TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/09/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1130/2022
Oggi 10/09/2025 dalle ore 9.35 innanzi al Giudice Dott. Fausta Pezzati sono comparsi:
Per l'avv. Franco Solerio in sostituzione dell'avv. SINDONI ALESSANDRO Parte_1
Per l'avv.to AGLIATA ANGELO Parte_2
Per il convenuto Ing. l'avv. Alice Amoretti in sostituzione dell'avv. Marco Amoretti CP_1
Per l' l'avv. Alice Amoretti in sostituzione dell'avv. Massimo Donzella Controparte_2
Nessuno è presente per Controparte_3
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si richiamano alla verbalizzazione del 18.7.2025 e a tutti gli atti e documenti.
I giudice dà atto che i difensori hanno partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dispensa le parti dal ricollegarsi per la lettura della sentenza.
Alle ore 10.02 si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Uscita dalla camera di consiglio alle ore 17.45 dà lettura ad aula vuota dell'allegata sentenza provvedendo al successivo deposito nel fascicolo telematico
Il GOT
Fausta Pezzati
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 1130 /2022 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. SINDONI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
- Attore –
Nei confronti di
(CF ) e Parte_2 C.F._2 Controparte_4
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi, dall'Avv. Giuseppa Italiano
[...] C.F._3
e dall'Avv. Angelo Agliata
- Convenuto –
(p. IVA n. ), in Controparte_5 P.IVA_1 persona del titolare e legale rappresentante signor , rappresentata dall'avv. Controparte_5
Massimo DONZELLA
- Convenuto -
ING. (C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_6 C.F._4
Marco Amoretti
- Convenuto -
Controparte_3
- Convenuto/contumace -
Conclusioni per l'attore: “Piaccia al Tribunale di Imperia Ill.mo, contrariis reiectis, accertata la solidale responsabilità, a titolo extracontrattuale, dei convenuti, per i motivi sopra indicati, condannarli al risarcimento dei danni tutti, a titolo di danno emergente, nonché a titolo di lucro cessante, per il mancato introito di un canone di locazione di €.
400,00 mensili, dal gennaio 2018, (danno indicato, nella prima memoria istruttoria, ammontante. alla data del novembre 2022, ad €. 22.600,00) fino alla esecuzione delle opere da parte dei convenuti e al pagamento della somma
2 necessaria al risanamento dell'immobile di proprietà dell'attore, o nella somma maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa.
Con interessi, calcolati, sulla somma originaria dovuta a titolo di danno emergente, dalla data del 25 gennaio 2018, rivalutata anno dopo anno, e con la rivalutazione monetaria, sempre dalla data del sinistro, al saldo. Con interessi sulla somma dovuta a titolo di lucro cessante, via via, maturata e rivalutata, mese per mese, dal gennaio 2018 al saldo, e con rivalutazione monetaria, sulle somme mensilmente dovute dal gennaio 2018 al saldo.
Condannare, altresì, i convenuti, in solido tra loro, e a carico degli stessi, ad eseguire nella proprietà dei convenuti e, se necessario anche in quella dell'attore, tutte le opere necessarie ad impedire nuovi danni ed infiltrazioni d'acqua nella proprietà dell'attore secondo quanto indicato nella CTU.
Con vittoria di spese e competenze legali ed oltre alle spese generali nella misura del 15% delle competenze”.
In via istruttoria chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
“7) vero che il sig. nel mese di agosto-settembre 2017 aveva dato mandato ad una Agenzia immobiliare di Pt_1 affittare o vendere l'immobile; 8) vero che l'attore aveva incaricato il geom. di redigere una nuova APE CP_7 per la casa di via dei Capuccini”.
Indica quali testimoni: (cap. 7); (cap. 7); geom. (cap. 8).” Testimone_1 Testimone_2 CP_7
Conclusioni per i convenuti “contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: Pt_2
NEL MERITO:
1) Respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto, le domande avversarie;
2) In subordine, ritenere accertare e dichiarare che i danni riscontrati all'immobile attoreo, sono riconducibili a ragioni e/o cause intrinseche all'immobile stesso e conseguentemente respingere le domande azionate o limitarle a quanto effettivamente riconducibile a responsabilità ascrivibile ai soli lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile dei convenuti tenendo conto: dell'avvenuta realizzazione da parte di questi ultimi dei lavori oggetto della sanatoria regolarmente presentata ed approvata;
della ingiustificata dilatazione dei tempi di incardinamento del procedimento di negoziazione assistita e del presente giudizio rispetto alla data di definizione del procedimento cautelare. Respingere in ogni caso la domanda relativa ai danni derivanti dalla mancata messa a reddito dell'immobile di proprietà attorea (lucro cessante);
3) In ogni caso, ritenere, accertare e dichiarare che i danni accertati e riconducibili a responsabilità dei lavori eseguiti nell'immobile di proprietà dei convenuti, siano ascrivibili a responsabilità esclusiva dei IGg.ri Controparte_5
e condannando questi ultimi in solido e/o con responsabilità ripartita Controparte_3 Controparte_6 secondo quanto il Tribunale riterrà di giustizia, risarcire detti danni all'attore;
4) Condannare l'attore e/o gli altri convenuti, al pagamento di spese diritti ed onorari oltre al rimborso spese generali ed accessori come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere CTU che accerti oltre alle cause degli asseriti danni e l'incidenza causale e/o concausale delle caratteristiche dell'immobile attoreo sulla loro provocazione, anche l'incidenza dei lavori che dovranno essere completati 3 nell'immobile dei convenuti (opere interne) sulle cause dei danni stessi. Inoltre, salva ogni contestazione sul merito e sulla fondatezza della domanda attorea, dovrà essere accertato il valore locativo dell'immobile attoreo;
- Ammettere prova per testi e per interrogatorio formale anche dei convenuti costituiti o no, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero o no che in occasione di alcuni incontri tenutisi in Sanremo in seguito all'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dei IG.ri e quindi negli anni 2017/2018, la IG.ra , compagna Pt_2 Tes_3 del IG. ebbe a riferire alla IG.ra madre dei IG.ri che l'immobile di proprietà del IG. Pt_1 Parte_3 Pt_2 aveva avuto e continuava ad avere problemi di infiltrazioni;
Pt_1
2) Vero o no che in occasione degli incontri tenutisi tra la IG.ra e la IG.ra di cui al capitolo che Tes_3 Pt_3 precede, la IG.ra riferiva alla IG.ra che l'immobile di proprietà del IG. non era affittato né era Tes_3 Pt_3 Pt_1 intenzione della proprietà metterlo a reddito;
3) Vero o no che le foto di cui al doc. 9) che vengono poste alla visione del teste e/o dell'interrogando, rappresentano lo stato dei luoghi per cui è causa, con particolare riferimento alla copertura dell'immobile di proprietà del
IG. ed all'immobile posto al confine opposto rispetto a quello dei IG.ri con quello di proprietà attorea, e Pt_1 Pt_2 sono state scattate dal teste alla fine del mese di dicembre 2022 ma rappresentano lo stato dei luoghi anche precedente non avendo subito l'immobile attoreo nel corso degli anni dal 2017 ad oggi alcun intervento e/o lavoro di ristrutturazione e/o modificazione;
4) Vero o no che il verbale di risoluzione del contratto, il verbale di consegna del cantiere e di stato di avanzamento dei lavori di cui al Doc. 7 che viene posto alla visione del teste e/o dell'interrogando, è stato redatto dall'Ingegnere in CP_1 contraddittorio con il IG. e rappresenta le opere e le quantità delle stesse eseguite dalla Ditta Controparte_5
Di Giammatteo;
5) Vero o no che i IG.ri e sono lavoratori subordinati in società che Controparte_4 Parte_4 svolgono la loro attività in campi del tutto diversi rispetto all'edilizia ed alla progettazione di immobili;
6) Vero o no che nel corso dell'anno 2020 ha eseguito nell'immobile di proprietà dei IGg.ri sito in Sanremo, via Pt_2
Cappuccini n. 20 le opere indicate nel preventivo di cui al Doc.8 della produzione dei convenuti Tricoli che si rammostra al teste;
7) Vero o no che al momento in cui ha fatto accesso al cantiere di cui al capitolo di prova che precede al fine di redigere il preventivo (anno 2020) ed anche per tutta la durata dei lavori eseguiti in detto cantiere, l'immobile non presentava tracce di umidità o segni di infiltrazioni nè si sono verificate infiltrazioni o danni all'immobile stesso ed agli immobili posti ai suoi lati tra i quali quello di proprietà del IG. Pt_1
Si indicano a testi i signori:
