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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.1038/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), quale socio accomandatario della Parte_1 C.F._1
ENOLOJICO DI AR RC AS (C.F./P.IVA: , con l'avv. P.IVA_1
ANGELO OROPALLO.
Appellante
E
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'avv. LAURA BOVE.
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato , quale socio Parte_1 accomandatario della ENOLOJICO DI AR RC AS, ha impugnato la sentenza n. 1370/2020 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha rigettato le domande proposte dall'attrice e compensato le spese.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“La società attrice CO di NI CO SA ha agito in giudizio esponendo:
- che con contratto del 7.04.2003, registrato a Latina il 24.04.2003 al n.3246 serie 3, la le aveva concesso in locazione l'immobile in Latina, Via Cesare Battisti nn. CP_1
30/36 (angolo Piazza Roma) per uso ristorante con licenza di somministrazione di alimenti e bevande;
che il contratto si era rinnovato per legge con canone locativo di € 3.556,94 al netto dell'iva;
1 che con lettera del 21.01.2014, la veva comunicato alla CO la volontà di CP_1 non rinnovare il rapporto locativo;
che con lettera del 9.12.2014 la CO, nel prendere atto della disdetta del contratto di locazione, aveva rivendicato il proprio diritto a percepire l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 L.392/78, preannunciando nel contempo che, ove l'immobile dopo la riconsegna fosse stato adibito allo stesso tipo di attività di quella esercitata dalla CO, il locatore sarebbe stato chiamato a corrispondere l'indennità aggiuntiva prevista dalla norma sopra richiamata;
che alla data del 01.04.2015 l'attrice aveva consegnato alla 'immobile oggetto di CP_1 locazione e le parti avevano regolato i loro rapporti pregressi nell'ambito della transazione sottoscritta il 14.04.2015, in forza della quale la veva corrisposto alla CO, CP_1 sotto forma di compensazione fra debiti-crediti, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di € 64.024,92, pari a 18 mensilità dell'ultimo canone locativo al netto dell'iva;
che dopo quattro mesi dalla riconsegna, l'immobile era stato locato dalla d altro CP_1 soggetto denominato 100 Montaditos Panta Rei SR (P.IVA ) che, a far data dal P.IVA_3 mese di agosto 2015, vi aveva esercitato la medesima attività dell'attrice, con autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande;
che in virtù di tale circostanza, con lettera del 19.10.2015 l'attrice aveva richiesto alla a corresponsione della indennità aggiuntiva prevista dall'art.34 L.392/78 comma CP_1 II, nella misura di € 64.024,92, pari cioè a 18 mensilità del canone di locazione previsto nel contratto disdettato, al netto dell'iva;
che la on lettera del 9.11.2015 aveva contestato la richiesta di corresponsione CP_1 dell'indennità aggiuntiva, ritenendo insussistenti i presupposti di legge;
che il 24.02.2016 le parti avevano quindi sottoscritto una transazione, con cui erano state risolte le questioni relative alla citata indennità, mediante assunzione dell'obbligo, da parte della i corrispondere alla CO la somma di € 45.000,00, in luogo della maggior CP_1 somma di € 64.024,92 spettante quale equivalente di 18 mensilità dell'ultimo canone locativo al netto dell'iva;
che la predetta somma doveva essere versata con le seguenti modalità:
- € 10.000,00 alla sottoscrizione della transazione;
- € 35.000,00 in 7 ratei mensili di € 5.000,00 cadauno, da maggio 2016 a novembre 2016; che la transazione sottoscritta dalle parti prevedeva espressamente (art.4) che non aveva carattere novativo e che la somma oggetto di accordo (€ 45.000,00) era stata accettata dalla CO a condizione del puntuale ed integrale pagamento alle scadenze pattuite poiché, in difetto, la stessa si sarebbe automaticamente risolta in danno della con CP_1 conseguente diritto dell'attrice di pretendere l'intera somma originariamente spettante (€ 64.024,92) detratto quanto versato fino al momento della risoluzione;
che la veva omesso il pagamento dei ratei di ottobre e novembre, per un totale di CP_1
€ 10.000,00; che con lettera del 28.09.2016 la CO aveva contestato alla 'inadempimento, CP_1 chiedendo, alla luce della transazione intervenuta, il pagamento della somma di € 34.024,92 come conseguenza della risoluzione di diritto dell'accordo; che la con missive del 28.9.2016 e del 7.10.2016 aveva contestato la pretesa, CP_1 deducendo che alla transazione del 24.02.2016 sarebbe dovuta seguire l'emissione di fattura da parte della CO e, non avendovi provveduto quest'ultima, avrebbe depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina “Denuncia di Violazione degli Obblighi relativi alla Documentazione” e, conseguentemente, avrebbe provveduto in proprio al pagamento della relativa imposta pari ad € 8.114,75 (imponibile 22% € 36.885,25+iva 22% € 8.114,75) detraendo tale somma da quanto ancora dovuto alla CO;
2 che quindi la veva versato alla CO la residua somma di € 1.885,25 quale CP_1 differenza sull'importo dovuto di € 10.000,00. La società attrice ha pertanto dedotto che aveva diritto alla speciale indennità aggiuntiva prevista dall'art.34 comma II della legge n. 392/78, nella misura di € 64.024,92, pari a 18 mensilità del canone di locazione previsto nel contratto disdettato, al netto dell'iva; che la transazione del 24.02.2016, di natura non novativa, prevedeva all'art. 4 una clausola risolutiva espressa, sulla cui base il mancato pagamento anche di un solo rateo avrebbe determinato ipso iure la risoluzione dell'accordo; che la CO aveva dichiarato di volersi avvalere di tale clausola risolutiva espressa, cosicché all'inadempimento della società convenuta era conseguita la risoluzione di diritto del contratto.
