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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1000 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Parte_1 C.F._1
Biancifiori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via della Caserma n. 8, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace
Oggetto: danno da lesione del rapporto parentale
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Attilio Biancifiori, per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis: dare atto che con sentenza n. 593/2018 il Tribunale di Terni ha condannato il
Dott. al risarcimento del danno conseguente al reato lui ascritto, CP_1 rimettendo la parte civile costituita Avv. RE AR avanti al Giudice Civile per il computo del medesimo, concedendole una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 7000,00 (settemila); dare atto che con sentenza n. 1261/19 la
Corte di Appello di Perugia- Sezione Penale - pur pronunciando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione - ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado con condanna dell'imputato alle spese di difesa della parte civile;
dichiarare che il danno non patrimoniale patito dall'Avv. RE AR, e per essa deceduta, dal suo unico erede Sig. a seguito della lesione Parte_1 cagionata per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza a Pt_1
dal Dott. nella esecuzione di una biopsia al pene
[...] Controparte_1 in data 02.01.2012, può stimarsi in Euro 70000,00, in considerazione delle sofferenze che l'Avv. AR ha dovuto affrontare nel seguire il figlio - con essa convivente - nel travagliato iter post operatorio, condividendo la sofferenza delle pratiche chirurgiche invasive, lunghe degenze, fasi riabilitative con gravi complicazioni anche infettive e necessità di dolorose cure prescritte al paziente, prolungata inabilità del
vissuta con soggettiva afflizione e derivatamente trasferita sulla Parte_1 figura materna, unica presente a dare ausilio materiale e morale al figlio, e per
l'effetto condannare il Dott. al pagamento della somma di Controparte_1
Euro 70000,00, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data dello accadimento (02.01.2012) fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese e compensi professionali tutti di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06/06/2024, – in qualità di unico Parte_1 erede di sua madre RE AR – conveniva in giudizio Controparte_1 invocando la responsabilità di quest'ultimo per i danni subiti dalla predetta in conseguenza delle gravi lesioni a lui cagionate mediante l'errata esecuzione di un intervento di biopsia al pene. L'attore, premesso che per lo stesso intervento l' Controparte_2 era stata condannata al risarcimento dei danni in suo favore con sentenza n. 668/2017 del
Tribunale di Terni, e che il era stato condannato dal medesimo Tribunale CP_1 con sentenza penale n. 593/2018 per il reato di cui all'art. 590 c.p.c., con liquidazione in favore di RE AR – costituitasi parte civile – di una provvisionale di € 7.000,00
(statuizione civile confermata anche dalla Corte d'Appello di Perugia con la sentenza n.
1261/2019, con la quale il reato ascritto all'imputato era stato dichiarato estinto per prescrizione), deduceva di essere subentrato a sua madre – a seguito del decesso di quest'ultima in data 31/10/2023 – nel procedimento di mediazione contro il CP_1 conclusosi con esito negativo per mancata comparizione di quest'ultimo, e chiedeva che il
Tribunale condannasse il medesimo al risarcimento dei danni subiti da RE AR a causa della suddetta vicenda, danni da quantificarsi in € 70.000,00, tenuto conto della convivenza e dello stretto legame con il figlio, nonché delle sofferenze da lei patite nel travagliato iter post-operatorio del medesimo.
Il convenuto ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e Controparte_1 veniva dichiarato contumace con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 17/10/2024.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione delle prove testimoniali ammesse con l'ordinanza del 17/12/2024, all'udienza del 26/03/2025 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alla parte costituita ed esaurita la discussione orale della causa, riservava il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto evidenziato che la qualità di unico erede di in capo Persona_1 all'odierno attore risulta confermata, oltre che dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all'atto di citazione (che era onere della controparte – non costituitasi nel presente giudizio – contestare in maniera adeguata e specifica: v. Cass., SS.UU., 12065/2014, nonché Cass. 11276/2018), anche dal rapporto di parentela che emerge chiaramente dalle sentenze penali in atti e dall'esito delle prove testimoniali assunte nel presente giudizio. Deve inoltre precisarsi che la domanda di risarcimento dei danni in qualità di erede di un soggetto deceduto per fatto del convenuto implica di per sé accettazione dell'eredità, dovendo escludersi, pertanto, che sia onere dell'attore dare la prova di aver accettato l'eredità del de cuius (v. ex multis Cass. 8300/08, Cass. 7125/93 e Cass. 1938/77, nonché, nella più recente giurisprudenza di merito, App. Cagliari 4 gennaio 2018, Trib. Caltagirone 7 settembre 2019,
Trib. Velletri 24 settembre 2018 e Trib. Palermo 26 giugno 2015).