residente a [...] (su tutti i capitoli); Testimone_4
Architetto residente in [...] (sui capitoli 3,5, 6 e 7); Testimone_5
4 IG. legale rappresentante della società Edilguglielmo S.r.l., residente in [...]
Destro n. 119 (sui capitoli 6 e 7);
IG. di cui allo stato si sconosce la residenza, (sui capitoli 1,2,3,6 e 7). Tes_7
Conclusioni : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, Controparte_5 contrariis reiectis, accertato e dichiarato che non sussiste responsabilità alcuna dell'impresa , CP_5 respingere ogni qual si voglia domanda verso la conchiudente in quanto infondata in fatto e diritto.
Vinte le spese e compensi di causa”.
Conclusioni per l'ing. “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respingere tutte le domande proposte nei Controparte_6 confronti dell'Ing. siccome infondate e/o non provate. Controparte_6
Con vittoria delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre contributo forfettario 15%, CpA ed Iva come per legge.”
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto di citazione del 26 maggio 2022, l'attore evocava in giudizio , Parte_2 [...]
, l'impresa edile l'impresa edile CP_4 Controparte_5 Controparte_3
e l'Ing. . Controparte_6
Dava atto l'attore di essere proprietario di un immobile sito in Sanremo, Via Cappuccini 26, catastalmente identificato al Foglio SR 42, mapp. 958, sub. 2, confinante con un altro immobile, posto al civico n. 20 di Via Cappuccini. Il IG. riferiva che l'immobile adiacente di proprietà dei IGnori Pt_1
e catastalmente identificato al Foglio SR 42, app. 957, Parte_2 Controparte_4 sub 2, era stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione dal 2017.
L'attore indicava che i suddetti lavori, erano stati eseguiti, sino al 25.01.2018 dalla ditta individuale
[...]
e che in data 26.01.18 era subentrata la ditta . Controparte_5 Controparte_3
Riferiva che tali lavori, inizialmente privi di titoli autorizzatori erano stati oggetto di una successiva
C.I.L.A. del 26.01.18 n. 80/18, finalizzata alla regolarizzazione delle opere, fino a quella data eseguite e ancora in corso di esecuzione (come da doc. n. 3 di parte attrice) ed un'altra del 15.05.2018 n. 536/18, invece finalizzata alla sostituzione di lastre della copertura esistenti in eternit con fibrocemento ecologico ( come da doc. n. 4 di parte attrice).
Allegava l'attore che nel mese di aprile 2018 il Comando Vigili del Comune di Sanremo, nell'ambito del servizio di vigilanza urbanistico ed edilizia, aveva effettuato un sopralluogo e provveduto, con nota del
13.06.18, a firma del comandante V.U., ad inviare una relazione preliminare, con segnalazione delle varie problematiche, emerse nel corso del servizio ispettivo, sia al dirigente del Territorio del Comune sia la Presidente della Giunta Provinciale per le opportune verifiche e che a seguito di tale segnalazione il comando Vigili il Comune di Sanremo, in via cautelativa, provvedeva a sospendere i lavori, con
5 ordinanza del giugno 2018 e, con nota del 27.07.18, l'ufficio del Territorio del Comune di Sanremo riscontrava la nota del comando vigili, con una Relazione del 27.07.18.
Successivamente in data 11.09.2018, il Corpo di Polizia Municipale effettuava la segnalazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia per possibili reati commessi durante i lavori dagli odierni convenuti (Ved.si doc n. 8).
Lamentava l'attore che le profonde modifiche edili e strutturali realizzate nell'immobile sito al civico n.
20 di Via Cappuccini avevano provocato i seguenti danni alla proprietà dell'attore: sfondamento, per due volte, del muro perimetrale comune sito al secondo piano;
formazioni di crepe, rigonfiamenti e distacchi di intonaco dal supporto murario sia al piano secondo che al primo, in corrispondenza tra cucina e ingresso;
formazione di copiose infiltrazioni lungo il muro divisorio in comune riscontrate al piano secondo nel bagno, nel ripostiglio, nella camera da letto esternamente sul terrazzo e altre che poi sono scese anche in parte al primo piano;
danneggiamento scossaline laterali tra tetto e muro, delle grondaie e della copertura in tegole e della copertura in vetro del terrazzo. Riferiva altresì che le ristrutturazioni effettuate nella proprietà avevano cagionato gravi danni alla proprietà dell'attore, Pt_2 minandone la stabilità strutturale (statica e sismica) dell'intero immobile provocando, altresì, una rotazione del maschio murario esterno con profonde lesioni e fessurazioni di varia entità che interessano il muro di confine tra i due immobili e gli edifici contigui.
Allegava l'attore di aver presentato un ricorso per denuncia di nuova opera, poi riunito a quello presentato poco tempo prima anche dal ” e che, a seguito della stessa, Controparte_8 il GU della procedura aveva ritenuto che “alla stregua delle indagini espletate ed all'esito di sommaria delibazione tali danni risultano causalmente riconducibili, alle lavorazioni eseguite dai convenuti di ampliamento della nicchia-armadio nella parete a confine e di demolizione delle volte, che hanno provocato alterazione degli sforzi e vibrazioni e, quanto ai danni da infiltrazione essi debbono ascriversi quanto meno a titolo di concausa, alla condotta dei convenuti che non risultano aver adottato un'adeguata protezione della sommità della parete di confine nella della esecuzione delle lavorazioni di proprio interesse.”
