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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5832/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5832 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato IGNAZIO MATTIOLO in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 25/09/2025):
- la ricorrente ha concluso come da ricorso:
“modificare in parte qua, l'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso in data 5.6.2023 a mezzo di procedimento di negoziazione assistita, depositato
1 in pari data presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con n.
280/2023 R.A.N., autorizzato dal P.M. Dott. Alessandro Piscitelli in data 6.6.2023, tra le parti / e, Parte_1 Controparte_1
- per l'effetto disporre l'affidamento della prole minorenne alla madre, in via c.d.
“superesclusiva” alla madre con attribuzione quindi alla Sig.ra della Parte_1 responsabilità di decidere in via autonoma anche sulle questioni di maggior interesse in tema di istruzione, educazione e salute della prole.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio concordate con , il quale è rimasto Controparte_1 contumace.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che dal 19 agosto 2023 il padre non ha più tenuto ER con sé le figlie , nata il [...], ed nata il [...], e che dal 12 Per_1 settembre 2023 il ha completamente interrotto con le figlie anche le CP_1 comunicazioni telefoniche;
che, inoltre, il convenuto non ha più versato il mantenimento per la prole da dicembre 2023, ed è stato totalmente assente anche sotto il profilo delle decisioni da adottare per l'istruzione e la salute delle figlie.
Ha dunque concluso come in epigrafe riportato.
è rimasto contumace. Controparte_1
2. Dalla documentazione in atti risulta che il padre delle minori ha dichiarato di non volere contatti con la ricorrente (vd. conversazioni tramite applicativo WhattsApp prodotte con il ricorso) e che la ha dovuto avviare una esecuzione per ottenere il Pt_1 pagamento del mantenimento nonché ricorrere in via monitoria per ottenere il pagamento della quota di spese straordinarie gravante sul CP_1
La figlia , inoltre, ascoltata dal giudice all'udienza del 25/9/2025, ha confermato la Per_1 totale assenza del padre “dall'agosto della prima media”, e ha comunque descritto la propria quotidianità in termini positivi, essendo la madre evidentemente riuscita a
2 garantire alle figlie una vita equilibrata, nella quale vi è spazio per lo studio, gli amici, lo sport e anche per mantenere rapporti con la nonna paterna.
Pertanto, valutato il comportamento del padre, assente da tempo dalla vita delle figlie, considerato che la si sta occupando da sola della cura e della gestione quotidiana Pt_1
ER di e di risulta nell'interesse di queste ultime una pronuncia che, a modifica di Per_1 quanto previsto in sede di divorzio, ne disponga l'affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per le figlie in materia di salute, istruzione, residenza, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
Ricorrono infatti i presupposti per il cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore, e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore stesso.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore medio per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per la fase decisoria, tenuto conto della semplicità dell'accertamento), devono essere poste a carico del resistente, considerato che è stata la sua condotta a rendere necessaria l'introduzione del presente procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- a modifica delle condizioni di divorzio, stabilite nell'accordo concluso in data
5/6/2023 a mezzo di procedimento di negoziazione assistita, affida le figlie , nata il Per_1
ER 12/05/2011, ed nata il [...], in [...]-esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per la prole in materia di salute, istruzione, residenza;
3 - condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 4.358,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2/10/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 5832 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato IGNAZIO MATTIOLO in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 25/09/2025):
- la ricorrente ha concluso come da ricorso:
“modificare in parte qua, l'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio concluso in data 5.6.2023 a mezzo di procedimento di negoziazione assistita, depositato
1 in pari data presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze con n.
280/2023 R.A.N., autorizzato dal P.M. Dott. Alessandro Piscitelli in data 6.6.2023, tra le parti / e, Parte_1 Controparte_1
- per l'effetto disporre l'affidamento della prole minorenne alla madre, in via c.d.
“superesclusiva” alla madre con attribuzione quindi alla Sig.ra della Parte_1 responsabilità di decidere in via autonoma anche sulle questioni di maggior interesse in tema di istruzione, educazione e salute della prole.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio concordate con , il quale è rimasto Controparte_1 contumace.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che dal 19 agosto 2023 il padre non ha più tenuto ER con sé le figlie , nata il [...], ed nata il [...], e che dal 12 Per_1 settembre 2023 il ha completamente interrotto con le figlie anche le CP_1 comunicazioni telefoniche;
che, inoltre, il convenuto non ha più versato il mantenimento per la prole da dicembre 2023, ed è stato totalmente assente anche sotto il profilo delle decisioni da adottare per l'istruzione e la salute delle figlie.
Ha dunque concluso come in epigrafe riportato.
è rimasto contumace. Controparte_1
2. Dalla documentazione in atti risulta che il padre delle minori ha dichiarato di non volere contatti con la ricorrente (vd. conversazioni tramite applicativo WhattsApp prodotte con il ricorso) e che la ha dovuto avviare una esecuzione per ottenere il Pt_1 pagamento del mantenimento nonché ricorrere in via monitoria per ottenere il pagamento della quota di spese straordinarie gravante sul CP_1
La figlia , inoltre, ascoltata dal giudice all'udienza del 25/9/2025, ha confermato la Per_1 totale assenza del padre “dall'agosto della prima media”, e ha comunque descritto la propria quotidianità in termini positivi, essendo la madre evidentemente riuscita a
2 garantire alle figlie una vita equilibrata, nella quale vi è spazio per lo studio, gli amici, lo sport e anche per mantenere rapporti con la nonna paterna.
Pertanto, valutato il comportamento del padre, assente da tempo dalla vita delle figlie, considerato che la si sta occupando da sola della cura e della gestione quotidiana Pt_1
ER di e di risulta nell'interesse di queste ultime una pronuncia che, a modifica di Per_1 quanto previsto in sede di divorzio, ne disponga l'affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per le figlie in materia di salute, istruzione, residenza, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
Ricorrono infatti i presupposti per il cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore, e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore stesso.
3. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore medio per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per la fase decisoria, tenuto conto della semplicità dell'accertamento), devono essere poste a carico del resistente, considerato che è stata la sua condotta a rendere necessaria l'introduzione del presente procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- a modifica delle condizioni di divorzio, stabilite nell'accordo concluso in data
5/6/2023 a mezzo di procedimento di negoziazione assistita, affida le figlie , nata il Per_1
ER 12/05/2011, ed nata il [...], in [...]-esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per la prole in materia di salute, istruzione, residenza;
3 - condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 4.358,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2/10/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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