Tanto premesso, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
La società convenuta, tardivamente costituita in data 13.2.2017 per l'udienza del 14.2.2017, indicata in citazione, ha contestato la fondatezza della domanda, concludendo come in epigrafe.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“La domanda attrice è infondata e non può pertanto essere accolta, pur se deve essere condivisa la prospettazione della LO di NI CO SA in ordine all'assenza di presupposti per l'assoggettamento all'IVA delle somme dovute dalla società convenuta, in adempimento della transazione conclusa tra le parti in data 24.2.2016. Ed invero, tale transazione ha ad oggetto la pretesa attorea di percepire l'indennità di avviamento prevista dall'art. 34, comma II, della legge n. 392 del 1978 (“Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente”), per l'importo di € 64.024,92, equivalente a diciotto mensilità dell'ultimo canone locativo, al netto dell'IVA. Come espressamente previsto dall'art. 4 del contratto, la transazione intervenuta tra le parti non ha natura novativa, tanto che le stesse hanno previsto, al medesimo art. 4, che il mancato pagamento di uno dei ratei stabiliti avrebbe determinato “l'automatica risoluzione della presente in danno della con la conseguenza che CO di NI CO CP_1 SA avrà diritto a pretendere l'intera somma dovuta per l'indennità suppletiva (€ 64.024.92), detratto ovviamente quanto versato dalla fino al momento della risoluzione”. CP_1
Ne consegue che le somme dovute in adempimento della transazione seguono il medesimo regime tributario previsto per l'obbligazione di corresponsione dell'indennità di avviamento, che forma l'oggetto della transazione (come, peraltro, ritenuto in analoghe fattispecie dall'Agenzia delle Entrate;
cfr. la risposta al quesito n. 178 del 3 giugno 2019: “Nella transazione dichiarativa, infatti, non configurandosi un nuovo rapporto giuridico, il trattamento fiscale è stabilito con riferimento al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa”). Orbene, sulla questione relativa all'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto dell'indennità di avviamento, deve condividersi l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale in tema di IVA, l'indennità da perdita dell'avviamento commerciale spettante al conduttore dell'immobile alla cessazione del rapporto locativo a norma dell'art. 34 della l. n.
392 del 1978 è esclusa dal computo della base imponibile, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo per essa ravvisabile il "nesso diretto" richiesto dalla giurisprudenza unionale, tra prestazione (del conduttore) e corrispettivo (del locatore), atteso che l'obbligazione di corrispondere tale indennità non si colloca sul piano del sinallagma contrattuale perché sorge quando il rapporto è già cessato e assolve, quale obbligazione "ex lege" attinente allo scioglimento del contratto, la duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della
3 perdita dell'avviamento, dall'altro, di distribuire equitativamente alcune delle esternalità positive rimaste in capo al locatore - in termini di incremento del valore locatizio ricollegabile all'avviamento indotto dall'attività imprenditoriale svolta dal conduttore - su chi ha concorso a incrementarle, ripristinando, così, l'equilibrio degli effetti dello scioglimento contrattuale (Cass.
n. 29180 del 12/11/2019).
Ne discende che non può ritenersi che il versamento, da parte della società convenuta, dell'imposta sul valore aggiunto (effettuato ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera a) del D.Lgs. n. 471 del 1997), nella misura di € 8.114,75, costituisca adempimento alle obbligazioni assunte con la transazione del 24.2.2016, posto che – nonostante il disposto dell'art. 2 del contratto ricomprenda nell'importo di € 45.000,00, concordato in sede transattiva, “tutte le eventuali imposte dovute per legge” - deve escludersi che il suddetto importo possa riferirsi all'IVA, atteso che, per quanto innanzi rilevato, l'imposta in questione non può ritenersi “dovuta per legge”, posto che l'indennità di avviamento e la transazione, non novativa, in ordine alla corresponsione di tale indennità sono escluse dalla relativa base imponibile.
Pur dovendosi quindi condividere la prospettazione attorea in ordine al mancato pagamento dell'importo di € 8.114,75 da parte della società convenuta (avendo la società convenuta pagato la differenza tra la somma di € 10.000,00, ancora dovuta in esecuzione della transazione conclusa tra le parti, e l'imposta versata, pari per l'appunto ad € 8.114,75), deve tuttavia altresì condividersi quanto dedotto dalla società convenuta, secondo la quale tale mancato pagamento non può essere qualificato come inadempimento.
