Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.1253/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
(p.iva: , con sede legale in Napoli alla Parte_1 P.IVA_1 via G. Rossini n. 5, in persona dell'Amministratore Unico p.t. sig.ra CP_1
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti del 16 C.F._1 dicembre 2021, dall'avv. Alfredo Antonio Grasso (c.f.: ), con C.F._2 elezione di domicilio digitale all'indirizzo P.E.C.
, risultante dal pubblico elenco Email_1 denominato RegIndE ex D.M. n. 44/2011, e domicilio fisico presso il suo studio in Benevento, alla Via F. Raguzzini n. 6 L'avv. Grasso dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi afferenti la presente procedura al proprio numero di fax 0824-314173 o al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE E
C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante p.t., Ing. con sede legale in Controparte_3
Napoli, al Viale della Costituzione, Isola F/3, Centro Direzionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Chiatamone n. 23, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cappabianca (C.F.: , che la rappresenta e difende, giusta CodiceFiscale_3 procura rilasciata su foglio separato ex art. 83 c.p.c. e depositata telematicamente in uno alla presente memoria difensiva, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax: 081-7644675, oppure al seguente indirizzo di p.e.c.: Email_2
APPELLATO 1
“In via preliminare, dichiarare nullo, inefficace e/o annullare e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per la inidoneità della documentazione prodotta da controparte a supportare la contestata ingiunzione di pagamento;
Nel merito, dichiarare nullo, inefficace e/o annullare e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché improponibile ed infondato alla stregua di tutti i motivi innanzi esposti;
In subordine, ridurre l'importo dovuto dalla alla Parte_1 [...]
scomputando le somme illegittimamente addebitate a Controparte_2
vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 6637/2022 pubbl. il 14/12/2022 il Giudice adito rigettò il ricorso, disattendendo anche l'eccezione formulata con le note di trattazione scritta depositate in data 10.05.2022 nelle quali l'opponente aveva dedotto di aver sottoscritto 4 verbali di conciliazione in sede sindacale per effetto dei quali sarebbero stati regolarmente corrisposti in favore dei lavoratori dell'impresa edile gli accantonamenti GNF per il periodo da gennaio 2020 a marzo 2022 a mezzo bonifici bancari per la complessiva somma di euro 10.263,00.
Con atto di appello depositato presso questa Corte in data 29.5.2023 la società in epigrafe ha tempestivamente impugnato la sentenza, dolendosi dell'errata valutazione della documentazione probatoria in atti ed in particolare dell'omessa verifica delle copie dei bonifici bancari depositate in data 10 maggio 2022, comprovanti il pagamento diretto ai propri dipendenti degli accantonamenti GNF di cui al contestato decreto ingiuntivo n. 1104/2021. Ha concluso, pertanto, chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento del ricorso in opposizione e la revoca del D.I. ovvero, in subordine, ridurre l'importo dovuto dalla alla Parte_1 [...] alla minor somma di € 15.640,66, in virtù del versamento Controparte_2 direttamente in favore dei lavoratori degli accantonamenti GNF, altresì scomputando le somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi moratori;
con vittoria di spese e competenze professionali spettanti per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
Si è costituito l'appellato che ha resistito ed ha concluso per il rigetto del gravame. La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato.
2 Deve premettersi che non è stata articolata specifica censura con riguardo all'interpretazione della disciplina regolatrice della materia, fornita dal Tribunale sulla base della giurisprudenza di legittimità.
Il motivo di gravame verte sull'errata valutazione della documentazione probatoria in atti ed in particolare sull'omessa verifica delle copie dei bonifici bancari depositate in data 10 maggio 2022, asseritamente comprovanti il pagamento diretto ai propri dipendenti degli accantonamenti GNF di cui al contestato decreto ingiuntivo n. 1104/2021. Ha sottolineato infatti l'appellante che, alla pag. 8 di ogni singola conciliazione stipulata in data 11 aprile 2022, era stata allegata copia del rispettivo bonifico effettuato dalla impresa edile in pari data, sottoscritta da ciascun lavoratore per ricevuta. In ragione della riconosciuta possibilità del pagamento dei suddetti emolumenti direttamente da parte del datore di lavoro, la società ha chiesto quindi, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, di portarsi in detrazione dall'importo di € 25.903,66 complessivamente preteso la somma di € 10.263,00 già versata dalla società direttamente in favore dei lavoratori. La deduzione non è meritevole di condivisione. Osserva il collegio che la validità ed efficacia delle suddette transazioni (che non costituisce oggetto del presente giudizio) è fortemente dubitabile, atteso che il bonus transattivo concordato, di appena 100,00 euro ivi indicato, appare irrisorio a fronte dell'amplissima rinuncia dei lavoratori, con riferimento a pretese eccedenti l'oggetto. L'accordo raggiunto dalle parti in assenza di reciproche concessioni va considerato nullo;
del pari deve concludersi quando, come nella fattispecie, non vi è un rapporto di proporzionalità. E' quindi da reputarsi nullo il verbale di conciliazione in quanto i corrispettivi pattuiti in favore dei dipendenti sono solo simbolici, di valore economico sostanzialmente irrilevante per la società.
In ogni caso non può dirsi dimostrata l'effettiva esecuzione di un siffatto accordo: la presenza della documentazione relativa ai bonifici, in allegato a ciascun verbale di conciliazione, non costituisce prova decisiva del pagamento delle somme ivi indicate. Come eccepito dalla infatti, non è dimostrato l'effettivo versamento CP_2 delle relative somme da parte della poiché non Parte_1 risultano allegati gli estratti conto bancari attestanti l'effettivo addebito delle somme medesime sul conto corrente dell'opponente. La disposizione di bonifico impartita in data 11.4.2022 dalla società non dimostra l'effettuazione e il buon fine del pagamento, comprovando soltanto la presa in carico della richiesta di pagamento che, come indicato, sarà eseguito solo in seguito ad autorizzazione della Banca, con successiva disponibilità della ricevuta definitiva. La disposizione peraltro è revocabile, nei termini stabiliti, o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Infine parte appellante ha sottolineato che in calce a ciascuna nota di presa in carico risulta apposta la firma di ognuno dei lavoratori: si tratta tuttavia di una generica sottoscrizione, senza la dicitura “per quietanza”.
Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-
3 quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv. Maurizio Cappabianca;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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