3. Ciò premesso, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale, qualora in sede di appello sia stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione con conferma della condanna generica (con o senza il riconoscimento di una provvisionale) al risarcimento del danno in favore della parte civile, una tale decisione spiega un effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione di una sua responsabilità risarcitoria, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (v. da ultimo Cass. 27055/2024). Nel caso di specie, quindi, si tratta esclusivamente di verificare se e in quale misura il fatto reato consistito nelle lesioni colposamente arrecate a Pt_1 da parte di abbiano cagionato a RE AR il
[...] Controparte_1 danno dedotto nel presente giudizio.
4. A tal riguardo, deve anzitutto rilevarsi che, ad onta del riferimento anche ai danni patrimoniali nel corpo dell'atto introduttivo, nelle conclusioni dello stesso vi è una richiesta di accertamento e condanna riferita esclusivamente al danno non patrimoniale spettante a
RE AR in qualità di prossima congiunta della persona ( cha ha Parte_1 subito lesioni personali a causa del fatto illecito commesso dall'odierno convenuto (sulla natura di tale danno, nella duplice componente del patema d'animo e dello sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, v. ex multis Cass. 13540/2023).
5. Si tratta di un danno per il quale, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non sussiste alcun limite normativo in relazione all'entità del danno biologico subito dal parente leso (v. ancora Cass. 13540/2023, nonché Cass. 1752/2023), e che, tuttavia, non può mai dirsi sussistente in re ipsa, dovendo l'interessato dimostrare di aver subito un danno non patrimoniale eziologicamente connesso alla condizione del congiunto (v. Cass.
5807/2019 e Cass. 2788/2019), fermo restando che tale danno può presumersi sulla base dello stretto rapporto familiare, a prescindere dalla convivenza, e salva la prova contraria sull'inesistenza di un reale rapporto affettivo (si veda in tal senso ancora Cass. 13540/2023, proprio con riferimento al danno subito dal genitore per effetto delle lesioni patite dal figlio in conseguenza di un fatto illecito).
6. Nel caso di specie, quindi, stante la presunzione derivante dallo stretto rapporto parentale tra madre e figlio, e tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale svolta nel presente giudizio, avuto riguardo sia alla sofferenza patita da Persona_1 nell'immediatezza dell'evento e nel corso di tutto il successivo percorso terapeutico, sia alle ripercussioni di tale sofferenza sulle sue abitudini di vita anche in ambito lavorativo (v. i doc.
7-11 allegati all'atto di citazione, nonché le convergenti deposizioni rese sul punto da tutti i testimoni escussi nell'udienza del 05/03/2025), devono ritenersi provate entrambe le componenti del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.
7. Per la liquidazione di tale danno si deve fare applicazione delle tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma (che, a differenza di quelle elaborate dal Tribunale di Milano, prevedono specificamente idonee modalità di quantificazione del danno in questione: v. Cass.
13540/2023, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano 10 settembre 2024, App.
Catania 31 gennaio 2024, Trib. Cassino 4 gennaio 2024 e Trib. Locri 2 gennaio 2024), nell'edizione aggiornata del 2025, con l'attribuzione di un punteggio che tiene conto del grado di parentela con il familiare che ha riportato le lesioni, del numero dei familiari ai quali spetta il risarcimento, dell'età della vittima primaria, dell'età del familiare che ha diritto al risarcimento e della misura del danno biologico patito dalla vittima primaria.