Ed invero, la ha dedotto e dimostrato di avere presentato, in data 4.6.2016 (ben CP_1 prima della scadenza delle obbligazioni di pagamento prevista nella transazione conclusa tra le parti, le cui ultime rate erano previste per ottobre e novembre 2016), interpello nell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la corretta applicazione della disciplina fiscale all'indennità di avviamento, nonché l'applicazione dell'IVA in caso di negoziazione fra le parti dell'indennità di avviamento (allegato 4 alla comparsa), alla quale aveva fatto seguito la risposta del 9.8.2016 dell'Agenzia delle Entrate, che aveva affermato che l'IVA fosse dovuta nel caso di specie (allegato 5 alla comparsa). Ad analoga conclusione era pervenuta la Commissione dell'Ordine dei dottori commercialisti nella risposta fornita al legale rappresentante della società convenuta.
La società convenuta ha altresì dimostrato di avere emesso autofattura n. 1 del 9.12.2016 e versato l'importo dell'Iva ritenuta dovuta, pari ad € 8.114,76, in favore dell'Agenzia delle Entrate. Appare pertanto evidente che il mancato pagamento dell'importo di € 8.114.76, da parte della società convenuta in favore dell'attrice non è stato determinato dall'intento di sottrarsi alle obbligazioni assunte con la transazione del 24.2.2016, ma piuttosto da quello di adempiervi, posto che la somma convenuta, pari ad € 45.000,00, era comprensiva delle imposte dovute per legge (art. 2 del contratto), e che tanto l'Agenzia delle Entrate, quanto l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Latina aveva affermato l'inclusione delle somme dovute in adempimento della transazione del 24.2.2016 nella base di calcolo dell'IVA e l'obbligo del relativo versamento, effettivamente effettuato da parte della CP_2
Deve pertanto ritenersi che il comportamento posto in essere dalla società convenuta fosse conforme a buona fede. Deve pertanto essere ripercorso, nel presente giudizio, l'iter argomentativo fatto proprio dalla sentenza n. 23868 del 2015 della Suprema Corte, citata dalla convenuta, che si attaglia perfettamente al caso di specie: “Anche in presenza di clausola risolutiva espressa, i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di abuso del diritto, preservando l'uno gli interessi dell'altro. Il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, in particolare, è necessariamente governato dal principio di buona fede, da tempo individuato dagli interpreti sulla base del dettato normativa (art. 1175,
1375, 1356, 1366, 1371, c.c., ecc.) come direttiva fondamentale per valutare l'agire dei privati
4 e come concretizzazione delle regole di azione per i contraenti in ogni fase del rapporto
(precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto). Il principio di buona fede si pone allora, nell'ambito della fattispecie dell'art. 1456 c.c., come canone di valutazione sia dell'esistenza dell'inadempimento, sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, al fine di evitarne l'abuso ed impedendone l'esercizio ove contrario ad essa (ad esempio escludendo i comportamenti puramente pretestuosi, che quindi non riceveranno tutela dall'ordinamento). Dunque, pure in presenza della clausola risolutiva espressa, per il contraente non inadempiente vige il precetto generale ex art. 1375 c.c., il quale gli impone in primis di valutare la condotta di controparte in tale prospettiva collaborativa;
quindi, sarà il giudice a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, allorché sia adito con la domanda volta alla pronuncia dichiarativa ex art. 1456 c.c. (cfr. Cass. 6 febbraio 2007, n. 2553); e, se da tale valutazione risulti che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme al principio della buona fede, ciò lo condurrà ad escludere la sussistenza dell'inadempimento tout court e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto.
L'inadempimento all'obbligazione, contrattualmente previsto come integrativo del potere di provocare in via potestativa la risoluzione del contratto, deve cioè essere effettivo, perché la previsione negoziale è da interpretare ed eseguire secondo buona fede.
Il tema, quindi, attiene non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello oggettivo della condotta inadempiente, che in concreto manca, laddove essa – secondo una lettura condotta alla stregua del canone della buona fede - risulti in concreto inidonea ad integrare la fattispecie convenzionale, onde implausibile, secondo il medesimo canone, risulti l'esercizio del diritto di risoluzione da parte dell'altro contraente”. Alla luce delle argomentazioni che precedono, le domande proposte dall'attrice – fondate, quale causa petendi, esclusivamente sulla dedotta intervenuta risoluzione di diritto della transazione
– non possono pertanto essere accolte. Avuto riguardo alla assoluta novità delle questioni trattate, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.”
3.- , quale socio accomandatario della ENOLOJICO DI AR Parte_1
RC AS, ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati.
3.1. Motivazione apparente-contraddittoria-insufficiente-carente-incoerente Violazione dell'art.132 n.4 c.p.c. Impugna la sentenza di primo grado per vizio di motivazione contraddittoria nella parte in cui il Tribunale avrebbe contemporaneamente accolto la tesi difensiva dell'attrice e contraddittoriamente rigettato la domanda che su cui si fonda tale tesi.