Affermava avere subito danni, secondo la perizia dell'ingegnere causati dai lavori eseguiti nella Tes_3 proprietà ammontanti ad €. 40.625,00 (oltre iva). Pt_1
Riferiva infine che il signor che aveva dato mandato ad una Agenzia immobiliare di affittare o Pt_1 vendere l'immobile, non ha potuto dar seguito a tale iniziativa visto lo stato dell'immobile nel periodo che va almeno dal gennaio 2018 al maggio 2022.
In diritto, assumeva che i convenuti erano tutti tenuti solidalmente per i danni causati alla proprietà dell'attore.
6 I sig.ri , , quali proprietari committenti, ai sensi dell'art. Parte_2 Controparte_4
2043 c.c., e, in subordine, ex articoli 2049 e 2051 c.c. per non avere scelto, con le adeguate cautele, gli appaltatori e nel non avere controllato il loro operato, se difforme al progettato, nel non avere verificato se il committente avesse o meno una polizza assicurativa idonea a coprire i danni a terzi. Le ditte edili Con
e quali appaltatori dei lavori, che si sono Controparte_5 Controparte_3 succeduti nel tempo, ex art. 2043 c.c. l'ingegnere in qualità di progettista e direttore Controparte_6 dei lavori architettonici e strutturali.
Assumeva l'esistenza di gravi danni patrimoniali, sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante per il mancato introito di un canone di locazione.
La ditta si costituiva, contestando la domanda e affermando di avere eseguito i Controparte_9 lavori, secondo i progetti e le indicazioni del progettista direttore dei lavori ing. ed in ogni caso CP_1 di aver eseguito lavori unicamente nei primi due piani.
Concludeva chiedendo la reiezione di qualsiasi domanda nei confronti della ditta, vinte le spese e le competenze di causa.
e si costituivano tardivamente in data 7/11/2022 Parte_2 Controparte_4 contestando la domanda attrice, sotto il profilo dell”an debeatur” e della quantificazione dei danni, sia per il danno emergente che per il lucro cessante.
Riferivano i convenuti di aver già fatto eseguire nella propria proprietà le lavorazioni necessarie al fine di evitare danni alla proprietà attorea ed in ogni caso di non aver alcuna responsabilità per l'operato delle ditte appaltatrici.
Chiedeva quindi la reiezione della domanda attrice e in subordine che i danni tutti accertati fossero ascrivibili alle ditte appaltatrici i lavori.
Con condanna degli attori o, in subordine, degli altri convenuti alle spese.
non si costituiva ed era dichiarato contumace e, solo in data 25 giugno 2025, si Controparte_6 costituiva tardivamente, contestando la domanda.
non si costituiva ed era dichiarato contumace. Controparte_10
La causa è stata istruita con il licenziamento da parte del giudice in precedenza incaricato della trattazione di CTU diretta ad accertare “ Visti gli atti e tenuto conto dei pregressi accertamenti quantomeno in fatto, accerti quali opere siano state svolte nell'immobile di proprietà quali Pt_2 imprese vi abbiano partecipato e con quali tempi e lavori specifici;
dica se l'immobile attoreo abbia o meno riportato danni anche verificando le condizioni attuali ed antecedenti all'inizio dei lavori e tutte le sue caratteristiche edilizie (es. Vizi del tetto quale causa o concausa infiltrazioni). In caso di esistenza di danni ne quantifichi l'entità, specificandone causa ed autori nonché le opere ed i relativi costi di
7 ripristino: indichi in ogni caso se l'immobile attoreo era ed è idoneo o meno dal punto di vista edilizio alla locazione ed in caso affermativo ne specifichi il canone ipotizzabile”.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 8/11/2023 a seguito del pensionamento del giudice precedentemente incaricato della trattazione.
Depositata la CTU veniva successivamente revisionato il computo metrico estimativo prendendo in considerazione soltanto i danni patiti dalla proprietà in conseguenza dell'esecuzione delle opere Pt_1 eseguite nella proprietà Pt_2
Con ordinanza del 1/2/2025, l'esponente rigettava le prove orali, dedotte dalle parti e fissava l'udienza del 18 luglio 2025 per le conclusioni e la discussione della causa, concedendo termine al 27 giugno per eventuali note conclusive successivamente rinviata alla data odierna per discussione.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi che seguono.
1. Natura dei vizi riscontrati e cause degli stessi
Occorre in primo luogo dar conto delle conclusioni raggiunte dal CTU a seguito della consulenza tecnica licenziata in corso di causa dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi.
Il CTU Ing. nel rassegnare le proprie conclusioni ha indicato quanto segue: “Il CTU riferisce che Per_1 sono stati rilevati danni all'interno della proprietà di differente natura e origine. Tra questi, gli unici danni che Pt_1 sono oggetto di contenzioso riguardano il muro di confine con proprietà sia al secondo piano che al primo piano. Il Pt_2
CTU ha accertato l'esistenza di impermeabilizzazione sulla proprietà che non evidenzia alcun reale problema Pt_1 funzionale, piuttosto i danni rilevati sulle pareti lato sono stati associati ad un passaggio di infiltrazione di acque Pt_1 meteoriche derivanti sia dalla muratura perimetrale esterna di che presentava all'epoca di realizzazione dei lavori Pt_2 diversi punti di mancata protezione e intonaco esponendo anche la struttura della canna fumaria tanto da esporre Pt_2 agli agenti atmosferici il canale di convogliamento ai piani sottostanti, sia dalla soletta di che, in differenti fasi, è Pt_2 stata scoperta. La responsabilità della cattiva conduzione dei lavori è da ricercare sia nella committenza che nella direzione dei lavori che nelle ditte esecutrici. Il CTU ritiene che sia la Ditta Di Giammatteo che la
[...] abbiano concorso all'esecuzione di opere le cui lavorazioni condotte non alla regola dell'arte hanno Parte_5 causato l'innesco di fenomeni degenerativi della muratura di Il motivo per cui entrambi le ditte siano da ascrivere Pt_1 tra i responsabili delle lavorazioni eseguite non alla regola dell'arte sta nel fatto che i verbali del Servizio Infrazioni e controlli del Comune di Sanremo dichiara che l'eliminazione della tettoia e l'erezione di muri perimetrali abusivi
(circostanze individuate dal CTU quali scatenanti i fenomeni degenerativi in proprietà sono attività eseguite Pt_1 prima della presentazione della CILA 80/2018 prot 7037 del 26.01.18 e la ditta era in forza in CP_5 cantiere fino al 25/01/2018. Invece la ditta in forza in cantiere dal Parte_5
26/01/2018 ha poi realizzato i lavori di completamento della sostituzione lastre di copertura secondo procedure non
8 evidenti e chiare ma che potenzialmente hanno contribuito a peggiorarre lo stato degenerativo già innescato con l'eliminazione della tettoia e con l'esposizione delle teste murarie agli agenti atmosferici.”
