla 13^), mentre l'ultima mensilità sarà di € 821,69.
Pertanto, la durata complessiva del piano di ristrutturazione è di 14 mesi dall'omologa.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, in mancanza di osservazioni da parte dei creditori, ritiene il Tribunale che ricorrono i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCII.
Si precisa infine che il compenso spettante al gestore OCC verrà accantonato ma non ripartito fino al termine della procedura, salvo eventuale acconto. Va precisato, altresì, che, così come previsto dall'art. 71 co. 4
CCI, solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto della diligenza del gestore OCC (art. 71 co. 6 CCII) e di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizzerà il pagamento.
Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCII.
P.Q.M.
Il Giudice pronunciando in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII:
Pag. 3 di 5 OMOLOGA il piano del consumatore proposto da Parte_1
alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in C.F._1
atti, come modificato con la relazione depositata dal gestore in data 4.04.2025,
DISPONE:
a. che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano modificato;
b. che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
c. che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;
d. che eventuali somme trattenute dal datore di lavoro/ente erogatore di prestazioni previdenziali dovranno essere versate al professionista delegato per l'attuazione del piano;
e. il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
f. dispone che l'OCC: i) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice;
ii) provveda all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore, iii) onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano;
iv) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso, mentre le somme destinate al pagamento dell'OCC secondo le previsioni del piano saranno via via accantonate fino a che il giudice delegato non ne autorizzerà il pagamento;
g. l'attribuzione all'OCC del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio/pensione e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;
h. (in caso di immobili o mobili registrati) la trascrizione del decreto, a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;
Pag. 4 di 5 i. che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore,
entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti i debitori di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine sia comunicata a tutti i creditori.
DICHIARA chiusa la presente procedura.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
4.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Rinaldi
Pag. 5 di 5