3.2. Violazione-falsa applicazione dell'art.1456 c.c. Violazione-falsa applicazione dell'art.112
c.p.c. ultrapetizione Assume che il Giudice di prime cure non avrebbe fatto buon uso dei precetti dettati dall'art. 1456 c.c. riguardanti la clausola risolutiva espressa con la quale i contraenti stabiliscono che il contratto si intende risolto al verificarsi di uno o più avvenimenti integranti gli estremi di un inadempimento, non necessariamente grave. Il Tribunale, in violazione dell'art.112 c.p.c. avrebbe ritenuto inadempiente la in base al principio di buona fede da essa mai CP_1 eccepito.
3.3. Violazione-falsa applicazione degli artt.1175-1337.1366-1375 c.c. Motivazione contraddittoria-illogica-incoerente Violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c.
Considera il comportamento della inconciliabile con il principio di buona fede dal CP_1 momento che la stessa dopo aver deciso di interpellare l'Agenzia delle Entrate e di uniformarsi
5 alla decisione del Fisco, avrebbe comunque dovuto corrispondere le somme pattuite per poi, semmai, chiedere in ripetizione le some versate a titolo di IVA a chi di spettanza.
4.- La hiede dichiararsi l'appello inammissibile ovvero infondato. In via Controparte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiede dichiarare dovuto dalla l'importo ridotto di Euro 8.114,75, con condanna di parte appellante alle spese Controparte_1
e competenze del doppio grado di giudizio.
5.- L'appello, ammissibile in quanto è dato comprendere i nuclei delle censure che investono la motivazione della sentenza di primo grado, è infondato in relazione ai motivi proposti i quali possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
Contr L'aver escluso l'inadempimento della a. alla transazione intervenuta tra le parti, CP_2 pur riconoscendo l'indebito versamento dell'Iva all'erario e la corrispondente riduzione della somma versata, costituirebbe, secondo l'appellante, una decisione contraddittoria e emessa ultra petita, non essendo stata eccepita la buona fede da parte della società convenuta;
detta buona fede non sarebbe comunque ravvisabile nel caso di specie, in cui la Società concedente avrebbe dovuto corrispondere all'appellante la somma pattuita nella transazione e solo successivamente “chiedere in ripetizione a chi di spettanza le somme versate a titolo di Iva”.
L'assunto non ha pregio.
Come chiarito nella sentenza impugnata, le domande proposte dall'attrice si fondano sulla Contr Cont dedotta intervenuta risoluzione di diritto della transazione per inadempimento della a. per aver indebitamente versato l'Iva all'erario ed aver corrispondentemente ridotto l'importo versato all'appellante.
Nella transazione del 24 febbraio 2025 stipulata tra le parti, all'art. 2, queste concordavano la corresponsione della complessiva somma di euro 45.000 «onnicomprensiva di tutte le eventuali imposte dovute per legge». Provvedevano quindi a cadenzare gli adempimenti dei ratei dovuti Contr dalla a. ratei da intendersi, in virtù del disposto 1363 c.c., al lordo delle eventuali CP_2 imposte sopra richiamate.
Contr In data 4.6.2016 la società a. ha quindi presentato interpello all'Agenzia delle CP_2 Entrate, avente ad oggetto la corretta applicazione della disciplina fiscale all'indennità di avviamento, nonché l'applicazione dell'IVA in caso di negoziazione fra le parti dell'indennità di avviamento, alla quale ha fatto seguito la risposta del 9.8.2016 dell'Agenzia delle Entrate, che ha affermato che l'IVA è dovuta nel caso di specie (allegato 5 alla comparsa di risposta). Ad analoga conclusione era pervenuta la Commissione dell'Ordine dei dottori commercialisti nella risposta fornita al legale rappresentante della società convenuta. La società convenuta ha altresì dimostrato di avere emesso autofattura n. 1 del 9.12.2016 e versato l'importo dell'Iva ritenuta dovuta, pari ad € 8.114,76, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Ritiene questa Corte che, alla luce del disposto dell'art. 1366 cod. civ. (Interpretazione secondo buona fede), l'art. 2 della transazione in atti, nel menzionare «eventuali imposte dovute per legge» lasciava intendere che le parti dovessero verificare la debenza di eventuali imposte e su tale significato la parte – che si è diligentemente adoperata per detta verifica presso le sedi competenti al fine di definire l'entità del proprio debito al netto delle imposte – ha fatto ragionevole affidamento.
6 D'altronde, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, l'agire dei contraenti va interpretato secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicchè, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente Cass. ordinanza n. 8282 del 2023).
6.- In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale di Latina n.
1370/2020 deve essere confermata.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1370/2020:
- respinge l'appello;
- condanna , quale socio accomandatario della ENOLOJICO DI Parte_1
AR RC AS alla rifusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1 liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 6 maggio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.1038/2021 vertente
TRA
(C.F.: ), quale socio accomandatario della Parte_1 C.F._1
ENOLOJICO DI AR RC AS (C.F./P.IVA: , con l'avv. P.IVA_1
ANGELO OROPALLO.