Il CTU Ing. nel descrivere i luoghi di causa ha indicato quanto segue: “I rispettivi fabbricati di Per_1 proprietà attrice e convenuta sono ricompresi all'interno della nucleo storico consolidato del Comune di Pt_1 Pt_2
Sanremo e hanno le caratteristiche tipiche dei fabbricati storici che presentano attiguità strutturale e architettonica condividendo strutture murarie. Nel caso specifico assume una rilevante importanza la muratura in pietra portante che è in condivisione strutturale e architettonica tra le due proprietà fino al piano secondo e offre lembo Sud-Ovest su proprietà attrice e lembo Nord-Est su proprietà convenuta Oltre il secondo piano proprietà attore non ha Pt_1 Pt_2 Pt_1 alcun volume perché completata con un lastrico solare piano per una porzione e copertura a falda per la parte rimanente, mentre oltre il secondo piano proprietà convenuta è costituita da un volume e copertura oltre a terrazzo a pozzo”. Pt_2
Nel corso del sopralluogo effettuato in data 23.3.2024 il CTU ha riscontrato quanto segue: “L'esito del secondo sopralluogo conferma quanto rilevato durante il primo sopralluogo del 12/12/2023 in cui sono stati evidenziati dei danni sulle murature e su parte delle volte (porzione verticale) causati da passaggio infiltrazione sulla muratura condivisa con proprietà convenuta Tali danni sono principalmente formazione di muffe distribuite su tale Pt_2 muratura ed esfoliazione e rigonfiamenti vernici ed intonaci sia al piano primo che al piano secondo.”
Il CTU ha sottolineato che all'interno della proprietà sono state individuate due “famiglie” di Pt_1 danni e che solo parte delle problematiche presenti nell'immobile fossero da ricondurre Pt_1 all'immobile Pt_2
In particolare il CTU evidenziava corredando la propria perizia di documentazione fotografica che:
“all'interno della proprietà sono presenti danni da infiltrazioni su diverse murature a piani differenti, ma si ritiene Pt_1 che i danni che possono avere connessione con le lavorazioni e le procedure esecutive avviate nel corso degli anni nella proprietà siano quelli presenti unicamente sulla muratura di confine tra le due proprietà Pt_2 Parte_6
Sono state rilevate problematiche di rigonfiamento, esfoliazione e formazione muffe anche sulla parete nord sia al piano primo che al piano secondo ma tale muratura è perimetrale e la causa di tali fenomeni è da attribuire con ogni probabilità
a difetti di raccolta e convogliamento delle acque del lastrico solare sopra proprietà e anche nel pluviale che percorre
Pt_1 lo spigolo tra proprietà e il fabbricato confinante ad est….Il CTU rileva che al piano secondo della proprietà
Pt_1 non vi sono passaggi di umidità da soffitto o per lo meno non sono stati rilevati segni di infiltrazioni da soffitto ad
Pt_1 esclusione dalle zone perimetrali verso proprietà e verso l'esterno area cortilizia nord, questo a dimostrare almeno Pt_2 dal punto di vista funzionale che l'impermeabilizzazione del lastrico solare di proprietà sembra funzionare
Pt_1 correttamente in campo, ed ogni eventuale passaggio di umidità è da ricercare sulle porzioni perimetrali.”
IL CTU ha escluso l'incidenza causale dei danni lamentati con riferimento alla copertura e Pt_1 rispondendo alle osservazioni del CTP Ing. che contestava una contraddizione nelle Per_2 conclusioni del CTU ha evidenziato: “Il CTU rileva che quanto esposto non ha alcuna contraddizione, evidentemente il CTP Ing. non ha ben compreso le valutazioni dello scrivente che qui appunto il CTU intende Per_2
9 riepilogare unicamente per dare risposta alle osservazioni del CTP: i risvolti dell'impermeabilizzazione certamente non sono stati eseguiti alla regola dell'arte ma il problema non è assolutamente da ricercare nel risvolto stesso quanto nell'interfaccia tra risvolto e muratura che come evidente dalle fotografie di repertorio durante i lavori offriva reali carenze esecutive tali da non garantire La protezione dei piani sottostanti;
tant'è che l'impermeabilizzazione certamente funziona bene vista l'assenza di infiltrazioni da copertura ma tutta l'umidità passava giusto dietro l'impermeabilizzazione Pt_1 in verticale per porosità muratura perimetrale forature lasciate alle intemperie dalla ditta esecutrice dei lavori Pt_2
poi solo successivamente ritamponate…Il meccanmismo di infiltrazione deriva necessariamente dalla muratura Pt_2 perimetrale che ha convogliato umidità dietro la guaina risvoltata per imbibizione della corteccia muraria e anche dal solaio lasciato privo di protezione e copertura per molto tempo. Non è necessartio essere tecnici per comprendere tale Pt_2 meccanismo fisico ma si vuole comunque dimostrare che essendo il solaio di connesso solidalmente alle strutture Pt_2 murarie perimetrali, alle stesse quando era scoperto e durante gli eventi meteorici ha trasmesso l'umidità residua non evapotraspirata e soprattutto in corrispondenza della canna fumaria vi è stato un importante passaggio di infiltrazione che ha coinvolto quindi anche i piani sottostanti.”
Infine il CTU escludendo che le infiltrazioni fossero imputabili alla copertura ha evidenziato: “Il Pt_1
CTU ritiene questo commento un tentativo di spostamento dalla reale causa che ha innescato i fenomeni degenerativi nella propreità Ad oggi nessuno ha mai ricostruito la guaina di o il suo risvolto eppure lo stato dei luoghi Pt_1 Pt_1 all'interno della proprietà presenta danni di esfoliazione, rigonfiamente e cadute di rivestimento murario ma tutte Pt_1 ormai datate e non attive, prive di reali segni di umidità recente, segno questo che alla conclusione dei lavori di copertura la situazione delle infiltrazioni si è risolta (almeno per quanto appare) quindi è evidente che il meccanismo di infiltrazione si sia innescato durante l'esecuzione delle opere in proprietà ” Pt_2
Con riferimento ai danni riscontrati all'interno della proprietà e ricondotti alle lavorazioni della Pt_1 proprietà il CTU ha indicato: “Parte di tali infiltrazioni rilevate all'interno della proprietà sulle sue Pt_2 Pt_1 pareti confinanti con proprietà (sia al piano primo che al piano secondo) hanno origine dalla parete esterna esposta Pt_2
a sud ovest del piano terzo che inizialmente evidentemente non aveva una protezione adeguata, ma la parte più Pt_2 consistente delle infiltrazioni che poi hanno innescato tutti i fenomeni degenerativi della corteccia superficiale dell'intonaco interno di sulla parete di confine con tricoli, sono certamente state favorite nelle fasi di cantiere in proprietà Pt_1 Pt_2 durante la realizzazione delle coperture (e murature “abusive” di supporto) che, come evidente nella documentazione agli atti (Denuncia alla Procura della Repubblica da parte del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Sanremo prot.