8. Il danno va quindi quantificato in € 10.599,18, in base al seguente calcolo: 30 punti (20 punti per la relazione parentale, 7 per l'età del danneggiato alla data dell'evento oggetto di causa, e 3 per l'età del parente da risarcire alla medesima data, moltiplicato per il coefficiente di 1 in base al numero di familiari ai quali è riconosciuto il risarcimento), moltiplicati per il valore del punto base determinato – in virtù dell'intensità della sofferenza e dell'entità dell'incidenza sulla vita di relazione quali emerse dalle summenzionate fonti di prova – nella misura massima di € 7.066,12 (€ 3.533,06 per il danno relativo all'aspetto interiore, ed €
3.533,06 per la componente dinamico-relazionale, comprensiva dell'obbligo di provvedere all'assistenza, non emergendo dagli atti di causa l'avvenuto riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o l'avvenuta erogazione di sussidi pubblici in favore del danneggiato) e poi per la percentuale di invalidità per il danno iatrogeno (5%) quale accertata con la sentenza n. 668/2017 di questo Tribunale.
9. Nella pronuncia della condanna al risarcimento in questa sede deve tuttavia tenersi conto della somma di € 7.000,00 già riconosciuta a RE AR a titolo di provvisionale in sede penale (pur se, in ipotesi, non ancora riscossa, stante l'autonoma efficacia esecutiva della sentenza penale, della quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento della provvisionale liquidata con tale sentenza: v. in tal senso Cass. 8662/2017 e
Cass. 6739/2011, nonché, da ultimo, App. Milano 6 luglio 2022).
10. Alla provvisionale deve a tal fine applicarsi un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati (v. ancora Cass. 8662/2017 e Cass. 6739/2011, nonché Trib. Messina 11 ottobre 2023, Trib. Milano 24 aprile 2023 e Trib. Cosenza 15 dicembre 2022). Come noto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, nel caso in cui al danneggiato sia stato pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. 23927/2023, Cass.
832/2023, Cass. 16027/2022, Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017 e Cass. 9950/2017).
Dunque, poiché la devalutazione del credito di € 10.599,18 dall'attualità alla data dell'evento
(02/01/2012) conduce ad un importo pari ad € 8.533,96, e poiché la somma di € 7.000,00, devalutata dalla data della liquidazione (14/05/2018) a quella dell'evento (02/01/2012) è pari ad € 6.692,16, l'importo derivante dalla detrazione della provvisionale devalutata dalla somma capitale devalutata è pari ad € 1.841,80 (€ 8.533,96 - € 6.692,16). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi sull'intero capitale di € 8.533,96 dalla data dell'evento (02/01/2012) sino alla data della liquidazione della provvisionale (14/05/2018), per un importo di € 996,41, nonché rivalutazione e interessi – sulla somma di € 1.841,80 residuata dopo la detrazione della predetta provvisionale – dalla data della liquidazione della provvisionale (14/05/2018) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un ulteriore importo di € 559,23. La somma spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensiva di rivalutazione e interessi e al netto dell'indennizzo e dell'acconto già ricevuti, è dunque oggi pari ad € 3.397,44 (€ 1.841,80 + € 996,41 + 559,23).
11. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il convenuto deve essere condannato – ai sensi del combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p. – al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.397,44, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito da RE AR in conseguenza del fatto illecito commesso dall'odierno convenuto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00, avuto riguardo al decisum di condanna, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
13. Poiché il convenuto, pur ritualmente invitato, non ha partecipato al procedimento di mediazione (v. i verbali in atti) previsto quale condizione di procedibilità della domanda del ricorrente ai sensi dell'art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010, e poiché tale mancata partecipazione non risulta in alcun modo giustificata, lo stesso deve essere condannato, ai sensi dell'art. 12-bis, co. 2, del medesimo d.lgs., al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (v. in argomento Cass. 2031/2018 e Cass. 2030/2018, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib.
Torino 28 aprile 2022, Trib. Roma 23 giugno 2016, Trib. Mantova 22 dicembre 2015 e Trib.