Appellante
E
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'avv. LAURA BOVE.
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 5 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato , quale socio Parte_1 accomandatario della ENOLOJICO DI AR RC AS, ha impugnato la sentenza n. 1370/2020 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha rigettato le domande proposte dall'attrice e compensato le spese.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“La società attrice CO di NI CO SA ha agito in giudizio esponendo:
- che con contratto del 7.04.2003, registrato a Latina il 24.04.2003 al n.3246 serie 3, la le aveva concesso in locazione l'immobile in Latina, Via Cesare Battisti nn. CP_1
30/36 (angolo Piazza Roma) per uso ristorante con licenza di somministrazione di alimenti e bevande;
che il contratto si era rinnovato per legge con canone locativo di € 3.556,94 al netto dell'iva;
1 che con lettera del 21.01.2014, la veva comunicato alla CO la volontà di CP_1 non rinnovare il rapporto locativo;
che con lettera del 9.12.2014 la CO, nel prendere atto della disdetta del contratto di locazione, aveva rivendicato il proprio diritto a percepire l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 L.392/78, preannunciando nel contempo che, ove l'immobile dopo la riconsegna fosse stato adibito allo stesso tipo di attività di quella esercitata dalla CO, il locatore sarebbe stato chiamato a corrispondere l'indennità aggiuntiva prevista dalla norma sopra richiamata;
che alla data del 01.04.2015 l'attrice aveva consegnato alla 'immobile oggetto di CP_1 locazione e le parti avevano regolato i loro rapporti pregressi nell'ambito della transazione sottoscritta il 14.04.2015, in forza della quale la veva corrisposto alla CO, CP_1 sotto forma di compensazione fra debiti-crediti, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura di € 64.024,92, pari a 18 mensilità dell'ultimo canone locativo al netto dell'iva;
che dopo quattro mesi dalla riconsegna, l'immobile era stato locato dalla d altro CP_1 soggetto denominato 100 Montaditos Panta Rei SR (P.IVA ) che, a far data dal P.IVA_3 mese di agosto 2015, vi aveva esercitato la medesima attività dell'attrice, con autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande;
che in virtù di tale circostanza, con lettera del 19.10.2015 l'attrice aveva richiesto alla a corresponsione della indennità aggiuntiva prevista dall'art.34 L.392/78 comma CP_1 II, nella misura di € 64.024,92, pari cioè a 18 mensilità del canone di locazione previsto nel contratto disdettato, al netto dell'iva;
che la on lettera del 9.11.2015 aveva contestato la richiesta di corresponsione CP_1 dell'indennità aggiuntiva, ritenendo insussistenti i presupposti di legge;
che il 24.02.2016 le parti avevano quindi sottoscritto una transazione, con cui erano state risolte le questioni relative alla citata indennità, mediante assunzione dell'obbligo, da parte della i corrispondere alla CO la somma di € 45.000,00, in luogo della maggior CP_1 somma di € 64.024,92 spettante quale equivalente di 18 mensilità dell'ultimo canone locativo al netto dell'iva;
che la predetta somma doveva essere versata con le seguenti modalità:
- € 10.000,00 alla sottoscrizione della transazione;
- € 35.000,00 in 7 ratei mensili di € 5.000,00 cadauno, da maggio 2016 a novembre 2016; che la transazione sottoscritta dalle parti prevedeva espressamente (art.4) che non aveva carattere novativo e che la somma oggetto di accordo (€ 45.000,00) era stata accettata dalla CO a condizione del puntuale ed integrale pagamento alle scadenze pattuite poiché, in difetto, la stessa si sarebbe automaticamente risolta in danno della con CP_1 conseguente diritto dell'attrice di pretendere l'intera somma originariamente spettante (€ 64.024,92) detratto quanto versato fino al momento della risoluzione;
che la veva omesso il pagamento dei ratei di ottobre e novembre, per un totale di CP_1
€ 10.000,00; che con lettera del 28.09.2016 la CO aveva contestato alla 'inadempimento, CP_1 chiedendo, alla luce della transazione intervenuta, il pagamento della somma di € 34.024,92 come conseguenza della risoluzione di diritto dell'accordo; che la con missive del 28.9.2016 e del 7.10.2016 aveva contestato la pretesa, CP_1 deducendo che alla transazione del 24.02.2016 sarebbe dovuta seguire l'emissione di fattura da parte della CO e, non avendovi provveduto quest'ultima, avrebbe depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Latina “Denuncia di Violazione degli Obblighi relativi alla Documentazione” e, conseguentemente, avrebbe provveduto in proprio al pagamento della relativa imposta pari ad € 8.114,75 (imponibile 22% € 36.885,25+iva 22% € 8.114,75) detraendo tale somma da quanto ancora dovuto alla CO;
2 che quindi la veva versato alla CO la residua somma di € 1.885,25 quale CP_1 differenza sull'importo dovuto di € 10.000,00. La società attrice ha pertanto dedotto che aveva diritto alla speciale indennità aggiuntiva prevista dall'art.34 comma II della legge n. 392/78, nella misura di € 64.024,92, pari a 18 mensilità del canone di locazione previsto nel contratto disdettato, al netto dell'iva; che la transazione del 24.02.2016, di natura non novativa, prevedeva all'art. 4 una clausola risolutiva espressa, sulla cui base il mancato pagamento anche di un solo rateo avrebbe determinato ipso iure la risoluzione dell'accordo; che la CO aveva dichiarato di volersi avvalere di tale clausola risolutiva espressa, cosicché all'inadempimento della società convenuta era conseguita la risoluzione di diritto del contratto.