Procura 73653/2018 agli atti del vertenza in oggetto), al momento dell'ordinanza di sospensione dei lavori, erano state erette murature perimetrali (senza alcuna titolarità urbanistico edilizia) esponendo direttamente la soletta di calpestio del piano terzo (al rustico e priva di protezioni impermeabili) ed indirettamente il muro portante di confine tra la Pt_2 proprietà e la proprietà come evidente nei seguenti scatti fotografici stralciati della denuncia di cui sopra già Pt_1 Pt_2 agli atti.”
10 “….La circostanza evidenziata con le fotografie storiche precedenti illustra in modo inequivocabile una fase esecutiva condotta dalla o dalle imprese che hanno lavorato nel cantiere senza particolari accorgimenti necessari né per Pt_2 eliminare né per ridurre il rischio di infiltrazione nel muro di confine, inoltre ha certamente contribuito ad aggravare la situazione il fermo temporaneo del cantiere operato per mezzo della procedura di accertamento e denuncia con l'ordinanza di sospensione dei lavori per rilevati illeciti edilizi di cui all'Ordinanza Dirigenziale Comune di Sanremo n.252 del
19/06/2018.
Si rileva inoltre che il muro in mattoni eretto, dapprima oggetto insieme ad altri abusi contestati con procedura di segnalazione e sospensione cantiere, poi sanato con relativa procedura, era all'epoca di realizzazione allo stato grezzo senza alcun tipo di intonaco a protezione verso l'esterno oltre che verso l'interno. Su tale aspetto si vuole porre l'attenzione e al fatto che allo stato attuale l'intonaco esterno è presente e, l'unico modo per poterlo realizzare senza utilizzare sistemi sospesi a funi è quello di utilizzare sia il lastrico solare di che la falda di copertura di come piano di Pt_1 Pt_1 capestio. Tale circostanza di cui non vi è evidenza diretta ma che è la ovvia logica conseguente le lavorazioni eseguite è senz'altro una componente che innesca possibili responsabilità nella manomissione non alla regola dell'arte degli strati di impermeabilizzazione all'interrfaccia tra le copertutre di e la parete di ” Pt_1 Pt_2
Il CTU ha così concluso: “Come già ampiamente trattato bisogna inquadrare i danni rilevati all'interno della proprietà secondo due tipologie differenti: Pt_1
- una tipologia di danni su muratura perimetrale esterna nord verso aree cortilizie e che è connessa a problematiche non riguardanti lavori presso la proprietà Pt_2
- una tipologia di danni su murature verso proprietà sia a piano secondo che piano primo e che sono certamente Pt_2 connesse con vizi dell'opera a causa di lavorazioni e procedure non alla regola dell'arte eseguite in proprietà Tali Pt_2 vizi e procedure derivano unicamente da lavorazioni eseguite a livello lastrico solare, quindi sono da escludere tutte le lavorazioni e tutte le ditte ad esse connesse che hanno contribuito ad eseguire lavorazioni nel tempo ai piani inferiori rispetto al calpestio del piano terzo di proprietà I vizi delle procedure esecutive e delle opere stesse in proprietà Pt_2
e che hanno causato i danni in proprietà come ampiamente trattato in precedenza derivano da inadeguata Pt_2 Pt_1 protezione laterale esterna delle murature perimetrali del piano terzo di proprietà soprattutto in corrispondenza Pt_2 dell'interfaccia con il lastrico di e anche da procedure errate durante la costruzione della nuova copertura piano Pt_1 terzo Tricoli che hanno portato a scoprire temporaneamente il piano calpestio piano terzo Tricoli con evidenti infiltrazioni ai piani sottostanti. Successivamente la conduzione di abbandono della proprietà per inagibilità dei locali ha Pt_1 certamente contribuito a peggiorare l'innesco dei danni già sviluppati”.
Secondo quanto emerso dalla CTU le cause dei danni presenti all'interno dell'immobile del IG. Pt_1 sono riconducibili ai lavori eseguiti presso la proprietà con esclusione dell'incidenza causale dello Pt_2 stato della copertura Pt_1
2. Responsabilità dei soggetti evocati in giudizio
2.1 Responsabilità dei proprietari 11 L'attore ha evocato in giudizio i signori ritenendo impegnata la responsabilità ex art. 2043 c.c., o Pt_2 in subordine 2049 e 251 c.c. per non avere scelto, con le adeguate cautele, gli appaltatori e nel non avere controllato il loro operato, se difforme al progettato, nel non avere verificato se il committente avesse o meno una polizza assicurativa idonea a coprire i danni a terzi.
Secondo i principi espressi dalla Suprema corte “di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, atteso che egli esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Secondo tale giurisprudenza una corresponsabilità del committente può eccezionalmente configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero ancora quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. In particolare, un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del neminem laedere può essere configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela (cfr. ad es., oltre a quelle sopra citate: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11478 del 21 giugno 2004; Sez. 2, Sentenza
n. 7273 del 12 maggio 2003) e non anche al fine di realizzare una generale supervisione da parte del committente sulla conformità del comportamento dell'appaltatore al principio base della responsabilità civile. (cfr Cassazione civile sez.
II, 12/03/2021 n. 7027 in senso conforme di Cass. n. 6231/2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11371 del
16 maggio 2006; Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 1 giugno 2006; Sez. 3, Sentenza n. 7356 del 26 marzo
2009; Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 29 marzo 2007; Sez. 3, Sentenza n. 10588 del 23 aprile 2008; Sez. 3,
Sentenza n. 24320 del 30 settembre 2008; Sez. 3, Sentenza n. 23947 del 12 novembre 2009),
Nel caso che ci occupa il fatto che le ditte cui sono state appaltati i lavori abbiano commesso errori non può ricondursi ad una culpa in eligendo non essendo neppure stato allegato che l'imprese appaltatrice fossero assolutamente inidonee.
Non è neppure emerso che i si siano ingeriti nell'attività svolta dai soggetti nominati e ciò sia per Pt_2 quanto riguarda il progettista direttore dei lavori che per quanto riguarda gli appaltatori.
Alla luce di quanto precede non appare ravvisabile una responsabilità ex art. 2043 c.c.
Non si ritiene applicabile al caso de quo neppure l'art. 2049 c.c.
Detta responsabilità è stata ritenuta configurabile nel caso di riduzione a nudus minister dell'appaltatore (Cass. Civ. n. 5007/1996; Cass. Civ. n. 616/1995; Cass. Civ. n. 5318/1985; Cass.