Termini Imerese 28 maggio 2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da – in qualità di erede di RE AR – nei Parte_1 confronti di ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per l'illecito oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 3.397,44, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
b) condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 2.836,00 (di cui € 284,00 per l'attivazione del procedimento di mediazione, € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge, nonché in € 125,00 per le spese vive ripetibili (parte del C.U. come da motivazione e marca da bollo);
c) condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di Controparte_1 una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Terni, 07/04/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1000 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Parte_1 C.F._1
Biancifiori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via della Caserma n. 8, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- convenuto contumace
Oggetto: danno da lesione del rapporto parentale
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Attilio Biancifiori, per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis: dare atto che con sentenza n. 593/2018 il Tribunale di Terni ha condannato il
Dott. al risarcimento del danno conseguente al reato lui ascritto, CP_1 rimettendo la parte civile costituita Avv. RE AR avanti al Giudice Civile per il computo del medesimo, concedendole una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 7000,00 (settemila); dare atto che con sentenza n. 1261/19 la
Corte di Appello di Perugia- Sezione Penale - pur pronunciando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione - ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado con condanna dell'imputato alle spese di difesa della parte civile;
dichiarare che il danno non patrimoniale patito dall'Avv. RE AR, e per essa deceduta, dal suo unico erede Sig. a seguito della lesione Parte_1 cagionata per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza a Pt_1
dal Dott. nella esecuzione di una biopsia al pene
[...] Controparte_1 in data 02.01.2012, può stimarsi in Euro 70000,00, in considerazione delle sofferenze che l'Avv. AR ha dovuto affrontare nel seguire il figlio - con essa convivente - nel travagliato iter post operatorio, condividendo la sofferenza delle pratiche chirurgiche invasive, lunghe degenze, fasi riabilitative con gravi complicazioni anche infettive e necessità di dolorose cure prescritte al paziente, prolungata inabilità del
vissuta con soggettiva afflizione e derivatamente trasferita sulla Parte_1 figura materna, unica presente a dare ausilio materiale e morale al figlio, e per
l'effetto condannare il Dott. al pagamento della somma di Controparte_1
Euro 70000,00, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data dello accadimento (02.01.2012) fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese e compensi professionali tutti di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06/06/2024, – in qualità di unico Parte_1 erede di sua madre RE AR – conveniva in giudizio Controparte_1 invocando la responsabilità di quest'ultimo per i danni subiti dalla predetta in conseguenza delle gravi lesioni a lui cagionate mediante l'errata esecuzione di un intervento di biopsia al pene. L'attore, premesso che per lo stesso intervento l' Controparte_2 era stata condannata al risarcimento dei danni in suo favore con sentenza n. 668/2017 del
Tribunale di Terni, e che il era stato condannato dal medesimo Tribunale CP_1 con sentenza penale n. 593/2018 per il reato di cui all'art. 590 c.p.c., con liquidazione in favore di RE AR – costituitasi parte civile – di una provvisionale di € 7.000,00
(statuizione civile confermata anche dalla Corte d'Appello di Perugia con la sentenza n.
1261/2019, con la quale il reato ascritto all'imputato era stato dichiarato estinto per prescrizione), deduceva di essere subentrato a sua madre – a seguito del decesso di quest'ultima in data 31/10/2023 – nel procedimento di mediazione contro il CP_1 conclusosi con esito negativo per mancata comparizione di quest'ultimo, e chiedeva che il
Tribunale condannasse il medesimo al risarcimento dei danni subiti da RE AR a causa della suddetta vicenda, danni da quantificarsi in € 70.000,00, tenuto conto della convivenza e dello stretto legame con il figlio, nonché delle sofferenze da lei patite nel travagliato iter post-operatorio del medesimo.
Il convenuto ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e Controparte_1 veniva dichiarato contumace con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso in data 17/10/2024.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione delle prove testimoniali ammesse con l'ordinanza del 17/12/2024, all'udienza del 26/03/2025 lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alla parte costituita ed esaurita la discussione orale della causa, riservava il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto evidenziato che la qualità di unico erede di in capo Persona_1 all'odierno attore risulta confermata, oltre che dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all'atto di citazione (che era onere della controparte – non costituitasi nel presente giudizio – contestare in maniera adeguata e specifica: v. Cass., SS.UU., 12065/2014, nonché Cass. 11276/2018), anche dal rapporto di parentela che emerge chiaramente dalle sentenze penali in atti e dall'esito delle prove testimoniali assunte nel presente giudizio. Deve inoltre precisarsi che la domanda di risarcimento dei danni in qualità di erede di un soggetto deceduto per fatto del convenuto implica di per sé accettazione dell'eredità, dovendo escludersi, pertanto, che sia onere dell'attore dare la prova di aver accettato l'eredità del de cuius (v. ex multis Cass. 8300/08, Cass. 7125/93 e Cass. 1938/77, nonché, nella più recente giurisprudenza di merito, App. Cagliari 4 gennaio 2018, Trib. Caltagirone 7 settembre 2019,
Trib. Velletri 24 settembre 2018 e Trib. Palermo 26 giugno 2015).