Tanto premesso, ha rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
La società convenuta, tardivamente costituita in data 13.2.2017 per l'udienza del 14.2.2017, indicata in citazione, ha contestato la fondatezza della domanda, concludendo come in epigrafe.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“La domanda attrice è infondata e non può pertanto essere accolta, pur se deve essere condivisa la prospettazione della LO di NI CO SA in ordine all'assenza di presupposti per l'assoggettamento all'IVA delle somme dovute dalla società convenuta, in adempimento della transazione conclusa tra le parti in data 24.2.2016. Ed invero, tale transazione ha ad oggetto la pretesa attorea di percepire l'indennità di avviamento prevista dall'art. 34, comma II, della legge n. 392 del 1978 (“Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente”), per l'importo di € 64.024,92, equivalente a diciotto mensilità dell'ultimo canone locativo, al netto dell'IVA. Come espressamente previsto dall'art. 4 del contratto, la transazione intervenuta tra le parti non ha natura novativa, tanto che le stesse hanno previsto, al medesimo art. 4, che il mancato pagamento di uno dei ratei stabiliti avrebbe determinato “l'automatica risoluzione della presente in danno della con la conseguenza che CO di NI CO CP_1 SA avrà diritto a pretendere l'intera somma dovuta per l'indennità suppletiva (€ 64.024.92), detratto ovviamente quanto versato dalla fino al momento della risoluzione”. CP_1
Ne consegue che le somme dovute in adempimento della transazione seguono il medesimo regime tributario previsto per l'obbligazione di corresponsione dell'indennità di avviamento, che forma l'oggetto della transazione (come, peraltro, ritenuto in analoghe fattispecie dall'Agenzia delle Entrate;
cfr. la risposta al quesito n. 178 del 3 giugno 2019: “Nella transazione dichiarativa, infatti, non configurandosi un nuovo rapporto giuridico, il trattamento fiscale è stabilito con riferimento al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa”). Orbene, sulla questione relativa all'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto dell'indennità di avviamento, deve condividersi l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale in tema di IVA, l'indennità da perdita dell'avviamento commerciale spettante al conduttore dell'immobile alla cessazione del rapporto locativo a norma dell'art. 34 della l. n.
392 del 1978 è esclusa dal computo della base imponibile, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo per essa ravvisabile il "nesso diretto" richiesto dalla giurisprudenza unionale, tra prestazione (del conduttore) e corrispettivo (del locatore), atteso che l'obbligazione di corrispondere tale indennità non si colloca sul piano del sinallagma contrattuale perché sorge quando il rapporto è già cessato e assolve, quale obbligazione "ex lege" attinente allo scioglimento del contratto, la duplice funzione, da un lato, di compensare il conduttore della
3 perdita dell'avviamento, dall'altro, di distribuire equitativamente alcune delle esternalità positive rimaste in capo al locatore - in termini di incremento del valore locatizio ricollegabile all'avviamento indotto dall'attività imprenditoriale svolta dal conduttore - su chi ha concorso a incrementarle, ripristinando, così, l'equilibrio degli effetti dello scioglimento contrattuale (Cass.
n. 29180 del 12/11/2019).
Ne discende che non può ritenersi che il versamento, da parte della società convenuta, dell'imposta sul valore aggiunto (effettuato ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera a) del D.Lgs. n. 471 del 1997), nella misura di € 8.114,75, costituisca adempimento alle obbligazioni assunte con la transazione del 24.2.2016, posto che – nonostante il disposto dell'art. 2 del contratto ricomprenda nell'importo di € 45.000,00, concordato in sede transattiva, “tutte le eventuali imposte dovute per legge” - deve escludersi che il suddetto importo possa riferirsi all'IVA, atteso che, per quanto innanzi rilevato, l'imposta in questione non può ritenersi “dovuta per legge”, posto che l'indennità di avviamento e la transazione, non novativa, in ordine alla corresponsione di tale indennità sono escluse dalla relativa base imponibile.
Pur dovendosi quindi condividere la prospettazione attorea in ordine al mancato pagamento dell'importo di € 8.114,75 da parte della società convenuta (avendo la società convenuta pagato la differenza tra la somma di € 10.000,00, ancora dovuta in esecuzione della transazione conclusa tra le parti, e l'imposta versata, pari per l'appunto ad € 8.114,75), deve tuttavia altresì condividersi quanto dedotto dalla società convenuta, secondo la quale tale mancato pagamento non può essere qualificato come inadempimento.