Civ. n. 2013/1966).
12 Si tratta peraltro di una impostazione tutt'altro che condivisa e consolidata, in quanto è stato altresì sottolineato che l'art. 2049 cc presuppone espressamente un rapporto di lavoro di tipo subordinato o comunque prospettabile ex artt. 2210 – 2213 cc (“commessi dell'imprenditore”) (Cass. Civ. n.
5069/1987).
Ad ogni buon conto nel caso che ci occupa non è stato provato né allegato che l'appaltatore abbia agito come nudus minister.
Quanto infine alla responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo la parte attrice, la responsabilità individuata all'art. 2051 c.c. è da ritenersi configurabile anche in capo al proprietario dell'immobile oggetto di lavori di rifacimento per i danni cagionati a terzi a diretta conseguenza della costruzione/ristrutturazione.
Secondo principi ormai consolidati il committente può rispondere anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della res da parte del committente, fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire, ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore (Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2023, n. 11152). In ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c., le
Sezioni Unite di questa Corte hanno da ultimo chiarito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode» (Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943).
Nel caso di specie i convenuti non hanno fornito la prova che il comportamento tenuto Pt_2 dall'appaltatore fosse da ricondurre ad un caso fortuito.
Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano sempre nell'esercizio dei poteri del custode su di essa, e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito. Naturalmente ciò non significa che il committente non potrà mai essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche da questa apportate dall'attività svolta dall'appaltatore, ma esclusivamente che sarà lui a dover dimostrare che l'attività dell'appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito (in particolare sia riconducibile al fatto del terzo rientrante nel fortuito, cioè non prevedibile e/o non evitabile), senza potersi limitare ad allegare genericamente che la cosa era stata a quello affidata per l'esecuzione dell'appalto.
13 Il committente, per essere esonerato dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., deve fornire la prova liberatoria richiesta dalla suddetta norma, e cioè quella del caso fortuito. Tale prova potrà consistere anche nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione, ma sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso (il tutto in coerenza con i principi di recente ribaditi da questa stessa Corte in tema di responsabilità da cose in custodia e in particolare di caso fortuito costituito dalla condotta di terzi e/o dello stesso danneggiato (cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1257 del 19/01/2018, Rv. 647356 01; Sez. 3, Ordinanze nn. 2477, 2480, 2481, 2482 del 01/02/2018).
Alla luce di quanto precede i proprietari dell'immobile nel caso che ci occupa non possono essere mandati esenti da responsabilità.
2.2. Sulla responsabilità delle ditte esecutrici
La responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi dall'attività svolta da quest'ultimo può essere affermata esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Secondi i principi espressi dalla Suprema Corte l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente. L'appaltatore ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti ed è esentato da responsabilità solo se il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore stesso ridotto a mero “nudus minister”.
Sulla base di quanto riportato sub. 1 emerge che il comportamento degli esecutori materiali sia stato colposo l'esecuzione dei lavori e che lo stesso ha avuto un nesso causale con il danno subito dall'attore.
Risulta fatto pacifico e non contestato che sul cantiere abbiano operato due diverse ditte in successione.
Il convenuto ha affermato che invero al momento della causazione del danno Controparte_5 lo stesso non operava più sul cantiere.
Il convenuto è per contro rimasto contumace. Controparte_3
14 Con riferimento alla responsabilità dei medesimi il CTU ha rilevato “i precedenti edilizi relativi ai lavori che hanno generato l'innesco dei danni rilevati dall'attore sulle pareti confinanti con la proprietà fermo restando la Pt_2 validazione di quanto esposto anche dal collegio peritale in sede di sopralluoghi, quindi ad esclusione dei danni riportati sulle murature esposte a nord ovvero su quelle interfacciate verso il fabbricato ad ovest, sono:
CILA 80/18 prot 7037 del 26.01.18 (Realizzazione di opere interne con modifica della distribuzione degli spazi)
CILA 536/18 prot 36146 del 15.05.18 (Sostituzione di lastre in ethernit di copertura con lastre in fibrocemento ecologico senza fibre di amianto)
A seguito di tali due titoli edilizi, è stato accertato l'esistenza di illeciti edilizi secondo la seguente procedura:
- Comunicazione di violazione preliminare di violazione norme edilizie – Corpo Polizia Municipale Comune di Sanremo
- del 14/06/2018
- Ordinanza di sospensione dei lavori - Ordinanza Dirigenziale n. 252 Comune di Sanremo del 26/06/2018
- Verbale 1460/18 – Segnalazione di fatto reato ai sensi art 347 CPP alla Procura della Repubblica e Settore
Antisismica della Provincia di Imperia prot. 73653/18
Sono presenti ulteriori segnalazioni e prese d'atto amministrativo che hanno definito un quadro di illeciti edilizi già pre- esistenti rispetto all'inizio dei lavori di cui ai due titoli edilizi del 2018, come anche rilevato nella pratica MM 067 del
29/06/2018.
I titoli edilizi del 2018 afferenti l'innesco dei danni in proprietà attorea, riportano delle figure di cantiere differenti ed in particolare:
CILA 80/18 del 26/01/2018
Tipo di intervento Opere interne committente Parte_2 impresa esecutrice Controparte_5
Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Controparte_6
CILA 536/18 del 15/05/2018
Tipo di intervento Opere interne e sostituzione di lastre di copertura committente Parte_2 imprese esecutrici Electric Center Di Zanella Sergio
Servizi Edili Ambientali S.R.L.
Controparte_11
[...]
Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Controparte_6
Sulla base dell'analisi degli atti e della documentazione istruttoria delle pratiche edilizie non si può affermare con assoluta certezza quale sia certamente il titolo edilizio che ha avviato interventi che hanno innescato i danni lamentati accertati. Di fatto si può però affermare con certezza che alla data 10 marzo 2018, come riportata sulla fotografia della denuncia 15 Comune di Sanremo, era già stata eliminata la tettoia in ondolux piano terzo di proprietà senza alcuna evidente Pt_2 protezione impermeabile lasciandola per molto tempo sotto l'azione degli agenti atmosferici. Inoltre si deve considerare che agli atti è stato dichiarato che la Ditta Di Giammatteo terminava le sue prestazioni lavorative presso il cantiere in data
25/01/2018 come notificato al SUE il 19/03/2018 e che dal 26/01/2018 le lavorazioni avrebbero proseguito con la ditta come notificato al SUE in data 15/05/2018. Si rende necessario rilevare che le Controparte_3 date di notifica al SUE di cessazione fanno fede quali reali data di cessazione interventi anche se le stesse riportavano date precedenti…Di fatto tale situazione era evidentemente configurata con un iniziale titolo CIL di cui al art. 6 bis
DPR 380/2001 e ssmmii in cui l'impresa affidataria era appunto poi come spesso accade, vista l'entità CP_5 dei lavori che nel corso dell'esecuzione degli stessi è apparsa tale da configurare un nuovo titolo edilizio, è stato appunto performata la CILA 80/18 e successivamente la CILA 536/18.