3. Ciò premesso, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale, qualora in sede di appello sia stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione con conferma della condanna generica (con o senza il riconoscimento di una provvisionale) al risarcimento del danno in favore della parte civile, una tale decisione spiega un effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione di una sua responsabilità risarcitoria, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (v. da ultimo Cass. 27055/2024). Nel caso di specie, quindi, si tratta esclusivamente di verificare se e in quale misura il fatto reato consistito nelle lesioni colposamente arrecate a Pt_1 da parte di abbiano cagionato a RE AR il
[...] Controparte_1 danno dedotto nel presente giudizio.
4. A tal riguardo, deve anzitutto rilevarsi che, ad onta del riferimento anche ai danni patrimoniali nel corpo dell'atto introduttivo, nelle conclusioni dello stesso vi è una richiesta di accertamento e condanna riferita esclusivamente al danno non patrimoniale spettante a
RE AR in qualità di prossima congiunta della persona ( cha ha Parte_1 subito lesioni personali a causa del fatto illecito commesso dall'odierno convenuto (sulla natura di tale danno, nella duplice componente del patema d'animo e dello sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, v. ex multis Cass. 13540/2023).
5. Si tratta di un danno per il quale, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non sussiste alcun limite normativo in relazione all'entità del danno biologico subito dal parente leso (v. ancora Cass. 13540/2023, nonché Cass. 1752/2023), e che, tuttavia, non può mai dirsi sussistente in re ipsa, dovendo l'interessato dimostrare di aver subito un danno non patrimoniale eziologicamente connesso alla condizione del congiunto (v. Cass.
5807/2019 e Cass. 2788/2019), fermo restando che tale danno può presumersi sulla base dello stretto rapporto familiare, a prescindere dalla convivenza, e salva la prova contraria sull'inesistenza di un reale rapporto affettivo (si veda in tal senso ancora Cass. 13540/2023, proprio con riferimento al danno subito dal genitore per effetto delle lesioni patite dal figlio in conseguenza di un fatto illecito).
6. Nel caso di specie, quindi, stante la presunzione derivante dallo stretto rapporto parentale tra madre e figlio, e tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria documentale e orale svolta nel presente giudizio, avuto riguardo sia alla sofferenza patita da Persona_1 nell'immediatezza dell'evento e nel corso di tutto il successivo percorso terapeutico, sia alle ripercussioni di tale sofferenza sulle sue abitudini di vita anche in ambito lavorativo (v. i doc.
7-11 allegati all'atto di citazione, nonché le convergenti deposizioni rese sul punto da tutti i testimoni escussi nell'udienza del 05/03/2025), devono ritenersi provate entrambe le componenti del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.
7. Per la liquidazione di tale danno si deve fare applicazione delle tabelle predisposte dal
Tribunale di Roma (che, a differenza di quelle elaborate dal Tribunale di Milano, prevedono specificamente idonee modalità di quantificazione del danno in questione: v. Cass.
13540/2023, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano 10 settembre 2024, App.
Catania 31 gennaio 2024, Trib. Cassino 4 gennaio 2024 e Trib. Locri 2 gennaio 2024), nell'edizione aggiornata del 2025, con l'attribuzione di un punteggio che tiene conto del grado di parentela con il familiare che ha riportato le lesioni, del numero dei familiari ai quali spetta il risarcimento, dell'età della vittima primaria, dell'età del familiare che ha diritto al risarcimento e della misura del danno biologico patito dalla vittima primaria.