Ed invero, la ha dedotto e dimostrato di avere presentato, in data 4.6.2016 (ben CP_1 prima della scadenza delle obbligazioni di pagamento prevista nella transazione conclusa tra le parti, le cui ultime rate erano previste per ottobre e novembre 2016), interpello nell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la corretta applicazione della disciplina fiscale all'indennità di avviamento, nonché l'applicazione dell'IVA in caso di negoziazione fra le parti dell'indennità di avviamento (allegato 4 alla comparsa), alla quale aveva fatto seguito la risposta del 9.8.2016 dell'Agenzia delle Entrate, che aveva affermato che l'IVA fosse dovuta nel caso di specie (allegato 5 alla comparsa). Ad analoga conclusione era pervenuta la Commissione dell'Ordine dei dottori commercialisti nella risposta fornita al legale rappresentante della società convenuta.
La società convenuta ha altresì dimostrato di avere emesso autofattura n. 1 del 9.12.2016 e versato l'importo dell'Iva ritenuta dovuta, pari ad € 8.114,76, in favore dell'Agenzia delle Entrate. Appare pertanto evidente che il mancato pagamento dell'importo di € 8.114.76, da parte della società convenuta in favore dell'attrice non è stato determinato dall'intento di sottrarsi alle obbligazioni assunte con la transazione del 24.2.2016, ma piuttosto da quello di adempiervi, posto che la somma convenuta, pari ad € 45.000,00, era comprensiva delle imposte dovute per legge (art. 2 del contratto), e che tanto l'Agenzia delle Entrate, quanto l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Latina aveva affermato l'inclusione delle somme dovute in adempimento della transazione del 24.2.2016 nella base di calcolo dell'IVA e l'obbligo del relativo versamento, effettivamente effettuato da parte della CP_2
Deve pertanto ritenersi che il comportamento posto in essere dalla società convenuta fosse conforme a buona fede. Deve pertanto essere ripercorso, nel presente giudizio, l'iter argomentativo fatto proprio dalla sentenza n. 23868 del 2015 della Suprema Corte, citata dalla convenuta, che si attaglia perfettamente al caso di specie: “Anche in presenza di clausola risolutiva espressa, i contraenti sono tenuti a rispettare il principio generale della buona fede ed il divieto di abuso del diritto, preservando l'uno gli interessi dell'altro. Il potere di risolvere di diritto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, in particolare, è necessariamente governato dal principio di buona fede, da tempo individuato dagli interpreti sulla base del dettato normativa (art. 1175,
1375, 1356, 1366, 1371, c.c., ecc.) come direttiva fondamentale per valutare l'agire dei privati
4 e come concretizzazione delle regole di azione per i contraenti in ogni fase del rapporto
(precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto). Il principio di buona fede si pone allora, nell'ambito della fattispecie dell'art. 1456 c.c., come canone di valutazione sia dell'esistenza dell'inadempimento, sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, al fine di evitarne l'abuso ed impedendone l'esercizio ove contrario ad essa (ad esempio escludendo i comportamenti puramente pretestuosi, che quindi non riceveranno tutela dall'ordinamento). Dunque, pure in presenza della clausola risolutiva espressa, per il contraente non inadempiente vige il precetto generale ex art. 1375 c.c., il quale gli impone in primis di valutare la condotta di controparte in tale prospettiva collaborativa;
quindi, sarà il giudice a dover valutare le condotte in concreto tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio, allorché sia adito con la domanda volta alla pronuncia dichiarativa ex art. 1456 c.c. (cfr. Cass. 6 febbraio 2007, n. 2553); e, se da tale valutazione risulti che la condotta del debitore, pur realizzando sotto il profilo materiale il fatto contemplato dalla clausola risolutiva espressa, è conforme al principio della buona fede, ciò lo condurrà ad escludere la sussistenza dell'inadempimento tout court e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto.
L'inadempimento all'obbligazione, contrattualmente previsto come integrativo del potere di provocare in via potestativa la risoluzione del contratto, deve cioè essere effettivo, perché la previsione negoziale è da interpretare ed eseguire secondo buona fede.
Il tema, quindi, attiene non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello oggettivo della condotta inadempiente, che in concreto manca, laddove essa – secondo una lettura condotta alla stregua del canone della buona fede - risulti in concreto inidonea ad integrare la fattispecie convenzionale, onde implausibile, secondo il medesimo canone, risulti l'esercizio del diritto di risoluzione da parte dell'altro contraente”. Alla luce delle argomentazioni che precedono, le domande proposte dall'attrice – fondate, quale causa petendi, esclusivamente sulla dedotta intervenuta risoluzione di diritto della transazione
– non possono pertanto essere accolte. Avuto riguardo alla assoluta novità delle questioni trattate, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.”
3.- , quale socio accomandatario della ENOLOJICO DI AR Parte_1
RC AS, ha proposto appello per i motivi di seguito enunciati.
3.1. Motivazione apparente-contraddittoria-insufficiente-carente-incoerente Violazione dell'art.132 n.4 c.p.c. Impugna la sentenza di primo grado per vizio di motivazione contraddittoria nella parte in cui il Tribunale avrebbe contemporaneamente accolto la tesi difensiva dell'attrice e contraddittoriamente rigettato la domanda che su cui si fonda tale tesi.