Vista la notifica di cessazione attività edile dell'impresa del 19/03/2018 relativamente alla CILA CP_5
80/18, tardiva rispetto alla data dichiarata del 26/01/2018, e vista la prima data degli accertamenti del Comando di
Polizia Munbicile datati 10/03/2018 in cui si rilevavano illeciti edilizi, non si può escludere certamente la ditta
[...] dall'esecuzione di opere in proprietà connesse con l'innesco di danni in proprietà CP_5 Pt_2 Pt_1
Non è invece così chiaro e inconfutabile escludere la ditta dall'esecuzione di opere connesse Controparte_3 con l'innesco di danni in propreità principalmente perché l'affidamento a quest'ultimo è precedente. Di fatto le foto Pt_1 che hanno rilevato i gravi vizi di costruzione risalenti al 19/03/2018 sono precedenti alla notifica del 15/05/2018 secondo la quale si notificava che la ditta era operativa sul cantiere dal 26/01/2018. Controparte_3
Poiché tale denuncia tardiva pare un artificio per risolvere problemi di denuncia e responsabilità nell'esecuzione di opere, in ogni caso le date che definiscono le responsabiolità in questo caso sono chiare e possono essere considerate quali le date di notifica pertanto si ritiene responsabile dell'innesco dei fenomeni di danno in proprietà anche la ditta ditta Elshafei Pt_1
Gamal Awad Gamil…
A tal proposito si propone un elenco di lavorazioni di cantiere che hanno certamente contribuito all'innesco di danni sulla parete di confine tra e e che ad oggi sono visibili solo da parte visto che la parte è stata Pt_1 Pt_2 Pt_1 Pt_2 completamente ristrutturata:
- demolizione della tettoia ondolux pre-esistente
- demolizione delle lastre di fibro amianto (tra laltro non risulta agli atti alcuna lavorazione e autorizzazione che dimostri la rimozione, spostamento e smaltimento delle lastre di amianto alla regola dell'arte e con il contenimento delle polveri di amianto, il CTU si chiede appunto se sono state rispettate le procedure di rimozione amianto (segnalazione formale, relazione con inizio rimozione d'urgenza oppure normale, incapsulamento, smontaggio e imballaggio successivo, smaltimento). Visionando le fotografie agli atti rilevate dal Comune di Sanremo non risulta rispettata alcuna di queste procedure. A tal proposito il CTU si chiede in che modo tali lastre siano state trasportate 3 piani più in basso per poi essere smaltite.
- costruzione nuovo telaio in acciaio 16 - realizzazione di blocchi di muratura
- costruzione di cordolo testa muro
- posa struttura secondaria
- posa lamiera collaborante e succswssivo completamento di copertura
- impermeabilizzazione terrazzo a pozzo e finitura
- realizzazione di intonaco delle pareti esterne del piano Terzo proprietà Pt_2
- realizzazione di mano di finitura delle pareti esterne del piano Terzo proprietà Pt_2
- posa in opera di lattonerie esterne lato proprietà ” Pt_1
“Il CTU riferisce che non intende giudicare le azioni svolte nell'ambito dell'appalto dei lavori dalla Ditta Di Giammatteo nelle circostanze di gennaio 2018 ma l'abbandono del cantiere per carenza del progetto e dei SAL non dispensano dalle responsabilità della ditta esecutrice nei confronti della messa in sicurezza dei luoghi anche nel rispetto e protezione del patrimonio di proprietà terze.”
Nella relazione tecnica (doc. 7 di parte attrice) del settore edilizia non contestata da CP_5
viene indicato che tra i lavori già eseguiti prima del deposito della CILA 80/2018 del 26
[...] gennaio 2018 (data riportata quale cessazione dell'operato del convenuto) rientravano anche lavori eseguiti al piano terzo “in aderenza al manufatto di cui al punto A 1-2, sulla facciata esposta a mezzogiorno, in luogo della preesistente tettoia (peraltro già considerata abusiva in sede di redazione di perizia di valutazione da parte del
CTU nell'esecuzione immobiliare n° 140/2012) elevazione di n° 2 pareti in laterizio caratterizzate dalla presenza di n° 2 aperture sulla facciata esposta a mezzogiorno. Dette strutture vanno a delimitare un area della superficie di circa
8.00 mq delimitata in direzione levante dalla porzione residuale dell'extra vano scala.”
Con ciò smentendo l'assenza di interventi al piano terzo da parte del convenuto.
Come più sopra evidenziato anche in merito a detta costruzione il CTU ha ravvisato la concorsuale responsabilità del convenuto.
Il CTU ha pacificamente ritenuto impegnata la responsabilità della ditta Controparte_3
Deve quindi ritenersi impegnata la responsabilità delle due ditte intervenute in fasi successive sul terzo piano.
2.3. Responsabilità di Controparte_6
L'ing. si è costituito tardivamente solo antecedentemente all'udienza di precisazione Controparte_6 delle conclusioni.
Lo stesso si è costituito con una generica comparsa di contestazione tale da non potersi ritenere i fatti contestati ex art. 115 c.p.c.
L'attore ha ritenuto impugnata la responsabilità del convenuto in quanto: “in qualità di progettista e direttore di lavori architettonici e strutturali, sia per il mancato controllo delle conformità dell'opera ai titoli edilizi e delle modalità dell'esecuzione di essa alle regole della tecnica, nonché dell'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a 17 garantire la realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera.
Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente”.
Le richiamate affermazioni non possono dirsi compiutamente contestate dal convenuto che come si è detto si è limitato a costituirsi con una comparsa generica.
Non risulta contestata la qualità del convenuto, che peraltro emerge dagli atti e del pari è emersa l'esecuzione delle opere senza i relativi titoli, non è peraltro emerso che il direttore lavori sia intervenuto con gli appaltatori che si sono succeduti attuando la dovuta vigilanza nell'esecuzione dei lavori.
Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, nell'ambito della direzione lavori, e pertanto delle obbligazioni a carico del direttore, sono da ricomprendersi precisi obblighi, quali quello di vigilanza dei lavori, di controllo della conformità dell'opera al progetto anche nelle fasi progressive, di rispetto delle modalità di esecuzione dell'opera rispetto al capitolato, ed altresì il vaglio circa l'adozione delle regole della tecnica nel rispetto della normativa vigente (Cass. civ. sez. III del 5 ottobre 2018 n. 24555). Più specificamente, l'attività del direttore dei lavori si concreta nella diligente sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento delle operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi (Cass.
24/04/2008, n. 10728). (Cass. civ. sez. III del 5 ottobre 2018 n. 24555). E', dunque, obbligo del professionista quello di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna fase dei lavori, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass.21/05/2012, n. 8014). Il direttore dei lavori è la persona di fiducia del committente, incaricata di sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall'appaltatore e dal personale di cui questi si avvalga intervenendo per tempo anche solo a fermarne l'esecuzione, qualora queste manifestino vizi o difetti (Cass.29/08/2013, n. 19895). (cfr Cass. civ. sez.