8. Il danno va quindi quantificato in € 10.599,18, in base al seguente calcolo: 30 punti (20 punti per la relazione parentale, 7 per l'età del danneggiato alla data dell'evento oggetto di causa, e 3 per l'età del parente da risarcire alla medesima data, moltiplicato per il coefficiente di 1 in base al numero di familiari ai quali è riconosciuto il risarcimento), moltiplicati per il valore del punto base determinato – in virtù dell'intensità della sofferenza e dell'entità dell'incidenza sulla vita di relazione quali emerse dalle summenzionate fonti di prova – nella misura massima di € 7.066,12 (€ 3.533,06 per il danno relativo all'aspetto interiore, ed €
3.533,06 per la componente dinamico-relazionale, comprensiva dell'obbligo di provvedere all'assistenza, non emergendo dagli atti di causa l'avvenuto riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o l'avvenuta erogazione di sussidi pubblici in favore del danneggiato) e poi per la percentuale di invalidità per il danno iatrogeno (5%) quale accertata con la sentenza n. 668/2017 di questo Tribunale.
9. Nella pronuncia della condanna al risarcimento in questa sede deve tuttavia tenersi conto della somma di € 7.000,00 già riconosciuta a RE AR a titolo di provvisionale in sede penale (pur se, in ipotesi, non ancora riscossa, stante l'autonoma efficacia esecutiva della sentenza penale, della quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento della provvisionale liquidata con tale sentenza: v. in tal senso Cass. 8662/2017 e
Cass. 6739/2011, nonché, da ultimo, App. Milano 6 luglio 2022).
10. Alla provvisionale deve a tal fine applicarsi un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati (v. ancora Cass. 8662/2017 e Cass. 6739/2011, nonché Trib. Messina 11 ottobre 2023, Trib. Milano 24 aprile 2023 e Trib. Cosenza 15 dicembre 2022). Come noto, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, nel caso in cui al danneggiato sia stato pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. 23927/2023, Cass.
832/2023, Cass. 16027/2022, Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017 e Cass. 9950/2017).
Dunque, poiché la devalutazione del credito di € 10.599,18 dall'attualità alla data dell'evento
(02/01/2012) conduce ad un importo pari ad € 8.533,96, e poiché la somma di € 7.000,00, devalutata dalla data della liquidazione (14/05/2018) a quella dell'evento (02/01/2012) è pari ad € 6.692,16, l'importo derivante dalla detrazione della provvisionale devalutata dalla somma capitale devalutata è pari ad € 1.841,80 (€ 8.533,96 - € 6.692,16). A tale importo vanno aggiunti rivalutazione e interessi sull'intero capitale di € 8.533,96 dalla data dell'evento (02/01/2012) sino alla data della liquidazione della provvisionale (14/05/2018), per un importo di € 996,41, nonché rivalutazione e interessi – sulla somma di € 1.841,80 residuata dopo la detrazione della predetta provvisionale – dalla data della liquidazione della provvisionale (14/05/2018) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per un ulteriore importo di € 559,23. La somma spettante all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, comprensiva di rivalutazione e interessi e al netto dell'indennizzo e dell'acconto già ricevuti, è dunque oggi pari ad € 3.397,44 (€ 1.841,80 + € 996,41 + 559,23).
11. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il convenuto deve essere condannato – ai sensi del combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 185 c.p. – al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.397,44, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di residuo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subito da RE AR in conseguenza del fatto illecito commesso dall'odierno convenuto.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00, avuto riguardo al decisum di condanna, e ciò anche ai fini della quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
13. Poiché il convenuto, pur ritualmente invitato, non ha partecipato al procedimento di mediazione (v. i verbali in atti) previsto quale condizione di procedibilità della domanda del ricorrente ai sensi dell'art. 5, co. 1, d.lgs. 28/2010, e poiché tale mancata partecipazione non risulta in alcun modo giustificata, lo stesso deve essere condannato, ai sensi dell'art. 12-bis, co. 2, del medesimo d.lgs., al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (v. in argomento Cass. 2031/2018 e Cass. 2030/2018, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib.
Torino 28 aprile 2022, Trib. Roma 23 giugno 2016, Trib. Mantova 22 dicembre 2015 e Trib.
Termini Imerese 28 maggio 2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da – in qualità di erede di RE AR – nei Parte_1 confronti di ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_1 provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per l'illecito oggetto di causa, condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 3.397,44, oltre interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
b) condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 2.836,00 (di cui € 284,00 per l'attivazione del procedimento di mediazione, € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge, nonché in € 125,00 per le spese vive ripetibili (parte del C.U. come da motivazione e marca da bollo);
c) condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di Controparte_1 una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Terni, 07/04/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)