3.2. Violazione-falsa applicazione dell'art.1456 c.c. Violazione-falsa applicazione dell'art.112
c.p.c. ultrapetizione Assume che il Giudice di prime cure non avrebbe fatto buon uso dei precetti dettati dall'art. 1456 c.c. riguardanti la clausola risolutiva espressa con la quale i contraenti stabiliscono che il contratto si intende risolto al verificarsi di uno o più avvenimenti integranti gli estremi di un inadempimento, non necessariamente grave. Il Tribunale, in violazione dell'art.112 c.p.c. avrebbe ritenuto inadempiente la in base al principio di buona fede da essa mai CP_1 eccepito.
3.3. Violazione-falsa applicazione degli artt.1175-1337.1366-1375 c.c. Motivazione contraddittoria-illogica-incoerente Violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c.
Considera il comportamento della inconciliabile con il principio di buona fede dal CP_1 momento che la stessa dopo aver deciso di interpellare l'Agenzia delle Entrate e di uniformarsi
5 alla decisione del Fisco, avrebbe comunque dovuto corrispondere le somme pattuite per poi, semmai, chiedere in ripetizione le some versate a titolo di IVA a chi di spettanza.
4.- La hiede dichiararsi l'appello inammissibile ovvero infondato. In via Controparte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiede dichiarare dovuto dalla l'importo ridotto di Euro 8.114,75, con condanna di parte appellante alle spese Controparte_1
e competenze del doppio grado di giudizio.
5.- L'appello, ammissibile in quanto è dato comprendere i nuclei delle censure che investono la motivazione della sentenza di primo grado, è infondato in relazione ai motivi proposti i quali possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
Contr L'aver escluso l'inadempimento della a. alla transazione intervenuta tra le parti, CP_2 pur riconoscendo l'indebito versamento dell'Iva all'erario e la corrispondente riduzione della somma versata, costituirebbe, secondo l'appellante, una decisione contraddittoria e emessa ultra petita, non essendo stata eccepita la buona fede da parte della società convenuta;
detta buona fede non sarebbe comunque ravvisabile nel caso di specie, in cui la Società concedente avrebbe dovuto corrispondere all'appellante la somma pattuita nella transazione e solo successivamente “chiedere in ripetizione a chi di spettanza le somme versate a titolo di Iva”.
L'assunto non ha pregio.
Come chiarito nella sentenza impugnata, le domande proposte dall'attrice si fondano sulla Contr Cont dedotta intervenuta risoluzione di diritto della transazione per inadempimento della a. per aver indebitamente versato l'Iva all'erario ed aver corrispondentemente ridotto l'importo versato all'appellante.
Nella transazione del 24 febbraio 2025 stipulata tra le parti, all'art. 2, queste concordavano la corresponsione della complessiva somma di euro 45.000 «onnicomprensiva di tutte le eventuali imposte dovute per legge». Provvedevano quindi a cadenzare gli adempimenti dei ratei dovuti Contr dalla a. ratei da intendersi, in virtù del disposto 1363 c.c., al lordo delle eventuali CP_2 imposte sopra richiamate.
Contr In data 4.6.2016 la società a. ha quindi presentato interpello all'Agenzia delle CP_2 Entrate, avente ad oggetto la corretta applicazione della disciplina fiscale all'indennità di avviamento, nonché l'applicazione dell'IVA in caso di negoziazione fra le parti dell'indennità di avviamento, alla quale ha fatto seguito la risposta del 9.8.2016 dell'Agenzia delle Entrate, che ha affermato che l'IVA è dovuta nel caso di specie (allegato 5 alla comparsa di risposta). Ad analoga conclusione era pervenuta la Commissione dell'Ordine dei dottori commercialisti nella risposta fornita al legale rappresentante della società convenuta. La società convenuta ha altresì dimostrato di avere emesso autofattura n. 1 del 9.12.2016 e versato l'importo dell'Iva ritenuta dovuta, pari ad € 8.114,76, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Ritiene questa Corte che, alla luce del disposto dell'art. 1366 cod. civ. (Interpretazione secondo buona fede), l'art. 2 della transazione in atti, nel menzionare «eventuali imposte dovute per legge» lasciava intendere che le parti dovessero verificare la debenza di eventuali imposte e su tale significato la parte – che si è diligentemente adoperata per detta verifica presso le sedi competenti al fine di definire l'entità del proprio debito al netto delle imposte – ha fatto ragionevole affidamento.
6 D'altronde, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, l'agire dei contraenti va interpretato secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicchè, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l'inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente Cass. ordinanza n. 8282 del 2023).
6.- In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale di Latina n.
1370/2020 deve essere confermata.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1370/2020:
- respinge l'appello;
- condanna , quale socio accomandatario della ENOLOJICO DI Parte_1
AR RC AS alla rifusione delle spese di lite, in favore di Controparte_1 liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 6 maggio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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