III del 5 ottobre 2018 n. 24555).
Rientra negli obblighi del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente. Da quanto detto, risulta evidente che la figura del direttore dei lavori presuppone una presenza sul cantiere.
Nel caso di danno a terzi, sussiste la responsabilità di natura extra-contrattuale del direttore dei lavori, che può concorrere con quella del committente e dell'appaltatore, se le azioni od omissioni hanno dato un contributo causale a produrre il danno (Sentenza Corte di Cassazione 14 marzo 2019, n. 7336). 18 2.4 responsabilità concorsuale dalle ditte esecutrici e dall'Ing. devono pertanto ritenersi responsabili in solido ex art. Pt_2 CP_1
2055 c.c.
3. Quantum di danno.
Con riferimento alla quantificazione del danno subito dall'attore lo stesso è stato significativamente ridotto dal CTU, che a seguito delle contestazioni dei convenuti ha parzialmente modificato gli esiti della propria relazione peritale.
In primis varrà rileva come nella revisione del computo metrico estimativo per opere di ripristino del
C.T.U. datata 08.10.2024 viene dichiarato che "come chiarito dal collegio peritale, come confermato anche durante l'udienza di chiarimenti del 25.09.2024 la famiglia di danni presumibilmente connessi con le lavorazioni in proprietà non hanno mostrato più fenomeni degenerativi in atto, ma sono danni mai risolti di cause datate e che, come Pt_2 dichiarato e confermato durante l'ultima udienza, con il completamento dei lavori di proprietà tali danni non Pt_2 hanno più mostrato inneschi degenerativi in atto.”
Le infiltrazioni non sono più in atto, peraltro parte attrice nella conclusionale ha indicato: “5) Sulla domanda di condanna dei convenuti ad eliminare la causa del danno.
Questa domanda fondata, al momento della notificazione dell'atto di citazione, allo stato, non è più attuale, poiché, nelle more del processo, le opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni d'acqua, nell'immobile dell'attore, sono state eliminate.
Riguardo a tale domanda è, quindi, cessata la materia del contendere.”
Non si deve, pertanto, provvedere sulla richiesta di condanna ad eliminare le cause del danno.
Occorre allora vagliare le due domande residue l'una per il risarcimento dei danni subiti all'esito delle infiltrazioni l'altra per il mancato utilizzo dell'immobile.
Quanto alle spese con l'integrazione del 8.10.2024 il CTU preliminarmente indicato quanto segue:
“Pertanto lo scrivente, in accordo a quanto chiarito durante l'udienza del 25/09/2024 ritiene opportuno rettificare la tabella del computo metrico già prodotta nell'elaborato finale secondo le seguenti condizioni:
1. eliminazione di tutte le voci di computo che prevedono interventi da eseguirsi all'esterno di proprietà CP_12
(ricostruzione risvolti, ponteggi e impermeabilizzazioni esterne di interfaccia) in quanto non sono rilevate ad oggi fonti esterne di innesco di fenomeni degenerativi in atto dei danni all'interno di proprietà (dimostrazione questa che la Pt_1 copertura completata e tamponamenti completati in propreità hanno protetto le murature sottostanti – tesi Pt_2 dell'elaborato CTU corretta)
2. eliminazione delle competenze tecniche (Direzione lavori) in quanto gli interventi da eseguire rimanenti nel computo sono unicamente quelli all'interno della proprietà riducendo ogni fattore potenziale di rischio per la salute dei Pt_1 lavoratori
19 3. Riduzione di ore in economia che erano connesse con l'esecuzione di opere all'esterno non quantificabili nelle voci di computo metrico esplicitate (eliminazione di operaio IV livello e riduzione ore di lavoro operaio specializzato e operaio comune)”
Il CTU dettagliando le opere necessarie al ripristino ha quantificato il danno complessivo in Euro
10.106,94 cui dovrà essere aggiunta l'iva.
Non sussistono motivi per discostarsi dalla quantificazione operata dal CTU posto che le osservazioni dei CT di parte non appaiono sul punto concludenti.
A detto importo devono essere aggiunti rivalutazione ed interessi.
Deve, invece, essere riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi compensativi in misura legale.
Infatti, poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto al saldo, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino alla presente sentenza.
Non può per contro essere accolta la domanda in merito al danno da mancato utilizzo.
In merito deve rilevarsi quanto segue.
Il CTU ha dato atto di non essere in grado di definire quale fosse lo stato dell'immobile prima della verificazione dei lamentati danni.
Certamente pur essendo emerso in corso di causa che nel 2018 l'immobile ha subito danni da infiltrazione imputabili al convenuto è del pari emerso che l'immobile invero presenta ammaloramenti non imputabili ai convenuti ma propri dell'immobile del IG. Pt_1
Non può pertanto ritenersi che le infiltrazioni siano state di per sé sole la causa della mancata locazione.
Peraltro il CTU ha dato atto che l'appartamento è in completo stato di abbandono avendo indicato a pag. 47 della relazione peritale: “… ad oggi l'immobile attoreo non è in condizioni di potere essere utilizzato come locazione in quanto ha uno stato di ammaloramento delle pareti ormai avanzato, innescato dalle cause già analizzate in precedenza ma certamente alimentate anche dall'abbandono dell'unità immobiliare con mancata o carente Pt_1 aereazione degli ambienti, oltre che mancati cicli di riscaldamento e/o raffrescamento”.
20 Per inciso deve rilevarsi come l'attore non fa fornito la prova della piena utilizzabilità dell'immobile prima degli eventi di cui è causa.
Anche l'eventuale assunzione delle prove richieste dall'attore nulla avrebbe comprovato in merito.
La sola intenzione di locale l'immobile non implica di per sé il fatto che lo stesso fosse in condizioni tali da poter essere locato.
Per tutti i richiamati motivi la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 tenendo conto dell'importo liquidato applicando i valori medi
PQM
Il Tribunale di Imperia ogni contraria domanda ed eccezione disattesa in parziale accoglimento delle domande attoree:
- Condanna Geom. Parte_2 Controparte_4 CP_2 [...]
Ing. in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_5 Controparte_6 Pt_1
dell'importo di Euro 10.106,94 oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva.
[...]
- Condanna Parte_2 Controparte_4 Controparte_5
Ing. in solido tra loro al pagamento in favore di
[...] Controparte_6 Pt_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 di cui Euro 919 per studio
[...] della controversia, Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro 1680,00 per la fase istruttoria,
Euro 1.701,00 per la fase decisoria oltre 15% per spese generali 759,00 per spese oltre cpa e iva come per legge.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti.
Imperia 10/9/2025
IL GOT
Dott. Fausta Pezzati
21